Contributo a sostegno minori riconosciuti dalla sola madr

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Contributo a sostegno minori riconosciuti dalla sola madr

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Gli Assistenti Sociali o i Comuni richiedo il reddito ISEE ed in base a questo distribuiscono quando dovuto.

concessione del sussidio di cui al R.D.L. 8 Maggio 1927, n. 798 e ss.mm. (c.d. baliatico)
Contributo a sostegno di minori riconosciuti dalla sola madre


In che cosa consiste
È tradizionalmente noto come assegno baliatico, perché è un contributo economico, ad oggi di circa 200 euro mensili, erogato alla madre del minore non riconosciuto alla nascita dal padre.
Perché il contributo venga erogato è necessario che la madre interessata ne faccia domanda e che produca la documentazione ISEE, in base al quale si determinerà se l’aiuto di cui necessita la richiedente è effettivamente di natura economica e/o di altro genere. Ne seguirà una presa in carico sociale e un monitoraggio, con verifiche annuali.
Finalità del servizio
Fornire un aiuto concreto alle madri che scelgono di affrontare il cammino di genitore unico, non potendo contare sulla presenza della figura paterna e che, proprio perché sole nella gestione del bambino piccolo, più esposte al rischio di disagio economico. Il contributo in denaro è però solo parte dell’intervento sociale preventivo e/o supportivo nei loro confronti.
Operatori coinvolti
L’assistente sociale raccoglie la richiesta di aiuto economico e valuta se è di questo che la madre ha effettivamente necessità.
Come si ottiene
Presentando la propria situazione all’assistente sociale di territorio, che riceve presso i Comuni di residenza; si procederà con la formale compilazione della domanda di contributo e con la conoscenza approfondita della situazione personale, familiare e socio-economica della richiedente

ASSEGNO DI BALIATICO
Contributo economico rivolto a famiglie con minori riconosciuti da un solo genitore.

Chi può usufruirne
Famiglie con minori riconosciuti da un solo genitore.

Come usufruirne
Con apposita istanza disponibile presso l’Ufficio di Segretariato Sociale di ogni Comune.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Segretariato Sociale presente in ogni Comune dell’Ambito.

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Il TAR di Lecce investito su tale materia ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando all’A.G.O. (in funzione di Giudice del Lavoro) la cognizione della presente controversia.
Ecco sotto la sentenza che illustra tutti i motivi.

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N. 01525/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentate e difese dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria;
contro
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS; Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS;
Regione Puglia, n.c.;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del Comune di Taranto del 9.4.2010 e del silenzio rifiuto serbato dalla Provincia di Taranto in ordine all’adozione dei provvedimenti necessari alla concessione del sussidio di cui al R.D.L. 8 Maggio 1927, n. 798 e ss.mm. (c.d. baliatico) richiesti a mezzo di domanda amministrativa notificata ai predetti Enti;
nonché per l’accertamento
della fondatezza delle pretese di cui alle istanze a provvedere avanzate dalle ricorrenti, con l’emanazione dell’ordine immediato, ex art. 2, quinto comma, della Legge n. 241/1990, di adottare le misure necessarie per il ripristino e l’erogazione in loro favore del contributo c.d. baliatico, ai sensi del R.D.L. 8 Maggio 1927, n. 798;
e per la condanna
dell’Amministrazione competente (Comune di Taranto o Provincia di Taranto) all’erogazione in favore delle ricorrenti del contributo baliatico nella misura mensile di € 36,22, per ogni figlio minore, dal momento della presentazione dell’istanza amministrativa fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il Referendario dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti gli avv.ti OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti – madri di minori nati fuori del matrimonio, che assumono di trovarsi in “stato di povertà” e di provvedere direttamente all’allevamento dei propri figli, e che hanno presentato nuovamente istanza (e successiva diffida) alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Taranto (nell’incertezza di quale sia l’Ente pubblico tenuto all’erogazione della misura) tendente ad ottenere, per l’anno 2010, la concessione del sussidio c.d. baliatico di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e ss.mm. – chiedono l’annullamento del provvedimento di diniego del Comune di Taranto del 9 aprile 2010 e del silenzio rifiuto serbato dalla Provincia di Taranto in ordine all’adozione dei provvedimenti necessari alla concessione del sussidio di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e ss.mm. (c.d. baliatico), richiesti a mezzo di domanda amministrativa notificata ai predetti Enti, nonché l’accertamento della fondatezza delle pretese di cui alle istanze a provvedere da loro avanzate, l’emanazione dell’ordine immediato (ex art. 2, quinto comma, della Legge n. 241/1990) di adottare le misure necessarie per il ripristino e l’erogazione in loro favore del contributo c.d. baliatico, ai sensi del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, e la condanna dell’Amministrazione competente (Comune di Taranto o Provincia di Taranto) all’erogazione in favore di ognuna delle ricorrenti del contributo baliatico nella misura mensile di € 36,22, per ogni figlio minore, dal momento della presentazione dell’istanza amministrativa fino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione dei principi costituzionali e segnatamente degli articoli 29 e 30 della Costituzione.
2) Violazione del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, modificato dalla Legge 13 aprile 1933, n. 3128 e dalla Legge 8 giugno 1942, n. 826 (c.d. “baliatico”).
3) Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza – Violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, le ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Taranto e la Provincia di Taranto, depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni delle ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
Le ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza cautelare che è stata rinviata al merito nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2010.
Alla pubblica udienza del 18 Maggio 2011, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
E’ necessario premettere che il R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e ss.mm. dispone, all’articolo 1, che “In ogni provincia il servizio d’assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all’abbandono è affidato, sotto le direttive e il controllo dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (soppressa, però, dalla Legge 23 Dicembre 1975, n. 698), alla Amministrazione Provinciale la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme alle madri, quando sono poppanti, o mercè il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno….”.
Nei successivi articoli 4 e 5 è previsto (per quanto rileva in questa sede) che “Sono ammessi all’assistenza, a norma dell’art. 1 del presente decreto: ………….. c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all’allattamento o allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni d’indole igienico-sanitaria, o gravi motivi d’ordine morale. L’amministrazione incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli abbandonati o esposti all’abbandono provvede, d’intesa con l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (soppressa, però, dalla Legge 23 Dicembre 1975, n. 698), all’assistenza dei fanciulli di cui alla lettera c) del presente articolo……..”. “Nei casi in cui è obbligatoria, a termini del primo comma (lettera a, b e c) del precedente articolo, l’assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti indistintamente i fanciulli che per essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all’età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti, ed alle condizioni morali ed economiche della madre…”.
Rammentato ciò, e sottolineato che il rapporto dedotto in giudizio non rientra in alcuna delle “particolari materie” per le quali le leggi vigenti (a seguito della pronuncia della Consulta n. 204 del 2004) prevedono la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, il Collegio rileva che il rapporto in questione non si ricollega nemmeno all’esercizio di una potestà autoritativo-discrezionale della Pubblica Amministrazione, poiché le ricorrenti hanno richiesto alle Amministrazioni intimate di adempiere ad una obbligazione, di natura assistenziale, ricollegata a presupposti interamente prefissati dalla legge, sicchè le posizioni giuridiche soggettive azionate con il ricorso introduttivo del presente giudizio non possono essere qualificate come interessi legittimi, avendo invece consistenza di diritti soggettivi perfetti (Cfr: Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 23 Marzo 2009, n. 6960).
Infatti, la disciplina normativa soprariportata configura il sussidio di che trattasi (c.d. baliatico) come oggetto di un diritto (fondamentale) di persone che si trovano in stato di bisogno economico e sociale, senza che la nascita di tale diritto sia condizionata alla emanazione di provvedimenti amministrativi.
A ben vedere, l’art. 5 del R.D.L. 8 Maggio 1927, n. 798 e ss.mm., nel momento in cui statuisce la obbligatorietà dell’intervento assistenziale nell’ipotesi della sussistenza delle condizioni di fatto enucleate dagli artt. 1 e 4 della stessa normativa, rimanda concettualmente alla natura obbligatoria e non disponibile del sussidio in questione, comportando l’applicazione dell’art. 442 c.p.c., che richiama espressamente le ipotesi di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Trattasi, dunque, di veri e propri diritti civili, che gli Enti pubblici competenti (anche ai sensi degli artt. 2 e 22 della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, attuativi degli artt. 30, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera “m” della Costituzione) sono tenuti a garantire quale livello essenziale di prestazione di assistenza sociale, senza che sia possibile configurare l’esistenza di scelte decisionali di opportunità, espressive di discrezionalità amministrativa e della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti (in relazione all’interesse pubblico primario), ma solo di poteri vincolati attribuiti dalla legge nell’interesse diretto dei privati beneficiari delle misure di tutela sociale (norme di relazione), spettando alla Pubblica Amministrazione (tutt’al più) una discrezionalità tecnica per l’apprezzamento della effettiva presenza dei presupposti di fatto delineati dalla normativa in materia e per orientare l’opzione tra la concessione di adeguati sussidi alle madri che allevino i figli minori e il ricovero e il mantenimento diretto di questi ultimi negli appositi istituti pubblici.
D’altra parte, è pacifico tra le parti in causa che il “quantum”, il “quid” ed il “quomodo” dell’invocato contributo “baliatico” sono analiticamente specificati nel relativo regolamento provinciale del 1998 (che esplica una funzione normativo-integrativa delle predette disposizioni di legge e che deve considerarsi tutt’ora vigente), sicchè in ordine alle istanze di attribuzione del sussidio c.d. baliatico presentate in via amministrativa dalle odierne ricorrenti non residua alcun potere discrezionale in capo alle Amministrazioni intimate (Cfr. in tal senso: Tribunale Civile di Taranto, 16 Ottobre 2009, n. 7940).
A questo punto, solo per completezza espositiva (con riferimento alla questione della legittimazione passiva), si segnala sinteticamente che gli artt. 6 secondo comma lettera b) della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e 16 della Legge Regionale Pugliese 10 luglio 2006, n. 19 hanno statuito che compete ai Comuni l’erogazione delle attività assistenziali di che trattasi, già di competenza delle Province.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando all’A.G.O. (in funzione di Giudice del Lavoro) la cognizione della presente controversia.
Sussistono valide ragioni (in considerazione anche delle disagiate condizioni sociali delle ricorrenti) per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali.
Infine, il Tribunale, risultando insussistenti, in ragione della evidenziata manifesta inammissibilità delle pretese azionate, i presupposti di legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136, secondo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm., dispone la revoca (con effetto retroattivo) dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconosciuta alle ricorrenti (in data 26 luglio 2010) dall’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. (salve le valutazioni in proposito dell’A.G.O.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Si dispone la revoca, con effetto retroattivo, dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconosciuta alle ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Simona De Mattia, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/08/2011


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Re: Contributo a sostegno minori riconosciuti dalla sola madr

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Questo Parere espresso dal Consiglio di Stato a seguito di un ricorso straordinario al PDR scioglie alcuni nodi interpretativi e che vanno risolti.
Ecco cosa si è verificato:


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Numero 03975/2011 e data 28/10/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 00748/2011
OGGETTO:
Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da OMISSIS, Associazione Jonica Ragazze Madri, contro il Comune di Taranto e la Provincia di Taranto, avverso il diniego di concessione del sussidio di "baliatico" per l’anno 2010 ai sensi del r.d. 798/1927 e successive modifiche;
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. DIPOFAM 432 ……... del 15/02/2011, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Alessandro Botto;

PREMESSO
OMISSIS ed altre (meglio identificate in epigrafe) propongono ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, avverso l’atto cui la Provincia di Taranto ha negato loro la concessione del sussidio di cui al r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798 per l’anno 2010.
Affermano le ricorrenti, madri di figli nati fuori dal matrimonio e l’associazione che ne difende i diritti, di avere chiesto l’erogazione in questione con istanze indirizzate alla regione Puglia, alla Provincia di Taranto e al Comune di appartenenza e di avere percepito dalla citata Provincia il sussidio denominato baliatico fino al 1999 (oltre ad un contributo, a titolo transattivo, nel 2004).
In particolare, la Provincia di Taranto ritiene di non essere più competente alla erogazione del predetto beneficio economico,
Dopo aver premesso un’ampia ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, le ricorrenti evidenziano che l’art. 6, comma 2, della l. 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali) attribuisce ai Comuni una serie di competenze, facendo peraltro espressamente salva l’erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui all’art. 22, lett. e), ossia i benefici disposti dal r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928 n. 2838. Ne dovrebbe conseguire la sottrazione alla competenza comunale della materia dell’assegno di baliatico.
Le successive leggi regionali n. 17 del 25 agosto 2003 e n. 19 del 10 luglio 2006 hanno poi confermato tale scelta normativa, riproducendo pressoché pedissequamente la previsione legislativa statale.
Ad avviso delle ricorrenti l’incertezza della Provincia di Taranto circa la competenza ad erogare i benefici in esame provoca gravi ripercussioni sul sistema di assistenza sociale, mentre altre province avrebbero risolto il problema delegando i comuni per la gestione e fornendo al riguardo le relative provviste finanziarie.
L’atto impugnato, pertanto, sarebbe illegittimo per violazione dei principi costituzionali recati dagli artt. 29 e 30 Cost., nonché del r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798, modificato dalla l. 13 aprile 1933 n. 3128 e dalla l. 8 giugno 1942 n. 826 e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991 n. 176; tutte queste norme, infatti, sono finalizzate alla tutela dei fanciulli e all’ausilio dei relativi genitori, al fine di consentire una crescita equilibrata dei minori nell’ambito (per quanto possibile) delle rispettive famiglie. Il regolamento provinciale n. 3 del 28 febbraio 1998, poi, avrebbe esteso la tutela a tutti i fanciulli minori naturali legalmente riconosciuti, oltre ai fanciulli figli di ignoti.
A fronte del comportamento degli enti locali interessati, le ricorrenti non sanno in pratica a chi rivolgersi per richiedere l’erogazione dell’assegno di baliatico.
Quanto, poi, alla sentenza del Tribunale di Taranto, citata dalla Provincia di Taranto per fondare il proprio diniego di competenza in merito, osservano le ricorrenti come essa faccia stato solo tra le parti relativamente alla domanda proposta, senza creare un vincolo giuridico per i soggetti terzi.
Le ricorrenti, inoltre, deducono il danno grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato, tale da giustificare la richiesta di concessione della sospensione dell’esecuzione dei provvedimento stesso.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con la relazione in atti, chiede la reiezione del ricorso, atteso che non sussisterebbero elementi certi per riconoscere la competenza in merito della provincia.
Con successiva memoria le ricorrenti insistono nelle proprie argomentazioni.
Considerato:
Ritiene la Sezione che il ricorso meriti di essere accolto sotto il profilo della ritenuta illegittimità della denegata competenza provinciale in materia.
Ed invero, le odierne ricorrenti, che hanno percepito dalla Provincia di Taranto l’assegno di baliatico fino al 1999 (nonché un contributo solidaristico nel 2004, ancorché a titolo transattivo), si sono venute a trovare nella peculiare situazione di non avere più un interlocutore istituzionale al riguardo, avendo la provincia denegato la propria ulteriore competenza e non essendo i comuni di residenza subentrati in proposito.
Da ciò l’impugnazione oggetto del presente procedimento, con la quale in sostanza viene chiesto a questo Consesso di individuare l’ente territoriale competente alla gestione del beneficio economico di baliatico.
A fronte di una normativa di non facile lettura, ritiene la Sezione che la competenza vada individuata in base alla disciplina più recente intervenuta in proposito, ossia la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ossia la l. 8 novembre 2000 n. 328 e le seguenti (e sostanzialmente pedisseque sul punto che interessa in questa sede) leggi regionali della Puglia, l.r. 25 agosto 2003 n. 17 e l.r. 10 luglio 2006 n. 19.
Infatti, nel disciplinare la competenza dei comuni in materia, l’art. 6 della citata l. n. 328/2000 richiama la materia della erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e delle attività assistenziali già di competenza della provincia, ad eccezione delle prestazioni economiche di cui all’art. 22; orbene, tale ultimo articolo, che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali, al comma 2, lettera e), a sua volta richiama espressamente le “misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798, convertito dalla l. 6 dicembre 1928 n. 2838”, ossia (anche) l’assegno di baliatico.
Ne consegue, pertanto, che la materia in esame deve ritenersi ritagliata dalle più ampie competenze comunali in materia di assistenza sociale ed attribuita specificamente alla Provincia.
Le leggi regionali della Puglia che sono intervenute successivamente in materia, e che avrebbero potuto individuare un differente assetto relativamente alle competenze per l’assegno di baliatico, hanno invece confermato l’assetto di competenze individuato dalla legge statale, ritenendo quindi la provincia, che storicamente è sempre stato il soggetto istituzionale competente in materia di baliatico, l’ente territoriale più idoneo a soddisfare, ex aliis, le esigenze in materia di assegno di baliatico della popolazione stanziata sul relativo territorio.
Quanto, poi, alla sentenza del Tribunale di Taranto citata dalla provincia a sostegno della propria incompetenza, osserva la Sezione come, innanzitutto, non risulti riportato alcun estremo della predetta sentenza, tanto da poterla identificare; inoltre, l’eventuale declaratoria di incompetenza della provincia contenuta in tale sentenza non può in alcun modo vincolare soggetti estranei al giudicato formatosi sul punto.
Discende da quanto sopra che occorre ritenere illegittima la posizione adottata dalla Provincia di Taranto ed esposta nelle note impugnate in questa sede.
L’accoglimento del presente ricorso sotto il profilo della competenza consente di assorbire gli ulteriori vizi dedotti, dovendo la provincia di Taranto pronunciarsi nel merito della pretesa fatta valere dalle ricorrenti.
L’accoglimento del ricorso consente, altresì, di dichiarare assorbita la domanda cautelare proposta dalle ricorrenti
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, ed assorbita la domanda cautelare proposta



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Botto Giuseppe Barbagallo




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Re: Contributo a sostegno minori riconosciuti dalla sola mad

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Concessione del sussidio (c.d. baliatico)

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29/11/2012 201202846 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 17/10/2012


Numero 05044/2012 e data 29/11/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 ottobre 2012

NUMERO AFFARE 02846/2012

OGGETTO:
Ministero dell'interno

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle signore OMISSIS, contro Provincia di Taranto, per l’annullamento del provvedimento di diniego della concessione del sussidio (c.d. baliatico) ex r.d.l. 798/1927 e successive modifiche;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 2673 del 20 febbraio 2012 con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

Premesso:
Le ricorrenti indicate in premessa e l'associazione jonica ragazze madri hanno chiesto alla Provincia di Taranto la concessione del sussidio (cosiddetto baliatico) di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n.798, modificato dalla legge 13 aprile 1933, n.3128 e dalla legge 8 giugno 1942, n. 826 nonché ai sensi della legge n. 2277 del 10 dicembre 1925.

La Provincia di Taranto, con note trasmesse alle interessate in data 24 marzo 2010, 12 aprile 2010, 28 ottobre 2010, 2 dicembre 2010, ha comunicato che le istanze non potevano essere accolte poiché l'istituto del "baliatico" non rientra tra le competenze in capo alle Province.

Le ricorrenti, nonché l'associazione jonica delle ragazze madri hanno impugnato tali comunicazioni per violazione degli articoli 29 e 30 della Costituzione, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, modificato dalla 13 aprile 1933 n. 3128 e dalla legge 8 giugno 1942, n. 826; violazione della convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991. La Provincia non ha infatti richiamato, nei provvedimenti di diniego, il regolamento provinciale approvato nella seduta n. 3 del 28 febbraio 1998, mai abrogato, che prevede l'erogazione di un sussidio per l'assistenza provinciale ai minori naturali legalmente riconosciuti in situazioni di disagio economico; altresì, non ha verificato se le richieste rientrino nella propria competenza.

La Provincia di Taranto, nelle proprie controdeduzioni, ha precisato che, dal combinato disposto dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell'articolo 47 del decreto legislativo 96/99, le competenze in materia di servizi sociali relativi ai minori, comprese quelle relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali in tali ambiti, sono di competenza dei Comuni; altresì, che la legge n. 328/2000 ha individuato nei Comuni gli enti sui quali gravano le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali; infine, che la regione Puglia, con la legge regionale n. 17 del 25 agosto 2003, ha stabilito che i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e, quindi, di non essere competente a corrispondere il sussidio per i minori naturali nati fuori dal matrimonio.

Le ricorrenti, acquisite le controdeduzioni, hanno precisato che l'amministrazione pubblica è tenuta ad adottare i provvedimenti tesi a soddisfare gli interessi delle resistenti.

Secondo l’Amministrazione i ricorsi straordinari sono inammissibili per carenza di giurisdizione, atteso che le controversie inerenti i rapporti di utenza tra soggetto pubblico e soggetto privato, come è nel caso di specie, appartengono al giudice ordinario, essendo in questi casi implicata nella controversia una posizione giuridica di diritto soggettivo (cfr. T.A.R./T.A.R. Veneto-Venezia/ Sentenza 16 novembre 2010).

Considerato:
L’Amministrazione evidenzia al riguardo, che per un caso analogo a quello dedotto nel presente gravame, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sezione di Lecce - con sentenza n.1333/2010 del 5 luglio 2011, ha così stabilito: "il rapporto in giudizio non si ricollega all'esercizio di una potestà autoritativa- discrezionale della pubblica amministrazione, perché le ricorrenti hanno chiesto alle amministrazioni di adempiere ad una obbligazione, di natura assistenziale, ricollegata a presupposti interamente prefissati dalla legge, sicchè la posizione giuridica azionata con i ricorsi non può essere qualificata come interesse legittimo, avendo la consistenza di diritto soggettivo perfetto /cfr. Corte di Cassazione Civile, sezioni Unite, 23 marzo 2009 n.6960).

Il sussidio (cosiddetto baliatico) si configura come oggetto di un diritto di persone che si trovano in stato di bisogno economico e sociale senza che la nascita di tale diritto sia condizionata all'emanazione di provvedimenti amministrativi.”

Per completezza espositiva, con riferimento all'eccezione della legittimazione passiva della Provincia, l’amministrazione segnala che gli articoli 6, secondo comma, lettera b), della legge 8 novembre 2000, n.328 e 16 della legge regionale pugliese 10 luglio 2006 n. 19, hanno statuito che compete ai comuni l'erogazione delle attività assistenziali di che trattasi, già di competenza delle provincie. La predetta eccezione di inammissibilità, di natura assorbente, pregiudica pertanto l'esame nel merito del gravame.

Considerato:
Ritiene la Sezione che il ricorso sia ammissibile in quanto l’atto impugnato ha natura autoritativa ed è sottoposto ad una valutazione tecnica da parte della Amministrazione. Il ricorso merita di essere accolto sotto il profilo della ritenuta illegittimità della denegata competenza provinciale in materia, sulla base di un consolidato orientamento della Sezione formatosi a partire dal parere reso sull’ affare n.748/2011 all’Adunanza del 12 ottobre 2011.

Ed invero, le odierne ricorrenti, che hanno percepito dalla Provincia di Taranto l’assegno di baliatico fino al 1999 (nonché un contributo solidaristico nel 2004, ancorché a titolo transattivo), si sono venute a trovare nella peculiare situazione di non avere più un interlocutore istituzionale al riguardo, avendo la Provincia negato la propria ulteriore competenza e non essendo i Comuni di residenza subentrati in proposito.

Da ciò l’impugnazione oggetto del presente procedimento, con la quale in sostanza viene chiesto a questo Consesso di individuare l’ente territoriale competente alla gestione del beneficio economico di baliatico.

A fronte di una normativa di non facile lettura, ritiene la Sezione che la competenza vada individuata in base alla disciplina più recente intervenuta in proposito, ossia la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ossia la l. 8 novembre 2000 n. 328 e le seguenti (e sostanzialmente pedisseque sul punto che interessa in questa sede) leggi regionali della Puglia, l.r. 25 agosto 2003 n. 17 e l.r. 10 luglio 2006 n. 19.

Infatti, nel disciplinare la competenza dei comuni in materia, l’art. 6 della citata l. n. 328/2000 richiama la materia della erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e delle attività assistenziali già di competenza della provincia, ad eccezione delle prestazioni economiche di cui all’art. 22; orbene, tale ultimo articolo, che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali, al comma 2, lettera e), a sua volta richiama espressamente le “misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798, convertito dalla l. 6 dicembre 1928 n. 2838”, ossia (anche) l’assegno di baliatico.

Ne consegue, pertanto, che la materia in esame deve ritenersi ritagliata dalle più ampie competenze comunali in materia di assistenza sociale ed attribuita specificamente alla Provincia.

Le leggi regionali della Puglia che sono intervenute successivamente in materia, e che avrebbero potuto individuare un differente assetto relativamente alle competenze per l’assegno di baliatico, hanno invece confermato l’assetto di competenze individuato dalla legge statale, ritenendo quindi la provincia, che storicamente è sempre stato il soggetto istituzionale competente in materia di baliatico, l’ente territoriale più idoneo a soddisfare, ex aliis, le esigenze in materia di assegno di baliatico della popolazione stanziata sul relativo territorio.

Quanto, poi, alla sentenza del Tribunale di Taranto citata dalla Provincia a sostegno della propria incompetenza, osserva la Sezione come non risulti riportato alcun estremo della predetta sentenza, tanto da poterla identificare e l’eventuale declaratoria di incompetenza della Provincia contenuta in tale sentenza non può in alcun modo vincolare soggetti estranei al giudicato formatosi sul punto.
Discende da quanto sopra che occorre ritenere illegittima la posizione adottata dalla Provincia di Taranto ed esposta nelle note impugnate in questa sede.

L’accoglimento del presente ricorso sotto il profilo della competenza consente di assorbire gli ulteriori vizi dedotti, dovendo la provincia di Taranto pronunciarsi nel merito della pretesa fatta valere dalle ricorrenti.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
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Re: Contributo a sostegno minori riconosciuti dalla sola mad

Messaggio da panorama »

diniego di concessione del sussidio di “baliatico” alle madri di figli nati fuori dal matrimonio.
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La Presidenza del Consiglio dei ministri si esprime per l’accoglimento dei ricorsi in conformità a precedenti pronunce su casi del tutto analoghi ( Consiglio di Stato, Sez. 1^, 28 ottobre 2011, nn. 3975 e 3976).
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09/12/2013 201300446 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 13/11/2013


Numero 04784/2013 e data 09/12/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 novembre 2013

NUMERO AFFARE 00447/2013
NUMERO AFFARE 00446/2013

OGGETTO:
Presidenza del consiglio dei ministri

quanto al ricorso n. 446 del 2013:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalle signore A. D. P., T. G., G. L., L. B., M. G. B., M. F., A. P., D. M., G. M. e dall’Associazione Jonica Ragazze Madri contro la Provincia di Taranto avverso il diniego di concessione del sussidio di “baliatico” di cui al r.d.l. n. 798 del 1927;

quanto al ricorso n. 447 del 2013:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalle signore A. C., V. I., T. C., A. C., V. C., M. G. C., A. G., I. P., C. R., S. A., A. G., L. B., G. M. e dall’Associazione Jonica Ragazze Madri contro la Provincia di Taranto avverso il diniego di concessione del sussidio di “baliatico” di cui al r.d.l. n. 798 del 1927;

LA SEZIONE
Viste le relazioni 7 febbraio 2013 n. 646 e n. 647, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche per la famiglia - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sui ricorsi in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

Premesso:.
Con i ricorsi straordinario in esame, dei quali si ritiene di disporre l’unificazione per l’identità del petitum e della causa petendi, le ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti con cui la Provincia di Taranto ha negato loro la concessione del sussidio di cui al r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798 per l’anno 2012.

Affermano le istanti, madri di figli nati fuori dal matrimonio, e l’associazione che ne difende i diritti di avere chiesto l’erogazione in questione con istanze indirizzate alla regione Puglia, alla Provincia di Taranto e al Comune di appartenenza e di avere percepito dalla citata Provincia il sussidio denominato baliatico fino al 1999 (oltre ad un contributo, a titolo transattivo, nel 2004).

Al momento, la Provincia di Taranto ritiene di non essere più competente alla erogazione del beneficio economico in questione.

Dopo aver premesso un’ampia ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, le ricorrenti evidenziano che l’art. 6, comma 2, della l. 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali) attribuisce ai comuni una serie di competenze, facendo peraltro espressamente salva l’erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui all’art. 22, lett. e), ossia i benefici disposti dal r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928 n. 2838. Ne dovrebbe conseguire la sottrazione alla competenza comunale della materia dell’assegno di baliatico.

Le successive leggi regionali n. 17 del 25 agosto 2003 e n. 19 del 10 luglio 2006 hanno poi confermato tale scelta normativa, riproducendo pressoché pedissequamente la previsione legislativa statale.

Ad avviso delle ricorrenti l’incertezza della Provincia di Taranto circa la competenza ad erogare i benefici in esame provoca gravi ripercussioni sul sistema di assistenza sociale, mentre altre province avrebbero risolto il problema delegando i comuni per la gestione e fornendo al riguardo le relative provviste finanziarie.

L’atto impugnato, pertanto, sarebbe illegittimo per violazione dei principi costituzionali recati dagli artt. 29 e 30 Cost., nonché del r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798, modificato dalla l. 13 aprile 1933, n. 3128 e dalla l. 8 giugno 1942, n. 826, e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176; tutte queste norme, infatti, sono finalizzate alla tutela dei fanciulli e all’ausilio dei relativi genitori, al fine di consentire una crescita equilibrata dei minori nell’ambito (per quanto possibile) delle rispettive famiglie. Il regolamento provinciale n. 3 del 28 febbraio 1998, poi, avrebbe esteso la tutela a tutti i fanciulli minori naturali legalmente riconosciuti, oltre ai fanciulli figli di ignoti.

A fronte del comportamento degli enti locali interessati, le ricorrenti non sanno in pratica a chi rivolgersi per richiedere l’erogazione dell’assegno di baliatico.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si esprime per l’accoglimento dei ricorsi in conformità a precedenti pronunce su casi del tutto analoghi ( Consiglio di Stato, Sez. 1^, 28 ottobre 2011, nn. 3975 e 3976).

Considerato.

Ritiene la Sezione di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale che reputa che il sussidio baliatico abbia natura assistenziale e fondamento nella solidarietà collettiva, garantita ai cittadini dagli artt. 2 e 38 Cost..

Su tali presupposti è consequenziale che l’erogazione del beneficio de qua da parte dell’amministrazione competente per legge comporti un apprezzamento discrezionale circa la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti normativamente previsti; sicché appare confermata la tesi che la decisione di accoglimento o il diniego di concessione del beneficio in questione abbiano i caratteri tipici dei provvedimenti amministrativi.

Ciò premesso, ritiene la Sezione che il ricorso meriti di essere accolto sotto il profilo della ritenuta illegittimità della denegata competenza provinciale in materia.

E invero, le odierne ricorrenti, che hanno percepito dalla Provincia di Taranto l’assegno di baliatico fino al 1999 (nonché un contributo solidaristico nel 2004, ancorché a titolo transattivo), si sono venute a trovare nella peculiare situazione di non avere più un interlocutore istituzionale al riguardo, avendo la Provincia denegato la propria ulteriore competenza e non essendo i comuni di residenza subentrati in proposito.

Da ciò l’impugnazione oggetto del presente procedimento, con la quale in sostanza viene chiesto a questo Consesso di individuare l’ente territoriale competente alla gestione del beneficio economico di baliatico.

A fronte di una normativa di non facile lettura, ritiene la Sezione che la competenza vada individuata in base alla disciplina più recente intervenuta in proposito, ossia la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ossia la l. 8 novembre 2000, n. 328 e le seguenti (e sostanzialmente pedisseque sul punto che interessa in questa sede) leggi regionali della Puglia, l.r. 25 agosto 2003, n. 17 e l.r. 10 luglio 2006, n. 19.

Infatti, nel disciplinare la competenza dei comuni in materia, l’art. 6 della citata l. n. 328 del 2000 richiama la materia della erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e delle attività assistenziali già di competenza della provincia, ad eccezione delle prestazioni economiche di cui all’art. 22; orbene, tale ultimo articolo, che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali, al comma 2, lettera e), a sua volta richiama espressamente le “misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798, convertito dalla l. 6 dicembre 1928 n. 2838”, ossia (anche) l’assegno di baliatico.

Ne consegue, pertanto, che la materia in esame deve ritenersi ritagliata dalle più ampie competenze comunali in materia di assistenza sociale ed attribuita specificamente alla provincia.

Le leggi regionali della Puglia, che sono intervenute successivamente in materia e che avrebbero potuto individuare un differente assetto relativamente alle competenze per l’assegno di baliatico, hanno invece confermato l’assetto di competenze individuato dalla legge statale, ritenendo quindi la provincia, che storicamente è sempre stato il soggetto istituzionale competente in materia di baliatico, l’ente territoriale più idoneo a soddisfare, ex aliis, le esigenze in materia di assegno di baliatico della popolazione stanziata sul relativo territorio.

Discende da quanto sopra che occorre ritenere illegittima la posizione adottata dalla Provincia di Taranto ed esposta nelle note impugnate in questa sede.

L’accoglimento dei ricorsi in esame, previa riunione, sotto il profilo della competenza consente di assorbire gli ulteriori vizi dedotti, dovendo la Provincia di Taranto pronunciarsi nel merito della pretesa fatta valere dalle ricorrenti.

Le domande di sospensiva restano assorbite.

P.Q.M.
esprime il parere che i ricorsi in oggetto, previa riunione, debbano essere accolti con assorbimento delle istanze di sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Elio Toscano Francesco D'Ottavi




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Re: Contributo a sostegno minori riconosciuti dalla sola mad

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Con questo ulteriore Parere, il CdS è chiaro nel precisare la competenza:

1) - sussidio di baliatico, di cui al r.d.l. n. 798 del 1927 a favore delle madri naturali per i figli nati fuori del matrimonio.

2) - La competenza è dunque della Provincia di Taranto, che dovrà provvedere in ordine alle richieste delle ricorrenti.
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13/01/2014 201300536 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 13/11/2013


Numero 00069/2014 e data 13/01/2014

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 novembre 2013

NUMERO AFFARE 00536/2013

OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche per la famiglia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai Sigg.ri (congruo nr. di ricorrenti – omissis), Associazione Jonica Ragazze Madri, contro Provincia di Taranto, avverso diniego concessione sussidio baliatico ai sensi del r.d. 798/1927 - anno 2011/12;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 833, del 18 febbraio 2013 con la quale il Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche per la famiglia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele;

Premesso:
Le ricorrenti chiedono l’annullamento del diniego della Provincia di Taranto relativamente alla concessione del sussidio di baliatico per l’anno 2011-2012, di cui al r.d.l. n. 798 del 1927 a favore delle madri naturali per i figli nati fuori del matrimonio.

Le stesse ricorrenti dichiarano di aver percepito in precedenza il sussidio di baliatico sia a titolo diretto che a titolo transattivo, mentre la Provincia ha opposto il diniego rilevando di non essere più competente a tale erogazione.

L’Amministrazione ritiene che il ricorso sia da accogliere.

Considerato:
La Sezione ritiene che il ricorso sia fondato in relazione alla residua persistente competenza della provincia nella materia.

In relazione ad una normativa di non facile decifrazione, la Sezione è del parere che il soggetto pubblico competente nella materia “de qua” possa essere individuato sulla base della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 000, n. 328 e le leggi regionali della regione Puglia n. 17 del 2003 e n. 19 del 2006.

Invero, l’art. 6 della legge n. 328 del 2000, nel disciplinare le competenze dei comuni in materia assistenziale, esclude le prestazioni dell’art. 22, che restano provinciali e tra le quali vi sono le misure di sostegno alle donne in difficoltà, tra cui evidentemente rientra anche il baliatico.

Le successive leggi regionali hanno confermato l’assetto della normativa statale.

La competenza è dunque della Provincia di Taranto, che dovrà provvedere in ordine alle richieste delle ricorrenti.

Il ricorso va, conseguentemente, accolto, facendo salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione con assorbimento della sospensiva.

P.Q.M.

La Sezione è del parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento della sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Eugenio Mele Francesco D'Ottavi




IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
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