Conteggio TFS

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bogoedo@libero.it
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Re: Conteggio TFS

Messaggio da bogoedo@libero.it »

Art. 21

(Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n.
472).
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei
commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al
personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei
sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia
con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche'
divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono
attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi
altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da
calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione
individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli
articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2,
commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale
che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia
compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la
domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e
non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le
predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55
anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e'
fissato per il 31 dicembre 1990.

3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale
hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31
dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a
riposo e' fissata per il 1› luglio 1991.
3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma
dell'articolo 43 della legge 1› aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia,
che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si
applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10
dicembre 1973 n. 804".


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Louis65
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Re: Conteggio TFS

Messaggio da Louis65 »

bogoedo@libero.it ha scritto: lun giu 08, 2020 12:46 pm Scusate, non ho compreso bene le risposte, ma forse mi sbaglio, perchè ho notato che, in rete, alcuni avvocati si propongono dietro logiche spiegazioni fondate anche sulla sentenza n.1231 pubblicata in data 22.02.2019 dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, che riprende l'art. 6 bis del D.L. 387/87 modificato dalla Legge n. 232/90 art. 21, dove chiaramente viene citato che il personale che va in quiescienza con di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ha dirittto di richiedere i famosi sei scatti sopra citati. Quindi nel mio caso ho già comunicato all'Inps competente di includermi tale mio diritto.
facci sapere cosa ti risponde
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Re: Conteggio TFS

Messaggio da mario1960 »

Buongiorno, anch’io a maggio, ho inviato una raccomandata all’Inps chiedendo un riesame del TFS includendo i 6 scatti con riferimento alla legge 232/1990 art.21 comma 2. Vediamo se rispondono e cosa rispondono, dopo di che’ trascorsi 120 gg vedrò il da farsi.
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