Consiglio di Stato Sezione VI sentenza 6227 del 7/6/2005

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VincentVega
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Consiglio di Stato Sezione VI sentenza 6227 del 7/6/2005

Messaggio da VincentVega »

Sono alla ricerca del testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione VI - sentenza n. 6227 del 7/6/2005

Nel forum ed in altre sentenze (sia del Consiglio di Stato, sia del Tar) viene spesso citata questa sentenza, ma sia sul portale Giustizia Amministrativa
che su google non sono riuscito a trovarla.

Presumo che sia inerente la monetizzazione del congedo ordinario maturato durante l'aspettativa per malattia, perche' viene citata in ogni causa avente tale argomento, ma non riesco a trovarla.

Qualcuno riesce a trovarla e pubblicarla ?


VincentVega
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Re: Consiglio di Stato Sezione VI sentenza 6227 del 7/6/2005

Messaggio da VincentVega »

SENTENZA
Consiglio di Stato sez. VI - 08/11/2005, n. 6227

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da P. L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Buccellato e Rinaldo Vicari, ed elettivamente domiciliato presso questo ultimo, in Roma, via C. Mirabello n. 23;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
Capo della Polizia p.t., Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione I, n. 1523/2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7-6-2005 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Buccellato e l'Avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, già ispettore della Polizia di Stato, venne dichiarato inidoneo al servizio di istituto (per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio), ma idoneo al servizio nell'Amministrazione Civile dell'Interno o in altre amministrazioni statali, dalla C.M.O. del Centro Militare di Medicina legale di Firenze, Sezione di Livorno, con verbale del 18.4.2000.

Con D.I. del 7-6-2001, adottato in esecuzione di una ordinanza cautelare del Tar, venne disposto il trasferimento del ricorrente nell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia con inquadramento nella posizione economica C 1.

Con l'impugnata sentenza il Tar ha riunito e deciso alcuni ricorsi proposti dal P. e, in particolare, ha accolto il ricorso proposto avverso l'originario diniego di trasferimento del dipendente presso il Ministero di Grazia e Giustizia e ha respinto invece il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S. prot. n. 333-C/12728, datato 1.8.2001, con il quale si comunica che la Commissione per il personale del ruolo ispettori della P.S. ha deliberato di non procedere allo scrutinio per la promozione alla qualifica superiore nei confronti del ricorrente; per l'annullamento del decreto interministeriale datato 7.6.2001, adottato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Capo della Polizia, con il quale, nel disporre il trasferimento del Sig. P. L. nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria, lo inquadra nella figura del cancelliere - posizione economica C 1, anziché cancelliere - posizione economica C 2; nonché per l'accertamento del diritto: a) allo scrutinio e all'attribuzione della qualifica superiore di "ispettore capo"; b) al trattamento economico corrispondente alla qualifica suddetta; c) all'assegno funzionale pensionabile a decorrere dall'1.1.2002; d) al pagamento sostitutivo del congedo ordinario non goduto per l'anno 2001; e) ai benefici economici di cui all'accordo contrattuale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile per il biennio 2000-2001, recepito con DPR 140/2001; f) all'emolumento pensionabile di cui al combinato disposto dell'art. 28 bis del DPR 335/1982 (inserito dal D.Lgs. 28.2.2001 n. 53) e dall'art. 17 del D. Lgs. 53/2001; g) alla corrispondente posizione giuridica ed economica C 2 inerente alla figura professionale di cancelliere nei ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia.

Passata in giudicata la statuizione del giudice di primo grado favorevole al ricorrente, questo ultimo ha invece impugnato gli ulteriori capi della sentenza, deducendo quanto segue:

1) allo scadere dei cinque anni dalla nomina ad "ispettore" (1.9.2000), previsti per la nomina ad ispettore capo, il ricorrente era ancora dipendente del Ministero dell'Interno, benché collocato in aspettativa ex art. 8 del DPR 339/82;

2) l'aspettativa, pur comportando la sospensione della prestazione lavorativa, non determina l'interruzione del rapporto d'impiego e non fa venire meno i diritti del dipendente alla retribuzione e alla progressione di carriera;

3) il periodo di aspettativa va quindi computato ai fini del decorso del quinquennio richiesto per la nomina ad ispettore capo, tenuto anche conto del riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio;

4) il periodo di aspettativa va anche considerato ai fini dell'attribuzione del compenso sostitutivo delle ferie non godute e dell'emolumento pensionabile ex artt. 28 bis del DPR n. 335/10982 e 17 del D. Lgs. n. 53/2001;

5) il Tar ha omesso di pronunciarsi in ordine alla censura relativa all'obbligo di procedere allo scrutinio da parte della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; decisione assunta in assenza di adeguata motivazione e al di fuori delle ipotesi di non ammissione o sospensione dello scrutino, normativamente previste.

Le amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello e all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il primo motivo di ricorsi, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), è privo di fondamento.

Oggetto del contendere è la mancata ammissione del ricorrente allo scrutinio per la promozione alla qualifica di Ispettore Capo della Polizia di Stato e il conseguente mancato inquadramento nella qualifica superiore (nei ruoli della Polizia e poi in quelli, in cui è stato trasferito, dell'Amministrazione Giudiziaria).

Per la promozione alla qualifica suddetta è richiesto il compimento di un periodo di cinque anni di "effettivo servizio" nella qualifica di provenienza (art. 31 DPR n. 335/82) e correttamente il Tar ha ritenuto non computabile il periodo in cui il ricorrente era stato collocato in posizione di aspettativa.

Va ricordato che il ricorrente era stato collocato nella posizione di aspettativa prevista dall'art. 8 del DPR n. 339/1982, con decorrenza 9.5.2000 e sino alla definizione (1.10.2001) della riattivata procedura di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

In mancanza di una espressa disposizione di legge il periodo di aspettativa non può essere equiparato all'effettivo servizio ai fini della progressione in carriera (in tal senso, anche Cass., sez. lav., n. 17130/2002).

Peraltro, la stessa disposizione in base a cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa (art. 8 del DPR n. 339/1982) prevede che al personale posto in aspettativa spetta "il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità", a conferma della non valutabili del predetto periodo ai fini della progressione in carriera.

Di conseguenza, alla data di riferimento dello scrutinio in esame (31.12.2000) il ricorrente non aveva ancora maturato l'anzianità di 5 anni valida per l'ammissione allo scrutinio stesso, trovandosi, come si è detto, in aspettativa sin dal 9 maggio 2000.

3. Tale conclusione non vale, come invece ritenuto dal Tar, anche per le ulteriori pretese economiche, rivendicate con il ricorso in appello.

Innanzitutto, deve essere precisato che con detto ricorso il P. si è limitato a contestare il mancato riconoscimento del periodo di aspettativa ai fini dell'attribuzione del compenso sostitutivo delle ferie non godute e dell'emolumento pensionabile ex artt. 28 bis del DPR n. 335/10982 e 17 del D. Lgs. n. 53/2001.

Le ulteriori pretese economiche avanzate con il ricorso di primo grado e negate dal Tar, non sono state richieste con specifiche censure nel ricorso in appello e, di conseguenza, l'oggetto del presente giudizio risulta limitato alla questione dell'accertamento delle due menzionate voci e non delle altre.

Ciò premesso, si rileva che il ricorso è sul punto fondato.

Come già riconosciuto in passato da questa Sezione, nell'ipotesi di collocamento in aspettativa per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, all'impiegato spetta il trattamento economico sostitutivo di ferie non godute nel periodo dell'aspettativa predetta (Cons. Stato, VI, n. 2520/2001).

Per quanto concerne l'emolumento pensionabile, l'art. 17 del D. Lgs. n. 53/2001 prevede che agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile, previsto dall'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito a condizione che abbiano maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Nel caso di specie, il ricorrente era ancora in servizio alla data di entrata in vigore del decreto ed aveva già maturato i prescritti tre anni e sei mesi di effettivo servizio prima del collocamento in aspettativa.

Di conseguenza, al ricorrente spettava il suddetto beneficio economico quale componente del proprio trattamento economico già maturata prima del collocamento in aspettativa e quindi non come il frutto della progressione in carriera, preclusa anche sotto il profilo economico durante il periodo di aspettativa, ai sensi del citato art. 8 del DPR n. 339/82.

Al ricorrente dovranno essere quindi corrisposte le somme spettanti per i due suddetti benefici, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/94 e sulla base dei criteri affermati dall'adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 3/1998.

4. È invece infondato l'ultimo motivo del ricorso in appello, con cui il ricorrente si lamenta che il Tar ha omesso di pronunciarsi in ordine alla censura relativa all'obbligo di procedere allo scrutinio da parte della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; decisione assunta in assenza di adeguata motivazione e al di fuori delle ipotesi di non ammissione o sospensione dello scrutino, normativamente previste.

Il mancato esame della questione è diretta conseguenza della accertata non spettanza della nomina ad ispettore capo, affermata dal Tar e ribadita in questa sede.

5. In conclusione, l'appello deve essere in parte accolto nei sensi di cui in parte motiva e respinto nel resto, con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza e riconoscimento del diritto a percepire le somme spettanti a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie non godute e di emolumento pensionabile, oltre interessi legali.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le amministrazioni appellate al pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie non godute e di emolumento pensionabile, oltre interessi legali. Respinge nel resto il ricorso in appello.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7-6-2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Sabino Luce Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 NOV. 2005.
VincentVega
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Re: Consiglio di Stato Sezione VI sentenza 6227 del 7/6/2005

Messaggio da VincentVega »

Mi permetto di sottoporvi nuovamente questa sentenza del Consiglio di Stato,
che e' stata utilizzata per diramare le circolari n. 333-A/9806.G.3.1/2645-2013 del 24 aprile 2013; circolare n. 333-A/9806.G.3.114894-2013 del 19 luglio 2013; circolare n. 333-A/9807.C.5.1/3838-2016 del 12 maggio 2016
che negano l'attribuzione dell'assegno di funzione a chi e' stato in aspettativa ai sensi del DPR 339/82.

Nella circolare si afferma che il periodo di aspettativa ai sensi dell' art 8 DPR 339/82, non essendo valido ai fini della progressione in carriera
non lo e' neanche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di funzione.

Mi sono sempre chiesto la logica di tale affermazione, essendo due situazioni che richiedono requisiti differenti.
Per la progressione in carriera e' computato il servizio effettivo.
Per l'assegno di funzione il requisito e' "servizio comunque prestato senza demerito".

Rileggendo la sentenza del Consiglio di Stato, c'e' un passaggio che, a mio avviso, e' stato male interpretato e trasferito in modo errato nelle circolari diramate.

Questo è il passaggio incriminato:
"Di conseguenza, al ricorrente spettava il suddetto beneficio economico quale componente del proprio trattamento economico già maturata prima del collocamento in aspettativa e quindi non come il frutto della progressione in carriera, preclusa anche sotto il profilo economico durante il periodo di aspettativa, ai sensi del citato art. 8 del DPR n. 339/82."

In questo passaggio il Consiglio di Stato , riferendosi alla preclusione sotto il profilo economico si riferisce alla progressione in carriera (ed al relativo aumento di stipendio), durante il periodo d'aspettativa DPR 339/82.
Ovvero afferma che non essendoci computo ai fini della progressione in carriera, non puo' esserci neanche una progressione economica (collegata alla progressione in carriera).

Nelle circolari ministeriali s'interpreta questo passaggio come "eliminazione" del computo dell'anzianità di servizio per qualsiasi aspetto economico, compresa l'attribuzione dell'assegno di funzione.
Non e' cosi' purtroppo....
Durante il periodo intercorrente sono congelati i progressi economici, ma se il dipendente transita nel Ruolo Tecnico il trattamento economico viene "scongelato" ed il periodo intercorrente deve essere computato.
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