Salve,
sono inquilino da 2 anni in un'appartamento con contratto regolare 4+4 cedolare secca.
Come si consiglia di comportarsi quando il Locatore ti chiede di andare via all'improvviso perchè ha bisogno dell'appartamento subito?
Siamo sempre stati in ottimi rapporti, mai una lamentela e pagamenti sempre puntuali.
Mi conviene andarmene e chiedere una "buona uscita" oppure aspetto una raccomandata ufficiale con indicato il giorno in cui devo lasciare l'immobile? Leggendo la legge vedo che devono esserci almeno 6 mesi di preavviso
Grazie mille per l'enorme servizio che offrite
Contratto Locazione
Moderatore: Avv. Giovanni Carta
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Questo servizio è gratuito, quindi le domande che saranno rivolte all'Avv. Giovanni Carta verranno evase compatibilmente con i suoi impegni professionali. Nel caso desideri approfondire il rapporto professionale, potrai metterti in contatto con l'avvocato ai recapiti che leggerai in calce ad ogni sua risposta.
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- Avv. Giovanni Carta
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Re: Contratto Locazione
Messaggio da Avv. Giovanni Carta »
Buongiorno.
Il locatore non può comunicare disdetta dopo due anni di contratto, se Lei non acconsente.
La disciplina delle locazioni è chiarissima nel senso di consentire al locatore di dare disdetta ALLA SCADENZA DEL PRIMO QUADRIENNIO (quindi non prima) CON UN PREAVVISO DI ALMENO 6 MESI (quindi non all'improvviso) e soprattutto SOLTANTO PER I MOTIVI DI CUI ALL'art 3, comma 1 della legge n 431/98.
In difetto della sussistenza di tali motivi, il contratto si rinnoverà per ulteriori 4 anni.
Naturalmente resta salva la facoltà delle parti di addivenire ad un differente accordo, che preveda, per esempio, la corresponsione in Suo favore di una sorta di buonuscita.
Cordiali saluti
Il locatore non può comunicare disdetta dopo due anni di contratto, se Lei non acconsente.
La disciplina delle locazioni è chiarissima nel senso di consentire al locatore di dare disdetta ALLA SCADENZA DEL PRIMO QUADRIENNIO (quindi non prima) CON UN PREAVVISO DI ALMENO 6 MESI (quindi non all'improvviso) e soprattutto SOLTANTO PER I MOTIVI DI CUI ALL'art 3, comma 1 della legge n 431/98.
In difetto della sussistenza di tali motivi, il contratto si rinnoverà per ulteriori 4 anni.
Naturalmente resta salva la facoltà delle parti di addivenire ad un differente accordo, che preveda, per esempio, la corresponsione in Suo favore di una sorta di buonuscita.
Cordiali saluti
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