Compenso per spegnimento incendi boschivi.

Feed - ESERCITO

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Compenso per spegnimento incendi boschivi.

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO, spero che tra i lettori ci sia qualcuno che si riconosce nei ricorrenti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/07/2014 201408195 Sentenza 1B


N. 08195/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11125/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11125 del 2005, proposto da:
Solomita Giuseppe Massimiliano, Belli Paolo, Bruschi Roberto, Delle Monache Massimiliano, Lancini Ivan, Luisi Antonio, Nascenzi Mariano, Onofri Alfredo, Piccioli Daniele, Zuccaccia Luciano, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Agostini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Catanzaro, 9;

contro
Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, non costituito in giudizio;

per
- il riconoscimento del diritto al pagamento del compenso per spegnimento incendi boschivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe gli odierni ricorrenti chiedono l'accertamento del loro diritto ad ottenere il pagamento, per intero, del compenso attribuito dall'ordinanza del Ministro della Protezione Civile del 21 febbraio 1986, n. 688 FPC/ZA in quanto componenti gli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall'inizio della prestazione del servizio da parte di ciascuno di essi e fino al soddisfo.

L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Alla udienza del 1 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È controversa la spettanza agli originari ricorrenti, ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della speciale indennità prevista dall'ordinanza n. 688 in data 27 febbraio 1986 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile (ora Dipartimento della Protezione Civile) in favore del personale degli equipaggi di volo impegnati nei servizi aerei per la lotta agli incendi boschivi (c.d indennità antincendio).

Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione.

Rileva il Collegio che sulla questione controversa tra le parti si registra una consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione per discostarsi (Cons. Stato, IV, 19 maggio 2008, n. 2312; IV, 16 nov. 2007, n. 5842; IV, 18 settembre 2007, n. 4857; IV, 30 marzo 2000, n. 1833; IV, 2 giugno 2000, n. 3151; v. anche sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3228).

In linea di fatto va preliminarmente chiarito che con la citata Ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986 il Ministro della Protezione Civile attribuiva “per il servizio speciale prestato dagli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi” un compenso di £. 4.000.000 lorde annuali da corrispondersi nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Gli odierni ricorrenti percepivano importi diversificati tra loro e non completi, pur avendo tutti partecipato al servizio speciale.

Ciò in quanto l'Amministrazione ha seguito criteri e modalità di erogazione riduttivi nel senso di ritenere detto compenso, mensile per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre da corrispondersi qualora il componente l'equipaggio abbia compiuto due missioni di spegnimento del fuoco, con proporzionale riduzione dell'indennità sino ad eventuale suo azzeramento.

Sul punto si è sostenuto, con consolidato orientamento, come anche in mancanza di una diversa e specifica previsione normativa, lo speciale compenso previsto dall'ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986 deve essere riconosciuto a tutti membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, in relazione ai turni di servizio predisposti dall'Amministrazione indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto ed indipendentemente dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili effettuate: ciò in quanto anche l'inserimento nel turno di servizio per l'eventuale intervento per lo spegnimento di un incendio in atti soddisfa la ratio istitutiva del compenso.

Né può sostenersi l’intervenuta abrogazione tacita della citata ordinanza, per effetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del decreto legge 20 novembre 1997, n. 464, della legge 18 giugno 2002, n. 118 e dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2002, n. 3231, e, quindi, l'attuale insussistenza della fonte normativa del diritto azionato in prima istanza dagli interessati, per di più non cumulabile con le altre tipiche indennità militari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

In proposito è stato osservato dalla giurisprudenza che quest'ultima legge è anteriore all'emanazione dell'ordinanza in questione e l'indennità c.d. antincendio assolve ad una funzione remunerativa, diversa e distinta di disagio.

Sotto tale profilo, è stato chiarito che l'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1509), esclusivamente configurabile nell'ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere - in quanto non armonizzabili tra di loro - a causa della radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni.

Tra la previsione originaria, che contemplava l'indennità antincendio e le citate disposizioni successive non è dato, tuttavia, ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità che, sola, permette di configurare l'effetto dell'abrogazione implicita, posto che la sola omissione della previsione di quel beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli incendi non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed inconciliabilità delle regolamentazioni normative che condiziona il riconoscimento dell'asserito effetto abrogativo (Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2005, n. 7565).

Il riordino organizzativo della protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non risultano, a ben vedere, in alcun modo incompatibili, secondo il rigoroso parametro valutativo prima illustrato, con la persistente operatività dell'indennità antincendio, sicché, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l'avvenuta abrogazione tacita dell'ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente (come, peraltro, riconosciuto, ancorché implicitamente, da Cons. Stato, IV, 30 marzo 2000, n. 1833).

Infondata è, invece, la domanda volta al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme ritenute dovute.

Premesso che all'indennità antincendio non può essere riconosciuta alcuna valenza retributiva, in quanto diretta a compensare i disagi ed i rischi obiettivamente connessi ai servizi di contrasto agli incendi e non la prestazione lavorativa in sé considerata, deve negarsi la spettanza della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti, in ritardo, sulla base del titolo considerato, in applicazione dei medesimi principi affermati in merito alla analoga fattispecie delle conseguenze della mora nella corresponsione dell'indennità di missione (Cons. Stato, IV, 30 giugno 2005, n. 3644).

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Compenso per spegnimento incendi boschivi.

Messaggio da panorama »

24/07/2014 201408193 Sentenza 1B


N. 08193/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11126/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11126 del 2005, proposto da:
Priori Giuseppe, Basili Andrea, Canu Massimo, Caputo Michele, Cassano Francesco, Celestini Claudio, Cesini Alfredo, Corsi Luciano, De Angelis Corrado, De Rosa Vincenzo, Di Prima Santo, Ferri Franco, Lonardelli Pasquale, Petrilli Vincenzo, Pizzo Domenico, Pizzullo Luigi, Ravalli Leonardo, Rinaldi Paolo, Tomassi Ambrosiano, Zollo Pier Paolo, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Agostini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Catanzaro, 9;

contro
Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

per
- il riconoscimento del diritto al pagamento compenso per spegnimento incendi boschivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe gli odierni ricorrenti chiedono l'accertamento del loro diritto ad ottenere il pagamento, per intero, del compenso attribuito dall'ordinanza del Ministro della Protezione Civile del 21 febbraio 1986, n. 688 FPC/ZA in quanto componenti gli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall'inizio della prestazione del servizio da parte di ciascuno di essi e fino al soddisfo.

L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Alla udienza del 1 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È controversa la spettanza agli originari ricorrenti, ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della speciale indennità prevista dall'ordinanza n. 688 in data 27 febbraio 1986 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile (ora Dipartimento della Protezione Civile) in favore del personale degli equipaggi di volo impegnati nei servizi aerei per la lotta agli incendi boschivi (c.d indennità antincendio).

Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione.

Rileva il Collegio che sulla questione controversa tra le parti si registra una consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione per discostarsi (Cons. Stato, IV, 19 maggio 2008, n. 2312; IV, 16 nov. 2007, n. 5842; IV, 18 settembre 2007, n. 4857; IV, 30 marzo 2000, n. 1833; IV, 2 giugno 2000, n. 3151; v. anche sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3228).

In linea di fatto va preliminarmente chiarito che con la citata Ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986 il Ministro della Protezione Civile attribuiva "per il servizio speciale prestato dagli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi" un compenso di £. 4.000.000 lorde annuali da corrispondersi nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Gli odierni ricorrenti percepivano importi diversificati tra loro e non completi, pur avendo tutti partecipato al servizio speciale.

Ciò in quanto l'Amministrazione ha seguito criteri e modalità di erogazione riduttivi nel senso di ritenere detto compenso, mensile per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre da corrispondersi qualora il componente l'equipaggio abbia compiuto due missioni di spegnimento del fuoco, con proporzionale riduzione dell'indennità sino ad eventuale suo azzeramento.

Sul punto si è sostenuto, con consolidato orientamento, come anche in mancanza di una diversa e specifica previsione normativa, lo speciale compenso previsto dall'ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986 deve essere riconosciuto a tutti membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, in relazione ai turni di servizio predisposti dall'Amministrazione indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto ed indipendentemente dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili effettuate: ciò in quanto anche l'inserimento nel turno di servizio per l'eventuale intervento per lo spegnimento di un incendio in atti soddisfa la ratio istitutiva del compenso.

Né può sostenersi l’intervenuta abrogazione tacita della citata ordinanza, per effetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del decreto legge 20 novembre 1997, n. 464, della legge 18 giugno 2002, n. 118 e dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2002, n. 3231, e, quindi, l'attuale insussistenza della fonte normativa del diritto azionato in prima istanza dagli interessati, per di più incumulabile con le altre tipiche indennità militari di cui alla legge 23.3.1983, n. 78.

In proposito è stato osservato dalla giurisprudenza che quest'ultima legge è anteriore all'emanazione dell'ordinanza in questione e l'indennità c.d. antincendio assolve ad una funzione remunerativa, diversa e distinta di disagio.

Sotto tale profilo, è stato chiarito che l'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1509), esclusivamente configurabile nell'ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere - in quanto non armonizzabili tra di loro - a causa della radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni.

Tra la previsione originaria, che contemplava l'indennità antincendio e le citate disposizioni successive non è dato, tuttavia, ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità che, sola, permette di configurare l'effetto dell'abrogazione implicita, posto che la sola omissione della previsione di quel beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli incendi non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed inconciliabilità delle regolamentazioni normative che condiziona il riconoscimento dell'asserito effetto abrogativo (Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2005, n. 7565).

Il riordino organizzativo della protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non risultano, a ben vedere, in alcun modo incompatibili, secondo il rigoroso parametro valutativo prima illustrato, con la persistente operatività dell'indennità antincendio, sicché, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l'avvenuta abrogazione tacita dell'ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente (come, peraltro, riconosciuto, ancorché implicitamente, da Cons. Stato, IV, 30 marzo 2000, n. 1833).

Infondata è, invece, la domanda volta al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme ritenute dovute.

Premesso che all'indennità antincendio non può essere riconosciuta alcuna valenza retributiva, in quanto diretta a compensare i disagi ed i rischi obiettivamente connessi ai servizi di contrasto agli incendi e non la prestazione lavorativa in sé considerata, deve negarsi la spettanza della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti, in ritardo, sulla base del titolo considerato, in applicazione dei medesimi principi affermati in merito alla analoga fattispecie delle conseguenze della mora nella corresponsione dell'indennità di missione (Cons. Stato, IV, 30 giugno 2005, n. 3644).

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Compenso per spegnimento incendi boschivi.

Messaggio da panorama »

per la partecipazione agli interessati poiché il ricorso e del 2003, un po' vecchiotto, quindi, se vi riconoscete passatevi la notizia.

Accolto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

odierni ricorrenti, ufficiali, sottufficiali e specialisti dell’Aviazione dell’Esercito.

1) - È controversa la spettanza ai ricorrenti della speciale indennità prevista dall'ordinanza n. 688 in data 27 febbraio 1986 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile (ora Dipartimento della Protezione Civile) in favore del personale degli equipaggi di volo impegnati nei servizi aerei per la lotta agli incendi boschivi (c.d indennità antincendio).

2) - Gli odierni ricorrenti percepivano importi diversificati tra loro e non completi, pur avendo tutti partecipato al servizio speciale.

Il TAR Lazio chiarisce:

3) - Il riordino organizzativo della protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non risultano, a ben vedere, in alcun modo incompatibili, secondo il rigoroso parametro valutativo prima illustrato, con la persistente operatività dell'indennità antincendio, sicché, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l'avvenuta abrogazione tacita dell'ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente (come, peraltro, riconosciuto, ancorché implicitamente, da Cons. Stato, IV, 30 marzo 2000, n. 1833).

Cmq. leggete tutto il contesto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201605026, - Public 2016-05-03 -


N. 05026/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03381/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3381 del 2003, proposto da:
Di Rauso Giuseppe, Arciola Vincenzo, Baschetti Marco, Bucci Pietro, Catalani Mauro, Celani Marco, Conversi Fernando, D'Annessa Gianfranco, D'Apote Berardino, D'Attis Cosimo, De Nisi Nino, Fiordalisi Luigi, Fisicaro Antonino, Franchi Massimiliano, Grassini Renzo, Iasenza Franco, Izzo Mario, Lo Sciuto Vincenzo, Macaluso Michele, Martinengo Giancarlo, Martufi Emilio, Mazzetti Giorgio, Micheletti Stefano, Milioni Emiliano, Morosi Giuliano, Morrone Michele, Mura Giuseppe, Ovidi Primo, Pagliaro Giuseppe, Petronio Pietro, Petroselli Angelo, Proietti Ragonesi Maurizio, Raho Leonida, Ricci Bruno, Robello Luigi, Romagnoli Fabrizio, Rossi Vittorio, Rota Giuliano, Ruggiero Ruggero, Santamaria Ignazio, Scialla Giovanni, Tanzarella Michele, Telesco Sebastiano, Tesi Michele, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Buzzi e Paola Conticiani, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Conticiani in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Pres. Cons. Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

per l'annullamento delle note e comunicazioni dell’amministrazione e, comunque, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire gli emolumenti attribuiti per effetto della ordinanza della Protezione civile n. 688 del 21.2.1986 con condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme ancora dovute con interessi compensativi fino alla data del soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2016 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe gli odierni ricorrenti, ufficiali, sottufficiali e specialisti dell’Aviazione dell’Esercito, nella qualità di componenti gli equipaggi di volo appartenenti ai reparti che hanno partecipato al soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi (alcuni per l’anno 2000, altri per il 2011 e altri ancora per il 2002) chiedono l'accertamento del loro diritto ad ottenere il pagamento, per intero, del compenso attribuito dall'ordinanza del Ministro della Protezione Civile del 21 febbraio 1986, n. 688 FPC/ZA e non già nella misura ridotta stabilita dalla circolare del 29 settembre 1989 dello Stato Maggiore dell’Esercito, I Reparto.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria di stile.

Alla udienza del 16 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È controversa la spettanza ai ricorrenti della speciale indennità prevista dall'ordinanza n. 688 in data 27 febbraio 1986 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile (ora Dipartimento della Protezione Civile) in favore del personale degli equipaggi di volo impegnati nei servizi aerei per la lotta agli incendi boschivi (c.d indennità antincendio).

Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione, in conformità a giurisprudenza anche recente della Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, sezione I bis, 24 luglio 2014 n. 8195, per la quale non risulta proposto appello, ma anche Cons. Stato, IV, 19 maggio 2008, n. 2312; IV, 16 nov. 2007, n. 5842; IV, 18 settembre 2007, n. 4857; IV, 30 marzo 2000, n. 1833; IV, 2 giugno 2000, n. 3151; v. anche sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3228).

In linea di fatto va preliminarmente chiarito che con la citata Ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986 il Ministro della Protezione Civile attribuiva “per il servizio speciale prestato dagli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi” un compenso di £. 4.000.000 lorde annuali da corrispondersi nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Gli odierni ricorrenti percepivano importi diversificati tra loro e non completi, pur avendo tutti partecipato al servizio speciale.

Ciò in quanto l'Amministrazione ha seguito criteri e modalità di erogazione riduttivi nel senso di ritenere detto compenso, mensile per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre da corrispondersi qualora il componente l'equipaggio abbia compiuto due missioni di spegnimento del fuoco, con proporzionale riduzione dell'indennità sino ad eventuale suo azzeramento.

Sul punto si è sostenuto, con consolidato orientamento, come anche in mancanza di una diversa e specifica previsione normativa, lo speciale compenso previsto dall'ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986 deve essere riconosciuto a tutti membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, in relazione ai turni di servizio predisposti dall'Amministrazione indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto ed indipendentemente dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili effettuate: ciò in quanto anche l'inserimento nel turno di servizio per l'eventuale intervento per lo spegnimento di un incendio in atti soddisfa la ratio istitutiva del compenso.

Né può sostenersi l’intervenuta abrogazione tacita della citata ordinanza, per effetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del decreto legge 20 novembre 1997, n. 464, della legge 18 giugno 2002, n. 118 e dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2002, n. 3231, e, quindi, l'attuale insussistenza della fonte normativa del diritto azionato in prima istanza dagli interessati, per di più non cumulabile con le altre tipiche indennità militari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

In proposito è stato osservato dalla giurisprudenza che quest'ultima legge è anteriore all'emanazione dell'ordinanza in questione e l'indennità c.d. antincendio assolve ad una funzione remunerativa, diversa e distinta di disagio.

Sotto tale profilo, è stato chiarito che l'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1509), esclusivamente configurabile nell'ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere - in quanto non armonizzabili tra di loro - a causa della radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni.

Tra la previsione originaria, che contemplava l'indennità antincendio e le citate disposizioni successive non è dato, tuttavia, ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità che, sola, permette di configurare l'effetto dell'abrogazione implicita, posto che la sola omissione della previsione di quel beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli incendi non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed inconciliabilità delle regolamentazioni normative che condiziona il riconoscimento dell'asserito effetto abrogativo (Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2005, n. 7565).

Il riordino organizzativo della protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non risultano, a ben vedere, in alcun modo incompatibili, secondo il rigoroso parametro valutativo prima illustrato, con la persistente operatività dell'indennità antincendio, sicché, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l'avvenuta abrogazione tacita dell'ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente (come, peraltro, riconosciuto, ancorché implicitamente, da Cons. Stato, IV, 30 marzo 2000, n. 1833).

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, per l’effetto accertandosi il diritto degli odierni ricorrenti, previo annullamento delle note di segno contrario avversate con il ricorso introduttivo del giudizio e con l’atto di motivi aggiunti, a vedersi attribuita l’indennità spettante ai sensi e per gli effetti della citata ordinanza n. 688 del 1986 nella misura dalla stessa prevista per l’anno e/o gli anni in cui ciascuno dei ricorrenti risulta essere stato effettivamente inserito nei turni di servizio predisposti dall’amministrazione, con condanna della resistente amministrazione al pagamento dei relativi importi, al detto titolo spettante, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, previo annullamento delle note di segno contrario avversate con il ricorso introduttivo del giudizio e con l’atto di motivi aggiunti, accerta il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuita l’indennità spettante ai sensi e per gli effetti della ordinanza di Protezione civile n. 688 del 1986 nella misura dalla stessa prevista per l’anno e/o gli anni in cui ciascuno dei ricorrenti risulta essere stato effettivamente inserito nei turni di servizio predisposti dall’amministrazione, con condanna della resistente amministrazione al pagamento dei relativi importi, al detto titolo spettanti, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente FF, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2016
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Compenso per spegnimento incendi boschivi.

Messaggio da panorama »

ufficiali e sottufficiali dell’Esercito in servizio presso AV.ES. Viterbo

Ricorso Accolto.

Se qualcuno si riconosce in questi nominativi ricorrenti può prendere già atto e avvisare gli altri, anche quelli con congedo eventualmente.
------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - componenti gli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi.
---------------------------------------------------------------------


SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201802803,- Public 2018-03-12 -

Pubblicato il 12/03/2018


N. 02803/2018 REG. PROV. COLL.
N. 05088/2006 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5088 del 2006, proposto da:
Occhipinti Francesco, Biagioli Domenico, Bragaglia Maurizio, Ciocia Michele, Federici Giovanni, Forniti Franco, Fratoni Giuseppe, Lupattelli Sandro, Martellino Flavio, Palma Gennaro Aurelio, Porto Valentino, Curti Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Gallino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diana Calabrese in Roma, viale Parioli 10;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, non costituito in giudizio;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento, per intero, del compenso attribuito dall'ordinanza del Ministro della Protezione Civile del 21 febbraio 1986, n. 688 FPC/ZA in quanto componenti gli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall'inizio della prestazione del servizio da parte di ciascuno di essi e fino al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 2 marzo 2018, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti ufficiali e sottufficiali dell’Esercito in servizio presso AV.ES. Viterbo, chiedono l'accertamento del loro diritto ad ottenere il pagamento, per intero, del compenso attribuito dall'ordinanza del Ministro della Protezione Civile del 21 febbraio 1986, n. 688 FPC/ZA in quanto componenti gli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall'inizio della prestazione del servizio da parte di ciascuno di essi e fino al soddisfo.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Alla udienza pubblica straordinaria del 2 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La questione della spettanza agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito della speciale indennità prevista dall'ordinanza n. 688 del 27 febbraio 1986 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile (ora Dipartimento della Protezione Civile) in favore del personale degli equipaggi di volo impegnati nei servizi aerei per la lotta agli incendi boschivi (cd. indennità antincendio) è stata già affrontata dalla giurisprudenza, anche di questo T.A.R. e risolta in senso favorevole ai ricorrenti, con argomentazioni dalle quali il collegio non ravvisa motivi per discostarsi (T.A.R. Lazio, Roma. Sez. I Bis, 3 maggio 2016, n. 5026; id. 24 luglio 2014, n.ri 8193 e 8195; Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2312; id., 16 novembre 2007, n. 5842; id., 18 settembre 2007, n. 4857).

Il ricorso pertanto, deve essere parzialmente accolto con espresso rinvio ai suddetti precedenti.

Per brevità, in questa sede si rammenta che, con la citata Ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986, il Ministro della Protezione Civile attribuiva “per il servizio speciale prestato dagli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi” un compenso di £. 4.000.000 lorde annuali da corrispondersi nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

L'Amministrazione ha seguito criteri e modalità di erogazione riduttivi, nel senso di ritenere detto compenso da corrispondersi solo qualora il componente l'equipaggio abbia compiuto due missioni di spegnimento del fuoco, con proporzionale riduzione dell'indennità sino ad eventuale suo azzeramento.

Viceversa, la richiamata giurisprudenza ha sostenuto che, anche in mancanza di una diversa e specifica previsione normativa, lo speciale compenso previsto dall'ordinanza n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986 debba essere riconosciuto a tutti membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, in relazione ai turni di servizio predisposti dall'Amministrazione indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto ed indipendentemente dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili effettuate: ciò in quanto anche l'inserimento nel turno di servizio per l'eventuale intervento per lo spegnimento di un incendio in atti soddisfa la ratio istitutiva del compenso.

Né può sostenersi l’intervenuta abrogazione tacita della citata ordinanza, per effetto della L. 24 febbraio 1992, n. 225, del D.L. 20 novembre 1997, n. 464, della L. 18 giugno 2002, n. 118 e dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2002, n. 3231, e, quindi, l'attuale insussistenza della fonte normativa del diritto azionato in prima istanza dagli interessati, per di più non cumulabile con le altre tipiche indennità militari di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 78.

Ciò in quanto, innanzitutto quest'ultima legge è anteriore all'emanazione dell'ordinanza in questione e l'indennità c.d. antincendio assolve ad una funzione remunerativa, diversa e distinta di disagio; inoltre l'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1509), nel caso di specie non ravvisabile.

Infatti, il riordino organizzativo della Protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non risultano in alcun modo incompatibili con la persistente operatività dell'indennità antincendio, sicché, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l'avvenuta abrogazione tacita dell'ordinanza n. 688/1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente (come, peraltro, riconosciuto, ancorché implicitamente, da Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1833).

Infondata è, invece, la domanda volta al riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme ritenute dovute.

Premesso che all'indennità antincendio non può essere riconosciuta alcuna valenza retributiva, in quanto diretta a compensare i disagi ed i rischi obiettivamente connessi ai servizi di contrasto agli incendi e non la prestazione lavorativa in sé considerata, deve negarsi la spettanza della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti, in ritardo, sulla base del titolo considerato, in applicazione dei medesimi principi affermati in merito alla analoga fattispecie delle conseguenze della mora nella corresponsione dell'indennità di missione (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3644).

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto, limitatamente alla spettanza della rivendicata indennità, oltre interessi per ogni singola rata dal dì del dovuto fino a quello di effettivo soddisfo, calcolato ai sensi del D.M. del Ministero del Tesoro del 1 settembre 1998, n. 352, che, all'art. 3, comma 2, ha stabilito che gli accessori sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Il comma 3 dello stesso art. 3 ha poi previsto che sulle somme da liquidare è applicata la ritenuta fiscale ai sensi del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 1.

Non sono dovute somme a titolo di rivalutazione monetaria, in coerente applicazione del comma 36 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che esclude il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni .

Le spese, seguono la soccombenza, anche tenuto conto dell’ormai noto e risalente orientamento giurisprudenziale, cui si è fatto cenno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.

Condanna l’amministrazione alle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO
joker68
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 6
Iscritto il: sab mar 09, 2019 12:56 pm

Re: Compenso per spegnimento incendi boschivi.

Messaggio da joker68 »

Salve,in riferimento a queste sentenze volevo chiedere qualche informazione.Faccio parte di un gruppo di volo di elicotteri che la scorsa estate è stata chiamata a svolgere attivita di AIB in Sicilia da giugno sino a fine settembre.Leggendo le sentenze appare charo che esiste una forma di compenso per gli equipaggi che svolgono attivita di spegnimento boschivo, ma che vi è una certa difficoltà a ottenenerla. Volevo sapere qualcosa in piu se possibile ossia come mi devo muovere per richederla.Grazie.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Compenso per spegnimento incendi boschivi.

Messaggio da panorama »

Posso solo consigliarti di fare prima una richiesta scritta al tuo comando ed una volta ottenuta la risposta ti regoli di conseguenza, in caso negativo di consiglio anche di rivolgerti allo stesso avvocato citato nella sentenza vittoriosa.
Rispondi