Conferimento con il Ministro della Difesa

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Conferimento con il Ministro della Difesa

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anche se il Parere del CdS è del 2014, lo posto tanto per norma avvenire...........
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nel Parere si legge:

1) - la facoltà di presentare una richiesta di conferimento non comporta l’obbligo di accoglierla da parte del Ministro della difesa al quale spetta di valutare l’opportunità di aderire all’istanza, motivando la sua decisione politica che resta altamente discrezionale.

Respinto. Il resto leggetelo qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201400135 - Public 2014-01-20 -


Numero 00135/2014 e data 17/01/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 novembre 2013

NUMERO AFFARE 03178/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal capo di 1^ cl. Carlo A.., sottufficiale della Marina militare, in servizio presso il Comando Forze ausiliari di La Spezia, per l’annullamento del provvedimento, in data 20 dicembre 2010, di diniego del colloquio richiesto con il Ministro della difesa.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 13 luglio 2011, con la quale il Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato il 31 maggio 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.


Premesso:

Il Capo di 1^ cl. Carlo A.., sottufficiale della Marina militare, in servizio presso il Comando Forze ausiliari di La Spezia, ha proposto ricorso al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento del 20 dicembre 2010, di diniego del colloquio di cui all’istanza di conferimento con il Ministro della difesa, ai sensi dell’art. 735 del D.P.R. n. 90/2010, istanza da lui presentata il 12 maggio 2010.

Il ricorrente ha eccepito, con la prima censura, la carenza, la genericità e l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nonché la menomazione della tutela dei suoi diritti e interessi legittimi. Con la seconda censura ha lamentato l’eccesso di potere e con l’ultima censura ha dedotto l’illegittimità degli atti presupposti e l’illegittimità derivata del diniego, nonché la violazione dell’articolo 39 del Regolamento di disciplina (ora articolo 735 del D.P.R. n. 90/2010) e della Circolare dello Stato Maggiore della Marina, prot. n. VAGC/50887/GD.

L’Amministrazione ha respinto ogni censura, ritenendo infondato il gravame.

Considerato:

Il ricorso è infondato. L’articolo 735 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 prevede che ogni militare possa chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.

Posto che le doglianze espresse dal ricorrente hanno riguardato questioni di gestione e impiego, di prerogativa esclusiva del Capo di Forza Armata e che esulano, pertanto, dalle competenze di natura politica devolute al Ministro della difesa, la prima censura non ha pregio, dal momento che l’atto impugnato è adeguatamente motivato. In tale senso è, del resto, la giurisprudenza di questo Consiglio (Sezione II, pareri n. 11928/2005 del 7 giugno 2005 e n. 3401/2008 del giugno 2009) da cui non vi è motivo per discostarsi.

Come evidenziato dalla relazione istruttoria, il Ministro della difesa ha esaminato l’istanza e, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, ha ritenuto di non accoglierla, nel rispetto delle competenze riservate ai Vertici di Forza Armata.

Conseguentemente, la stessa seconda censura non ha rilievo, poiché la facoltà di presentare una richiesta di conferimento non comporta l’obbligo di accoglierla da parte del Ministro della difesa al quale spetta di valutare l’opportunità di aderire all’istanza, motivando la sua decisione politica che resta altamente discrezionale.

Pure l’ultima censura è, infine, priva di fondamento, non sussistendo alcun difetto di istruttoria, dal momento che il Comandante di Corpo e il Comandante in Capo della Squadra navale non disponevano degli elementi per pronunciarsi, come stabilito dalla richiamata Circolare dello Stato Maggiore della Difesa e, comunque, l’Ufficio generale del personale, già interessato dal ricorrente in merito ad alcune delle questioni sollevate con le doglianze, ha disposto lo sbarco anticipato del sottufficiale dal 2 agosto 2010 rispetto alla pianificazione di impiego che lo prevedeva nel primo trimestre del 2011.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Pier Giorgio Trovato




IL SEGRETARIO
Marisa Allega


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Re: Conferimento con il Ministro della Difesa

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Respinto anche questo.

Tanto per norma avvenire.
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nel presente Parere del CdS si legge:

1) - Come la stessa Sezione ha avuto modo di affermare in casi analoghi (v. parere n. 135/2014 del 17.1.2014) vero è che l’art. 735 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 prevede che ogni militare possa chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. Tuttavia secondo la medesima normativa le doglianze concernenti questioni di gestione e impiego, di prerogativa esclusiva del Capo di Forza Armata, esulano dalle competenze di natura politica devolute al Ministro della difesa.

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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201601057 - Public 2016-05-03 -

Numero 01057/2016 e data 03/05/2016


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2015

NUMERO AFFARE 00687/2015

OGGETTO:
Ministero della difesa gabinetto del ministro.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con istanza di sospensiva dal 1° maresciallo dell’Aeronautica militare A.. Pasquale avverso rigetto di istanza di conferimento con il Ministro per motivi di servizio ai sensi dell’art. 735 del dPR 15 marzo 2010, n. 90.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 13 aprile 2015 n. 1/14402/7.7.40 con la quale il Ministero della difesa chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso proposto dal 1° maresciallo A.. Pasquale in data 23.3.2015;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;


PREMESSO

Il 1° Maresciallo dell’Aeronautica militare A.. Pasquale con l’odierno ricorso ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della nota del Ministero della Difesa – Ufficio di Gabinetto – prot. n. 1/7.7.40-2014, notificata il 27.11.2014, con la quale è stato comunicato il rigetto dell’istanza di conferimento con il Ministro della difesa per motivi di servizio ai sensi dell’art. 735 del d.P.R. 15.3.2010, n. 90, prodotta dal militare il 9.8.2013.

L’interessato deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 735 del d.P.R. 90/2010 contestando la motivazione assunta a fondamento dell’atto impugnato secondo la quale le materie trattate nella domanda non rientrano nella competenza del vertice politico, ipotesi questa che – a dire del ricorrente – non è ricompresa dalla normativa tra quelle che possono determinare il rigetto della domanda.

Il maresciallo A.. sostiene altresì che il rigetto in questa sede avversato risulta viziato anche da carenza motivazionale dal momento che non esplicita le ragioni per le quali il Ministro non sarebbe competenza per le questioni di servizio indicate dall’istante e per quali materie sarebbe invece competente, da che deve desumersi che la motivazione offerta dall’Amministrazione è con tutta evidenza apodittica e frutto di assoluta carenza di istruttoria.

Il Ministero della difesa, dal canto suo, nella relazione istruttoria richiamata in epigrafe respinge le censure avanzate dal ricorrente e ribadisce che il ricorso è palesemente infondato sottolineando come il colloquio richiesto dal sottufficiale riguardasse argomenti e richieste attinenti ad aspetti gestionali dell’attività della Amministrazione sottratti per ciò stesso alla competenza del Ministro e devoluti invece dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 165/2001 e n. 66/2010 alla attribuzione dei Capi di stato maggiore di Forza Armata a norma dell’art. 95 e segg. del d.P.R. n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). Da quanto sopra esposto discende, ad avviso del Ministero, con tutta evidenza l’infondatezza dell’asserita violazione dell’art. 735 del d:pR. n. 90/2010, così come infondata risulta anche la carenza motivazionale invocata dal ricorrente avuto riguardo alle motivazioni espresse nel provvedimento impugnato nel senso che “le problematiche descritte attengono a materie (amministrative) di competenza specifica della Forza Armata e che solo in tale ambito possono avere adeguata trattazione. Peraltro, in merito al trasferimento, si rileva che l’A.. ha proposto ricorso al TAR che ha confermato la legittimità del provvedimento”.

Conclusivamente l’Amministrazione esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto così come l’istanza cautelare di sospensiva per insussistenza dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.

CONSIDERATO

La Sezione, esaminati gli atti relativi al ricorso straordinario in argomento, ritiene che le doglianze esposte dal ricorrente, 1° maresciallo A.. Pasquale non siano meritevoli di accoglimento.

Come la stessa Sezione ha avuto modo di affermare in casi analoghi (v. parere n. 135/2014 del 17.1.2014) vero è che l’art. 735 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 prevede che ogni militare possa chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. Tuttavia secondo la medesima normativa le doglianze concernenti questioni di gestione e impiego, di prerogativa esclusiva del Capo di Forza Armata, esulano dalle competenze di natura politica devolute al Ministro della difesa.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha dimostrato “per tabulas” (lo stesso ricorrente non lo ha negato ma si è limitato ad affermare secondo un convincimento soggettivo che qualsiasi argomento attinente al servizio possa formare oggetto di conferimento con il Ministro) che le problematiche esposte nell’istanza riguardavano esclusivamente profili di gestione e di impiego, tra le quali oltretutto una questione di trasferimento che aveva già formato oggetto di giudizio dinnanzi al TAR. Deve pertanto ritenersi, in ragione di quanto testé esposto, non fondata la doglianza avanzata dal maresciallo A.. con il primo motivo di ricorso e insussistente “ictu oculi” la censura dedotta con il secondo motivo, stante la congrua e articolata motivazione esposta nel provvedimento avversato, testualmente riportata in premessa.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere rigettato con assorbimento dell’istanza cautelare di sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sabato Malinconico Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
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Re: Conferimento con il Ministro della Difesa

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rigetto dell’istanza di conferimento con il Ministro della difesa.
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Il CdS nel presente Parere precisa:

1) - Preliminarmente la Sezione osserva che l’art. 735, comma 1 del d. P.R. n. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) dispone che “ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina”.

2) - Tale articolo, inoltre, in base a quanto rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - consolidatasi in relazione al disposto dell’art. 39 del r. d.m. (d. P.R. n. 545 del 1986), di tenore analogo rispetto al predetto art. 735 - “non configura l'esistenza di un diritto soggettivo in capo al militare che chiede di conferire con il Ministro poiché la concessione del colloquio consiste in una mera facoltà che il Ministro stesso, sulla base di una valutazione di opportunità, può esercitare o meno, previa adeguata motivazione” (Cons. di Stato, Sez. III, 3 luglio 2001, n. 657/2001 e Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 370/2012).

3) - Da quanto esposto deriva, quindi, che l’impugnato provvedimento - nella parte in cui ha rigettato l’istanza di conferimento formulata dal ricorrente - non può ritenersi adottato in violazione dell’art. 735 del d. P.R. n. 90 del 2010 che, come testé rilevato, demanda alla valutazione ampiamente discrezionale del Ministro la facoltà di concedere o meno il richiesto colloquio.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701538 - Public 2017-07-03 -

Numero 01538/2017 e data 28/06/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 giugno 2017

NUMERO AFFARE 00715/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-avverso il rigetto dell’istanza di conferimento con il Ministro della difesa.

LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visto l’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento del-OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato con quello impugnato.

2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

-OMISSIS-, l’Amministrazione ha trasmesso la precitata relazione alla parte ricorrente.

-OMISSIS-il ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni in merito a quanto rilevato nella relazione istruttoria ed ha, inoltre, ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in esame.

-OMISSIS-, il Ministero riferente, in relazione alla succitata memoria, ha comunicato di “-OMISSIS-” in quanto, tramite tale memoria, il ricorrente “-OMISSIS-”.

3. Tanto premesso, la Sezione ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per procedere all’esame della presente controversia.

4. Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa nonché per eccesso di potere sotto i profili della carenza motivazionale e dell’irragionevolezza.

Il ricorrente, infatti, dopo aver diffusamente ricostruito le vicende prodromiche all’adozione del provvedimento impugnato, ha rilevato che l’Amministrazione, tramite tale provvedimento, avrebbe eluso il disposto dell’art. 735 del d. P.R. n. 90 del 2010, poiché non gli avrebbe permesso di essere “ascoltato da tutti i superiori gerarchici fino a giungere al Ministro della difesa”.

Inoltre, la motivazione posta alla base del provvedimento - consistente nella circostanza che “-OMISSIS-” - dovrebbe ritenersi “-OMISSIS-” in quanto la corposa relazione da lui prodotta, consistente in “-OMISSIS-”, evidenzierebbe la sussistenza di situazioni di omertà nell’ambito dell’Esercito che meriterebbero l’attenzione del Ministro.

Infine, dal medesimo provvedimento impugnato non emergerebbero con chiarezza le ragioni in base alle quali il ricorrente non ha potuto conferire, se non con il Ministro, quantomeno con il Capo di Stato Maggiore della Difesa o con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

5. Dette censure non possono essere condivise.

Preliminarmente la Sezione osserva che l’art. 735, comma 1 del d. P.R. n. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) dispone che “ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina”.

Tale articolo, inoltre, in base a quanto rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - consolidatasi in relazione al disposto dell’art. 39 del r. d.m. (d. P.R. n. 545 del 1986), di tenore analogo rispetto al predetto art. 735 - “non configura l'esistenza di un diritto soggettivo in capo al militare che chiede di conferire con il Ministro poiché la concessione del colloquio consiste in una mera facoltà che il Ministro stesso, sulla base di una valutazione di opportunità, può esercitare o meno, previa adeguata motivazione” (Cons. di Stato, Sez. III, 3 luglio 2001, n. 657/2001 e Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 370/2012).

Da quanto esposto deriva, quindi, che l’impugnato provvedimento - nella parte in cui ha rigettato l’istanza di conferimento formulata dal ricorrente - non può ritenersi adottato in violazione dell’art. 735 del d. P.R. n. 90 del 2010 che, come testé rilevato, demanda alla valutazione ampiamente discrezionale del Ministro la facoltà di concedere o meno il richiesto colloquio.

Per quanto concerne, inoltre, l’asserita illogicità della motivazione posta alla base del diniego - consistente nella circostanza che “-OMISSIS-” - la Sezione rileva che, secondo quanto emerge in atti, le questioni evidenziate dal ricorrente nella domanda di conferimento e nella relativa relazione riguardano principalmente questioni di gestione e d’impiego del ricorrente (inter alia: -OMISSIS- “-OMISSIS-” che lo avrebbero indotto a presentare ricorsi e denunce per tutelare la sua posizione e “-OMISSIS-) che, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Sezione, sono “di prerogativa esclusiva del Capo di Forza Armata ed esulano dalle competenze di natura politica devolute al Ministro della difesa” (Cons. di Stato, Sez. II. 17 gennaio 2014, n. 135/2014 e 26 agosto 2015, n. 1057/2016).

Ne deriva, quindi, che la motivazione posta alla base del provvedimento impugnato - anche in considerazione dell’ampia discrezionalità attribuita al Ministro della difesa nella materia de qua - non può ritenersi né -OMISSIS- né irragionevole risultando, viceversa, adeguata ad esplicitare l’iter logico seguito nel respingere l’istanza di conferimento formulata dal ricorrente.

Infine, per quanto riguarda la censura con cui il ricorrente ha evidenziato che dal provvedimento impugnato non emergerebbero le ragioni in base alle quali al medesimo non sarebbe stato concesso di conferire, se non con il Ministro, quantomeno con il Capo di Stato Maggiore della Difesa o con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, la Sezione rileva che dagli atti del fascicolo emerge che l’istanza di conferimento del ricorrente e la relativa relazione siano state inoltrate per il tramite gerarchico al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e che quest’ultimo,-OMISSIS-, depositato in atti, si sia espresso negativamente in merito all’accoglimento dell’istanza di conferimento presentata dall’interessato.

In altri termini, sotto il profilo sostanziale,-OMISSIS-, con la conseguenza che la censura de qua risulta priva di pregio.

6. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Claudio Boccia Gabriele Carlotti




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Conferimento con il Ministro della Difesa

Messaggio da Zenmonk »

panorama ha scritto:rigetto dell’istanza di conferimento con il Ministro della difesa.
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Il CdS nel presente Parere precisa:

1) - Preliminarmente la Sezione osserva che l’art. 735, comma 1 del d. P.R. n. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) dispone che “ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina”.

2) - Tale articolo, inoltre, in base a quanto rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - consolidatasi in relazione al disposto dell’art. 39 del r. d.m. (d. P.R. n. 545 del 1986), di tenore analogo rispetto al predetto art. 735 - “non configura l'esistenza di un diritto soggettivo in capo al militare che chiede di conferire con il Ministro poiché la concessione del colloquio consiste in una mera facoltà che il Ministro stesso, sulla base di una valutazione di opportunità, può esercitare o meno, previa adeguata motivazione” (Cons. di Stato, Sez. III, 3 luglio 2001, n. 657/2001 e Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 370/2012).

3) - Da quanto esposto deriva, quindi, che l’impugnato provvedimento - nella parte in cui ha rigettato l’istanza di conferimento formulata dal ricorrente - non può ritenersi adottato in violazione dell’art. 735 del d. P.R. n. 90 del 2010 che, come testé rilevato, demanda alla valutazione ampiamente discrezionale del Ministro la facoltà di concedere o meno il richiesto colloquio.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701538 - Public 2017-07-03 -

Numero 01538/2017 e data 28/06/2017 Spedizione


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Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 giugno 2017

NUMERO AFFARE 00715/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-avverso il rigetto dell’istanza di conferimento con il Ministro della difesa.

LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visto l’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento del-OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato con quello impugnato.

2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

-OMISSIS-, l’Amministrazione ha trasmesso la precitata relazione alla parte ricorrente.

-OMISSIS-il ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni in merito a quanto rilevato nella relazione istruttoria ed ha, inoltre, ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in esame.

-OMISSIS-, il Ministero riferente, in relazione alla succitata memoria, ha comunicato di “-OMISSIS-” in quanto, tramite tale memoria, il ricorrente “-OMISSIS-”.

3. Tanto premesso, la Sezione ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per procedere all’esame della presente controversia.

4. Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa nonché per eccesso di potere sotto i profili della carenza motivazionale e dell’irragionevolezza.

Il ricorrente, infatti, dopo aver diffusamente ricostruito le vicende prodromiche all’adozione del provvedimento impugnato, ha rilevato che l’Amministrazione, tramite tale provvedimento, avrebbe eluso il disposto dell’art. 735 del d. P.R. n. 90 del 2010, poiché non gli avrebbe permesso di essere “ascoltato da tutti i superiori gerarchici fino a giungere al Ministro della difesa”.

Inoltre, la motivazione posta alla base del provvedimento - consistente nella circostanza che “-OMISSIS-” - dovrebbe ritenersi “-OMISSIS-” in quanto la corposa relazione da lui prodotta, consistente in “-OMISSIS-”, evidenzierebbe la sussistenza di situazioni di omertà nell’ambito dell’Esercito che meriterebbero l’attenzione del Ministro.

Infine, dal medesimo provvedimento impugnato non emergerebbero con chiarezza le ragioni in base alle quali il ricorrente non ha potuto conferire, se non con il Ministro, quantomeno con il Capo di Stato Maggiore della Difesa o con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

5. Dette censure non possono essere condivise.

Preliminarmente la Sezione osserva che l’art. 735, comma 1 del d. P.R. n. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) dispone che “ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina”.

Tale articolo, inoltre, in base a quanto rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - consolidatasi in relazione al disposto dell’art. 39 del r. d.m. (d. P.R. n. 545 del 1986), di tenore analogo rispetto al predetto art. 735 - “non configura l'esistenza di un diritto soggettivo in capo al militare che chiede di conferire con il Ministro poiché la concessione del colloquio consiste in una mera facoltà che il Ministro stesso, sulla base di una valutazione di opportunità, può esercitare o meno, previa adeguata motivazione” (Cons. di Stato, Sez. III, 3 luglio 2001, n. 657/2001 e Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 370/2012).

Da quanto esposto deriva, quindi, che l’impugnato provvedimento - nella parte in cui ha rigettato l’istanza di conferimento formulata dal ricorrente - non può ritenersi adottato in violazione dell’art. 735 del d. P.R. n. 90 del 2010 che, come testé rilevato, demanda alla valutazione ampiamente discrezionale del Ministro la facoltà di concedere o meno il richiesto colloquio.

Per quanto concerne, inoltre, l’asserita illogicità della motivazione posta alla base del diniego - consistente nella circostanza che “-OMISSIS-” - la Sezione rileva che, secondo quanto emerge in atti, le questioni evidenziate dal ricorrente nella domanda di conferimento e nella relativa relazione riguardano principalmente questioni di gestione e d’impiego del ricorrente (inter alia: -OMISSIS- “-OMISSIS-” che lo avrebbero indotto a presentare ricorsi e denunce per tutelare la sua posizione e “-OMISSIS-) che, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Sezione, sono “di prerogativa esclusiva del Capo di Forza Armata ed esulano dalle competenze di natura politica devolute al Ministro della difesa” (Cons. di Stato, Sez. II. 17 gennaio 2014, n. 135/2014 e 26 agosto 2015, n. 1057/2016).

Ne deriva, quindi, che la motivazione posta alla base del provvedimento impugnato - anche in considerazione dell’ampia discrezionalità attribuita al Ministro della difesa nella materia de qua - non può ritenersi né -OMISSIS- né irragionevole risultando, viceversa, adeguata ad esplicitare l’iter logico seguito nel respingere l’istanza di conferimento formulata dal ricorrente.

Infine, per quanto riguarda la censura con cui il ricorrente ha evidenziato che dal provvedimento impugnato non emergerebbero le ragioni in base alle quali al medesimo non sarebbe stato concesso di conferire, se non con il Ministro, quantomeno con il Capo di Stato Maggiore della Difesa o con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, la Sezione rileva che dagli atti del fascicolo emerge che l’istanza di conferimento del ricorrente e la relativa relazione siano state inoltrate per il tramite gerarchico al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e che quest’ultimo,-OMISSIS-, depositato in atti, si sia espresso negativamente in merito all’accoglimento dell’istanza di conferimento presentata dall’interessato.

In altri termini, sotto il profilo sostanziale,-OMISSIS-, con la conseguenza che la censura de qua risulta priva di pregio.

6. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Claudio Boccia Gabriele Carlotti




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Premesso che non comprendo che senso abbia chiedere di essere ascoltato - a meno che la richiesta non sia finalizzata ad impugnare un provvedimento amministrativo che prevedeva tale incombente in cui veniva omesso - capisco ancora meno impugnare un diniego di audizione quando e' chiaro che è mera facoltà del ministro concedere l'audizione.
Se il collega, come scrive il giudice, voleva dolersi di asserite "omertà", avrebbe fatto molto meglio a denunciare i fatti a sua conoscenza alla Procura della Repubblica.
panorama
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Re: Conferimento con il Ministro della Difesa

Messaggio da panorama »

Con il presente Parere il CdS rigetta il ricorso straordinario

Ecco alcuni brani.

1) - L'istanza per motivi di servizio ….. non è stata accolta in quanto la materia oggetto del conferimento non rientra tra le competente del vertice politico".

2) - L’interessato sostiene che la sua richiesta trovi fondamento nell’art. 735 del D.P.R. n. 90 del 2010, violato nella circostanza dall’amministrazione resistente.

3) - La norma in commento non contempla un obbligo per il Ministro di conferire con il militare ad ogni sua istanza bensì prevede l’instaurazione di un particolare procedimento, avviato a istanza di parte, nel quale interviene la scala gerarchica che esprime, laddove trattasi di questioni di servizio, un motivato parere in merito all’oggetto della richiesta.

4) - Il parere motivato si pone come “filtro” per evitare che ogni questione di servizio, dunque anche quelle di carattere prettamente gestionale, venga portata all’attenzione dell’organo di vertice politico.

5) - Sennonché, a seguito della separazione delle competenze tra organi politici e di gestione, effettuata in forza del D.Lgs. n. 165/2001, operante anche nell’ordinamento militare in forza del D.Lgs. n. 66/2010, le questioni descritte dal ricorrente rientrano più propriamente nelle attribuzioni dei dirigenti, nel caso di specie in quelle dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata ex art. 95 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010.

6) - Correttamente, pertanto, lo S.M. ha reso il motivato parere in quanto, trattandosi di questioni di impiego (id est, trasferimento di sede) già vagliate dall’intera scala gerarchica, l’affare risultava inconferente rispetto alla fattispecie di cui all’art. 735 del D.P.R. n. 90 del 2010.

vedi allegato
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delta81
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Conferimento con il Cte interregionale

Messaggio da delta81 »

È possibile chiedere di poter conferire direttamente con il cte interregionale per motivi privati correlati al servizio?

Mi potete indicare la normativa specifica nonché la prevista tempistica?

Grazie anticipatamente
panorama
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Re: Conferimento con il Ministro della Difesa

Messaggio da panorama »

art. 735, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010

Il CdS concorda con l'affermazione del Tar per conferire con il Ministro della Difesa, per rappresentare motivi di ordine privato, sicché non è corretto affermare che essa non rientri nelle materie sulle quali poter conferire al Ministro;

infatti il Tar aveva scritto:

1) - il ricorrente ha chiesto di conferire con il Signor Ministro per rappresentare la grave e peculiare situazione personale, ma, col provvedimento qui gravato, gli è stato denegato il conferimento, “in quanto la materia oggetto di conferimento non rientra tra le competenze del Vertice politico”;

2) - che l’accezione della norma richiamata è ampia, tale da ricomprendere i motivi di carattere privato, ai quali può senz’altro ricondursi la questione che il ricorrente intende rappresentare, per cui non è corretto affermarsi che essa non rientri nelle materie sulle quali poter conferire al Ministro;

N.B.: documentiamo sempre per il bene di tutti, poichè l'informazione non deve mai venir meno.
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