Collocamento in aspettativa senza assegni per 12 mesi

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Collocamento in aspettativa senza assegni per 12 mesi

Messaggio da panorama »

IL Ministero della Difesa perde l'Appello in quanto infondato.

- diniego di una domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per 12 mesi.

1) - Oggetto del presente giudizio è rappresentato dal diniego sull’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183 del 2010, emesso nei riguardi del Capitano del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito in spe.

Il CdS precisa:

2) - Del resto, il legislatore aveva già mostrato una certa apertura nel senso di ritenere compatibile l’esercizio di attività libero-professionale con lo status di militare attraverso la previsione di cui all’art. 210 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) che, in deroga all’art. 894 su richiamato, stabilisce che “ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare”.
- Il fatto che in questo caso la deroga apportata al principio sancito dall’art. 894 sia espressa non deve indurre a conclusioni diverse da quelle alle quali si è testé pervenuti, atteso che la stessa norma che conia il principio di incompatibilità delle professioni con quella di militare contiene un limite intrinseco alla sua latitudine applicativa rinviando genericamente a “disposizioni speciali” non esattamente individuate.
- Portata derogatoria può essere quindi riconosciuta anche a previsioni normative che, introdotte successivamente (come nel caso di specie, atteso che la legge n. 183 del 4 novembre 2010 è entrata in vigore dopo il Codice dell’ordinamento militare, pubblicato con la Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2010) esprimono la chiara volontà di legislatore di estendere il perimetro applicativo di determinate disposizioni anche ai militari.

N.B.: consiglio di leggere i motivi direttamente dalla sentenza allegata.
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