Compenso impiego elicotterista campagna antincendi

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Compenso impiego elicotterista campagna antincendi

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Da un po' di tempo a questa parte sto trovando queste sentenze NEGATIVE e mi domando se il restante personale ne sia a conoscenza.
Per tale motivo ritengo opportuno esporla ai tanti lettori in modo da prenderne conoscenza per il futuro.

Infatti, viene reclamato da molti il diritto alla percezione del compenso previsto nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco.

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02/08/2012 201207198 Sentenza 1T


N. 07198/2012 REG.PROV.COLL.
N. 15602/2000 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15602 del 2000, proposto da:
B. L., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Augusto Melis, Antonia Catte, con domicilio eletto presso Marco Mariani in Roma, via Savoia, 78;

contro
Ministero dell'Interno, Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Direzione Generale Protezione Civile e dei Servizi Antincendio;

per l’accertamento
del diritto alla percezione del compenso previsto nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Salerno, durante la campagna antincendi 1993, 1996 e 1997 e

per la condanna
dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme dovute oltre a interessi e rivalutazione monetaria;

Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza Pubblica in Camera di Consiglio del 20 luglio 2012 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza ;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso notificato il 13 settembre 2000 e depositato il 15 successivo il signor OMISSIS sopra specificato chiede l’accertamento del suo diritto alla percezione del compenso previsto nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Torino , durante la campagna antincendi 1993, 1996 e 1997 e la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione delle somme dovute oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Deduce i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.
2) Violazione dei principi di uguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno dedotto l’infondatezza delle censure sollevate e contestato le deduzioni svolte nel merito, chiedendo, in via conclusiva, il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 20 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Dopo aver precisato di aver prestato servizio speciale nella qualità di elicotterista addetto al Nucleo Elicotteri del Comando dei Vigili del Fuoco nelle campagne antincendi dal 1993 al 1997, il ricorrente, signor OMISSIS, chiede il riconoscimento del suo diritto ai compensi per l’attività svolta, che ritiene dovuti in relazione all’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986.

Prima di esaminare i motivi di ricorso il Collegio esamina – e respinge – l’eccezione di legittimazione passiva dell’intimato Ministero dell’Interno sollevata dalla difesa erariale.

Perché un soggetto evocato in giudizio possa essere ritenuto estraneo alla causa occorre la sua totale estraneità alla vicenda sottoposta al vaglio del giudice.

Tale completa estraneità, nel caso di specie, in considerazione del legame intercorrente tra l’intimato Dipartimento della Protezione civile e il predetto Ministero, non può ritenersi sussistente.

Con il primo motivo di gravame viene dedotto l’eccesso di potere tra più atti atteso che la Direzione Generale della Protezione Civile avrebbe richiesto, in varie occasioni, i prospetti riepilogativi delle missioni effettuate dal personale impiegato nella campagna antincendi nel periodo d’interesse salvo, poi, escludere il diritto a tale compenso.

La nota, nella quale si dava per scontata la spettanza delle somme pretese, sarebbe stata trasmessa dalla Direzione Generale della Protezione Civile con i dati richiesti al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero della Difesa per la corresponsione del dovuto.

Stesso tenore sarebbe rilevabile dalla nota 18 agosto 1998 della Direzione generale della predetta Protezione Civile.

Soltanto nel 2000, sorprendentemente, la predetta Direzione Generale avrebbe lasciato intendere che vi erano dubbi sulla spettanza delle somme pretese e avrebbe declinato la sua competenza al riguardo.

Con il secondo motivo parte ricorrente contesta i profili di illegittimità costituzionale dell’interpretazione resa dalla resistente andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Preliminarmente, il Collegio osserva che l’azione proposta è un’azione di accertamento del diritto alla corresponsione di un compenso dovuto in applicazione di specifiche norme vigenti nel periodo interessato rispetto al quale non sussistono margini di apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione resistente la quale è tenuta a pagare una volta accertato il debito.

Ne consegue che il comportamento tenuto da quest’ultima si presenta, eventualmente, come criticabile se indicativo di incertezze e incoerenze peraltro legate alle complesse vicende che hanno segnato la Protezione Civile e il suo collocamento nell’ambito del Governo, ma non rivelatore di illegittimità atteso che ciò che rileva, in ipotesi del genere, è la sussistenza o meno del diritto e quindi l’esistenza e la vigenza della fonte normativa generatrice dell’obbligo e non le eventuali e contraddittorie richieste di documentazione rivolte all’interessato.

Contesta la sussistenza del debito per cui è causa la difesa erariale per la quale, nel caso in esame, vengono in rilievo più profili: uno relativo alla vigenza della fonte generatrice del debito; l’altro relativo all’effettività della prestazione.

Oltre a contestare la vigenza dell’Ordinanza contenente la fonte normativa generatrice del compenso richiesto, che assume oramai abrogata, l’Amministrazione resistente ritiene, infatti, che lo stesso non sarebbe dovuto nei confronti dei vigili del fuoco attesa l’ordinaria finalità dei compiti di istituto loro assegnati.

Contesta, infine, il materiale svolgimento delle attività per le quali viene chiesto il compenso atteso che nel piano predisposto dal COAU non risulterebbe l’impegno dei VVF.

Quanto al primo dei profili appena enunciati il Collegio rileva che, contrariamente all’assunto della difesa erariale, l'Ordinanza del Ministero Protezione Civile n. 688/FPC del 21.2.1986, con la quale è stato previsto il riconoscimento di una specifica indennità ai piloti che avessero effettuato un numero minimo di missioni in operazioni di spegnimento di incendi boschivi con elicotteri dotati di benna, risulta vigente nel periodo interessato, secondo quanto affermato da copiosa giurisprudenza, al riguardo. Giurisprudenza che il Collegio ritiene perfettamente applicabile alla fattispecie in esame (cfr., in particolare, Consiglio Stato, sez. IV, 18 settembre 2007, n. 4857 Cons. St.; n. 2647/2009; Cons. St., sez. VI, 3228/2008).

E’ stato, infatti, chiarito che l'avvenuta abrogazione tacita della citata Ordinanza, per effetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del decreto legge 20 novembre 1997, n. 464, della legge 18 giugno 2002, n. 118 e dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2002, n. 3231, e, quindi, l'insussistenza della fonte normativa del diritto azionato in questa sede, non corrisponde ad una corretta esegesi.

Nell’esaminare le due norme successive nel tempo non sussiste, infatti, quell’insanabile contrasto tra le due discipline che, solo consente, in mancanza di un’espressa previsione abrogativa, di ritenere superata la prima delle due disposizioni disciplinanti il medesimo argomento.

L’abrogazione tacita dell’Ordinanza in questione (desumibile, in buona sostanza, soltanto dall'omessa previsione del beneficio preteso) non sarebbe sussistente atteso che la nuova normativa si occupa della disciplina dell'attività della protezione civile o, più specificamente, dell'organizzazione dei servizi di contrasto agli incendi boschivi, e non esprime alcun contrasto insanabile con la normativa precedente.

“L'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1509), esclusivamente configurabile nell'ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere - in quanto non armonizzabili tra di loro - a causa della radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni.

Come già statuito dal Consiglio di Stato (CdS IV, 30 marzo 2000, n. 1833) tra la previsione originaria, che contemplava l'indennità antincendio, e le citate disposizioni successive non è dato ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità che, sola, permette di configurare l'effetto dell'abrogazione implicita, posto che la sola omissione della previsione di quel beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli incendi non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed inconciliabilità delle regolamentazioni normative che condiziona il riconoscimento dell'asserito effetto abrogativo (Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2005, n. 7565).

Il riordino organizzativo della Protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non sono stati ritenuti, in alcun modo incompatibili, secondo il rigoroso parametro valutativo prima illustrato, con la persistente operatività dell'indennità antincendio, sicché, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l'avvenuta abrogazione tacita dell'ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente.” (CdS, sez. VI, 3228/2008)

Precisato che l’Ordinanza di cui si chiede l’applicazione non può ritenersi venuta meno, deve ora accertarsi se si rivelano fondati i secondi profili evidenziati e cioè quelli secondo cui le somme non spettano agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco in considerazione dei loro compiti di istituto secondo quanto indicato nella legge n. 47 del 1974.

Relativamente a tale ultimo argomento, rileva, infatti, l’Amministrazione resistente che il compenso de quo non spetterebbe al ricorrente perché vigile del fuoco e quindi in ragione della natura istituzionale dell’attività svolta, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge n. 47 del 1975 che (articolo 7) nel titolo II relativo alla “Difesa e ricostituzione del patrimonio forestale” attribuisce il compito di spegnimento degli incendi alla “collaborazione dei vigili del fuoco ” .

A tale proposito il Collegio precisa quanto segue.

La legge appena menzionata ha attribuito al Ministero dell’Agricoltura e foreste (ora delle Politiche Agricole e forestali) il compito di spegnimento degli incendi che per quanto riguarda, in particolare, le attività a terra risulta affidato al Corpo Forestale dello Stato e, in via di collaborazione, ai Vigili del fuoco.
A partire dall’anno 1986, con l’approvazione dell’ Ordinanza n. 688 di cui è stata riaffermata la vigenza dalla giurisprudenza amministrativa citata, il Ministero del Coordinamento della protezione Civile, nel frattempo istituito (D. L. nº 57 del 27 febbraio 1982 convertito nella legge n. 187 dello stesso anno) ha previsto la possibilità di compensare gli equipaggi impegnati in attività di soccorso aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, nei termini espressamente richiamati dal ricorrente.

Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è nato, infine, il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il quale ha previsto (art. 6) che costituiscono componenti del Servizio nazionale della protezione civile e che provvedono alle attività di protezione civile “secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici………..” e che tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile viene indicato “il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile”
Motore organizzativo dell’attività area per lo spegnimento degli incendi, infine, è, fin dal 1982, il Comitato Operativo Aereo Unificato, centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per l'attività di protezione civile, che pianifica e coordina le attività di volo, sia in ambito nazionale che internazionale, anche con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Alla luce di tale quadro di competenze e di attività deve allora rilevarsi che l’appartenenza al Corpo dei Vigili del fuoco non è ragione di esclusione dal compenso per cui è causa dovendosi, soltanto, accertare se risulti provato l’effettivo svolgimento dell’attività per la quale si rivendicano le somme e, in particolare, se tale attività sia stata prestata in base a quanto stabilito dall’organizzazione dell’ufficio incaricato del Servizio in sede nazionale di coordinare gli interventi reputati necessari per lo spegnimento degli incendi, vale a dire il COAU.

Ebbene dalla lettura della documentazione versata in atti dal ricorrente non sembra che la pretesa dal medesimo avanzata possa ritenersi fondata.

A prescindere dalle richieste rivolte dal ricorrente all’Amministrazione resistente che sono atti di parte, assumono un rilievo decisivo al fine della definizione della vicenda in esame i documenti prodotti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Risulta da questi che il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) ha dichiarato i mezzi aerei utilizzati per spegnere gli incendi nel 1994, e le tabelle di dislocazione dei mezzi aerei antincendi per le campagne antincendi boschivi 1995, 1996, 1997 e 1998. E l’impiego di mezzi dei Vigili del Fuoco per conto del COAU risulta soltanto per gli anni 1998 e 2000, con le precisazioni che di seguito si espongono.

Risulta, altresì, che tale situazione è stata espressamente resa nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Ufficio Affari Generali Documentazione e Volontariato- Servizio contenzioso della medesima Presidenza prot. EME/4623/A.008 dell’8 febbraio 2000 laddove si precisa per gli anni dal 1994 al 1997 “non risulta alcuna partecipazione degli equipaggi di volo del C.N. VV.F. al dispositivo aereo coordinato dal COAU per la lotta agli incendi boschivi” e successivamente con la nota EME/30924/A008 del 29 settembre 2000 dove è attestato che gli equipaggi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non hanno partecipato negli anni dal 1990 al 1997 ad alcuna missione di concorso aereo AIB coordinata o disposta dal COAU”.

Ne consegue che mancando un impiego dei velivoli dei VVF, disposto dall’organo deputato ad operare il coordinamento delle attività antincendio di competenza della Protezione Civile (il COAU) deve concludersi che la pretesa del ricorrente si rivela, relativamente agli anni fino al 1997, infondata.

E tale conclusione non è scalfita dalla documentazione versata in atti dal ricorrente che riguarda essenzialmente i rapporti, di carattere generale, intercorrente tra i vari settori impegnati nello spegnimento degli incendi ma nulla precisa rispetto alla posizione del ricorrente.

Ne consegue che per gli anni dal 1992 al 1997 niente è dovuto al ricorrente da parte della Protezione Civile.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione I ter
Respinge, in parte, il ricorso proposto dal signor B. L., meglio specificato in epigrafe.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente, Estensore
Pietro Morabito, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/08/2012


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Re: Compenso impiego elicotterista campagna antincendi

Messaggio da panorama »

Questa è una sentenza favorevole verso il personale elicotterista.

-- diritto alla percezione del compenso previsto nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Pescara, durante la campagna antincendi dell’anno 1998.

IL TAR LAZIO HA CHIARITO:

1) - La Sezione ha già avuto modo di esaminare la questione per cui è causa a seguito di ulteriori ricorsi (cfr., tra gli altri, n. 15606/2000, definito con sentenza n. 7239/2011; n. 15607/2000, definito con sentenza n. 1212/2012), affrontando profili che intende solo richiamare, quali la vigenza dell’Ordinanza costituente la fonte normativa generatrice dell’obbligo di corresponsione del compenso richiesto; l’obbligo del pagamento del compenso anche nei confronti dei vigili del fuoco, da escludersi secondo l’Amministrazione resistente in ragione dell’ordinaria finalità dei compiti di istituto loro assegnati, che è stato ritenuto, al contrario, sussistente sulla base di argomentazioni che vengono in parte richiamate e in parte subito dopo esposte.

2) - Alla luce di tale quadro di competenze e di attività deve allora rilevarsi che l’appartenenza al Corpo dei Vigili del fuoco non è ragione di esclusione dal compenso per cui è causa, dovendosi soltanto accertare se risulta provato l’effettivo svolgimento dell’attività per la quale si rivendicano le somme e, in particolare, se tale attività è stata prestata in base a quanto stabilito dall’ufficio incaricato dell’organizzazione del Servizio in sede nazionale e del coordinamento degli interventi reputati necessari per lo spegnimento degli incendi, vale a dire il COAU.”

3) - Da ciò consegue che – mentre per gli anni fino al 1997 – alcuna pretesa potrebbe essere avanzata o, comunque, accolta, in relazione all’anno 1998 la stessa Presidenza ammette la possibilità di utilizzo dei Vigili del fuoco in attività di spegnimento di incendi a seguito di organizzazione del COAU.

Il resto dei motivi potete leggerli in sentenza.

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25/09/2012 201208106 Sentenza 1T


N. 08106/2012 REG.PROV.COLL.
N. 15584/2000 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15584 del 2000, proposto da:
C. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Augusto Melis, Antonia Catte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Mariani, situato in Roma, via Savoia n. 78;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, in persona del legale rappresentante p.t.;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'accertamento
del diritto alla percezione del compenso previsto nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Pescara, durante la campagna antincendi dell’anno 1998

e per la condanna
dell’Amministrazione alla corresponsione somme dovute, oltre interessi e rivalutazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Direzione Generale Protezione Civile e dei Servizi Antincendio e Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso notificato il 12 settembre 2000 e depositato il successivo 15 settembre 2000 il signor C. M. chiede l’accertamento del suo diritto alla percezione del compenso previsto nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986, per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Pescara, durante la campagna antincendi dell’anno 1998 e la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione delle somme dovute, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Deduce i seguenti motivi:

A) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.

B) Violazione di legge per violazione dei principi di uguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno dedotto l’infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente e contestato le deduzioni svolte nel merito, chiedendo, in via conclusiva, il rigetto del ricorso.

In data 26 ottobre 2000 il ricorrente ha prodotto documenti.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1. Dopo aver precisato di aver prestato servizio speciale nella qualità di elicotterista addetto al Nucleo Elicotteri del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara nella campagna antincendi del 1998, il ricorrente chiede il riconoscimento del suo diritto ai compensi per tale attività, che ritiene dovuti in relazione all’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce l’eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti, atteso che la Direzione Generale della Protezione Civile – pur non avendo mai corrisposto l’indennità in questione – fino al 1998 “ha sempre riconosciuto il diritto del personale del Nucleo Elicotteri alla percezione della stessa”, così come risulta da differenti note.

Con il secondo motivo contesta i profili di illegittimità costituzionale dell’interpretazione resa dalla resistente amministrazione e la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

2. Ciò rappresentato, il Collegio osserva – in via preliminare - che l’azione proposta dal ricorrente è un’azione di accertamento del diritto al pagamento di un compenso dovuto in applicazione di specifiche norme vigenti nel periodo interessato rispetto al quale non sussistono margini di apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione resistente, la quale è tenuta al pagamento una volta accertato il debito.

Ne consegue che il comportamento tenuto da quest’ultima si presenta, eventualmente, come criticabile se indicativo di incertezze e incoerenze, magari legate alle complesse vicende che hanno segnato la costituzione e l’organizzazione della Protezione Civile e il suo collocamento nell’ambito del Governo, ma non rivelatore di illegittimità atteso che ciò che rileva, in ipotesi del genere, è la sussistenza o meno del diritto e quindi l’esistenza e la vigenza della fonte normativa generatrice dell’obbligo e non le eventuali e contraddittorie richieste di documentazione rivolte dall’amministrazione all’interessato.

2.1. La sussistenza del debito per cui è causa viene contestata dalla difesa erariale mediante il deposito di atti delle amministrazioni coinvolte riguardanti, anche, l’effettività della prestazione.

La Sezione ha già avuto modo di esaminare la questione per cui è causa a seguito di ulteriori ricorsi (cfr., tra gli altri, n. 15606/2000, definito con sentenza n. 7239/2011; n. 15607/2000, definito con sentenza n. 1212/2012), affrontando profili che intende solo richiamare, quali la vigenza dell’Ordinanza costituente la fonte normativa generatrice dell’obbligo di corresponsione del compenso richiesto; l’obbligo del pagamento del compenso anche nei confronti dei vigili del fuoco, da escludersi secondo l’Amministrazione resistente in ragione dell’ordinaria finalità dei compiti di istituto loro assegnati, che è stato ritenuto, al contrario, sussistente sulla base di argomentazioni che vengono in parte richiamate e in parte subito dopo esposte.

E’ stato affermato nelle citate sentenze che: “Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è nato, infine, il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il quale ha previsto (art. 6) che costituiscono componenti del Servizio nazionale della protezione civile e che provvedono alle attività di protezione civile “secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici………..” e che tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile viene indicato “il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile”.

Motore organizzativo dell’attività area per lo spegnimento degli incendi, infine, è, fin dal 1982, il Comitato Operativo Aereo Unificato, centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per l'attività di protezione civile, che pianifica e coordina le attività di volo, sia in ambito nazionale che internazionale, anche con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Alla luce di tale quadro di competenze e di attività deve allora rilevarsi che l’appartenenza al Corpo dei Vigili del fuoco non è ragione di esclusione dal compenso per cui è causa, dovendosi soltanto accertare se risulta provato l’effettivo svolgimento dell’attività per la quale si rivendicano le somme e, in particolare, se tale attività è stata prestata in base a quanto stabilito dall’ufficio incaricato dell’organizzazione del Servizio in sede nazionale e del coordinamento degli interventi reputati necessari per lo spegnimento degli incendi, vale a dire il COAU.”

2.2. Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio ha ritenuto, pertanto, riconoscibile il credito vantato soltanto nell’ipotesi in cui le attività per le quali è stato chiesto il riconoscimento fossero state organizzate e autorizzate dal predetto COAU.

E a tale orientamento intende riferirsi, anche in questo caso, il Collegio, confermandolo, atteso che l’attività antincendio prestata dai Vigili del Fuoco - per essere valutabile al fine che ci occupa - deve essere stata svolta al di fuori di quella dovuta nella primaria veste istituzionale, cioè quella di Vigile del Fuoco.

Deve essere stata prestata, quindi, su richiesta e soprattutto, a seguito di organizzazione del lavoro da parte dell’Organo competente che, come prima esposto, è il COAU.

Riconoscendo – come già in passato - rilievo decisivo ai documenti prodotti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, emerge che:

- il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) ha dichiarato i mezzi aerei utilizzati per spegnere gli incendi nel 1994 e le tabelle di dislocazione dei mezzi aerei antincendi per le campagne antincendi boschivi 1995, 1996, 1997 e 1998 ed ha negato l’impiego di mezzi dei Vigili del Fuoco per conto del COAU per il periodo 1994/1997 (all.3);

- con lettera prot. EME/30924/A.008 del 19 ottobre 2000 (all.5), il Dipartimento della Protezione Civile ha precisato che “gli equipaggi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non hanno partecipato negli anni dal 1990 al 1997 ad alcuna missione di concorso aereo AIB coordinata e disposta dal COAU” ma prosegue affermando che: “per gli anni 1998, 1999 e 2000 la partecipazione degli equipaggi dei vigili del Fuoco alle operazioni AIB è stata inserita nelle direttive di quegli anni con riserva operativa legata ai prioritari compiti d’istituto”

Da ciò consegue che – mentre per gli anni fino al 1997 – alcuna pretesa potrebbe essere avanzata o, comunque, accolta, in relazione all’anno 1998 la stessa Presidenza ammette la possibilità di utilizzo dei Vigili del fuoco in attività di spegnimento di incendi a seguito di organizzazione del COAU.

In ragione di tale constatazione, il Collegio – in linea con l’orientamento già assunto in precedenti pronunce – ritiene che la riconoscibilità della pretesa avanzata debba essere ragionevolmente ammessa.
Al riguardo va, poi, richiamata la disciplina contenuta nell'art. 2697 c.c. (a cui corrisponde, ora, l'art. 64, comma 1, d.lg. n. 104/2010), secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, disciplina che trova integrale applicazione anche nel processo amministrativo tutte le volte in cui le posizioni tra p.a. e privato siano paritetiche, con la conseguenza che, a pena di un'inammissibile inversione del regime dell'onere della prova, non è consentito al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando quest'ultima si trovi nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione. (Consiglio Stato, sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 924).

Ebbene nella fattispecie in esame il Collegio rileva che, pur essendosi in presenza di una posizione non paritetica tra le parti quanto alla disponibilità degli atti, il ricorrente ha esibito una scheda del Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile – Servizio Gestioni Contabili dalla quale risultano le ore di volo dal predetto svolte per l’anno 1998, mentre l’Amministrazione resistente, dopo un’affermazione generica sull’utilizzazione dei Vigili del fuoco da parte del COAU per lo spegnimento degli incendi boschivi, non fornisce alcuna precisazione e tanto meno contestazione sulla posizione del ricorrente che, alla luce di queste precisazioni, può ritenersi sufficientemente provata.

3. In sintesi, la pretesa del ricorrente – riguardante specificamente ed esclusivamente l’anno 1998 - si rivela fondata.

Sulle somme spettanti al ricorrente relativamente a tale anno, trattandosi di somme che non hanno natura retributiva, devono essere riconosciuti gli interessi legali, mentre deve negarsi la spettanza della rivalutazione monetaria in applicazione dei medesimi principi affermati in merito alla analoga fattispecie delle conseguenze della mora nella corresponsione dell'indennità di missione (Cons. Stato, IV, 30 giugno 2005, n. 3644).

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 15584/2000, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente competente – espressamente indicata dalla difesa erariale nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - al pagamento del compenso richiesto, oltre gli interessi legali.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2012
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