CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Robertcalv

CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da Robertcalv »

Egregio avvocato Carta,
Innanzitutto voglio congratularmi con Lei per il sito che io ritengo molto importante soprattutto per i tanti colleghi che non ricevono le dovute ed adeguate risposte dai rispettivi uffici di appartenenza.
Io gradirei gentilmente conoscere quali sono i tempi da parte del Consiglio di Stato per definire un ricorso per il negato riconoscimento di causa di servizio da parte del C.G.A.C. e (CDV).
Ringrazio anticipatamente
Cordialmente saluto


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Avv. Giorgio Carta
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Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Purtroppo non esistono tempi standard, né limiti temporali entro cui il Consiglio di Stato si pronuncia su un appello. Possono essere anche diversi anni.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Robertcalv

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da Robertcalv »

La ringrazio per il Suo intervento.

Cmq tempi demoralizzanti, il motivo perchè l'Italia non funziona.

Cordialmente la Saluto
Robertcalv

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da Robertcalv »

Egregio Avvocato Carta, per notizia, oggi dopo aver fatto formale richiesta (ieri) tramite PEC al URP del Consiglio di Stato, circa l'esito del mio ricorso per l'annullamento di due decreti (negativi) del Comitato di Verifica tramite il Ministero della Difesa, ho ricevuto la seguente notizia:

- ESITO : infondato, sospensiva assorbita.

Gentilmente mi dire cosa significa?

La ringrazio e cordialmente la saluto

Aps CC.
Calvelli Roberto
nabboni

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da nabboni »

Robertcalv ha scritto:Egregio Avvocato Carta, per notizia, oggi dopo aver fatto formale richiesta (ieri) tramite PEC al URP del Consiglio di Stato, circa l'esito del mio ricorso per l'annullamento di due decreti (negativi) del Comitato di Verifica tramite il Ministero della Difesa, ho ricevuto la seguente notizia:

- ESITO : infondato, sospensiva assorbita.

Gentilmente mi dire cosa significa?

La ringrazio e cordialmente la saluto

Aps CC.
Calvelli Roberto
Ovviamente non sono l'Avvocato, ma in base a quanto scrive, vuol dire che il CDS, essendo l'appello manifestamente infondato, ha emesso direttamente sentenza di merito di conferma della sentenza appellata e quindi la sospensiva richiesta all'unisono con il ricorso non aveva più ragione di essere trattata. Visto che non ha avuto comunicazioni dal suo legale, presumo che la sentenza debba essere ancora pubblicata, ma l'esito era già deciso.

Saluti.
Robertcalv

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da Robertcalv »

Grazie comunque per l'internento.
Io non mi sono servito dell'ausilio di un avvocato, non ho ricevuto alcuna comunicazione dal CDS.
Saluti
italiauno61

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da italiauno61 »

Robertcalv ha scritto:Grazie comunque per l'internento.
Io non mi sono servito dell'ausilio di un avvocato, non ho ricevuto alcuna comunicazione dal CDS.
Saluti
Buongiorno, anche io non sono l'avvocato Carta;
l'ausilio dell'avvocato nel ricorso straordinario non è necessario, al contrario del ricorso giurisdizionale proposto davanti al TAR...Il Consiglio di di Stato esprime il proprio parere sulla legittimità e molto difficilmente entra nel merito. Ciò sta a significare che un procedimento istruito a dovere dall'Amministrazione, con l'acquisizione del verbale, del parere e con l'emissione di un provvedimento finale,per il CdS è legittimo...per quanto riguarda la seconda osservazione, il CdS non invia alcuna comunicazione all'interessato perchè non c'è un rapporto epistolare tra le due parti. E' l'Amm.ne che fa da tramite...
Robertcalv

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da Robertcalv »

Salve, grazie per la esauriente e puntuale risposta.
A tutti coloro che sono in attesa di ricevere notizie da parte del CDS, consiglio loro di scrivere all' URP del CDS per richiedere il NRG e l'esito di quanto promosso. Personalmente (suonerà strano) ho ricevuto il giorno successivo alla richiesta notizie dettagliate nonchè l'esito del mio ricorso. Poi giustamente come sopra citato sarà l'Ente interessata a rispondere con l'iter cartaceo.
Cordiali saluti
nabboni

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da nabboni »

Detto tra noi, non c'è bisogno di chiedere nessuna informazione all'URP del CDS per i ricorsi straordinari al PDR, perché, oltre a essere oramai inutili (per i ricorrenti, molto utili per amministrazione e giudici), vengono respinti nella percentuale di 999 su 1000, contrariamente a quelli ordinari almeno nell'ordine di 8/9 respinti su 10. E' vero che si paga solo il contributo unificato ma sono soldi gettati al vento e anche laddove ci possa essere certezza di vittoria con adeguata giurisprudenza, io non mi azzarderei a proporlo perché, laddove venisse respinto per qualsivolglia motivo, non si può fare più nulla se non un'azione revocatoria che ha dei limiti ben precisi.

Saluti.
Robertcalv

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da Robertcalv »

Salve, mi può dire qualcosa in più su un'azione revocatoria? Grazie
nabboni

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da nabboni »

Robertcalv ha scritto:Salve, mi può dire qualcosa in più su un'azione revocatoria? Grazie
L’istituto della revocazione, tradizionalmente, veniva ricondotto a due ipotesi: la revocazione ordinaria, ammessa nei confronti di sentenze non ancora passate in giudicato; e la revocazione straordinaria, ammessa nei confronti delle sentenze già passate in giudicato, perché relativa a vizi della sentenza che possono venire in evidenza solo in un secondo momento.
La revocazione ordinaria è ammessa in tutti i casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; la revocazione straordinaria è ammessa, invece, solo nelle ipotesi previste dall’art. 395 n. 1-2-3-6 c.p.c.
I casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c. riguardano:
1. la sentenza che sia effetto del dolo di una parte in danno a un’altra;
2. la sentenza pronunciata in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza;
3. in caso di ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (la revocazione presuppone in questo caso che il ritardo nella scoperta del documento non sia imputabile alla colpa della parte e che il documento non fosse disponibile neppure nel giudizio d’appello);
4. la sentenza che sia affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (si tratta dell’ipotesi di revocazione più importante e discussa: l’errore di fatto che consente la revocazione deve essere stato, ovviamente, determinante per la sentenza, e non deve concernere le valutazioni dei fatti compiute dal giudice, ma deve consistere in una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti o dei documenti prodotti nel giudizio);
5. la sentenza contraddittoria con altra passata in giudicato, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (questa ipotesi di revocazione presuppone l’identità degli elementi di identificazione dell’azione nei sue diversi giudizi);
6. la sentenza affetta dal dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
In tutti questi casi si configurano vizi che per la loro particolare gravità hanno giustificato la previsione di un rimedio eccezionale ad hoc.
Nel processo amministrativo, però, la presentazione di ricorsi per revocazione (motivati soprattutto con l’errore di fatto) si verifica con una certa frequenza.
Il ricorso per revocazione si propone avanti al medesimo giudice che ha emesso la sentenza: il giudice adito procede all’accertamento delle condizioni per la revocazione e, nel caso di accertamento positivo, al riesame del merito della controversia già precedentemente decisa.

Saluti.
Robertcalv

Re: CONSIGLIO DI STATO - TEMPISTICA

Messaggio da Robertcalv »

nabboni ha scritto:
Robertcalv ha scritto:Salve, mi può dire qualcosa in più su un'azione revocatoria? Grazie
L’istituto della revocazione, tradizionalmente, veniva ricondotto a due ipotesi: la revocazione ordinaria, ammessa nei confronti di sentenze non ancora passate in giudicato; e la revocazione straordinaria, ammessa nei confronti delle sentenze già passate in giudicato, perché relativa a vizi della sentenza che possono venire in evidenza solo in un secondo momento.
La revocazione ordinaria è ammessa in tutti i casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; la revocazione straordinaria è ammessa, invece, solo nelle ipotesi previste dall’art. 395 n. 1-2-3-6 c.p.c.
I casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c. riguardano:
1. la sentenza che sia effetto del dolo di una parte in danno a un’altra;
2. la sentenza pronunciata in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza;
3. in caso di ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (la revocazione presuppone in questo caso che il ritardo nella scoperta del documento non sia imputabile alla colpa della parte e che il documento non fosse disponibile neppure nel giudizio d’appello);
4. la sentenza che sia affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (si tratta dell’ipotesi di revocazione più importante e discussa: l’errore di fatto che consente la revocazione deve essere stato, ovviamente, determinante per la sentenza, e non deve concernere le valutazioni dei fatti compiute dal giudice, ma deve consistere in una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti o dei documenti prodotti nel giudizio);
5. la sentenza contraddittoria con altra passata in giudicato, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (questa ipotesi di revocazione presuppone l’identità degli elementi di identificazione dell’azione nei sue diversi giudizi);
6. la sentenza affetta dal dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
In tutti questi casi si configurano vizi che per la loro particolare gravità hanno giustificato la previsione di un rimedio eccezionale ad hoc.
Nel processo amministrativo, però, la presentazione di ricorsi per revocazione (motivati soprattutto con l’errore di fatto) si verifica con una certa frequenza.
Il ricorso per revocazione si propone avanti al medesimo giudice che ha emesso la sentenza: il giudice adito procede all’accertamento delle condizioni per la revocazione e, nel caso di accertamento positivo, al riesame del merito della controversia già precedentemente decisa.

Saluti.

Salve,
La ringrazio la Sua celere ed esauriente risposta.
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