CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da Robertcalv »
Innanzitutto voglio congratularmi con Lei per il sito che io ritengo molto importante soprattutto per i tanti colleghi che non ricevono le dovute ed adeguate risposte dai rispettivi uffici di appartenenza.
Io gradirei gentilmente conoscere quali sono i tempi da parte del Consiglio di Stato per definire un ricorso per il negato riconoscimento di causa di servizio da parte del C.G.A.C. e (CDV).
Ringrazio anticipatamente
Cordialmente saluto
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2230
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da Robertcalv »
Cmq tempi demoralizzanti, il motivo perchè l'Italia non funziona.
Cordialmente la Saluto
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da Robertcalv »
- ESITO : infondato, sospensiva assorbita.
Gentilmente mi dire cosa significa?
La ringrazio e cordialmente la saluto
Aps CC.
Calvelli Roberto
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da nabboni »
Ovviamente non sono l'Avvocato, ma in base a quanto scrive, vuol dire che il CDS, essendo l'appello manifestamente infondato, ha emesso direttamente sentenza di merito di conferma della sentenza appellata e quindi la sospensiva richiesta all'unisono con il ricorso non aveva più ragione di essere trattata. Visto che non ha avuto comunicazioni dal suo legale, presumo che la sentenza debba essere ancora pubblicata, ma l'esito era già deciso.Robertcalv ha scritto:Egregio Avvocato Carta, per notizia, oggi dopo aver fatto formale richiesta (ieri) tramite PEC al URP del Consiglio di Stato, circa l'esito del mio ricorso per l'annullamento di due decreti (negativi) del Comitato di Verifica tramite il Ministero della Difesa, ho ricevuto la seguente notizia:
- ESITO : infondato, sospensiva assorbita.
Gentilmente mi dire cosa significa?
La ringrazio e cordialmente la saluto
Aps CC.
Calvelli Roberto
Saluti.
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da Robertcalv »
Io non mi sono servito dell'ausilio di un avvocato, non ho ricevuto alcuna comunicazione dal CDS.
Saluti
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da italiauno61 »
Buongiorno, anche io non sono l'avvocato Carta;Robertcalv ha scritto:Grazie comunque per l'internento.
Io non mi sono servito dell'ausilio di un avvocato, non ho ricevuto alcuna comunicazione dal CDS.
Saluti
l'ausilio dell'avvocato nel ricorso straordinario non è necessario, al contrario del ricorso giurisdizionale proposto davanti al TAR...Il Consiglio di di Stato esprime il proprio parere sulla legittimità e molto difficilmente entra nel merito. Ciò sta a significare che un procedimento istruito a dovere dall'Amministrazione, con l'acquisizione del verbale, del parere e con l'emissione di un provvedimento finale,per il CdS è legittimo...per quanto riguarda la seconda osservazione, il CdS non invia alcuna comunicazione all'interessato perchè non c'è un rapporto epistolare tra le due parti. E' l'Amm.ne che fa da tramite...
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da Robertcalv »
A tutti coloro che sono in attesa di ricevere notizie da parte del CDS, consiglio loro di scrivere all' URP del CDS per richiedere il NRG e l'esito di quanto promosso. Personalmente (suonerà strano) ho ricevuto il giorno successivo alla richiesta notizie dettagliate nonchè l'esito del mio ricorso. Poi giustamente come sopra citato sarà l'Ente interessata a rispondere con l'iter cartaceo.
Cordiali saluti
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da nabboni »
Saluti.
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da Robertcalv »
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da nabboni »
L’istituto della revocazione, tradizionalmente, veniva ricondotto a due ipotesi: la revocazione ordinaria, ammessa nei confronti di sentenze non ancora passate in giudicato; e la revocazione straordinaria, ammessa nei confronti delle sentenze già passate in giudicato, perché relativa a vizi della sentenza che possono venire in evidenza solo in un secondo momento.Robertcalv ha scritto:Salve, mi può dire qualcosa in più su un'azione revocatoria? Grazie
La revocazione ordinaria è ammessa in tutti i casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; la revocazione straordinaria è ammessa, invece, solo nelle ipotesi previste dall’art. 395 n. 1-2-3-6 c.p.c.
I casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c. riguardano:
1. la sentenza che sia effetto del dolo di una parte in danno a un’altra;
2. la sentenza pronunciata in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza;
3. in caso di ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (la revocazione presuppone in questo caso che il ritardo nella scoperta del documento non sia imputabile alla colpa della parte e che il documento non fosse disponibile neppure nel giudizio d’appello);
4. la sentenza che sia affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (si tratta dell’ipotesi di revocazione più importante e discussa: l’errore di fatto che consente la revocazione deve essere stato, ovviamente, determinante per la sentenza, e non deve concernere le valutazioni dei fatti compiute dal giudice, ma deve consistere in una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti o dei documenti prodotti nel giudizio);
5. la sentenza contraddittoria con altra passata in giudicato, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (questa ipotesi di revocazione presuppone l’identità degli elementi di identificazione dell’azione nei sue diversi giudizi);
6. la sentenza affetta dal dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
In tutti questi casi si configurano vizi che per la loro particolare gravità hanno giustificato la previsione di un rimedio eccezionale ad hoc.
Nel processo amministrativo, però, la presentazione di ricorsi per revocazione (motivati soprattutto con l’errore di fatto) si verifica con una certa frequenza.
Il ricorso per revocazione si propone avanti al medesimo giudice che ha emesso la sentenza: il giudice adito procede all’accertamento delle condizioni per la revocazione e, nel caso di accertamento positivo, al riesame del merito della controversia già precedentemente decisa.
Saluti.
Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA
Messaggio da Robertcalv »
nabboni ha scritto:L’istituto della revocazione, tradizionalmente, veniva ricondotto a due ipotesi: la revocazione ordinaria, ammessa nei confronti di sentenze non ancora passate in giudicato; e la revocazione straordinaria, ammessa nei confronti delle sentenze già passate in giudicato, perché relativa a vizi della sentenza che possono venire in evidenza solo in un secondo momento.Robertcalv ha scritto:Salve, mi può dire qualcosa in più su un'azione revocatoria? Grazie
La revocazione ordinaria è ammessa in tutti i casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; la revocazione straordinaria è ammessa, invece, solo nelle ipotesi previste dall’art. 395 n. 1-2-3-6 c.p.c.
I casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c. riguardano:
1. la sentenza che sia effetto del dolo di una parte in danno a un’altra;
2. la sentenza pronunciata in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza;
3. in caso di ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (la revocazione presuppone in questo caso che il ritardo nella scoperta del documento non sia imputabile alla colpa della parte e che il documento non fosse disponibile neppure nel giudizio d’appello);
4. la sentenza che sia affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (si tratta dell’ipotesi di revocazione più importante e discussa: l’errore di fatto che consente la revocazione deve essere stato, ovviamente, determinante per la sentenza, e non deve concernere le valutazioni dei fatti compiute dal giudice, ma deve consistere in una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti o dei documenti prodotti nel giudizio);
5. la sentenza contraddittoria con altra passata in giudicato, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (questa ipotesi di revocazione presuppone l’identità degli elementi di identificazione dell’azione nei sue diversi giudizi);
6. la sentenza affetta dal dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
In tutti questi casi si configurano vizi che per la loro particolare gravità hanno giustificato la previsione di un rimedio eccezionale ad hoc.
Nel processo amministrativo, però, la presentazione di ricorsi per revocazione (motivati soprattutto con l’errore di fatto) si verifica con una certa frequenza.
Il ricorso per revocazione si propone avanti al medesimo giudice che ha emesso la sentenza: il giudice adito procede all’accertamento delle condizioni per la revocazione e, nel caso di accertamento positivo, al riesame del merito della controversia già precedentemente decisa.
Saluti.
Salve,
La ringrazio la Sua celere ed esauriente risposta.
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