CONTRATTO

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marco1977

Re: CONTRATTO

Messaggio da marco1977 »

ma a fine marzo non si dovrebbe riunire un'altra commissione?


palermitano1983
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Re: CONTRATTO

Messaggio da palermitano1983 »

Scusate ma questa tabella "A" dalla 1^ alla 5^ categoria dove sono citate le varie patologie che determinano l'inidoneità al servizio militare è possibile postarla oppure chiedo troppo?
Roberto Mandarino
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Re: CONTRATTO

Messaggio da Roberto Mandarino »

Ti allego la normativa che cercavi.

Un caro saluto Roberto


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Normativa
IMPERFERZIONI E INFERMITA'

Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare.

DECRETO 26 marzo 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1999)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Visto il decreto 29 novembre 1995, del Ministro della difesa, approvativo dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata la necessita' di compilare un nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, piu' rispondente alle nuove esigenze delle Forze armate;

Decreta:
Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, che forma parte integrante del presente decreto. L'elenco sostituisce quello approvato con decreto del Ministro della difesa 29 novembre 1995. Con successiva determinazione dirigenziale della Direzione generale della sanita' militare, da emanarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, e' approvata la direttiva tecnica contenente avvertenze e criteri diagnostici applicativi riguardanti le imperfezioni ed infermita' contenute negli articoli dell'elenco. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel giornale ufficiale del Ministero della difesa ed entrera' in vigore il 1 ottobre 1999.
Roma, 26 marzo 1999
Il Ministro: Scognamiglio Pasini

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE

Avvertenze generali

Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati, ai militari di leva ed al personale aspirante agli arruolamenti volontari in sede di selezione, fatti salvi i requisiti psicofisici specifici richiesti per ciascun arruolamento di Forza armata. L'elenco costituisce, invece, solo una guida di orientamento per il personale militare di carriera gia' in servizio, per il quale il giudizio di idoneita' dovra' essere espresso in relazione all'eta', al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonche' alle particolari norme che ne regolano la posizione di stato. Sono giudicati idonei i soggetti esenti dalle imperfezioni ed infermita' di cui al presente elenco, in possesso dell'efficienza psicofisica che ne consenta, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l'impiego in incarichi attribuibili in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettivita'. Il giudizio di abilita' viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermita' di cui al presente elenco.
Il giudizio di inabilita' permanente che determina il provvedimento della riforma viene adottato immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermita' croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilita' per quelle che, ritenute presunte sanabili, permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio e' adottato, altresi', per le infermita' che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei disagi connessi con il servizio militare. Per i militari alle armi il giudizio di inabilita' permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste dal caso e la licenza di convalescenza necessaria. Il giudizio di inabilita' temporanea che determina il provvedimento di rivedibilita' per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneita' per gli arruolati rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermita' presunte sanabili entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermita'.
Con il provvedimento di rivedibilita' l'iscritto viene rinviato a nuova visita medica che, in ogni caso, non potra' essere effettuata prima che siano trascorsi sei mesi.
Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneita', per la stessa infermita', puo' avere durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e puo' essere adottato solo in unica soluzione. Per i provvedimenti di "rivedibilita'" e di "temporanea non idoneita'", connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'art. 109, comma 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. L'osservazione prevista dal presente elenco e' la procedura di accertamento clinicodiagnostico con finalita' medicolegale. Va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medicolegali, tutte le volte che e' prevista dall'articolo che definisce l'infermita', nonche' nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici. Qualora non sussista tale necessita', gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici non eseguibili presso i consigli di leva e le infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle predette strutture sanitarie ed utilizzati in mansioni che non comportino rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza agli ammalati.
Nel presente elenco vengono utilizzate spesso espressioni quali lieve, medio, grave, che sono intese ad indicare la rilevanza clinica e medicolegale dell'affezione mentre l'aggettivo "rilevante" indica "sotto il profilo medicolegale" l'incidenza dell'affezione che, anche se lieve sul piano clinico, costituisce nondimeno impedimento all'espletamento del servizio militare.
Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorita' consolare. Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse. La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche puo' essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medicolegale. I consigli di leva possono riformare senza esame personale:
a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale;
b) i soggetti affetti da gravi infermita' accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unita' sanitaria locale territorialmente competente. Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul Servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).

Art. 1.
Morfologia generale

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 2.
Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie

a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) La mucoviscidosi.
c) Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
d) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 3.
Malattie da agenti infettivi e da parassiti

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicita' o di evolutivita'; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 4.
Ematologia

a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.
b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 5.
Immunoallergologia

a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
d) Le connettiviti sistemiche.

Art. 6.
Tossicologia

Lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 7.
Neoplasie

a) I tumori maligni.
b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

Art. 8.
Cranio

a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali.
b) Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

Art. 9.
Complesso maxillo facciale

a) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, dela lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillofacciale e le alterazioni dell'articolarita' temporomandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi temporanea.

Art. 10.
Apparato cardiovascolare

a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.
b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
d) L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione.
e) Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose.
f) Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra il periodo di inabilita' temporanea.
g) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo.
h) Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
i) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso, ove occorra; il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 11.
Apparato respiratorio

a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

Art. 12.
Apparato digerente

a) Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevant disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le ernie viscerali.
d) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

Art. 13.
Apparato urogenitale

a) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale che sono causa di rilevante alterazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 14.
Neurologia

a) Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
d) Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
e) Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti
limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.

Art. 15.
Psichiatria

a) Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purche' tale da pregiudicare il rapporto di realta' o le capacita' relazionali.
b) I disturbi del controllo degli impulsi.
c) I disturbi dell'adattamento.
d) I disturbi della comunicazione.
e) I disturbi da tic.
f) I disturbi delle funzioni evacuative.
g) I disturbi del sonno.
h) I disturbi della condotta alimentare.
i) Le parafilie e i disturbi della identita' di genere.
Per tutti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.
l) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
m) I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
n) I disturbi di personalita'; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
o) I disturbi nevrotici e reattivi: i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivocompulsivo, disturbo posttraumatico da stress, etc.) i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc.; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
p) I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 16.
Oftalmologia

a) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) I disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma h) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
d) Le gravi discromatopsie.
e) La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
f) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
g) I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.
h) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.
i) L'emeralopia.
l) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano.
m) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie.
n) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani piu' ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

Art. 17.
Otorinolaringoiatria

a) Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa ai di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB; trascorso, ove occorra il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
d) Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
e) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 18.
Dermatologia

Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.

Art. 19.
Apparato locomotore

a) Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulolegamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:
1) un dito di una mano;
2) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;
4) un alluce;
5) due dita di un piede.
c) Le deformita' gravi congenite ed acquisite degli arti.

Art. 20.
Altre cause di non idoneita'

a) Le imperfezioni o le infermita' non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare.
Dopo osservazione.
b) Il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesamente non idoneo al servizio militare.
Dopo osservazione.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
paolo65

Re: CONTRATTO

Messaggio da paolo65 »

Non ho capito la cosa...qualcuno chiede,neanche troppo educatamente mi pare,di postare un qualcosa,il sottoscritto invece fa un intervento ironico e viene cancellato...ok,ricevuto.
palermitano1983
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Re: CONTRATTO

Messaggio da palermitano1983 »

paolo65 ha scritto:Non ho capito la cosa...qualcuno chiede,neanche troppo educatamente mi pare,di postare un qualcosa,il sottoscritto invece fa un intervento ironico e viene cancellato...ok,ricevuto.
ho fatto una domanda e sono stato accontentato ma la risposta l'avevo preventivata che mi mandassero a quel paese

siamo qui per capire meglio e aiutarci tra noi, visto che i nostri enti ci fanno navigare nel nulla assoluto, non mettiamoci l'uno contro l'altro per cavolate

Ps: sono di palermo e mi hanno destinato ad augusta 260 km vedi te se la cosa mi interessa

Comunque ringrazio tutti, il foro e gli utenti, restiamo sempre uniti e se possiamo aiutiamoci
paolo65

Re: CONTRATTO

Messaggio da paolo65 »

Tranquillo,prosegui con le tue domande e auguri per il futuro,sinceramente dopo 545 interventi,mi sembra mai fuori luogo e sempre tesi a consigliare per il meglio i colleghi anche stemperando con l'ironia quando occorreva,pensavo di poter fare una battuta come quella cancellata.Pazienza,del resto sono andato in pensione e come tanti che mi hanno preceduto posso anche fare a meno di intervenire ulteriormente,sia detto senza astio s'intende.Buona fortuna.
Roberto Mandarino
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Re: CONTRATTO

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Paolo,

hai giustamente sottolineato le tue 545 risposte in sostegno dei colleghi, il sottoscritto allora cosa dovrebbe dire?

Ho tolto il tuo post solo per comodità, in quanto stavo inserendo la risposta all'amico Palermitano utente che avevo già conosciuto in questo forum.

Per il resto puoi ovviamente continuare a scrivere le tue simpaticissime battute. :wink:

Un caloroso saluto ad entrambi Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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