conseguenze a condanna di primo grado

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billyelliot1964

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Messaggio da billyelliot1964 »

L'amministrazione avvierà nei tuoi confronti un procedimento disciplinare di Stato o di Corpo, ma ritengo più di Stato solo quando la tua condanna e per te speriamo di no passerà con sentenza irrevocabile, ovvero al terzo grado di giudizio. Il procedimento disciplinare di Stato, che è più grave di quello di corpo, prevede la nomena di un ufficiale inquisitore che aprirà a tuo carico una inchiesta formale al termine della quale formulerà il suo giudizio a cui comunque l'amministrazione o il Ministero della Difesa potrebbero anche non uniformarsi . In genere per quelle che sono le mie conoscenze, i procedimenti disciplinari di Stato si concludono nel migliore dei modi con la sospensione dal servizio, nel peggiore con la destituzione dal corpo per perdita del grado.
A mio parere una cosa, per noi militari quando si è coinvolti in un procedimento penale conviene sempre andare al dibattimento e comunque anche in caso di assoluzione il procedimento disciplinare viene sempre avviato non a caso ho avuto modo di leggere più volte la fatidica dicitura " la posizione disciplinare verrà valutata a soddisfatta giustizia", laddove per soddisfatta giustizia si intende la sentenza irrevocabile.
In bocca al lupo Billy


panorama
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Re: conseguenze a condanna di primo grado

Messaggio da panorama »

Se può intertessare a qualcuno posto questa notizia:

Faq:
Domanda N. 09:

Quale è la procedura per ottenere la cancellazione delle relative variazioni matricolari concernenti un procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna?

Risposta:


Il militare sottoposto a procedimento penale seguito da condanna può chiedere con istanza diretta al Ministero della Difesa - DGPM - V° Reparto - 15^ Divisione, la cancellazione delle relative variazioni matricolari in tutti quei casi in cui, a norma delle disposizioni sul casellario giudiziale, non se ne faccia menzione nei certificati penali. La richiesta, corredata di una copia autenticata della sentenza di condanna e del certificato giudiziale, dovrà essere presentata al Comando/Reparto di appartenenza per i successivi adempimenti procedurali. L'Ufficio Matricola, ricevuta l'autorizzazione da parte del Ministero della Difesa - DGPM - V° Reparto - 15^ Divisione documentazione carabinieri, procederà a:
• cancellare le relative variazioni matricolari trascritte sullo Stato di Servizio del militare;
• fornire partecipazione all'interessato;
• comunicare al citato Dicastero l'avvenuta cancellazione.
panorama
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Re: conseguenze a condanna di primo grado

Messaggio da panorama »

Visto che si parla cmq. di sanzione disciplinare leggete cosa è successo a questo Maresciallo dell'Esercito.

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Numero 02435/2011 e data 18/06/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011

NUMERO AFFARE 05153/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo capo dell’esercito OMISSIS, per l’annullamento della sanzione disciplinare di due giorni di consegna, irrogatagli con atto 14 gennaio 2009 prot. n. OMISSIS del comandante del reggimento di supporto tattico e logistico di OMISSIS, e contro il provvedimento 9 marzo 2009 del comandante della brigata di supporto al OMISSIS, di rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione.
LA SEZIONE
Vista la relazione 28 ottobre 2009 prot. n .M_D G MIL III OMISSIS, con la quale il ministero della difesa (direzione generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto datato 20 aprile 2009, pervenuto al ministero il 23 aprile 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini.

Premesso:
Dovendosi procedere a reimpiego di personale in seguito alla soppressione, con effetto dal 28 luglio 2008, del quartier generale italiano di un Corpo d’armata avente sede a OMISSIS, il Comando del suddetto quartier generale, su conforme disposizione dello stato maggiore dell’esercito, ha invitato il maresciallo capo OMISSIS, come gli altri militari in servizio presso la sede di OMISSIS, ad esprimere la preferenza per tre sedi. Il maresciallo OMISSIS ha dichiarato, motivando ampiamente sulla sua situazione personale e familiare, che l’unica sede a lui gradita era OMISSIS. Il Comando di brigata di OMISSIS, con nota 6 agosto 2008 prot. OMISSIS diretta agli uffici dipendenti, ha disposto che i militari interessati al movimento completassero la raccolta delle preferenze delle tre sedi, e ha allegato alla nota un modulo predisposto, per coloro che avevano espresso la preferenza per una sola sede, per l’indicazione delle sedi n. 2 e n. 3. Il maresciallo OMISSIS non ha espresso altre preferenze, e il comandante di Brigata, con nota 3 dicembre 2008 n. OMISSIS, ha invitato il comandante di reggimento ad effettuare la valutazione disciplinare del suo comportamento (identificato nell’aver deliberatamente omesso “di integrare l’unica sede desiderata già manifestata in un primo tempo”). Il comandante di reggimento con atto del 15 dicembre 2008 ha effettuato contro il maresciallo OMISSIS la seguente contestazione disciplinare: «in occasione delle procedure poste in essere per la pianificazione del reimpiego del personale del Quartier Generale Italiano, pur essendo a conoscensa dell’obbligo di esprimere il gradimento di tre sedi, ometteva deliberatamente di riferire la seconda e terza sede pur essendo stato sollecitato a farlo, contravvenendo, in tal modo, ad una disposizione emanata dal Comando OMISSIS. Tale comportamento oltre ad aver inficiato la pianificazione del citato Comando, comportando ritardi e rettifiche d’urgenza al piano di reimpiego, ha denotato uno scarso senso del dovere e della disciplina»; e con provvedimento del 14 gennaio 2009 sopra indicato gli ha irrogato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna.
Il maresciallo OMISSIS ha impugnato l’atto con ricosrso gerarchico del 4 febbraio 2009, deducendo l’irrazionalità del provvedimento e l’inesistenza di sue mancanze disciplinari. Il ricorso gerarchico è stato respinto con la motivazione che la sanzione disciplinare era legittima e le considerazioni del ricorrente non erano pertinenti.
Il maresciallo OMISSIS ricorre in via straordinaria, deducendo un unico, complesso motivo rubricato come violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge 11 luglio 1978 n. 382, eccesso di potere, violazione del principio di uguaglianza e degli articoli 3 e 97 della Costituzione, disparità di trattamento e ingiustizia: premesse un’ampia narrazione dei fatti e svariate considerazioni, deduce, oltre a vizi formali, sostanzialmente che è stato conculcato il suo diritto a fare una spontanea dichiarazione di preferenza di sede.
Il ministero nella relazione eccepisce unicamente l’inammissibilità del ricorso straordinario, che amplierebbe e modificherebbe l’oggetto del contendere rispetto al ricorso gerarchico.

Considerato:
L’eccezione d’inammissibilità del ricorso straordinario, costituente l’unico argomento della relazione ministeriale (nella quale l’Amministrazione avrebbe dovuto, invece, prendere posizione anche sul merito) è infondata, perchè sia nel ricorso gerachico sia nel ricorso straordinario in esame il ricorrente ha dedotto l’irrazionalità della sanzione e l’inesistenza di mancanze disciplinari.
Il ricorso è fondato: l’invito, o ordine che sia, rivolto ai dipendenti in occasione di un programmato trasferimento d’ufficio, di esprimere preferenze per tre sedi, va inteso nel senso che possono essere indicate fino a tre sedi (quindi. da zero a tre), essendo evidentemente inconcepibile, e intimamente contraddittoria, l’imposizione di preferenze forzate. Non è poi di certo imputabile al ricorrente di aver ritardato le operazioni di trasferimento insistendo nella sorprendente imposizione.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, annullando il provvedimento impugnato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
lnrd75

Re: conseguenze a condanna di primo grado

Messaggio da lnrd75 »

non è cifra da poco, sicuramente affronterò anche questa "batosta". le tue (o sue, nn so il grado) parole lasciano trapelare esperienza in situazioni simili peraltro demotivanti direi.
grazie per i contributi lasciati.
yorkx01 ha scritto:Caro Collega, sono molto più anziano di te sia di servizio che di età, comprendo il tuo malessere poichè ci sono passato più volte, sono ancora in servizio ancora per qualche anno, se Dio vuole. Ho avuto tre procedimenti penali, uno militare ed uno civile, non scendo nei particolari in quanto dovrei scrivere un poema, mi hanno condannato anche in terzo grado confermando anche la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici. Relativamente alla sospensione dell'impiego viene applicata per Noi una vecchia Legge, se non ricordo male, degli anni 60, che tutti gli appartenenti ai Nuclei Comando conoscono, la quale recita pressapoco :"che se la presenza in servizio del Militare procura noncumemnto e disonore all'amministrazione di appartenenza a giudizio dei superiore può essere applicata" con essa la riduzione dello stipendio sino a procedimento finito. Se il fatto è successo dove presti servizio per motivi ambientali vieni trasferito d'ufficio ad altra sede. Al termine dei vari gradi dei procedimenti inizia il procedimento disciplinare che terminerà con una sanzione. Quindi se non ti hanno ancora sospeso, non ti sospenderanno più neanche a condanna di terzo grado, di solito si viene sospesi all'inizio del procedimento penale. Relativamente al provvedimento disciplinare per applicare la destituzione o altro ci vuole un reato specifico contemplato nei nostri vari regolamenti ivi compreso il R.G.. Tutto questi ti comporterà il ritardo nei vari gradi di avanzamento, ma quersto non ti deve turbare più di tanto stai sereno e continua a fare il tuo lavoro con professionalità e soprattutto stai vicino alla tua famiglia che anche se non lo danno a vedere soffrono più di tè. Un collega del forum ti ha detto di metterti qualche soldino da parte per le spese legali, è un buon consiglio. Io per le mie vicende ivi comprese le spese di giustizia ho speso oltre 100 milioni delle vecchie lire. Ti abbraccio collega e ti auguro tanta serenità
panorama
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Re: conseguenze a condanna di primo grado

Messaggio da panorama »

Quardate cosa è successo a questo militare.
La metto qui tanto per orientamento.

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COLLOCAMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO PER FINE FERMA.
L’amministrazione lo dichiarava decaduto dalla rafferma biennale, precedentemente disposta, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 41, c. II, D.Lvo n. 29/1993 ora confluito nell’art. 35, c. 6, D.Lvo 165/2001.
Quanto sopra veniva determinato sul presupposto della asserita carenza dei requisiti di moralità e buona condotta, emergente, ad avviso dell’Amministrazione, da una sentenza di condanna del ricorrente risalente al 2006 per violazione dell’art. 648, c.p.. L’ente ravvisava infatti nella condotta del ricorrente un “comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza”.

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N. 04647/2011REG.PROV.COLL.
N. 05287/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5287 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, V. Palumbo, 26;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Esercito Italiano OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04668/2008, resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO PER FINE FERMA.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’avv. OMISSIS, nonché l'avvocato dello Stato OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.- Con ricorso al TAR del Lazio il sig. OMISSIS, militare raffermato dal Ministero della difesa in data 24 dicembre 2007 per un ulteriore biennio – impugnava il decreto con il quale l’amministrazione lo dichiarava decaduto dalla rafferma biennale, precedentemente disposta, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 41, c. II, D.Lvo n. 29/1993 ora confluito nell’art. 35, c. 6, D.Lvo 165/2001.
Quanto sopra veniva determinato sul presupposto della asserita carenza dei requisiti di moralità e buona condotta, emergente, ad avviso dell’Amministrazione, da una sentenza di condanna del ricorrente risalente al 2006 per violazione dell’art. 648, c.p.. L’ente ravvisava infatti nella condotta del ricorrente un “comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza”.
Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, adito in sede cautelare e previa conversione del rito, decideva nel merito e respingeva il ricorso proposto.
2.- Di qui l’appello del sig. OMISSIS innanzi a questo Consesso, il quale domanda la riforma della sentenza del TAR sulla scorta di motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
Si è costituita nel giudizio l’amministrazione appellata resistendo al gravame.
Con ordinanza n. 3695/2009 il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante, dopo aver osservato che, successivamente alla decisione gravata, è intervenuta in favore del OMISSIS sentenza di proscioglimento, e perciò l’eliminazione dei presupposti di adozione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità dei provvedimenti con i quali l’odierno appellante è stato dichiarato decaduto dalla rafferma biennale, e collocato in congedo illimitato per fine ferma, in conseguenza di sentenza penale di condanna.
2.- A sostegno della decisione gravata il TAR ha in particolare osservato che:
-il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla rafferma perché ritenuto privo originariamente dei requisiti di moralità e condotta e non già per fatti sopravvenuti; inoltre, la decadenza è stata dichiarata a distanza di appena un mese dalla rafferma. Nella specie non sussiste la violazione dei principi in tema di autotutela e/o partecipazione procedimentale in quanto:
a)ancora pendente ovvero non esauritosi doveva ritenersi il procedimento amministrativo – siccome avviato su istanza di parte per la rafferma – volto alla verifica dei requisiti di moralità e buona condotta (da cui l’inutilità della comunicazione di avvio del procedimento);
b) brevissimo è stato il lasso di tempo intercorso tra l’adozione dell’atto di rafferma, l’accertamento dei requisiti e la comunicazione del provvedimento di decadenza (da cui, la rilevanza in re ipsa dell’interesse pubblico);
c) insussistente s’appalesa il dedotto vizio del difetto di motivazione poiché l’amministrazione ha dato conto, esplicitandole puntualmente, delle ragioni per le quali (in relazione ai fatti penalmente rilevanti) il ricorrente è stato ritenuto privo dei suddetti requisiti;
d) alcun travisamento dei fatti si ravvede nella circostanza in quanto l’impugnato provvedimento è stato adottato sulla scorta di una vicenda che ha scontato un giudizio autonomo di incidenza causale, sul piano amministrativo, ai fini della censurabilità della condotta.
3.- La sentenza è censurata dall’appellante sotto due ordini di profili.
3.1.- Il primo, di natura processuale, è costituito dalla censura di nullità della sentenza “per avere tenuto conto della memoria depositata dal Ministero fuori termine e comunque depositata allorchè il Collegio aveva trattenuto in decisione il ricorso”; il motivo, con il quale l’appellante si duole in sostanza di non aver potuto adeguatamente replicare alle produzioni avversarie, non ha nella specie alcun rilievo. La seconda affermazione esclude la prima, poiché se memorie e documenti sono stati depositati dopo l’invio in decisione, è altamente improbabile che il primo giudice ne abbia tenuto conto, atteso che la decisione viene adottata immediatamente dopo la spedizione della causa in decisione. Nel caso in esame, inoltre, il giudice era stato adìto in sede cautelare e, ritenuto completo il contraddittorio sotto il profilo soggettivo, ha disposto la conversione del rito al fine di decidere il ricorso nel merito, ponendo fine a quel grado del processo; ne deriva l’irrilevanza di tutte le successive scansioni processuali eventualmente compiute successivamente a tale momento. Di quanto ipotizzato dall’appellante (utilizzo di atti e documenti fuori termine) non si rinviene, peraltro, alcun indizio nel contenuto della motivazione adottata dalla sentenza, la quale poggia infatti su principi di diritto e su considerazioni formulate autonomamente dal giudice, vale a dire non mosse da specifiche controdeduzioni svolte dall’amministrazione. Il vizio di “nullità” della sentenza, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non ha perciò alcun fondamento.
3.2.- Quanto al secondo aspetto sollevato dal gravame (e svolto dal secondo ordine di motivi), il ricorso si rivela meritevole di accoglimento. L’orientamento adottato dal TAR, che ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati, viene contestato per aver preso in considerazione esclusivamente ed in maniera meramente automatica il decreto penale di condanna, applicato dall’amministrazione senza alcuna preventiva istruttoria sul comportamento sanzionato e soprattutto senza tenere conto che il decreto non aveva natura di condanna definitiva, atteso che avverso il medesimo, come è dimostrato in atti, pendeva giudizio di opposizione sin dal 4.10.2007. In particolare il Collegio, come già accennato in sede cautelare, deve nella fattispecie affermare, il principio che solo le sentenze penali definitive possono costituire presupposto per l’irrogazione di misure disciplinari incidenti sullo “status” e sul rapporto di servizio, salve ovviamente le esigenze cautelari dell’amministrazione, nelle more del processo penale, le quali trovano realizzazione mediante le specifiche misure della medesima natura e previste dall’ordinamento. Nel quadro in esame, non può invece oggettivamente deporre per l’illegittimità degli atti impugnati il proscioglimento in sede penale (sent. n.3257/2008), in quanto sopravvenuto alla data di decisione del ricorso di primo grado; l’evento costituisce comunque una conferma evidente della necessità di applicare al procedimento (e con salvezza delle citate misure cautelari) l’enunciato principio di definitività delle pronunzie penali.
In conclusione, se il TAR non poteva oggettivamente tenere conto di ciò che non esisteva nel mondo giuridico al momento della sua decisione, esso avrebbe però dovuto affermare il dovere dell’Amministrazione, secondo canoni di buon amministrazione, di considerare la natura non definitiva del decreto penale inflitto al OMISSIS e quindi la sua inidoneità a costituire presupposto per emettere provvedimenti definitivi quali la revoca della rafferma del militare ed il conseguente suo collocamento in congedo illimitato.
4- Conclusivamente l’appello risulta meritevole di accoglimento, con le conseguenze di legge.
5- Può disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’ulteriore effetto, annulla i provvedimenti in quella sede impugnati.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2011
Enzo_
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conseguenze a condanna di primo grado

Messaggio da Enzo_ »

panorama ha scritto:Visto che si parla cmq. di sanzione disciplinare leggete cosa è successo a questo Maresciallo dell'Esercito.

Numero 02435/2011 e data 18/06/2011

REPUBBLICA ITALIANA
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Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011

NUMERO AFFARE 05153/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Il ricorso è fondato: l’invito, o ordine che sia, rivolto ai dipendenti in occasione di un programmato trasferimento d’ufficio, di esprimere preferenze per tre sedi, va inteso nel senso che possono essere indicate fino a tre sedi (quindi. da zero a tre), essendo evidentemente inconcepibile, e intimamente contraddittoria, l’imposizione di preferenze forzate.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, annullando il provvedimento impugnato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Raffaele Carb
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D.ssa Tiziana Tomassini
Bisognava azzardare l'abuso d'ufficio contestualmente al ricorso.
Sembra fantascienza.
Io sono della Polizia, da quando eravamo militari, ma questi atteggiamenti psicopatici non li ho visti. Davvero inverosimile
lnrd75

é arrivata la sentenza definitiva

Messaggio da lnrd75 »

Avevo aperto questo post due anni fa, quando la mia vicenda effe inizio.
e oggi, giorno dopo della sentenza definitiva, cassata a Roma l'esito finale è stato: CONDANNATO a 1anno 1 mese e qualche giorno, pena sospesa. Adesso cosa succedera ? quasi me l'aspettavo, naturalmente, visto che difficilmente con la nostra categoria fanno degli "abbuoni". ringrazio tutti per la partecipazione al forum e spero leggervi ancora in futuro.
cordialmente
gino59
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Re: é arrivata la sentenza definitiva

Messaggio da gino59 »

lnrd75 ha scritto:Avevo aperto questo post due anni fa, quando la mia vicenda effe inizio.
e oggi, giorno dopo della sentenza definitiva, cassata a Roma l'esito finale è stato: CONDANNATO a 1anno 1 mese e qualche giorno, pena sospesa. Adesso cosa succedera ? quasi me l'aspettavo, naturalmente, visto che difficilmente con la nostra categoria fanno degli "abbuoni". ringrazio tutti per la partecipazione al forum e spero leggervi ancora in futuro.
cordialmente




.....In bocca a lupo.-
lnrd75

Re: é arrivata la sentenza definitiva

Messaggio da lnrd75 »

gino59 ha scritto:
lnrd75 ha scritto:Avevo aperto questo post due anni fa, quando la mia vicenda effe inizio.
e oggi, giorno dopo della sentenza definitiva, cassata a Roma l'esito finale è stato: CONDANNATO a 1anno 1 mese e qualche giorno, pena sospesa. Adesso cosa succedera ? quasi me l'aspettavo, naturalmente, visto che difficilmente con la nostra categoria fanno degli "abbuoni". ringrazio tutti per la partecipazione al forum e spero leggervi ancora in futuro.
cordialmente




.....In bocca a lupo.-


il dubbio ora è:... cosa accadrà !
Grazie gino 59
sgtbuck
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Re: conseguenze a condanna di primo grado

Messaggio da sgtbuck »

Com'è finita? Sei rintrato in servizio?
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