Per opportuna notizia, allego quanto emerso dal Tar Lazio su 2 ricorsi patrocinati sempre dallo stesso studio legale >> DECRETO CAUTELARE e successiva ORDINANZA CAUTELARE
La vicenda tratta il requisito di età per coloro che intendono concorrere direttamente da civile:
1) - non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata» abbassando, quindi, da 26 a 24 anni non compiuti il requisito anagrafico di accesso al ruolo di allievo carabiniere.
N.B.: il Tar ha fissato per la trattazione del merito la pubblica udienza del 17 gennaio 2024. Vediamo se l'Arma farà appello al CdS contro il suddetto giudizio, anche se per me, poi sicuramente verrà investita anche la Corte Costituzionale.
P.S.: Ben venga l'innalzamento dell'età nei concorsi anche oltre i 26 anni.
Concorso pubblico reclutamento allievi carabinieri (età direttamente da Civile)
Re: Concorso pubblico reclutamento allievi carabinieri (età direttamente da Civile)
Questa è una storia che proviene dal concorso del 2017 per Allievi Agenti PolStato e che il Tar Lazio con sentenza n. 11988 resa pubblica oggi 17/07/2023, rigetta il ricorso.
Nel bando di concorso per il conferimento di 1148 agenti di P.S., indetto con D.M. 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U. il 26.5.2017, all'art. 4 era previsto l'esclusione dall'accesso alla selezione coloro che hanno compiuto i 30 anni di età,
1) - I ricorrenti, nel contestare la previsione del bando che ha imposto il limite di età dei 30 anni per la partecipazione al concorso per la selezione di agenti della Polizia di Stato, hanno dedotto che la fissazione di tale limite contrasterebbe con il diritto comunitario e con le disposizioni costituzionali di uguaglianza e non discriminazione. I ricorrenti hanno evidenziato, in particolare, che la procedura concorsuale in esame rientrerebbe appieno nel divieto di discriminazione e che non potrebbero ritenersi applicabili le deroghe previste dal diritto comunitario e dalla normativa di recepimento.
Ecco alcuni brani che il TAR scrive:
1) - In primo luogo deve evidenziarsi che la questione è stata più volte esaminata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con riferimento alle discipline di vari Stati per l’assunzione nei ruoli delle Forze Armate o della Polizia.
2) - Pertanto, nell’ambito del diritto nazionale, è consentito introdurre il limite di età quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa propria delle mansioni che connotano lo status di appartenente alle forze armate e dell’ordine.
3) - In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza comunitaria che ha chiarito che l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimare la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive (Grande sez., 12 gennaio 2010, in causa C- 229/08 “Wolf”; Grande sez., 13 settembre 2011, in causa C-447-09 “Prigge”).
4) - In particolare, con riferimento all’esplicazione dei compiti di istituto propri della qualifica di agente della Polizia di Stato, la fissazione di un limite massimo di età appare ragionevole in relazione alla delicatezza dei compiti operativi da svolgersi e, quindi, non può ritenersi discriminatoria né illogica.
N.B.: Come sempre Vi invito a leggere il tutto direttamente dall'allegato.
Nel bando di concorso per il conferimento di 1148 agenti di P.S., indetto con D.M. 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U. il 26.5.2017, all'art. 4 era previsto l'esclusione dall'accesso alla selezione coloro che hanno compiuto i 30 anni di età,
1) - I ricorrenti, nel contestare la previsione del bando che ha imposto il limite di età dei 30 anni per la partecipazione al concorso per la selezione di agenti della Polizia di Stato, hanno dedotto che la fissazione di tale limite contrasterebbe con il diritto comunitario e con le disposizioni costituzionali di uguaglianza e non discriminazione. I ricorrenti hanno evidenziato, in particolare, che la procedura concorsuale in esame rientrerebbe appieno nel divieto di discriminazione e che non potrebbero ritenersi applicabili le deroghe previste dal diritto comunitario e dalla normativa di recepimento.
Ecco alcuni brani che il TAR scrive:
1) - In primo luogo deve evidenziarsi che la questione è stata più volte esaminata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con riferimento alle discipline di vari Stati per l’assunzione nei ruoli delle Forze Armate o della Polizia.
2) - Pertanto, nell’ambito del diritto nazionale, è consentito introdurre il limite di età quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa propria delle mansioni che connotano lo status di appartenente alle forze armate e dell’ordine.
3) - In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza comunitaria che ha chiarito che l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimare la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive (Grande sez., 12 gennaio 2010, in causa C- 229/08 “Wolf”; Grande sez., 13 settembre 2011, in causa C-447-09 “Prigge”).
4) - In particolare, con riferimento all’esplicazione dei compiti di istituto propri della qualifica di agente della Polizia di Stato, la fissazione di un limite massimo di età appare ragionevole in relazione alla delicatezza dei compiti operativi da svolgersi e, quindi, non può ritenersi discriminatoria né illogica.
N.B.: Come sempre Vi invito a leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: Concorso pubblico reclutamento allievi carabinieri (età direttamente da Civile)
Fa eseguito al post del 16 Luglio 2023 circa l'abbassamento età anagrafica nei concorsi "da Civile" nei Carabinieri, da 26 a 24 anni.
Ora la sentenza del TAR LAZIO è definitiva che rigetta il ricorso, ma è stato già proposto Appello al CdS da parte dei ricorrenti. FISSATA Udienza Pubblica per il giorno 15/10/2024, già discusso.
Ora la sentenza del TAR LAZIO è definitiva che rigetta il ricorso, ma è stato già proposto Appello al CdS da parte dei ricorrenti. FISSATA Udienza Pubblica per il giorno 15/10/2024, già discusso.
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