requisiti per poter richiedere il collocamento a riposo con diritto a pensione.
Ricorso Accolto ma, leggete ciò che può accadere in caso di errori da parte dell'ufficio pensione.
(casi rari però).
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1) - interpellava l’ufficio pensioni della Legione della Guardia di Finanza di Messina chiedendo se sussistessero i requisiti per poter richiedere il collocamento a riposo con diritto a pensione;
2) - dai conteggi effettuati dall’ufficio pensioni di Messina risultava un’anzianità di servizio effettiva di anni 23, mesi 5 e giorni 26 che, sommata ai mesi riscattati, gli conferiva un’anzianità utile pari ad anni 29, mesi 3 e giorni 26;
3) - a tale periodo l’ufficio pensioni aggiungeva il periodo di servizio militare prestato pari a mesi 3, giorni 20 e, pertanto, riteneva raggiunto il requisito minimo di anni 30 (approssimato per eccesso) di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto a pensione;
4) - conseguentemente, il Comandante della 12^ Legione della Guardia di Finanza di Messina, con provvedimento ……. del 17 marzo 1997, accoglieva formalmente l’istanza di dimissioni con diritto a pensione del ricorrente che veniva, quindi, posto in congedo il 26 marzo 1997;
5) - passati due mesi senza ricevere la pensione, in data 26 maggio 1997, recatosi presso il Comando Legione della Guardia di Finanza di Messina, apprendeva che, per un errore commesso dall’ufficio pensioni nel calcolo dell’anzianità di servizio utile, per soli tre mesi di servizio mancanti, non avrebbe mai ricevuto il trattamento di pensione;
6) - presentava dunque immediatamente al predetto Comando un’istanza volta ad ottenere l’immediata riammissione in servizio per il periodo necessario ad ottenere l’anzianità di servizio utile per il diritto a pensione (circa tre mesi).
7) - Seguiva il provvedimento n. 225851/P del 30 giugno 1996 del Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale “pur considerando la particolare situazione di disagio, si rappresentava che nessun intervento in suo favore era possibile in quanto:
1) l’istituto della riammissione in servizio di cui all’art. 68 del D.Lgt. 12 maggio 1995 n° 199 è applicabile ai soli militari del corpo in congedo che non abbiano superato il 35º anno di età;
2) allo stato non esistono altri strumenti giuridici che consentano il reincorporamento del sottufficiale”.
Il Tar di Catania precisa:
8) - in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2083/1997, è stato riammesso in servizio ed è stato posto in congedo (in data 30 ottobre 1997) al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista per il diritto al trattamento di quiescenza.
9) - Sul punto il Collegio ritiene di condividere l’indirizzo interpretativo, seguito dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi, secondo cui “Una volta accertata la carenza del requisito del dipendente ad ottenere il trattamento pensionistico con i benefici combattentistici di cui alla l. 24 maggio 1970 n. 336, l’Amministrazione è tenuta ad annullare con effetto "ex tunc" il provvedimento di collocamento a riposo in accoglimento della domanda del dipendente stesso di riassunzione in servizio” (T.A.R. Lazio Sez. II, 11-01-1995, n. 34).
10) - Deve pertanto essere rilevata la illegittimità sia del provvedimento della 12^ Legione della Guardia di Finanza di collocamento in congedo, senza previa valutazione dell'effettivo conseguimento del diritto a pensione, sia del seguente provvedimento del Comando Generale di diniego della riammissione in servizio i quali si pongono in contrasto coi principi in materia di pensioni (cfr. artt. 145 e 149 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092) che impongono all’Amministrazione l’accertamento tempestivo delle posizioni pensionistiche degli impiegati dello Stato allo scopo di accelerare la liquidazione del trattamento di quiescenza e, anzi, di renderlo contemporaneo al collocamento a riposo.
N.B.: rileggi il punto n. 10 qui sopra.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201801361, - Public 2018-06-26 -
Pubblicato il 26/06/2018
N. 01361/2018 REG. PROV. COLL.
N. 03516/1997 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3516 del 1997, proposto da Terebinto Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Monforte, Pietro Intilisano, domiciliato ex art. 25 c.p.a presso la Segreteria del Tar, in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;
contro
Comando Generale Guardia di Finanza, 12^ Legione Guardia di Finanza di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento n. 22910/P del 17.3.1997 del Comandante della 12 ^ Legione della Guardia di Finanza con il quale vengono accettate le dimissioni del ricorrente, nonché del provvedimento n. 225851/P del 30.6.1997 del Capo Ufficio del 1^ reparto Ufficio Personale con il quale viene rigettata l’istanza per l'annullamento d'ufficio del provvedimento di collocamento a riposo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di Finanza e di 12^ Legione Guardia di Finanza di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in epigrafe, il Sig. Terebinto Angelo, in servizio 1 ottobre 1973 nel Corpo della Guardia di Finanza, esponeva che:
- in data 13 marzo 1997 interpellava l’ufficio pensioni della Legione della Guardia di Finanza di Messina chiedendo se sussistessero i requisiti per poter richiedere il collocamento a riposo con diritto a pensione;
- in pari data, ricevendo risposta positiva dal predetto ufficio, presentava la relativa domanda;
- dai conteggi effettuati dall’ufficio pensioni di Messina risultava un’anzianità di servizio effettiva di anni 23, mesi 5 e giorni 26 che, sommata ai mesi riscattati, gli conferiva un’anzianità utile pari ad anni 29, mesi 3 e giorni 26;
- a tale periodo l’ufficio pensioni aggiungeva il periodo di servizio militare prestato pari a mesi 3, giorni 20 e, pertanto, riteneva raggiunto il requisito minimo di anni 30 (approssimato per eccesso) di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto a pensione;
- conseguentemente, il Comandante della 12^ Legione della Guardia di Finanza di Messina, con provvedimento n. 22910/P del 17 marzo 1997, accoglieva formalmente l’istanza di dimissioni con diritto a pensione del ricorrente che veniva, quindi, posto in congedo il 26 marzo 1997;
- passati due mesi senza ricevere la pensione, in data 26 maggio 1997, recatosi presso il Comando Legione della Guardia di Finanza di Messina, apprendeva che, per un errore commesso dall’ufficio pensioni nel calcolo dell’anzianità di servizio utile, per soli tre mesi di servizio mancanti, non avrebbe mai ricevuto il trattamento di pensione;
- presentava dunque immediatamente al predetto Comando un’istanza volta ad ottenere l’immediata riammissione in servizio per il periodo necessario ad ottenere l’anzianità di servizio utile per il diritto a pensione (circa tre mesi).
Seguiva il provvedimento n. 225851/P del 30 giugno 1996 del Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale “pur considerando la particolare situazione di disagio, si rappresentava che nessun intervento in suo favore era possibile in quanto: 1) l’istituto della riammissione in servizio di cui all’art. 68 del D.Lgt. 12 maggio 1995 n° 199 è applicabile ai soli militari del corpo in congedo che non abbiano superato il 35º anno di età; 2) allo stato non esistono altri strumenti giuridici che consentano il reincorporamento del sottufficiale”.
Del suddetto provvedimento nonché del sopra citato provvedimento n. 22910/P del 17 marzo 1997 (di accoglimento dell’istanza di dimissioni con diritto a pensione) il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione degli effetti, per “Violazione di legge. Eccesso di potere; vizi del consenso. Difetto ed insufficiente motivazione. Errore scusabile”.
2. - Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata.
3. - Con ordinanza del 28 luglio 1997 n. 2083 l’istanza cautelare del ricorrente veniva accolta “sino al maturare del periodo di servizio utile a consentire al ricorrente il trattamento economico di quiescenza”.
4. In vista dell’udienza di merito, l’Avvocatura dello Stato ha depositato documenti.
5. - All’udienza pubblica del 10 maggio 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. – Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio rileva che, dalla documentazione depositata in data 26 marzo 2018 dalla difesa erariale, si evince che il ricorrente, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2083/1997, è stato riammesso in servizio ed è stato posto in congedo (in data 30 ottobre 1997) al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista per il diritto al trattamento di quiescenza.
Tale attività non costituisce espressione di un rinnovato apprezzamento della situazione del ricorrente ma è puramente esecutiva dell’ordinanza cautelare adottata da questo Tar e tale da non sopravvivere, perciò, alla decisione conclusiva del giudizio.
Ne consegue che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere giacché l’adozione non spontanea dell’atto con cui l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sospensiva non produce la revoca dei precedenti provvedimenti impugnati ed ha una rilevanza solo provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo (cfr., da ultimo, TAR Catania, sez. I, 28/03/2018 n. 659).
7. - Il Collegio, pertanto, passa a verificare la legittimità dei provvedimenti impugnati in relazione ai quali ritiene di confermare quanto già statuito in sede cautelare sulla scorta della documentazione in atti (v. in particolare l’attestazione di servizio datata 22.07.1997 del periodo di servizio utile al ricorrente per il trattamento economico di quiescenza).
Ed infatti, nel caso di specie, non è contestato che:
1) il ricorrente ha presentato istanza di collocamento a riposo subordinandola espressamente al conseguimento del diritto alla pensione (istanza assunta al protocollo della Brigata Mediterranea di Milazzo al n. 442/P del 13 marzo 1997);
2) il Comando Brigata ha immediatamente con radiomessaggio n° 442/P comunicato alla 12^ Legione di Messina la presentazione della domanda di congedo con diritto a pensione a decorrere dal 27 marzo 1997;
3) in data 17 marzo 1997, il Comandante della 12^ Legione della Guardia di Finanza di Messina, con provvedimento n. 22910/P, ha disposto il collocamento in congedo con decorrenza 27 marzo 1997, specificando espressamente che la predetta nota prot. 22910/P costituiva accettazione formale della domanda di collocamento in congedo prodotta dall’interessato.
Ne consegue che, come dedotto dalla difesa di parte ricorrente, a seguito di tale comunicazione, nei confronti del ricorrente si è formata una legittima aspettativa al conseguimento della pensione.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere l’indirizzo interpretativo, seguito dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi, secondo cui “Una volta accertata la carenza del requisito del dipendente ad ottenere il trattamento pensionistico con i benefici combattentistici di cui alla l. 24 maggio 1970 n. 336, l’Amministrazione è tenuta ad annullare con effetto "ex tunc" il provvedimento di collocamento a riposo in accoglimento della domanda del dipendente stesso di riassunzione in servizio” (T.A.R. Lazio Sez. II, 11-01-1995, n. 34).
Deve pertanto essere rilevata la illegittimità sia del provvedimento della 12^ Legione della Guardia di Finanza di collocamento in congedo, senza previa valutazione dell'effettivo conseguimento del diritto a pensione, sia del seguente provvedimento del Comando Generale di diniego della riammissione in servizio i quali si pongono in contrasto coi principi in materia di pensioni (cfr. artt. 145 e 149 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092) che impongono all’Amministrazione l’accertamento tempestivo delle posizioni pensionistiche degli impiegati dello Stato allo scopo di accelerare la liquidazione del trattamento di quiescenza e, anzi, di renderlo contemporaneo al collocamento a riposo.
8. - Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
9. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Mulieri Daniele Burzichelli
IL SEGRETARIO
Conteggi anzianità di servizio effettiva errati
Re: Conteggi anzianità di servizio effettiva errati
Il Tar di Catania accoglie il ricorso del ricorrente in merito alla liquidazione del TFS sulla base del periodo utile contributivo, in quanto vi erano errori sul conteggio del periodo del servizio.
1) - Al momento della cessazione del servizio, l’INPS ha determinato il TFS tenendo conto di un periodo di servizio pari a 35 anni, 6 mesi e 4 giorni (arrotondato a 36 anni), ottenuto sommando 30 anni, 9 mesi e 4 giorni di servizio, e 4 anni e 9 mesi di periodo riscattato.
2) - Il ricorrente al contrario dell'INPS, assume invece di aver prestato servizio per 33 anni, 3 mesi e 5 giorni, e di aver riscattato un periodo di 5 anni ed 1 mese; per un totale di 38 anni, 4 mesi e 4 giorni.
3) - Solo a seguito di ulteriori reclami l'INPS ha riconosciuto dove stava l'errore ma l'Istituto rilevava che una anomalia di tipo informatico impediva in via di fatto la liquidazione del surplus dovuto. Pertanto poi per come si legge in sentenza il ricorrente ha dovuto fare ricorso al Tar.
N.B.: Consiglio come al solito di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
1) - Al momento della cessazione del servizio, l’INPS ha determinato il TFS tenendo conto di un periodo di servizio pari a 35 anni, 6 mesi e 4 giorni (arrotondato a 36 anni), ottenuto sommando 30 anni, 9 mesi e 4 giorni di servizio, e 4 anni e 9 mesi di periodo riscattato.
2) - Il ricorrente al contrario dell'INPS, assume invece di aver prestato servizio per 33 anni, 3 mesi e 5 giorni, e di aver riscattato un periodo di 5 anni ed 1 mese; per un totale di 38 anni, 4 mesi e 4 giorni.
3) - Solo a seguito di ulteriori reclami l'INPS ha riconosciuto dove stava l'errore ma l'Istituto rilevava che una anomalia di tipo informatico impediva in via di fatto la liquidazione del surplus dovuto. Pertanto poi per come si legge in sentenza il ricorrente ha dovuto fare ricorso al Tar.
N.B.: Consiglio come al solito di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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