Collocamento in Aspettativa Riduzione di Quadri (A.R.Q.)

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Collocamento in Aspettativa Riduzione di Quadri (A.R.Q.)

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collocamento in Aspettativa per Riduzione di Quadri (A.R.Q.)

Ricorso straordinario al PdR infondato.
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1) - Con istanza datata 31 agosto 2010, il Colonnello del ruolo normale del corpo del genio aeronautico in spe, chiedeva di essere collocato in Aspettativa per Riduzione di Quadri.

2) - Con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2010, la Direzione Generale per il personale militare disponeva i collocamenti in Aspettativa per Riduzione di Quadri del personale AM per l’anno 2010, non includendovi il nominativo del ricorrente. Di tale esclusione, l’Ufficiale veniva informato con una email inviata dal I Reparto di Stato Maggiore della Difesa, in data 3 gennaio 2011.

3) - Sebbene la L. n. 183/2010 sia entrata in vigore il 24 novembre 2010, l’Amministrazione evidenzia di aver comunque dato applicazione alla stessa nel computo delle eccedenze di cui all’art. 906 del c.o.m. alla data del 31 dicembre 2010.

4) - A tal proposito, il Ministero richiama quanto disposto nel decreto ministeriale 30 novembre 2010, con cui è stato determinato il “contingente di Ufficiali da non computare ai fini dell’aspettativa per riduzione di quadri al 31 dicembre 2010”, nel quale, osserva l’Amministrazione, si ravvisa che “sussiste continuità” tra le norme previgenti (in particolare l’art. 65 del D.Lgs n. 190/1997) e quelle introdotte dal codice dell’ordinamento militare (in particolare l’art. 906). A motivo dell’asserito principio di continuità, il Ministero ritiene legittima l’applicazione al 31 dicembre 2010 dell’art. 27, comma 2, lettera a), della legge n. 183/2010 in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 906 c.o.m.

5) - Peraltro, l’Amministrazione aggiunge che secondo quanto statuito dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2010, il ricorrente non sarebbe stato ricompreso tra le 9 posizioni eccedentarie da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 c.o.m., tenuto conto della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari.

6) - il Ministero della Difesa ha trasmesso una scheda esplicativa riguardante l’iter logico argomentativo che avrebbe sorretto l’adozione del D.M. 30 novembre 2010, con annesso il Parere del Comitato per la Legislazione, e l’ordine del giorno 9/1441-quater F/9 inviata dallo Stato Maggiore della Difesa.

IL CdS chiarisce:

7) - Occorre tenere in debito conto che l’art. 65 del d.lgs. n.490/1997 è stato riassettato nell’art. 906 del c.o.m. che riproduce il contenuto normativo della prima in termini di sostanziale identità. Lo stesso Comitato per la Legislazione, nella seduta del 13 ottobre 2010, con riferimento all’art. 27, commi 2, 3, 4 e 5, segnala che “la nuova normativa ivi introdotta – (…) – incide su disposizioni ormai abrogate, in quanto confluite nel codice dell’ordinamento militare” nel quale, peraltro “…appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi (che risultano essere in particolare, gli articoli 906, 909….)”

8) - Infine, nel merito, occorre rilevare che l’età anagrafica determina l’ordine di precedenza ai fini del collocamento in A.R.Q. dei Colonnelli ai sensi dell’art. 906, comma 1, lettera a) del c.o.m.

8.1) Il ricorrente non è stato compreso nel numero delle eccedenze da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 del c.o.m., in considerazione della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari.

8.2) Difatti, come correttamente chiarisce l’Amministrazione, l’ultimo dei 9 Colonnelli collocati in A.R.Q. è nato nel 1952, il ricorrente, al contrario, nel 1953.

N.B.: leggete cmq. il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500427 - Public 2015-02-11 -


Numero 00427/2015 e data 11/02/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014

NUMERO AFFARE 03367/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione cautelare, presentato dal Colonnello del ruolo normale del corpo del genio aeronautico in spe, D. G., avverso il decreto dirigenziale 31 dicembre 2010, avente ad oggetto il collocamento in Aspettativa per Riduzione di Quadri (A.R.Q.) del personale AM per l’anno 2010.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. N. M_D GMIL2 VDGM II 4 SC/2013/0235350 del 29 Agosto 2013, con cui il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio n. 1470/2014, reso dalla Sezione nell’adunanza del 22 gennaio 2014;
Vista la nota prot. n. 1198207 del 10.10.2014 con la quale il Ministero della Difesa ha fornito riscontro a quanto richiesto con il citato parere interlocutorio;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, Cons. Nicolò Pollari;

PREMESSO:

Con istanza datata 31 agosto 2010 (n. prot. 1265), il Colonnello del ruolo normale del corpo del genio aeronautico in spe, D. G., chiedeva di essere collocato in Aspettativa per Riduzione di Quadri.

Con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2010, la Direzione Generale per il personale militare disponeva i collocamenti in Aspettativa per Riduzione di Quadri del personale AM per l’anno 2010, non includendovi il nominativo del ricorrente. Di tale esclusione, l’Ufficiale veniva informato con una email inviata dal I Reparto di Stato Maggiore della Difesa, in data 3 gennaio 2011.

Avverso tale comunicazione, avente ad oggetto “Aspettativa Riduzione Quadri (A.R.Q.) - 31 dicembre 2010” e, avverso tutti i provvedimenti ad essa preordinati, collegati o/e conseguenti, in data 2 maggio 2011, il ricorrente presenta ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con sospensiva, deducendo i seguenti motivi di diritto:

• violazione ed illegittima applicazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 27, comma 2, lett. A), della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Tale norma dispone che “All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9, dopo la parola: "salvo" sono inserite le seguenti: "un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa ".

In buona sostanza, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri , la predetta disposizione prevede che dal computo delle eccedenze, che si verificano rispetto agli organici nei gradi di colonnello e di generale a seguito del conferimento delle promozioni annuali, venga escluso un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi n. 642/1961 e n. 838/1973, individuato con decreto annuale del Ministero della Difesa.

A tal proposito, il ricorrente eccepisce che al momento della presentazione della domanda (31 agosto 2010) “non esisteva un criterio di “esclusione” nel computo delle eccedenze del personale comandato all’estero” e che tale disposizione non avrebbe potuto trovare applicazione al 31 dicembre 2010 poiché l’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare ha previsto l’abrogazione del decreto legislativo n. 490/1997 a decorrere dal 9 ottobre 2010. Pertanto, l’art. 27 comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010, asserisce il ricorrente, non avrebbe potuto modificare l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 in quanto già abrogato e non più vigente alla data di entrata in vigore della L. 183/2010.

Il Ministero della Difesa, con relazione prot. n. M_D GMIL2 VDGM II 4 SC/2013/0235350 del 29 Agosto 2013, precisa che il gravame in argomento è infondato.

Sebbene la L. n. 183/2010 sia entrata in vigore il 24 novembre 2010, l’Amministrazione evidenzia di aver comunque dato applicazione alla stessa nel computo delle eccedenze di cui all’art. 906 del c.o.m. alla data del 31 dicembre 2010. A tal proposito, il Ministero richiama quanto disposto nel decreto ministeriale 30 novembre 2010, con cui è stato determinato il “contingente di Ufficiali da non computare ai fini dell’aspettativa per riduzione di quadri al 31 dicembre 2010”, nel quale, osserva l’Amministrazione, si ravvisa che “sussiste continuità” tra le norme previgenti (in particolare l’art. 65 del D.Lgs n. 190/1997) e quelle introdotte dal codice dell’ordinamento militare (in particolare l’art. 906). A motivo dell’asserito principio di continuità, il Ministero ritiene legittima l’applicazione al 31 dicembre 2010 dell’art. 27, comma 2, lettera a), della legge n. 183/2010 in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 906 c.o.m.
Peraltro, l’Amministrazione aggiunge che secondo quanto statuito dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2010, il ricorrente non sarebbe stato ricompreso tra le 9 posizioni eccedentarie da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 c.o.m., tenuto conto della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari.

Con parere interlocutorio n. 1470/2014, reso nell’adunanza del 22 gennaio 2014, questa Sezione ha ritenuto necessario, ai fini dell’espressione del parere, di procedere ad una richiesta istruttoria mediante la quale si è invitato il Ministero competente a chiarire la ratio della previsione, contenuta in uno strumento amministrativo (Decreto Ministeriale), a mente della quale vi sarebbe continuità tra disposizioni precedenti e disposizioni successive, in particolare chiarire se la suddetta ratio discenda da una mera interpretazione ministeriale o sia alimentata da altri presupposti non evocati.

Con adempimento pervenuto in data 13.10.2014, con foglio n. 1198207 del 10.10.2014, il Ministero della Difesa ha trasmesso una scheda esplicativa riguardante l’iter logico argomentativo che avrebbe sorretto l’adozione del D.M. 30 novembre 2010, con annesso il Parere del Comitato per la Legislazione, e l’ordine del giorno 9/1441-quater F/9 inviata dallo Stato Maggiore della Difesa.

L’Amministrazione rileva che il Legislatore avrebbe traslato nel Codice dell’ordinamento militare disposizioni già vigenti, tra cui l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997, il cui contenuto normativo non avrebbe mai cessato, dunque, di essere in vigore. Il Codice non avrebbe quindi realizzato l’ipotesi della successione di leggi nel tempo, ma avrebbe operato una raccolta sistematica di norme già esistenti semplicemente trasfuse da un testo a un altro. A sostegno di ciò, il Ministero evidenzia che il fondamento normativo del “principio di continuità” tra le disposizioni precedenti al Codice e quelle corrispondenti in esso “riprodotte”, risiederebbe nell’art. 2115 del c.o.m., c.d. “clausola di corrispondenza”, secondo cui “I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento”.

In particolare, l’Amministrazione precisa che l’art. 27, comma 2 della legge n. 183/2010 ha apportato integrazioni all’art. 65 del d.lgs n.490/1997 stabilendo che le eccedenze esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei ruoli degli Ufficiali devono essere eliminate attraverso il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di un numero corrispondente di Ufficiali “salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642 e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministero della Difesa”. Orbene, la legge n. 183/2010 sarebbe entrata in vigore il 24 novembre 2010, cioè dopo l’entrata in vigore del Codice, per cui l’art. 27 in essa contenuto avrebbe potuto modificare “espressamente” soltanto l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 e non anche l’art. 906 del c.o.m. in cui sarebbe stato trasfuso il medesimo art. 65.

Peraltro, alla doglianza del ricorrente secondo cui la modifica all’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 sarebbe stata erroneamente applicata dall’Amministrazione alla data del 31 dicembre 2010, in quanto l’art. 27 comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010 non avrebbe potuto modificare il predetto articolo in quanto già abrogato dall’art. 2268 del c.o.m. (a decorrere dal 9 ottobre 2010) e di conseguenza non più vigente alla data di entrata in vigore della L. 183/2010, l’Amministrazione riferisce che già dalla seduta della Camera del 19 ottobre 2010, la stessa Camera aveva impegnato il Governo “ad operare nel senso di riferire ciascun richiamo normativo obsoleto alle “corrispondenti” disposizioni introdotte dal d.lgs n. 66/2010 e ormai entrate in vigore e a voler pervenire in tempi rapidi a una riformulazione delle disposizioni codicistiche “attualmente modificate solo in modo indiretto”. In tale contesto, dunque, con il decreto 30 novembre 2010, il Ministero della Difesa avrebbe applicato correttamente il contenuto dell’art. 27, comma 2, lettera a) della l. 183/2010, ritenendo il relativo contenuto, ossia l’integrazione all’art. 65 del d.lgs 490/1997, riferito al vigente art. 906 c.o.m. Diversamente argomentando, conclude l’Amministrazione, si finirebbe per ritenere privo di effetti il disposto di cui all’art. 27, comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010 rimasto in vigore sino al 26 marzo 2012, data in cui il Governo, in ossequio all’impegno assunto nella seduta della Camera del 19 ottobre 2012, ha adottato il d.lgs n. 20/2012 con cui, tra l’altro, è stata disposta l’abrogazione dell’articolo suddetto.

CONSIDERATO:

Il ricorso è infondato.

L’Amministrazione fonda le sue argomentazioni su una presunzione di continuità di disposizioni a mente della quale sarebbe stata operata una raccolta sistematica di norme già esistenti, meramente trasfuse da un testo a un altro, mediante l’attribuzione del medesimo significato normativo, tradizionalmente conferito al precedente e preesistente enunciato normativo disciplinante la stessa materia nella medesima organizzazione giuridica.

Pur riconoscendo la logicità delle eccezioni rilevate da parte ricorrente secondo cui:

- al momento della presentazione della domanda (31 agosto 2010) “non esisteva un criterio di “esclusione” nel computo delle eccedenze del personale comandato all’estero” e tale disposizione non avrebbe potuto trovare applicazione al 31 dicembre 2010 poiché l’art. 2268 del codice dell’ordinamento militare aveva già previsto l’abrogazione del decreto legislativo n. 490/1997 a decorrere dal 9 ottobre 2010;

- l’art. 27 comma 2, lettera a) della L. n. 183/2010 non avrebbe potuto modificare l’art. 65 del d.lgs n. 490/1997 in quanto già abrogato e non più vigente alla data di entrata in vigore della L. 183/2010;

Occorre tenere in debito conto che l’art. 65 del d.lgs. n.490/1997 è stato riassettato nell’art. 906 del c.o.m. che riproduce il contenuto normativo della prima in termini di sostanziale identità. Lo stesso Comitato per la Legislazione, nella seduta del 13 ottobre 2010, con riferimento all’art. 27, commi 2, 3, 4 e 5, segnala che “la nuova normativa ivi introdotta – (…) – incide su disposizioni ormai abrogate, in quanto confluite nel codice dell’ordinamento militare” nel quale, peraltro “…appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi (che risultano essere in particolare, gli articoli 906, 909….)”. Nondimeno, la Camera dei Deputati nella seduta del 19 ottobre 2010 impegna chiaramente il Governo “ad operare, in sede di corretta interpretazione ed applicazione della nuova disciplina introdotta dal disegno di legge (…), nel senso di riferire ciascun richiamo normativo obsoleto alle corrispondenti disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 66 del 2010 ed ormai entrate in vigore”. D'altra parte, i rinvii normativi contenuti nell’art. 27, comma 2, lettera a), della legge n. 183/2010 alle corrispondenti disposizioni introdotte dal c.o.m., trova conferma nell’art. 2115 del predetto codice il quale dispone che “I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituiti riprodotti nel presente codice e nel regolamento si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni o istituti dei citati codice e regolamento”.

Infine, nel merito, occorre rilevare che l’età anagrafica determina l’ordine di precedenza ai fini del collocamento in A.R.Q. dei Colonnelli ai sensi dell’art. 906, comma 1, lettera a) del c.o.m. Il ricorrente non è stato compreso nel numero delle eccedenze da collocare in A.R.Q. in applicazione dei criteri di cui all’art. 909 del c.o.m., in considerazione della sua minore anzianità anagrafica rispetto ai parigrado eccedentari. Difatti, come correttamente chiarisce l’Amministrazione, l’ultimo dei 9 Colonnelli collocati in A.R.Q. è nato nel 1952, il ricorrente, al contrario, nel 1953.

P.Q.M.

Si esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega


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Re: Collocamento in Aspettativa Riduzione di Quadri (A.R.Q.)

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1) - applicato il blocco contrattuale di cui all'art. 9 del d.l. 31.05.2010, n. 78, anche al trattamento economico percepito dai ricorrenti nella posizione di a.r.q.- corresponsione somme arretrate.

2) - i ricorrenti hanno depositato nota del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare del 5 marzo 2015 con cui l’amministrazione riconosce ai ricorrenti quanto richiesto in ricorso.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201602797


N. 02797/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05217/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5217 del 2014, proposto da:
Carlo Gustavo G., Giancarlo A., Nicola B., Lelio C., Vito D. M., Raffaele F., Luciano F., Raffaele G., Umberto G., Marcello L., Antonio M., Giuseppe Cristoforo M., Giovanni M., Mario P., Fabio R., Vincenzo T., Antonio V., rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso l’avv. Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento con il quale la p.a. ha applicato il blocco contrattuale di cui all'art. 9 del d.l. 31.05.2010, n. 78, anche al trattamento economico percepito dai ricorrenti nella posizione di a.r.q. - corresponsione somme arretrate

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto ricorso è stato chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’intimata amministrazione ha applicato il blocco contrattuale di cui all’art. 9 decreto legge n. 78 del 2010 anche al trattamento economico percepito dai ricorrenti nella posizione di aspettativa per riduzione quadri.

Con nota in data 27 novembre 2015, depositata in atti del giudizio in pari data, i ricorrenti hanno depositato nota del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare del 5 marzo 2015 con cui l’amministrazione riconosce ai ricorrenti quanto richiesto in ricorso.

Di qui l’istanza dei ricorrenti medesimi per veder dichiarata la cessazione della materia del contendere, sia pure insistendo per la condanna alle spese.

Al Collegio non resta che pronunciare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere vista la nota dell’amministrazione di cui sopra con cui, sia pure a seguito della proposizione del presente ricorso, l’Amministrazione ha riconosciuto ai ricorrenti la spettanza di quanto richiesto.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, sia pure liquidate in misura ridotta considerato che l’amministrazione della difesa ha dovuto comunque attendere la formalizzazione della posizione della Ragioneria generale dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dà atto della cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura di €. 1.000,00, più IVA e CNPA; oltre alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente FF, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2016
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Re: Collocamento in Aspettativa Riduzione di Quadri (A.R.Q.)

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Ricorso straordinario al PdR ACCOLTO

inoltre

Il Ministero della difesa restituirà al ricorrente, con sollecitudine, l’importo del contributo unificato versato dal ricorrente, in ragione della soccombenza nel ricorso.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702147 - Public 2017-10-12 -

Numero 02147/2017 e data 11/10/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 30 agosto 2017

NUMERO AFFARE 01794/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 909, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

LA SEZIONE
-OMISSIS-con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;


1. Riferisce l’Amministrazione richiedente che -OMISSIS-.

-OMISSIS-.

-OMISSIS-.

Il ricorrente, sulla base del precedente provvedimento, avente solo valore indicativo e previsionale, presentò “a scopo cautelativo” alla Direzione generale per il personale militare, per via gerarchica, -
OMISSIS-.

-OMISSIS-.

-OMISSIS-.

-OMISSIS- di rigetto dell’istanza di cessazione dal servizio permanente.

-OMISSIS- dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la violazione di legge e l’eccesso di potere dell’Amministrazione, in quanto ritiene che il modello di domanda di cui -OMISSIS-, concernente le modalità e i termini di presentazione della domanda di cessazione dal servizio permanente dall’aspettativa per riduzione di quadri e conseguente collocamento nelle categorie del congedo del personale militare, sarebbe difforme dal dettato normativo del comma 4 dell’art. 909 del d.lgs. n. 66/2010 - Codice dell’ordinamento militare (c.o.m), perché “Tale modello prescrive, nella premessa riservata ai dati anagrafici, -OMISSIS-”.

Si fa presente che il ricorrente ha provveduto al pagamento del contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 6 bis, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” e successive modifiche.

L’Amministrazione richiedente ritiene il gravame infondato.

L’art. 906 del c.o.m. in merito alla riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli dispone che:
“1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall’articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l’ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, -OMISSIS-. 2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al -OMISSIS-”.

In sintesi, -OMISSIS- è un istituto che riguarda gli Ufficiali nei gradi dirigenziali e si applica nel caso in cui il conferimento delle promozioni annuali previste dalla legge nei gradi di colonnello e generale dei diversi ruoli (c.d. “sistema di avanzamento normalizzato’’) comporti eccedenze numeriche rispetto agli organici stabiliti dal c.o.m.: in tal caso, gli Ufficiali “eccedentari”, anagraficamente più anziani, -OMISSIS-.

-OMISSIS- il Compendio, che al paragrafo 5, punto 5 stabilisce le modalità e i termini relativi alla domanda di cessazione dal servizio permanente dall’aspettativa per riduzione quadri, conterrebbe disposizioni “palesemente difformi dal dettato normativo del più volte citato comma 4 dell’art. 909 del d. lgs 66/2010”, in quanto quest’ultimo articolo citato dispone che gli “ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda”. Il Compendio al par. 5, punto 5 testualmente dispone che “La domanda di cessazione dal servizio dall’aspettativa per riduzione di quadri, redatta in conformità al modello in allegato “G”, dovrà essere presentata dall’Ufficiale interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda”.

Quest’ultima procedura applicativa è stata, peraltro, richiamata dalla Direzione generale per il personale militare al seguito b. -OMISSIS-, che afferma che gli ufficiali preventivamente collocati in aspettativa per riduzione dei quadri al -OMISSIS- “potranno chiedere, tuttavia, di cessare dal servizio da tale posizione di stato e di-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 909, comma 4 del Codice, secondo le modalità e termini stabiliti nella circolare a seguito b.”.

Quindi, sia la fonte la normativa (il codice dell’Ordinamento militare), sia quella applicativa (il citato Compendio) sono tra loro coordinate e coerenti. Difatti, il Codice dispone all’art. 909, comma 4, che gli Ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. Tale disposizione normativa deve necessariamente essere applicata in combinato disposto con l’art. 906, comma 2 del c.o.m., il quale stabilisce che “Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al -OMISSIS-”. Tale norma individua con precisione il termine (-OMISSIS-) in cui i colonnelli e i generali in eccedenza ai rispettivi organici di appartenenza vengono collocati in A.R.Q. mediante specifico provvedimento amministrativo, adottato dalla Direzione generale per il personale militare, avente natura costitutiva, che determina il mutamento della posizione di stato dell’Ufficiale, con il passaggio dal servizio permanente effettivo a quello di servizio permanente in aspettativa per riduzione di quadri. Ciò stante, l’istanza di cessazione dal servizio permanente dalla posizione di A.R.Q. -OMISSIS-(fattispecie tipica nel novero delle “cessazioni a domanda”) non poteva essere accolta, mancando del presupposto soggettivo del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, maturato, come detto,-OMISSIS-.

La stessa, quindi, -OMISSIS-, motivando il diniego, come stabilito dall’art. 3 comma 1 della Legge n. 241/1900, facendo esplicito riferimento alla carenza “dell’effettivo presupposto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri -OMISSIS-”. Di conseguenza, pienamente legittimo è il modello di domanda prestabilito dall’Amministrazione di cui in allegato G del Compendio, secondo cui per poter cessare dal -OMISSIS-, fruendo del beneficio di cui all’art. 992 del d.lgs. n. 66/2010, occorre il previo collocamento in A.R.Q..

Appare fuor di dubbio, quindi, che il ricorrente ha presentato istanza di cessazione dal servizio permanente dal -OMISSIS- sulla base di una comunicazione avente unicamente valore programmatico/organizzativo, peraltro adottato non dalla Direzione generale per il personale, ma dall’organo di impiego della Forza Armata di appartenenza (Dipartimento impiego del personale dell’Esercito), nel quale è espressamente chiarito “ ... che il predetto elenco [quello dei presumibili Ufficiali da collocare in aspettativa per riduzione di quadri] è il risultato dell’elaborazione dei dati previsionali disponibili alla data odierna [-OMISSIS-], che saranno oggetto di ulteriori verifiche/aggiornamenti nel corso dell’anno in relazione a richieste di cessazioni anticipate dal servizio e alle ulteriori variazioni nella consistenza dei rispettivi ruoli”. Ancora, nella stessa nota di informazione del Comando Logistico dell’Esercito —Nucleo Ispettivo Centrale notificata al OMISSIS in data 22 dicembre 2014, veniva espressamente precisato che “il provvedimento di collocamento in ARQ rientra nelle competenze della Direzione generale per il personale militare” che “... sarà formalizzato alla data del 31 dicembre 2014”. Emerge, quindi,, con ogni evidenza che all’atto della presentazione dell’istanza di cessazione (22 dicembre 2014) il OMISSIS non si trovava in aspettativa per riduzione dei quadri (posizione di stato giuridico costituitasi il 31 dicembre 2014), e che la domanda di cessazione dal servizio è stata prodotta sulla base di documenti/informazioni previsionali, in cui, peraltro, è stato espressamente chiarito che l’adozione dell’atto costitutivo di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri rientra nelle competenze della Direzione Generale per il Personale Militare.

In conclusione, tutto quanto sopra considerato induce a chiedere il rigetto del ricorso.

2. Questo Collegio della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, al di là dei dettagli sulla compilazione della domanda, osserva preliminarmente, sulla base della relazione or ora trascritta che:

- la domanda -OMISSIS-, perché il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri sarebbe maturato solo 31 dicembre 2014;

- -OMISSIS-.

Il Collegio ritiene di dover porre a sé stesso due domande:

- quale sarebbe stato l’esito dell’istanza prodotta dal ricorrente se il provvedimento fosse stato adottato non il 30 dicembre 2014, ma il 2 gennaio dell’anno 2015, quando il collocamento in A.R.Q si era già maturato;

- se vi erano gravi ragioni di pubblico interesse per non poter posticipare la risposta al primo giorno lavorativo dell’anno successivo.

La prima risposta non può che essere positiva per il ricorrente, atteso che il giorno successivo egli era già ricompreso nell’elenco dei collocati in A.R.Q.

In ordine alla seconda l’amministrazione nulla ha evidenziato, nemmeno in via preventiva.

Il Collegio dopo aver rilevato che i numeri di protocollo del rigetto dell’istanza e dell’elenco dei collocati in A.R.Q. sono successivi (n. 966 e n. 967) ritiene di individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame un’ipotesi scolastica di eccesso di potere per sviamento.

3. In conclusione il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto.

4. Il Ministero della difesa restituirà al ricorrente, con sollecitudine, l’importo del contributo unificato versato dal ricorrente, in ragione della soccombenza nel ricorso.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, c. 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Andrea Pannone Gabriele Carlotti




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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