Congedo ord retrib, conces riposi fest,diritto al cong mat

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Congedo ord retrib, conces riposi fest,diritto al cong mat

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Questa è una sentenza fresca che può interessare anche ad altri della Pol Pen.

N. 15293/2010 REG.SEN.
N. 06422/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6422 del 2009, proposto da
(congruo numero di persone – OMISSIS) elettivamente domiciliati in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. …. presso lo studio dell’avv. (omissis) e rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’avv. (omissis) del foro di …..
contro
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Provveditore p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI ……., in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti
a) alla corretta applicazione dell’istituto del congedo ordinario retribuito nonché alla regolare concessione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali con conseguente diritto dei ricorrenti di fruire dei periodi di congedo maturato e non goduto;
b) alla monetizzazione – con accessori – dei diritti maturati e non fruiti con la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’indennità sostitutiva commisurata all’ordinaria retribuzione che si sarebbe dovuta liquidare per il periodo di ferie non godute e riposi non beneficiati oltre accessori;


Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. (omissis) quale relatore per la pubblica udienza dell’8 aprile 2010;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

FATTO
Con ricorso notificato in data 09/07/09 e depositato il 28/07/09 i soggetti in epigrafe indicati hanno agito per la declaratoria del diritto alla corretta applicazione dell’istituto del congedo ordinario retribuito nonché alla regolare concessione dei riposi, del diritto di fruire dei periodi di congedo maturato e non goduto e del diritto alla monetizzazione – con accessori – dei diritti maturati e non fruiti con la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’indennità sostitutiva oltre accessori.
Gli enti intimati si sono costituiti con fascicolo depositato il 02/03/10.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato.
I soggetti in epigrafe indicati, appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con varie qualifiche e in servizio presso la Casa Circondariale di ……., chiedono al Tribunale di accertare il diritto degli stessi alla corretta applicazione dell’istituto del congedo ordinario retribuito nonché alla regolare concessione dei riposi, alla fruizione dei periodi di congedo maturato e non goduto e alla monetizzazione – con accessori – dei diritti maturati e non fruiti con la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’indennità sostitutiva commisurata all’ordinaria retribuzione che si sarebbe dovuta liquidare per il periodo di ferie non godute e riposi non beneficiati oltre accessori.
A fondamento delle loro domande gli esponenti prospettano di non avere usufruito – dal 2006 in poi – del congedo ordinario e dei riposi nella misura prevista dalla normativa vigente.
Dall’esame della documentazione prodotta dai ricorrenti in allegato all’atto introduttivo (si veda, in particolare, la certificazione rilasciata dalla Casa Circondariale di …….. e costituente l’allegato n. 1 del ricorso) si evince che effettivamente gli stessi non hanno usufruito del congedo ordinario nella misura prevista dalla normativa vigente.
La mancata fruizione del congedo ordinario è stata, poi, dovuta alle esigenze di servizio dell’amministrazione; la circostanza in esame, espressamente dedotta dai ricorrenti, è da ritenersi processualmente acclarata alla luce delle specifiche indicazioni in tal senso presenti nella citata documentazione proveniente dal Ministero della Giustizia.
I ricorrenti lamentano, inoltre, la mancata concessione dei riposi settimanali nella misura prevista dalla normativa vigente.
Benché sfornita di specifica prova documentale anche tale circostanza deve ritenersi comprovata alla luce delle ammissioni provenienti dall’amministrazione la quale con la nota prot. GDAP – (omissis) – 2009 del ……09, nel riscontrare l’esplicita diffida in tal senso dei ricorrenti, non ha contestato l’esistenza di riposi maturati e non fruiti ma ha specificato che, non esistendo limiti temporali alla fruizione degli stessi, gli interessati possono ancora beneficiarne.
Assolutamente irrilevante, in senso ostativo all’accoglimento della domanda dei ricorrenti, è la documentazione depositata dall’amministrazione in data 2 marzo 2010 da cui risulta che presso la Casa Circondariale di …….. vi sono unità di polizia penitenziaria (tra cui alcuni ricorrenti) che si sono assentati dal servizio per malattia o congedo straordinario il che “ha determinato negli anni un accumulo del congedo ordinario delle stesse unità e del rimanente personale che non ha potuto fruire del congedo per sopperire alle citate assenze” (così nella nota del ……/09 della Casa Circondariale di …….).
Ed, infatti, le assenze per malattia o per altra causa legittima non incidono sull’esistenza del diritto al congedo ordinario né ciò è nemmeno solo dedotto dalla stessa amministrazione la quale prospetta una mera problematica organizzativa (quale la carenza di personale) assolutamente ininfluente ai fini del riconoscimento dei diritti al congedo ordinario e al riposo settimanale garantiti in via diretta dall’art. 36 Cost..
Per questi motivi il Tribunale, in accoglimento delle domande proposte nell’atto introduttivo, dichiara che i ricorrenti hanno diritto alla corretta applicazione dell’istituto del congedo ordinario retribuito e alla regolare concessione dei riposi; con riferimento a questi ultimi tale declaratoria impone all’amministrazione di consentire il recupero anche dei riposi non fruiti non essendovi alcun limite temporale a tale facoltà così come espressamente dedotto dallo stesso Ministero della Giustizia nella richiamata nota del ……/09.
Deve, poi, essere dichiarato il diritto dei ricorrenti di fruire dei periodi di congedo maturati e non goduti secondo quanto risulta dalla documentazione proveniente dalla Casa Circondariale di …….. ed allegata sub 1) all’atto introduttivo.
Va accolta anche la domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto al conseguimento dell’indennità sostitutiva dei predetti periodi di congedo ordinario maturati e non goduti.
Pur nell’impossibilità attuale (prospettata dalla stessa amministrazione nella nota del ……../09) di fruire dei periodi di congedo maturati e non goduti per esigenze di servizio, deve, comunque, essere evidenziato che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore il quale, se compresso per specifiche esigenze dell'ente datore di lavoro, va ristorato attraverso un compenso sostitutivo per ferie non godute che, pur non avendo la sua fonte in una disciplina espressa, trova la sua ragione nella violazione dell'art. 36 cost. (in questo senso la giurisprudenza assolutamente dominante per cui Cons. Stato sez. VI n. 6229/08; Cons. Stato sez. VI n. 3636/08; Cons. Stato sez. V n. 1486/07; TAR Basilicata n. 51/09).
Sul compenso sostitutivo delle ferie non godute, da commisurarsi in riferimento all’ordinaria retribuzione (TAR Lazio – Roma n. 10602/04), debbono essere riconosciuti interessi e rivalutazione (Cons. Stato sez. V n. 5331/07), calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, dalla data di maturazione sino all’effettivo soddisfo.
Alla pronuncia accertativa in esame consegue la condanna del Ministero al pagamento delle relative somme in favore dei ricorrenti come dagli stessi espressamente richiesto.
Deve, invece, essere respinta la domanda di accertamento del diritto al compenso sostitutivo per i riposi non goduti perché il Ministero nella nota prot. GDAP – (omissis) – 2009 del ……../09 ha riconosciuto che gli stessi possono ancora essere fruiti dagli interessati; la tutela del relativo diritto, pertanto, è assicurata dalla statuizione accertativa in precedenza menzionata ed avente ad oggetto il recupero dei riposi non goduti.
La prevalente soccombenza degli enti intimati giustifica la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali il cui importo si liquida come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater
accoglie il ricorso nei limiti di quanto specificato in motivazione e, per l’effetto:
1) dichiara che i ricorrenti hanno diritto alla regolare applicazione dell’istituto del congedo ordinario retribuito e alla regolare concessione dei riposi festivi;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti di fruire dei periodi di congedo maturato e non goduto secondo quanto specificato in parte motiva;
3) dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire il compenso, oltre interessi e rivalutazione, sostitutivo dei periodi di congedo ordinario maturati e non goduti;
4) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore dei ricorrenti, le somme di cui sub 3);
5) rigetta la domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto al compenso sostitutivo per i riposi non goduti;
6) condanna gli enti intimati, in solido, a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro tremila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 aprile 2010 in prosecuzione della Camera di Consiglio dell’8 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere
(omissis), Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2010


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