CO.NA.PO.: Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco

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CO.NA.PO.: Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco

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ACCOLTO.
........................................

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201711087 - Public 2017-11-07 -
Pubblicato il 07/11/2017


N. 11087/2017 REG. PROV. COLL.
N. 04568/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4568 del 2017, proposto da:
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Sanapo e Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Micioni in Roma, via Postumia, 3;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile; Direzione Centrale Per Emergenza e Soccorso, non costituiti in giudizio;

nei confronti di
Federazione Nazionale Sicurezza CISL Vigili del Fuoco; Funzione Pubblica CGIL Vigili del Fuoco; UIL PA VVFF; CONFSAL VVFF; USB PI VVFF - Unione Sindacale di Base Settore Vigili del Fuoco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota ministeriale prot. n. 6264 del 4 aprile 2017 del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, con cui è stata comunicata la reiezione dell'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 23 marzo 2017, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, in quanto lesivi, ancorché ignoti, donde la riserva di motivi aggiunti;

e ancora, per l’accertamento e la declaratoria

- del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, C.P.A. richiesti con l'istanza del 23 marzo 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierno ricorrente, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco (CO.NA.PO.), ha adito questo Tar per la declaratoria del proprio diritto all’accesso e all’ostensione dei documenti richiesti all’Amministrazione in data 23 marzo 2017, previo annullamento del diniego, da questa espresso.

Premette in fatto che, con note del 21 febbraio 2017, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco procedeva a convocare a “tavoli separati” il CO.NA.PO. e le Organizzazioni sindacali, firmatarie del contratto nazionale, per le operazioni di consultazione ex d.p.r. 7 maggio 2008.

A seguito di rinvio di detto incontro, l’organizzazione ricorrente invitava l’Amministrazione a provvedere alla sua riconvocazione congiuntamente alle altre OO.SS., al fine di procedere ad una consultazione “a tavolo unico”.

Il Dipartimento riscontrava la richiesta, chiarendo che la scelta di attivare un tavolo separato era stata operata sul presupposto “dell’indisponibilità delle altre OO.SS. firmatarie (manifestata più volte a livello centrale anche con comportamenti concludenti) a sedere allo stesso tavolo con un’Organizzazione Sindacale (la ricorrente, n.d.e.) che non trae la propria legittimazione dalla stessa fonte dalla quale esse traggono la propria”.

Con nota del 23 marzo 2017, il sindacato chiedeva quindi di accedere agli atti dai quali si sarebbe evinta la manifestazione di contrarietà delle altre sigle sindacali a sedere allo stesso tavolo, motivando detta richiesta con il fine di esercitare il proprio diritto di difesa, innanzi all’Autorità giudiziale competente a conoscere del comportamento antisindacale del Dipartimento.

Con la nota del 4 aprile 2017 – oggetto del presente giudizio – l’Amministrazione negava l’accesso, affermando unicamente che erano pervenute dichiarazioni di contrarietà da tre OO.SS. firmatarie.

L’organizzazione ricorrente dunque, contestando il diniego, ha in ultimo insistito per l’accoglimento della domanda di accesso con ulteriore nota del 5 aprile 2017, che sarebbe tuttavia rimasta priva di riscontro.

Ritenendo pertanto illegittimo il diniego espresso dall’Amministrazione, in quanto asseritamente viziato da violazione degli artt. 22 e 24, l. n. 241/90, ed eccesso di potere sotto diversi profili, il CONAPO ha quindi proposto il presente ricorso, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

Con atto depositato in data 10 ottobre 2017, si è formalmente costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

Alla camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’istanza di accesso del CO.NA.PO., diretta a conoscere le dichiarazioni di contrarietà a sedere allo stesso tavolo di contrattazione, rese dalle altre OO.SS., è stata motivata con l’esigenza di esercitare il proprio diritto di difesa innanzi alla competente autorità giudiziaria avverso la condotta (asseritamente) antisindacale tenuta dall’Amministrazione.

Nel riscontrare la domanda di accesso, il Ministero dell’Interno, dopo aver indicato le ragioni poste alla base della convocazione di tavoli separati per i diversi istituti partecipativi (contrattazione, informazione, concertazione, e consultazione), si è poi limitato a dare atto del ricevimento di tre risposte negative da parte delle OOSS firmatarie alla richiesta di convocazione di un tavolo congiunto con il CONAPO (di cui alla nota ministeriale del 13 marzo 2017), senza indicare le sigle interessate, né le ragioni da queste eventualmente espresse, né tantomeno produrre i relativi atti, ciò “al fine di contemperare il diritto di difesa con il contrapposto diritto alla riservatezza dei controinteressati, ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d) l. n. 241/90”.

La ragione addotta dall’Amministrazione nel non consentire l’accesso agli atti – ovvero il diritto alla riservatezza dei controinteressati – non può ritenersi, però, sufficiente alla luce del costante orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente le esigenze di trasparenza dell’interessato, rispetto a quelle di riservatezza dei terzi, allorché la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

La giurisprudenza, infatti, ha più volte ribadito che:

- l’accesso deve corrispondere ad un effettivo bisogno di tutela di situazioni giuridicamente apprezzabili che si assumano lese;

- l'interesse all'accesso ai documenti deve essere in particolare valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, e quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (Consiglio di Stato, sez. V, 20 gennaio 2015, n. 166);

- l'amministrazione, in sede di esame di una domanda d'accesso, è tenuta soltanto a valutare l'inerenza del documento richiesto con l'interesse palesato dall'istante, e non anche l'utilità del documento al fine del soddisfacimento della pretesa correlata.

Applicando dunque i suddetti principi alla fattispecie in esame, appare chiara la correlazione tra l’interesse conoscitivo del sindacato e il contenuto dei documenti richiesti, in quanto questi possono assumere rilievo ai fini della tutela della situazione giuridica soggettiva, che lo stesso assume essere stata lesa.

Le esigenze di riservatezza, genericamente riportate dall’Amministrazione, non possono pertanto precludere, nella specie, la conoscenza degli atti richiesti, dovendo invece darsi prevalenza, nel caso in esame, all’accesso defensionale della parte.

Alla luce delle considerazioni sopra fatte, il ricorso deve essere accolto, ritenendosi illegittimo il diniego impugnato e, per l’effetto, deve essere affermato il diritto del ricorrente all’accesso documentale di cui è causa e va conseguentemente ordinato all’Amministrazione di esibire i documenti richiesti (ovvero le dichiarazioni delle tre OO.SS.) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, o notificazione, della presente pronuncia.

Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di consentire l’accesso alla documentazione relativa all’istanza del 23 marzo 2017, presentata dal CO.NA.PO., nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


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