conteggio dei sei scatti sulla pensione
Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
Ciao passero1,
prima di presentare ricorso al TAR devi attendere il pagamento dell'ultima rata, dove si evince la non corresponsione del predetto beneficio.
Nel caso specifico non vi è tutta questa urgenza, attendi la sentenza del Consiglio di Stato.
La prescrizione quinquennale decorre dalla liquidazione della rata finale.
prima di presentare ricorso al TAR devi attendere il pagamento dell'ultima rata, dove si evince la non corresponsione del predetto beneficio.
Nel caso specifico non vi è tutta questa urgenza, attendi la sentenza del Consiglio di Stato.
La prescrizione quinquennale decorre dalla liquidazione della rata finale.
Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
Ok Grazie,per ora come ti ho già detto ho solo scritto Io una lettera all'INPS per ricalcolo in base alla legge in vigore.Grazie ancora per le info.Buona serata.
Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
Potrebbe essere una svolta positiva ed indurre l’INPS a riconoscere a tutti quelli che ne hanno diritto senza ulteriori ricorsi il beneficio?
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Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
Ciao ariyoste,
l'argomento in titolo è in discussione al seguente link.
sei-scatti-sul-tfs-per-uscita-anzianita ... 04#p278504
l'argomento in titolo è in discussione al seguente link.
sei-scatti-sul-tfs-per-uscita-anzianita ... 04#p278504
Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
In riferimento all' inclusione dei 6 scatti nel TFS del personale collocato a domanda in quiescenza per anzianità. Riferisco che la sentenza del Consiglio di Stato del 14.03.2023 ha confermato definitivamente il beneficio ai ricorrenti tra i quali lo scrivente.
L 'avvocato Bacci Mario di Roma ha patrocinato questo procedimento.
L 'avvocato Bacci Mario di Roma ha patrocinato questo procedimento.
Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Salve a tutti era mio intento rispondere al collega che ha affermato che i sei scatti non spettano al personale delle FF. PP. e FF.AA.
Purtroppo non è come Lei afferma e, Le spiego il perché:
- l’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987 cita e riconosce al personale delle Forze di Polizia il diritto all’incremento, al momento della cessazione, di sei scatti stipendiali che devono essere inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio (c.d. TFS). Il beneficio dei sei scatti appare applicabile altresì anche al personale delle FF.AA. e, in generale, al personale militare in virtù di quanto previsto dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (che espressamente richiama il predetto art. 6-bis), nonché dall’art. 1863 del c.o.m. (rubricato “aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici”), il quale a sua volta rinvia all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (rubricato “Maggiorazione della Base pensionabile”), che a sua volta richiama l’art. 21 della legge n. 232/1990, che ha modificato da ultimo il suindicato articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Tuttavia l’Inps, in alcuni casi, non riconosce il beneficio dei sei scatti nonostante la normativa di riferimento lasci adito a ben pochi dubbi.
Precisamente, l’art. 6bis del D. L. n. 387/1987, modificato, come detto, dalla legge 232/1990, art. 21 c. 1, dispone che:
“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.”
Il comma 3 dell'art.1911 del Codice dell'Ordinamento Militare a sua volta dispone: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n.387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n.472".
Pertanto, le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause:
- per il raggiungimento del limite di età;
- per la permanente inabilità al servizio;
- per decesso;
- a domanda, qualora al momento della cessazione siano stati compiuti almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile;
- Ausiliaria art. 2229 comma 6 , 40 effettivi di servizio.
Purtroppo le amministrazioni e l’Inps, in virtù di una accertata e consolidata prassi, illegittimamente non includono i 6 scatti nel calcolo del TFS per il personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; condotta che determina un rilevantissimo danno economico per il personale in quiescenza.
La questione è già stata trattata dal Giudice Amministrativo. Il Consiglio di Stato con una importantissima sentenza (Cons. di Stato, sentenza n. 1231/2019) ha formalmente riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6bis D.L. n. 387/1987 e, ultima nel 2022 dal CGA Sicilia, anche per coloro che siano cessati dal servizio a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. In tale pronuncia è anche stato chiarito che il computo dei sei scatti ai fini del TFS debba avvenire anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i requisiti previsti dalla norma, in quanto “ l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti”.
È bene altresì ricordare che le disposizioni vigenti prevedono un termine quinquennale di prescrizione per richiedere il riconoscimento del beneficio. Relativamente al termine di decorrenza del predetto termine quinquennale la giurisprudenza non è concorde. Difatti, in alcuni casi è stato ritenuto che tale termine debba decorrere dalla data di cessazione dal servizio; in altri dalla data di pagamento del TFS (orientamento, quest’ultimo, sicuramente più giusto da un punto di vista logico/giuridico).
In virtù di quanto sopra rappresentato, è opportuna una verifica e relativi ricalcoli delle posizioni erroneamente adottate per tutto il personale delle FF.AA. e FF.PP, in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età;
2. aver avuto, al momento della cessazione, il riconoscimento di almeno 35 anni di servizio utile.
Ad ogni modo e dopo la sentenza del CDS copia e incolla del 14 mar. 2023, ha dato l'ok per le FF.PP. e non per le FF.AA. Ad essere sincero, questi magistrati faccio fatica a capirli. Con il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, fu equiparato il trattamento economico delle Forze Armate con le Forze di Polizia. Non capisco come mai c'è stata l'armonizzazione in tutto tranne per questo. Qui ci vorrebbe una vera ardua battaglia con i sindacati uniti tutti insieme.....oppure i forconi. Per i ca
i che vogliono i soldi
li trovano .....
Grazie dell'attenzione.


Salve a tutti era mio intento rispondere al collega che ha affermato che i sei scatti non spettano al personale delle FF. PP. e FF.AA.
Purtroppo non è come Lei afferma e, Le spiego il perché:
- l’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987 cita e riconosce al personale delle Forze di Polizia il diritto all’incremento, al momento della cessazione, di sei scatti stipendiali che devono essere inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio (c.d. TFS). Il beneficio dei sei scatti appare applicabile altresì anche al personale delle FF.AA. e, in generale, al personale militare in virtù di quanto previsto dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (che espressamente richiama il predetto art. 6-bis), nonché dall’art. 1863 del c.o.m. (rubricato “aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici”), il quale a sua volta rinvia all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (rubricato “Maggiorazione della Base pensionabile”), che a sua volta richiama l’art. 21 della legge n. 232/1990, che ha modificato da ultimo il suindicato articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Tuttavia l’Inps, in alcuni casi, non riconosce il beneficio dei sei scatti nonostante la normativa di riferimento lasci adito a ben pochi dubbi.
Precisamente, l’art. 6bis del D. L. n. 387/1987, modificato, come detto, dalla legge 232/1990, art. 21 c. 1, dispone che:
“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.”
Il comma 3 dell'art.1911 del Codice dell'Ordinamento Militare a sua volta dispone: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n.387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n.472".
Pertanto, le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause:
- per il raggiungimento del limite di età;
- per la permanente inabilità al servizio;
- per decesso;
- a domanda, qualora al momento della cessazione siano stati compiuti almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile;
- Ausiliaria art. 2229 comma 6 , 40 effettivi di servizio.
Purtroppo le amministrazioni e l’Inps, in virtù di una accertata e consolidata prassi, illegittimamente non includono i 6 scatti nel calcolo del TFS per il personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; condotta che determina un rilevantissimo danno economico per il personale in quiescenza.
La questione è già stata trattata dal Giudice Amministrativo. Il Consiglio di Stato con una importantissima sentenza (Cons. di Stato, sentenza n. 1231/2019) ha formalmente riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6bis D.L. n. 387/1987 e, ultima nel 2022 dal CGA Sicilia, anche per coloro che siano cessati dal servizio a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. In tale pronuncia è anche stato chiarito che il computo dei sei scatti ai fini del TFS debba avvenire anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i requisiti previsti dalla norma, in quanto “ l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti”.
È bene altresì ricordare che le disposizioni vigenti prevedono un termine quinquennale di prescrizione per richiedere il riconoscimento del beneficio. Relativamente al termine di decorrenza del predetto termine quinquennale la giurisprudenza non è concorde. Difatti, in alcuni casi è stato ritenuto che tale termine debba decorrere dalla data di cessazione dal servizio; in altri dalla data di pagamento del TFS (orientamento, quest’ultimo, sicuramente più giusto da un punto di vista logico/giuridico).
In virtù di quanto sopra rappresentato, è opportuna una verifica e relativi ricalcoli delle posizioni erroneamente adottate per tutto il personale delle FF.AA. e FF.PP, in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età;
2. aver avuto, al momento della cessazione, il riconoscimento di almeno 35 anni di servizio utile.
Ad ogni modo e dopo la sentenza del CDS copia e incolla del 14 mar. 2023, ha dato l'ok per le FF.PP. e non per le FF.AA. Ad essere sincero, questi magistrati faccio fatica a capirli. Con il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, fu equiparato il trattamento economico delle Forze Armate con le Forze di Polizia. Non capisco come mai c'è stata l'armonizzazione in tutto tranne per questo. Qui ci vorrebbe una vera ardua battaglia con i sindacati uniti tutti insieme.....oppure i forconi. Per i ca
Grazie dell'attenzione.
Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
Buon giorno, premesso che ahimè, la mia amministrazione NON è interessata alla questione, tra i tanti messaggi, sentenze vinte e perse, ma soprattutto sentenze del CdS mi sono perso, chiedo se oggi è acclarato che l'appartenente alla PS piuttosto che quello appartenente alla PP andando in pensione anticipata, con 35 anni effettivi di servizio ed almeno 55 anni di età ha diritto al calcolo dei 6 scatti sul TFS senza debba fare nulla.
Oppure manca ancora un pezzo per chiudere definitivamente la questione?
https://siulp.it/riconosciuto-definitiv ... periodici/
Oppure manca ancora un pezzo per chiudere definitivamente la questione?
https://siulp.it/riconosciuto-definitiv ... periodici/
Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
Ciao Firefox,
visto alcune sentenze dei TAR uscite successivamente alle pronunce del Consiglio di Stato, dove si attengono a quanto pronunciato dal suddetto Consiglio e, quando i vari TAR continueranno a rigettarle, l'INPS renderà operativo lo stesso criterio adottato in occasione dell'art. 54, riconoscerà d'ufficio al personale avente diritto (Forze di polizia ad ordinamento civile e militare) il beneficio dei sei scatti.
visto alcune sentenze dei TAR uscite successivamente alle pronunce del Consiglio di Stato, dove si attengono a quanto pronunciato dal suddetto Consiglio e, quando i vari TAR continueranno a rigettarle, l'INPS renderà operativo lo stesso criterio adottato in occasione dell'art. 54, riconoscerà d'ufficio al personale avente diritto (Forze di polizia ad ordinamento civile e militare) il beneficio dei sei scatti.
Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
Ok, Mauri...
Ovviamente, e questo mi pare sia stato già specificato per "effettivi" si intendono i periodi effettivamente svolti nell0amministrazione di appartenenza..
ma conta anche la leva e le maggiorazioni del servizio pr chi le ha?
Ovviamente, e questo mi pare sia stato già specificato per "effettivi" si intendono i periodi effettivamente svolti nell0amministrazione di appartenenza..
ma conta anche la leva e le maggiorazioni del servizio pr chi le ha?
Re: conteggio dei sei scatti sulla pensione
@firefex,
a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti 55 anni di età ed almeno 35 anni di anzianità contributiva utile, quindi, (servizio effettivo sommati alle maggiorazioni ed eventuali periodi ricongiunti).
a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti 55 anni di età ed almeno 35 anni di anzianità contributiva utile, quindi, (servizio effettivo sommati alle maggiorazioni ed eventuali periodi ricongiunti).
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