Congedo parentale

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Congedo parentale

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D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018».

Titolo I

Forze di polizia a ordinamento civile

Art. 8


Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


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Re: Congedo parentale

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Ricorso Accolto - personale PolPen

1) - nota recante data 04.10.2018 emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, n. prot. GDAP 1196, per l'interpretazione contra legem dell'art. 8 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 entrato in vigore il 17.03.2018

- fruire del congedo parentale fino al sesto anno di età per i figli nati prima della data di entrata in vigore della predetta normativa;

- figli nati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 ancorché di età superiore ai tre anni ma inferiore ai sei,

Il TAR scrive

2) - Detta disposizione, prevedendo espressamente l’applicabilità ai personale con figli minori di sei anni, non solo non prevede ma neppure è compatibile con l’interpretazione restrittiva adottata dall’amministrazione con riferimento al personale i cui figli minori siano nati in data precedente all’entrata in vigore della stessa e ciò si evince chiaramente, oltre che dalla ratio della norma posta a tutela non soltanto della genitorialità ma, a monte, dei figli minori anche dal tenore letterale dell’art.8 comma 1, a mente del quale “Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, oltre che dall’art. 8 comma 2, che come unica limitazione prevede che “Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo”.


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Re: Congedo parentale

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Personale PolStato

il CdS rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno

- corresponsione degli assegni previsti dal d. lgs. n. 151/2001, per assistenza ai figli minori

- avere avuto 2 gravidanze portate a termine

- congedo parentale di giorni 45
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