Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Sempreme064
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Poi non va più via hai ragione.. ci vuole il laser..me lo faccio io con un pennarello..lo riprendo giornalmente poi si scolorisce


panorama
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Appello del ricorrente accolto.
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esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 952 allievi finanziari per difetto del requisito di condotta di cui all’art. 2 comma 1 lettera g) del bando
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1) - L’interessato, già volontario in ferma annuale prosciolto, ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 852 allievi finanzieri e ne è stato escluso per difetto del requisito di condotta di cui all’art. 2 comma 1 lettera g) del bando (possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria, ossia condotta incensurabile), perché nel 2004 fu oggetto di segnalazione all’U.T.G. di Caserta da parte dei CC della Stazione di OMISSIS, ai sensi dell’art. 75 comma 2 d.P.R. n. 309/1990

Il CdS precisa:

2) - Con memorie depositate il 10 e 16 febbraio 2016 le Autorità appellate hanno dedotto l’infondatezza del gravame, richiamando la giurisprudenza in ordine alla rilevanza anche di isolato episodio.

3) - L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve annullarsi il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri.

4) - Il Collegio non ignora che il più recente orientamento della giurisprudenza sezionale abbia ritenuto giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione a episodi isolati e risalenti relativi al consumo di sostanze stupefacenti anche c.d. leggere (cfr. tra le tante e più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379), riallacciandosi a indirizzo in effetti in precedenza minoritario (Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3473) rispetto a quello prevalente,
- che al contrario escludeva che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e magari riferibile a momento esperienziale adolescenziale, potesse assumere valenza ex se preclusiva (vedi, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; 4 aprile 2011, n. 2108; 16 aprile 2010, n. 2173; 31 dicembre 2007, n. 6848).

5) - In effetti la valutazione dell’incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all’affidabilità e all’adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale “normali” e “regolari”.

N.B.: il resto leggetelo completamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201603621
- Public 2016-08-12 -

Pubblicato il 12/08/2016

N. 03621/2016REG.PROV.COLL.
N. 00356/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 356 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Caputi, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sardegna n. 14 (studio legale avv. Ernesto Stajano), per mandato a margine dell’appello;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale in carica;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 12420 del 4 novembre 2015, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1455/2011, proposto per l’annullamento della determinazione n. ……./11 del 24 gennaio 2011, recante esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 952 allievi finanziari per difetto del requisito di condotta di cui all’art. 2 comma 1 lettera g) del bando

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per l’avv. Caputi per l’appellante e l'avvocato dello Stato Garofoli per le Autorità appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) L’interessato, già volontario in ferma annuale prosciolto, ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 852 allievi finanzieri e ne è stato escluso per difetto del requisito di condotta di cui all’art. 2 comma 1 lettera g) del bando (possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria, ossia condotta incensurabile), perché nel 2004 fu oggetto di segnalazione all’U.T.G. di Caserta da parte dei CC della Stazione di OMISSIS, ai sensi dell’art. 75 comma 2 d.P.R. n. 309/1990 (possesso di modica quantità per uso personale non terapeutico: nell’occasione si trovava a bordo di autovettura con altri tre giovani, sulla persona di due dei quali furono rinvenuti complessivi grammi 6 di hashish e i quattro giovani avrebbero ammesso, secondo quanto riportato nel verbale, di averla acquistata da uno spacciatore di Caserta per farne uso).

A seguito di sospensiva, è stato ammesso con riserva prima alla ferma quadriennale e poi avviato al corso di formazione quale allievo finanziere.

Con la sentenza in epigrafe, richiamati i prevalenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa anche di appello circa la rilevanza di episodio isolato relativo a detenzione e consumo di sostanze psicotrope, il ricorso è stato rigettato.

A seguito della sentenza, è stata quindi disposta, a scioglimento della riserva, l’esclusione dal concorso e la dimissione dal corso in data 10 dicembre 2015.

2.) Nell’appello si contesta diffusamente la sentenza, sostenendo che il verbale dei C.C. non può costituire ex se base probatoria sufficiente, l’episodio è isolato e risalente nel tempo allorquando era minorenne, nelle successive visite per l’ammissione alla ferma annuale e quadriennale non è mai risultato positivo per l’uso di sostanze stupefacenti, ha svolto la ferma annuale in modo lodevole, ricevendo un encomio (semplice).

Con ordinanza cautelare n. 570 del 19 febbraio 2016, ritenuto non sfornito di fumus l’appello “in relazione alle specifiche circostanze di fatto”, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della riammissione dell’appellante alla frequenza del corso, con fissazione dell’udienza pubblica di discussione del 5 maggio 2016.

Con memorie depositate il 10 e 16 febbraio 2016 le Autorità appellate hanno dedotto l’infondatezza del gravame, richiamando la giurisprudenza in ordine alla rilevanza anche di isolato episodio.

Con memoria difensiva depositata il 4 aprile 2016 l’appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2016 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve annullarsi il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri.

Il Collegio non ignora che il più recente orientamento della giurisprudenza sezionale abbia ritenuto giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione a episodi isolati e risalenti relativi al consumo di sostanze stupefacenti anche c.d. leggere (cfr. tra le tante e più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379), riallacciandosi a indirizzo in effetti in precedenza minoritario (Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3473) rispetto a quello prevalente, che al contrario escludeva che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e magari riferibile a momento esperienziale adolescenziale, potesse assumere valenza ex se preclusiva (vedi, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; 4 aprile 2011, n. 2108; 16 aprile 2010, n. 2173; 31 dicembre 2007, n. 6848).

In effetti la valutazione dell’incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all’affidabilità e all’adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale “normali” e “regolari”.

E’ peraltro evidente che tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo -e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita-, né obliterare la loro risalenza nel tempo e l’epoca in cui l’interessato vi è incorso, nonché e in specie la successiva condotta.

In altri termini, non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato.

Nel caso di specie, al contrario, l’esclusione è connotata proprio dal segnalato automatismo, e quindi caratterizzato da una insufficiente valutazione e motivazione, avendo del tutto obliterato la risalenza temporale, l’unicità dell’episodio di vita, la condizione di minore età all’epoca del fatto, il giudizio psico-fisico di idoneità formulato in ordine all’ammissione alla ferma prefissata nonché la concreta condotta durante la prestazione del servizio, che non ha dato causa ad alcun rilievo (ed anzi, nella specie, risulta che l’interessato ha conseguito un encomio sia pur semplice): elementi tutti idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo dell’episodio di vita, confinandolo in un’isolata esperienza adolescenziale.

4.) Alla stregua dei rilievi che precedono, l’appello deve essere accolto, onde in riforma della sentenza gravata deve annullarsi il provvedimento di esclusione dal concorso per l’arruolamento, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) In relazione alla peculiarità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese e onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 356 del 2016:

1) Accoglie l’appello, e, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 12420 del 4 novembre 2015, annulla il provvedimento impugnato;

2) Dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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partecipazione al concorso nei CC.

1) - incompatibilità dell’indice di massa corporea con quanto previsto dall’art. 587 del DPR n.90/2010 e dall’art.10 del bando

Ricorso al Tar respinto.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201610006, - Public 2016-10-03 -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

OMISSIS

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti sanitari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva,

- del provvedimento n......, recante giudizio di inidoneità del ricorrente, con conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1050 allievi carabinieri, riservato ai VFP delle forze armate - risarcimento danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 1050 allievi carabinieri in ferma quadriennale a seguito del giudizio di inidoneità sanitaria, riportato dallo stesso in data 18 aprile 2016, per l’accertata incompatibilità dell’indice di massa corporea con quanto previsto dall’art. 587 del DPR n.90/2010 e dall’art.10 del bando, essendogli stato in particolare riscontrato un indice di massa grassa del 27,1%;

Considerato inoltre che la verificazione - disposta dal Collegio con Ordinanza n. 8129/2016 - ha rilevato una percentuale di massa grassa pari a 28,2%, che “non risulta compatibile con il valore limite (22%) indicato nella tabella A allegata al Regolamento approvato con DPR n. 207 del 17 dicembre 2015” (in tali termini, p.3 della relazione della Commissione Medica del 14 settembre 2016, nominata dalla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato);

Rilevato che la predetta verificazione sia stata correttamente svolta nel rispetto del contraddittorio e secondo le modalità indicate nella direttiva tecnica di riferimento, analiticamente indicate nella stessa relazione;

Ritenuto pertanto che le risultanze istruttorie, non contestate dal ricorrente e dalle quali il Collegio non intende discostarsi, comprovino l’infondatezza delle censure di parte;

Liquidate le spese secondo il principio di soccombenza, alla luce dei parametri di cui al DM n. 55/2014;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Sentenza Breve Tar Lazio Sez. 1B pubblicata il 03/10/2016
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contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina Militare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso quale volontario vfp1 per l’anno 2016 nella Marina Militare;
ammissione con riserva alle successive fasi della procedura selettiva.


Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’arruolamento, quale volontario vfp1 per l’anno 2016, nella Marina Militare, venendo escluso per “ tratti di immaturità, dipendenza affettiva, insicurezza ed iperemotività del carattere”.

Avverso tale negativa determinazione il ricorrente è insorto con il ricorso oggetto del presente scrutinio.
Con l’unico ed articolato motivo di gravame la difesa contesta l’esito della valutazione espressa dalla Commissione di concorso sostenendo, attraverso la produzione di una consulenza di parte, che il ricorrente, invero, non presenta punto i tratti negativi della personalità rilevati in sede di esame, come risulta dall’intervista, cui il predetto si è sottoposto, secondo la metodica dei ” criteri dell’intervista strutturali di Kernberg ” .

OMISSIS

Osserva il Collegio.

Secondo un consolidato e costante indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, la valutazione e l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati effettuati dall’Amministrazione con l’apposita commissione medica prevista dal bando non può essere contraddetta, come nel caso di specie, da certificazioni di parte, in quanto le predette commissioni sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti di cui si discute (Cons. St., Sez. VI, 11 settembre 2006, nr. 5252 ; Sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 719).

Ora, la peculiare attività istituzionale affidata ai militari richiede una particolare attitudine psicologica, accertabile dalla p.a. secondo obiettivi e precostituiti criteri di valutazione, conformi e funzionali alle caratteristiche di impiego operativo che ben può essere impedita anche da alterazioni di carattere non patologico (Cons. St., Sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6394).

Ciò detto, la disamina della documentazione e dei verbali prodotti dalla p.a. evidenzia, in modo indiscutibile, che la procedura cui è stato sottoposto il ricorrente non presenta alcuno dei vizi sopra riportati per poter legittimamente censurare il giudizio espresso dalla commissione.

Né può assumere significativa valenza il risultato raggiunto con una diversa metodica (intervista strutturale di Kernberg) rispetto a quelle somministrate dalla p.a. a tutti gli altri candidati come previste dalla circolare ministeriale CSC 030 del dicembre 2014.

A ciò si aggiunga che l’esame dei risultati della prova del ricorrente non ha evidenziato, come detto, alcun vizio procedurale, né di metodo, per cui il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i canoni di cui al D.M. 55/2014, nel dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che, a mente del D.M. 55/2014, quantifica in euro 200,00 ( duecento), oltre IVA e CPA.
panorama
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Ricorso Accolto.
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1) - esclusione del ricorrente dal concorso selezione per l'arruolamento di 602 Carabinieri effettivi riservato ai VFP delle diverse FF.AA.

2) - art. 10 co. 7 del bando di concorso nella parte in cui prevede, quale causa di esclusione dal concorso, il tatuaggio.

3) - Direttiva sulla regolamentazione tatuaggi del personale dell’Esercito del 26.7.2012 nonché le note 11.5.2012 e 28.9.2012 sui criteri di valutazione dei tatuaggi nelle procedure selettive.

4) - Il ricorso è affidato ai motivi riconducibili in sostanza alla illegittimità dell’art. 10 del bando di concorso per violazione della normativa in materia di requisiti per l’accesso ai concorsi militari (art. 640 COM, art. 582 DPR 90/2010 e Direttiva Tecnica approvata con DM 4.6.2014; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso della Direttiva Tecnica approvata con DM 4.6.2014)

N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201709346, - Public 2017-08-21 -

Pubblicato il 21/08/2017


N. 09346/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13138/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13138 del 2015, proposto da:
G. F., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Carmelo D., Arturo N. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento del 17.9.2015 di esclusione del ricorrente dal concorso selezione per l'arruolamento di 602 Carabinieri effettivi riservato ai VFP delle diverse FF.AA.
nonché, dell’art. 10 co. 7 del bando di concorso nella parte in cui prevede, quale causa di esclusione dal concorso, il tatuaggio;

con motivi aggiunti;
del decreto del 30.9.2015 di approvazione della graduatoria finale del concorso in parola


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso per l'arruolamento di 602 Carabinieri effettivi riservato ai VFP delle diverse FF.AA. indetto con indetto con D.I. pubblicato sulla G.U. n. 32/2015, impugna il giudizio di inidoneità fisica espresso in data 17.9.2015 dalla Commissione per gli accertamenti fisici – ed il conseguente provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso - per la presenza di un tatuaggio in regione cervicale posteriore, in parte interscapolare, di cm. 7 per 5 “visibile con l’uniforme”; impugna altresì, quale atto presupposto, ai sensi dell'art. 10, co. 7 del bando di concorso nella parte in cui prevede, quale causa di esclusione dal concorso, il tatuaggio; nonché la Direttiva sulla regolamentazione tatuaggi del personale dell’Esercito del 26.7.2012 nonché le note 11.5.2012 e 28.9.2012 sui criteri di valutazione dei tatuaggi nelle procedure selettive.

Il ricorso è affidato ai motivi riconducibili in sostanza alla illegittimità dell’art. 10 del bando di concorso per violazione della normativa in materia di requisiti per l’accesso ai concorsi militari (art. 640 COM, art. 582 DPR 90/2010 e Direttiva Tecnica approvata con DM 4.6.2014; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso della Direttiva Tecnica approvata con DM 4.6.2014) eccesso di potere sotto molteplici profili, difetto di istruttoria; difetto di motivazione, illogicità e travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; contraddittorietà con i lusinghieri precedenti di servizio.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata eccependo, con memoria scritta, l’irricevibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato.

Con ordinanza collegiale n. 751/2016 sono stati disposti incombenti istruttori volti a verificare se il tatuaggio in contestazione fosse visibile indossando l’uniforme.

Con ordinanza n. 1330/2016 è stata accolta l’istanza di sospensiva ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi concorsuali “viste le risultanze dell’incombente istruttorio da cui si evince che il tatuaggio in contestazione non supera il bordo della maglietta della taglia esatta del ricorrente”.

Con ordinanza collegiale n. 3150/2017 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria in questione; incombenti regolarmente eseguiti mediante pubblicazione sul sito web del Ministero.

All’udienza pubblica odierna la causa è trattenuta in decisione.

Va in via preliminare disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso in esame, in quanto il ricorrente non ha impugnato immediatamente le clausole escludenti del bando in contestazione in quanto era convinto di non rientrare nelle previsioni in questione stante la localizzazione del tatuaggio in questione, localizzato in zona interscapolare, sul terzo medio-inferiore della regione cervicale, proprio sul bordo del colletto della maglia, in posizione che pertanto veniva quasi totalmente coperta dalla stessa, sia con l’uniforme ginnica sia con la tenuta da mare/salvamento.

Tale circostanza è stata accertata in sede di verificazione: dalle risultanze si evince che appena una punta del tatuaggio in questione deborda dalla maglietta - di taglia appropriata - prevista per lo svolgimento delle attività sportive/salvamento; sicchè stante la quasi impercettibilità dell’immagine in questione si può dubitare della sua sussumibilità nell’ipotesi contemplata dall'art. 10 del bando di concorso quale causa di inidoneità fisica all’arruolamento nel posto messo a concorso.

L’operato dell’Amministrazione non risulta pertanto conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza in materia che ha chiarito che “le previsioni del bando circa la presenza di tatuaggi negli aspiranti devono essere declinate secondo criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto sia della collocazione del tatuaggio sia delle sue caratteristiche”, come ribadito, anche di recente dalla Sezione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. I bis n. 6616/2017). In tale prospettiva è stato chiarito che “La non immediata percepibilità visiva della presenza di un tatuaggio non consente quindi di ritenere che la sua presenza risulti in contrasto, per come sostenuto dalla difesa erariale, con il prototipo di figura istituzionale, il che rende irragionevole e sproporzionata – rispetto alle finalità presidiate dalla disciplina di riferimento – l’esclusione della ricorrente dal concorso” (TAR Lazio, sez. III bis n. 6860/2015).

Tale principio si attaglia perfettamente al caso in esame in cui il tatuaggio è collocato in posizione tale da essere o ricoperto dalla maglia di taglia giusta oppure spunta appena per un piccolo punto (peraltro ora reso ancora meno percettibile perchè rimosso con la tecnica laser) sicchè non appare poter integrare quelle caratteristiche previste dal bando come ostative in considerazione delle particolari funzioni svolte dal Carabiniere.

Proprio l’esigenza di una interpretazione “funzionale” delle previsioni del bando in contestazione comporta l’illegittimità di atti applicativi delle clausole escludenti fondati su “una lettura formale della norma senza tener conto dell’insegnamento giurisprudenziale sopra riportato” (sent. Cit.) procedendo ad una restrizione della platea dei concorrenti che non corrisponde ad un effettivo interesse pubblico, in violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità (nel caso in esame, la fuoriuscita di un minuscolo punto di colore proprio ai bordi della maglia che risulta appena percettibile, quasi si confonde con un piccolo neo).

Ne consegue che l’operato dell’Amministrazione risulta affetto dal vizio lamentato di difetto di istruttoria e di “falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso” in quanto ha ravvisato nella modesta macchietta di colore in questione a causa di inidoneità prevista per l’adozione del provvedimento di esclusione dal concorso in parola, difettando l’apprezzamento delle caratteristiche, dell’effettiva consistenza e della esatta visibilità del tatuaggio in esame con una divisa di taglia appropriata.

Ciò è sufficiente ad accogliere il gravame, con assorbimento delle restanti censure, con conseguente annullamento, per l’effetto degli atti impugnati; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Per completezza, va osservato che anche le restanti censure, comunque, risultano infondate alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, sintetizzato, da ultimo, dall’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 1607/2016, ove si ribadisce che:

a) il bando di concorso contiene una clausola direttamente preclusiva della partecipazione alla procedura selettiva in questione (inidoneità fisica per presenza di un tatuaggio), che in quanto tale avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2003 e n. 9 del 2014; e sulla scia, sul tema specifico, sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1300);

b) i bandi di concorso possono prescrivere requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale dall’art. 635 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8362);

c) a ciò non ostano gli artt. 640 e 641 del decreto legislativo ricordato e l’art. 580 del d.P.R. n. 90 del 2010, che riguardano soltanto le modalità di accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale degli aspiranti all’arruolamento nelle forze armate e nulla hanno a che vedere con la possibilità che i bandi di concorso prevedano requisiti ulteriori;

d) il tatuaggio sembra comunque senza difficoltà riconducibile a quelle alterazioni della cute che, secondo la normativa tecnica di settore, sono causa di inidoneità al servizio militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2011, n. 6761; Id., 28 febbraio 2012, n. 1114).

Inoltre, per quanto riguarda la questione della rimovibilità del tatuaggio, va ribadito, anche in questa occasione che “è irrilevante la circostanza dell’astratta possibilità della rimovibilità del tatuaggio in quanto, com’è noto, i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dal candidato al momento della scadenza della domanda di partecipazione ed il principio della par condicio osta alla possibilità che possano farsi valere requisiti maturati successivamente; principio che si impone alla procedura concorsuale come limite (anche temporale) agli accertamenti di idoneità dei candidati - tanto più che l'art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come presupposto per l’esclusione - sicchè l'unico momento rilevante per l’accertamento dell'idoneità dei candidati è quello in cui viene effettuata la visita ad opera della commissione per gli accertamenti psicofisici (vedi, tra tante, da ultimo TAR Lazio Sez. I bis, nn. N. 8809/2015; 7276/15, 2320/15)”.

Per le ragioni sopra esposta si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Il CdS accoglie la tesi del ricorrente.

1) - L’appellante sarebbe vincitore di un concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri, prestato solo temporaneamente all’Esercito in qualità di V.F.P.4.

2) - All’atto del passaggio definitivo all’Arma non vi sarebbe concorso, ma solo il controllo della permanenza dei requisiti di idoneità fisica, mentre quello prestato sarebbe un servizio pre ruolo.

Il CdS nell'accogliere il ricorso scrive:

3) - Ne consegue che le censure dedotte dall’appellante
– secondo cui nessuna norma contemplerebbe l’esclusione per il mero intervento alla -OMISSIS-, prevedendo la disciplina di riferimento un’indagine circa eventuali disturbi funzionali, per cui l’esclusione disposta non troverebbe supporto né nell’art. 582 del d.P.R. n. 90 del 2010, né nell’art. 20 della direttiva tecnica del Direttore generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005 -
sono fondate in quanto la causa di non idoneità prevista dalla normativa risiede negli esiti funzionali del trattamento chirurgico o della patologia e, non solo non vi è traccia di tali conseguenze funzionali nel giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione, ma, all’esito della verificazione disposta, è risultata l’assenza di deficit funzionali in atto e l’idoneità al servizio dell’interessato.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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per chi concorre nell'Arma dei CC. con un tatuaggio.
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Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso straordinario.

1) - “il candidato aveva in corso l’eliminazione del tatuaggio che sarebbe scomparso ben prima dell’eventuale arruolamento”.

Il CdS precisa:

2) - va premesso che lo stesso bando di concorso, all’art. 10, comma 7, stabilisce “La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte da uniforme, che, per dimensioni, contenuto e natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni….”.

3) - ….. mentre, in secondo luogo, non ha alcun fondamento la pretesa del ricorrente che la commissione medica nell’esprimersi sulla idoneità fisica del candidato formuli un giudizio prognostico ex ante circa un evento futuro ed incerto quale la prossima scomparsa completa del tatuaggio (senza neppure cicatrici deturpanti, anch’esse considerate possibile segno di riconoscimento) conseguente alla preannunciata prosecuzione di adeguati trattamenti dermatologici già in corso.

Qui sotto leggete tutto il contesto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201902109
Numero 02109/2019 e data 22/07/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 novembre 2018


NUMERO AFFARE 01282/2017

OGGETTO:
Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di selezione e reclutamento


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per l’annullamento della nota 3 ottobre 2016 con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari presso il Centro Nazionale di selezione e reclutamento, ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento nel 2016 di 1096 allievi carabinieri effettivi per inidoneità sanitaria.

LA SEZIONE
Vista la relazione istruttoria del 31/03/2017 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia.


Premesso:

Con verbale del 3 ottobre 2016, n. 344594, allegato A al foglio 344594/4, la Commissione per gli accertamenti sanitari, operante presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma di Carabinieri, in applicazione dell’art.10 del bando di concorso per il reclutamento nel 2016 di 1096 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato nella GURI del 20 maggio 2016), giudicava il candidato -OMISSIS-, classe 1991, inidoneo, “considerato che presenta un tatuaggio in regione Gamba Sinistra, visibile con l’uniforme (art. 10, comma7, del bando di concorso)”.

Avverso tale accertamento di inidoneità l’interessato ha proposto il ricorso straordinario in oggetto, spedito con raccomandata del 26 gennaio 2017 al Comando generale dell’Arma, chiedendone l’annullamento per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, della carenza istruttoria e della contraddittorietà con l’avvio del trattamento di rimozione del tatuaggio (certificato da uno specialista di fiducia del ricorrente), dedotti con un unico articolato motivo.

Con nota del 27 giugno 2017, n. 344594/4, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio concorsi e contenzioso, trasmetteva al Consiglio di Stato, la relazione istruttoria 31 marzo 2017, n. 344594/4, unitamente al ricorso ed ai elativi allegati, per il prescritto parere, prospettandone il rigetto in quanto infondato.

La nota di trasmissione del Comando generale, inoltre, precisava che “Con atto a parte sarà data notizia al ricorrente dell’avvenuto inoltro a codesto Alto Consesso”.

Il ricorrente non ha trasmesso osservazioni.

Considerato:

Il ricorrente censura il giudizio di inidoneità fisica, espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari operante presso il Centro Nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, per difetto di motivazione e di istruttoria, deducendo che “ la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione della cute rivesta carattere rilevante e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme”, e che, inoltre, la commissione non avrebbe considerato che “il candidato aveva in corso l’eliminazione del tatuaggio che sarebbe scomparso ben prima dell’eventuale arruolamento”.

Le censure sono infondate.

Infatti va premesso che lo stesso bando di concorso, all’art. 10, comma 7, stabilisce “La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte da uniforme, che, per dimensioni, contenuto e natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni….”.

Nel caso all’esame (come si desume dall’impugnato verbale della commissione), al momento in cui il ricorrente è stato sottoposto all’accertamento sanitario, cioè in data 3 ottobre 2016, sul polpaccio della gamba sinistra era chiaramente visibile un tatuaggio (raffigurante una “tartaruga Maori”) delle dimensioni di cm 12 x cm10, visibile ove l’aspirante carabiniere debba indossare l’uniforme ginnico –sportiva (che prevede pantaloncini e maglietta) oppure quella da mare o salvamento, in quanto situato circa cm.5 al di sopra del bordo del calzino in dotazione per l’uniforme sportiva.

Pertanto, considerato che la suddetta disposizione del bando non risulta impugnata, ne deriva che non il giudizio di inidoneità fisica non risulta viziato dal dedotto difetto di motivazione, in quanto precisa che il ricorrente “presenta un tatuaggio in regione gamba sinistra, visibile con l’uniforme (art.10, comma 7 del bando di concorso)”.

Né le effettive caratteristiche del detto tatuaggio, specie con riguardo alla visibilità del medesimo, sono fondatamente contestabili, in quanto risultano dalla documentazione fotografica acquisita durante la visita medica generale cui è stato sottoposto il concorrente.

Né il giudizio di inidoneità sarebbe censurabile per difetto di istruttoria, in quanto la commissione non avrebbe considerato che “il candidato aveva in corso la eliminazione del tatuaggio che sarebbe scomparso ben prima dell’arruolamento”.

Infatti, in primo luogo, il bando di concorso al comma 8 del citato art. 10 prevede espressamente che “il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita”, per cui il ricorrente, per evidenti ragioni di garanzia della par condicio tra i concorrenti, è tenuto a far riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della visita medica, cui ciascuno dei concorrenti viene sottoposto; mentre, in secondo luogo, non ha alcun fondamento la pretesa del ricorrente che la commissione medica nell’esprimersi sulla idoneità fisica del candidato formuli un giudizio prognostico ex ante circa un evento futuro ed incerto quale la prossima scomparsa completa del tatuaggio (senza neppure cicatrici deturpanti, anch’esse considerate possibile segno di riconoscimento) conseguente alla preannunciata prosecuzione di adeguati trattamenti dermatologici già in corso.

Né, infine, alla fattispecie in esame risulta applicabile la regola di giudizio elaborata dall’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente: e cioè che la presenza di un tatuaggio non può costituire di per se stessa causa automatica di esclusione da un concorso per inidoneità fisica, ma soltanto laddove, a seguito di puntuale valutazione, il tatuaggio risulti deturpante o contrario al decoro dell’uniforme.

Infatti, come abbiamo già detto, il ricorrente non considera che nella procedura concorsuale in esame, in tema di compatibilità del tatuaggio con i requisiti fisici richiesti per l’aspirante all’assunzione nell’Arma dei Carabinieri, la valutazione non è lasciata al giudizio discrezionale della commissione medica (che esegue la visita sanitaria), ma lo stesso bando, all’art.10, stabilisce che la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica.

Per le esposte considerazioni, quindi, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.

P.Q.M.

La Seconda Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola Spiezia Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Il CdS accoglie l'appello dell'Amministrazione

- escluso dalla procedura concorsuale, indetta nel marzo 2017, per l'ammissione di allievi marescialli della Guardia di Finanza, anno accademico 2017/2018.

1) - L’esclusione è stata disposta per il difetto dei prescritti requisiti di moralità e di condotta, stabiliti per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. b), punto 7) del bando di concorso, perché nel settembre 2012, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei traffici di sostanze stupefacenti effettuato dai Carabinieri, veniva trovato, unitamente ad altre tre persone (di cui uno con precedenti specifici per possesso di stupefacenti) in possesso di marijuana e di uno spinello confezionato, per complessivi grammi 2.

Il CdS ribadisce:

2) - Il Collegio intende ribadire il costante orientamento di questo Consiglio di Stato, nel senso di reputare giustificata l’esclusione dall’arruolamento, in generale nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti c.d. leggere (ex multis da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, n. 4752 del 2018; 27 ottobre 2017, n. 4957; 8 marzo 2017, n. 1086; 23 gennaio 2017, n. 261; 14 febbraio 2017, n. 629; 2 febbraio 2016, n. 379).

3) - Peraltro, proprio in riferimento al Corpo della Guardia di finanza, nel modificare i requisiti per la partecipazione ai concorsi, di recente il legislatore (con l'art. 33, comma 1, lett. dd), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , che ha sostituito il comma 1 dell’art. 36 del d.lgs. n. 199 del 1995) ha previsto (al comma 1, lett. b) n. 6, non applicabile ratione temporis) che “ Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche ….l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”; così sostituendo ad una valutazione caso per caso una valutazione preventiva, ad un tempo esplicativa e dimostrativa del rilievo che ha per l’Amministrazione questa particolare condotta nell’ambito dei richiesti requisiti di moralità.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Ancora una volta il CdS accoglie l'appello del Ministero.

- inidoneità al servizio nella Polizia di Stato per la presenza di un “tatuaggio in zona non coperta dell’uniforme”.

Il CdS precisa:

Non ha, poi, alcuna importanza il fatto che la divisa comprendente le calze sia riservata ad usi occasionali: l’appartenente alla Polizia di Stato, infatti, deve garantire l’idoneità psico-fisica in relazione a tutte le varie situazioni in cui possa essere chiamato ad intervenire.

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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202002080

Pubblicato il 25/03/2020

N. 02080/2020 REG. PROV. COLL.
N. 03220/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3220 del 2019, proposto da Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assante e Maria Cerbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I-quater, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il giudizio di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato per carenza dei requisiti psico-fisici.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Luca Lamberti e udito per la parte appellata l’avvocato Tommaso De Fusco, nessuno presente per parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. per il Lazio ha accolto il ricorso dell’odierna appellata avverso il giudizio di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato per carenza dei requisiti psico-fisici, in particolare per la presenza di un “tatuaggio in zona non coperta dell’uniforme”.

Nella seduta del 7 febbraio 2018, infatti, la commissione medica del concorso per l’assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, aveva rilevato, sul corpo dell’appellata, tre tatuaggi (“-OMISSIS-”).

Il T.a.r. ha sostenuto, in proposito, che “l’unico tatuaggio parzialmente visibile indossando l’uniforme, quello situato sul -OMISSIS-, appare in evidente fase di rimozione, iniziata prima dell’espletamento degli accertamenti di idoneità al servizio di polizia. La commissione medico-legale non ha valutato l’eventualità che anche quest’ultimo tatuaggio risultasse praticamente invisibile indossando l’uniforme completa di calze e, in ogni caso, non ha considerato che lo stesso fosse destinato a scomparire al termine del trattamento sanitario di cancellazione. Il giudizio della commissione preposta all’accertamento dei requisiti di idoneità, dunque, deve ritenersi viziato per difetto dei presupposti, essendo stato equiparato il residuo di un tatuaggio in fase di rimozione ad un tatuaggio vero e proprio”.

2. L’Amministrazione ha interposto appello, evidenziando, in particolare, che la commissione medica avrebbe dettagliatamente descritto il tatuaggio de quo, oltretutto di significative dimensioni (11 x 2,5 cm).

3. L’appellata si è costituita, osservando che:

- il provvedimento di esclusione sarebbe generico, atteso che non specificherebbe quale tatuaggio abbia determinato l’inidoneità;

- il tatuaggio sul -OMISSIS- sarebbe stato, al momento della visita da parte della commissione medica, già “in avanzato stato di rimozione”;

- in sede di visita non le sarebbero state fatte indossare le calze d’ordinanza, molto spesse (40 denari) e, dunque, ad elevato effetto coprente.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare svolta dall’Amministrazione è stata accolta con la seguente motivazione:

“Osservato che la commissione medica, in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici, ha descritto dettagliatamente il tatuaggio ubicato nella parte inferiore della -OMISSIS- della concorrente (“-OMISSIS-”), ossia su parte del corpo non coperta dalla divisa;

Ritenuto, dunque, che al momento dell’accertamento l’immagine fosse evidentemente ancora percepibile e che, quindi, la procedura di rimozione non fosse ancora ultimata;

Considerato che su questione analoga alla presente questa Sezione si è già espressa con ordinanze nn. 4342 e 4346 del 14 settembre 2018, ove, in particolare, si è affermato che sia “irrilevante l’inizio della rimozione del tatuaggio”;

Ritenuto, ad un esame tipico della fase e salvo l’approfondimento nell’opportuna sede del merito, che spetti all’interessato dimostrare che, al momento dell’accertamento svolto dall’Amministrazione, fosse già ultimata la procedura di rimozione e, conseguentemente, fosse in toto eliminata la percepibilità visiva del tatuaggio, difettando altrimenti i requisiti psico-fisici per l’assunzione”.

5. Il ricorso è stato, quindi, discusso alla pubblica udienza del 27 febbraio 2020, in vista della quale l’appellata ha versato in atti difese scritte, in cui, tra l’altro, ha lamentato l’inammissibilità dell’appello proposto ex adverso.

Il ricorso in appello è fondato.

6. Il Collegio osserva, preliminarmente, che non ricorrono cause di inammissibilità del ricorso in appello.

In disparte il fatto che la relativa eccezione è stata svolta dall’appellata solo in sede di memoria ex art. 73 c.p.a., il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., le mere difese possono essere svolte in qualunque momento del processo: ne consegue che l’Amministrazione soccombente in primo grado ben può porre a base dell’appello difese non sollevate nel giudizio di prime cure.

7. Quanto al merito, il Collegio premette che, per consolidata giurisprudenza, i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione alla selezione concorsuale e devono essere verificabili nei tempi previsti dal bando, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

Non ha, dunque, alcun rilievo il fatto che il tatuaggio sia stato completamente rimosso in un momento successivo all’accertamento concorsuale.

8. Ciò precisato, il Collegio evidenzia che la motivazione del provvedimento di esclusione è integrata e completata dal verbale della seduta della commissione medica del 7 febbraio 2018, ove vengono dettagliatamente descritti i tre tatuaggi della ricorrente sia nella forma, sia nelle dimensioni, sia, soprattutto, nell’ubicazione.

E’ evidente, pertanto, che la disposta esclusione sia conseguita al tatuaggio sul -OMISSIS-, l’unico fra i tre ubicato in una parte del corpo non coperta dall’uniforme.

9. La circostanza per cui tale tatuaggio fosse, già allora, “in avanzato stato di rimozione” è smentita dal verbale della seduta: la commissione medica, infatti, ha descritto dettagliatamente il tatuaggio (“-OMISSIS-”), evidentemente ancora percepibile tanto nelle dimensioni complessive quanto nel soggetto raffigurato.

Non ha, di contro, alcuna valenza la dichiarazione resa da un medico, ai sensi della quale la procedura di rimozione del tatuaggio sarebbe stata in essere sin dal marzo 2017.

Il Collegio evidenzia, in proposito, che tale dichiarazione, per di più resa in carta libera e priva di data certa, non può prevalere sulle risultanze della visita operata dalla commissione e formalizzate nel relativo verbale, dotato di efficacia fidefaciente in ordine, tra l’altro, ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta … da lui compiuti” (cfr. art. 2700 c.c.), tra cui, quindi, anche la percezione dell’esistenza, della forma e delle dimensioni del tatuaggio da parte dei componenti della commissione stessa.

10. Quanto, infine, al fatto che la visita non è stata svolta facendo indossare all’appellata le calze d’ordinanza, il Collegio non può non rilevare che la regula juris dell’ordinamento di settore (cfr. d.m. 30 giugno 2003, n. 198) è nel senso che la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dalla divisa ha valenza eo ipso escludente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4305).

La disposizione utilizza l’espressione “coperta”, che rimanda a capi, quali pantaloni o giacche, che nascondono tout court l’epidermide dal campo visivo dell’osservatore; di contro, le calze, per quanto spesse siano, per loro conformazione non determinano un’ostruzione fisica alla visuale, ma, al più, svolgono un’azione di forte velatura; oltretutto, a quanto consta le calze d’ordinanza del personale femminile della Polizia di Stato hanno un colore chiaro.

Non altro senso, del resto, può essere attribuito alla locuzione “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”.

Con tale espressione il d.m. 30 giugno 2003, n. 198 ha inteso distinguere gli effetti dei tatuaggi in termini di idoneità al servizio nella Polizia di Stato: mentre i tatuaggi presenti sulle parti del corpo non coperte dalla divisa hanno valenza eo ipso escludente, di contro i tatuaggi sulle parti del corpo coperte dalla divisa determinano inidoneità solo ove, per sede e natura, “deturpanti” o, per contenuto, “indice di personalità abnorme”.

Mentre nel primo caso l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità, trattandosi di mero accertamento tecnico, nell’altro deve motivare, nell’esercizio di discrezionalità tecnica, in ordine alla natura “deturpante” del tatuaggio ovvero all’idoneità dello stesso a manifestare una “personalità abnorme” del candidato (cfr. la già richiamata Cons. Stato, Sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4305).

La disposizione, ad avviso del Collegio, deve essere appunto interpretata come riferita alle parti del corpo coperte in senso fisico da capi di abbigliamento (quali pantaloni o giacche): ragionando diversamente, ossia ove si ritenesse che anche le calze abbiano, agli effetti de quibus, valenza “coprente”, si avrebbe che i tatuaggi del personale femminile nella parte inferiore della gamba, pur se visibili, sarebbero causa di esclusione solo ove “deturpanti” o “indice di personalità abnorme”, ciò che è illogico ed è, infatti, smentito dalla costante prassi amministrativa e da numerose pronunce giurisprudenziali e che, per vero, neanche l’odierna appellata giunge a sostenere.

Ne consegue che, ove la commissione medica affermi che un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dalla divisa (quale, per il personale femminile, il polpaccio) sia ancora visibile e corrobori tale assunto mediante l’accurata descrizione della forma, delle dimensioni e del soggetto del tatuaggio stesso, non rileva che, all’atto della visita, non siano state fatte indossare le calze.

Non ha, poi, alcuna importanza il fatto che la divisa comprendente le calze sia riservata ad usi occasionali: l’appartenente alla Polizia di Stato, infatti, deve garantire l’idoneità psico-fisica in relazione a tutte le varie situazioni in cui possa essere chiamato ad intervenire.

11. Per le esposte considerazioni l’appello dell’Amministrazione è fondato: in riforma dell’impugnata sentenza, pertanto, deve essere rigettato il ricorso di prime cure.

La novità della questione e, comunque, il rango degli interessi sottesi alla controversia suggeriscono di compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Lamberti Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Personale Allievo PolPen,

Il CdS con la n. 5740 respinge l'Appello del Ministero della Giustizia.

- provvedimento di espulsione dal 180° Corso di formazione allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

- Il provvedimento di esclusione veniva adottato perché il ricorrente, all’esito degli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal bando di concorso, risultava indagato nel procedimento penale dalla Procura della Repubblica e, conseguentemente, risultava privo del requisito della condotta incensurabile richiesto dall’art. 2, comma 1, lett e) del bando recante (“Requisiti e condizioni per la partecipazione”)

Il CdS precisa quanto segue:

1) - Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia affetto da palese irragionevolezza e travisamento dei fatti poiché la mancanza del requisito della condotta incensurabile viene fondata sulla mera pendenza del procedimento penale in assenza di qualunque accertamento del fatto addebitato e di qualunque vaglio del giudice penale in ordine all’effettiva commissione del reato da parte del candidato, difettando finanche l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.

2) - La normativa che disciplina i requisiti per l’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria (art. 35 comma 6 d.lgs 165/2001 e art. 5 comma 2 d.lgs 443/1992 alle quali rinvia l’art. 2 comma 1 lett e del bando di concorso) deve, infatti, essere oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata compatibile con il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, di cui all’art. 27 della Costituzione, nonché con il principio di innocenza di cui all’art. 6, comma 2, CEDU.

3) - Questa Sezione, con riferimento alla disciplina prevista per l’accesso alla carriera militare, ha chiarito che poiché l’attribuzione di un significato dirimente e ostativo al carico pendente collide con il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia induce a ritenere che la definitiva esclusione dall’arruolamento non possa avvenire che in esito alla definizione del procedimento penale, mentre nella fase del reclutamento la sussistenza di un’imputazione debba comportare l’ammissione con riserva. Con la conseguenza che deve essere cura dell’Amministrazione, escluso per le ragioni anzidette l’effetto ostativo automatico e definitivo del semplice carico penale, ammettere con riserva l’interessato alla procedura concorsuale in attesa dell’esito del giudizio penale al fine di prendere atto del possesso o meno del requisito morale (Cons. Stato sez. II 8 maggio 2023 n. 4573; id. 8 aprile 2022, n. 2606; n. 1727 del 20 febbraio 2023).

E MENSIONA IL SEGUENTE CONCETTO:

4) - Gli approdi ermeneutici sopra richiamati devono trovare applicazione anche con riferimento alla disciplina che regola l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria poiché anche in tal caso l’esclusione automatica e senza riserve del candidato per difetto della condotta incensurabile fondata sulla mera pendenza del procedimento penale- e addirittura prima dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, quando cioè vi sono mere indagini, il soggetto non ha assunto la qualifica di imputato, né, tantomeno, vi è stato alcun vaglio, sia pur preliminare, da parte di un Giudice - si pone in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali sopra richiamati.

N.B.: come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.

Rif. sentenza Tar Liguria resa pubblica nel 2022.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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LE Leggo

Notizia di oggi 10/10/2024

Sara e Valeria, escluse dalla polizia per i tatuaggi: la Corte europea respinge il ricorso. «Hanno torto su tutto»

Sara A. e Valeria D. N. volevano fare le poliziotte, ma il loro sogno è destinato a restare tale: colpa di alcuni tatuaggi sul corpo, in particolare sul polso, rimossi col laser ma ancora appena visibili, che costarono a entrambe l'esclusione dal concorso per entrare in polizia. Il bando risale a maggio 2017 e indicava tra le cause di non idoneità la presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme, come indicato dall'articolo 3.1 del decreto del ministero dell'Interno n. 198 del 30 giugno 2003.

Valeria e Sara si iscrivono per partecipare e nel frattempo cominciano un trattamento laser per rimuovere i tatuaggi che hanno sul polso. Ma il giorno della visita medica, nell'aprile 2018, sono ancora visibili delle tracce, e le due donne sono escluse dal concorso. Le due candidate non si arrendono e fanno ricorso al Tar del Lazio per ottenere l'annullamento della dichiarazione di inammissibilità e della loro esclusione dalla competizione, e inoltre, in via cautelare, la sospensione di tali atti.

Il sì del Tar e il no del Consiglio di Stato

Qui il primo successo: il Tar accoglie le richieste e le ammette provvisoriamente al concorso. Valeria e Sara partecipano al concorso che vincono, iniziano a frequentare un corso di formazione e a percepire uno stipendio come agenti tirocinanti, e nel giugno del 2019 prestano giuramento come membri della polizia. Nel contempo i tatuaggi sono completamente spariti, e le due donne ricevono la notizia che hanno vinto la causa al Tar.

Poi la svolta: il ministero dell'Interno ricorre al Consiglio di Stato e vince, e Valeria e Sara perdono il lavoro. Le due fanno ricorso alla Corte europea dei diritti umani e sostengono che il Consiglio di Stato ha deciso il loro caso in modo eccessivamente formalistico, e non ha tenuto conto di un precedente che era in loro favore. Inoltre affermano che la decisione ha avuto un effetto sproporzionato visto che hanno perso il lavoro e lo stipendio ottenuti legittimamente, nonostante si fossero sottoposte a un costoso trattamento laser per rimuovere i tatuaggi.

La sentenza della Corte europea

Oggi la sentenza della Cedu che con una decisione definitiva ha dichiarato irricevibile il ricorso delle due donne: la Corte ha dato loro torto su tutto, dicendo che non possono far valere alcun diritto. In particolare, nella decisione i giudici di Strasburgo sostengono che Valeria e Sara sapevano che la decisione del Tar non era definitiva e che quindi erano state ammesse al concorso solo provvisoriamente, e hanno scelto, a proprio rischio, di proseguire.
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