Contribuzione durante periodo di sospensione
Contribuzione durante periodo di sospensione
Messaggio da ariete74 »
Buongiorno a tutti durante il periodo di sospensione nel cedolino paga mi sono stati sempre detratti i contributi previdenziali. Come mai facendo un estratto non risultano?
Re: Contribuzione durante periodo di sospensione
Messaggio da ariete74 »
Parlo di estratto contributivo. Nel calcolo dei periodi contributivi quel periodo è completamente assente.
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Re: Contribuzione durante periodo di sospensione
Messaggio da naturopata »
Credo perché siano figurativi.ariete74 ha scritto:Parlo di estratto contributivo. Nel calcolo dei periodi contributivi quel periodo è completamente assente.
Re: Contribuzione durante periodo di sospensione
- sospensione comportava la detrazione di anzianità (ai sensi dell’art. 858 del d. lgs. n. 66/2010)
- dimezzamento di tutti gli assegni a carattere fisso o continuativo (ai sensi dell’art. 920, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 66/2010) percepiti.
Sezione II Anzianità di grado
Art. 854 Anzianità
1. L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.
2. L’anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice.
Art. 855 Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie
1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell’Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento.
Art. 856 Anzianità assoluta
1. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice.
2. L’anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto.
Art. 857 Anzianità relativa
1. L’anzianità relativa è l’ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
2. L’anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.
Art. 858 Detrazioni di anzianità
1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall’impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d’anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall’ articolo 859.
Art. 920 Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.
- dimezzamento di tutti gli assegni a carattere fisso o continuativo (ai sensi dell’art. 920, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 66/2010) percepiti.
Sezione II Anzianità di grado
Art. 854 Anzianità
1. L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.
2. L’anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice.
Art. 855 Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie
1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell’Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento.
Art. 856 Anzianità assoluta
1. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice.
2. L’anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto.
Art. 857 Anzianità relativa
1. L’anzianità relativa è l’ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
2. L’anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.
Art. 858 Detrazioni di anzianità
1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall’impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d’anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall’ articolo 859.
Art. 920 Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.
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