Consolidamento della pensione speciale privilegiata di reversibilità

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Consolidamento della pensione speciale privilegiata di reversibilità

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Da sapere

Ricorso Accolto dalla CdC

1) - trattamento pensionistico richiesto in quanto sia l’art. 87 del DPR 1092/1973 sia l’art. 66 del DPR 915/1978 prevedono il consolidamento della pensione goduta dal padre del soggetto deceduto in favore della vedova senza alcun ulteriore verifica circa i requisiti di cui agli artt. 83 e 86 del DPR 1092/1973 concernenti la diversa ipotesi della pensione ordinaria di reversibilità.

La CdC scrive:

2) - La questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio riguarda la disciplina applicabile al trattamento speciale fruito dal defunto marito della ricorrente a seguito del decesso del loro figlio, carabiniere deceduto in attività di servizio.

3)- Deve premettersi che dalla lettura della sentenza n. 1645/2000 del 5.10.2000 della Sezione Giurisdizionale Lazio emerge che al defunto coniuge della ricorrente è stato riconosciuto il diritto a fruire della pensione speciale prevista dai commi 6 e 7 dell’art. 93 del DPR 1092/1973.

4) - Tali disposizioni prevedono, nel caso di militari dell’Arma dei Carabinieri deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, il diritto per i superstiti ad un trattamento pensionistico denominato speciale, di importo superiore alla pensione privilegiata di reversibilità in quanto per la vedova ed i figli è stabilito in misura pari “al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati (comma 6)” mentre “in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto (comma 7)”.

N.B.: leggi il tutto qui sotto.
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 728

Pubblicazione 06/11/2018

SENT. N. 728/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 34211 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra X, nata a X il X, ed ivi residente alla via X (C.F.X), rappresentata e difesa dall’Avv. Giacomo Alessandro Celentano, elettivamente dom.ta in Bari alla Via P. Fiore n. 14, presso lo studio dell’avv. Maria Luisa Vitulli

contro
I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcella Mattia e Ilaria De Leonardis, giusta procura ad lites per atto del dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, del 21.7.2015, rep. n. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede INPS, in Bari alla via Putignani n. 108,

avverso
il decreto negativo n. X del X dell’INPS Gestione Dipendenti pubblici ex I.N.P.D.A.P avente ad oggetto il consolidamento della pensione speciale privilegiata di reversibilità (iscrizione n.X).

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

Uditi, nella pubblica udienza del 6 novembre 2018, l’avv. Giacomo Alessandro Celentano per la ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS.

FATTO

Con ricorso depositato in data 5.6.2018 e notificato il 22.6.2018 la sig.ra X ha allegato che il marito, dott. X, deceduto in data 10.10.2015, era titolare - in relazione al decesso in attività di servizio, in data 01/06/1990, del di loro figlio carabiniere X - della pensione speciale I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.), iscrizione n.X, ex art 93 del D.P.R. 1092/73 così come riconosciuta con sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - n.1645 del 05.10.2000, che ella con nota del 15.10.2015, poi sollecitata con diverse missive del proprio legale, aveva chiesto il consolidamento della pensione ex art. 87 del DPR 1092/1973 ed anche dal Ministero della Difesa con nota del 10.5.2016 aveva invitato l’INPS a emettere il provvedimento richiesto ma che, invece, l’INPS aveva emesso il decreto negativo n. X del X nella considerazione dell’assenza dei requisiti soggettivi previsti dall' art. 83, primo comma, dalla data del decesso del figlio in poi, giusta il disposto dell'art. 86 dello stesso D.P R. n. 1092/73, ossia dell'assenza del prescritto requisito dell'età che doveva essere superiore a sessanta nonché della inabilità, della nullatenenza e della vivenza a carico. La ricorrente ha impugnato il decreto negativo deducendo di aver diritto al trattamento pensionistico richiesto in quanto sia l’art. 87 del DPR 1092/1973 sia l’art. 66 del DPR 915/1978 prevedono il consolidamento della pensione goduta dal padre del soggetto deceduto in favore della vedova senza alcun ulteriore verifica circa i requisiti di cui agli artt. 83 e 86 del DPR 1092/1973 concernenti la diversa ipotesi della pensione ordinaria di reversibilità. Ha richiamato, in proposito, la favorevole giurisprudenza di questa Corte dei conti ed allegando i calcoli secondo cui il credito maturato dal 01/11/2015 sarebbe pari ad €. 64.014,17, ha concluso chiedendo di:

- accertare e dichiarare il diritto al consolidamento del trattamento speciale della pensione privilegiata di riversibilità, iscrizione n.X, ex art. 92 e 93 D.P.R. 1092/73 e ex art. 87 DPR n. 1092 del 29/12/1973, ed ex art. 66 D.P.R. n. 915 del 23/12/1978 con tutte le conseguenze di legge,

- condannare l’I.N.P.S. alla corresponsione della prestazione economica richiesta nella misura di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei di pensione scaduti secondo le vigenti disposizioni di legge,

- condannare lo stesso Istituto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, rimborso forfettario ex art. 15 T.P., CNAP e IVA, con distrazione in favore dell’Avv. Giacomo Alessandro Celentano antistatario.

L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 26.10.2018, ha dedotto l’infondatezza del ricorso sostenendo che la norma di cui all’art. 87 del DPR 1092/1973, invocata dalla ricorrente, deve leggersi in combinato disposto con l’art. 83 per ciò che concerne il sorgere di un diritto autonomo in capo al padre ed, in mancanza, della madre nonché con l’ultimo comma dello stesso art. 87 circa il consolidamento della pensione a favore dei collaterali sicché in assenza della prova dei requisiti dell’inabilità al lavoro e della vivenza a carico alla data del decesso del figlio legittimamente l’Istituto ha negato il trattamento pensionistico richiesto; in subordine l’INPS ha chiesto di far applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

All’udienza del 6 novembre 2018 l’avv. Giacomo Alessandro Celentano per la ricorrente e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS hanno insistito per le argomentazioni e conclusioni dei rispettivi atti scritti. Il giudizio è stato definito, come da presente sentenza, letta nella stessa udienza.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta al vaglio del presente giudizio riguarda la disciplina applicabile al trattamento speciale fruito dal defunto marito della ricorrente a seguito del decesso del loro figlio, carabiniere deceduto in attività di servizio.

Deve premettersi che dalla lettura della sentenza n. 1645/2000 del 5.10.2000 della Sezione Giurisdizionale Lazio emerge che al defunto coniuge della ricorrente è stato riconosciuto il diritto a fruire della pensione speciale prevista dai commi 6 e 7 dell’art. 93 del DPR 1092/1973.

Tali disposizioni prevedono, nel caso di militari dell’Arma dei Carabinieri deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, il diritto per i superstiti ad un trattamento pensionistico denominato speciale, di importo superiore alla pensione privilegiata di reversibilità in quanto per la vedova ed i figli è stabilito in misura pari “al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati (comma 6)” mentre “in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto (comma 7)”.

Le predette disposizioni prevedono, quindi, il diritto per i genitori di fruire di tale speciale pensione rapportando la percentuale del 50% prevista dal citato art. 88 dello stesso TU non alla pensione teoricamente spettante al dipendente deceduto bensì al trattamento economico di attività.

La differenza con il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità si risolve, quindi, esclusivamente in una migliore base di computo per il trattamento speciale stesso. Non appare condivisibile, quindi, l’assunto dell’Istituto previdenziale secondo cui il diritto di ognuno dei genitori andrebbe considerato come diritto autonomo che troverebbe fondamento soltanto nell’ipotesi in cui si dimostri la sussistenza ab origine, in capo anche all’altro genitore non immediatamente beneficiario, delle condizioni di inabilità al lavoro e di vivenza a carico del figlio deceduto.

In proposito proprio la considerazione che l’art. 93, co. 7, del DPR 1092/1973 stabilisce una più favorevole misura della pensione spettante agli ascendenti rispetto a quanto previsto per la reversibilità della pensione privilegiata conduce ad escludere che in caso di successivo decesso del genitore titolare del trattamento speciale sia ipotizzabile una restrizione nel consolidamento della pensione a favore dell’altro genitore superstite non prevista nemmeno nel caso di reversibilità della pensione ordinaria.

Infatti, come chiarito dall’ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Sez. 1^ centrale sent. n. 465/2007), il primo comma dell’art. 87 del DPR 1092/1973 - secondo cui la pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre – deve interpretarsi nel senso che il consolidamento avviene automaticamente senza l'accertamento in capo all'unica persona beneficiaria del possesso dei requisiti richiesti per avere titolo al trattamento pensionistico di reversibilità, e con decorrenza dal giorno successivo al decesso del dante causa.

Erra, poi, l’INPS a ritenere necessaria tale verifica dei requisiti in capo alla ricorrente facendo riferimento all’ultimo comma del citato art. 87: tale ulteriore disposizione riguarda, infatti, il consolidamento della pensione di reversibilità tra il genitore del dipendente deceduto ed i fratelli di quest’ultimo, fattispecie evidentemente diversa da quella in esame.

In base alle suesposte considerazioni deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al consolidamento in suo favore, a decorrere dal decesso del marito, del trattamento speciale già goduto da costui.

Alla ricorrente spettano, perciò, anche i ratei arretrati non percepiti, maggiorati, a decorrere da ogni singola scadenza, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 34211 proposto dalla sig.ra X e per l’effetto dichiara:

- il diritto al consolidamento in suo favore, a decorrere dal decesso del marito, del trattamento pensionistico speciale già goduto da costui,

- il diritto ad ottenere i ratei arretrati non percepiti, maggiorati, a decorrere da ogni singola scadenza, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per compensi ed onorari nella misura di €. 1.500 oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 6 novembre 2018.

Il Giudice
F.to (Pasquale Daddabbo)

Letta in udienza e depositata
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa ANNA ROSSANO


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Re: Consolidamento della pensione speciale privilegiata di reversibilità

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L'INPS perde l'appello

1) - La CdC Campania ha accolto il ricorso di F. A. diretto a vedersi riconoscere il diritto all’IIS in misura intera e alla 13^ mensilità su due trattamenti pensionistici di reversibilità, oltre accessori come per legge.

La CdC d'Appello precisa:

2) - Ugualmente questo Collegio rileva come in base all'assetto normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato, sono nuovamente intervenute le SS.RR., le quali, con sentenza n. 29/QM/2017 del 13 settembre 2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui al percettore di pensione privilegiata tabellare spetta l’IIS misura intera, anche sul rateo di tredicesima mensilità, pur se lo stesso sia nel contempo titolare di altro trattamento di quiescenza INPS dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
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Sezione PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 21 Pubblicazione 27/01/2020

21/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai Sigg.ri magistrati:
dott. Agostino CHIAPPINIELLO Presidente
dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere relatore
dott.ssa Fabio GALEFFI Consigliere
dott. Aurelio LAINO Consigliere
dott.ssa Donatella SCANDURRA Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio pensionistico d’appello iscritto al n. 54314 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria PASSARELLI, Luigi CALIULO, Filippo MANGIAPANE e Antonella PATTERI, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29,

avverso
la sentenza n. XXXX/XXXX depositata il 8 novembre XXXX della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania

contro
F. A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe URSINI e Giovanna BUONANNO con i quali è elettivamente domiciliato in Roma a Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell’avv. Carlo Rienzi.

Visti gli atti introduttivi e tutti i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 9 gennaio 2020 la relatrice, Consigliere Fernanda FRAIOLI, l’avv.ssa Giuseppina GIANNICO, per l’INPS, su delega dell’avv.ssa Maria PASSARELLI, nonché l’avv. Gianluca D’ASCENZO, su delega scritta dell’avv. Giuseppe URSINI.

FATTO

Con sentenza n. XXXX dell’8 novembre XXXX, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania ha accolto il ricorso di F. A. diretto a vedersi riconoscere il diritto all’IIS in misura intera e alla 13^ mensilità su due trattamenti pensionistici di reversibilità, oltre accessori come per legge.

Ha appellato la sentenza l’INPS per farne dichiarare l’annullamento e, di conseguenza, non dovuta la corresponsione in favore di controparte di un’ulteriore IIS sulle pensioni di reversibilità in godimento, posto che già viene corrisposto in forma conglobata.

Come pure ritiene che null’altro spetti alla F. a titolo di 13^ mensilità avendo l’Istituto provveduto alla corresponsione della medesima su entrambi i trattamenti pensionistici di reversibilità, sia pure nei limiti dell’intervenuta prescrizione quinquennale.

Il tutto con conseguente declaratoria del diritto dell’Istituto di ripetere quanto versato nelle more del gravame in considerazione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Ha depositato una memoria di costituzione e risposta la F. che chiede di dichiarare l’inammissibilità e/o l’infondatezza dell’appello e, comunque di rigettarlo in ogni caso, confermando interamente la sentenza che si grava.

All’odierna pubblica udienza, le parti si sono richiamate agli atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello odierno tende a far dichiarare non dovuta la corresponsione di un ulteriore IIS sulle pensioni di reversibilità in godimento, in fattispecie, atteso che la stessa si ritiene già corrisposta in forma conglobata, ai sensi dell’art. 15, co. 3 e 4 della legge n. 724/94 e dell’art. 1, co.41 della legge n. 335/95.

Con ciò, riformando la sentenza di prime cure che, invece, ha ritenuto spettante alla richiedente il diritto a percepire, in misura intera, l’IIS sulle pensioni – di cui una di natura tabellare – in suo godimento, quale vedova del de cuius in quanto tale diritto si era già cristallizzato in capo a questi per risalire, i due trattamenti pensionistici, ad una data antecedente al 1 gennaio 1993.

Come, pure è stata ritenuta fondata la richiesta del diritto a percepire la 13^ mensilità, in misura intera, sulle pensioni di reversibilità in godimento della ricorrente.

Il ricorso dell’INPS non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Come correttamente indicato dal giudice di prime cure nella sentenza che si grava nella presente sede, in fattispecie, sussistono i presupposti richiesti in materia e tanto consente l’applicabilità della previsione normativa anche alla luce degli arresti giurisprudenziali in merito.

Ugualmente questo Collegio rileva come in base all'assetto normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato, sono nuovamente intervenute le SS.RR., le quali, con sentenza n. 29/QM/2017 del 13 settembre 2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui al percettore di pensione privilegiata tabellare spetta l’IIS misura intera, anche sul rateo di tredicesima mensilità, pur se lo stesso sia nel contempo titolare di altro trattamento di quiescenza INPS dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Pertanto, in piena adesione a quanto ivi indicato, si riporta il passo della sentenza di prime cure da cui non ha motivo alcuno per discostarsi, laddove ricorda che “Con tale decisione l'organo nomofilattico di questa Corte, in sede di risoluzione di questione di massima e in presenza del conflitto orizzontale manifestatosi tra le diverse Sezioni di appello, hanno ritenuto di dover superare l'orientamento di quella giurisprudenza contabile (compendiato nella sentenza della Sez. I/A n. XXX/XXXX), posta a fondamento della questione di massima sollevata dalla Prima Sezione centrale di appello (con sentenza/ordinanza n. XX/XXXX), secondo la quale, nel caso di duplice pensione (anche tabellare), l'indennità integrativa speciale spettasse anche sul secondo trattamento pensionistico, ma solo limitatamente al cosiddetto "minimo INPS". In tal modo si è deciso dl aderire all'arresto espresso dalle stesse Sezioni riunite con sentenza n. 54/2015/QM, riferito alle ipotesi in cui un soggetto sia percettore di altro trattamento di quiescenza INPS, gestione ex INPDAP, uno dei quali erogato dopo il 1° gennaio 1995.

Assume rilevanza, ai fini della decisione della causa, il seguente passaggio della sentenza 29/QM/2017: "Dalla ripercorsa evoluzione legislativa (che riguarda i diversi metodi di determinazione del trattamento pensionistico principale, comprensivo dell'IIS o di istituti similari volti a mantenere inalterato nel tempo il valore della pensione, n.d.r.) discende, con palese evidenza, che il problema di un possibile cumulo, ai fini perequativi, dell’indennità integrativa speciale e delle quote aggiunte possa verificarsi esclusivamente in presenza di soggetti che, titolari di pensione statale (o amministrati dalle gestioni speciale INPS) con la indennità Integrativa speciale separata, siano andati in quiescenza nell'arco temporale in cui il sistema introdotto dalla legge n. 160/1975 è rimasto in vigore. venendo meno per coloro i quali abbiano percepito la pensione a decorrere dal 1° gennaio 1984 (termine posto dalla legge n. 730/1983)”.

Tanto premesso, l’appello non merita accoglimento.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell’appellata come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
· rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado
· liquida le spese in favore dell’appellata nella misura di €. 1.500,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Fernanda FRAIOLI F.to Agostino CHIAPPINIELLO


Depositata in segreteria il 27 gennaio 2020


Il Dirigente
(F.to dott. Sebastiano ROTA)
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Re: Consolidamento della pensione speciale privilegiata di reversibilità

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