è la sanzione di corpo più grave (meno grave, però, delle sanzioni di stato) e consiste, almeno in via teorica, nell'obbligo di scontare uno p più giorni in caserma o nell'alloggio militare.
In bocca al lupo.
Avv. Giorgio Carta
CONSEGNA DI RIGORE CARABINIERI
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2230
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: CONSEGNA DI RIGORE CARABINIERI
consegna di rigore
1) - privato della piena libertà personale, in ragione di due sanzioni disciplinari della consegna di rigore annullate, successivamente all'espiazione, a seguito di ricorso gerarchico.
IL TAR così si esprime:
2) - Ritenuto che il danno esistenziale può essere liquidato, in via equitativa, nella somma di € 60 al giorno, pari dunque a complessivi € 300,00 (in considerazione della circostanza che la libertà del ricorrente è stata compromessa solo per parte della giornata), da rivalutarsi di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, oltre interessi, a titolo di lucro cessante, decorrenti dalla data dell’illecito e fino alla liquidazione con la presente sentenza. Infine, dal momento della notifica della sentenza e sino al saldo, saranno ancora dovuti interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c., in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta (Cass. Sez. Un. 17.2.1995, n. 1712; Cass. 17.11.1998, n. 11571);
Per completezza leggete tutta la vicenda qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2013 201300412 Sentenza 1
N. 00412/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cleopazzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Mongiat in Trieste, via Coroneo 17;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente per essere stato egli privato della piena libertà personale, in ragione di due sanzioni disciplinari della consegna di rigore annullate, successivamente all'espiazione, a seguito di ricorso gerarchico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente, I Caporal Maggiore (volontario in servizio permanente) dell’Esercito, chiede il risarcimento dei danni subiti per essere stato privato della piena libertà personale, nei giorni dal 16/9/2004 al 20/9/2004 e dal 14/12/2004 al 18/12/2004, in ragione di due sanzioni disciplinari della consegna di rigore, annullate, successivamente all’asserita espiazione, a seguito di ricorso gerarchico;
Considerato che il medesimo espone che le sanzioni dianzi indicate gli erano state irrogate in relazione al medesimo evento disciplinarmente rilevante e poi entrambe annullate in sede di ricorso gerarchico a causa di vizi formali e/o procedurali che avevano inficiato il relativo procedimento;
Considerato che chiede, nello specifico, il risarcimento del danno esistenziale asseritamente patito, che quantifica in complessivi € 20.000,00 (€ 2.000,00 per ogni giorno di privazione della piena libertà personale), nonché di quello morale, che quantifica in ulteriori € 20.000,00 (“per essere stato sottoposto, per circa 4 mesi (…), alle pervicaci angherie del Comandante; per essere stato costretto a tutelare i propri diritti, proponendo (…) due ricorsi gerarchici, anche affrontando i timori che la sua azione venisse percepita come un <disallineamento> rispetto al sistema fortemente gerarchizzato peculiare delle Forze Armate; per il senso di frustrazione derivatogli dall’essere stato ingiustamente colpito dalle sanzioni disciplinari e dal vedere le medesime trascritte sul proprio foglio matricolare”);
Considerato che il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e, con successiva memoria, ha contestato recisamente le avverse pretese;
Considerato che la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 10 luglio 2013 e, all’esito della discussione, trattenuta in decisione;
Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso meriti accoglimento nei sensi di cui appresso;
Ritenuto che secondo orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, condiviso dal giudice amministrativo (ex multis C.d.S., VI, 16 settembre 2011, n. 5166), sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. il danno non patrimoniale, ivi compreso il danno morale soggettivo, è sempre risarcibile, anche a prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen. (dunque, anche in assenza di un’ipotesi di reato), allorché si sia in presenza di un’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito (v., ex plurimis, Cass., 6 agosto 2007, n. 17180; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827);
Ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui all’art 14, comma 6, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (“la sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina”), all’epoca vigente, e dell’art. 2059 C.C. permette di individuare un ulteriore caso di riparabilità del danno non patrimoniale ovvero quello da restrizione della libertà personale provocata dal provvedimento disciplinare della consegna di rigore poi annullato;
Ritenuto, invero, che la mancanza di una norma che espressamente sancisca la riparabilità del danno non patrimoniale in ipotesi di lesione della libertà personale da provvedimento disciplinare illegittimo e/o la libera accettazione dello status di militare non siano elementi idonei a confutare la ricostruzione proposta, in considerazione della valenza precettiva degli artt. 2 e 13, comma 1, Cost.;
Ritenuto che, sebbene la lesione di un diritto fondamentale non attribuisca al suo titolare il diritto al risarcimento del danno in assenza di prova specifica, dato che la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile di cui all'art. 2059 C.C. deve essere dimostrata anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, dal momento che costituisce "danno conseguenza " e non "danno evento”, non può pur tuttavia disconoscersi che l’espiazione della consegna di rigore da parte del ricorrente, in virtù di provvedimento poi dichiarato illegittimo, costituisce di per sé serio indice della sussistenza della lesione di un bene personale di rilevanza costituzionale in capo al medesimo, per lo meno sotto il profilo del danno esistenziale, essendo indubbio che l’aver scontato la punizione della consegna di rigore “… dal termine delle istruzioni giornaliere alla sveglia del mattino successivo”(vedi provvedimento sanzionatorio in data 16 settembre 2004 – all. 3 fascicolo doc. ricorrente) ha pregiudicato il libero dispiegarsi delle attività, delle esigenze e degli interessi personali del signor OMISSIS, compromettendo, la libera esplicazione della sua personalità;
Ritenuto, altresì, che tale danno è da ritenersi conseguenza immediata e diretta dell’attività provvedimentale illegittima dell’Amministrazione (atteso che il ricorrente non avrebbe subito la restrizione della propria libertà personale in assenza del provvedimento sanzionatorio poi annullato) e ad essa imputabile, sotto il profilo soggettivo, atteso che i vizi denunciati dal ricorrente in sede amministrativa, che hanno consentito di apprezzare in senso a lui favorevole le impugnazioni proposte, appalesano di per sé la colpevole negligenza riferibile all’apparato;
Ritenuto, invero, che la chiara formulazione dell’art. 15, comma 2, primo cpv, della legge dianzi citata, a mente del quale “non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza”, non consente di ritenere scusabile l’errore commesso dall’Ufficio procedente, che ha omesso di includere tra i componenti della Commissione un militare parigrado del ricorrente;
Ritenuto che analoghe considerazioni possono riproporsi anche con riferimento alla II sanzione della consegna di rigore irrogata al ricorrente, atteso che il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso la stessa è stato accolto in considerazione dell’eccessivo lasso di tempo trascorso tra la decisione del primo ricorso gerarchico (18 ottobre 2004) e la conclusione del nuovo procedimento sanzionatorio (14 dicembre 2004) e della erronea decorrenza del provvedimento sanzionatorio indicata (ovvero 14 dicembre 2004 anziché, come corretto, 16 settembre 2004);
Ritenuto, in ogni caso, che può ritenersi provata unicamente l’espiazione da parte del ricorrente della I sanzione irrogata (a prescindere dalla circostanza che essa sia stata o meno scontata in appositi locali), atteso che il ricorrente medesimo, oltre a non aver replicato in alcun modo alle puntuali osservazioni svolte dall’Amministrazione resistente in merito alla mancata espiazione della II consegna di rigore (vedi pag. 8 e 9 del “Rapporto sui fatti di causa” in data 28 ottobre 2008, richiamato dall’Avvocatura distrettuale nella memoria depositata in data 20 maggio 2013 – all. 1 fascicolo doc. Avvocatura) e a non aver prodotto documentazione idonea a confutare quella a tal riguardo dimessa dalla difesa erariale (vedi, in particolare, all. 26, 27, 28, 29, 30), non è stato in grado, nemmeno nel corso dell’odierna udienza pubblica, seppur ritualmente richiesto, di produrre o indicare utili elementi di prova per superare quelli di segno opposto esistenti agli atti di causa;
Ritenuto che il danno esistenziale può essere liquidato, in via equitativa, nella somma di € 60 al giorno, pari dunque a complessivi € 300,00 (in considerazione della circostanza che la libertà del ricorrente è stata compromessa solo per parte della giornata), da rivalutarsi di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, oltre interessi, a titolo di lucro cessante, decorrenti dalla data dell’illecito e fino alla liquidazione con la presente sentenza. Infine, dal momento della notifica della sentenza e sino al saldo, saranno ancora dovuti interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c., in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta (Cass. Sez. Un. 17.2.1995, n. 1712; Cass. 17.11.1998, n. 11571);
Ritenuto, invero, non risarcibile, in via autonoma, il danno morale invocato dal ricorrente, atteso che la relativa pretesa non risulta assistita da sufficienti elementi di riscontro;
Ritenuto, in definitiva, di accogliere la domanda risarcitoria avanzata nei sensi e nei limiti dianzi precisati;
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata assumendo a riferimento i criteri e i parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese e delle competenze di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2013
1) - privato della piena libertà personale, in ragione di due sanzioni disciplinari della consegna di rigore annullate, successivamente all'espiazione, a seguito di ricorso gerarchico.
IL TAR così si esprime:
2) - Ritenuto che il danno esistenziale può essere liquidato, in via equitativa, nella somma di € 60 al giorno, pari dunque a complessivi € 300,00 (in considerazione della circostanza che la libertà del ricorrente è stata compromessa solo per parte della giornata), da rivalutarsi di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, oltre interessi, a titolo di lucro cessante, decorrenti dalla data dell’illecito e fino alla liquidazione con la presente sentenza. Infine, dal momento della notifica della sentenza e sino al saldo, saranno ancora dovuti interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c., in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta (Cass. Sez. Un. 17.2.1995, n. 1712; Cass. 17.11.1998, n. 11571);
Per completezza leggete tutta la vicenda qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2013 201300412 Sentenza 1
N. 00412/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cleopazzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Mongiat in Trieste, via Coroneo 17;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente per essere stato egli privato della piena libertà personale, in ragione di due sanzioni disciplinari della consegna di rigore annullate, successivamente all'espiazione, a seguito di ricorso gerarchico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente, I Caporal Maggiore (volontario in servizio permanente) dell’Esercito, chiede il risarcimento dei danni subiti per essere stato privato della piena libertà personale, nei giorni dal 16/9/2004 al 20/9/2004 e dal 14/12/2004 al 18/12/2004, in ragione di due sanzioni disciplinari della consegna di rigore, annullate, successivamente all’asserita espiazione, a seguito di ricorso gerarchico;
Considerato che il medesimo espone che le sanzioni dianzi indicate gli erano state irrogate in relazione al medesimo evento disciplinarmente rilevante e poi entrambe annullate in sede di ricorso gerarchico a causa di vizi formali e/o procedurali che avevano inficiato il relativo procedimento;
Considerato che chiede, nello specifico, il risarcimento del danno esistenziale asseritamente patito, che quantifica in complessivi € 20.000,00 (€ 2.000,00 per ogni giorno di privazione della piena libertà personale), nonché di quello morale, che quantifica in ulteriori € 20.000,00 (“per essere stato sottoposto, per circa 4 mesi (…), alle pervicaci angherie del Comandante; per essere stato costretto a tutelare i propri diritti, proponendo (…) due ricorsi gerarchici, anche affrontando i timori che la sua azione venisse percepita come un <disallineamento> rispetto al sistema fortemente gerarchizzato peculiare delle Forze Armate; per il senso di frustrazione derivatogli dall’essere stato ingiustamente colpito dalle sanzioni disciplinari e dal vedere le medesime trascritte sul proprio foglio matricolare”);
Considerato che il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e, con successiva memoria, ha contestato recisamente le avverse pretese;
Considerato che la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 10 luglio 2013 e, all’esito della discussione, trattenuta in decisione;
Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso meriti accoglimento nei sensi di cui appresso;
Ritenuto che secondo orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, condiviso dal giudice amministrativo (ex multis C.d.S., VI, 16 settembre 2011, n. 5166), sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. il danno non patrimoniale, ivi compreso il danno morale soggettivo, è sempre risarcibile, anche a prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen. (dunque, anche in assenza di un’ipotesi di reato), allorché si sia in presenza di un’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito (v., ex plurimis, Cass., 6 agosto 2007, n. 17180; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827);
Ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui all’art 14, comma 6, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (“la sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina”), all’epoca vigente, e dell’art. 2059 C.C. permette di individuare un ulteriore caso di riparabilità del danno non patrimoniale ovvero quello da restrizione della libertà personale provocata dal provvedimento disciplinare della consegna di rigore poi annullato;
Ritenuto, invero, che la mancanza di una norma che espressamente sancisca la riparabilità del danno non patrimoniale in ipotesi di lesione della libertà personale da provvedimento disciplinare illegittimo e/o la libera accettazione dello status di militare non siano elementi idonei a confutare la ricostruzione proposta, in considerazione della valenza precettiva degli artt. 2 e 13, comma 1, Cost.;
Ritenuto che, sebbene la lesione di un diritto fondamentale non attribuisca al suo titolare il diritto al risarcimento del danno in assenza di prova specifica, dato che la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile di cui all'art. 2059 C.C. deve essere dimostrata anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, dal momento che costituisce "danno conseguenza " e non "danno evento”, non può pur tuttavia disconoscersi che l’espiazione della consegna di rigore da parte del ricorrente, in virtù di provvedimento poi dichiarato illegittimo, costituisce di per sé serio indice della sussistenza della lesione di un bene personale di rilevanza costituzionale in capo al medesimo, per lo meno sotto il profilo del danno esistenziale, essendo indubbio che l’aver scontato la punizione della consegna di rigore “… dal termine delle istruzioni giornaliere alla sveglia del mattino successivo”(vedi provvedimento sanzionatorio in data 16 settembre 2004 – all. 3 fascicolo doc. ricorrente) ha pregiudicato il libero dispiegarsi delle attività, delle esigenze e degli interessi personali del signor OMISSIS, compromettendo, la libera esplicazione della sua personalità;
Ritenuto, altresì, che tale danno è da ritenersi conseguenza immediata e diretta dell’attività provvedimentale illegittima dell’Amministrazione (atteso che il ricorrente non avrebbe subito la restrizione della propria libertà personale in assenza del provvedimento sanzionatorio poi annullato) e ad essa imputabile, sotto il profilo soggettivo, atteso che i vizi denunciati dal ricorrente in sede amministrativa, che hanno consentito di apprezzare in senso a lui favorevole le impugnazioni proposte, appalesano di per sé la colpevole negligenza riferibile all’apparato;
Ritenuto, invero, che la chiara formulazione dell’art. 15, comma 2, primo cpv, della legge dianzi citata, a mente del quale “non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza”, non consente di ritenere scusabile l’errore commesso dall’Ufficio procedente, che ha omesso di includere tra i componenti della Commissione un militare parigrado del ricorrente;
Ritenuto che analoghe considerazioni possono riproporsi anche con riferimento alla II sanzione della consegna di rigore irrogata al ricorrente, atteso che il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso la stessa è stato accolto in considerazione dell’eccessivo lasso di tempo trascorso tra la decisione del primo ricorso gerarchico (18 ottobre 2004) e la conclusione del nuovo procedimento sanzionatorio (14 dicembre 2004) e della erronea decorrenza del provvedimento sanzionatorio indicata (ovvero 14 dicembre 2004 anziché, come corretto, 16 settembre 2004);
Ritenuto, in ogni caso, che può ritenersi provata unicamente l’espiazione da parte del ricorrente della I sanzione irrogata (a prescindere dalla circostanza che essa sia stata o meno scontata in appositi locali), atteso che il ricorrente medesimo, oltre a non aver replicato in alcun modo alle puntuali osservazioni svolte dall’Amministrazione resistente in merito alla mancata espiazione della II consegna di rigore (vedi pag. 8 e 9 del “Rapporto sui fatti di causa” in data 28 ottobre 2008, richiamato dall’Avvocatura distrettuale nella memoria depositata in data 20 maggio 2013 – all. 1 fascicolo doc. Avvocatura) e a non aver prodotto documentazione idonea a confutare quella a tal riguardo dimessa dalla difesa erariale (vedi, in particolare, all. 26, 27, 28, 29, 30), non è stato in grado, nemmeno nel corso dell’odierna udienza pubblica, seppur ritualmente richiesto, di produrre o indicare utili elementi di prova per superare quelli di segno opposto esistenti agli atti di causa;
Ritenuto che il danno esistenziale può essere liquidato, in via equitativa, nella somma di € 60 al giorno, pari dunque a complessivi € 300,00 (in considerazione della circostanza che la libertà del ricorrente è stata compromessa solo per parte della giornata), da rivalutarsi di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, oltre interessi, a titolo di lucro cessante, decorrenti dalla data dell’illecito e fino alla liquidazione con la presente sentenza. Infine, dal momento della notifica della sentenza e sino al saldo, saranno ancora dovuti interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c., in quanto il debito risarcitorio da debito di valore si converte in debito di valuta (Cass. Sez. Un. 17.2.1995, n. 1712; Cass. 17.11.1998, n. 11571);
Ritenuto, invero, non risarcibile, in via autonoma, il danno morale invocato dal ricorrente, atteso che la relativa pretesa non risulta assistita da sufficienti elementi di riscontro;
Ritenuto, in definitiva, di accogliere la domanda risarcitoria avanzata nei sensi e nei limiti dianzi precisati;
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata assumendo a riferimento i criteri e i parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese e delle competenze di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2013
Rispondi
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “L'Avv. Giorgio Carta risponde”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE