conteggio fesi in aspttativa per causa di servizio

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diego eutizi
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conteggio fesi in aspttativa per causa di servizio

Messaggio da diego eutizi »

Buongiorno
Anche se la norma per la concessione della FESI non prevede che siano considerate presenze i gg di congedo straordinario o aspettativa per causa di servizio già riconosciute in passato, vi sono teorie diverse per chi ritiene che il beneficio debba essere concesso anche a quest'ultimi dipendenti.
L'esperto può darmi indicazioni se la parte in cui la Legge parla di infortunio in servizio possa essere considerato esteso anche a coloro i quali hanno una causa di servizio già riconosciuta in passato e sono in aspettativa per le conseguenze delle medesime infermità?
Grazie


mauri64
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Re: conteggio fesi in aspttativa per causa di servizio

Messaggio da mauri64 »

Ciao!
Giusto per notizia, ho appena eliminato lo stesso argomento presentato solo tre giorni fa in questa sezione.
diego eutizi
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Re: conteggio fesi in aspttativa per causa di servizio

Messaggio da diego eutizi »

scusami Mauri64
Non sono stato attento a questo argomento e sinceramente non l'ho neanche visto forse perché non era di mio interesse fino a quando ho approfondito la questione.
Se cortesemente puoi farmi una sintesi di come funziona limitatamente al mio caso magari indicandomi la norma che include o esclude il mio caso in specie.
Grazie mille
mauri64
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Re: conteggio fesi in aspttativa per causa di servizio

Messaggio da mauri64 »

In merito a quanto da te richiesto, dovrai attendere la disponibilità dei colleghi.
diego eutizi
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Re: conteggio fesi in aspttativa per causa di servizio

Messaggio da diego eutizi »

Ok
Grazie
diego eutizi
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Re: conteggio fesi in aspttativa per causa di servizio

Messaggio da diego eutizi »

buongiorno
Non so di quale forza dell'ordine appartieni comunque di certo ti dico che l'infortunio pin servizio è considerata presenza a tutti gli effetti cos' come se fai una donazione di sangue e altre situazioni che non sto ad elencare perchè rare.
Tuttavia la cosa strana è che hai elencato la licenza ordinaria che per noi Polizia di Stato è congedo ordinario (ferie).
Ebbene quella a noi, salvo diverse notizie, non viene considerata ai fini della FESI.Detto ciò posso concludere che tra le diverse forze dell'ordine ci siano delle differenze.
A riprova di ciò in allegato riporto una comunicazione sindacale relativamente recente dove sono elencate le giornate per cui è riconosciuta la presenza:




Come già comunicato nel pomeriggio del 25 maggio alla presenza del Ministro dell’Interno Prefetto Matteo Piantedosi, del Sottosegretario al Ministero degli Interni On. Nicola Molteni e al Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani è stato firmato l’accordo definitivo sul Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali resi nel 2022.

Il testo dell’accordo è disponibile sul nostro sito al seguente link Fondo Efficienza Servizio Istituzionali 2022.

Sono riportati gli importi riconosciuti per le seguenti fattispecie:

€ 6,00 lordi importo produttività collettiva attribuito sulla base del servizio giornaliero per l’effettiva presenza;
€ 10,00 lordi importo indennità di cambio turno (€ 50,83 forfettario mensile e € 610 annuale per i Reparti Mobili);
€ 17,50 lordi importo indennità di reperibilità;
€ 6,40 lordi importo indennità per servizi resi in alta montagna.
Per quel che concerne, in particolare, la produttività collettiva, il compenso è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell’anno solare, ivi compresi i giorni di lavoro agile limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022:

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Ai fini del calcolo previsto dal comma 1 sono equiparati ai Giorni di effettiva presenza in servizio:

a) i riposi compensativi;

b) le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;

c) le assenze di cui all’articolo 17 del d.P.R. N. 51/2009, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie;

d) le assenze per effetto dell’applicazione della legge 104/92;

e) le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal capo iii del d. Lgs. n.151/2001;

f) le assenze di cui all’articolo 8 della l. N. 219/2005;

g) le assenze derivanti dal congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 87, comma 6, decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;

h) le assenze derivanti dal congedo straordinario per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell’art. 87, comma 7, decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022;

i) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa, e i distacchi.

Ogni ulteriore fattispecie si configura come giorno di assenza.

Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale vincitore di un concorso per l’accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, i giorni di frequenza sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio.

Per il personale impegnato in orari di lavoro articolati su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà sommato uno.

Il pagamento, salvo imprevisti, è previsto entro il prossimo mese di giugno con l’emissione di un cedolino straordinario
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