Compatibilità tra la pratica forense e il lavoro dip. (CC.)

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Compatibilità tra la pratica forense e il lavoro dip. (CC.)

Messaggio da panorama »

Anche se è del 2008 penso che sia una notizia nuova per tanti colleghi Carabinieri questa sentenza:

Compatibilità tra pratica forense e lavoro dipendente (Cassazione Sez. Un., Sent. n. 28170 del 26 novembre 2008)

Con la Sentenza n. 28170 del 26 novembre 2008, le Sez. Unite hanno accolto il ricorso di un praticante che era stato cancellato dall'albo perché era un carabiniere, annullando così la delibera del Consiglio.

L'incompatibilità era stata prima eccepita del Consiglio dell'Ordine, poi confermata dal Consiglio Nazionale Forense ed, infine, annullata definitivamente dalle Sezioni Unite del supremo organo giudicante.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'aspirante avvocato sulla base della circostanza per cui non sussiste in nessun modo incompatibilità tra chi sta imparando la professione, e che ancora non esegue alcun mandato difensivo, ed il lavoro dipendente. Infatti, per i Giudici dette incompatibilità, quelle previste per gli avvocati, «possono essere estese ai soli praticanti ammessi al patrocinio». «Trattandosi di preclusioni volte a garantire l'indipendente svolgimento del mandato professionale», ecco il principio affermato, «le incompatibilità non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono essere iscritti nell'apposito registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati».

La decisione del Consiglio dell'Ordine di cancellare dall'albo il collega, a detta della Suprema Corte, «suscita forti perplessità che aumentano ancor di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell'ordinamento».

Inoltre «Non è infatti infrequente la possibilità», spiega ancora la Cassazione, «che taluno decida di affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva (e ciò senza tener conto delle possibilità offerte dalla legge n. 662 del 1996 che ha rimosso le incompatibilità fra impiego pubblico part-time e professioni intellettuali)».

Questa la sentenza:



Cassazione

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 26.11.2008 n. 28170
Praticanti, lavoro subordinato, compatibilità, sussistenza, precisazioni

Le Sezioni Unite Civili
Svolgimento del processo
Motivi della decisione
Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che in data 16/10/2006, P. S. ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo domanda d'iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti avvocati.
Considerato che il richiedente prestava servizio come carabiniere, il Consiglio dell'Ordine l'ha dapprima iscritto con riserva di verifica dell'eventuale esistenza di una causa d'incompatibilità e poi, decorso il primo semestre di pratica, l'ha cancellato in applicazione dell'art. 3 del RDL n. 1578/1933.
Il P. ha impugnato la relativa delibera davanti al Consiglio Nazionale Forense deducendo, per quanto ancora interessa in questa sede, la mancata concessione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni, l'inestensibilità delle ipotesi d'incompatibilità di cui all'art. 3 del RDL n. 1578/1933 ai praticanti non ammessi al patrocinio e, in ogni caso, l'avvenuta rimozione di qualunque occasione di sospetto mediante la richiesta di esonero dalla pratica professionale in conseguenza della partecipazione alla Scuola di specializzazione delle professioni forensi di Brescia.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Consiglio Nazionale Forense ha disatteso la prima doglianza sottolineando in proposito che pur non essendogli stato assegnato il termine di legge, il P. era ugualmente comparso davanti al Consiglio locale senza chiedere alcun rinvio ed, anzi, difendendosi compiutamente nel merito.
Ciò posto, il Consiglio Nazionale ha poi ricordato che in base all'art. 3 del RDL n. 1578/1933, l'iscrizione all'albo era incompatibile con qualsiasi impiego pubblico e comportava dei doveri che riguardavano tutti gli avvocati e i praticanti, a proposito dei quali l'art. 1 del DPR n. 101/1990 aveva puntualizzato che il tirocinio doveva essere svolto con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza ed implicava il compimento delle attività proprie della professione indipendentemente dall'ammissione o meno alla difesa.
Tenuto conto di quanto sopra e non dimenticato che l'obbligo di denuncia che il P. aveva come carabiniere contrastava con i doveri di segretezza e fedeltà cui era, invece, sottoposto l'avvocato, il Consiglio Nazionale ha rigettato il gravame, aggiungendo che “l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali del dott. P. non può costituire espediente utile ad aggirare una situazione di incompatibilità che, nei fatti, sussiste per le ragioni sopra esposte, fino a quando il ricorrente è dipendente dell'Arma dei Carabinieri”.
Il P. ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, con il primo dei quali ha dedotto la “violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 45 R.D. 22/1/1934, n. 37” in quanto la mancata concessione di un adeguato termine a difesa costituiva causa di nullità della deliberazione di cancellazione indipendentemente dal comportamento tenuto dall'iscritto.
Con il secondo motivo, il P. ha invece dedotto la “violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del RD 22/1/1934, n. 37 nonché eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 RDL n. 1578/1933, violazione degli artt. 2, 3, 4 e 41 della Costituzione”, in quanto le incompatibilità previste dall'art. 3 sopraindicato riguardavano unicamente l'“esercizio della professione” di avvocato, tant'era che per estenderle ai soli praticanti ammessi al patrocinio, il Legislatore aveva sentito la necessità di emanare una disposizione espressa che dimostrava, a contrariis, la loro inapplicabilità agli altri praticanti.
Con il terzo motivo, il P. ha inoltre dedotto “la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 3 del R.D. 22/1/1934, n. 37 nonché dell'art. 17 comma 114 della Legge n. 127/1997 e dell'art. 1 del D.M. 475/2001. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, perché il Consiglio Nazionale non avrebbe potuto liquidare come un mero espediente la sua richiesta di avvalersi dell'esonero dall'attività di studio e dalle udienze, in quanto con essa era stata comunque fugata qualsiasi perplessità e, quindi, anche quella specificamente legata al suo lavoro di carabiniere.
Con il quarto motivo, il P. ha infine dedotto “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in quanto il Consiglio Nazionale non si era minimamente pronunciato sull'ulteriore obiezione di assoluta disparità di trattamento che il Consiglio locale aveva posto in essere decidendo il suo caso in maniera totalmente difforme da quanto aveva fatto in una vicenda simile, in cui un agente di P.S. era stato regolarmente ammesso allo svolgimento della pratica ed al successivo esame di abilitazione.
Così riassunte le doglianze del P., osserva il Collegio che il problema posto con il primo motivo è già venuto all'esame delle Sezioni Unite, che con sentenza n. 831/1971 l'hanno risolto nel senso di attribuire efficacia sanante al comportamento del professionista, che pur avendo ricevuto un termine inferiore a dieci giorni, si astenga dall'eccepirlo davanti al Consiglio dell'Ordine.
Trattandosi di affermazione che il Collegio condivide e ribadisce, il primo motivo del ricorso va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “mirando a consentire la preparazione di un'adeguata difesa, la concessione di un termine inferiore a quello previsto dall'art. 45 R.D. 22/1/1934, n. 37 integra una nullità sanabile dal comportamento dell'interessato che comparendo davanti al Consiglio dell'Ordine, non se ne dolga ma si limiti ad esporre le proprie ragioni nel merito”.
Passando adesso all'esame del secondo motivo, giova premettere che al pari del Consiglio locale, anche quello nazionale non si è spinto affatto a sostenere che la qualità di carabiniere costituiva una causa d'incompatibilità ulteriore rispetto a quelle previste dall'art. 3 del RDL n. 1578/1993, ma si è limitato ad osservare che il lavoro svolto dal P. (ed i doveri da esso derivanti) rappresentavano la riprova evidente della sua inconciliabilità con lo svolgimento della pratica professionale.
L'attività di agente di P.G. del P. non ha costituito, cioè, un distinto motivo di rigetto del gravame, ma un semplice argomento di supporto dell'unica ratio decidendi che, come già detto, è consistita unicamente nel fatto che l'interessato era un dipendente pubblico e, come tale, insuscettibile d'iscrizione ai sensi dell'art. 3 del RDL n. 1578/1993.
Questo, e non altro, essendo stato il contenuto della decisione del CNF, occorre accertare se la normativa di settore estende davvero le cause d'incompatibilità pure ai praticanti non ammessi al patrocinio.
A questo proposito, non va dimenticato devesi rilevare che dovendo contribuire a dare concreta attuazione al diritto di difesa, l'avvocato ha bisogno di poter espletare il proprio mandato in piena indipendenza di giudizio e d'iniziativa e, cioè, al riparo da condizionamenti giuridici o di fatto che potrebbero influenzarlo in senso difforme dall'interesse del cliente (v., in tal senso, anche Corte cost. 2001/189). A tal fine, e salvo alcune eccezioni che qui non rilevano, l'art. 3 del RDL n. 1578/1933 stabilisce, fra l'altro, che l'esercizio della professione di avvocato è “incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione od istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”.
Sia il tenore letterale delle parole usate che lo scopo da esse perseguito dimostrano che trattasi di norma collegata all'esercizio concreto della professione, di cui vuole garantire l'autonomia, come del resto ultimamente riaffermato da queste stesse Sezioni Unite con sentenza n. 19496/2008 e, soprattutto confermato dagli artt. 1 e 13 del RD n. 37/1934, i quali riconoscono l'applicabilità dell'art. 3 RDL n. 1578/1933 solo con riferimento ai praticanti ammessi al patrocinio.
Tenuto allora conto delle surricordate finalità della norma nonché del fatto che, secondo i principi, l'esplicita previsione della incompatibilità soltanto per i praticanti ammessi al patrocinio equivale ad indiretta, ma indubbia esclusione della sua applicabilità nei confronti dei praticanti che non svolgono attività difensiva, può senz'altro concludersi nel senso che nel sistema inizialmente tracciato dal Legislatore quest'ultimi potevano svolgere la pratica pure nella ipotesi in cui si fossero trovati in una delle condizioni previste dall'art. 3 del RDL n. 1578/1933.
Ciò posto, rimane da chiedersi se tale sistema non sia stato per caso innovato dall'art. 1 del DPR n. 101/1990, che come ricordato dal Consiglio nazionale ha tenuto a puntualizzare che la pratica legale “comporta il compimento delle attività proprie della professione”.
La risposta al quesito, però, non può essere che negativa ove si consideri che il DPR n. 101/1990 non ha parificato affatto le due categorie di praticanti, ma le ha mantenute distinte preoccupandosi, per di più, di chiarire che i cambiamenti da esso apportati comportavano unicamente la sostituzione degli artt. 5, 6, 7, 9 e 71 del RD n. 37/1934, ma non degli artt. 1 e 13 che, come si è visto, estendono le incompatibilità previste per gli avvocati ai soli praticanti ammessi al patrocinio.
Dovendo essere perciò apprezzata alla luce della perdurante vigenza delle predette disposizioni, con le quali va necessariamente armonizzata, la precisazione contenuta nell'art. 1 del DPR n. 101/1990 finisce col perdere ogni capacità espansiva dell'art. 3 RDL n. 1578/1933 che, peraltro, data pure la difficoltà di derivare da generiche disposizioni l'introduzione (implicita) di limitazioni o doveri prima inesistenti, non avrebbe potuto esserle riconosciuta nemmeno in caso di sua lettura separata dal contesto che, giova ribadirlo, non ricollega l'incompatibilità al mero compimento di atti tipici della professione, bensì all'assunzione ed allo svolgimento del mandato difensivo, che i praticanti non ammessi al patrocinio non ricevono.
Il Consiglio Nazionale ha tuttavia dubitato della logicità dell'anzidetta interpretazione, sottolineando che il riconoscimento del diritto del P. all'iscrizione condurrebbe al paradosso di un praticante che in tale qualità potrebbe venire a conoscenza di fatti che sempre come praticante dovrebbe tenere riservati, mentre come carabiniere avrebbe l'obbligo di denunciare.
Il rilievo è certamente suggestivo, ma non insuperabile perché anche a prescindere da quanto già osservato dalla succitata Corte cost. 2001/189 in ordine al “conflitto di appartenenze” introdotto dall'art. 1, commi 56 e 56 bis della legge n. 662/1996, si tratterebbe pur sempre di una mera eventualità comunque scongiurabile mediante l'adozione di opportuni accorgimenti di fatto fra cui, per esempio, quello di circoscrivere la pratica a determinati settori o a casi preventivamente valutati dall'affidatario.
Il pericolo prospettato dal Consiglio Nazionale sembra, cioè, idoneo a dimostrare soltanto la possibilità di (seppur non trascurabili) problemi pratici, ma non l'esistenza di una vera e propria preclusione di carattere generale ed astratto che, oltretutto, non riguarderebbe tutti i dipendenti pubblici e privati, ma soltanto una ristretta cerchia di persone, per cui non potrebbe essere valorizzata né per inferirne l'incompatibilità dei soli agenti ed ufficiali di PG (dato che l'art. 3 del RDL n. 1578/1933 contiene una previsione di carattere generale, non limitata ad una ristretta categoria di soggetti) né, meno che mai alla totalità dei lavoratori, dato che così facendo si arriverebbe alla conseguenza (questa sì sproporzionata ed illogica) di “colpire” un'intera classe per rimediare ad un inconveniente proprio di una minima parte di essa.
Anche per tali motivi, dunque, la soluzione del Consiglio nazionale suscita forti perplessità che aumentano ancora di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell'ordinamento.
Né varrebbe in contrario replicare che, pertanto, l'estensione della incompatibilità ai praticanti non comporterebbe alcun sostanziale sbarramento, ma una semplice anticipazione di quanto sarebbe, dopo, inevitabile, visto che per iscriversi all'albo ed esercitare la professione, il praticante che abbia superato l'esame deve necessariamente dimettersi dal lavoro pubblico o privato eventualmente svolto. L'obiezione non potrebbe essere infatti condivisa non soltanto per la gravità del rischio che si chiederebbe di correre all'interessato (chiamato a rinunciare ad un lavoro certo e remunerato per svolgere un lungo apprendistato, non sempre adeguatamente retribuito, e sostenere infine una prova che potrebbe anche non superare), ma anche per la non infrequente possibilità che taluno decida di affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva (e ciò senza tenere conto delle possibilità offerte dal surricordato art. 1, commi 56 e 56 bis della legge n. 662/1996, che ha rimosso le incompatibilità fra impiego pubblico part-time e professioni intellettuali).
Il secondo motivo del ricorso dev'essere pertanto accolto, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “trattandosi di preclusioni volte a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di cui all'art. 3 del RDL n. 1578/1933 non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito Registro Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati”.
Ne deriva l'assorbimento del terzo e del quarto motivo e la cassazione della decisione impugnata senza rinvio degli atti al giudice a quo, perché non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito mediante l'annullamento della delibera del Consiglio dell'Ordine di Bergamo di cancellazione del P. dal Registro Speciale dei praticanti avvocati.
Avuto riguardo alla novità della questione, stimasi equo compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, annulla la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo di cancellazione del P. dal Registro Speciale dei praticanti avvocati, compensando le spese dell'intero giudizio fra le parti.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Compatibilità tra la pratica forense e il lavoro dip. (CC.)

Messaggio da panorama »

Sentenza del Tar di Bari su attività ricreativa d’intrattenimento a titolo occasionale e del tutto gratuito, attività che è consentita e che non necessita di alcun’autorizzazione, come precisato nella circolare ministeriale 20 dicembre 1999 n. 301/99.

questi alcuni punti:

1)- Secondo l'Autorità militare, infatti, il dipendente avrebbe svolto attività d’intrattenimento e di animazione in favore della società a responsabilità limitata "OMISSIS", nel periodo I marzo 2000 - 31 dicembre 2001, senza la preventiva e necessaria autorizzazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 53, comma settimo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2)- Però l'istante sostiene che mancherebbero del tutto i presupposti per disporre la restituzione di somme che si presumono indebitamente percepite, poiché il medesimo avrebbe svolto un'attività ricreativa d’intrattenimento a titolo occasionale e del tutto gratuito, attività che è consentita e che non necessita di alcun’autorizzazione, come precisato nella circolare ministeriale 20 dicembre 1999 n. 301/99.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 01331/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2005, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto in Bari, via Dante, 25;
contro
Ministero della Difesa, Comando Reclutamento e Forze di Completamento Puglia, Comando generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento 14 marzo 2005 prot. …./5.8.3, con il quale il ricorrente è stato dichiarato tenuto a restituire la somma di € 3253,67, in quanto indebitamente percepita ai sensi dell'articolo 53, comma settimo, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresi i verbali di verifica fiscale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti depositati il 21 giugno 2005 e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Reclutamento e Forze di Completamento Puglia e del Comando generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti OMISSIS,
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il signor OMISSIS, maresciallo capo dell'Esercito, in servizio presso il Comando OMISSIS, impugna il provvedimento del detto Comando 14 marzo 2005 prot. …./5.8.3, con il quale il ricorrente è stato dichiarato tenuto a restituire la somma di € 3253,67, in quanto indebitamente percepita.
Secondo l'Autorità militare, infatti, il dipendente avrebbe svolto attività d’intrattenimento e di animazione in favore della società a responsabilità limitata "OMISSIS", nel periodo I marzo 2000 - 31 dicembre 2001, senza la preventiva e necessaria autorizzazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 53, comma settimo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Tali circostanze sarebbero emerse a seguito di una verifica fiscale condotta dal Nucleo provinciale di Polizia tributaria di OMISSIS nei confronti della suddetta società di ristorazione.
L'istante sostiene che mancherebbero del tutto i presupposti per disporre la restituzione di somme che si presumono indebitamente percepite, poiché il medesimo avrebbe svolto un'attività ricreativa d’intrattenimento a titolo occasionale e del tutto gratuito, attività che è consentita e che non necessita di alcun’autorizzazione, come precisato nella circolare ministeriale 20 dicembre 1999 n. 301/99. Gli atti della verifica inoltre non conterrebbero alcun accertamento della percezione di somme da parte del ricorrente.
Tali elementi sono stati evidenziati nelle deduzioni procedimentali della parte, ma a tali contestazioni non sarebbe stata fornita né un'esplicita risposta né una puntuale smentita, in contrasto con l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Si sono costituiti il Ministero della Difesa, il Comando OMISSIS ed il Comando generale della Guardia di Finanza, che hanno depositato la documentazione procedimentale, a contestazione delle tesi attoree.
Tali atti sono stati gravati con motivi aggiunti depositati il 21 giugno 2005, deducendo motivi analoghi a quelli originari.
Nel frattempo il signor OMISSIS ha rinunciato alla richiesta tutela cautelare (ordinanza 4 maggio 2005 n. 381).
All'udienza del giorno 8 giugno 2011 la causa è stata riservata per la decisione.
2. Le censure sono fondate.
In data 23 aprile, 27 aprile e 10 maggio 2005 la difesa erariale ha prodotto una voluminosa documentazione. La medesima però rivela che l’accertamento compiuto in ordine all’incarico retribuito del ricorrente si esaurisce nel verbale del 21 maggio 2003, in cui i signori OMISSIS (rispettivamente responsabile della società "OMISSIS" e addetto alla contabilità) hanno dichiarato di essersi avvalsi dietro compenso di alcuni artisti. Il signor OMISSIS non risulta citato, né dall’atto si può dedurre alcun elemento attestante la corresponsione di somme al detto soggetto.
Di conseguenza, come denunciato ex parte actoris, non sussistono i presupposti (o per lo meno non sono dimostrati) per imporre il versamento all'amministrazione di appartenenza del compenso (che si suppone privo di autorizzazione, a norma dell’articolo 53, comma settimo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165), né le parti resistenti si sono curate di fornire nuovi e più precisi e pertinenti elementi dopo le contestazioni formulate sia in sede procedimentale sia in sede processuale dal signor OMISSIS.
Il ricorso dev’essere dunque accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento del Comando OMISSIS 14 marzo 2005 prot. …./5.8.3.
Data la particolarità della vicenda devono ritenersi sussistenti le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Comando OMISSIS 14 marzo 2005 prot. …./5.8.3.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Compatibilità tra la pratica forense e il lavoro dip. (CC.)

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia.

Art. 53, settimo comma, del D. L.vo n. 165/2001.
Svolgimento di lavoro fuori ufficio espletato senza l’autorizzazione della Amministrazione di appartenenza.
In ordine alla eccezione di prescrizione avanzata in primis dal ricorrente, la stessa si appalesa fondata atteso che l’art. 28 della legge n. 689 del 1981 dispone che “il diritto a riscuotere le somme dovute…. si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 07577/2011 REG.PROV.COLL.
N. 10672/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10672 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Lamazza, con domicilio eletto presso Maria Antonietta Lamazza in Roma, via della Colonna Antonina, 41;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento comunicato con lettera raccomandata del 26.7.2010 (prot. OMISSIS) del Ministero della Difesa con il quale la Pubblica Amministrazione ha chiesto al ricorrente di corrispondere, a titolo sanzionatorio, la somma di euro 402.636,85.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto notificato l’8 novembre 2010, depositato nei termini, il Maresciallo OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento comunicato con lettera raccomandata del 26 luglio 2010 del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando Aeroporto – OMISSIS – Servizio Amministrativo, con il quale la Pubblica Amministrazione ha chiesto al ricorrente di corrispondere, a titolo sanzionatorio, la somma di Euro 402.636, 85, nonché di ogni altro ulteriore ed eventuale atto e provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Il ricorrente fa presente che tale richiesta si fonda su una relazione redatta dalla Guardia di Finanza secondo la quale il OMISSIS avrebbe prestato attività di consulenza informatica per una società, la OMISSIS S.r.l., dal 1 luglio 1999 al 14 dicembre 2001 e per altra società, la OMISSIS s.p.a. successivamente, senza essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Eccezione di prescrizione su parte delle somme contestate e richieste.
Si eccepisce l’intervenuta prescrizione su parte della somma, atteso che l’Amministrazione poteva avanzare richieste economiche solo relativamente ai 5 anni precedenti la data in cui è stato notificato il provvedimento sanzionatorio.
2) Violazione di legge, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per omissione del procedimento disciplinare, eccesso di potere per incompleta istruttoria, carenza di istruttoria, violazione del diritto alla difesa, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e pretestuosità.
Si lamenta una carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto interpellare il ricorrente consentendo allo stesso di fornire tutti i chiarimenti necessari.
3) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Infondatezza dei fatti contestati.
Il ricorrente contesta di aver svolto attività lavorativa retribuita al di fuori dell’Amministrazione pubblica dal 1999 al 2008.
4) Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Infondatezza dei fatti contestati. Illegittima richiesta di denaro.
Il ricorrente sostiene di non aver percepito i compensi che gli vengono attribuiti, che sono stati invece percepiti dalla Signora OMISSIS, consorte del ricorrente.
5) Violazione di legge, manifesta ingiustizia.
La somma richiesta è manifestamente ingiusta perché non coincide con l’utile netto percepito dalle imprese interessate.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2011 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento con il quale l’Amministrazione della Difesa ha chiesto al ricorrente, ai sensi dell’art. 53, settimo comma, del D. L.vo n. 165/2001, di corrispondere, a titolo sanzionatorio, la somma di Euro 402.636,85 per compensi che lo stesso avrebbe percepito nel periodo dal 1999 al 2008, sul presupposto dello svolgimento di lavoro fuori ufficio espletato senza l’autorizzazione della Amministrazione di appartenenza.
In ordine alla eccezione di prescrizione avanzata in primis dal ricorrente, la stessa si appalesa fondata atteso che l’art. 28 della legge n. 689 del 1981 dispone che “il diritto a riscuotere le somme dovute…. si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Pertanto, avendo l’Amministrazione della Difesa richiesto la restituzione di compensi che si assumono percepiti nell’anno 1999 e fino al 2008 soltanto con lettera del 26 luglio 2010, va da sé che la pretesa dell’Amministrazione alla restituzione dei suddetti compensi va limitata ai cinque anni precedenti la suddetta data, ossia relativamente ai compensi che si assumono percepiti a decorrere dal luglio 2005.
Nel merito la dedotta censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria si appalesa fondata.
Va, infatti, osservato come l’Amministrazione della Difesa abbia adottato l’impugnato provvedimento, di chiara natura sanzionatoria, senza l’intervento nel procedimento del ricorrente, al quale è stato inibito di fornire ogni utile chiarimento in ordine ai fatti addebitati. Al contrario l’Amministrazione si è attenuta esclusivamente alle conclusioni alle quali era pervenuta la Guardia di Finanza nel suo rapporto, da cui risulta che nessun accertamento diretto nei confronti del ricorrente è stato compiuto al fine di accertare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa dello stesso al di fuori dell’ufficio, non potendosi sostenere presuntivamente che lo stesso abbia svolto tale attività solo per il fatto che risulta socio accomandante, titolare del 5% del capitale sociale della società costituita unitamente alla propria moglie OMISSIS.
Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, mentre ogni altra censura non espressamente esaminata può considerarsi assorbita. Attesa la particolare natura della controversia le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Luttazi, Presidente FF
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Compatibilità tra la pratica forense e il lavoro dip. (C

Messaggio da panorama »

Se può interessare a qualcuno.

Avvocati e part-time, prossima la decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale

Il prossimo 4 dicembre 2013 la Corte costituzionale si pronuncerà in Camera di consiglio sulla questione di legittimità costituzionale della dibattuta L. 339/2003, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., sollevata dal Tribunale di Nocera Inferiore nell’ordinanza del 24 marzo 2011 avente ad oggetto: Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003.
Sarà un’occasione per rivedere le posizioni assunte nella sentenza n. 166/2012, sentenza con la quale la Consulta ha salvaguardato le norme sulle incompatibilità della professione di avvocato di cui alla menzionata legge n. 339/2003, che non consentono più l’esercizio della professione forense ai dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% di quello a tempo pieno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunale di Nocera Inferiore ordinanza del 24 marzo 2011 iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2013

Ecco qua l'Ordinanza della Corte Costituzionale depositata il 13/01/2014 a tal riguardo.

-------------------------------------

ORDINANZA N. 3

ANNO 2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato), promosso dal Tribunale di Nocera Inferiore, nel procedimento vertente tra R. C. ed altra e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 24 marzo 2011 iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore – nel procedimento di reclamo proposto ai sensi dell’art. 669-terdecies del codice di procedura civile da C.R. avverso l’ordinanza di rigetto del suo ricorso in via d’urgenza volto ad ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento della pubblica amministrazione che gli aveva revocato l’autorizzazione all’esercizio della professione forense, in subordine la sospensione del medesimo provvedimento ed il contestuale riconoscimento della provvisoria riviviscenza dell’atto autorizzativo all’esercizio della suddetta professione – ha, con ordinanza depositata il 24 marzo 2011, iscritta al n. 59 del registro ordinanze dell’anno 2013, sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonché al canone della ragionevolezza intrinseca riconducibile all’art. 3, secondo comma, Cost., degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato);

che, ad avviso del collegio rimettente, che richiama le argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, a fondamento di identico dubbio di legittimità costituzionale della normativa in oggetto (è citata l’ordinanza n. 24689 del 6 dicembre 2010), le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., come pure il parametro della ragionevolezza intrinseca di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., perché, non solo imporrebbero un sacrificio irragionevolmente lesivo del sicuro e giustificato affidamento di mantenere nel tempo lo stato di avvocati part-time maturato da tutti i dipendenti pubblici i quali, come il ricorrente nel giudizio a quo, si erano avvalsi da diversi anni dell’opzione in tal senso prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), già reputata conforme a Costituzione da questa Corte con sentenza n. 189 del 2001, ma addirittura sconvolgerebbero la consolidata situazione giuridica sorta in capo a costoro in forza del regime previgente, avendo essi realizzato, in una simile prospettiva, investimenti intellettuali ed economici finalizzati all’avvio della nuova attività professionale e, correlativamente, affrontato pregnanti mutamenti della propria impostazione di vita, al prezzo di inevitabili rinunce a migliori prospettive di carriera nell’ambito della pubblica amministrazione. Con la conseguenza della probabile lesione di tutta una serie di consolidate aspettative, nonché di un legittimo affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, valore costituzionalmente protetto (peraltro in settori di peculiare rilevanza costituzionale come quelli del lavoro e della libera iniziativa economica), che le previste misure limitate nel tempo sarebbero palesemente inidonee a salvaguardare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che, in via preliminare, le questioni sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore sono ammissibili, perché il collegio rimettente, investito del reclamo avverso l’ordinanza di rigetto emessa in prime cure, ha accolto la domanda del ricorrente di sospensione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione forense (in concomitanza con la prestazione di lavoro pubblico) proprio sulla base della ritenuta non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della normativa in oggetto e, quindi, ha sospeso il giudizio principale in attesa della decisione di questa Corte;

che, di conseguenza, il giudice a quo non ha esaurito in via definitiva il suo potere cautelare, essendosi implicitamente riservato di rivalutare il provvedimento adottato in via d’urgenza all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in coerenza con il principio secondo cui, ogni qual volta il fumus boni iuris sia ravvisato alla luce della ritenuta non manifesta infondatezza della questione sollevata, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è di carattere provvisorio, sino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale (in tal senso, specificamente, sentenza n. 236 del 2010; ordinanza n. 25 del 2006);

che, nel merito, questa Corte, con la sentenza n. 166 del 2012, ha già dichiarato non fondate questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate con l’ordinanza in esame e, segnatamente, appunto quelle, proposte dalla Corte di cassazione - sezioni unite, alle quali l’odierno rimettente ha fatto largamente rinvio;

che, in tale occasione, è stata, innanzitutto, esclusa, nel solco della sentenza n. 390 del 2006 di questa stessa Corte, la denunciata violazione degli artt. 4 e 35 Cost., da un lato, dell’art. 41 Cost., dall’altro. Dei primi due, in quanto essi, nel garantire il diritto al lavoro, ne affidano l’attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalità del legislatore, nella specie esercitata in modo non irragionevole. Dell’ultimo, perché non viene qui in rilievo un’attività economica, ma una modalità di espletamento del servizio presso enti pubblici ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale all’esecuzione della prestazione di lavoro pubblico in termini rispettosi dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, nonché ad un corretto esercizio della professione forense;

che, inoltre, sul punto nodale del dubbio di legittimità ora riproposto dal giudice a quo, si è evidenziato che «la normativa transitoria dettata dall’art. 2 della legge in oggetto […] soddisfa pienamente i requisiti di non irragionevolezza della scelta normativa di carattere inderogabilmente ostativo sottesa alla legge n. 339 del 2003. Scelta inevitabilmente destinata a produrre effetti, proprio per la sua portata generale, anche sulle posizioni dei dipendenti pubblici part-time legittimamente trovatisi ad esercitare in concomitanza la professione di avvocati. Essi, infatti, anziché cadere immediatamente sotto il divieto, hanno potuto beneficiare di un termine di trentasei mesi per esprimere la decisione dell’attività cui dedicarsi in futuro in via esclusiva (con diritto al tempo pieno in caso di opzione per il mantenimento del rapporto d’impiego pubblico) e, nell’ipotesi di una prima manifestazione optativa per la professione forense, di un ulteriore quinquennio per l’esercizio dello ius poenitendi, tale da garantire loro il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno (entro tre mesi dalla richiesta) con il solo limite della sospensione, nelle more, dell’anzianità»;

che, dunque, questa Corte ha ritenuto che vi è stato tutto il tempo perché i dipendenti pubblici part-time già autorizzati (come il ricorrente nel giudizio a quo) all’esercizio della professione forense potessero valutare, di fronte ad una interdizione oramai generalizzata allo svolgimento contemporaneo delle due attività, presupposti e situazioni, personali e familiari, per orientare la propria scelta nella direzione del mantenimento del rapporto di lavoro pubblico piuttosto che in quella dell’esercizio esclusivo della professione legale, con la disponibilità di uno spatium deliberandi supplementare a beneficio dell’opzione per la più solida posizione lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione, in caso di preferenza inizialmente manifestata per la più aleatoria attività libero-professionale;

che, conseguentemente, nelle conclusioni della citata pronuncia si è sancito che «il descritto regime di tutela, lungi dal tradursi in un regolamento irrazionale lesivo dell’affidamento maturato dai titolari di situazioni sostanziali legittimamente sorte sotto l’impero della normativa previgente, è da ritenere assolutamente adeguato a contemperare la doverosa applicazione del divieto generalizzato reintrodotto dal legislatore per l’avvenire (con effetto, altresì, sui rapporti di durata in corso) con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell’epoca all’esercizio della professione legale», anche perché, diversamente opinando, si sarebbe avuto il risultato, giudicato certamente irragionevole, «di conservare “ad esaurimento” una riserva di lavoratori pubblici part-time, contemporaneamente avvocati, all’interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona» (sent. n. 166 del 2012, cit.);

che a tal proposito, onde prevenire distorsioni come quella sopra paventata, si è ribadito il principio che raccomanda di evitare diversità di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, «non potendosi lasciare nell’ordinamento sine die una duplicità di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni» (sentenza n. 378 del 1994);

che, dopo la citata pronuncia di non fondatezza, il quadro normativo di riferimento è rimasto sostanzialmente immutato, perché l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’impiego pubblico part-time non solo non è stata minimamente scalfita dalla normativa sopravvenuta di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (v., in particolare, artt. 5 e 5 bis) e al correlativo decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), ma è stata, anzi, rafforzata – con l’espressa inconciliabilità «con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato» – dall’art. 18, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Corte di cassazione - sezioni unite, n. 11833 del 16 maggio 2013);

che il giudice a quo non ha sollevato nuovi profili di censura, né prospettato ragioni o argomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già sottoposti all’esame di questa Corte e da essa valutati nella richiamata precedente pronuncia di non fondatezza (sent. n. 166 del 2012, cit.);

che, pertanto, le argomentazioni poste a base della testé citata pronunzia debbono essere integralmente confermate, sicché le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore vanno dichiarate, a questo punto, manifestamente infondate (ex plurimis: ordinanze n. 32 del 2013, n. 301 del 2011, nn. 261 e 153 del 2010, n. 356 del 2003 e n. 170 del 2002), non contrastando la normativa impugnata con alcuno dei parametri costituzionali evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2014.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Compatibilità tra la pratica forense e il lavoro dip. (C

Messaggio da panorama »

dal link

http://www.avvocati.ud.it/public/rivist ... rt597.html" onclick="window.open(this.href);return false;

si legge quanto segue:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deontologia

L'articolo 16 del Codice Deontologico Forense

LE INCOMPATIBILITÀ DELL'AVVOCATO

• ATTIVITÀ COMMERCIALE O DI MEDIAZIONE
• LE CARICHE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
• L'INCOMPATIBILITÀ DEL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO
• INCOMPATIBILITÀ PER IL PRATICANTE AVVOCATO?
• L'AVVOCATO DELL'ENTE
• INCOMPATIBILITÀ: PERDITA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

L’articolo 16 del Codice Deontologico Forense è rubricato “Dovere di evitare incompatibilità” e, al suo canone principale, recita: “E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine.”.

La disposizione in esame dà rilievo, all’evidenza, nell’ambito della codificazione deontologica, alla disciplina dettata dall’articolo 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Legge Professionale), il cui testo si rammenta:

“L’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, della Lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;

b) gli avvocati [ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all’albo.”.

Le ragioni delle incompatibilità previste dalla Legge Professionale Forense vanno ricercate, e lo si capisce anche solo scorrendo la norma appena richiamata, nella necessità di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocato: “In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicché, ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto professionale. Conseguentemente, sebbene tra le aziende sanitarie ed i loro direttori intercorra un rapporto di lavoro autonomo a tempo indeterminato, ciò non esclude che tale rapporto determini l’incompatibilità con la professione legale, trattandosi di rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica.” (Cassazione civile , sez. un., 24 giugno 2009, n. 14810, Corcione c. Cons. Ord. Avvocati Napoli ed altro, Giust. civ. Mass. 2009, 6 972).

La persona che si trovi dunque in situazione di incompatibilità tra quelle fissate dalla norma appena riportata non può iscriversi all’Albo professionale forense.

A sua volta l’Avvocato già iscritto deve evitare di incorrere nelle medesime situazioni di incompatibilità.

Nel dubbio, l’Avvocato deve chiedere il parere del Consiglio dell’Ordine e, invero, anche il Consiglio di Udine ha reso tali pareri che, in veste anonima, sono stati diffusi anche sulle pagine di Foro Friulano.

Le concrete fattispecie di comportamenti assunti in violazione delle norme riguardanti l’incompatibilità che sono giunte all’esame della giurisdizione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense sono, invero, ricorsive e se ne richiamano alcuni esempi:

"L’avvocato che in via continuativa svolga attività commerciali o di mediazione viola sia il dovere di evitare incompatibilità (art. 16 C.D.) sia il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti esterni ex art. 10 C.D. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 febbraio 2007).” (Cons. Naz. Forense 30-09-2008, n. 104, Pres. Alpa - Rel. D’Innella - P.M. Martone (conf.) - avv. P.F.);

“L’articolo 3 d.r. n. 1578/1933, prevedendo le ipotesi di incompatibilità dell’attività di avvocato con l’esercizio di altre professioni, tra cui quella di mediatore di affari, ha come obiettivo quello di salvaguardare l’imparzialità, l’indipendenza, l’onorabilità e la professionalità dell’avvocato stesso, pertanto nell’analisi delle situazioni di incompatibilità il testo normativo richiede un confronto non con l’attività oggettivamente svolta, ma con la mera qualifica che l’iscrizione in un altro albo comporta. (Nella specie è stato cancellato per incompatibilità l’avvocato che era iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione anche se non aveva esercitato attività di mediazione). Le professioni liberali non presentano situazioni uniformi e il loro esercizio risponde ad esigenze varie e peculiari, quindi è giustificata del punto di vista costituzionale una differente disciplina legislativa anche in relazione alle situazioni di incompatibilità professionale, pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ex art. 3 cost. delle norme che prevedono ipotesi di incompatibilità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 31 maggio 2004).” (Cons. Naz. Forense 21-03-2005, n. 50, Pres. Alpa - Rel. Loiodice - P.M. Iannelli (conf.) - avv. G.B.).

I casi verificatisi e appena rammentati portano a considerare il primo canone complementare dell’articolo 16 del C.D.F. del quale stiamo trattando: “L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.”.

Oltre a quelle succitate sono per altro frequenti anche altre fattispecie di comportamento contrastante con la disciplina delle incompatibilità, legate a ruoli assunti dagli Avvocati nell’ambito delle società di capitali:

“Va ritenuta sussistente l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e la carica di Presidente del C.d.A. e di Amministratore Delegato di società per azioni, con conseguente legittimità del provvedimento di cancellazione del medesimo professionista dall’Albo degli Avvocati, allorchè quest’ultimo eserciti - come nella specie - un effettivo e concreto potere di gestione che trova conferma nelle previsioni statutarie, a nulla rilevando in senso contrario la natura pubblicistica o privatistica della società, né tantomeno la circostanza che la stessa sia controllata da enti pubblici mediante la formula del c.d. in house providing. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 6 novembre 2007)” (Cons. Naz. Forense 04-05-2009, n. 8, Pres. f.f. Vermiglio - Rel. De Giorgi - P.M. Iannelli (conf.) - avv. F.T.);

“L’incompatibilità con l’esercizio dell’attività professionale discende obiettivamente dalla assunzione di una carica sociale (nella specie, Amministratore unico di s.r.l.) che comporti poteri di gestione, risultando non pertinenti indagini circa la portata economica o la natura giuridica, ordinaria o straordinaria, dell’amministrazione, ovvero la maggiore o minore autonomia nelle decisioni ed azioni rispetto ad altre concorrenti o anche sovraordinate fonti volitive, dovendo ritenersi sufficiente, ai fini della incompatibilità, la potenzialità della gestione connessa alla carica assunta, o la titolarità anche solo formale dei relativi poteri. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 7 maggio 2008)” (Cons. Naz. Forense 18-05-2009, n. 42, Pres. f.f. Vermiglio - Rel. Morlino - P.M. Iannelli (non conf.) - avv. P.P.).

Nei casi appena rammentati emerge, sia pure con diverse sfumature, l’incompatibilità tra la professione forense e l’assunzione di cariche all’interno di società di capitali, laddove tali cariche comportino effettivo esercizio di potere di gestione.

Le cause di incompatibilità, in ogni caso, non interessano solo l’Avvocato.

Va detto infatti che anche il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio è soggetto alla disciplina delle incompatibilità, e ciò a mente del disposto dell’articolo 13 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore]: “Ai praticanti [procuratori] che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell’art. 3 dello stesso regio decreto legge”.

È altresì interessante osservare che l’esistenza di situazioni di incompatibilità è stata invero esaminata, sia pure con soluzioni opposte, anche in relazione a chi sia solo Praticante Avvocato, e ciò sia in relazione alle caratteristiche del diverso impiego o servizio svolto, sia prestando particolare attenzione agli aspetti riguardanti i doveri di riservatezza e di segretezza e, comunque, i doveri tutti previsti dall’ordinamento professionale.

In proposito possono leggersi le seguenti decisioni, anche di Legittimità:

“Le incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - fra l’esercizio della professione forense e le attività ed impieghi pubblici e privati ivi previsti - essendo volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati.” (Cassazione civile, sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170, Pandini c. Cons. ord. avv. Bergamo in Giust. civ. Mass. 2008, 11 1687; Diritto & Giustizia 2008; Giust. civ. 2009, 2 309);

“Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l.p.f., la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati presentata dal professionista dipendente del ministero delle finanze con incarico di referente dell'ufficio frodi. Ciò che deve essere valutato ai fini della possibilità dell’iscrizione è, infatti, la situazione di effettiva e potenziale incompatibilità derivante non già e non solo dallo status specifico di pubblico dipendente ma anche e soprattutto dalle caratteristiche dell’impiego o dell’ufficio ricoperto in relazione ai doveri di riservatezza e segretezza e più in generale dei doveri previsti dall’ordinamento professionale nel suo complesso. (Nella specie è stata rigettata la domanda del dipendente del ministero delle finanze con incarico di referente dell’ufficio per le frodi IVA). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 7 novembre 2005).” (Cons. Naz. Forense 19-10-2007, n. 145 Pres. f.f. Cricrì - Rel. Martuccelli - P.M. Martone (diff.) - dott. F.F.);

“L’iscrizione al registro dei praticanti avvocati del professionista appartenente alla Polizia di Stato nel ruolo di operatore tecnico con mansioni esecutive (personale che, peraltro, non riveste automaticamente la qualifica di agente di P.S., né tanto meno quello di agente di P.G., spettando tale qualifica solo al personale che svolge un servizio “operativo” e, cioè, quello diretto alle attività di prevenzione e repressione dei reati e/o di investigazione, ai sensi dell'art. 4 DPR 337/82) è legittima, poiché il disposto normativo (art. 1 RD 37/1934, art. 3 RDL 1578/33 ed art. 1 ss. DPR 101/90) non prevede alcuna preclusione o ipotesi di incompatibilità alla pratica forense per gli appartenenti alle forze armate, mentre in relazione all’obbligo di riservatezza dovrà essere cura dell’avvocato titolare di studio evitare il verificarsi di situazioni di possibile conflitto che possano derivare dal tirocinio di quel particolare praticante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. de l’Aquila, 9 novembre 2005).” (Cons. Naz. Forense 05-10-2006, n. 81, Pres. Alpa - Rel. Pace - P.M. Maccarone (conf.) - avv. P.G.);

“Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto - deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l. p., la domanda di iscrizione ai registro speciale dei praticanti avvocati del professionista dipendente dell’Arma dei Carabinieri. (Nella specie sia per l’espresso disposto normativo, art. 3 l. p., che ritiene incompatibile con l'iscrizione all’albo qualunque impiego o ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza ai quali l’avvocato e il praticante sono tenuti, è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista capitano dei Carabinieri che, per il ruolo ricoperto, era obbligato a riferire all’autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica).” (Cons. Nazionale Forense , 27 giugno 2003, n. 171 P.V.R. in Rass. forense 2004, 102 (s.m.);

“È legittima l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati del professionista militante nell’Arma dei carabinieri, poiché il disposto normativo (art. 1 r.d. n. 37 del 1934, art. 3 r.d.l. 1578 del 1933 e art. 1 e ss. d.P.R. n. 101 del 1990) non prevede alcuna preclusione o ipotesi di incompatibilità alla pratica forense per gli appartenenti alle forze armate, mentre in relazione all’obbligo di riservatezza dovrà essere cura dell’avvocato titolare di studio evitare il verificarsi di eventuali situazioni di possibile conflitto che possano derivare dal tirocinio di quel particolare praticante.” (Cons. Nazionale Forense, 18 giugno 2002, n. 87, R.C. in Rass. forense 2002, 885 (s.m.)).

Pare interessante, infine, richiamare l’attenzione su fattispecie che si sono verificate riguardanti l’incompatibilità di attività svolte con l’iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause e agli affari inerenti all’Ufficio delle Ente cui sono addetti:

“L’iscrizione nell’elenco speciale (annesso all’albo) di cui all’art. 3, ultimo comma, lett. b), r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente comma 2, richiede il concorso di due presupposti: a) deve esistere, nell’ambito dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; b) colui che chiede l’iscrizione - dipendente dell’ente e in possesso del titolo di avvocato - faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause e agli affari propri dell’ente. La destinazione del dipendente avvocato a svolgere l'attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità. Non è - in particolare - configurabile siffatto inquadramento quando la destinazione all’ufficio legale dell’ente sia liberamente revocabile dall’autorità amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti. (Nella specie, in applicazione del riferito principio la S.C. ha confermato la pronuncia del Consiglio nazionale che aveva negato l’iscrizione sul rilievo che al momento dell'assunzione del ricorrente presso un Comune quale «funzionario avvocato» non era stato creato l’ufficio legale, il detto ufficio non era una struttura autonoma, ma faceva parte dell’ufficio di sindaco, in posizione di staff, la destinazione del ricorrente all’ufficio legale era revocabile, potendo essere trasferito ad altro ufficio, nel rispetto delle garanzie previste dal c.c.n.l. per tutti i dipendenti.” (Cassazione civile , sez. un., 25 novembre 2008, n. 28049, L. c. Con ord. avv. Gela e altro in Guida al diritto 2009, 2 66);

“Sussiste la situazione di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati di cui all’art. 3, co. 4, lett. b), del R.D.L. n. 1578/1933 e all’art. 69, co. 2, R.D. n. 37/1933, per i dipendenti comunali che non esercitino in via esclusiva attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico. In particolare, l’accertato svolgimento di compiti amministrativi inerenti all'incarico di vice-segretario comunale e di dirigente di un settore dell’organizzazione dell’ente esclude che al ricorrente, ancorché preposto anche all’Ufficio legale, possa riconoscersi l’esercizio esclusivo di attività di avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 17 dicembre 2007)” (Cons. Naz. Forense 31-12-2008, n. 262 Pres. f.f. Vermiglio - Rel. Mariani Marini - P.M. Iannelli (conf.) - avv. R.Z.);

“Va ravvisata la sicura situazione di incompatibilità con l’iscrizione nello speciale elenco degli avvocati addetti ad Uffici legali di Enti locali e Istituti di diritto Pubblico annesso all’Albo, nel caso in cui il professionista venga trasferito dall’ufficio legale centrale di una banca in una struttura diversa per collocazione territoriale e per dipendenza gerarchica nell’ambito della quale assuma la cura, oltre agli aspetti strettamente legali, anche di quelli gestionali, così venendo meno i requisiti di autonomia oggettiva e soggettiva richiesto dalla norma professionale ex art. 3 co. 4 lett. b), R.D.L. n. 1578/1933. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 26 marzo 2008).” (Cons. Naz. Forense 11-11-2009, n. 112 Pres. f.f. Perfetti - Rel. Stefenelli - P.M. Iannelli (non conf.) - avv. L.M.P.).

Da ultimo, per completezza si richiama il secondo canore complementare dell’articolo 16 che stiamo considerando: Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

Tale ultima disposizione attribuisce rilievo anche alla situazione di incompatibilità che, esistente al momento della richiesta di iscrizione all’Albo, sia stata taciuta e ciò non solo laddove detta incompatibilità permanga, ma anche laddove la stessa sia venuta meno.

I casi di incompatibilità possono comportare un effetto particolarmente pregiudizievole: la perdita del diritto a ottenere ogni forma pensionistica per tutto il periodo in cui sussiste l'incompatibilità stessa.

L'art. 2, c. 3, legge 22 luglio 1975 nr. 319 stabilisce che "in ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933 nr. 1578 e successive modificazioni, ancorchè l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal Consiglio dell'Ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta".

La legittimità costituzionale di tale norma è stata peraltro vagliata dalla Corte delle Leggi, con sentenza del 7 aprile 1988 nr. 420.

Ne consegue che nel periodo in cui l'Avvocato sia incorso in una situazione di incompatibilità, prevista dalla Legge professionale, non verrà riconosciuto allo stesso alcun trattamento previdenziale durante il periodo in questione, e ciò indipendentemente da qualsiasi indagine e provvedimento assunto in merito dal competente Consiglio dell'Ordine.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Compatibilità tra la pratica forense e il lavoro dip. (C

Messaggio da panorama »

Polizia di Stato.
----------------------------------------------------------------------------------
negata l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di mediatore civile

IL TAR scrive:

1) - L’attività di mediatore non ha carattere continuativo e può ridursi allo svolgimento di poche ore di attività al di fuori dell’orario lavorativo.

2) - Il ricorso deve pertanto essere accolto con annullamento dell’atto impugnato e la pubblica amministrazione competente deve essere tenuta a riesaminare l’istanza sulla base delle indicazioni di cui in motivazione, con specifico riferimento alla genericità della formulata istanza, salva l’insussistenza di un’astratta incompatibilità tra l’attività svolta dal ricorrente e le funzioni di mediatore.

Il resto leggetelo qui sotto x completezza.
----------------------------------------------------------------------------------

26/05/2014 201400813 Sentenza 1


N. 00813/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Cono Cantelmi, con domicilio eletto presso Cono Cantelmi in Catanzaro Lido, via Torrazzo,22;

contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento del provvedimento n 333/d del 04/04/2011 con il quale veniva negata l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di mediatore civile

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2014 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, OMISSIS chiedeva di annullare il provvedimento n. 333-d/122.M.2.6 emesso dal Ministero dell’Interno, Sezione Affari Generali, in data 4.4.2011, con il quale veniva negata al ricorrente l’autorizzazione allo svolgimento di attività di mediatore civile previa iscrizione nel relativo elenco.

Riferiva:
di essere dipendente del Ministero dell’Interno, quale Assistente capo della Polizia di Stato e in servizio effettivo presso OMISSIS;
che nel giugno 2010 conseguiva il titolo di conciliatore professionista;
che nel gennaio 2011 conseguiva il titolo di mediatore civile;
che in data 3.2.2011 richiedeva il nulla osta allo svolgimento dell’attività di mediatore civile.

Impugnava il provvedimento per illegittimità, eccesso di potere e carenza di motivazione, nonché per irragionevolezza del provvedimento. Riferiva:
che la funzione di mediatore era compatibile con quella di pubblico dipendente;
che il provvedimento di diniego era motivato con pretestuosi argomenti di incompatibilità;
che l’iscrizione nell’albo non comportava alcun impegno di continuità costanza o prevalenza rispetto al ruolo istituzionale svolto dal ricorrente;
che la funzione di mediatore era relazionata a un singolo affare e aveva una durata non superiore a quattro mesi;
che non incideva sulla professionalità;
che la funzione di arbitro poteva essere assunta da un pubblico dipendente;
che l’elenco dei mediatori non costituiva un ordine professionale.

Si costituiva il Ministero resistente chiedendo di rigettare il ricorso.
Riferiva:
che il personale della Polizia di Stato non poteva fornire prestazioni lavorative non attinenti al servizio d’istituto come previsto dall’art. 24 del d.p.r. 782/1985;
che ne derivava l’esclusività della prestazione lavorativa;
che erano pertanto vietate tutte le attività che con carattere di continuità costanza e prevalenza potevano risultare inconciliabili con gli obblighi del pubblico impiego;
che il ricorrente rivestiva permanentemente la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza e Ufficiale di polizia giudiziaria;
che l’iscrizione in questione abilitava l’esercizio dell’attività di mediazione nel campo civile e commerciale;
che gli obblighi di segretezza e di inutilizzazione delle informazioni erano in contrasto con il dovere di esclusività della prestazione di lavoro dell’appartenente alla polizia di stato;
che riguardava lo svolgimento di attività professionale, che, inoltre, l’iscrizione consentiva di svolgere una serie indefinita di prestazioni;
che inoltre il dipendente era addetto alla OMISSIS, con potenziale conflitto con l’attività istituzionale espletata.

2. Il ricorso proposto da parte ricorrente deve trovare accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

L’istanza di autorizzazione proposta da parte ricorrente risulta generica e a contenuto indeterminato, deve tuttavia rilevarsi che non emerge dalla normativa vigente una generale incompatibilità tra l’attività svolta dal ricorrente e l’incarico di mediatore civile e commerciale, ferma l’ovvia considerazione che l’autorizzazione non può in alcun modo riguardare in generale l’iscrizione e lo svolgimento dell’incarico, ma deve essere richiesta con specifico riferimento al singolo organo o elenco al quale il ricorrente ritenga di iscriversi e con riferimento a ogni singolo incarico di mediazione conferito al dipendente pubblico al fine di esaminare la compatibilità della specifica controversia assegnata o in corso di assegnazione al mediatore in relazione all’attività professionale dallo stesso svolto – esame da compiersi caso per caso e con riferimento al numero di procedimenti eventualmente già autorizzati –.

L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in virtù del richiamo dell’art. 60 del t.u. n. 3/57, statuisce il dovere di esclusività per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fissando l’inibitoria del commercio, dell’industria e di professioni o dell’assunzioni di impieghi presso privati e di incarichi presso società costituite a fine di lucro (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4394; C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4708; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 29; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 1910). L’art. 50 del d.p.r. 1982 n. 335, nel regolamentare l’ordinamento della Polizia di Stato, dispone che il personale di cui al decreto legislativo non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell’ufficio da lui delegato.

La disciplina che regolamenta specificamente l’ordinamento della Polizia di Stato impone prescrizioni più restrittive, atte a introdurre una sorta di incompatibilità assoluta con altre attività, indipendentemente dalla natura privata o pubblica che connota le stesse. Deve, pertanto, riscontrarsi l’obbligo di operare esclusivamente a favore della Polizia di Stato, anche in considerazione della particolare gravosità riconosciuta alle relative funzioni. Ne deriva che l’eventuale esercizio di ulteriori funzioni non può che assumere indiscusso carattere eccezionale, nel rispetto della salvaguardia primaria della dedizione del dipendente ai propri compiti di appartenente alla Polizia di Stato.

Nel caso di specie, l’iscrizione all’albo e l’eventuale esercizio dell’attività di mediatore non contrasta con il disposto dell’art. 50 né delle altre disposizioni in tema di autorizzazione agli incarichi per dipendenti pubblici o appartenenti alla Polizia di Stato, in considerazione della sostanziale assimilabilità dell’incarico in questione alle funzioni di arbitro o di conciliatore. Il carattere dell’attività in questione, successivamente all’eventuale iscrizione negli elenchi previsti, può infatti concretizzarsi nello svolgimento anche di pochissimi incarichi all’anno – anche uno o nessuno –, al di fuori dell’orario lavorativo ed, eventualmente, del luogo di lavoro del ricorrente, fermo l’accertamento da svolgersi in concreto sulla compatibilità del singolo incarico con le funzioni svolte e con i compiti istituzionali.

L’attività di mediatore non ha carattere continuativo e può ridursi allo svolgimento di poche ore di attività al di fuori dell’orario lavorativo. La pubblica amministrazione resistente non ha provveduto a un esame concreto della compatibilità dell’eventuale incarico, da verificarsi, in concreto e caso per caso (con riferimento allo specifico albo e alla specifica controversia per il quale il ricorrente è, eventualmente, chiamato a svolgere le funzioni di mediatore), ferma la genericità dell’istanza formulata dal ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con annullamento dell’atto impugnato e la pubblica amministrazione competente deve essere tenuta a riesaminare l’istanza sulla base delle indicazioni di cui in motivazione, con specifico riferimento alla genericità della formulata istanza, salva l’insussistenza di un’astratta incompatibilità tra l’attività svolta dal ricorrente e le funzioni di mediatore.

3. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della novità della stessa e della mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici sussistono adeguati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2014
Rispondi