Comitato per la Tutela degli Ispettori della Polizia di Stato - Cotipol.
ben vengano queste iniziative da parte dei colleghi.
leggete
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Co.T.I.Pol.
Re: Co.T.I.Pol.
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701706
- Public 2017-07-20 -
Numero 01706/2017 e data 19/07/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 giugno 2017
NUMERO AFFARE 02380/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Gaetano Barrella, in proprio e in qualità di rappresentante del Comitato per la tutela degli Ispettori della Polizia di Stato, contro il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia del 14 marzo 2016 con il quale è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami per 80 posti di Commissario, ruolo dei Commissari della Polizia di Stato;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione pro. n. 333-A/U.C./2866/S.G./RDS del 30 novembre 2016 con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso presentato in data 25 luglio 2016;
vista la propria nota del 29 dicembre 2016;
vista la memoria di replica del 12 gennaio 2017;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;
Premesso:
Il Co.T.I.Pol è un comitato formato da appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato costituito allo scopo di promuovere ogni utile iniziativa, anche di natura legale, a tutela degli aderenti.
Il comitato, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, ha chiesto di accertare l’obbligo del Ministero dell’interno di provvedere all’attuazione delle disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all’art. 25 del D. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 attraverso l’indizione dei previsti concorsi nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica.
Con sentenza n.1439 del 22 febbraio 2016 il Tribunale Regionale Amministrativo ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’amministrazione di dare attuazione al disposto di cui all’art. 25 del d. lgs 5 ottobre 2000, n. 334 nel termine di 90 giorni.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza n. 2244 del 16 giugno 2016, accogliendo la richiesta dell’appellante amministrazione, ha sospeso l’esecutività della citata ordinanza per poter valutare “le modalità di esercizio da parte del Governo dell’ampia delega di riorganizzazione conferitagli dalla legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Con il provvedimento impugnato il Capo della Polizia ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo Commissari della polizia di Stato.
Con l’odierno gravame parte ricorrente impugna il provvedimento per:
a) illegittima mancata attuazione dell’art. 25, d.lgs. n. 334 del 2000, non avendo l’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005 impedito la costituzione del ruolo direttivo Speciale ma solo eliminato il limite legislativo che disciplinava le modalità e la graduazione previste per l’accesso ad esso;
b) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.
Il ricorrente ha prodotto, a mezzo proprio legale, memorie di replica.
Considerato:
Il ruolo direttivo speciale del Polizia di Stato è stato istituito con gli artt. 14 e seguenti del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 che, a regime, prevedevano una dotazione organica di 1.300 unità di cui 1.000 da sottrarsi al ruolo direttivo ordinario e 300 al ruolo degli Ispettori riservati al personale della qualifica apicale del ruolo degli Ispettori.
L’art. 25 del d. lgs 5 ottobre 2000, n. 334 prevedeva una procedura selettiva prioritaria differenziata tra coloro che possedessero, tra gli altri requisiti, l’appartenenza al ruolo degli Ispettori già al 31 agosto 1995 da applicarsi, in sede di prima applicazione del decreto, ai concorsi che dovevano essere indetti “a partire dal 2001 fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell’art. 24”.
Detta norma, a sua volta, indicava il numero dei posti da mettere a concorso, a decorrere dal 2001, fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei Commissari (ordinaria) e alla copertura della dotazione organica dell’istituendo ruolo direttivo speciale.
Le disposizioni transitorie non sono mai state emanate e l’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha sospeso l’applicazione dell’indicato art. 24 – e, per effetto del rinvio ivi contenuto (“annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell’art. 24”), del successivo art. 25 - in attesa dell’approvazione delle norme per il riordino dei ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli Ufficiali di grado corrispondente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate.
Nelle more della definizione del ricorso straordinario, con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, è stata data attuazione alla delega (conferita dall’art. 8, comma 1, lettera a), l. 7 agosto 2015, n. 124) per il menzionato riordino dei ruoli delle Forze di polizia, apportando importanti modifiche al d.lgs. n. 334 del 2000.
Con specifico di riferimento alla Polizia di Stato, l’art. 2 bis del d. lgs n. 334/2000, aggiunto dall’art. 1, comma 5, lett. c), del decreto delegato n. 95, prevede che “l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene:
a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori.».
Il successivo art. 5 –bis, aggiunto dall’art. 1, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 95, dispone che “L’accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell’articolo 2 -bis , comma 1,lettera b) , è riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all’articolo 3,comma 2, con un’età non superiore a trentacinque anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell’aliquota prevista per l’accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3”.
L’art. 2, comma 1, lett. t) della legge 29 maggio 2017, n. 95 dispone: " nell’ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità.
All’istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale…”:
Da questo breve excursus normativo e, in particolare, dal comma 1, lett. t), dell’art. 2, d.lgs. n. 95 del 2017 si evince che il ruolo direttivo speciale, la cui mancata costituzione è denunciata con il ricorso straordinario, è stato sostituito, dal 2017, dal “ruolo direttivo ad esaurimento”. Ne consegue che alcuna utilità parte ricorrente potrebbe trarre dall’eventuale parere favorevole della Sezione e, quindi, dall’accoglimento del ricorso straordinario, atteso che l’evoluzione normativa medio tempore determinatasi non consentirebbe in ogni caso di raggiungere il bene della vita la cui tutela forma oggetto del ricorso.
L’Amministrazione, infatti, non potrebbe dare esecuzione a fronte del nuovo contesto normativo.
Il ricorso è dunque divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
- Public 2017-07-20 -
Numero 01706/2017 e data 19/07/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 14 giugno 2017
NUMERO AFFARE 02380/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Gaetano Barrella, in proprio e in qualità di rappresentante del Comitato per la tutela degli Ispettori della Polizia di Stato, contro il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia del 14 marzo 2016 con il quale è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami per 80 posti di Commissario, ruolo dei Commissari della Polizia di Stato;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione pro. n. 333-A/U.C./2866/S.G./RDS del 30 novembre 2016 con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso presentato in data 25 luglio 2016;
vista la propria nota del 29 dicembre 2016;
vista la memoria di replica del 12 gennaio 2017;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;
Premesso:
Il Co.T.I.Pol è un comitato formato da appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato costituito allo scopo di promuovere ogni utile iniziativa, anche di natura legale, a tutela degli aderenti.
Il comitato, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, ha chiesto di accertare l’obbligo del Ministero dell’interno di provvedere all’attuazione delle disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all’art. 25 del D. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 attraverso l’indizione dei previsti concorsi nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica.
Con sentenza n.1439 del 22 febbraio 2016 il Tribunale Regionale Amministrativo ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’amministrazione di dare attuazione al disposto di cui all’art. 25 del d. lgs 5 ottobre 2000, n. 334 nel termine di 90 giorni.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza n. 2244 del 16 giugno 2016, accogliendo la richiesta dell’appellante amministrazione, ha sospeso l’esecutività della citata ordinanza per poter valutare “le modalità di esercizio da parte del Governo dell’ampia delega di riorganizzazione conferitagli dalla legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Con il provvedimento impugnato il Capo della Polizia ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo Commissari della polizia di Stato.
Con l’odierno gravame parte ricorrente impugna il provvedimento per:
a) illegittima mancata attuazione dell’art. 25, d.lgs. n. 334 del 2000, non avendo l’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005 impedito la costituzione del ruolo direttivo Speciale ma solo eliminato il limite legislativo che disciplinava le modalità e la graduazione previste per l’accesso ad esso;
b) illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.
Il ricorrente ha prodotto, a mezzo proprio legale, memorie di replica.
Considerato:
Il ruolo direttivo speciale del Polizia di Stato è stato istituito con gli artt. 14 e seguenti del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 che, a regime, prevedevano una dotazione organica di 1.300 unità di cui 1.000 da sottrarsi al ruolo direttivo ordinario e 300 al ruolo degli Ispettori riservati al personale della qualifica apicale del ruolo degli Ispettori.
L’art. 25 del d. lgs 5 ottobre 2000, n. 334 prevedeva una procedura selettiva prioritaria differenziata tra coloro che possedessero, tra gli altri requisiti, l’appartenenza al ruolo degli Ispettori già al 31 agosto 1995 da applicarsi, in sede di prima applicazione del decreto, ai concorsi che dovevano essere indetti “a partire dal 2001 fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell’art. 24”.
Detta norma, a sua volta, indicava il numero dei posti da mettere a concorso, a decorrere dal 2001, fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei Commissari (ordinaria) e alla copertura della dotazione organica dell’istituendo ruolo direttivo speciale.
Le disposizioni transitorie non sono mai state emanate e l’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha sospeso l’applicazione dell’indicato art. 24 – e, per effetto del rinvio ivi contenuto (“annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell’art. 24”), del successivo art. 25 - in attesa dell’approvazione delle norme per il riordino dei ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli Ufficiali di grado corrispondente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate.
Nelle more della definizione del ricorso straordinario, con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, è stata data attuazione alla delega (conferita dall’art. 8, comma 1, lettera a), l. 7 agosto 2015, n. 124) per il menzionato riordino dei ruoli delle Forze di polizia, apportando importanti modifiche al d.lgs. n. 334 del 2000.
Con specifico di riferimento alla Polizia di Stato, l’art. 2 bis del d. lgs n. 334/2000, aggiunto dall’art. 1, comma 5, lett. c), del decreto delegato n. 95, prevede che “l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene:
a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori.».
Il successivo art. 5 –bis, aggiunto dall’art. 1, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 95, dispone che “L’accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell’articolo 2 -bis , comma 1,lettera b) , è riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all’articolo 3,comma 2, con un’età non superiore a trentacinque anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell’aliquota prevista per l’accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 3, comma 3”.
L’art. 2, comma 1, lett. t) della legge 29 maggio 2017, n. 95 dispone: " nell’ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità.
All’istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale…”:
Da questo breve excursus normativo e, in particolare, dal comma 1, lett. t), dell’art. 2, d.lgs. n. 95 del 2017 si evince che il ruolo direttivo speciale, la cui mancata costituzione è denunciata con il ricorso straordinario, è stato sostituito, dal 2017, dal “ruolo direttivo ad esaurimento”. Ne consegue che alcuna utilità parte ricorrente potrebbe trarre dall’eventuale parere favorevole della Sezione e, quindi, dall’accoglimento del ricorso straordinario, atteso che l’evoluzione normativa medio tempore determinatasi non consentirebbe in ogni caso di raggiungere il bene della vita la cui tutela forma oggetto del ricorso.
L’Amministrazione, infatti, non potrebbe dare esecuzione a fronte del nuovo contesto normativo.
Il ricorso è dunque divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
Re: Co.T.I.Pol.
il CdS Accoglie l'appello del Ministero dell'interno
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201900024 – Public 2019-01-02 -
Pubblicato il 02/01/2019
N. 00024/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02808/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2016, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
I signori Amanzi Gisella, Aragona Giorgio, Basile Angelo, Boccalato Giovanni, Borrello Corrado, Calao Raoul Sotero, Canavari Fabio, Curci Maria, D'Antimi Luca, De Mei Maurizio, Fanfarillo Lorenzo, Il Grande Andrea, Lo Vetro Fabrizio, Magnatta Davide, Marzario Antonia, Marzario Loredana, Meco Livio, Pace Rosaria, Pinna Marcello, Rendina Vito, Rotondi Angelo, Russi Emanuele, Savella Nicola, Scolletta Antonio, Serra Roberto, Spinosa Fabio, Surace Emanuela, Tarantini Dario, Tiracorrendo Andrea e Trapani Giuseppe, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Celli ed Andrea Bandini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Liegi, n. 35/B;
i signori Alfarano Giovanni, Cervellini Marco Valerio, Coppa Maurizio, David Elena, Delle Femine Stefania, Di Blasio Antonio, Di Pietro Santina, Di Stefano Maria, Falanga Sabrina, Falcone Giuseppe, Lotti Fabrizio, Marabitti Fabrizio, Mazzei Gaetano, Moretti David, Morganti Marco, Pierleoni Bruno, Ragone Stefano, Santini Giuseppe, Seccia Stefania, Tudisco Cinzia, Accogli Salvatore, Agnifila Luigia, Allegrezza Roberto, Anticoli Luisa, Arboit Oscar, Bellone Flavio, Bruno Fiorenza, Caiulo Salvatore, Campagna Leonardo, Cannata Roberto, Carpi Sandro, Carrara Gerardo, Carusotto Maurizio, Casini Stefano, Ceccarelli Angela, Cesarini Meia Rita, Chiara Cecilia, Colangeli Stefano, Comodin Rolando, Conte Fabio, Conti Mauro, D'Amico Salvatore, D'Angeli Stefano, De Grazia Anita, Del Duca Patrizia, Dello Monaco Antonio, De Riso Teresa, De Santis Gianluca, De Simone Antonino, De Vivo Raffaele, Di Matteo Vittorio, Falvo Fausto Augusto, Fersini Claudio, Franco Pietro Salvatore, Gibbini Maria Paola, Landi Paolo, Lepre Lorenzo, Loi Rita, Luciani Riccardo, Mantuano Lucia, Marchitelli Leonardo, Mattioli Mirko, Mazzeo Marcella, Meloni Licia, Micolani Lucetto, Milazzo Renato, Miscia Daniele, Napoletano Ermelinda, Neri Stefano, Nunziato Barbara, Orlacchio Tiziana, Palladino Giovanni, Parente Antonio, Pastore Cristina, Pastore Giovanni, Pierconti Ruggero, Pietroniro Antonio, Properzi Clero, Pugliese Roberto Flaviano, Pullano Giancarlo, Ricca Antonia Marta, Rosati Cesare, Santopaolo Bruno, Scarlino Torquato Benedetto, Scarpato Pietro, Schirripa Roberto, Solito Nicola, Sorrenti Gerardo Cosimo Damiano, Spagna Vincenzo Salvatore, Temperanza Delia, Visconti Carmelo, Zagordi Luigi, Zarbo Vincenzo, Zilviano Bruno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I-ter, n. 1439 del 2 febbraio 2016, resa tra le parti, concernente l’inerzia serbata dall’Amministrazione su una istanza presentata da dipendenti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Amanzi Gisella, Aragona Giorgio, Basile Angelo, Boccalato Giovanni, Borrello Corrado, Calao Raoul Sotero, Canavari Fabio, Curci Maria, D'Antimi Luca, De Mei Maurizio, Fanfarillo Lorenzo, Il Grande Andrea, Lo Vetro Fabrizio, Magnatta Davide, Marzario Antonia, Marzario Loredana, Meco Livio, Pace Rosaria, Pinna Marcello, Rendina Vito, Rotondi Angelo, Russi Emanuele, Savella Nicola, Scolletta Antonio, Serra Roberto, Spinosa Fabio, Surace Emanuela, Tarantini Dario, Tiracorrendo Andrea e Trapani Giuseppe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Pietro Celli e l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 7489 del 2015 (proposto avanti il T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma e notificato in data 6 giugno 2015), cinquanta appartenenti alla Polizia di Stato aventi qualifica di “ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – sostituto commissario” e sede di servizio in Roma, hanno censurato, in proprio e nella dichiarata qualità di “partecipanti al comitato per la tutela degli ispettori della Polizia di Stato – Co.T.I.Pol.”, il silenzio mantenuto dall’Amministrazione dell’Interno sull’istanza presentata in data 4 maggio 2015 dal presidente e legale rappresentante del cennato comitato, costituito in data 30 giugno 2014 allo scopo di tutelare gli interessi degli appartenenti al ruolo ispettori.
1.1. In tale istanza, in particolare, il Ministero veniva sollecitato formalmente a “dare attuazione alle disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 334 del 2000”.
1.2. In fatto i ricorrenti hanno osservato che il decreto legislativo in parola, nell’istituire il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato (articolato nelle qualifiche di vice commissario, limitatamente alla frequenza del propedeutico corso di formazione, commissario, commissario capo e vice questore aggiunto), aveva previsto, nel comma primo del mentovato art. 25, che “in sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell’articolo 24”.
1.3. I ricorrenti, premesso di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, hanno lamentato che la mancata indizione di tali concorsi mortificherebbe le loro legittime aspettative di progressione in carriera, anche con riferimento ai profili retributivi.
1.4. In diritto i ricorrenti hanno sostenuto che la riferita disposizione abbia radicato un obbligo giuridico di provvedere in capo al Ministero, che non sarebbe venuto meno a seguito della successiva entrata in vigore dell’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005, a tenore del quale, “Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile …, è sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni …”: questa norma, infatti, atterrebbe al solo art. 24 e non avrebbe alcuna influenza sulla perdurante cogenza dell’art. 25.
1.5. I ricorrenti hanno, pertanto, chiesto al Tribunale:
- in primis, di accertare l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero sull’istanza de qua e, conseguentemente, di ordinare al Ministero stesso di indire i concorsi entro un termine ragionevole;
- in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005, ove tale disposizione fosse intesa come ostativa all’indizione dei concorsi.
2. Costituitosi il Ministero dell’Interno ed intervenuti ad adiuvandum numerosi altri ispettori della Polizia di Stato, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, aderendo all’esegesi della disposizione de qua propugnata da parte ricorrente, ha accolto il ricorso ed ha, conseguentemente, dichiarato “l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza”.
3. Il Ministero ha interposto appello, sostenendo da un lato che il riordino dei ruoli costituirebbe, se non altro nel quando, un’attività discrezionale dell’Amministrazione, come tale non coercibile con il rito del silenzio, dall’altro che, comunque, la sopravvenuta l. n. 266 del 2005 avrebbe tout court impedito, nelle more del disposto “riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile”, la costituzione del ruolo speciale e l’indizione dei relativi concorsi.
3.1. Il Ministero, inoltre, ha rappresentato che da ultimo è stata approvata la l. n. 124 del 2015, il cui art. 8 ha conferito al Governo una delega legislativa per procedere alla modifica dell’assetto funzionale ed organizzativo delle Forze di Polizia.
3.2. Costituitisi alcuni degli originari ricorrenti, con ordinanza n. 2244 del 16 giugno 2016 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare del Ministero e, contestualmente, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio con riferimento ad alcuni intervenienti in prime cure, cui non era stato notificato il ricorso in appello.
3.3. L’onere è stato adempiuto dal Ministero.
3.4. In vista della trattazione dell’appello, le parti hanno, quindi, versato in atti difese scritte.
3.5. Il Ministero ha rilevato che, in attuazione della riferita delega legislativa recata dalla l. n. 124 del 2015, è da ultimo entrato in vigore il d.lgs n. 95 del 2017, che, nel ridisegnare la carriera dei funzionari della Polizia di Stato con sviluppo dirigenziale, ha soppresso il ruolo direttivo speciale, istituendo in sua sostituzione il ruolo direttivo ad esaurimento: il Ministero, pertanto, ha ritenuto che il ricorso di primo grado sia divenuto improcedibile, come del resto stabilito da questo Consiglio con parere della Sezione I n. 1706 del 19 luglio 2017, emanato a definizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in fattispecie, in tesi, del tutto analoga alla presente.
3.6. I resistenti, viceversa, hanno sostenuto di avere ancora “interesse ad una pronuncia di merito, limitatamente all’accertamento del fatto che l’Amministrazione sia rimasta inerte di fronte agli obblighi previsti dalla normativa” anteriore alla riforma recata dal d.lgs. n. 95 del 2017.
4. L’appello, trattato alla camera di consiglio del 20 dicembre 2018, risulta fondato e va accolto.
5. Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’espressa dichiarazione di permanenza di interesse alla trattazione e definizione dell’affare, da ultimo manifestata dai resistenti, osta ad una definizione in rito ed impone di attingere il merito della controversia.
6. Venendo, appunto, al merito e prescindendo dai profili di possibile inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevati dal Ministero in prime cure ma non espressamente riproposti nell’atto di appello (peraltro prima facie tutt’altro che inconsistenti – cfr. in proposito, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7090, § 8.1 e seguenti), il Collegio osserva che l’esegesi propugnata dagli odierni resistenti in ordine alla coercibilità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione a fronte dell’istanza del maggio 2015 non si palesa condivisibile.
7. Come già osservato da questo Consiglio in un precedente relativo ad una controversia sostanzialmente simile alla presente (Cons. Stato, Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5251), nella specie non si ravvisa un obbligo giuridico dell’Amministrazione in ordine al quando dell’indizione dei concorsi, come tale coercibile in sede giurisdizionale.
7.1. Invero, la previsione legislativa dell’art. 25 d.lgs. n. 334 del 2000, se da un lato individuava con precisione le transitorie modalità concorsuali per la provvista di personale del neo-istituito ruolo direttivo speciale, dall’altro non stabiliva, in proposito, un termine dichiaratamente ed espressamente perentorio.
7.2. Prima ancora, peraltro, il Collegio osserva che l’indizione dei concorsi de quibus presupponeva la concreta costituzione del ruolo direttivo speciale.
7.3. In altri termini, l’emanazione dei bandi di concorso seguiva, quale atto necessariamente a valle, l’ultimazione a monte di una rimodulazione dell’apparato organizzativo della Polizia di Stato che, sebbene in termini generali risultasse doverosa per il Ministero in quanto prevista dalla legge, tuttavia era naturaliter discrezionale nel quando: ogni attività di macro-organizzazione dell’apparato amministrativo, infatti, per sua natura impone la contestuale ponderazione, armonizzazione e conformazione di plurimi, complessi e talora confliggenti interessi pubblici e privati (anche in ordine all’utilizzo delle relative risorse economiche), la cui articolazione temporale è rimessa a discrezionali valutazioni dell’Ente coinvolto.
7.4. In sostanza, la previsione legislativa de qua, se da un punto di vista dell’azione amministrativa atomisticamente intesa radicava un prospettico dovere di agire in capo al Ministero, dal punto di vista della relazione di questo con soggetti terzi non era suscettibile di generare una condizione di attuale, concreto ed immediato obbligo di provvedere stricto sensu inteso, come tale censurabile hic et nunc con il rito del silenzio.
7.5. Del resto, il carattere non immediato del dovere de quo emerge anche dal comma 5 del medesimo art. 25, per il quale l’indizione dei concorsi richiedeva la previa emanazione di due regolamenti, afferenti l’uno alle “modalità di espletamento dei concorsi, alla composizione delle commissioni esaminatrici, alle materie oggetto dell’esame, alle categorie dei titoli da ammettere a valutazione, al punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli”, l’altro alle “modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed ai criteri per la formazione della graduatoria di fine corso”.
8. Peraltro, l’applicazione della normativa recata dal d.lgs. n. 334 del 2000 è stata, poi, per così dire “congelata” dalla successiva l. n. 266 del 2005.
8.1. I resistenti, tuttavia, sostengono in proposito che l’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005 riferisse la “sospensione dell’applicazione” al solo art. 24 e non anche all’art. 25 del d.lgs. n. 334 del 2000 e, pertanto, non elidesse il dovere del Ministero di indire i concorsi de quibus.
8.2. In merito, il Collegio osserva che il ruolo direttivo speciale, istituito in via generale dagli articoli 14 e seguenti del d.lgs. n. 334 del 2000, era oggetto, agli articoli 22 e seguenti, di disposizioni transitorie tese a disciplinare le fasi iniziali della concreta istituzione del nuovo ruolo e della relativa dotazione di personale.
8.3. In tale contesto, l’art. 24 recava le “Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale”, mentre l’art. 25 conteneva le “Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale”.
8.4. Orbene, è del tutto evidente che la sospensione dell’applicazione delle “Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale” non potesse che avere efficacia anche in relazione alle “Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale”: l’accesso concorsuale ad un ruolo, infatti, presuppone già logicamente l’assunzione quanto meno delle “disposizioni di prima applicazione” recanti la concreta, effettiva e materiale costituzione dello stesso.
8.5. Oltretutto, l’art. 25 riferiva i concorsi da indire al “numero dei posti disponibili ai sensi dell’articolo 24”, di talché che la sospensione dell’applicazione dell’art. 24 aveva comunque indirettamente effetto anche sull’articolo 25.
8.6. Un ulteriore argomento a sostegno dell’esposta conclusione risiede, inoltre, nel fatto che l’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005, proprio a seguito della “sospensione dell’applicazione” del mentovato art. 24 del d.lgs. n. 334 del 2000, stabiliva che alle connesse “esigenze di carattere funzionale si provvede: a) mediante l’affidamento, agli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000”.
8.7. Tale disposizione, in sostanza, era volta da un lato a bloccare tout court (anche) le procedure di provvista di personale del ruolo direttivo speciale “fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile”, dall’altro ad individuare contestualmente modalità alternative con cui far altrimenti fronte alle “esigenze funzionali” al cui soddisfacimento era mirata la costituzione, frattanto appunto “congelata”, del cennato ruolo.
9. In conclusione, il Collegio ritiene che:
- a decorrere dal 2006 e sino all’attuazione del riordino dei ruoli poi disposto con il d.lgs. n. 95 del 2017 - che, inter alia, ha funditus eliminato il ruolo direttivo speciale - l’attuazione dell’art. 25 d.lgs. n. 334 del 2000 (ossia, altrimenti detto, l’indizione dei concorsi ivi previsti) fosse ab ovo ed ex lege preclusa all’Amministrazione;
- nell’antecedente periodo dal 2001 al 2005 il d.lgs. n. 334 del 2000, pur delineando l’indizione dei concorsi come astrattamente doverosa per il Ministero, tuttavia lasciasse all’Amministrazione un margine di apprezzamento discrezionale circa i tempi di attuazione della (previamente necessaria) riorganizzazione dell’apparato organizzativo, sì che non vi sia comunque spazio, tanto più nel 2015, per ravvisare la sussistenza in proposito di un attuale e concreto obbligo di provvedere, tutelabile con il rito del silenzio.
10. Non vi è, infine, luogo a delibare la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005: la relativa istanza, formulata in prime cure, ma assorbita dalla sentenza del Tribunale, non è stata invero ritualmente riproposta in questa sede dai resistenti.
10.1. Peraltro, la disposizione non palesa macroscopici ed evidenti profili di incostituzionalità: è, di contro, del tutto ragionevole che il legislatore, nelle more di un prospettato riordino complessivo dei ruoli della Polizia di Stato, abbia sospeso l’applicazione di disposizioni vigenti afferenti proprio all’assetto organizzativo del Corpo.
11. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – il ricorso di primo grado n. 7489 del 2015 va respinto.
12. La natura degli interessi coinvolti nella controversia ed il carattere del complessivo contesto normativo suggeriscono, comunque, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2808 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado n. 7489 del 2015.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Lamberti Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201900024 – Public 2019-01-02 -
Pubblicato il 02/01/2019
N. 00024/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02808/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2016, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
I signori Amanzi Gisella, Aragona Giorgio, Basile Angelo, Boccalato Giovanni, Borrello Corrado, Calao Raoul Sotero, Canavari Fabio, Curci Maria, D'Antimi Luca, De Mei Maurizio, Fanfarillo Lorenzo, Il Grande Andrea, Lo Vetro Fabrizio, Magnatta Davide, Marzario Antonia, Marzario Loredana, Meco Livio, Pace Rosaria, Pinna Marcello, Rendina Vito, Rotondi Angelo, Russi Emanuele, Savella Nicola, Scolletta Antonio, Serra Roberto, Spinosa Fabio, Surace Emanuela, Tarantini Dario, Tiracorrendo Andrea e Trapani Giuseppe, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Celli ed Andrea Bandini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Liegi, n. 35/B;
i signori Alfarano Giovanni, Cervellini Marco Valerio, Coppa Maurizio, David Elena, Delle Femine Stefania, Di Blasio Antonio, Di Pietro Santina, Di Stefano Maria, Falanga Sabrina, Falcone Giuseppe, Lotti Fabrizio, Marabitti Fabrizio, Mazzei Gaetano, Moretti David, Morganti Marco, Pierleoni Bruno, Ragone Stefano, Santini Giuseppe, Seccia Stefania, Tudisco Cinzia, Accogli Salvatore, Agnifila Luigia, Allegrezza Roberto, Anticoli Luisa, Arboit Oscar, Bellone Flavio, Bruno Fiorenza, Caiulo Salvatore, Campagna Leonardo, Cannata Roberto, Carpi Sandro, Carrara Gerardo, Carusotto Maurizio, Casini Stefano, Ceccarelli Angela, Cesarini Meia Rita, Chiara Cecilia, Colangeli Stefano, Comodin Rolando, Conte Fabio, Conti Mauro, D'Amico Salvatore, D'Angeli Stefano, De Grazia Anita, Del Duca Patrizia, Dello Monaco Antonio, De Riso Teresa, De Santis Gianluca, De Simone Antonino, De Vivo Raffaele, Di Matteo Vittorio, Falvo Fausto Augusto, Fersini Claudio, Franco Pietro Salvatore, Gibbini Maria Paola, Landi Paolo, Lepre Lorenzo, Loi Rita, Luciani Riccardo, Mantuano Lucia, Marchitelli Leonardo, Mattioli Mirko, Mazzeo Marcella, Meloni Licia, Micolani Lucetto, Milazzo Renato, Miscia Daniele, Napoletano Ermelinda, Neri Stefano, Nunziato Barbara, Orlacchio Tiziana, Palladino Giovanni, Parente Antonio, Pastore Cristina, Pastore Giovanni, Pierconti Ruggero, Pietroniro Antonio, Properzi Clero, Pugliese Roberto Flaviano, Pullano Giancarlo, Ricca Antonia Marta, Rosati Cesare, Santopaolo Bruno, Scarlino Torquato Benedetto, Scarpato Pietro, Schirripa Roberto, Solito Nicola, Sorrenti Gerardo Cosimo Damiano, Spagna Vincenzo Salvatore, Temperanza Delia, Visconti Carmelo, Zagordi Luigi, Zarbo Vincenzo, Zilviano Bruno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I-ter, n. 1439 del 2 febbraio 2016, resa tra le parti, concernente l’inerzia serbata dall’Amministrazione su una istanza presentata da dipendenti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Amanzi Gisella, Aragona Giorgio, Basile Angelo, Boccalato Giovanni, Borrello Corrado, Calao Raoul Sotero, Canavari Fabio, Curci Maria, D'Antimi Luca, De Mei Maurizio, Fanfarillo Lorenzo, Il Grande Andrea, Lo Vetro Fabrizio, Magnatta Davide, Marzario Antonia, Marzario Loredana, Meco Livio, Pace Rosaria, Pinna Marcello, Rendina Vito, Rotondi Angelo, Russi Emanuele, Savella Nicola, Scolletta Antonio, Serra Roberto, Spinosa Fabio, Surace Emanuela, Tarantini Dario, Tiracorrendo Andrea e Trapani Giuseppe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Pietro Celli e l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 7489 del 2015 (proposto avanti il T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma e notificato in data 6 giugno 2015), cinquanta appartenenti alla Polizia di Stato aventi qualifica di “ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – sostituto commissario” e sede di servizio in Roma, hanno censurato, in proprio e nella dichiarata qualità di “partecipanti al comitato per la tutela degli ispettori della Polizia di Stato – Co.T.I.Pol.”, il silenzio mantenuto dall’Amministrazione dell’Interno sull’istanza presentata in data 4 maggio 2015 dal presidente e legale rappresentante del cennato comitato, costituito in data 30 giugno 2014 allo scopo di tutelare gli interessi degli appartenenti al ruolo ispettori.
1.1. In tale istanza, in particolare, il Ministero veniva sollecitato formalmente a “dare attuazione alle disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 334 del 2000”.
1.2. In fatto i ricorrenti hanno osservato che il decreto legislativo in parola, nell’istituire il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato (articolato nelle qualifiche di vice commissario, limitatamente alla frequenza del propedeutico corso di formazione, commissario, commissario capo e vice questore aggiunto), aveva previsto, nel comma primo del mentovato art. 25, che “in sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell’articolo 24”.
1.3. I ricorrenti, premesso di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, hanno lamentato che la mancata indizione di tali concorsi mortificherebbe le loro legittime aspettative di progressione in carriera, anche con riferimento ai profili retributivi.
1.4. In diritto i ricorrenti hanno sostenuto che la riferita disposizione abbia radicato un obbligo giuridico di provvedere in capo al Ministero, che non sarebbe venuto meno a seguito della successiva entrata in vigore dell’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005, a tenore del quale, “Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile …, è sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni …”: questa norma, infatti, atterrebbe al solo art. 24 e non avrebbe alcuna influenza sulla perdurante cogenza dell’art. 25.
1.5. I ricorrenti hanno, pertanto, chiesto al Tribunale:
- in primis, di accertare l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero sull’istanza de qua e, conseguentemente, di ordinare al Ministero stesso di indire i concorsi entro un termine ragionevole;
- in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005, ove tale disposizione fosse intesa come ostativa all’indizione dei concorsi.
2. Costituitosi il Ministero dell’Interno ed intervenuti ad adiuvandum numerosi altri ispettori della Polizia di Stato, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, aderendo all’esegesi della disposizione de qua propugnata da parte ricorrente, ha accolto il ricorso ed ha, conseguentemente, dichiarato “l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza”.
3. Il Ministero ha interposto appello, sostenendo da un lato che il riordino dei ruoli costituirebbe, se non altro nel quando, un’attività discrezionale dell’Amministrazione, come tale non coercibile con il rito del silenzio, dall’altro che, comunque, la sopravvenuta l. n. 266 del 2005 avrebbe tout court impedito, nelle more del disposto “riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile”, la costituzione del ruolo speciale e l’indizione dei relativi concorsi.
3.1. Il Ministero, inoltre, ha rappresentato che da ultimo è stata approvata la l. n. 124 del 2015, il cui art. 8 ha conferito al Governo una delega legislativa per procedere alla modifica dell’assetto funzionale ed organizzativo delle Forze di Polizia.
3.2. Costituitisi alcuni degli originari ricorrenti, con ordinanza n. 2244 del 16 giugno 2016 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare del Ministero e, contestualmente, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio con riferimento ad alcuni intervenienti in prime cure, cui non era stato notificato il ricorso in appello.
3.3. L’onere è stato adempiuto dal Ministero.
3.4. In vista della trattazione dell’appello, le parti hanno, quindi, versato in atti difese scritte.
3.5. Il Ministero ha rilevato che, in attuazione della riferita delega legislativa recata dalla l. n. 124 del 2015, è da ultimo entrato in vigore il d.lgs n. 95 del 2017, che, nel ridisegnare la carriera dei funzionari della Polizia di Stato con sviluppo dirigenziale, ha soppresso il ruolo direttivo speciale, istituendo in sua sostituzione il ruolo direttivo ad esaurimento: il Ministero, pertanto, ha ritenuto che il ricorso di primo grado sia divenuto improcedibile, come del resto stabilito da questo Consiglio con parere della Sezione I n. 1706 del 19 luglio 2017, emanato a definizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in fattispecie, in tesi, del tutto analoga alla presente.
3.6. I resistenti, viceversa, hanno sostenuto di avere ancora “interesse ad una pronuncia di merito, limitatamente all’accertamento del fatto che l’Amministrazione sia rimasta inerte di fronte agli obblighi previsti dalla normativa” anteriore alla riforma recata dal d.lgs. n. 95 del 2017.
4. L’appello, trattato alla camera di consiglio del 20 dicembre 2018, risulta fondato e va accolto.
5. Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’espressa dichiarazione di permanenza di interesse alla trattazione e definizione dell’affare, da ultimo manifestata dai resistenti, osta ad una definizione in rito ed impone di attingere il merito della controversia.
6. Venendo, appunto, al merito e prescindendo dai profili di possibile inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevati dal Ministero in prime cure ma non espressamente riproposti nell’atto di appello (peraltro prima facie tutt’altro che inconsistenti – cfr. in proposito, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7090, § 8.1 e seguenti), il Collegio osserva che l’esegesi propugnata dagli odierni resistenti in ordine alla coercibilità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione a fronte dell’istanza del maggio 2015 non si palesa condivisibile.
7. Come già osservato da questo Consiglio in un precedente relativo ad una controversia sostanzialmente simile alla presente (Cons. Stato, Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5251), nella specie non si ravvisa un obbligo giuridico dell’Amministrazione in ordine al quando dell’indizione dei concorsi, come tale coercibile in sede giurisdizionale.
7.1. Invero, la previsione legislativa dell’art. 25 d.lgs. n. 334 del 2000, se da un lato individuava con precisione le transitorie modalità concorsuali per la provvista di personale del neo-istituito ruolo direttivo speciale, dall’altro non stabiliva, in proposito, un termine dichiaratamente ed espressamente perentorio.
7.2. Prima ancora, peraltro, il Collegio osserva che l’indizione dei concorsi de quibus presupponeva la concreta costituzione del ruolo direttivo speciale.
7.3. In altri termini, l’emanazione dei bandi di concorso seguiva, quale atto necessariamente a valle, l’ultimazione a monte di una rimodulazione dell’apparato organizzativo della Polizia di Stato che, sebbene in termini generali risultasse doverosa per il Ministero in quanto prevista dalla legge, tuttavia era naturaliter discrezionale nel quando: ogni attività di macro-organizzazione dell’apparato amministrativo, infatti, per sua natura impone la contestuale ponderazione, armonizzazione e conformazione di plurimi, complessi e talora confliggenti interessi pubblici e privati (anche in ordine all’utilizzo delle relative risorse economiche), la cui articolazione temporale è rimessa a discrezionali valutazioni dell’Ente coinvolto.
7.4. In sostanza, la previsione legislativa de qua, se da un punto di vista dell’azione amministrativa atomisticamente intesa radicava un prospettico dovere di agire in capo al Ministero, dal punto di vista della relazione di questo con soggetti terzi non era suscettibile di generare una condizione di attuale, concreto ed immediato obbligo di provvedere stricto sensu inteso, come tale censurabile hic et nunc con il rito del silenzio.
7.5. Del resto, il carattere non immediato del dovere de quo emerge anche dal comma 5 del medesimo art. 25, per il quale l’indizione dei concorsi richiedeva la previa emanazione di due regolamenti, afferenti l’uno alle “modalità di espletamento dei concorsi, alla composizione delle commissioni esaminatrici, alle materie oggetto dell’esame, alle categorie dei titoli da ammettere a valutazione, al punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli”, l’altro alle “modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed ai criteri per la formazione della graduatoria di fine corso”.
8. Peraltro, l’applicazione della normativa recata dal d.lgs. n. 334 del 2000 è stata, poi, per così dire “congelata” dalla successiva l. n. 266 del 2005.
8.1. I resistenti, tuttavia, sostengono in proposito che l’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005 riferisse la “sospensione dell’applicazione” al solo art. 24 e non anche all’art. 25 del d.lgs. n. 334 del 2000 e, pertanto, non elidesse il dovere del Ministero di indire i concorsi de quibus.
8.2. In merito, il Collegio osserva che il ruolo direttivo speciale, istituito in via generale dagli articoli 14 e seguenti del d.lgs. n. 334 del 2000, era oggetto, agli articoli 22 e seguenti, di disposizioni transitorie tese a disciplinare le fasi iniziali della concreta istituzione del nuovo ruolo e della relativa dotazione di personale.
8.3. In tale contesto, l’art. 24 recava le “Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale”, mentre l’art. 25 conteneva le “Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale”.
8.4. Orbene, è del tutto evidente che la sospensione dell’applicazione delle “Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale” non potesse che avere efficacia anche in relazione alle “Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale”: l’accesso concorsuale ad un ruolo, infatti, presuppone già logicamente l’assunzione quanto meno delle “disposizioni di prima applicazione” recanti la concreta, effettiva e materiale costituzione dello stesso.
8.5. Oltretutto, l’art. 25 riferiva i concorsi da indire al “numero dei posti disponibili ai sensi dell’articolo 24”, di talché che la sospensione dell’applicazione dell’art. 24 aveva comunque indirettamente effetto anche sull’articolo 25.
8.6. Un ulteriore argomento a sostegno dell’esposta conclusione risiede, inoltre, nel fatto che l’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005, proprio a seguito della “sospensione dell’applicazione” del mentovato art. 24 del d.lgs. n. 334 del 2000, stabiliva che alle connesse “esigenze di carattere funzionale si provvede: a) mediante l’affidamento, agli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000”.
8.7. Tale disposizione, in sostanza, era volta da un lato a bloccare tout court (anche) le procedure di provvista di personale del ruolo direttivo speciale “fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile”, dall’altro ad individuare contestualmente modalità alternative con cui far altrimenti fronte alle “esigenze funzionali” al cui soddisfacimento era mirata la costituzione, frattanto appunto “congelata”, del cennato ruolo.
9. In conclusione, il Collegio ritiene che:
- a decorrere dal 2006 e sino all’attuazione del riordino dei ruoli poi disposto con il d.lgs. n. 95 del 2017 - che, inter alia, ha funditus eliminato il ruolo direttivo speciale - l’attuazione dell’art. 25 d.lgs. n. 334 del 2000 (ossia, altrimenti detto, l’indizione dei concorsi ivi previsti) fosse ab ovo ed ex lege preclusa all’Amministrazione;
- nell’antecedente periodo dal 2001 al 2005 il d.lgs. n. 334 del 2000, pur delineando l’indizione dei concorsi come astrattamente doverosa per il Ministero, tuttavia lasciasse all’Amministrazione un margine di apprezzamento discrezionale circa i tempi di attuazione della (previamente necessaria) riorganizzazione dell’apparato organizzativo, sì che non vi sia comunque spazio, tanto più nel 2015, per ravvisare la sussistenza in proposito di un attuale e concreto obbligo di provvedere, tutelabile con il rito del silenzio.
10. Non vi è, infine, luogo a delibare la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, l. n. 266 del 2005: la relativa istanza, formulata in prime cure, ma assorbita dalla sentenza del Tribunale, non è stata invero ritualmente riproposta in questa sede dai resistenti.
10.1. Peraltro, la disposizione non palesa macroscopici ed evidenti profili di incostituzionalità: è, di contro, del tutto ragionevole che il legislatore, nelle more di un prospettato riordino complessivo dei ruoli della Polizia di Stato, abbia sospeso l’applicazione di disposizioni vigenti afferenti proprio all’assetto organizzativo del Corpo.
11. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – il ricorso di primo grado n. 7489 del 2015 va respinto.
12. La natura degli interessi coinvolti nella controversia ed il carattere del complessivo contesto normativo suggeriscono, comunque, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2808 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado n. 7489 del 2015.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
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