congedo parentale e limite max di astensione in 5 anni

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alias8171
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congedo parentale e limite max di astensione in 5 anni

Messaggio da alias8171 »

ciao sono Alias, mi spiego nella mia domanda.
mi stanno conteggiando i giorni totali di aspettativa da 5 anni ad oggi per vedere se ho superato i famosi 900 giorni.....per prima cosa volevo sapere se nel conteggio è compresa anche l'astensione facoltativa anticipata per maternità per problemi di salute.
Poi volevo sapere se per "servizio Attivo" di 3 mesi per staccare il conteggio tra un periodo e l'altro di aspettativa è inteso anche il congedo parentale, come ho letto da un sindacato, che comunque era anche al 30%, quello che ho fatto io, insieme alle ferie vecchie.
insomma stanno facendo un casino con questi conteggi e nn mi fanno capire nulla. ho capito che se ti metti in malattia per una causa di servizio riconosciuta va nel conteggio del periodo massimo, ma si tolgono i giorni a disposizione del c.m.o, ma la cosa che nn capisco è come ci si comporta con la maternita' e il congedo parentale........io sapevo che nn si calcolano nel complesso è vero? e cmq è vero quello che ho letto nel sito del sindacato ugl che per "servizio Attivo" si intende, oltre che il congedo ordinario, i riposi ed altro anche il congedo parentale? vi prego rispondate e soprattutto scrivetemi la legge dove lo dice perchè a parole nn mi crederanno in Ufficio......grazie!!!


panorama
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Re: congedo parentale e limite max di astensione in 5 anni

Messaggio da panorama »

Quesito al Consiglio di Stato, proposto da Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, riguardante la computabilità della licenza straordinaria per congedo parentale a retribuzione intera.
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Il Consiglio di Stato scrive:

(ecco qualche brano)

1) - Appare di tutta evidenza, pertanto, che l’esercizio della funzione consultiva da parte di questo Consiglio di Stato, come richiesto dall’Amministrazione della Difesa, andrebbe a sovrapporsi su di un contenzioso ancora in fieri, rispetto al quale questo stesso Consiglio di Stato è stato anche chiamato a pronunciarsi in sede giurisdizionale.

2) - Per quanto sopra, si ritiene di esprimere il non luogo a parere, atteso che sulla questione sono pendenti molteplici contenziosi giurisdizionali (come rappresenta lo stesso Ministero nel formulare il proprio quesito).

3) - Laddove ritenuto opportuno, il Ministero potrà rivolgersi all’Avvocatura di Stato.

Per completezza cmq. leggete il tutto qui sotto.
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05/05/2014 201400001 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/02/2014


Numero 01433/2014 e data 05/05/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2014

NUMERO AFFARE 00001/2014

OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare.

Quesito al Consiglio di Stato, proposto da Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, riguardante la computabilità della licenza straordinaria per congedo parentale a retribuzione intera.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2013/0290507 del 25 ottobre 2013, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:
Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha sottoposto al Consiglio di Stato un quesito in ordine alla computabilità della “licenza straordinaria per congedo parentale” a retribuzione intera.

L'Amministrazione descrive il quadro giuridico di riferimento, soffermandosi preliminarmente sulla disciplina dell’istituto del “congedo parentale”, che è regolamentato dal Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ed in particolare:

- dall'articolo 32 che stabilisce, tra l'altro, la durata massima dei periodi di congedo parentale fruibile singolarmente e cumulativamente dai genitori (sei mesi per ogni genitore, per un massimo di dieci ovvero - in particolari condizioni - di undici mesi cumulativi fino all' ottavo anno di vita di ciascun figlio);

- dall'articolo 34 che detta le norme per la retribuzione di tale congedo (30% della retribuzione percepita dai singoli genitori, per un periodo massimo complessivo tra entrambi di sei mesi nell'ambito dei primi tre anni di vita di ciascun figlio; nessuna retribuzione per i periodi successivi, eccettuato il caso in cui il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).

Successivamente, i provvedimenti di recepimento della concertazione, emanati nel 2002 (articolo 14 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - poi ridefinito dall'art. 15 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 - e articolo 58 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, per quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare), hanno stabilito che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto".

L'applicabilità al personale militare delle norme richiamate è, peraltro, sancita dall'art. 1493 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare".

Siffatta deroga ha dato vita ad una controversa interpretazione da parte dei destinatari dei suddetti provvedimenti di concertazione, in quanto è stata intesa come concessiva di un beneficio ulteriore rispetto a quello previsto dalla norma generale, ritenendo che i suddetti 45 giorni a retribuzione intera, riferiti alla “licenza straordinaria per congedo parentale”, dovessero essere computati in aggiunta ai sei mesi pagati al 30%.

La Direzione Generale per il Personale Militare, fin dal 2003, ha aderito ad un’interpretazione più restrittiva del dettato della norma, sostenendo che i 45 giorni retribuiti per intero dovessero essere, comunque, ricompresi nell'ambito dei richiamati sei mesi. In pratica, è stato ritenuto che la deroga, esplicitata nei citati provvedimenti di concertazione, fosse riferita esclusivamente all'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001 e che, pertanto, andasse ad apportare una miglioria al trattamento economico connesso al congedo parentale (prevedendo che una parte dello stesso, ossia 45 giorni, fosse retribuita per intero e non nei limiti di cui all’art.34), senza che ciò comportasse una estensione del computo del congedo parentale fissato in sei mesi.

La posizione dell’Amministrazione, all’atto pratico, si è tradotta nell’adozione di provvedimenti di recupero delle somme corrisposte a titolo di retribuzione intera, a seguito della fruizione, da parte di taluni militari, della licenza straordinaria per congedo parentale concessa. La linea seguita dall’Amministrazione ha, di conseguenza, determinato un rilevante contenzioso, che ha originato diverse pronunce discordanti da parte degli Organi giurisdizionali.

In particolare, il T.A.R. del Piemonte, con sentenza n. 2609 del 21 luglio 2005, ha accolto un ricorso proposto da personale della Polizia di Stato, ritenendo che
"nel caso dei ricorrenti, appartenenti al suddetto personale di Polizia, non è applicabile il tetto del «periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi», e che, pertanto, tali soggetti possono fruire di ulteriori quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio del bambino, di congedo straordinario".

Tuttavia, il Consiglio di Stato, con decisione n. 9562 del 29 dicembre 2010, ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e, in riforma della sentenza di primo grado, ha precisato che
"... la disciplina derogatoria contenuta nel citato art. 21, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, non si possa che riferire alla misura del trattamento economico, corrispondente a quello previsto per il congedo straordinario, e non già ai limiti massimi del congedo retribuito ... ".

Successivamente, accogliendo il ricorso proposto da personale dell'Arma dei Carabinieri, il T.A.R. della Lombardia, con sentenza n. 1560 del 16 giugno 2011, allineandosi alla tesi sostenuta dal T.A.R. del Piemonte, ha affermato che la norma derogatrice del D.P.R. di concertazione è
"una disposizione che va ad incidere su un istituto che rimane del tutto distinto dal congedo parentale previsto dall'art. 34 della L. n. 151 del 2001 con il quale ha in comune soltanto il presupposto della paternità o maternità. Lo dimostra il fatto che il congedo parentale può essere fruito fino all'ottavo anno di vita del bambino, mentre il congedo straordinario può essere chiesto solo nei primi tre anni di vita dello stesso ... ".

Avverso tale sentenza è stato proposto appello, ancora pendente.

Ancora, il T.A.R. della Lombardia ha accolto analogo ricorso, presentato sempre da personale dell'Arma dei Carabinieri, con sentenza n. 1188 del 23 aprile 2012, nella quale, dopo aver riprodotto le medesime motivazioni della suddetta sentenza n. 1560/2011, ha precisato che seppur
"ben nota al Collegio la differente posizione del Consiglio di Stato ... ad avviso del Collegio si ravvisano ulteriori ragioni per ribadire il proprio orientamento". Tali ragioni si basano sul fatto che la norma derogatoria dell'art. 15 del D.P.R. n. 171/2007 richiama il congedo straordinario come istituto da utilizzare per fruire del beneficio, "il quale per la sua natura e funzione, si somma a quello «ordinario» previsto dalla disciplina generale del d. lgs. 151/2001 ..." .

Avverso tale sentenza è stato proposto appello, ancora pendente.

Infine, il T.A.R. della Campania, Sezione di Salerno, con sentenza n. 1838 del 17 ottobre 2012, ricalcando le motivazioni del T.A.R. Lombardia, ha ribadito la tesi secondo cui la disposizione dettata dal D.P.R. di concertazione non incide su un istituto che rimane del tutto distinto dal congedo parentale previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001.

Nei confronti di tale sentenza non risulta presentato appello.

CONSIDERATO:
Il contenzioso venutosi a creare in ragione dell’interpretazione restrittiva seguita dall’Amministrazione con riferimento all’istituto della “licenza straordinaria per congedo parentale”, vede contrapposte, allo stato attuale, due opposti orientamenti: il primo, che si è andato progressivamente consolidando in primo grado, opposto alle tesi della Difesa, e il secondo, invero rappresentato da un’isolata pronuncia del Consiglio di Stato, chiamato successivamente a pronunciarsi in almeno due dei casi riportati nella relazione ministeriale ed ancora non espressosi.

Appare di tutta evidenza, pertanto, che l’esercizio della funzione consultiva da parte di questo Consiglio di Stato, come richiesto dall’Amministrazione della Difesa, andrebbe a sovrapporsi su di un contenzioso ancora in fieri, rispetto al quale questo stesso Consiglio di Stato è stato anche chiamato a pronunciarsi in sede giurisdizionale.

Il Collegio ha già affermato, in diversi precedenti (Sez. II, 12 novembre 2003 n. 1855/03, 13 marzo 2003 n. 82/89, 25 settembre 2002 n. 2994, 3 settembre 2008 n. 2395), che l’attività consultiva facoltativa del Consiglio di Stato (ossia appunto la risposta a quesiti giuridico-amministrativi liberamente formulati dall’Amministrazione) non è espletabile quando possa interferire su un contenzioso in atto o in fieri, perché in tal caso - nel quale l’Amministrazione può più appropriatamente ricorrere alla consulenza, riservata, dell’Avvocatura dello Stato - essa potrebbe interferire con l’attività giurisdizionale e ledere quindi i principi di terzietà del giudice e di parità delle parti, immanenti nell’ordinamento ed espressamente sanciti sia dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, sia dall’articolo 111 della Costituzione, riformulato dall’articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2.

Per quanto sopra, si ritiene di esprimere il non luogo a parere, atteso che sulla questione sono pendenti molteplici contenziosi giurisdizionali (come rappresenta lo stesso Ministero nel formulare il proprio quesito).

Laddove ritenuto opportuno, il Ministero potrà rivolgersi all’Avvocatura di Stato.

P.Q.M.

dichiara il non luogo a parere sul quesito in oggetto indicato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
panorama
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Re: congedo parentale e limite max di astensione in 5 anni

Messaggio da panorama »

Personale PolStato

il CdS rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno

- corresponsione degli assegni previsti dal d. lgs. n. 151/2001, per assistenza ai figli minori

- avere avuto 2 gravidanze portate a termine

- congedo parentale di giorni 45
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