Collocamento in Aspettativa Riduzione di Quadri (A.R.Q.)
Inviato: mer feb 11, 2015 12:55 pm
collocamento in Aspettativa per Riduzione di Quadri (A.R.Q.)
Ricorso straordinario al PdR infondato.
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1) - Con istanza datata 31 agosto 2010, il Colonnello del ruolo normale del corpo del genio aeronautico in spe, chiedeva di essere collocato in Aspettativa per Riduzione di Quadri.
2) - Con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2010, la Direzione Generale per il personale militare disponeva i collocamenti in Aspettativa per Riduzione di Quadri del personale AM per l’anno 2010, non includendovi il nominativo del ricorrente. Di tale esclusione, l’Ufficiale veniva informato con una email inviata dal I Reparto di Stato Maggiore della Difesa, in data 3 gennaio 2011.
3) - Sebbene la L. n. 183/2010 sia entrata in vigore il 24 novembre 2010, l’Amministrazione evidenzia di aver comunque dato applicazione alla stessa nel computo delle eccedenze di cui all’art. 906 del c.o.m. alla data del 31 dicembre 2010.
4) - A tal proposito, il Ministero richiama quanto disposto nel decreto ministeriale 30 novembre 2010, con cui è stato determinato il “contingente di Ufficiali da non computare ai fini dell’aspettativa per riduzione di quadri al 31 dicembre 2010”, nel quale, osserva l’Amministrazione, si ravvisa che “sussiste continuità” tra le norme previgenti (in particolare l’art. 65 del D.Lgs n. 190/1997) e quelle introdotte dal codice dell’ordinamento militare (in particolare l’art. 906). A motivo dell’asserito principio di continuità, il Ministero ritiene legittima l’applicazione al 31 dicembre 2010 dell’art. 27, comma 2, lettera a), della legge n. 183/2010 in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 906 c.o.m.
5) - Peraltro, l’Amministrazione aggiunge che secondo quanto statuito dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2010, il ricorrente non sarebbe stato ricompreso tra le 9 posizioni eccedentarie da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 c.o.m., tenuto conto della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari.
6) - il Ministero della Difesa ha trasmesso una scheda esplicativa riguardante l’iter logico argomentativo che avrebbe sorretto l’adozione del D.M. 30 novembre 2010, con annesso il Parere del Comitato per la Legislazione, e l’ordine del giorno 9/1441-quater F/9 inviata dallo Stato Maggiore della Difesa.
IL CdS chiarisce:
7) - Occorre tenere in debito conto che l’art. 65 del d.lgs. n.490/1997 è stato riassettato nell’art. 906 del c.o.m. che riproduce il contenuto normativo della prima in termini di sostanziale identità. Lo stesso Comitato per la Legislazione, nella seduta del 13 ottobre 2010, con riferimento all’art. 27, commi 2, 3, 4 e 5, segnala che “la nuova normativa ivi introdotta – (…) – incide su disposizioni ormai abrogate, in quanto confluite nel codice dell’ordinamento militare” nel quale, peraltro “…appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi (che risultano essere in particolare, gli articoli 906, 909….)”
8) - Infine, nel merito, occorre rilevare che l’età anagrafica determina l’ordine di precedenza ai fini del collocamento in A.R.Q. dei Colonnelli ai sensi dell’art. 906, comma 1, lettera a) del c.o.m.
8.1) Il ricorrente non è stato compreso nel numero delle eccedenze da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 del c.o.m., in considerazione della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari.
8.2) Difatti, come correttamente chiarisce l’Amministrazione, l’ultimo dei 9 Colonnelli collocati in A.R.Q. è nato nel 1952, il ricorrente, al contrario, nel 1953.
N.B.: leggete cmq. il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500427 - Public 2015-02-11 -
Numero 00427/2015 e data 11/02/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014
NUMERO AFFARE 03367/2013
OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione cautelare, presentato dal Colonnello del ruolo normale del corpo del genio aeronautico in spe, D. G., avverso il decreto dirigenziale 31 dicembre 2010, avente ad oggetto il collocamento in Aspettativa per Riduzione di Quadri (A.R.Q.) del personale AM per l’anno 2010.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. N. M_D GMIL2 VDGM II 4 SC/2013/0235350 del 29 Agosto 2013, con cui il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio n. 1470/2014, reso dalla Sezione nell’adunanza del 22 gennaio 2014;
Vista la nota prot. n. 1198207 del 10.10.2014 con la quale il Ministero della Difesa ha fornito riscontro a quanto richiesto con il citato parere interlocutorio;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, Cons. Nicolò Pollari;
PREMESSO:
Con istanza datata 31 agosto 2010 (n. prot. 1265), il Colonnello del ruolo normale del corpo del genio aeronautico in spe, D. G., chiedeva di essere collocato in Aspettativa per Riduzione di Quadri.
Con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2010, la Direzione Generale per il personale militare disponeva i collocamenti in Aspettativa per Riduzione di Quadri del personale AM per l’anno 2010, non includendovi il nominativo del ricorrente. Di tale esclusione, l’Ufficiale veniva informato con una email inviata dal I Reparto di Stato Maggiore della Difesa, in data 3 gennaio 2011.
Avverso tale comunicazione, avente ad oggetto “Aspettativa Riduzione Quadri (A.R.Q.) - 31 dicembre 2010” e, avverso tutti i provvedimenti ad essa preordinati, collegati o/e conseguenti, in data 2 maggio 2011, il ricorrente presenta ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con sospensiva, deducendo i seguenti motivi di diritto:
• violazione ed illegittima applicazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 27, comma 2, lett. A), della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
Tale norma dispone che “All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9, dopo la parola: "salvo" sono inserite le seguenti: "un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa ".
In buona sostanza, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri , la predetta disposizione prevede che dal computo delle eccedenze, che si verificano rispetto agli organici nei gradi di colonnello e di generale a seguito del conferimento delle promozioni annuali, venga escluso un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi n. 642/1961 e n. 838/1973, individuato con decreto annuale del Ministero della Difesa.
A tal proposito, il ricorrente eccepisce che al momento della presentazione della domanda (31 agosto 2010) “non esisteva un criterio di “esclusione” nel computo delle eccedenze del personale comandato all’estero” e che tale disposizione non avrebbe potuto trovare applicazione al 31 dicembre 2010 poiché l’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare ha previsto l’abrogazione del decreto legislativo n. 490/1997 a decorrere dal 9 ottobre 2010. Pertanto, l’art. 27 comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010, asserisce il ricorrente, non avrebbe potuto modificare l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 in quanto già abrogato e non più vigente alla data di entrata in vigore della L. 183/2010.
Il Ministero della Difesa, con relazione prot. n. M_D GMIL2 VDGM II 4 SC/2013/0235350 del 29 Agosto 2013, precisa che il gravame in argomento è infondato.
Sebbene la L. n. 183/2010 sia entrata in vigore il 24 novembre 2010, l’Amministrazione evidenzia di aver comunque dato applicazione alla stessa nel computo delle eccedenze di cui all’art. 906 del c.o.m. alla data del 31 dicembre 2010. A tal proposito, il Ministero richiama quanto disposto nel decreto ministeriale 30 novembre 2010, con cui è stato determinato il “contingente di Ufficiali da non computare ai fini dell’aspettativa per riduzione di quadri al 31 dicembre 2010”, nel quale, osserva l’Amministrazione, si ravvisa che “sussiste continuità” tra le norme previgenti (in particolare l’art. 65 del D.Lgs n. 190/1997) e quelle introdotte dal codice dell’ordinamento militare (in particolare l’art. 906). A motivo dell’asserito principio di continuità, il Ministero ritiene legittima l’applicazione al 31 dicembre 2010 dell’art. 27, comma 2, lettera a), della legge n. 183/2010 in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 906 c.o.m.
Peraltro, l’Amministrazione aggiunge che secondo quanto statuito dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2010, il ricorrente non sarebbe stato ricompreso tra le 9 posizioni eccedentarie da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 c.o.m., tenuto conto della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari.
Con parere interlocutorio n. 1470/2014, reso nell’adunanza del 22 gennaio 2014, questa Sezione ha ritenuto necessario, ai fini dell’espressione del parere, di procedere ad una richiesta istruttoria mediante la quale si è invitato il Ministero competente a chiarire la ratio della previsione, contenuta in uno strumento amministrativo (Decreto Ministeriale), a mente della quale vi sarebbe continuità tra disposizioni precedenti e disposizioni successive, in particolare chiarire se la suddetta ratio discenda da una mera interpretazione ministeriale o sia alimentata da altri presupposti non evocati.
Con adempimento pervenuto in data 13.10.2014, con foglio n. 1198207 del 10.10.2014, il Ministero della Difesa ha trasmesso una scheda esplicativa riguardante l’iter logico argomentativo che avrebbe sorretto l’adozione del D.M. 30 novembre 2010, con annesso il Parere del Comitato per la Legislazione, e l’ordine del giorno 9/1441-quater F/9 inviata dallo Stato Maggiore della Difesa.
L’Amministrazione rileva che il Legislatore avrebbe traslato nel Codice dell’ordinamento militare disposizioni già vigenti, tra cui l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997, il cui contenuto normativo non avrebbe mai cessato, dunque, di essere in vigore. Il Codice non avrebbe quindi realizzato l’ipotesi della successione di leggi nel tempo, ma avrebbe operato una raccolta sistematica di norme già esistenti semplicemente trasfuse da un testo a un altro. A sostegno di ciò, il Ministero evidenzia che il fondamento normativo del “principio di continuità” tra le disposizioni precedenti al Codice e quelle corrispondenti in esso “riprodotte”, risiederebbe nell’art. 2115 del c.o.m., c.d. “clausola di corrispondenza”, secondo cui “I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento”.
In particolare, l’Amministrazione precisa che l’art. 27, comma 2 della legge n. 183/2010 ha apportato integrazioni all’art. 65 del d.lgs n.490/1997 stabilendo che le eccedenze esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei ruoli degli Ufficiali devono essere eliminate attraverso il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di un numero corrispondente di Ufficiali “salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642 e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministero della Difesa”. Orbene, la legge n. 183/2010 sarebbe entrata in vigore il 24 novembre 2010, cioè dopo l’entrata in vigore del Codice, per cui l’art. 27 in essa contenuto avrebbe potuto modificare “espressamente” soltanto l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 e non anche l’art. 906 del c.o.m. in cui sarebbe stato trasfuso il medesimo art. 65.
Peraltro, alla doglianza del ricorrente secondo cui la modifica all’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 sarebbe stata erroneamente applicata dall’Amministrazione alla data del 31 dicembre 2010, in quanto l’art. 27 comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010 non avrebbe potuto modificare il predetto articolo in quanto già abrogato dall’art. 2268 del c.o.m. (a decorrere dal 9 ottobre 2010) e di conseguenza non più vigente alla data di entrata in vigore della L. 183/2010, l’Amministrazione riferisce che già dalla seduta della Camera del 19 ottobre 2010, la stessa Camera aveva impegnato il Governo “ad operare nel senso di riferire ciascun richiamo normativo obsoleto alle “corrispondenti” disposizioni introdotte dal d.lgs n. 66/2010 e ormai entrate in vigore e a voler pervenire in tempi rapidi a una riformulazione delle disposizioni codicistiche “attualmente modificate solo in modo indiretto”. In tale contesto, dunque, con il decreto 30 novembre 2010, il Ministero della Difesa avrebbe applicato correttamente il contenuto dell’art. 27, comma 2, lettera a) della l. 183/2010, ritenendo il relativo contenuto, ossia l’integrazione all’art. 65 del d.lgs 490/1997, riferito al vigente art. 906 c.o.m. Diversamente argomentando, conclude l’Amministrazione, si finirebbe per ritenere privo di effetti il disposto di cui all’art. 27, comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010 rimasto in vigore sino al 26 marzo 2012, data in cui il Governo, in ossequio all’impegno assunto nella seduta della Camera del 19 ottobre 2012, ha adottato il d.lgs n. 20/2012 con cui, tra l’altro, è stata disposta l’abrogazione dell’articolo suddetto.
CONSIDERATO:
Il ricorso è infondato.
L’Amministrazione fonda le sue argomentazioni su una presunzione di continuità di disposizioni a mente della quale sarebbe stata operata una raccolta sistematica di norme già esistenti, meramente trasfuse da un testo a un altro, mediante l’attribuzione del medesimo significato normativo, tradizionalmente conferito al precedente e preesistente enunciato normativo disciplinante la stessa materia nella medesima organizzazione giuridica.
Pur riconoscendo la logicità delle eccezioni rilevate da parte ricorrente secondo cui:
- al momento della presentazione della domanda (31 agosto 2010) “non esisteva un criterio di “esclusione” nel computo delle eccedenze del personale comandato all’estero” e tale disposizione non avrebbe potuto trovare applicazione al 31 dicembre 2010 poiché l’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare aveva già previsto l’abrogazione del decreto legislativo n. 490/1997 a decorrere dal 9 ottobre 2010;
- l’art. 27 comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010 non avrebbe potuto modificare l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 in quanto già abrogato e non più vigente alla data di entrata in vigore della L. 183/2010;
Occorre tenere in debito conto che l’art. 65 del d.lgs. n.490/1997 è stato riassettato nell’art. 906 del c.o.m. che riproduce il contenuto normativo della prima in termini di sostanziale identità. Lo stesso Comitato per la Legislazione, nella seduta del 13 ottobre 2010, con riferimento all’art. 27, commi 2, 3, 4 e 5, segnala che “la nuova normativa ivi introdotta – (…) – incide su disposizioni ormai abrogate, in quanto confluite nel codice dell’ordinamento militare” nel quale, peraltro “…appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi (che risultano essere in particolare, gli articoli 906, 909….)”. Nondimeno, la Camera dei Deputati nella seduta del 19 ottobre 2010 impegna chiaramente il Governo “ad operare, in sede di corretta interpretazione ed applicazione della nuova disciplina introdotta dal disegno di legge (…), nel senso di riferire ciascun richiamo normativo obsoleto alle corrispondenti disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 66 del 2010 ed ormai entrate in vigore”. D'altra parte, i rinvii normativi contenuti nell’art. 27, comma 2, lettera a), della legge n. 183/2010 alle corrispondenti disposizioni introdotte dal c.o.m., trova conferma nell’art. 2115 del predetto codice il quale dispone che “I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituiti riprodotti nel presente codice e nel regolamento si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni o istituti dei citati codice e regolamento”.
Infine, nel merito, occorre rilevare che l’età anagrafica determina l’ordine di precedenza ai fini del collocamento in A.R.Q. dei Colonnelli ai sensi dell’art. 906, comma 1, lettera a) del c.o.m. Il ricorrente non è stato compreso nel numero delle eccedenze da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 del c.o.m., in considerazione della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari. Difatti, come correttamente chiarisce l’Amministrazione, l’ultimo dei 9 Colonnelli collocati in A.R.Q. è nato nel 1952, il ricorrente, al contrario, nel 1953.
P.Q.M.
Si esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
Ricorso straordinario al PdR infondato.
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1) - Con istanza datata 31 agosto 2010, il Colonnello del ruolo normale del corpo del genio aeronautico in spe, chiedeva di essere collocato in Aspettativa per Riduzione di Quadri.
2) - Con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2010, la Direzione Generale per il personale militare disponeva i collocamenti in Aspettativa per Riduzione di Quadri del personale AM per l’anno 2010, non includendovi il nominativo del ricorrente. Di tale esclusione, l’Ufficiale veniva informato con una email inviata dal I Reparto di Stato Maggiore della Difesa, in data 3 gennaio 2011.
3) - Sebbene la L. n. 183/2010 sia entrata in vigore il 24 novembre 2010, l’Amministrazione evidenzia di aver comunque dato applicazione alla stessa nel computo delle eccedenze di cui all’art. 906 del c.o.m. alla data del 31 dicembre 2010.
4) - A tal proposito, il Ministero richiama quanto disposto nel decreto ministeriale 30 novembre 2010, con cui è stato determinato il “contingente di Ufficiali da non computare ai fini dell’aspettativa per riduzione di quadri al 31 dicembre 2010”, nel quale, osserva l’Amministrazione, si ravvisa che “sussiste continuità” tra le norme previgenti (in particolare l’art. 65 del D.Lgs n. 190/1997) e quelle introdotte dal codice dell’ordinamento militare (in particolare l’art. 906). A motivo dell’asserito principio di continuità, il Ministero ritiene legittima l’applicazione al 31 dicembre 2010 dell’art. 27, comma 2, lettera a), della legge n. 183/2010 in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 906 c.o.m.
5) - Peraltro, l’Amministrazione aggiunge che secondo quanto statuito dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2010, il ricorrente non sarebbe stato ricompreso tra le 9 posizioni eccedentarie da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 c.o.m., tenuto conto della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari.
6) - il Ministero della Difesa ha trasmesso una scheda esplicativa riguardante l’iter logico argomentativo che avrebbe sorretto l’adozione del D.M. 30 novembre 2010, con annesso il Parere del Comitato per la Legislazione, e l’ordine del giorno 9/1441-quater F/9 inviata dallo Stato Maggiore della Difesa.
IL CdS chiarisce:
7) - Occorre tenere in debito conto che l’art. 65 del d.lgs. n.490/1997 è stato riassettato nell’art. 906 del c.o.m. che riproduce il contenuto normativo della prima in termini di sostanziale identità. Lo stesso Comitato per la Legislazione, nella seduta del 13 ottobre 2010, con riferimento all’art. 27, commi 2, 3, 4 e 5, segnala che “la nuova normativa ivi introdotta – (…) – incide su disposizioni ormai abrogate, in quanto confluite nel codice dell’ordinamento militare” nel quale, peraltro “…appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi (che risultano essere in particolare, gli articoli 906, 909….)”
8) - Infine, nel merito, occorre rilevare che l’età anagrafica determina l’ordine di precedenza ai fini del collocamento in A.R.Q. dei Colonnelli ai sensi dell’art. 906, comma 1, lettera a) del c.o.m.
8.1) Il ricorrente non è stato compreso nel numero delle eccedenze da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 del c.o.m., in considerazione della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari.
8.2) Difatti, come correttamente chiarisce l’Amministrazione, l’ultimo dei 9 Colonnelli collocati in A.R.Q. è nato nel 1952, il ricorrente, al contrario, nel 1953.
N.B.: leggete cmq. il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500427 - Public 2015-02-11 -
Numero 00427/2015 e data 11/02/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014
NUMERO AFFARE 03367/2013
OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione cautelare, presentato dal Colonnello del ruolo normale del corpo del genio aeronautico in spe, D. G., avverso il decreto dirigenziale 31 dicembre 2010, avente ad oggetto il collocamento in Aspettativa per Riduzione di Quadri (A.R.Q.) del personale AM per l’anno 2010.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. N. M_D GMIL2 VDGM II 4 SC/2013/0235350 del 29 Agosto 2013, con cui il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio n. 1470/2014, reso dalla Sezione nell’adunanza del 22 gennaio 2014;
Vista la nota prot. n. 1198207 del 10.10.2014 con la quale il Ministero della Difesa ha fornito riscontro a quanto richiesto con il citato parere interlocutorio;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, Cons. Nicolò Pollari;
PREMESSO:
Con istanza datata 31 agosto 2010 (n. prot. 1265), il Colonnello del ruolo normale del corpo del genio aeronautico in spe, D. G., chiedeva di essere collocato in Aspettativa per Riduzione di Quadri.
Con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2010, la Direzione Generale per il personale militare disponeva i collocamenti in Aspettativa per Riduzione di Quadri del personale AM per l’anno 2010, non includendovi il nominativo del ricorrente. Di tale esclusione, l’Ufficiale veniva informato con una email inviata dal I Reparto di Stato Maggiore della Difesa, in data 3 gennaio 2011.
Avverso tale comunicazione, avente ad oggetto “Aspettativa Riduzione Quadri (A.R.Q.) - 31 dicembre 2010” e, avverso tutti i provvedimenti ad essa preordinati, collegati o/e conseguenti, in data 2 maggio 2011, il ricorrente presenta ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con sospensiva, deducendo i seguenti motivi di diritto:
• violazione ed illegittima applicazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 27, comma 2, lett. A), della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
Tale norma dispone che “All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9, dopo la parola: "salvo" sono inserite le seguenti: "un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa ".
In buona sostanza, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri , la predetta disposizione prevede che dal computo delle eccedenze, che si verificano rispetto agli organici nei gradi di colonnello e di generale a seguito del conferimento delle promozioni annuali, venga escluso un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi n. 642/1961 e n. 838/1973, individuato con decreto annuale del Ministero della Difesa.
A tal proposito, il ricorrente eccepisce che al momento della presentazione della domanda (31 agosto 2010) “non esisteva un criterio di “esclusione” nel computo delle eccedenze del personale comandato all’estero” e che tale disposizione non avrebbe potuto trovare applicazione al 31 dicembre 2010 poiché l’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare ha previsto l’abrogazione del decreto legislativo n. 490/1997 a decorrere dal 9 ottobre 2010. Pertanto, l’art. 27 comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010, asserisce il ricorrente, non avrebbe potuto modificare l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 in quanto già abrogato e non più vigente alla data di entrata in vigore della L. 183/2010.
Il Ministero della Difesa, con relazione prot. n. M_D GMIL2 VDGM II 4 SC/2013/0235350 del 29 Agosto 2013, precisa che il gravame in argomento è infondato.
Sebbene la L. n. 183/2010 sia entrata in vigore il 24 novembre 2010, l’Amministrazione evidenzia di aver comunque dato applicazione alla stessa nel computo delle eccedenze di cui all’art. 906 del c.o.m. alla data del 31 dicembre 2010. A tal proposito, il Ministero richiama quanto disposto nel decreto ministeriale 30 novembre 2010, con cui è stato determinato il “contingente di Ufficiali da non computare ai fini dell’aspettativa per riduzione di quadri al 31 dicembre 2010”, nel quale, osserva l’Amministrazione, si ravvisa che “sussiste continuità” tra le norme previgenti (in particolare l’art. 65 del D.Lgs n. 190/1997) e quelle introdotte dal codice dell’ordinamento militare (in particolare l’art. 906). A motivo dell’asserito principio di continuità, il Ministero ritiene legittima l’applicazione al 31 dicembre 2010 dell’art. 27, comma 2, lettera a), della legge n. 183/2010 in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 906 c.o.m.
Peraltro, l’Amministrazione aggiunge che secondo quanto statuito dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2010, il ricorrente non sarebbe stato ricompreso tra le 9 posizioni eccedentarie da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 c.o.m., tenuto conto della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari.
Con parere interlocutorio n. 1470/2014, reso nell’adunanza del 22 gennaio 2014, questa Sezione ha ritenuto necessario, ai fini dell’espressione del parere, di procedere ad una richiesta istruttoria mediante la quale si è invitato il Ministero competente a chiarire la ratio della previsione, contenuta in uno strumento amministrativo (Decreto Ministeriale), a mente della quale vi sarebbe continuità tra disposizioni precedenti e disposizioni successive, in particolare chiarire se la suddetta ratio discenda da una mera interpretazione ministeriale o sia alimentata da altri presupposti non evocati.
Con adempimento pervenuto in data 13.10.2014, con foglio n. 1198207 del 10.10.2014, il Ministero della Difesa ha trasmesso una scheda esplicativa riguardante l’iter logico argomentativo che avrebbe sorretto l’adozione del D.M. 30 novembre 2010, con annesso il Parere del Comitato per la Legislazione, e l’ordine del giorno 9/1441-quater F/9 inviata dallo Stato Maggiore della Difesa.
L’Amministrazione rileva che il Legislatore avrebbe traslato nel Codice dell’ordinamento militare disposizioni già vigenti, tra cui l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997, il cui contenuto normativo non avrebbe mai cessato, dunque, di essere in vigore. Il Codice non avrebbe quindi realizzato l’ipotesi della successione di leggi nel tempo, ma avrebbe operato una raccolta sistematica di norme già esistenti semplicemente trasfuse da un testo a un altro. A sostegno di ciò, il Ministero evidenzia che il fondamento normativo del “principio di continuità” tra le disposizioni precedenti al Codice e quelle corrispondenti in esso “riprodotte”, risiederebbe nell’art. 2115 del c.o.m., c.d. “clausola di corrispondenza”, secondo cui “I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento”.
In particolare, l’Amministrazione precisa che l’art. 27, comma 2 della legge n. 183/2010 ha apportato integrazioni all’art. 65 del d.lgs n.490/1997 stabilendo che le eccedenze esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei ruoli degli Ufficiali devono essere eliminate attraverso il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di un numero corrispondente di Ufficiali “salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642 e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministero della Difesa”. Orbene, la legge n. 183/2010 sarebbe entrata in vigore il 24 novembre 2010, cioè dopo l’entrata in vigore del Codice, per cui l’art. 27 in essa contenuto avrebbe potuto modificare “espressamente” soltanto l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 e non anche l’art. 906 del c.o.m. in cui sarebbe stato trasfuso il medesimo art. 65.
Peraltro, alla doglianza del ricorrente secondo cui la modifica all’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 sarebbe stata erroneamente applicata dall’Amministrazione alla data del 31 dicembre 2010, in quanto l’art. 27 comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010 non avrebbe potuto modificare il predetto articolo in quanto già abrogato dall’art. 2268 del c.o.m. (a decorrere dal 9 ottobre 2010) e di conseguenza non più vigente alla data di entrata in vigore della L. 183/2010, l’Amministrazione riferisce che già dalla seduta della Camera del 19 ottobre 2010, la stessa Camera aveva impegnato il Governo “ad operare nel senso di riferire ciascun richiamo normativo obsoleto alle “corrispondenti” disposizioni introdotte dal d.lgs n. 66/2010 e ormai entrate in vigore e a voler pervenire in tempi rapidi a una riformulazione delle disposizioni codicistiche “attualmente modificate solo in modo indiretto”. In tale contesto, dunque, con il decreto 30 novembre 2010, il Ministero della Difesa avrebbe applicato correttamente il contenuto dell’art. 27, comma 2, lettera a) della l. 183/2010, ritenendo il relativo contenuto, ossia l’integrazione all’art. 65 del d.lgs 490/1997, riferito al vigente art. 906 c.o.m. Diversamente argomentando, conclude l’Amministrazione, si finirebbe per ritenere privo di effetti il disposto di cui all’art. 27, comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010 rimasto in vigore sino al 26 marzo 2012, data in cui il Governo, in ossequio all’impegno assunto nella seduta della Camera del 19 ottobre 2012, ha adottato il d.lgs n. 20/2012 con cui, tra l’altro, è stata disposta l’abrogazione dell’articolo suddetto.
CONSIDERATO:
Il ricorso è infondato.
L’Amministrazione fonda le sue argomentazioni su una presunzione di continuità di disposizioni a mente della quale sarebbe stata operata una raccolta sistematica di norme già esistenti, meramente trasfuse da un testo a un altro, mediante l’attribuzione del medesimo significato normativo, tradizionalmente conferito al precedente e preesistente enunciato normativo disciplinante la stessa materia nella medesima organizzazione giuridica.
Pur riconoscendo la logicità delle eccezioni rilevate da parte ricorrente secondo cui:
- al momento della presentazione della domanda (31 agosto 2010) “non esisteva un criterio di “esclusione” nel computo delle eccedenze del personale comandato all’estero” e tale disposizione non avrebbe potuto trovare applicazione al 31 dicembre 2010 poiché l’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare aveva già previsto l’abrogazione del decreto legislativo n. 490/1997 a decorrere dal 9 ottobre 2010;
- l’art. 27 comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010 non avrebbe potuto modificare l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 in quanto già abrogato e non più vigente alla data di entrata in vigore della L. 183/2010;
Occorre tenere in debito conto che l’art. 65 del d.lgs. n.490/1997 è stato riassettato nell’art. 906 del c.o.m. che riproduce il contenuto normativo della prima in termini di sostanziale identità. Lo stesso Comitato per la Legislazione, nella seduta del 13 ottobre 2010, con riferimento all’art. 27, commi 2, 3, 4 e 5, segnala che “la nuova normativa ivi introdotta – (…) – incide su disposizioni ormai abrogate, in quanto confluite nel codice dell’ordinamento militare” nel quale, peraltro “…appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi (che risultano essere in particolare, gli articoli 906, 909….)”. Nondimeno, la Camera dei Deputati nella seduta del 19 ottobre 2010 impegna chiaramente il Governo “ad operare, in sede di corretta interpretazione ed applicazione della nuova disciplina introdotta dal disegno di legge (…), nel senso di riferire ciascun richiamo normativo obsoleto alle corrispondenti disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 66 del 2010 ed ormai entrate in vigore”. D'altra parte, i rinvii normativi contenuti nell’art. 27, comma 2, lettera a), della legge n. 183/2010 alle corrispondenti disposizioni introdotte dal c.o.m., trova conferma nell’art. 2115 del predetto codice il quale dispone che “I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituiti riprodotti nel presente codice e nel regolamento si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni o istituti dei citati codice e regolamento”.
Infine, nel merito, occorre rilevare che l’età anagrafica determina l’ordine di precedenza ai fini del collocamento in A.R.Q. dei Colonnelli ai sensi dell’art. 906, comma 1, lettera a) del c.o.m. Il ricorrente non è stato compreso nel numero delle eccedenze da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 del c.o.m., in considerazione della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari. Difatti, come correttamente chiarisce l’Amministrazione, l’ultimo dei 9 Colonnelli collocati in A.R.Q. è nato nel 1952, il ricorrente, al contrario, nel 1953.
P.Q.M.
Si esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega