Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Questa aspirante donna aveva un tatuaggio di piccole dimensioni e collocato sulla caviglia sinistra, costituito da un segno grafico monocromatico in lingua araba con la traduzione del nome di battesimo e per questo era stata "scartata" ma facendo ricorso lo ha vinto, visto che il tatuaggio era sulla caviglia.
Questa la sentenza completa del Consiglio di Stato:

N. 02950/2010 REG.DEC.
N. 08543/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8543 del 2008, proposto da:
S.. I.., rappresentato e difeso dall'avv. …, con domicilio eletto presso ….. in Roma, via Cola di Rienzo, 149;
contro
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti di
C…. D…., B….. A….;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I TER n. 07448/2008, resa tra le parti, concernente INIDONEITA' ALL'ACCESSO NEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il consigliere Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati ……;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso il provvedimento con cui quest’ultima era stata esclusa dalla procedura concorsuale per la selezione di 1507 allievi agenti della P.S., nonché avverso il decreto di approvazione della relativa graduatoria.
Nel dettaglio, alla contestata esclusione l’Amministrazione si è determinata avendo la Commissione medica concorsuale riscontrato, in sede di accertamento della idoneità psico fisica della candidata, la presenza di un tatuaggio in zona del corpo non coperta dall’uniforme, conseguentemente assumendo la ricorrenza dell’ipotesi di non idoneità prevista dal d.m. n. 198 del 2003, tab. 1, punto 2., lett.”b”, laddove ha riguardo a “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme..”.
Con la sentenza gravata, il primo giudice, nel respingere il ricorso, ha rimarcato la chiara visibilità e immediata percepibilità degli ideogrammi disegnati sull’arto sinistro della ricorrente, al di sopra della caviglia, inalterate quantomeno con l’impiego della divisa ordinaria estiva femminile in cui l’indumento della gonna non è associato alle calze a mente del d.m. 19.2.1992 che detta le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla P.S. nonché i criteri generali circa l’obbligo e le modalità d’uso.
Insorge l’appellante sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento.
All’udienza del 2 marzo 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
La questione interpretativa che il Collegio è chiamato a definire attiene alla applicabilità al caso di specie del citato d.m. n.198 del 2003, tab. 1, punto 2., lett.”b”, laddove, nel tipizzare le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi, ha riguardo ai “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme..”.
Giova considerare che, nel caso di specie, il tatuaggio della ricorrente, di piccole dimensioni e collocato sulla caviglia sinistra, è costituito da un segno grafico monocromatico in lingua araba con la traduzione del nome di battesimo.
Orbene, ritiene il Collegio che la sussistenza della suillustrata causa di non idoneità non possa desumersi dal mero riscontro del tatuaggio, dovendo l’Amministrazione valutare la visibilità dello stesso.
Più nel dettaglio, se è vero che con il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, si è inteso introdurre in materia un maggior rigore espressamente aggiungendo l’ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla"presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme", è vero anche che -in specie laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie) alcun a attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme- la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo.
E’ quanto non può sostenersi nel caso di specie in considerazione, da un lato, delle piccoli dimensioni del tatuaggio, dall’altro, della sua collocazione sulla caviglia sinistra, in quanto tale destinato ad essere addirittura del tutto coperto dall’ordinaria uniforme.
Alla stregua delle esposte ragioni va dunque accolto l’appello.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della appellata sentenza, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2010


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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Questa sentenza diversa dall'altra riguarda una ragazza che ha partecipato al concorso pubblico quale "allievo agente di polizia penitenziaria" riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate:

N. 15341/2010 REG.SEN.
N. 02161/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2161 del 2010, proposto da
C…. C…… elettivamente domiciliata in Roma, via Tasso n. 39 presso lo studio degli avv.ti (omissis) che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti di
- P…. A……– non costituita in giudizio;
- M…… A…… – non costituito in giudizio;
- P…… F…… – non costituito in giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 15/12/09 con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha escluso C…… C……. dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentoventisette posti di allievo agente di polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate essendo la stessa risultata non idonea all’esame clinico generale e alle prove strumentali e di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 d. lgs. n. 443/92 per l’esistenza di un tatuaggio esimente ex art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. ( omissis ) quale relatore per la Camera di Consiglio del 3 giugno 2010 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;
Dato rituale avviso alla Camera di Consiglio del 3 giugno 2010 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento del 15/12/09 con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria l’ha esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentoventisette posti di allievo agente di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate, essendo la stessa risultata non idonea all’esame clinico generale e alle prove strumentali e di laboratorio per l’esistenza di un tatuaggio esimente ex art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92;
Considerato, in rito, che nella fattispecie – in cui la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura comparativa - non sono ravvisabili controinteressati non essendo ancora stato definito il procedimento concorsuale con la pubblicazione della relativa graduatoria come si evince dalla nota del Ministero resistente prot. GDAP – 0034317-2010 del 26/01/10 (per l’inesistenza di controinteressati in fattispecie analoghe Cons. Stato sez. VI n. 1703/09; Cons. Stato sez. VI n. 4347/08; TAR Basilicata n. 15/09; TAR Lazio – Roma n. 10259/08);
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Considerato che con un’unica articolata censura la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92 per difetto di motivazione e, comunque, per l’inesistenza, in concreto, della causa di esclusione prevista dalla norma in esame;
Ritenuto fondato il motivo in questione;
Considerato che l’art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92, avente ad oggetto la disciplina delle cause di inidoneità all’accesso ai concorsi per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria, stabilisce che “i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”;
Considerato, pertanto, che dall’esame della norma citata emerge che non tutti i tatuaggi comportano l’esclusione dal concorso ma solo quelli deturpanti o che, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme;
Considerato che nell’atto impugnato né in quelli ivi richiamati sono specificate le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a sussumere il tatuaggio esistente sul polso della ricorrente nell’ambito applicativo dell’art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92,
Considerato, per altro, che dall’esame delle fotografie prodotte dalla ricorrente e del verbale del 22/09/09, redatto dalla commissione medica esaminatrice, emerge che la C…….. presenta sul polso destro un tatuaggio di cm. 6 x 3 di colore nero, rosso e celeste che raffigura un simbolo floreale,
Considerato che il tatuaggio in esame, per i colori e il contenuto nonché per le dimensioni e la posizione in cui lo stesso si trova non ha carattere deturpante né manifesta una personalità abnorme e, pertanto, non integra la causa d’inidoneità prevista dall’art. 123 lettera c) d. lgs. n. 443/92;
Considerato che per questi motivi la domanda caducatoria è fondata e deve essere accolta con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
Ritenuta inammissibile la domanda con cui è stata richiesta la rettifica della graduatoria sia perché il giudice amministrativo non può, in sede di giurisdizione di legittimità, sostituirsi all’amministrazione nell’adozione di un atto sia perché la graduatoria definitiva non risulta, comunque, pubblicata;
Considerato, per altro, che la riammissione della ricorrente alla procedura e l’inserimento della stessa nella graduatoria costituiscono incombenti gravanti a carico dell’amministrazione in virtù dell’effetto conformativo della statuizione di annullamento del provvedimento di esclusione;
Considerato che, in relazione alla peculiarità fattuale della vicenda, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti secondo quanto previsto dall’art. 92 c.p.c.;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
(OMISSIS)Presidente
(Omissis), Consigliere
(Omissis), Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2010
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Dal sito Sicilia24ore.it di oggi 08/09/2010
Questo tutto il testo:

Tar Sicilia: anche il tatutato può essere arruolato nei carabinieri

Girolamo Rubino
Importante decisione cautelare del Tar Sicilia. L.S. di ventisette anni aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale ma era stato escluso dalla procedura concorsuale con la seguente motivazione: ” Alterazione acquisita della cute (tatuaggio) braccio destro..”. In realtà trattavasi di un semplice tatuaggio raffigurante un occhio con un disegno astratto e pertanto il giovane ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia Palermo,con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino,chiedendo l’annullamento previa sospensione del provvedimento di esclusione.vIn particolare l’avv. Rubino ha sostenuto che il tatuaggio in questione per sede , dimensioni e raffigurazione non appare deturpante, nè compromette il decoro della persona nè l’onorabilità dell’arma nè, infine, appare indice di personalità abnorme. Il Tar Sicilia Palermo sez.1 Presidente Nicola Maisano relatore il consigliere Giovanni Tulumello ritenendo fondati i motivi di ricorso formulati dall’avv Rubino ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di esclusione e pertanto il giovane dovrà essere riammesso alla procedura concorsuale per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Questa sentenza riguarda un aspirante Carabinieri per il tatuaggio alla gamba, comunque doveva portare i pantaloni lunghi e non le gonne.

N. 37112/2010 REG.SEN.
N. 08168/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8168 del 2010, proposto da:
S. B., rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS , con domicilio eletto presso G. S. in Roma, via del Caucaso 21;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Commissione per gli Accertamenti Sanitari in data ….7.2010, con il quale il ricorrente, in esito agli svolti accertamenti sanitari, è stato giudicato inidoneo al concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, il cui bando è stato pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 34 del 20.4.1020;
2) della graduatoria di merito;
3) di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti sopra impugnati e che con gli stessi sia, comunque, in rapporto di correlazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori avvocato S. C.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 6 luglio 2010 con il quale è stato giudicato non idoneo al concorso per il reclutamento di 1.552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate a seguito della riscontrata “alterazione acquisita della cute (tatuaggio) gamba destra che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione fisiognomica (art. 19 D.T. 5 dicembre 2005);
CONSIDERATO che il ricorrente contesta il gravato provvedimento di esclusione dal concorso, in quanto adottato al di fuori dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile alla fattispecie;
CONSIDERATO che la riscontrata alterazione, con i suoi evidenti riflessi fisiognomici, è riconducibile alle ipotesi contemplate dall’art. 19 della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 (recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla “Dermatologia”, causa di inidoneità al servizio militare);
CONSIDERATO, che, alla luce di tale circostanza, non si vede come la resistente Amministrazione, pena la violazione del principio della “par condicio” tra i candidati e, comunque, di una specifica norma di bando (nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata), avrebbe potuto determinarsi diversamente;
CONSIDERATO, inoltre, che l’impugnato giudizio sanitario, congruamente motivato, non presenta quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che, soli, potrebbero invalidarlo;
RITENUTO, peraltro, che esso è, in ogni caso, espressione di una ampia discrezionalità tecnica, insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui si è testé fatto cenno;
Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 17/12/2010
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Questa sentenza tratta ancora un altro caso di aspirante Arma CC. che ha perso il ricorso per il tatuaggio.

N. 37098/2010 REG.SEN.
N. 07960/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7960 del 2010, proposto da:
R. V., rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS , con domicilio eletto presso M. G. in Roma, via Carlo Mirabello, 17;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio formulato in data …/09/20l0 dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale, in sede di accertamenti sanitari, il ricorrente veniva giudicato "INIDONEO", in quanto riscontrato affetto da: "Alterazioni acquisite della cute (tatuaggi) deltoide destro, deltoide sinistro che per sedi e dimensioni determinano rilevanti alterazioni dell'apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19- D. T. 05/12/2005)" e pertanto ai sensi dell' art. l0 escluso dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato, ai sensi dell' art. 16 della legge 226 del 23 agosto 2004, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo ( G.U.R.I. – 4° s.s. n. 34 del 30.04.2010); nonché della previsione di cui all'art. 10, comma 8, del bando di concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale nella parte in cui prevede: "Costituiscono altresì motivi di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della persona o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici)"; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori avvocato P. S.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data … settembre 2010 con il quale è stato giudicato non idoneo al concorso per il reclutamento di 1.552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate a seguito della riscontrata “alterazione acquisita della cute (tatuaggi) deltoide destro, deltoide sinistro che per sedi e dimensioni determinano rilevanti alterazioni dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 D.T. 5 dicembre 2005);
CONSIDERATO che il ricorrente contesta il gravato provvedimento di esclusione dal concorso, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
CONSIDERATO che la riscontrata alterazione, con i suoi evidenti riflessi fisiognomici, è riconducibile alle ipotesi contemplate dall’art. 19 della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 (recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla “Dermatologia”, causa di inidoneità al servizio militare);
CONSIDERATO, che, alla luce di tale circostanza, non si vede come la resistente Amministrazione, pena la violazione del principio della “par condicio” tra i candidati e, comunque, di una specifica norma di bando (nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata), avrebbe potuto determinarsi diversamente;
CONSIDERATO, inoltre, che l’impugnato giudizio sanitario, congruamente motivato, non presenta quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che, soli, potrebbero invalidarlo;
RITENUTO, peraltro, che esso è, in ogni caso, espressione di una ampia discrezionalità tecnica, insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui si è testè fatto cenno;
Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis
respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 17/12/2010
leonardo virdò
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da leonardo virdò »

Personalmente concordo con l'ultima sentenza.
Magari dopo i tatuaggi si presentano anche col "piercing".
Ma finiamola per favore, ci manca solo questo nell'Arma e nel giro di poco tempo saremo una tribù di apasche.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Questa è una Sentenza Breve del Tar Lazio di ieri 10 che riguarda un'altro caso di tatuaggio ed è interessante in quanto il ricorso è stato accolto.


N. 00078/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09351/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9351 del 2010, proposto dal Sig. Omissis , rappresentato e difeso dall'avv. P. P., con domicilio eletto presso M. F. in Roma, via Dardanelli, 13;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza;
nei confronti di
R. C.;
per l'annullamento
- del provvedimento di non idoneità alla visita medica di controllo, notificato in data ……..2010;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato in fatto:
che il ricorrente è stato escluso dal concorso per l’ammissione di …. Allievi Ufficiali del Ruolo Normale al primo anno del 110° Corso presso l’Accademia della Guardi di Finanza, in quanto ritenuto inidoneo per la “presenza di un tatuaggio in regione mesogastrica sinistra”, giudicato “deturpante per sede”;
che con il ricorso in esame ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;
Considerato e Ritenuto in diritto:
che il ricorrente lamenta violazione, per errata applicazione, dell’art.2, comma 3, del DM 17.5.2000 n.155, dell’art.48 dell’All.XV al DM 20.7.1999, del DM 17.5.2000 n.155, del Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.416631 del 15.12.2003, nonché violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità, deducendo che erroneamente ed immotivatamente l’Amministrazione ha ritenuto che il tatuaggio in questione fosse deturpante o comunque indice di personalità abnorme;
che l’articolata doglianza merita accoglimento in quanto il tatuaggio, di piccola dimensione, si trova in una zona del corpo (la regione mesogastrica) ordinariamente non visibile in quanto destinata ad essere coperta dalla divisa militare (sia da quella invernale che da quella estiva) e non appare indicativo, per la simbologia evocata (si tratta di tre stellette identiche a quelle raffigurate nell’emblema dell’Arma della Guardia di Finanza) di personalità abnorme;
che in precedenti analoghi tatuaggi di ridotte dimensioni sono stati ritenuti dalla giurisprudenza amministrativa non deturpanti;
che, in particolare, le sentenze n.4929 del 27.7.2010 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, n.32617 del 30.9.2010, n.2394 del 9.3.2009, n.10763 del 3.11.2009, n.6334 del 30.6.2009 della I^ Sezione del TAR del Lazio, nonché la sentenza n.32617 del 30.9.2010 della II^ Sezione del TAR del Lazio, chiariscono ed affermano che la presenza di un tatuaggio non è causa di automatica esclusione dai concorsi per l’accesso alle carriere militari e che l’esclusione può avvenire, mediante determinazione motivata, esclusivamente allorquando il tatuaggio produca una alterazione della cute tale da compromettere il decoro della persona e dell’uniforme (ciò che nella fattispecie dedotta in giudizio non può verificarsi in quanto - come già rilevato - il tatuaggio, di ridotte dimensioni, si trova in una regione del corpo destinata a restare coperta dalla divisa e non suscettibile di esposizione in costanza di attività di istituto);
che, in conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e che sussistono giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.1500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore


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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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N. 02418/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01703/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2011, proposto da:
OMISSIS , rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Giunio Bazzoni, 3;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza;
per l'annullamento
- del provvedimento di non idoneità all'arruolamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza in data 13.01.2011;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

L’odierna ricorrente è stata giudicata non idonea nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di n. 952 allievi finanzieri riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno. La non idoneità si fonda sulla circostanza per cui la ricorrente medesima presenta un “tatuaggio deturpante per sede”
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
E’ agevole in fatto rilevare come il tatuaggio di cui è questione sia sicuramente trascurabile per estensione, in avanzata fase di rimozione e comunque coperto dall’uniforme. In altri termini, non ricorre, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l’ipotesi del tatuaggio che per estensione, sede o soggetto rappresentato presenti oggettivamente rilievo decisivo ai fini della inidoneità.
In accoglimento del proposto ricorso, va dunque annullato l’avversato giudizio di non idoneità.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore


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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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N. 02393/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01557/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Roma, Via Mario Fani n. 20;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di non idoneità alla visita medica di controllo, nell'ambito del concorso per l’ammissione di 952 allievi finanzieri della Guardia di finanza- 2010;
- della graduatoria finale di merito;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'economia e delle finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni (peraltro già espresse in un analogo caso dalla Sezione con sentenza 30 settembre 2010 n. 32617 che qui viene di seguito riproposta).
Occorre - in linea generale - osservare che la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell'esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica. Ciò soprattutto nell'ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, che si caratterizzano, tra l'altro, per la particolare rilevanza della "presenza fisica", sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell'adozione di un giudizio di non idoneità al servizio.
Ciò posto, occorre tuttavia precisare, sempre in linea generale, che la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere "rilevante" e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell'uniforme, con conseguente onere per l'Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all'arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 marzo 2009 n. 2394).
Nella fattispecie, l'Amministrazione ha fatto applicazione di una specifica disposizione regolamentare (art. 2 DM 155/2000 e punto 19 del DM n. 12751/2003), che considera causa di inidoneità al servizio nella Guardia di Finanza i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme". Non ha però estrinsecato adeguatamente, in sede motivazionale, le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie considerato che, nel caso di specie, si tratta di tatuaggi coperti dall'uniforme.
Ne deriva che l'impugnato giudizio di inidoneità, fondato sul semplice riscontro del tatuaggio stesso deve ritenersi illegittimo (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 novembre 2009 n. 10763 e 30 giugno 2009 n. 6334).
A ciò si aggiunga che recentemente il Consiglio di Stato si è espresso sulla questione (in via generale), facendo proprio un orientamento già suggerito da questa Sezione e rispetto al quale il Collegio non ha ragione di manifestare dissensi ed affermando, condivisibilmente, che:
A) il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica valenza solo quando le dimensioni o i contenuti dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando questa sia oggettivamente deturpante della figura o incompatibili con il possesso della divisa (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011 n. 1201);
B) il concetto di deturpamento è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto o comunque negativo dell’aspetto fisico-estetico, di talchè quando tali tatuaggi sono collocati in posti coperti dell’uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non percepibili (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2011 n. 1352);
C) questo sta a significare che la sussistenza delle affermata causa di non idoneità non si può desumersi come fatto dall’Amministrazione dal mero riscontro dei tatuaggi in questione, dovendosi, invece valutare gli stessi in base alla loro visibilità (cfr Cons Stato, Sez. VI, 13 maggio 2010 n. 2950);
D) i segni impressi sulla cute potrebbero, per il vero, sempre alla luce della disciplina dettata bando, essere indice di personalità abnorme, ma tale evenienza non è ravvisabile nella fattispecie sia perché non risulta che siano stati esperiti gli accertamenti psichiatrici richiesti a tali fini dalla predetta normativa sia perché , in ogni caso, non v’è traccia di una motivazione in forza della quale è stato desunto, dall’esame del contenuto e delle dimensioni dei segni grafici, l’indice di una personalità abnorme dell’appellante e ciò rende senz’altro manchevole sotto il profilo motivazionale , il provvedimento di non idoneità per cui è causa (cfr Cons Stato, Sez. IV, 4 aprile 2007 n. 1520).
In relazione a quanto precede e tenuto conto che dalle fotografie della parte del corpo dell’odierno ricorrente interessata da tatuaggio e depositate in atti, emerge con evidenza che detto tatuaggio non è visibile neppure con la divisa estiva, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura complessiva di € 1.000,00 (euro mille).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del Signor OMISSIS che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore


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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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N. 02564/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2011, proposto dalla Sig.ra OMISSIS , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Sagnibene, con domicilio eletto presso l’Avv. Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è ex lege domiciliato;
Comando Generale della Guardia di Finanza, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità al concorso per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza, in data 13.01.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Considerato in fatto:
- che il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 952 Allievi Finanzieri (indetta con determinazione n. Omissis), in quanto ritenuto inidoneo con la seguente motivazione: “cicatrici deturpanti in esito ad intervento per ablazione di tatuaggi”;
- che con il ricorso in esame ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;
Considerato e Ritenuto in diritto:
- che il ricorrente lamenta violazione, per errata applicazione, dell’art.2, comma 3, del DM 17.5.2000 n.155, dell’art.19 del DM 12751/2003 ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità, deducendo che erroneamente ed immotivatamente l’Amministrazione ha ritenuto che la cicatrice derivante dall’intervento di rimozione di una tatuaggio costituisca comunque un fattore deturpante e sufficiente per giustificare l’esclusione;
- che l’articolata doglianza merita accoglimento in quanto il tatuaggio per cui è causa è stato rimosso (a seguito di intervento ablativo) e la cicatrice in sé considerata non appare deturpante né equiparabile o equipollente al tatuaggio stesso;
- che in precedenti analoghi tatuaggi in fase di regressione sono stati ritenuti dalla giurisprudenza amministrativa non deturpanti;
- che, in particolare, le sentenze n.4929 del 27.7.2010 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, n.32617 del 30.9.2010, n.2394 del 9.3.2009, n.10763 del 3.11.2009, n.6334 del 30.6.2009 della I^ Sezione del TAR del Lazio, nonché la sentenza n.32617 del 30.9.2010 della II^ Sezione del TAR del Lazio, chiariscono ed affermano che la presenza di un tatuaggio non è causa di automatica esclusione dai concorsi per l’accesso alle carriere militari e che l’esclusione può avvenire, mediante determinazione motivata, esclusivamente allorquando il tatuaggio produca una alterazione della cute tale da compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, ciò che nella fattispecie dedotta in giudizio non può verificarsi in quanto - come già rilevato - il tatuaggio (che comunque non appare indice di personalità abnorme) è stato rimosso; e la cicatrice ad esso sostituitasi non costituisce di per sé motivo di esclusione e non appare comunque deturpante;
- che, in conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e che sussistono giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.1500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Salvatore Mezzacapo, Consigliere


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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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N. 02572/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2011, proposto dal Sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Abbamonte, presso il cui studio, in Roma, via Terenzio, 7, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato
Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del Comandante Generale p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento di non idoneità alla visita medica di revisione all'arruolamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza in data 10.01.2011;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Considerato in fatto:
- che il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 952 Allievi Finanzieri (indetta don determinazione n. Omissis), in quanto ritenuto inidoneo per la presenza di un tatuaggio nel braccio, giudicato “deturpante per sede”;
- che con il ricorso in esame ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;
Considerato e Ritenuto in diritto:
- che il ricorrente lamenta violazione, per errata applicazione, dell’art.2, comma 3, del DM 17.5.2000 n.155, dell’art.19 del DM 12751/2003 ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità, deducendo che erroneamente ed immotivatamente l’Amministrazione ha ritenuto che il tatuaggio in questione fosse deturpante o comunque indice di personalità abnorme; e che non fosse remissibile, mentre invece lo stesso è in fase di remissione (in esito ad un intervento di microchirurgia);
- che l’articolata doglianza merita accoglimento in quanto il tatuaggio per cui è causa non appare indicativo di personalità abnorme e comunque è in fase di regressione in esito ad un intervento di microchirurgia;
- che in precedenti analoghi tatuaggi in fase di regressione sono stati ritenuti dalla giurisprudenza amministrativa non deturpanti;
- che, in particolare, le sentenze n.4929 del 27.7.2010 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, n.32617 del 30.9.2010, n.2394 del 9.3.2009, n.10763 del 3.11.2009, n.6334 del 30.6.2009 della I^ Sezione del TAR del Lazio, nonché la sentenza n.32617 del 30.9.2010 della II^ Sezione del TAR del Lazio, chiariscono ed affermano che la presenza di un tatuaggio non è causa di automatica esclusione dai concorsi per l’accesso alle carriere militari e che l’esclusione può avvenire, mediante determinazione motivata, esclusivamente allorquando il tatuaggio produca una alterazione della cute tale da compromettere il decoro della persona e dell’uniforme (ciò che nella fattispecie dedotta in giudizio non può verificarsi in quanto - come già rilevato - il tatuaggio, che non appare indice di personalità abnorme e poco visibile. è in fase di completa regressione;
- che, in conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e che sussistono giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.1500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Salvatore Mezzacapo, Consigliere


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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Questa sentenza del Tar Milano riguarda un Carabiniere che si era fatto un tatuaggio.

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N. 01189/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. ….., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, via Alberto Da Giussano n. …;
contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale di Milano presso i cui uffici, in Milano via Freguglia n. 1, domicilia;
per l'annullamento previa sospensione
del provvedimento n. …. datato 29.06.2009 adottato dal Comandante della Compagnia di …….. Carabinieri di Milano con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo della consegna per giorni cinque, nonché di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.
Contestualmente il ricorrente ha presentato domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Entrambe le parti hanno presentato documenti.
Con ordinanza depositata in data 25.01.2010, il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza del giorno 16.03.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato, il ricorrente – Carabiniere scelto assegnato alla …. squadra del ……. della Compagnia di ……- di Milano presso la Regione Carabinieri Lombardia – è stato sanzionato disciplinarmente con cinque giorni di consegna con la seguente motivazione, “per minor cura del proprio aspetto esteriore, si faceva tatuare le braccia, in parti non coperte dall’uniforme, con figure appariscenti e di rilevanti dimensioni così compromettendo il decoro della sua persona e dell’uniforme indossata”.
Sul piano motivazionale la determinazione impugnata: a) contesta la tesi di OMISSIS laddove sostiene che i tatuaggi sarebbero stati apposti già nel 2004, evidenziando che “secondo quanto appurato dallo scrivente, la S.V., nella decorsa estate, non portava alcun tatuaggio ben visibile sulle parti scoperte del corpo”; b) esclude che la sanzione possa ritenersi intempestiva e nega la rilevanza nel caso di specie dell’eventuale presenza di altri militari con tatuaggi; c) si sofferma sul concetto di correttezza in relazione all’uso dell’uniforme; d) correla la visibilità dei tatuaggi all’incidenza sul decoro personale del militare e su quello dell’uniforme indossata.
2) Sono fondati e presentano carattere assorbente il secondo e il terzo dei motivi proposti – che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico - con i quali il ricorrente lamenta la carenza motivazionale, il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità e gradualità nell’adozione del provvedimento disciplinare.
Nel caso di specie è stata irrogata la sanzione della consegna, compresa tra le sanzioni disciplinari di corpo - unitamente al richiamo, al rimprovero e alla consegna di rigore - ai sensi dell’art. 14 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “Norme di principio sulla disciplina militare”.
L’art. 60 del d.p.r. 1986, n. 545 - rubricato “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382” - stabilisce i criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo, prevedendo che “1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione devono inoltre essere considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. 4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano. 5. Quando debba essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, viene inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso”.
Il dato normativo ora riferito impone all’amministrazione di considerare, in sede di irrogazione di una sanzione di corpo, determinate circostanze al fine di rendere la sanzione inflitta adeguata e proporzionata alla violazione commessa.
D’altro canto, la portata generale del dovere motivazionale ai sensi dell’art. 3 della legge 1990 n. 241, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge tra le quali non è compreso il provvedimento impugnato, rende necessario che il provvedimento sanzionatorio dia conto della ponderazione degli elementi indicati dall’art. 60, così da consentire, anche al fine dell’effettività della tutela giurisdizionale, di percepire le ragioni sottese non solo all’irrogazione di una sanzione, ma anche alla scelta della sanzione applicata.
Ciò è ancora più evidente qualora, come nel caso di specie, sia stata irrogata la consegna “semplice”, che, pur non rappresentando la più grave delle misure applicabili, integra una sanzione di corpo particolarmente afflittiva, che segue, sul piano del gradualismo sanzionatorio delineato dal citato art. 14 della legge 11 luglio 1978 n. 382, sia al richiamo, sia al rimprovero.
Insomma, l’atto con il quale viene irrogata la sanzione di corpo della consegna deve specificare le ragioni di adeguatezza della misura prescelta, in relazione al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa, nonché in dipendenza dei precedenti di servizio disciplinari, del grado, dell'età e dell'anzianità di servizio del militare che ha mancato, secondo la previsione dell’art. 60 del d.p.r. 1986 n. 545.
Il provvedimento impugnato, pur avendo irrogato la sanzione della consegna, non reca alcuna indicazione in ordine alle ragioni per le quali questa misura sarebbe proporzionata alla violazione, in relazione ai parametri di commisurazione già ricordati.
Invero, nessuna valutazione è stata effettuata in ordine alla congruità tra la sanzione prescelta e la natura e la gravità della violazione commessa, di cui viene solo riferita l’oggettiva consistenza.
Inoltre, il provvedimento non tiene in alcuna considerazione lo stato di servizio del militare, la sua età, il grado e l’anzianità di servizio.
Tale carenza istruttoria, valutativa e motivazionale, è ancora più evidente se si considera che il OMISSIS è stato valutato sul piano caratteristico come “superiore alla media” e presenta, incontestatamente, un curriculum disciplinare positivo, tanto da essere incluso nell’aliquota di avanzamento per la promozione al grado di Appuntato (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
In tale contesto, la mancata considerazione degli elementi tipizzati dall’art. 60 del d.p.r. 1986 n. 545 non consente di comprendere le ragioni per le quali l’amministrazione ha ritenuto che la particolare sanzione applicata fosse adeguata e proporzionata alla complessiva vicenda e alla posizione di servizio del militare.
In definitiva, il provvedimento risulta viziato sul piano istruttorio e motivazionale, in quanto l’irrogazione della sanzione della consegna non è stata preceduta dalla ponderazione della gravità della violazione commessa e dalla necessaria considerazione dei profili afferenti allo stato di servizio del militare individuati dal citato art. 60, con la conseguenza che non è dato comprendere per quali ragioni solo la particolare sanzione applicata e non una meno afflittiva, come il richiamo o il rimprovero, è stata ritenuta proporzionata e adeguata al caso concreto.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure in esame, il cui carattere sostanziale consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze articolate nel ricorso.
3) Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
Invero, le allegazioni svolte in punto di an e quantum del danno asseritamente sopportato sono del tutto generiche e prive di elementi di riscontro, sicché non risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2043 c.c..
4) In definitiva, il ricorso è fondato solo in relazione alla domanda di annullamento e, pertanto, deve essere parzialmente accolto.
Nondimeno, la peculiarità della situazione fattuale sottesa al ricorso consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza,
definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento n. …… datato 29.06.2009 adottato dal Comandante della Compagnia di ……… Carabinieri di Milano con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare di corpo della consegna per giorni cinque.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 05/05/2011
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Sentenza del Consiglio di Stato per Non ammissione all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza per "circa la mancata prova che lo “spinello” fumato nella circostanza sopra descritta contenesse realmente una sostanza allucinogena, e circa il fatto che in quell’occasione nessuno dei giovani identificati era risultato in possesso di sostanze stupefacenti".

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N. 03843/2011REG.PROV.COLL.
N. 03730/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3730 del 2006, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, Comando Centro Reclutamento della Guardia di Finanza, Ministero della Difesa S.M.E., in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS con domicilio eletto presso …… in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 00664/2006, resa tra le parti, concernente NON AMMISSIONE ALL'ARRUOLAMENTO NEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Laurenza Angelo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 664 del 2006 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto, sotto i profili dell’errore sul presupposto, della carenza i motivazione e dell’irragionevolezza, il ricorso proposto da OMISSIS avverso il provvedimento di non ammissione all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza ed atti presupposti, ritenendo che “in disparte ogni considerazione circa la mancata prova che lo “spinello” fumato nella circostanza sopra descritta contenesse realmente una sostanza allucinogena, e circa il fatto che in quell’occasione nessuno dei giovani identificati era risultato in possesso di sostanze stupefacenti, la situazione addotta a unica motivazione dell’impugnata esclusione non risulta essere stata adeguatamente e compiutamente valutata dall’Amministrazione, in relazione all’esigenza di accertare, alla stregua delle vigenti disposizioni, una condotta morale incensurabile.”.
L’Amministrazione in epigrafe ha proposto appello, richiamando le previsioni del bando di concorso, le informazioni raccolte nel caso di specie, giurisprudenza in tema di esclusione dal reclutamento e sostenendo la non con divisibilità delle considerazioni espresse dal Tar.
Resiste l’appellato.
Con ordinanza n. 3608 del 14.7.2006 è stata respinta l’istanza cautelare.
E’ stata successivamente dimessa nota del Comando generale della GdF di data 24.8.2006 nella quale si evidenzia che l’aspirante OMISSIS era risultato collocato nella graduatoria redatta ai fini dell’arruolamento nel Corpo al posto n. 296, a fronte dei 150 posti disponibili per il concorso in questione, e non poteva pertanto essere avviato alla frequenza del relativo corso di formazione.
L’appellato, in memoria, evidenzia il proprio transito in servizio permanente effettivo nell’Esercito dal 2008.
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 29.3.2011.
L’appello, a prescindere da considerazioni in ordine alla permanenza dell’interesse, risulta chiaramente infondato, in quanto si sostanzia, al di là di citazioni giurisprudenziali, nel rilievo che la non idoneità deriva dall’applicazione diretta del bando di arruolamento e che il requisito della condotta incensurabile non lascia margini di apprezzamento tali da escludere una valutazione negativa dell’episodio accaduto all’aspirante. Trattasi di critica alquanto generica poiché, premesso che il bando (incontestatamente) prevedeva il possesso del requisito della condotta incensurabile e fermo restando il prioritario interesse pubblico di operare il reclutamento di giovani irreprensibili, non affronta l’aspetto, rimarcato nella sentenza impugnata, della mancanza di una motivazione sulla ricorrenza in concreto del presupposto esclusivo, in relazione alle specificità dell’episodio, anche in relazione al profilo della stessa sussistenza di elementi di prova di una condotta censurabile.
Risulta, pertanto, condivisibile nella specie il sopra riferito avviso dei primi giudici, che le critiche proposte non riescono a scalfire.
L’appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante a rifondere all’appellato le spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 27/06/2011
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Sentenza del Consiglio di Stato su concorsi nella Guardia di Finanza in quanto ha ritenuto: " la condotta censurata in sede concorsuale, consistente nell’aver fatto uso di stupefacenti, sia stata correttamente posta a fondamento della decisione di esclusione, essendo idonea ad escludere integri nel caso in specie. In particolare, viene contestato che il fatto attribuito all’appellato potesse essere considerato come momento episodico, in ragione dell’assunzione anche saltuaria di sostanza stupefacente come elemento sufficiente a considerare integrata la ragione di esclusione dal concorso".
Il Consiglio di Stato ha ribadito: "La giurisprudenza della Sezione ha evidenziato, con continuità di orientamenti, come l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, qualora il fatto abbia avuto caratteri di unicità e si connoti di altri elementi che siano idonei a farne escludere la reiterazione, non possa essere ex se elemento escludente per la partecipazione ai concorsi nelle forze armate".

Qui sotto la sentenza
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N. 03854/2011REG.PROV.COLL.
N. 06747/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 6747 del 2010, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso il Centro servizi di P. Cantatore in Roma, via dello Statuto n. 62, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 5033 del 30 marzo 2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato dello Stato OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso iscritto al n. 6747 del 2010, il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 5033 del 30 marzo 2010 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da OMISSIS per l'annullamento della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 20.01.2010 di esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l'anno 2009, poiché non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del bando, nonché della proposta di esclusione, della determinazione in data 17 giugno 2009.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l'anno 2009, risultandone escluso perchè non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del bando. In particolare, gli veniva contestato un episodio, risalente al 15 agosto 1999, quando era stato segnalato dalla compagnia carabinieri di OMISSIS per illecita detenzione di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo hashish.
Avverso il provvedimento esclusivo, proponeva ricorso al T.A.R., evidenziando l’illegittimità dell’azione amministrativa che non aveva considerato la minima rilevanza del fatto.
Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, facendo riferimento alla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio in merito alla valutazione della gravità del fatto imputato.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava la correttezza del comportamento dell’amministrazione, in relazione alle peculiarità delle funzioni del Corpo della Guardia di finanza.
Nel giudizio di appello, si costituiva OMISSIS, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 31 agosto 2010, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 3980/2010.
Alla pubblica udienza del 29 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con l’unico motivo di diritto, l’amministrazione appellante evidenzia come la condotta censurata in sede concorsuale, consistente nell’aver fatto uso di stupefacenti, sia stata correttamente posta a fondamento della decisione di esclusione, essendo idonea ad escludere integri nel caso in specie. In particolare, viene contestato che il fatto attribuito all’appellato potesse essere considerato come momento episodico, in ragione dell’assunzione anche saltuaria di sostanza stupefacente come elemento sufficiente a considerare integrata la ragione di esclusione dal concorso.
2.1. - La doglianza non è condivisibile.
La giurisprudenza della Sezione ha evidenziato, con continuità di orientamenti, come l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, qualora il fatto abbia avuto caratteri di unicità e si connoti di altri elementi che siano idonei a farne escludere la reiterazione, non possa essere ex se elemento escludente per la partecipazione ai concorsi nelle forze armate.
In particolare, tracciando un quadro dei fatti dai quali l’amministrazione può trarre una valutazione della rilevanza della fattispecie, si è affermato che un singolo e isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente, avvenuto in giovanissima età e risalente nel tempo, non può essere ragionevolmente assunto come indice rivelatore di mancanza delle qualità morali che si richiedono agli aspiranti all'arruolamento nei corpi armati e di polizia dello Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1897), così che tale singola circostanza non può essere posta a fondamento del giudizio di non possesso della condotta incensurabile da parte di soggetto candidato all'arruolamento nelle Forze armate (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2173).
Nel caso in esame, poi, il candidato ha evidenziato altri elementi aggiuntivi a dimostrazione della reale unicità del fatto, quali lo svolgimento del periodo triennale di ferma quale volontario delle forze armate.
Si tratta quindi di un complesso di circostanze che escludono che il mero richiamo al precedente episodio effettivamente accertato comporti in sé la prova dell’esistenza di fatti ostativi alla partecipazione alla procedura concorsuale. Pertanto, sotto tale profilo di carenza motivazionale, deve essere ritenuta del tutto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure, la cui decisione va integralmente confermata.
3. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 6747 del 2010;
2. Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza a rifondere a OMISSIS le spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere


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Il 27/06/2011
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Questo giudizio relativo al ricorso straordinario al PDR è più che corretto inerente il "TATUAGGIO".

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Il ricorso è ammissibile, ricavandosi sufficientemente dal gravame che il tenore della censura mossa concerne l’illegittimità del provvedimento di esclusione a causa del tatuaggio riscontrato alla regione deltoidea sinistra.
Il ricorso è, altresì, fondato per difetto di motivazione del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione medica.
È pur vero che tra le imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare contenute nell’elenco allegato al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 (regolamento recante norme in materia di accertamento dell’idoneità al servizio militare) figurano al numero 19 (dermatologia) le alterazione congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che per sede determino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Anche alla luce della obiettiva circostanza che il ricorrente è stato incorporato nell’esercito il 28 agosto 2006 ed è stato ammesso, in data 28 agosto 2007, alla rafferma per un ulteriore anno, nonché con riguardo alle eccellenti note di valutazione formulate nei suoi confronti il 10 marzo 2009 e in cui si fa riferimento ad una sua ottima formazione militare, risulta evidente come il giudizio di non idoneità impugnato dimostri l’assoluta insufficienza della motivazione addotta.

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Numero 03228/2011 e data 04/08/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011

NUMERO AFFARE 04828/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, volontario raffermato nell’esercito avverso il provvedimento, in data 18 febbraio 2009, che ha stabilito la sua inidoneità per l’arruolamento di 12 mila volontari di truppa in ferma prefissata per l’esercito, a causa di un esteso tatuaggio della regione deltoidea sx.
LA SEZIONE
Vista la relazione 15 ottobre 2009 con la quale il ministero della difesa ha richiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso straordinario notificato al segretariato generale della Presidenza della Repubblica il 10 aprile 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:
Il signor OMISSIS, volontario raffermato nell’esercito, ha proposto ricorso avverso il provvedimento, in data 18 febbraio 2009, che ha stabilito la sua inidoneità per l’arruolamento di 12 mila volontari di truppa in ferma prefissata per l’esercito, a causa di un esteso tatuaggio della regione deltoidea sx.
L’amministrazione ritiene il ricorso inammissibile per l’assenza di motivi di censura e comunque infondato, trattandosi di un giudizio di non idoneità legittimo, di natura tecnica e formulato in base a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 114/2000, punto 19 il quale espressamente prevede l’inidoneità nei casi di tatuaggio esteso che determina un’alterazione fisiognomica di grado rilevante.


Considerato:
Il ricorso è ammissibile, ricavandosi sufficientemente dal gravame che il tenore della censura mossa concerne l’illegittimità del provvedimento di esclusione a causa del tatuaggio riscontrato alla regione deltoidea sinistra.
Il ricorso è, altresì, fondato per difetto di motivazione del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione medica.
È pur vero che tra le imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare contenute nell’elenco allegato al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 (regolamento recante norme in materia di accertamento dell’idoneità al servizio militare) figurano al numero 19 (dermatologia) le alterazione congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che per sede determino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Anche alla luce della obiettiva circostanza che il ricorrente è stato incorporato nell’esercito il 28 agosto 2006 ed è stato ammesso, in data 28 agosto 2007, alla rafferma per un ulteriore anno, nonché con riguardo alle eccellenti note di valutazione formulate nei suoi confronti il 10 marzo 2009 e in cui si fa riferimento ad una sua ottima formazione militare, risulta evidente come il giudizio di non idoneità impugnato dimostri l’assoluta insufficienza della motivazione addotta. Quest’ultima si limita ad un generico riferimento alla previsione dell’allegato al citato decreto ministeriale n. 114/2000 senza alcuna specificazione delle ragioni che determinano l’inclusione della imperfezione riscontrata tra quelle estese o gravi o che per sede determinano rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche.
Per le esposte considerazioni il ricorso deve esser accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che potrà sottoporre ad ulteriori accertamenti il ricorrente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
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