consiglio di stato esecuzione sentenza

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
christian
Altruista
Altruista
Messaggi: 175
Iscritto il: sab apr 10, 2010 7:43 pm

consiglio di stato esecuzione sentenza

Messaggio da christian »

ho vinto un ricorso al consiglio di stato, il ministero dovra' ricostruirmi la carriera da agente di polizia.. quanto tempo ci vuole per far eseguire nla sentenza? in pratica io ho notificatonla sentenza da un mese al ministero ed ho notificatonieri la messa in mora, l avvocato mi ha dettto che tra 30 giorni dovro0' andare ancora al consiglio di stao,nche pensa quanto impiegheranno per far si che concretamente prenda i soldi??? graziiiiiiiiiiiieeeee offriro' una cena promessoooooooooooo


Avatar utente
Avv. Giorgio Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 2212
Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: consiglio di stato esecuzione sentenza

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

non le basteranno certo 30 giorni, ma ormai lei è a buon punto non essendo sostanzialmente impugnabile la decisione del Consiglio di Stato che le ha dato ragione.
Probabilmente il suo legale ha già attivato il giudizio di ottemperanza ed è il normale passo successivo per i casi come i suoi.

ovviamente, lei avrà diritto al pagamento degli stipendi arretratti solo nella misura in cui lei non abbia frattanto percepito altre fonti di retribuzione da rapporto di lavoro.

Auguri,

Avv. Giorgio Carta
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: consiglio di stato esecuzione sentenza

Messaggio da panorama »

Non so se può interessare a qualcuno ma metto qui questa sentenza del Consiglio di Stato.

N. 04972/2010 REG.DEC.
N. 04476/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso in ottemperanza numero di registro generale 4476 del 2010, proposto da:
(omissi), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 00410/2010, resa tra le parti, concernente RICOSTRUZIONE CARRIERA DI AGENTE AUSILIARIO.

Visto il ricorso in ottemperanza con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il consigliere (omissis) e udito per le parti l’avvocato C…;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Viene in decisione il ricorso per ottenere l’ottemperanza della decisione di questo Consiglio di Stato n. 410/2010.
Il ricorso per l’ottemperanza merita accoglimento.
La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha accertato (in seguito all’annullamento della reiterazione della verifica idoneativa disposta dall’Amministrazione) che il signor (omissis) ha diritto alla completa restitutio in integrum, compresa la ricostruzione della carriera agli effetti economici.
Il Ministero ha ritenuto di ottemperare al giudicato avviando il (omissis) alla frequenza del 177° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato (con decorrenza 29 giugno 2010).
L’avvio al corso di formazione non costituisce, tuttavia, ottemperanza alla decisione n. 410/201, la quale aveva disposto la completa ricostruzione, anche agli effetti economici, della posizione rivestita dall’interessato in posizione di agente ausiliario trattenuto.
Merita quindi accoglimento la pretesa fatta valere dal ricorrente all’integrale ricostruzione di carriera, con conseguente pagamento delle spettanze retributive non corrisposte a partire dalla data della sospensione intervenuta nel settembre 1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di procedere alla ricostruzione, anche agli effetti economici, della posizione del sig. (omissis), entro 60 giorni.
Nomina sin da ora come Commissario ad acta, in caso di eventuale persistente inadempimento, il Direttore della Direzione Centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere, Estensore
(omissis), Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2010
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: consiglio di stato esecuzione sentenza

Messaggio da panorama »

Non so se può interessare a qualcuno ma penso cmq. che si possa applicare anche ai nostri ricorsi quando le sentenze non vengano rispettate da parte dell'Amm.ne Difesa ed è giusto che paghino tutto.

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
sentenza n. 24 del 03/07/2012

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

03/07/2012 201200024 Sentenza


N. 00024/2012REG.PROV.COLL.
N. 00024/2012 REG.RIC.A.P.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 di A.P. del 2012, proposto da:
L. C., rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Dionigi, con domicilio eletto presso Giovan Vincenzo Placco in Roma, via Basento N. 37;

contro
U.T.G. - Prefettura di Perugia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Associazione Progetto Diritti Onlus;

per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza breve del CONSIGLIO di STATO - ADUNANZA PLENARIA n. 00007/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Perugia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2012 il Cons. Marzio Branca e udito l’avv. Gianni Dionigi per il ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza 2 maggio 2011 n. 7 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stato annullato, in accoglimento dell’appello proposto dal sig. L. C., il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Perugia. Con la detta sentenza la stessa Amministrazione è stata condannata a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio, nella misura di euro 3.000,00, oltre gli accessori di legge.

Con il ricorso in epigrafe, il sig. L. C. espone di avere invitato, con fax in data 19 maggio 2011, l’U.T.G., la Questura e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ad ottemperare alla sentenza con particolare riferimento alla corresponsione delle spese.

L’istanza è rimasta senza esito, e, pertanto, l’interessato ha proposto il ricorso di cui all’art. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, chiedendo che sia impartito l’ordine all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento di quanto dovuto in forza della suddetta sentenza, oltre gli interessi legali; che sia nominato una commissario ad acta per l’ipotesi di inosservanza del termine all’uopo fissato; che l’Amministrazione sia condannata alle spese del presente giudizio.

L’U.T.G. di Perugia si è costituito in giudizio, ma non ha depositato alcuno scritto difensivo.

Alla camera di consiglio del 18 giugno 2012, udito il difensore del ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso deve essere accolto.

L’art. 12 del codice del processo amministrativo stabilisce che il giudizio di ottemperanza può essere proposto avverso le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. A norma dell’art. 324 del codice di procedura civile – con enunciazione valida anche nel processo amministrativo ex art. 39 cod.proc.amm. - si definisce passata in giudicato la sentenza avverso la quale non sono più ammessi mezzi impugnazione. L’art. 327 del medesimo codice, a sua volta, dispone che, prescindendo dall’ipotesi della notificazione alla controparte, la sentenza non può essere oggetto di impugnazione dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione (il termine di un anno è stato così ridotto dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Nella specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata pubblicata il 10 maggio 2011, e il presente ricorso è stato notificato il 18 aprile 2012, quindi ben oltre il termine per la formazione del giudicato.

Il giudicato, tuttavia, secondo l’assunto del ricorrente non contraddetto dall’Amministrazione, è rimasto inottemperato per quanto concerne la rifusione delle spese, in relazione ai due gradi di giudizio conclusi con la sentenza n. 7 del 2011 di questa Adunanza Plenaria.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l’adozione del confronti dell’U.T.G. di Perugia delle statuizioni previste dall’art. 14 del codice del processo amministrativo, nonché per la condanna alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto:
ordina all’Ufficio Territoriale del Governo di Perugina di corrispondere al sig. L. C. l’importo di euro 3.000,00, maggiorato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza ottemperanda fino al dì del soddisfo, oltre al pagamento degli accessori di legge;

assegna per l’adempimento il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente sentenza;

il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione pro-tempore è nominato, con facoltà di delega, commissario ad acta, affinché, se il detto termine non risulti osservato, provveda, su richiesta dell’interessato, all’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza;

condanna l’U.T.G. di Perugina al pagamento in favore del ricorrente delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente del Consiglio di Stato
Giorgio Giovannini, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato
Gaetano Trotta, Presidente di sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente di sezione
Stefano Baccarini, Presidente di sezione
Alessandro Botto, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO



L'ESTENSORE IL SEGRETARIO





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: consiglio di stato esecuzione sentenza

Messaggio da panorama »

Per orientamento.

1) - ha presentato ricorso a questo Consiglio di Stato per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione del medesimo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5768/11, in data 27 ottobre 2011;

2) - Consiglio di Stato, con sentenza n. 5768/11, pronunciando sull’appello del Ministero della Difesa per la riforma della sentenza del Tar Lazio, Sez. I bis n. 1996 in data 11 febbraio 2010, lo ha respinto, confermando la sentenza resa in primo grado;

3) - secondo l’indirizzo della Sezione (Sez. IV, sent. 2183/2013 in data 18/4/2013), dal quale il Collegio non intende discostarsi, il giudice competente nel giudizio di ottemperanza va individuato, nel caso di conferma della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, con riguardo all’indice testuale esplicito contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado;

4) - nella specie, il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5768/11 è di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado, senza ulteriori clausole da cui si evinca un diverso contenuto dispositivo o conformativo della propria pronuncia rispetto a quella del Tar e ciò indipendentemente dal percorso argomentativo contenuto nella decisione di secondo grado, cui è connaturale uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza di primo grado;

5) - pertanto, il ricorso per l’esecuzione del giudicato deve essere dichiarato inammissibile dovendosi ritenere la competenza, ai sensi dell’art. 113, comma 1 cod. pr. amm., del Tar che ha emesso la decisione confermata in appello;

PER I MOTIVI DI CUI SOPRA IL RICORSO E' STATO DICHIARATO INAMMISSIBILE.

Punti cruciali della decisione sono i n. 4 e 5 di cui sopra.

Cmq. per completezza vi rimando alla lettura della qui sotto sentenza del CdS.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
25/06/2013 201303463 Sentenza 4


N. 03463/2013REG.PROV.COLL.
N. 07152/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7152 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Modena, con domicilio eletto presso Studio legale Schwarzenberg - Modena in Roma, via Monte delle Gioie, 24;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliato ex lege;

per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 05768/2011, resa tra le parti, concernente mancata iscrizione nel quadro di avanzamento superiore - anno 2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3 cod. pr. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Roberto Modena;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il Tenente Colonnello OMISSIS ha presentato ricorso a questo Consiglio di Stato per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione del medesimo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5768/11, in data 27 ottobre 2011;

- che il ricorrente lamenta la sostanziale elusione da parte del Ministero della Difesa – Commissione superiore di avanzamento dell’Arma dei Carabinieri del giudicato di annullamento della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento superiore per l’anno 2005, in relazione al giudizio attribuitogli;

- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5768/11, pronunciando sull’appello del Ministero della Difesa per la riforma della sentenza del Tar Lazio, Sez. I bis n. 1996 in data 11 febbraio 2010, lo ha respinto, confermando la sentenza resa in primo grado;

- che, secondo l’indirizzo della Sezione (Sez. IV, sent. 2183/2013 in data 18/4/2013), dal quale il Collegio non intende discostarsi, il giudice competente nel giudizio di ottemperanza va individuato, nel caso di conferma della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, con riguardo all’indice testuale esplicito contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado;

- che, nella specie, il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5768/11 è di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado, senza ulteriori clausole da cui si evinca un diverso contenuto dispositivo o conformativo della propria pronuncia rispetto a quella del Tar e ciò indipendentemente dal percorso argomentativo contenuto nella decisione di secondo grado, cui è connaturale uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza di primo grado;

- che, pertanto, il ricorso per l’esecuzione del giudicato deve essere dichiarato inammissibile dovendosi ritenere la competenza, ai sensi dell’art. 113, comma 1 cod. pr. amm., del Tar che ha emesso la decisione confermata in appello;

- che la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2013
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: consiglio di stato esecuzione sentenza

Messaggio da panorama »

mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e risarcimento danni. ACCOLTO

Esemplare sentenza che vi invito ha leggere nella sua interezza e se vi trovate nelle medesime situazione pretendete anche una somma di denaro.
-------------------------------------------------------------------------

Il TAR di Salerno precisa:

1) - Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c. p. a., infatti: “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: (…) c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

2) - La giurisprudenza ha rilevato, al riguardo, quanto segue: “Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2, lett. c), d. lgs. n. 104 del 2010” (T. A. R. Lazio Roma – Sez. II – 20 febbraio 2012 – n. 1712).

3) - Inoltre, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

4) - Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

5) - La misura prevista dall’art. 114 comma 4 lettera e) del c. p. a. va, infatti, considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p. a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

6) - La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento.

Leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di SALERNO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201502342, - Public 2015-11-06 -


N. 02342/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1630 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Lavorante, con domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione
del giudicato, formatosi sul decreto ingiuntivo n. 976/12, reso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore;

nonché per la determinazione

ex art. 114 comma 4 lett. e) c. p. a., di una somma di denaro, dovuta dal Comune di Scafati, in persona del l. r. p. t., per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO

Il ricorrente, premesso che il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe (recante l’ordine, al Comune intimato, di pagare, in suo favore, la somma di € 235,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda, nonché € 35,00 per esborsi, € 136,00 per diritti, € 30,00 per onorari, oltre € 20,75 per spese generali – 12,50% su diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge) era stato spedito in forma esecutiva e notificato, in tale forma, all’ente debitore, il 21.01.2013; che lo stesso era passato in giudicato, per mancata opposizione da parte dell’intimato Comune, giusta allegata attestazione della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore; che lo stesso non era stato adempiuto; che era decorso il termine, di giorni centoventi dalla notificazione del titolo, in forma esecutiva, all’ente debitore, di cui all’art. 14 comma 1 del d. l. 669/96, per l’avvio della procedura esecutiva; tanto premesso, instava per l’accertamento del mancato soddisfacimento, da parte del prefato ente, dell’ingiunzione di pagamento, come sopra specificata, portata dal detto decreto, e chiedeva che il Tribunale ne ordinasse l’esecuzione, disponendo il pagamento, in suo favore, delle suddette somme di denaro, nonché nominasse un commissario “ad acta”, che si sostituisse al Comune di Scafati, per il caso d’eventuale ulteriore inottemperanza, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; nonché stabilisse, ex art. 114 comma 4 lett. e) c. p. a., il pagamento di una penalità di mora, per ogni violazione oid inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 22.10.2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’azione è ammissibile.

Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c. p. a., infatti: “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: (…) c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

La giurisprudenza ha rilevato, al riguardo, quanto segue: “Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2, lett. c), d. lgs. n. 104 del 2010” (T. A. R. Lazio Roma – Sez. II – 20 febbraio 2012 – n. 1712).

Ai sensi dell’art. 113 cpv. c. p. a., inoltre: “Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza” (nella specie, quindi, è stato correttamente adito questo Tribunale, trattandosi dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore).

Il ricorso è fondato.

Il Comune di Scafati, non risulta, infatti, aver dato esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe: tale la conclusione, ricavabile dall’esame del ricorso e dei documenti allegati da parte ricorrente, cui nulla ha opposto, in contrario, l’ente locale intimato, non costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Il Tribunale, in accoglimento del gravame, ordina, pertanto, al Comune di Scafati d’eseguire il decreto ingiuntivo non opposto, indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi stabilite, come sopra specificate; tanto, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza; nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario “ad acta”, nella persona del Prefetto di Salerno ovvero di un Suo delegato, che provvederà ad eseguire la presente decisione, in luogo del Comune inadempiente, e tanto a semplice domanda di parte ricorrente, ove inutilmente decorso il termine di cui sopra.

Pone l’eventuale compenso del commissario “ad acta”, a carico del Comune di Scafati, riservandosi, in seguito, la determinazione del suo ammontare, previa presentazione di relazione sulle attività svolte e richiesta da parte dello stesso commissario.

Inoltre, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

La misura prevista dall’art. 114 comma 4 lettera e) del c. p. a. va, infatti, considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p. a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento.

Nel processo amministrativo l’istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.

Nel caso di specie, stante anche la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, risultano sussistenti tutti i presupposti, stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l’insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.

La misura della sanzione va dunque stabilita, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, con riferimento ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di Euro 15,00 (quindici/00) al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, dopo il decorso dei termini, prima assegnati, di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, e fino all’effettivo pagamento, ad opera dell’Amministrazione (o del commissario ad acta, eventualmente nominato).

In base alla regola della soccombenza, condanna il Comune di Scafati al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio d’ottemperanza, liquidati come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e inoltre alla restituzione, in favore del medesimo, del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Scafati d’eseguire il decreto ingiuntivo non opposto, indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme di denaro ivi specificate, nel termine perentorio, indicato in parte motiva.

Nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza da parte del Comune di Scafati, un commissario “ad acta”, nella persona del Prefetto di Salerno o di un Suo delegato, che si sostituirà all’Amministrazione inadempiente, nei termini e con le modalità, pure precisati in parte motiva.

Condanna il Comune suddetto, ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, a corrispondere al ricorrente la somma di € 15,00 (quindici/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, e tanto dopo il decorso dei termini, come in parte motiva assegnati, e fino all’effettivo pagamento.

Condanna il Comune di Scafati al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, complessivamente liquidati in € 500,00 (cinquecento/00), oltre I. V. A. e C. P. A. come per legge, oltre che al rimborso, in favore del medesimo, del contributo unificato versato, con attribuzione all’Avv. Vincenzo Lavorante, antistatario, ex art. 93 c. p. c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2015
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: consiglio di stato esecuzione sentenza

Messaggio da panorama »

facciamo un po' di chiarezza.

appello ACCOLTO.
-----------------------------------------

1) - Il T.A.R. infine, osservando che il ricorrente era risultato soccombente per la parte più rilevante della domanda, lo condannava a rimborsare al Comune di Messina i due terzi delle spese processuali maturate dall’Amministrazione, e pertanto la somma di complessivi € 800,00, e compensava le spese per la quota corrispondente al terzo residuo.

2) - Avverso la decisione di primo grado seguiva la proposizione del presente appello da parte dell’interessato, che contestava la sentenza limitatamente al regolamento delle spese processuali stabilito dal T.A.R..

3) - Segnatamente, l’appellante sottoponeva a critica la condanna alle spese emessa –sia pure pro quota- a suo carico, opponendo che il fatto che la sua domanda giudiziale fosse stata accolta, benché solo in parte, escludeva per ciò stesso la sua qualificabilità come parte soccombente, e pertanto ne impediva qualunque condanna alle spese.

4) - L’appellante concludeva quindi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del primo grado di giudizio; e il suo legale confermava la propria qualità di antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

5) - Ai fini del merito di causa occorre poi dare atto che il principio a base dell’appello, quello secondo il quale l’accoglimento anche parziale della domanda giudiziale escluderebbe per ciò stesso che il ricorrente possa essere qualificato come soccombente, e perciò ne impedirebbe qualunque condanna alle spese, non solo effettivamente esiste ed è tuttora attuale, ma corrisponde all’interpretazione giurisprudenziale che risulta ancora prevalente.

6) - In conclusione, in accoglimento dell’appello la sentenza di primo grado deve essere riformata nei limiti di impugnativa, con la conseguenza che le spese processuali del primo grado di giudizio, conformemente alla richiesta dell’appellante, devono essere integralmente compensate tra le parti.

Cmq., Vi consiglio di leggere attentamente la complessità di questa sentenza d'appello per non lasciarsi calpestare i diritti sulle giuste spese di giustizia.
------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600130,

- Public 2016-05-05 -

N. 00130/2016REG.PROV.COLL.
N. 00399/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2011, proposto da Ciraolo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Mobilia, con domicilio eletto presso Giovanna Napoli in Palermo, Via Cataldo Parisio 39;

contro
Comune di Messina;

per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA, Sezione II, n. 71/2010, resa tra le parti, concernente lavoro - risarcimento danni per ritardato pagamento differenze retributive.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2016 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. G. Immordino su delega dell’avv. F. Mobilia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Il sig. Giuseppe Ciraolo, dipendente del Comune di Messina collocato a riposo dal 2 gennaio 1997 con la qualifica di istruttore amministrativo, con ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania esponeva che l’Amministrazione gli aveva attribuito, con deliberazione della Giunta Municipale 25 giugno 1994 n. 2604 e decorrenza dal’1° settembre 1990, il livello economico differenziato di professionalità di cui agli articoli 35 e 36 d.P.R. n. 333 del 1990, riconoscimento i cui conseguenti emolumenti gli erano stati corrisposti solo nel successivo mese di settembre del 1994 senza però attribuirgli né la rivalutazione monetaria né gli interessi.

Il ricorrente domandava quindi la condanna del Comune al pagamento di detti accessori.

Il legale di parte ricorrente si dichiarava antistatario, chiedendo la distrazione delle spese processuali in proprio favore ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

L’Amministrazione intimata resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.

2 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto con la sentenza n. 71/2010 in epigrafe così statuiva:

- respingeva il ricorso per la parte concernente gli interessi e la rivalutazione riflettenti il periodo compreso tra il 1° settembre 1990 e il 25 giugno 1994, data di adozione della citata deliberazione giuntale;

- accoglieva il ricorso solo per gli accessori maturati nel periodo intercorso tra la data di adozione della stessa delibera e il giorno dell’effettivo pagamento conseguito dal ricorrente.

Il T.A.R. infine, osservando che il ricorrente era risultato soccombente per la parte più rilevante della domanda, lo condannava a rimborsare al Comune di Messina i due terzi delle spese processuali maturate dall’Amministrazione, e pertanto la somma di complessivi € 800,00, e compensava le spese per la quota corrispondente al terzo residuo.

3 Avverso la decisione di primo grado seguiva la proposizione del presente appello da parte dell’interessato, che contestava la sentenza limitatamente al regolamento delle spese processuali stabilito dal T.A.R..

Segnatamente, l’appellante sottoponeva a critica la condanna alle spese emessa –sia pure pro quota- a suo carico, opponendo che il fatto che la sua domanda giudiziale fosse stata accolta, benché solo in parte, escludeva per ciò stesso la sua qualificabilità come parte soccombente, e pertanto ne impediva qualunque condanna alle spese.

L’appellante concludeva quindi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del primo grado di giudizio; e il suo legale confermava la propria qualità di antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

L’appellante con successiva memoria riprendeva e approfondiva le proprie deduzioni, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

4 L’appello è fondato.

5 Il Collegio ritiene opportuno ricordare introduttivamente i limiti di sindacabilità che circondano le decisioni assunte dai TT.AA.RR. nella regolamentazione delle spese processuali.

5a Nel processo amministrativo la condanna alle spese di lite pronunciata dal giudice di primo grado in applicazione del criterio della soccombenza è sindacabile in sede di appello solo in presenza di situazioni eccezionali, identificate nell'erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna (C.d.S., IV, 14 marzo 2016, n. 1012).

La mancata compensazione delle spese processuali, attuando il principio generale per cui le stesse seguono la soccombenza, è considerata allora come una scelta in via di principio insindacabile in appello, stanti gli ampi poteri discrezionali del giudice di prime cure circa il riconoscimento dei pur eccezionali e tassativi motivi divisati dall'art. 92 c.p.c. per far luogo alla compensazione delle spese, con il limite, però, che il Tribunale non può appunto condannare alle spese di lite la parte risultata vittoriosa né disporre statuizioni abnormi (C.d.S., V, 30 novembre 2015, n. 5400)

5b Tanto premesso, poiché la tesi di fondo svolta dall’appellante è nel senso che il fatto che la sua domanda fosse stata accolta -per quanto solo in parte- ne avrebbe impedito qualsiasi condanna alle spese, dai principi appena esposti si desume che tale critica rientra nel pur ristretto perimetro delle contestazioni ammissibili in tema di governo delle spese processuali.

6 Ai fini del merito di causa occorre poi dare atto che il principio a base dell’appello, quello secondo il quale l’accoglimento anche parziale della domanda giudiziale escluderebbe per ciò stesso che il ricorrente possa essere qualificato come soccombente, e perciò ne impedirebbe qualunque condanna alle spese, non solo effettivamente esiste ed è tuttora attuale, ma corrisponde all’interpretazione giurisprudenziale che risulta ancora prevalente.

6a Al tempo della proposizione del presente appello la giurisprudenza era attestata sull’enunciazione per cui non integra il presupposto della soccombenza neanche reciproca la riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, riduzione di cui il giudice di merito può tenere semmai conto per l'eventuale compensazione, totale o parziale, delle spese (Cass. civ., Sez. I, 23/06/2000 n. 8532).

Anche più di recente, peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito tale impostazione, facendo le seguenti puntualizzazioni.

Mentre la soccombenza parziale dell'attore su un'unica domanda, e quindi la correlata vittoria sulla parte residua, rivestendo l'attore la qualità di parte comunque parzialmente vittoriosa, non può giustificare che egli venga condannato alle spese, ma, al più, che le spese vengano compensate in tutto o in parte, viceversa l’esistenza di una soccombenza dell'attore su una domanda e di vittoria dello stesso su un’altra domanda, ben può comportare che il giudice, nel confrontare le distinte vittorie e soccombenze, faccia luogo a condanna totale o parziale nelle spese dell'attore e, in questo secondo caso, compensi la parte residua (Cass. Civ. sez. III, 27/01/2012, n. 1193).

E’ stato così ribadito anche il principio che la riduzione quantitativa della domanda non integra gli estremi della soccombenza reciproca, ma lascia permanere una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione delle spese; e, pertanto, che ai fini della compensazione totale non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto, né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte (Cass. civ., VI, 23/01/2012, n. 901; III, 19/08/2013, n. 19158).

Anche ultimamente, infine, la giurisprudenza di legittimità ha confermato il proprio indirizzo per cui non è sufficiente per giustificare la compensazione delle spese il riferimento alla mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo del carico delle spese (VI, 11/02/2016, n. 2709; 20/01/2015, n. 909).

6b Nel quadro tracciato questo Consiglio può quindi ben uniformarsi, nella fattispecie concreta, alla propria decisione n. 714 del 21 dicembre 2015, che ha accolto un appello del tutto analogo al presente affermando proprio che “l’accoglimento da parte del primo Giudice della domanda avanzata in giudizio, anche se in misura ridotta rispetto alla prospettazione del richiedente, non determina una parziale soccombenza, ma costituisce pur sempre un esito vittorioso del giudizio. Del resto, ragionando diversamente, la condanna alle spese, che si rapporti a una parte della domanda non accolta, finirebbe per ridurre sensibilmente e/o neutralizzare il beneficio ottenuto con la pronuncia favorevole e/o contraddire le ragioni dell’accoglimento”. Con la conclusiva precisazione che “lo scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto avrebbe potuto giustificare la parziale compensazione delle spese del giudizio, ma mai porre a carico della parte vittoriosa il pagamento delle spese in ragione della parte della domanda non accolta (v. in questo senso Cass. Civ., sez. VI, 16.02.2015 n. 3087; v. pure Cass. Civ., sez. VI, 03.08.2015 n. 16324)”.

6c La soluzione della piena compensazione delle spese di prime cure patrocinata dall’appellante si manifesta d’altra parte corretta anche al cospetto di un più recente indirizzo giurisprudenziale, alla stregua del quale anche nell’ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, ove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo, sarebbe ravvisabile una reciproca soccombenza (Cass. civ., III, 22/02/2016, n. 3438).

Pur qualificandosi in termini di soccombenza reciproca l’esito dell’accoglimento solo parziale dell’unica domanda dedotta, infatti, ciò nulla toglierebbe alla possibilità di regolare le relative spese in termini appunto di compensazione integrale.

7 In conclusione, in accoglimento dell’appello la sentenza di primo grado deve essere riformata nei limiti di impugnativa, con la conseguenza che le spese processuali del primo grado di giudizio, conformemente alla richiesta dell’appellante, devono essere integralmente compensate tra le parti.

Le spese del presente appello sono invece liquidate secondo la soccombenza dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio.

Condanna il Comune di Messina al rimborso all’appellante delle spese processuali del presente grado, che liquida nella misura complessiva di euro mille oltre gli accessori di legge, da distrarre in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Zucchelli, Presidente
Hadrian Simonetti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Mineo, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: consiglio di stato esecuzione sentenza

Messaggio da panorama »

sempre sulle spese da liquidare ed altro.

Bisogna stare attenti quando i Tar si pronunciano.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600128,
- Public 2016-05-05 -


N. 00128/2016REG.PROV.COLL.
N. 00542/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Caruso, con domicilio eletto presso Guido Longo in Palermo, Via Simone Cuccia 1;

contro
Presidenza Regione Sicilia, Assessorato Regionale ai Beni Culturali, Assessorato Regionale al Bilancio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale domiciliano in Palermo, Via De Gasperi 81;

per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 174/2014, resa tra le parti, concernente lavoro - dipendenza di infermità da causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza Regione Sicilia e degli Assessorati regionali ai Beni Culturali e al Bilancio;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l’avv. M. Caruso e l'avv. dello Stato La Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Il sig. -OMISSIS-, già dipendente della Regione Siciliana, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità da lui contratte, -OMISSIS- e -OMISSIS-.

La C.M.O. giudicava entrambe le infermità dipendenti da causa di servizio. Il C.P.P. presso la Presidenza della Regione esprimeva però parere contrario al riconoscimento del diritto all’equo indennizzo: sicché l’Assessorato alla Presidenza con il D.A. n. 4127 del 5.9.1997, recependo questo secondo avviso, respingeva la richiesta del sig. -OMISSIS-.

2 L’interessato impugnava indi il provvedimento sfavorevole dinanzi al competente T.A.R., che con la sentenza n. 150 del 2007, mentre rigettava il ricorso con riferimento al riconoscimento dell’equo indennizzo per la -OMISSIS-, si esprimeva invece in senso favorevole al ricorrente rispetto alla seconda infermità.

3 Seguiva quindi avverso tale sentenza l’appello, per quanto d’interesse, del sig. -OMISSIS-: gravame che trovava accoglimento con la sentenza di questo C.G.A. n. 174 del 27 marzo 2014 in epigrafe, che giudicava fondata l’originaria doglianza di difetto di motivazione e d’istruttoria dedotta con il ricorso introduttivo dell’interessato.

Il Consiglio liquidava le spese del doppio grado del giudizio a favore del ricorrente nella misura di euro 3.000,00, oltre CPA e IVA e rimborso dei contributi unificati di primo e secondo grado.

4 Il -OMISSIS- proponeva infine, con atto depositato il 6 maggio 2015, il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza d’appello.

Con il ricorso in ottemperanza veniva lamentato che l’Amministrazione dopo la pronuncia di questo Consiglio, pur avendo riliquidato l’equo indennizzo con decreto del 30 settembre 2014 nella misura prevista, non aveva ancora provveduto al conseguente pagamento, né al rimborso delle spese processuali liquidate dalla medesima sentenza definitiva.

Il ricorrente nel domandare l’esecuzione del giudicato chiedeva altresì, in applicazione dell’art. 114 lett. e) C.P.A., la condanna della debitrice al pagamento di un’adeguata penalità di mora.

La Regione si costituiva anche nell’ambito di questo nuovo giudizio.

Poco dopo, con mandati del 3 luglio 2015 venivano corrisposte all’avente diritto le maggiori somme dovute a titolo di sorte capitale per equo indennizzo (euro 4.915,38) e relativi interessi (euro 2.461,08).

Alla Camera di consiglio del 13 aprile 2016 il ricorrente, nel dare atto di tale pagamento sopravvenuto, lamentava però la persistenza dell’inadempimento relativo alle spese processuali liquidate per il pregresso giudizio di cognizione.

La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

5 Il Consiglio alla luce della narrativa che precede deve senz’altro dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio con riferimento alla pretesa riguardante l’equo indennizzo di spettanza dell’interessato.

6 Quanto alle spese processuali del precedente giudizio, invece, poiché il debito dell’Amministrazione è rimasto inadempiuto, la domanda di ottemperanza del ricorrente deve trovare accoglimento, del quale sussistono all’evidenza i presupposti stante la persistente inerzia regionale.

Il giudicato infatti, nonostante il lungo lasso di tempo ormai trascorso, non risulta ancora completamente ottemperato. E l’Amministrazione, d’altra parte, benché costituita in giudizio, non ha contestato sotto alcun profilo la pretesa della parte procedente, né ha opposto alcun argomento per tentare di giustificare la propria protratta omissione.

Il Consiglio deve pertanto ordinare alla Regione di completare l’esecuzione del giudicato corrispondendo al ricorrente senza ulteriore indugio la somma cui questi ha diritto.

In accoglimento dell’apposita richiesta del medesimo ricorrente, inoltre, il Consiglio ravvisa le condizioni per applicare a carico della debitrice la misura della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del C.P.A., penalità che stima equo quantificare in misura pari ad euro 100 per ogni settimana di ulteriore ritardo nell’adempimento con decorrenza, giusta la previsione legislativa appena citata (come integrata dall’art. 1 della legge n. 208/2015), “dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”.

Il Collegio si riserva infine di nominare nel prosieguo un commissario ad acta, ove la parte creditrice dovesse fare una specifica richiesta in proposito.

Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste dal seguente dispositivo a carico dell’Amministrazione, che mancando di dare sollecito seguito al proprio decreto di liquidazione del 30 settembre 2014 ha indotto il privato alla propria ulteriore iniziativa processuale, e figura tuttora inadempiente per le spese processuali liquidate dalla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente statuendo sul ricorso in epigrafe, così dispone:

- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti con riferimento al credito del ricorrente a percepire una maggiorazione dell’equo indennizzo e i relativi interessi;

- accoglie il ricorso per quanto residua, e per l’effetto:

- ordina alla Regione di dare immediata esecuzione al giudicato corrispondendo al ricorrente la residua somma cui questi ha diritto;

- pone a carico della medesima Amministrazione la penalità di mora determinata in motivazione, ordinandone la corresponsione allo stesso avente diritto.

Condanna l’Amministrazione al rimborso al ricorrente delle spese processuali del presente giudizio d’ottemperanza, liquidandole nella complessiva misura di euro mille oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Zucchelli, Presidente
Hadrian Simonetti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Mineo, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
Rispondi