[Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

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redicuori
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[Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

Messaggio da redicuori »

Alla c. a. degli esperti del settore pensioni

Buongiorno, volevo esporre la mia situazione, nel caso qualcheduno si trovasse nella mia identica situazione.

Il CIAN alcuni giorni orsono, mi ha comunicato per conoscenza tramite pec, che io APS QS della G.di F. sarò collocato in congedo a domanda con decorrenza 01/08/2022, direttamente nella categoria della riserva ai sensi dell'articolo 887 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

Nel corpo del messaggio che mi hanno inviato, si specifica che il trattamento pensionistico avverrà fino alla completa maturazione della c.d. "finestra mobile", dove io confermo la volontà di cessare dal servizio, consapevole che il trattamento pensionistico mi verrà erogato unicamente dopo la completa maturazione della stessa "f. m.".

Leggendo qua e là nel web ho letto: La categoria della Riserva comprende il personale militare che avendo cessato dal servizio permanente o dall’Ausiliaria ha obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Il personale militare permane nella Riserva sino al raggiungimento dei limiti di età dettati dalla legge dopo i quali transita nella categoria di congedo assoluto. Nella categoria della “Riserva” si può essere collocati ancor prima del raggiungimento dei limiti di età come in caso di riforma per non idoneità al servizio incondizionato, cessazione dal servizio a domanda.

In conclusione, nella mia casistica e allo stato pratico, volevo soltanto sapere se passando dalla "riserva" e in seguito al "congedo assoluto" (65 anni d'età) mi spetta qualcosa a livello economico.

Ringrazio per il pregevole aiuto che dedicate e per il continuo supporto che fornite a noi tutti, utilizzando parte del vostro personale tempo.

Grazie nuovamente per le dritte e a chi potrà cortesemente rispondermi, spazzando via così i miei dilemmi.

redicuori


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NavySeals
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Re: [Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

Messaggio da NavySeals »

Non vi è alcuna differenza economica tra "riserva" e "assoluto". Sono categorie identiche, la differenza è l'eventuale richiamo in tempo di guerra per la riserva. Si transita nell'assoluto per inabilità (grave) o raggiungimento limiti di età.
mauri64
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Re: [Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
redicuori ha scritto: ven giu 24, 2022 10:18 am In conclusione, nella mia casistica e allo stato pratico, volevo soltanto sapere se passando dalla "riserva" e in seguito al "congedo assoluto" (65 anni d'età) mi spetta qualcosa a livello economico.

redicuori
Confermo quanto asserito da NavySeals, nessun miglioramento economico.
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redicuori
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Re: [Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

Messaggio da redicuori »

Grazie per le risposte

Qui leggevo altro, o sbaglio io argomento?


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Collocamento in Riserva

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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio mer gen 03, 2018 5:31 pm

Auguroni ad un pilastro di questo forum.


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panorama
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio mer gen 03, 2018 5:36 pm

grazie umtambor, adesso faccio parte del club INPS.
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oreste.vignati
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio mer gen 03, 2018 11:20 pm

panorama ha scritto:
grazie umtambor, adesso faccio parte del club INPS.
Ora il tuo comandante si chiama boeri...........

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X_Ventimiglia
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio mar gen 16, 2018 12:23 pm

panorama ha scritto:
nel Vademecum pensionistico del C.G.A. 2016 al punto 2.b, viene rammentato:

Collocamento in Riserva
--------------------------------------------

Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in riserva allo stesso è data facoltà richiedere il bonus contributivo di 5 anni previsto dall'articolo 3 comma 7 secondo capoverso del Decreto Legislativo 165 del 1997 previa presentazione di apposita domanda entro 270 giorni dalla cessazione sia al Comando di appartenenza in forma cartacea che, alternativamente, in forma telematica ed allegando i relativi documenti, in una delle sotto elencate modalità

• Web - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'lnps;

• telefono - contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06/16.41.64 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

• patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei loro servizi offerti.

La stessa domanda può essere revocata d'iniziativa, per richiedere il collocamento nell'ausiliaria, o d'ufficio per intervenuta riforma o decesso, presso il proprio Comando con una semplice istanza non standardizzata sino alla notifica del provvedimento di cessazione o nel caso di assenza di notifica sino a 15 giorni antecedenti la data di cessazione.

Il C.N.A. invierà all'interessato un prospetto di calcolo (definito PA04), su cui l'Inps determinerà la pensione definitiva, entro 90 giorni dalla data di cessazione.
**********************

Gentile collega mi sai dire se quanto sopra è valdido anche per i militari in pensione, collocati in riserva, della Gdf? Io ho cercato sul sul portale dell'lnps, tramite le mie credenziali, ma non ho trovato nulla in materia.. Mi potresti dare delle delucidazioni in merito? Saluti e buona giornata.
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gino59
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio mar gen 16, 2018 12:41 pm

X_Ventimiglia ha scritto:
panorama ha scritto:
nel Vademecum pensionistico del C.G.A. 2016 al punto 2.b, viene rammentato:

Collocamento in Riserva
--------------------------------------------

Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in riserva allo stesso è data facoltà richiedere il bonus contributivo di 5 anni previsto dall'articolo 3 comma 7 secondo capoverso del Decreto Legislativo 165 del 1997 previa presentazione di apposita domanda entro 270 giorni dalla cessazione sia al Comando di appartenenza in forma cartacea che, alternativamente, in forma telematica ed allegando i relativi documenti, in una delle sotto elencate modalità

• Web - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'lnps;

• telefono - contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06/16.41.64 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

• patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei loro servizi offerti.

La stessa domanda può essere revocata d'iniziativa, per richiedere il collocamento nell'ausiliaria, o d'ufficio per intervenuta riforma o decesso, presso il proprio Comando con una semplice istanza non standardizzata sino alla notifica del provvedimento di cessazione o nel caso di assenza di notifica sino a 15 giorni antecedenti la data di cessazione.

Il C.N.A. invierà all'interessato un prospetto di calcolo (definito PA04), su cui l'Inps determinerà la pensione definitiva, entro 90 giorni dalla data di cessazione.
**********************

Gentile collega mi sai dire se quanto sopra è valdido anche per i militari in pensione, collocati in riserva, della Gdf? Io ho cercato sul sul portale dell'lnps, tramite le mie credenziali, ma non ho trovato nulla in materia.. Mi potresti dare delle delucidazioni in merito? Saluti e buona giornata.
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panorama
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio mar gen 16, 2018 1:20 pm

3. Ausiliaria.

1. [Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (3)] (4).

2. [Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni] (5).

3. [All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria] (6).

4. [Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni] (7).

5. [Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 . Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria] (8).

6. Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento (9).

7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di
ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi (10) (11).

-------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Comma così modificato dall'art. 6, L. 2 dicembre 2004, n. 299.

(4) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 930), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - come rettificato con Comunicato 7 settembre 2010 - con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(5) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 930), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - come rettificato con Comunicato 7 settembre 2010 - con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(6) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 930), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - come rettificato con Comunicato 7 settembre 2010 - con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(7) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 930), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - come rettificato con Comunicato 7 settembre 2010 - con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(8) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 930), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(9) Per l'interpretazione autentica del secondo periodo del comma 6, vedi l'art. 14, L. 28 luglio 1999, n. 266.

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 387 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 122 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio ven ott 12, 2018 7:53 pm

in merito al titolo, rappresento, innanzitutto, che l’istituto della “riserva” è disciplinato dagli articoli 1008 “Collocamento nella riserva” e 1009 “Permanenza nella riserva” del Codice dell’ordinamento militare di cui al D.Lgs. 66/2010, che, per chi è ancora in servizio potrà facilmente consultare sul servizio “Deaprofessionale” messo a disposizione sul Portale Leonardo, mentre, io posto direttamente qui gli articoli richiamati presi direttamente dalla G.U.:


Art. 1008 ( Collocamento nella riserva )

1. Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:
a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
b) se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4.

2. Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva.


Art. 1009 ( Permanenza nella riserva )

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.

2. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del 65anno di età.

3. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio ven ott 26, 2018 5:46 pm

Precisazione: nel “Vademecum pensionistico”, diramato con circolare nr. 7/77-415-2-2001 della Direzione di Amministrazione datata 5 luglio 2016 e consultabile sul Portale Leonardo, possiamo leggere 2 modi di Riserva:

In particolare, al punto 2.b, è disciplinato il “Collocamento nella riserva” per coloro che intendono richiedere il Bonus Contributivo previsto dall'art. 3/co.7 del Decreto Legislativo 165/1997, mentre,
al punto 3 il “Collocamento in riserva a domanda” ed è proprio quello che riguarda coloro che vanno in pensione prima del tempo (es. 37 anni contributivi). Infatti possiamo leggere:

- punto 3) Collocamento in riserva a domanda: Il militare che cessa dal servizio a domanda, essendo scaduto il periodo transitorio al 31.12.2015 che consentiva il collocamento in Ausiliaria a 40 anni di servizio effettivo, viene collocato in Riserva previa domanda da presentare entro 270 giorni dalla data del previsto congedo al fine di permettere agli Enti deputati alla trattazione della pratica amministrativa di evadere gli atti evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione. Per quanto concerne la procedura per l'attribuzione della pensione privilegio si richiama quella già esplicitato al punto 2.b. ribadendo l'opportunità di predisporre in tempo utile la documentazione necessaria per aver diritto alla pensione di privilegio.

Quindi vi è:
- punto 2.b “Collocamento nella riserva”;
- punto 3 “Collocamento in riserva a domanda”.
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panorama
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio ven ott 26, 2018 5:50 pm

Info

Centro Nazionale Ammnistrativo - Viale Benedetto Croce, 380 cap. 66013- Chieti

0871546600 / 800271661 - cnanurp@carabinieri.it - cnanurp@pec.carabinieri.it
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio lun ott 29, 2018 6:20 pm

Auguroni per la tua pensione Panorama, sinceramente pensavo che tu fossi già in pensione. Io ci sono andato in agosto c.a. per limite di eta (60 anni) e ho beneficiato dell'art. 3 (c. d. moltiplicatore). Ad onore di Louis posso dire che ci ha azzeccato sull'importo della mia pensione. Al momento sto combattendo con l'INPS che non mi hanno messo a carico moglie e figlia minorenne. Sono andato in pensione con il sistema Misto arruolamento settembre 1982. Panorama gradirei sapere, dato che la mia amministrazione non mi ha inviato il PA04 e solamente l'INPS mi ha rilasciato il prospetto della mia pensione, dove ho constatato che sulla seconda e terza quota di pensione hanno eseguito il calcolo per 12 mensilità mentre io sapevo che questo veniva fatto solamente sulla terza quota di pensione, cosa ne pensi di questo? Un salutone a tutti.
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panorama
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Re: Collocamento in Riserva
Messaggio lun nov 12, 2018 6:19 pm

Un collega APS. CC., attualmente in servizio mi ha chiesto quanto segue:

Domanda:
Dovendo andare in pensione nel 2020 con più di 37 anni di contributi, gradirei sapere se all'atto del collocamento in pensione è obbligatorio per legge essere inserito nelle riserve o è a discrezione del militare.
Inoltre, vorrei essere informato sulle eventuali conseguenze alle quali andrebbe in corso il congedante qualora si avvalesse della facoltà di non farsi inserire nelle riserve.

Risposta:

In merito a quanto da te chiesto, ti fornisco un quadro generale sull’ istituto di tuo interesse che, sono certo, sarà utile a soddisfare la sua richiesta. Ti rappresento, innanzitutto, che l’istituto della “riserva” è disciplinato dagli articoli del C.O.M. di cui al D.Lgs. 66/2010, che potrai facilmente consultare essendo ancora in servizio, sul servizio “Deaprofessionale” messo a disposizione sul Portale Leonardo:
- 887 “Riserva”;
- 933 “Cessazione a domanda”;
- 1008 “Collocamento nella riserva”;
- 1009 “Permanenza nella riserva”.
Al riguardo, ti specifico, fin da subito, che “la categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell’ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale”.

Ciò premesso, ti evidenzio che nell’ambito delle norme di riferimento in materia pensionistica è stato approntato dal CGA un “Vademecum pensionistico”, diramato con circolare nr. 7/77-415-2-2001 della Direzione di Amministrazione datata 5 luglio 2016 e consultabile sul Portale Leonardo.

In particolare, ti invito a visionare il punto:
- 2.b che disciplina il “Collocamento nella riserva”;
- 3 che disciplina il “Collocamento in riserva a domanda”.
Soggiungo, altresì, che con circolare nr. 331/75-2005 datata 13 ottobre 2018 e diretta fino a livello Comando di Corpo (pertanto non disponibile sul Portale Leonardo), l’Ufficio Personale Ufficiali ha diramato il “Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal sevizio permanente. Ediz. 2018” del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

In particolare, alla lettera B) del paragrafo 3 “Modalità di accesso alle categorie del congedo” è stabilito che le cessazioni dal servizio a domanda comportano il collocamento in congedo nella categoria della riserva, tra l’altro, per i Sottufficiali e i Graduati che hanno compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo.

Alla luce dei riferimenti normativi che ti ho fornito, spero di essere stato utile non avendo altro da aggiungerti.

Cmq. se hai bisogno di ulteriori chiarimenti su aspetti meramente amministrativi, potrai rivolgerti direttamente al Nucleo Relazioni con il Pubblico del Centro Nazionale di Chieti, per quanto attiene eventuali esigenze, inoltrando specifico quesito tramite il canale Urp-Box direttamente al CNA oppure avvalendosi dei recapiti qui di seguito riportati.

Centro Nazionale Ammnistrativo
Viale Benedetto Croce, 380
66013- Chieti
0871-546600 / 800271661
cnanurp@carabinieri.it
cnanurp@pec.carabinieri.it
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mauri64
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Re: [Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

Messaggio da mauri64 »

@ redicuori,
non ho letto tutto quanto hai postato, mi sono soffermato sul primo punto da Te riportato.
Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in riserva allo stesso è data facoltà richiedere il bonus contributivo di 5 anni previsto dall'articolo 3 comma 7 secondo capoverso del Decreto Legislativo 165 del 1997.
Il suddetto beneficio altro non è che il famoso moltiplicatore che spetta al personale che va in quiescenza al limite ordinamentale (60° anno di età anagrafica), non in pensione di anzianità o per riforma.
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Re: [Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

Messaggio da redicuori »

Molte grazie Mauri, adesso è tutto più chiaro. :D
Dubbio risolto.
Ringrazio nuovamente per la celere risposta.
Buona giornata :wink:
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Re: [Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

Messaggio da mauri64 »

Anche io sono stato collocato in congedo a domanda (pensione di anzianità) nella categoria della "riserva", l'INPS mi ha conteggiato quanto spettante (Pensione privilegiata ordinaria, contratto economico 2016-2018), sul cedolino pensionistico non avrò diritto ad altro se non eventuale perequazione in base all'andamento dell'inflazione Istat.
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Re: [Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

Messaggio da redicuori »

Ancora grazie Mauri per la precisazione :wink:
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Re: [Collocamento in congedo direttamente nella categoria della riserva]

Messaggio da mauri64 »

Figurati.

🖐🏻🖐🏻
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