contributi previdenziali nel periodo della sospensione obbli
contributi previdenziali nel periodo della sospensione obbli
Messaggio da manidifata »
Salve, sono un assistente capo, polizia di stato,sospeso dal servizio dal 2008,sospensione obbligatoria a seguito di condanna a 4 anni con interdizione perpetua, ora in fase di appello. Nell'anno 2008 avevo 16 anni di servizio, ho due cause di servzio ascritte a tab. a max.vorrei sapere se qualcuno si trova nella mia stessa situazione. In considerazione che la nostra amm.ne ti scarica quando ci sono queste situazioni.mi hanno tolto anche l'accreditovin banca dell'assegno familiare ma,non sanno motivarmelo. Vorrei capire questi anni di sospensione come vengono calcolati? Grazie ....
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da vorreisapere »
ciao sono un app. di cc. in merito al tuo quesito devi attentedere di finire tutti e tre gradi di giudizi,cioe' dibattimento che lo hai gia' fatto,appello e cassazzione.Se ne esci fuori con una condanna superiore ai 3 anni la tua commissionee di disciplina fara' il ppossibile per congedarti ed in questo caso gli anni di contributi si dimzzano cioe' se fai 2 anni di sospensione,vrra' calcolato solo un anno di contributi,perch'e da sospeso ti dimezzano tutto.In merito agli assegni di famiglia non te li possono togliere,in questo caso fai una raccomandata alla tua amministrazione chiedendo gli assgni di famiglia.Tieni presente che se non superi una condanna superiore ai 3 anni non possono congedarti e s lo fanno fai ricorso.Se invece vieni assolto(qusto te lo auguro)ti verranno ricalcolati tutti gli anni di contributi non perderai niente.Il massimo dlla sospensione che puoi fare sono 5 anni dopo di che' se il processo e' ancora in corso verrai riammesso in servizio.Potresti optare per la prescrizione.La prescrizione parte dal momento che vi e' l'azione penale fino al'inizio dl dibattimento.Per i reati di corruzzione la prescrizione sono 7 anni ,per la concussione sono 14.spero di essre stato chiaro.Ho passato una simile situazione pero' il mio processo non e' iniziato nei termini previsti e sono uscito con una sentenza di prescrizione che e' simile alla assoluzione peer il sistema giuridico,mentre per la mia amministrazione sono uscito con una punizione.Ti auguro tutto il bene possibile e tieni presente che il tuo referente e' il tuo avvocato e se vedi che non ti assiste nel miglior modo possibile,cambialo.
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da melacavo49 »
Con la riforma della legge 121/1981,la Polizia di Stato non è più ad ordinamento militare ,ma bensi ad ordinamento civile,per cui l'art.8 del D:p.R.1092/1973,non e più applicabile agli appartenenti alla polizia di Stato.-Ma solo al personale militare-Per cui il periodo di sospensione cautelare sofferto,in caso di condanna,non viene calcolato al 50%-vorreisapere ha scritto:ciao sono un app. di cc. in merito al tuo quesito devi attentedere di finire tutti e tre gradi di giudizi,cioe' dibattimento che lo hai gia' fatto,appello e cassazzione.Se ne esci fuori con una condanna superiore ai 3 anni la tua commissionee di disciplina fara' il ppossibile per congedarti ed in questo caso gli anni di contributi si dimzzano cioe' se fai 2 anni di sospensione,vrra' calcolato solo un anno di contributi,perch'e da sospeso ti dimezzano tutto.In merito agli assegni di famiglia non te li possono togliere,in questo caso fai una raccomandata alla tua amministrazione chiedendo gli assgni di famiglia.Tieni presente che se non superi una condanna superiore ai 3 anni non possono congedarti e s lo fanno fai ricorso.Se invece vieni assolto(qusto te lo auguro)ti verranno ricalcolati tutti gli anni di contributi non perderai niente.Il massimo dlla sospensione che puoi fare sono 5 anni dopo di che' se il processo e' ancora in corso verrai riammesso in servizio.Potresti optare per la prescrizione.La prescrizione parte dal momento che vi e' l'azione penale fino al'inizio dl dibattimento.Per i reati di corruzzione la prescrizione sono 7 anni ,per la concussione sono 14.spero di essre stato chiaro.Ho passato una simile situazione pero' il mio processo non e' iniziato nei termini previsti e sono uscito con una sentenza di prescrizione che e' simile alla assoluzione peer il sistema giuridico,mentre per la mia amministrazione sono uscito con una punizione.Ti auguro tutto il bene possibile e tieni presente che il tuo referente e' il tuo avvocato e se vedi che non ti
assiste nel miglior modo possibile,cambialo.
E pur vero che qualche giudice l'ha considerato utile al 50%- Vi sono solo due sentenze in merito della Corte dei Conti-
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da Domenico61 »
Salve io sono un Brig dell'Arma e per sentito dire su questo FORUM da colleghi che sono stati sospesi dal servizio per cause penali etc etc i contributi non sono versati dall'amministrazione CC , per i colleghi sospesi , gli stessi percepiscono la metà dello stipendio cioè al 50 per cento ce un mio pari gradi sospeso che prende 1000 -1050 euro se alla fine del procedimento penale dopo i tre gradi vieni assolto e forse???? riammesso in servizio daranno tutti gli arretrati dei 5 anni almeno cosi so io ,, fatemi sapere se sbaglio grazie.-
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da melacavo49 »
Caro Domenico 61-
Per quanto riguarda gli stipendi non percepiti a causa della sospensione cautelare-Anche in caso di conclusione con esito favorevole del procedimento penale- L'amministrazione attiva il procedimento disciplinare,e per non darti gli stipendi arretrati applicherà la sanzione della perdita del grado o destituzione,con data retroattiva,a quella dell'inizio del procedimento penale-
Ci sono molte sentenze sia del T.A.R. che del Consiglio di Stato che hanno rigettato i ricorsi a seguito di destituzione nonostante che vi sia stata un'assoluzione-
Addirittura la ci sono alcune sentenze sempre del Consiglio di Stato che pur accogliendo il ricorso avverso la destituzione, non hanno condannato l'amministrazione alla restituzione degli stipendi in quanto la sospensione cautelare e stata per sua colpa e non per colpa dell'Amministrazione in questo caso di trattava di un appartenente alla guardia di finanza,che nonostante abbia proposto ricorso per ottemperanza per avere gli stipendi non percepiti durante la sospensione cautelare i giudici hanno respinto il ricorso-
P.S
Noto che da circa un paio di anni vi e tendenza maggioritaria,da parte dei giudici amministrativi a respingere tutti i ricorso del comparto sicurezza- La nostra sfortuna e che non possiamo adire al giudice ordinario del lavoro,il quale sarebbe sicuramente di diverso avviso dei giudici amministrativi-
Per quanto riguarda gli stipendi non percepiti a causa della sospensione cautelare-Anche in caso di conclusione con esito favorevole del procedimento penale- L'amministrazione attiva il procedimento disciplinare,e per non darti gli stipendi arretrati applicherà la sanzione della perdita del grado o destituzione,con data retroattiva,a quella dell'inizio del procedimento penale-
Ci sono molte sentenze sia del T.A.R. che del Consiglio di Stato che hanno rigettato i ricorsi a seguito di destituzione nonostante che vi sia stata un'assoluzione-
Addirittura la ci sono alcune sentenze sempre del Consiglio di Stato che pur accogliendo il ricorso avverso la destituzione, non hanno condannato l'amministrazione alla restituzione degli stipendi in quanto la sospensione cautelare e stata per sua colpa e non per colpa dell'Amministrazione in questo caso di trattava di un appartenente alla guardia di finanza,che nonostante abbia proposto ricorso per ottemperanza per avere gli stipendi non percepiti durante la sospensione cautelare i giudici hanno respinto il ricorso-
P.S
Noto che da circa un paio di anni vi e tendenza maggioritaria,da parte dei giudici amministrativi a respingere tutti i ricorso del comparto sicurezza- La nostra sfortuna e che non possiamo adire al giudice ordinario del lavoro,il quale sarebbe sicuramente di diverso avviso dei giudici amministrativi-
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da Domenico61 »
Carissimo Melacavo49 mi sono permesso di contattare alcuni studi di avvocati specializzati in diritto penale del lavoro al momento mi hanno risposto solo in due e entrambi hanno detto la stessa cosa e cioè che in contributi previdenziali obbligatori durante la sospensione del servizio sono versati al 50x100 almeno per i Carabinieri poi non so...???? Adesso aspetto che mi rispondono gli altri e ti faccio sapere. Ciò vuol dire che se si fanno tutti i 5 anni di sospensione e non rientra più servizio comunque si ritrova con il 50x100 di contributi versati. Se ne sai di più scrivimi. Ciao a presto.-
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da melacavo49 »
Caro Domenico 61-Domenico61 ha scritto:Carissimo Melacavo49 mi sono permesso di contattare alcuni studi di avvocati specializzati in diritto penale del lavoro al momento mi hanno risposto solo in due e entrambi hanno detto la stessa cosa e cioè che in contributi previdenziali obbligatori durante la sospensione del servizio sono versati al 50x100 almeno per i Carabinieri poi non so...???? Adesso aspetto che mi rispondono gli altri e ti faccio sapere. Ciò vuol dire che se si fanno tutti i 5 anni di sospensione e non rientra più servizio comunque si ritrova con il 50x100 di contributi versati. Se ne sai di più scrivimi. Ciao a presto.-
Per i militari compreso i carabinieri e ancora vigente l'art.8 del T.U 1092/1973-Il periodo di sospensione cautelare e valorizzato al 50%-
Ma il problema nel tuo caso se sei un CC o un PS,non serve a nulla se non si raggiunge la percentuale dell'80% e il requisito anagrafico,previsto dalla legge.-
Ma voglio ricordarti che in caso di condanna,l'amminisrazione se fa il procedimento disciplinare, e ti viene irrogata la sanzione disciplinare la destituzione o la perdita del grado anche se la stessa cosa,questa viene applicata dalla data dell'inizio della sospensione cautelare-
Mentre in caso di condanna con interdizione perpetua dai pubblici uffici, se al termine dei 5 anni di sospensione rientri in servizio,la decorrenza della decadenza dall'impiego in applicazione dell'arto 28 del C.P.e quella della lettura del dispositivo della Corte di Cassazione-Per cui l'amministrazione non può farti il procedimento disciplinare, e quindi in questo caso ,a tale data deve essere conteggiato anche il servizio di sospensione cautelare al 50 %-
Ma se la tua condanna in primo grado e stata comminata la pena accessoria della interdizione perpetua dai Pubblici Ufficio ( dico perpetua e non per la pena accessoria alla interdizione dai pubblici uffici per 4 anni )-Appena rientri in servizio cerca di farti riformare con o senza causa di servizio,con in caso confermativo della condanna che comporta l'interdizione perpetua dai PU,non possono revocarti la pensione per riforma,-
Per cui mi auguro che ti assolvono,ma se cosi non fosse,tira a lungo più possibile il procedimento penale,fino al rientro in servizio in applicazione della legge 19/90- E poi fatti riformare-
E non c'è bisogno che chiedi altri consigli in giro- Questo che ti ho scritto nessuno lo può smentire,anzi lo possono confermare solo i bravi legali esperti in diritto amministrativo-
Spero di averti delucidato abbstanza per la tua problematica-
Per ulteriro chiarimenti a disposizione-
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da melacavo49 »
Sempre per domenico 61-
con la pena superiore a 5 anni e la pena accessoria all'interdizione perpetua dai pubblici come dicevo comporta la decadenza dall'impiego- Che e cosa diversa dalla destituzione o dalla perdita del grado-
Per quanto riguarda la decadenza una volta scontata la pena, trascorsi 5 anni dal termine della pena,puoi chiedere la riabilitazione penale,che se viene accolta estingue anche la pena accessoria-Una volta ottenuta la riabilitazione penale,dalla data della riabilitazione puoi accedere anche a concorsi pubblici,anche per fare il vigile urbano- Ma se vieni destituito questa sanzione non può essere cancellata, e non si può partecipare ad alcun concorso pubblico-
con la pena superiore a 5 anni e la pena accessoria all'interdizione perpetua dai pubblici come dicevo comporta la decadenza dall'impiego- Che e cosa diversa dalla destituzione o dalla perdita del grado-
Per quanto riguarda la decadenza una volta scontata la pena, trascorsi 5 anni dal termine della pena,puoi chiedere la riabilitazione penale,che se viene accolta estingue anche la pena accessoria-Una volta ottenuta la riabilitazione penale,dalla data della riabilitazione puoi accedere anche a concorsi pubblici,anche per fare il vigile urbano- Ma se vieni destituito questa sanzione non può essere cancellata, e non si può partecipare ad alcun concorso pubblico-
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da Domenico61 »
Buongiorno carissimo melacavo49 grazie per tutto quello che scrive per me e gli altri ha spiegato benissimo la mia faccenda comunque devo solo aspettare e andare avanti come hai detto tu quanto più tempo possibile e poi si vedrà se avrò (ma sicuramente) bisogno dei tuoi consigli so come rintracciarti un abbraccio buona giornata.-
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Considerato l'argomento penso che questa sentenza del Consiglio di Stato possa interessare qualcuno dei lettori.
"RICOSTRUZIONE POSIZIONE GIURIDICO ECONOMICA".
1) - Con sentenza del T.A.R. per il Lazio n.4721 del 2004, passata in giudicato, in accoglimento di ricorso proposto dal sig. OMISSIS, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, era annullato il provvedimento in data 25 maggio 2000, con il quale il Capo della Polizia aveva disposto la destituzione dall’impiego dello stesso con decorrenza 31 maggio 2000.
Questi sono i periodi particolari:
- dal 27 marzo 1992 (data di sospensione cautelare dal servizio) al 21 marzo 1997 (data di riammissione in servizio);
- dal 9 ottobre 1998 (data di nuova sospensione dal servizio) al 7 luglio 1999 (data di annullamento del provvedimento di sospensione);
- dal 24 maggio 2000 al 9 luglio 2001, data di reintegrazione in servizio, con erogazione dell’intero trattamento economico.
Il resto potete leggerlo dalla sentenza qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
20/06/2012 201203629 Sentenza 3
N. 03629/2012REG.PROV.COLL.
N. 10195/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10195 del 2008, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gava, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 02357/2008, resa tra le parti, concernente RICOSTRUZIONE POSIZIONE GIURIDICO ECONOMICA (ES. GIUD. TAR)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le note a difesa del Ministero convenuto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero convenuto l’ avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del T.A.R. per il Lazio n.4721 del 2004, passata in giudicato, in accoglimento di ricorso proposto dal sig. OMISSIS, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, era annullato il provvedimento in data 25 maggio 2000, con il quale il Capo della Polizia aveva disposto la destituzione dall’impiego dello stesso con decorrenza 31 maggio 2000.
Il sig. OMISSIS proponeva avanti al predetto giudice territoriale ricorso per la completa ottemperanza al giudicato, con pagamento da parte dell’ Amministrazione di tutte le somme corrispondenti alle differenze tra quanto percepito (a titolo di assegno alimentare) durante i periodi di sospensione dal servizio (cautelare o facoltativa) e quanto spettante (per effetto dell’annullamento del provvedimento destitutorio) a titolo di trattamento stipendiale ordinario, con accessori al credito principale (comprensivi di interessi anatocistici) ed accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di carriera (dal punto di vista dell’avanzamento, contributivo e previdenziale).
Il T.A.R. adito respingeva il ricorso sul rilievo che la decisione oggetto della domanda di ottemperanza ha “natura auto esecutiva e determina l’eliminazione dal mondo giuridico, e con efficacia ex tunc, del provvedimento destitutorio” con effetto sulla riammissione in servizio del dipendente; segue che “le questioni inerenti la ricostruzione della posizione giuridico economica del dipendente riammesso in servizio in seguito all’annullamento giurisdizionale del provvedimento destitutorio sono ricollegabili solo indirettamente alla decisione giurisdizionale e trovano disciplina in puntuali provvedimenti che l’amministrazione ha dimostrato di avere adottato e avverso i quali parte ricorrente non ha né dichiarato, né documentato, di essersi gravato”.
Avverso detta sentenza il sig. OMISSIS ha proposto atto di appello ed ha contestato le conclusioni del primo giudice, insistendo per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive dovute durante la sospensione dall’impiego (in costanza della quale ha beneficiato del solo assegno alimentare) e segnatamente per i periodi:
- dal 27 marzo 1992 (data di sospensione cautelare dal servizio) al 21 marzo 1997 (data di riammissione in servizio);
- dal 9 ottobre 1998 (data di nuova sospensione dal servizio) al 7 luglio 1999 (data di annullamento del provvedimento di sospensione);
- dal 24 maggio 2000 al 9 luglio 2001, data di reintegrazione in servizio, con erogazione dell’intero trattamento economico.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha insistito per l’inammissibilità della domanda a fronte dei plurimi provvedimenti dell’ amministrazione che hanno regolato la posizione economica del ricorrenti non getto di puntuale e specifica contestazione.
Nel merito ha puntualmente illustrato i criteri osservati per la ricostruzione delle posizione economica, allegando i provvedimenti intervenuti nel tempo.
Alla camera di consiglio del 18 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Il ricorrente collega la pretesa al pagamento delle differenze retributivo al solo effetto ripristinatorio della posizione di impiego derivante dall’annullamento dell’atto di destituzione dal servizio disposto con sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 4721 del 2004.
Il Ministero intimato ha versato in giudizio i provvedimenti con i quali sono stai qualificati i periodi durante i quali non ha avuto luogo la prestazione di lavoro – tenuto conto delle cause che di volta in volta hanno determinato l’assenza dal servizio del sig. OMISSIS per custodia cautelare, detenzione per espiazione della pena, interdizione dai pubblici uffici - con ogni effetto sul quadro regolatorio del trattamento retributivo spettante.
Avverso detti provvedimenti non è stato articolato da parte del ricorrente alcun ordine argomentativo volto a contestare le statuizioni dell’ Amministrazione e, pertanto, merita conferma la sentenza del T.A.R. che si è pronunziata nel senso del rigetto del ricorso.
Peraltro la pretesa azionata, alla luce delle deduzioni e delle esibizioni documentali della resistente amministrazione, si configura infondata anche nel merito.
Ed invero:
- quanto alla sospensione dal servizio dal 27.03.1992 al 21.03.1997 non può avere ingresso la pretesa alla restituito in integrum per tutta la sua durata temporale, dovendosi decurtare il periodo di detenzione cautelare con sospensione obbligatoria della qualifica per il quale - come stabilito dall’ Amministrazione con decreto del 7 luglio 1999 oggetto di separata impugnazione da parte dell’odierno appellante, il cui giudizio è tuttora in corso – si è dato luogo all’erogazione del solo assegno alimentare;
- quanto dal periodo 19.10.1998 al 07.07.1999 esso ricade – stante la definitività alla data del 08.04.1998 della condanna inflitta in sede penale per delitto contro la P.A. - nel periodo della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per la durata di tre anni, cui non può corrispondere alcuna integrale erogazione del trattamento economico, restando inibita ogni prestazione lavorativa;
- quanto al periodo dal 24.05.2000 al 09.07.2001 l’ interdizione dai pubblici uffici ha avuto effetto fino al 08.04.2001, mentre la pena detentiva è stata espiata alla data del 01.05.2001, con ogni effetto sulla sospensione della qualifica (d.m. 28.06.2006). Per il periodo residuo fino alla data 09.07.2001 il Ministero convenuto dà atto di aver disposto la restitutio in integrum (cfr. d.m. 03.10.2007).
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Ministero convenuto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in motivazione in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2012
"RICOSTRUZIONE POSIZIONE GIURIDICO ECONOMICA".
1) - Con sentenza del T.A.R. per il Lazio n.4721 del 2004, passata in giudicato, in accoglimento di ricorso proposto dal sig. OMISSIS, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, era annullato il provvedimento in data 25 maggio 2000, con il quale il Capo della Polizia aveva disposto la destituzione dall’impiego dello stesso con decorrenza 31 maggio 2000.
Questi sono i periodi particolari:
- dal 27 marzo 1992 (data di sospensione cautelare dal servizio) al 21 marzo 1997 (data di riammissione in servizio);
- dal 9 ottobre 1998 (data di nuova sospensione dal servizio) al 7 luglio 1999 (data di annullamento del provvedimento di sospensione);
- dal 24 maggio 2000 al 9 luglio 2001, data di reintegrazione in servizio, con erogazione dell’intero trattamento economico.
Il resto potete leggerlo dalla sentenza qui sotto.
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20/06/2012 201203629 Sentenza 3
N. 03629/2012REG.PROV.COLL.
N. 10195/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10195 del 2008, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gava, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 02357/2008, resa tra le parti, concernente RICOSTRUZIONE POSIZIONE GIURIDICO ECONOMICA (ES. GIUD. TAR)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le note a difesa del Ministero convenuto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero convenuto l’ avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del T.A.R. per il Lazio n.4721 del 2004, passata in giudicato, in accoglimento di ricorso proposto dal sig. OMISSIS, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, era annullato il provvedimento in data 25 maggio 2000, con il quale il Capo della Polizia aveva disposto la destituzione dall’impiego dello stesso con decorrenza 31 maggio 2000.
Il sig. OMISSIS proponeva avanti al predetto giudice territoriale ricorso per la completa ottemperanza al giudicato, con pagamento da parte dell’ Amministrazione di tutte le somme corrispondenti alle differenze tra quanto percepito (a titolo di assegno alimentare) durante i periodi di sospensione dal servizio (cautelare o facoltativa) e quanto spettante (per effetto dell’annullamento del provvedimento destitutorio) a titolo di trattamento stipendiale ordinario, con accessori al credito principale (comprensivi di interessi anatocistici) ed accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di carriera (dal punto di vista dell’avanzamento, contributivo e previdenziale).
Il T.A.R. adito respingeva il ricorso sul rilievo che la decisione oggetto della domanda di ottemperanza ha “natura auto esecutiva e determina l’eliminazione dal mondo giuridico, e con efficacia ex tunc, del provvedimento destitutorio” con effetto sulla riammissione in servizio del dipendente; segue che “le questioni inerenti la ricostruzione della posizione giuridico economica del dipendente riammesso in servizio in seguito all’annullamento giurisdizionale del provvedimento destitutorio sono ricollegabili solo indirettamente alla decisione giurisdizionale e trovano disciplina in puntuali provvedimenti che l’amministrazione ha dimostrato di avere adottato e avverso i quali parte ricorrente non ha né dichiarato, né documentato, di essersi gravato”.
Avverso detta sentenza il sig. OMISSIS ha proposto atto di appello ed ha contestato le conclusioni del primo giudice, insistendo per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive dovute durante la sospensione dall’impiego (in costanza della quale ha beneficiato del solo assegno alimentare) e segnatamente per i periodi:
- dal 27 marzo 1992 (data di sospensione cautelare dal servizio) al 21 marzo 1997 (data di riammissione in servizio);
- dal 9 ottobre 1998 (data di nuova sospensione dal servizio) al 7 luglio 1999 (data di annullamento del provvedimento di sospensione);
- dal 24 maggio 2000 al 9 luglio 2001, data di reintegrazione in servizio, con erogazione dell’intero trattamento economico.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha insistito per l’inammissibilità della domanda a fronte dei plurimi provvedimenti dell’ amministrazione che hanno regolato la posizione economica del ricorrenti non getto di puntuale e specifica contestazione.
Nel merito ha puntualmente illustrato i criteri osservati per la ricostruzione delle posizione economica, allegando i provvedimenti intervenuti nel tempo.
Alla camera di consiglio del 18 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Il ricorrente collega la pretesa al pagamento delle differenze retributivo al solo effetto ripristinatorio della posizione di impiego derivante dall’annullamento dell’atto di destituzione dal servizio disposto con sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 4721 del 2004.
Il Ministero intimato ha versato in giudizio i provvedimenti con i quali sono stai qualificati i periodi durante i quali non ha avuto luogo la prestazione di lavoro – tenuto conto delle cause che di volta in volta hanno determinato l’assenza dal servizio del sig. OMISSIS per custodia cautelare, detenzione per espiazione della pena, interdizione dai pubblici uffici - con ogni effetto sul quadro regolatorio del trattamento retributivo spettante.
Avverso detti provvedimenti non è stato articolato da parte del ricorrente alcun ordine argomentativo volto a contestare le statuizioni dell’ Amministrazione e, pertanto, merita conferma la sentenza del T.A.R. che si è pronunziata nel senso del rigetto del ricorso.
Peraltro la pretesa azionata, alla luce delle deduzioni e delle esibizioni documentali della resistente amministrazione, si configura infondata anche nel merito.
Ed invero:
- quanto alla sospensione dal servizio dal 27.03.1992 al 21.03.1997 non può avere ingresso la pretesa alla restituito in integrum per tutta la sua durata temporale, dovendosi decurtare il periodo di detenzione cautelare con sospensione obbligatoria della qualifica per il quale - come stabilito dall’ Amministrazione con decreto del 7 luglio 1999 oggetto di separata impugnazione da parte dell’odierno appellante, il cui giudizio è tuttora in corso – si è dato luogo all’erogazione del solo assegno alimentare;
- quanto dal periodo 19.10.1998 al 07.07.1999 esso ricade – stante la definitività alla data del 08.04.1998 della condanna inflitta in sede penale per delitto contro la P.A. - nel periodo della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per la durata di tre anni, cui non può corrispondere alcuna integrale erogazione del trattamento economico, restando inibita ogni prestazione lavorativa;
- quanto al periodo dal 24.05.2000 al 09.07.2001 l’ interdizione dai pubblici uffici ha avuto effetto fino al 08.04.2001, mentre la pena detentiva è stata espiata alla data del 01.05.2001, con ogni effetto sulla sospensione della qualifica (d.m. 28.06.2006). Per il periodo residuo fino alla data 09.07.2001 il Ministero convenuto dà atto di aver disposto la restitutio in integrum (cfr. d.m. 03.10.2007).
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Ministero convenuto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in motivazione in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2012
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
1) - restituzione delle somme indebitamente recepite
2) - sospensione dal servizio per due mesi
3) - rideterminazione della posizione giuridico-economica
Il resto leggetelo qui sotto.
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11/06/2014 201400180 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 14/05/2014
Numero 01876/2014 e data 11/06/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 maggio 2014
NUMERO AFFARE 00180/2014
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal sostituto commissario della Polizia di Stato A. G., nato a OMISSIS , per l’annullamento del decreto 23 gennaio 2013 del Capo della Polizia con cui è stata differita di due anni la promozione alla qualifica apicale e disposta la restituzione delle somme indebitamente recepite.
LA SEZIONE
Vista la relazione 17 dicembre 2013 prot. n. 333.A/U.C./836/2679/DN con la quale il ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 10 luglio 2013 e pervenuto al ministero il 12 luglio 2013;
vista la memoria difensiva del ricorrente;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo.
Premesso:
Con decreto del Capo della Polizia del 22 dicembre 1994 al signor G.. era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi.
Essendo stata tale sanzione inizialmente annullata dal giudice amministrativo (sentenza appellata), con decreto del Capo della Polizia 2 maggio 2005 il ricorrente era promosso alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1.1.1998 “con riserva di rideterminazione della posizione giuridico-economica all’esito […] del gravame pendente innanzi al giudice amministrativo, con diritto di quest’Amministrazione, in caso di soccombenza dell’interessato, al recupero delle somme indebitamente corrisposte”.
All’esito del giudizio di appello, che, riformando la sentenza di primo grado, lasciava efficace la sanzione disciplinare inflitta, la decorrenza veniva rideterminata nel 1.1.2000. Con decreto del Capo della Polizia del 22 dicembre 1994 al signor G.. era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi.
Con decreto 23 gennaio 2013 del Capo della Polizia è stata differita di due anni la promozione alla qualifica apicale e disposta la restituzione delle somme indebitamente recepite.
Con decreto del Capo della Polizia del 22 dicembre 1994 al signor G.. era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi.
Il provvedimento fa applicazione dell’art. 6 D.P.R. n. 737 del 1981, il quale stabilisce che «La sospensione dal servizio […] comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonchè il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio nell’attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5»
Con il ricorso in esame il signor G.. impugna il provvedimento deducendone l’illegittimità per plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque respinto.
Considerato:
L’atto impugnato è conseguenziale al citato decreto del 2 maggio 2005, nella parte in cui subordina la decorrenza della promozione all’esito del giudizio pendente sulla sanzione disciplinare. Ne discende che, con riguardo al trattamento giuridico, il ricorrente aveva l’onere d’impugnare la clausola di riserva, qualora avesse voluto stabilizzare gli effetti temporali della promozione all’1.1.1998.
Non è conferente l’assunto del ricorrente espresso nella memoria di replica, secondo cui tale onere era insussistente, poiché l’atto aveva effetti favorevoli e la condizione non era attuale. Gli effetti di un atto devono essere valutati in relazione a tutte le statuizioni contenute, tra cui, nel caso in esame, la clausola che condiziona la decorrenza favorevole all’annullamento della sanzione disciplinare. Né può dirsi che l’interesse ad agire non era attuale, essendo l’evento dedotto in condizione futuro e incerto, poiché l’apposizione della riserva di per sé limitava il beneficio attribuito, esponendolo a caducazione, come è dimostrato dal fatto che, anche annullando il provvedimento impugnato in parte qua, la decorrenza dall’1.1.98 non potrebbe operare, essendone venuto meno il presupposto, ossia l’assenza della sanzione disciplinare.
Con riguardo al trattamento economico, invece, il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo – non esplicitamente dedotto ma rinvenibile dalla portata sostanziale dell’impugnazione – dell’effettività della prestazione lavorativa resa nella qualifica ispettore superiore con decorrenza 1.1.1998, che comporta la legittimità dell’attribuzione della retribuzione corrispettiva, a prescindere dalla sorte del provvedimento che l’aveva disposta.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto in parte, annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Paola Rossi
2) - sospensione dal servizio per due mesi
3) - rideterminazione della posizione giuridico-economica
Il resto leggetelo qui sotto.
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11/06/2014 201400180 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 14/05/2014
Numero 01876/2014 e data 11/06/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 maggio 2014
NUMERO AFFARE 00180/2014
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal sostituto commissario della Polizia di Stato A. G., nato a OMISSIS , per l’annullamento del decreto 23 gennaio 2013 del Capo della Polizia con cui è stata differita di due anni la promozione alla qualifica apicale e disposta la restituzione delle somme indebitamente recepite.
LA SEZIONE
Vista la relazione 17 dicembre 2013 prot. n. 333.A/U.C./836/2679/DN con la quale il ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 10 luglio 2013 e pervenuto al ministero il 12 luglio 2013;
vista la memoria difensiva del ricorrente;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo.
Premesso:
Con decreto del Capo della Polizia del 22 dicembre 1994 al signor G.. era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi.
Essendo stata tale sanzione inizialmente annullata dal giudice amministrativo (sentenza appellata), con decreto del Capo della Polizia 2 maggio 2005 il ricorrente era promosso alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1.1.1998 “con riserva di rideterminazione della posizione giuridico-economica all’esito […] del gravame pendente innanzi al giudice amministrativo, con diritto di quest’Amministrazione, in caso di soccombenza dell’interessato, al recupero delle somme indebitamente corrisposte”.
All’esito del giudizio di appello, che, riformando la sentenza di primo grado, lasciava efficace la sanzione disciplinare inflitta, la decorrenza veniva rideterminata nel 1.1.2000. Con decreto del Capo della Polizia del 22 dicembre 1994 al signor G.. era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi.
Con decreto 23 gennaio 2013 del Capo della Polizia è stata differita di due anni la promozione alla qualifica apicale e disposta la restituzione delle somme indebitamente recepite.
Con decreto del Capo della Polizia del 22 dicembre 1994 al signor G.. era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi.
Il provvedimento fa applicazione dell’art. 6 D.P.R. n. 737 del 1981, il quale stabilisce che «La sospensione dal servizio […] comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonchè il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio nell’attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5»
Con il ricorso in esame il signor G.. impugna il provvedimento deducendone l’illegittimità per plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque respinto.
Considerato:
L’atto impugnato è conseguenziale al citato decreto del 2 maggio 2005, nella parte in cui subordina la decorrenza della promozione all’esito del giudizio pendente sulla sanzione disciplinare. Ne discende che, con riguardo al trattamento giuridico, il ricorrente aveva l’onere d’impugnare la clausola di riserva, qualora avesse voluto stabilizzare gli effetti temporali della promozione all’1.1.1998.
Non è conferente l’assunto del ricorrente espresso nella memoria di replica, secondo cui tale onere era insussistente, poiché l’atto aveva effetti favorevoli e la condizione non era attuale. Gli effetti di un atto devono essere valutati in relazione a tutte le statuizioni contenute, tra cui, nel caso in esame, la clausola che condiziona la decorrenza favorevole all’annullamento della sanzione disciplinare. Né può dirsi che l’interesse ad agire non era attuale, essendo l’evento dedotto in condizione futuro e incerto, poiché l’apposizione della riserva di per sé limitava il beneficio attribuito, esponendolo a caducazione, come è dimostrato dal fatto che, anche annullando il provvedimento impugnato in parte qua, la decorrenza dall’1.1.98 non potrebbe operare, essendone venuto meno il presupposto, ossia l’assenza della sanzione disciplinare.
Con riguardo al trattamento economico, invece, il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo – non esplicitamente dedotto ma rinvenibile dalla portata sostanziale dell’impugnazione – dell’effettività della prestazione lavorativa resa nella qualifica ispettore superiore con decorrenza 1.1.1998, che comporta la legittimità dell’attribuzione della retribuzione corrispettiva, a prescindere dalla sorte del provvedimento che l’aveva disposta.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto in parte, annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Paola Rossi
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
ciaoooo se ti serve un vero professore...che sta a roma ..calcola che mi ha seguito per 18 anni di prcessi civili contro l amministrazione..sospensioni..destituzioni..le ho affrontate tuttwe allla fine vincendo dopo anni ed anni di destituzione....lui e' un prof..e si okkupa solo soltanto di tar e consiglio di stato...rispettatissimo dai giudici e soprattutto onestissimo ....contattami in privato sare felice di aiutarti....non e' una propaganda a favore di avvocati....non mi interssa nulla di far guadagnare nessuno ma se posso aiutarti capisco dopo anni che ho combattuto parliamo in tutto di 18 anni ....che serve un vero avvocato per vincere ciontro il ministero ...ciaoooo
Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da jonnidread »
Ciao devonchiederti informazioni in merito a quello che hai scritto posso chiederti qualche informazione? Te ne sarei grato .???melacavo49 ha scritto:Caro Domenico 61-Domenico61 ha scritto:Carissimo Melacavo49 mi sono permesso di contattare alcuni studi di avvocati specializzati in diritto penale del lavoro al momento mi hanno risposto solo in due e entrambi hanno detto la stessa cosa e cioè che in contributi previdenziali obbligatori durante la sospensione del servizio sono versati al 50x100 almeno per i Carabinieri poi non so...???? Adesso aspetto che mi rispondono gli altri e ti faccio sapere. Ciò vuol dire che se si fanno tutti i 5 anni di sospensione e non rientra più servizio comunque si ritrova con il 50x100 di contributi versati. Se ne sai di più scrivimi. Ciao a presto.-
Per i militari compreso i carabinieri e ancora vigente l'art.8 del T.U 1092/1973-Il periodo di sospensione cautelare e valorizzato al 50%-
Ma il problema nel tuo caso se sei un CC o un PS,non serve a nulla se non si raggiunge la percentuale dell'80% e il requisito anagrafico,previsto dalla legge.-
Ma voglio ricordarti che in caso di condanna,l'amminisrazione se fa il procedimento disciplinare, e ti viene irrogata la sanzione disciplinare la destituzione o la perdita del grado anche se la stessa cosa,questa viene applicata dalla data dell'inizio della sospensione cautelare-
Mentre in caso di condanna con interdizione perpetua dai pubblici uffici, se al termine dei 5 anni di sospensione rientri in servizio,la decorrenza della decadenza dall'impiego in applicazione dell'arto 28 del C.P.e quella della lettura del dispositivo della Corte di Cassazione-Per cui l'amministrazione non può farti il procedimento disciplinare, e quindi in questo caso ,a tale data deve essere conteggiato anche il servizio di sospensione cautelare al 50 %-
Ma se la tua condanna in primo grado e stata comminata la pena accessoria della interdizione perpetua dai Pubblici Ufficio ( dico perpetua e non per la pena accessoria alla interdizione dai pubblici uffici per 4 anni )-Appena rientri in servizio cerca di farti riformare con o senza causa di servizio,con in caso confermativo della condanna che comporta l'interdizione perpetua dai PU,non possono revocarti la pensione per riforma,-
Per cui mi auguro che ti assolvono,ma se cosi non fosse,tira a lungo più possibile il procedimento penale,fino al rientro in servizio in applicazione della legge 19/90- E poi fatti riformare-
E non c'è bisogno che chiedi altri consigli in giro- Questo che ti ho scritto nessuno lo può smentire,anzi lo possono confermare solo i bravi legali esperti in diritto amministrativo-
Spero di averti delucidato abbstanza per la tua problematica-
Per ulteriro chiarimenti a disposizione-
-
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Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da fulmineacielsereno »
Buonasera
qualora interessasse ai militari sospesi precauzionalmente e con l'intento di raggiungere la pensione elenco quanto segue:
- Art. 920 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio
è computato per metà.
- Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE
Art. 5. Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.
- Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 INPS 1. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
1.1 Riscatti ai fini pensionistici
Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal
servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data la possibilità di
proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità:
Autonoma prosecuzione del versamento: l’iscritto prosegue autonomamente il versamento,
utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all’ammontare della rata
del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizzare sarà P_67;il periodo di
riferimento da indicare sarà il mese cui si riferisce la rata in pagamento.
1.2 Riscatti ai fini previdenziali (TFS/TFR)
Si distinguono in tale ambito i riscatti per le prestazioni ex INADEL dai riscatti per le
prestazioni ex ENPAS
Nei casi di cessazione dal servizio con il piano di pagamento rateale in corso, il residuo debito
è trattenuto sulla prestazione TFS/TFR, sia per le prestazioni ex Inadel che per le prestazioni
ex Enpas.
Con riferimento, invece, alle sospensioni dal servizio (ad esempio per aspettativa non
retribuita, per sospensione cautelare, ecc.) di un dipendente che abbia in corso un piano di
pagamento rateale, ferma restando la facoltà di estinguere il residuo debito in unica soluzione
(anticipata estinzione), il piano di ammortamento proseguirà secondo le regole di seguito
rappresentate.
Ai fini TFS e TFR, la domanda di riscatto può essere avanzata solo in costanza di rapporto di
lavoro ovvero, per il personale dei comparti difesa, sicurezza e vigili del fuoco e soccorso
pubblico, entro 90 gg dalla cessazione dalla posizione di richiamato in servizio.
- La domanda
L’interessato deve presentare domanda alla competente sede provinciale Inps Gestione Dipendenti Pubblici. I dipendenti delle Forze
Armate e di Polizia a ordinamento militare, devono invece presentarla direttamente alle amministrazioni di appartenenza.
IN PRATICA CHI E' SOSPESO PRECAUZIONALMENTE PUò PAGARE IL RISCATTO DEL 50% DEGLI ANNI PASSATI OVVERO PAGARE I CONTRIBUTI VOLONTARI PER QUELLI FUTURI.
SE QUALCUNO VUOLE AGGIUNGERE QUALCOSA ....
qualora interessasse ai militari sospesi precauzionalmente e con l'intento di raggiungere la pensione elenco quanto segue:
- Art. 920 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio
è computato per metà.
- Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE
Art. 5. Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.
- Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 INPS 1. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
1.1 Riscatti ai fini pensionistici
Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal
servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data la possibilità di
proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità:
Autonoma prosecuzione del versamento: l’iscritto prosegue autonomamente il versamento,
utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all’ammontare della rata
del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizzare sarà P_67;il periodo di
riferimento da indicare sarà il mese cui si riferisce la rata in pagamento.
1.2 Riscatti ai fini previdenziali (TFS/TFR)
Si distinguono in tale ambito i riscatti per le prestazioni ex INADEL dai riscatti per le
prestazioni ex ENPAS
Nei casi di cessazione dal servizio con il piano di pagamento rateale in corso, il residuo debito
è trattenuto sulla prestazione TFS/TFR, sia per le prestazioni ex Inadel che per le prestazioni
ex Enpas.
Con riferimento, invece, alle sospensioni dal servizio (ad esempio per aspettativa non
retribuita, per sospensione cautelare, ecc.) di un dipendente che abbia in corso un piano di
pagamento rateale, ferma restando la facoltà di estinguere il residuo debito in unica soluzione
(anticipata estinzione), il piano di ammortamento proseguirà secondo le regole di seguito
rappresentate.
Ai fini TFS e TFR, la domanda di riscatto può essere avanzata solo in costanza di rapporto di
lavoro ovvero, per il personale dei comparti difesa, sicurezza e vigili del fuoco e soccorso
pubblico, entro 90 gg dalla cessazione dalla posizione di richiamato in servizio.
- La domanda
L’interessato deve presentare domanda alla competente sede provinciale Inps Gestione Dipendenti Pubblici. I dipendenti delle Forze
Armate e di Polizia a ordinamento militare, devono invece presentarla direttamente alle amministrazioni di appartenenza.
IN PRATICA CHI E' SOSPESO PRECAUZIONALMENTE PUò PAGARE IL RISCATTO DEL 50% DEGLI ANNI PASSATI OVVERO PAGARE I CONTRIBUTI VOLONTARI PER QUELLI FUTURI.
SE QUALCUNO VUOLE AGGIUNGERE QUALCOSA ....
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Re: contributi previdenziali nel periodo della sospensione o
Messaggio da gennaro-gennaro »
salve mio padre e in custodia cautelare. a breve avrà la cassazione e volevo sapere nel caso venga condannato con una condanna superiore ai 3 anni quindi carcere o arresto domiciliare se avrà ancora diritto all'assegno alimentare.
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