CONGEDO PARENTALE
CONGEDO PARENTALE
Ciao a tutti!!... sono un Sovrintendente della Polizia di Stato, sono padre di due bambini stupendi, che io e mia moglie abbiamo avuto in adozione, dal mese di Febbraio 2012. Volevo sapere se questo mi da diritto ad usufruire del congedo parentale o altri tipi di congedo ed in che modo potrà essere usufruito. Grazie a tutti per le risposte che mi darete. Cordiali saluti. Uccio60.
Re: CONGEDO PARENTALE
se ti è utileUccio60 ha scritto:Ciao a tutti!!... sono un Sovrintendente della Polizia di Stato, sono padre di due bambini stupendi, che io e mia moglie abbiamo avuto in adozione, dal mese di Febbraio 2012. Volevo sapere se questo mi da diritto ad usufruire del congedo parentale o altri tipi di congedo ed in che modo potrà essere usufruito. Grazie a tutti per le risposte che mi darete. Cordiali saluti. Uccio60.
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Re: CONGEDO PARENTALE
Con il presente ricorso straordinario al PDR il CdS col Parere precisa:
1) - Non è dubbio, infatti, che ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.n. 151/2001 i periodi di congedo straordinario non siano computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, essi, come sottolinea il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere citato dal Ministero, vanno considerati sotto il profilo previdenziale e pensionistico.
2) - In sostanza detti periodi non sono computabili ai fini dell’anzianità di servizio, per quanto concerne la progressione economica e di carriera, ma rilevano, essendo coperti da contribuzione, esclusivamente, ai fini dell’anzianità, sotto l’aspetto del conseguimento del diritto a pensione.
Cmq. il tutto leggetelo qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602543 - Public 2016-12-05 -
Numero 02543/2016 e data 05/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2016
NUMERO AFFARE 04890/2012
OGGETTO:
Ministero della Giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Calogero S., contro Ministero della Giustizia Provveditorato Regionale Sicilia, avverso riduzione proporzionale del congedo ordinario;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 15/06/2012 con la quale il Ministero della Giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso il sig. S. Calogero, ispettore superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il decreto in data 18.06.2010, nella parte in cui è disposta la riduzione proporzionale del congedo ordinario spettante e la non computabilità del congedo fruito ai fini dell’anzianità di servizio.
Deduce la violazione degli art. 34, 42 e 43 del D.lgs.n. 151/2001 e dell’art. 4 /2°c della L. n. 104/1992 ed inoltre l’eccesso di potere per illogicità manifesta.
Il Ministero della Giustizia con relazione del 15.06.2012 ha riferito sulla vicenda, rilevando come, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001, i periodi di congedo straordinario sono valutabili per intero soltanto per il trattamento di quiescenza, mentre non sono valutabili, né ai fini del trattamento di fine rapporto e né possono avere effetto ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.
Deriva dalle disposizioni quanto disposto dalla legge, secondo l’Amministrazione, che la fruizione del congedo parentale riduce le ferie, indipendentemente dalla circostanza che il congedo medesimo sia cumulato con quello ordinario o con i permessi e che inoltre, pur in contrasto con il diverso parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 21/2008 – il congedo parentale non può essere computato ai fini dell’anzianità di servizio.
Ritiene, pertanto, che il ricorso vada respinto.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la posizione dell’Amministrazione vada solo in parte condivisa.
Non è dubbio, infatti, che ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.n. 151/2001 i periodi di congedo straordinario non siano computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, essi, come sottolinea il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere citato dal Ministero, vanno considerati sotto il profilo previdenziale e pensionistico.
In sostanza detti periodi non sono computabili ai fini dell’anzianità di servizio, per quanto concerne la progressione economica e di carriera, ma rilevano, essendo coperti da contribuzione, esclusivamente, ai fini dell’anzianità, sotto l’aspetto del conseguimento del diritto a pensione.
Discende da quanto appena espresso che il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei limiti indicati in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
1) - Non è dubbio, infatti, che ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.n. 151/2001 i periodi di congedo straordinario non siano computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, essi, come sottolinea il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere citato dal Ministero, vanno considerati sotto il profilo previdenziale e pensionistico.
2) - In sostanza detti periodi non sono computabili ai fini dell’anzianità di servizio, per quanto concerne la progressione economica e di carriera, ma rilevano, essendo coperti da contribuzione, esclusivamente, ai fini dell’anzianità, sotto l’aspetto del conseguimento del diritto a pensione.
Cmq. il tutto leggetelo qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602543 - Public 2016-12-05 -
Numero 02543/2016 e data 05/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2016
NUMERO AFFARE 04890/2012
OGGETTO:
Ministero della Giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Calogero S., contro Ministero della Giustizia Provveditorato Regionale Sicilia, avverso riduzione proporzionale del congedo ordinario;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 15/06/2012 con la quale il Ministero della Giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso il sig. S. Calogero, ispettore superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il decreto in data 18.06.2010, nella parte in cui è disposta la riduzione proporzionale del congedo ordinario spettante e la non computabilità del congedo fruito ai fini dell’anzianità di servizio.
Deduce la violazione degli art. 34, 42 e 43 del D.lgs.n. 151/2001 e dell’art. 4 /2°c della L. n. 104/1992 ed inoltre l’eccesso di potere per illogicità manifesta.
Il Ministero della Giustizia con relazione del 15.06.2012 ha riferito sulla vicenda, rilevando come, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001, i periodi di congedo straordinario sono valutabili per intero soltanto per il trattamento di quiescenza, mentre non sono valutabili, né ai fini del trattamento di fine rapporto e né possono avere effetto ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.
Deriva dalle disposizioni quanto disposto dalla legge, secondo l’Amministrazione, che la fruizione del congedo parentale riduce le ferie, indipendentemente dalla circostanza che il congedo medesimo sia cumulato con quello ordinario o con i permessi e che inoltre, pur in contrasto con il diverso parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 21/2008 – il congedo parentale non può essere computato ai fini dell’anzianità di servizio.
Ritiene, pertanto, che il ricorso vada respinto.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la posizione dell’Amministrazione vada solo in parte condivisa.
Non è dubbio, infatti, che ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.n. 151/2001 i periodi di congedo straordinario non siano computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, essi, come sottolinea il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere citato dal Ministero, vanno considerati sotto il profilo previdenziale e pensionistico.
In sostanza detti periodi non sono computabili ai fini dell’anzianità di servizio, per quanto concerne la progressione economica e di carriera, ma rilevano, essendo coperti da contribuzione, esclusivamente, ai fini dell’anzianità, sotto l’aspetto del conseguimento del diritto a pensione.
Discende da quanto appena espresso che il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei limiti indicati in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: CONGEDO PARENTALE
Personale PolStato
il CdS rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno
- corresponsione degli assegni previsti dal d. lgs. n. 151/2001, per assistenza ai figli minori
- avere avuto 2 gravidanze portate a termine
- congedo parentale di giorni 45
il CdS rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno
- corresponsione degli assegni previsti dal d. lgs. n. 151/2001, per assistenza ai figli minori
- avere avuto 2 gravidanze portate a termine
- congedo parentale di giorni 45
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