CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso rattivo
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Giusto x notizia
Il collega della P.S. di cui vi parlavo precedentemente mi ha precisato che:
la diagnosi che porta avanti la CMO è "REAZIONE DISFORICA DISADATTATIVA" e "DISMETABOLISMO LIPIDICO", mentre quella dello psichiatra privato è "Depressione endoreattiva grave a disadattamento lavorativo" (ultimo cert. del 23.05.2012). Lo stesso è in aspettativa dal 12 settembre 2011 e Lunedì 11 giugno 2012 deve ripresentarsi alla CMO per PML definitivo.
Per quando riguarda la segnalazione della patente le fasi sono state queste:
1) in data 18 aprile 2012 ha ricevuto la Racc. dalla MCTC di residenza provinciale nella quale si disponeva entro 30 gg. la revisione della stessa su comunicazione seguita della CMO di Bari (se non la fai ti viene ritirata la patente).
2) avuta la suddetta comunicazione è andato subito alla Comm. Medica Locale provinciale per l’iter burocratico e gli hanno richiesto i seguenti documenti:
- fotocopia patente e C.I.; 1 marca da bollo di € 14,62; 1 ric. di versam. di € 18,59; 1 foto, certif. visita Psichiatrica orig.+ fotocopia, visita cardiologica e verbale d'invalidità (ma quest'ultimo non occorreva perché la pratica ML della CMO non è ancora definitiva) prenotandogli la visita collegiale per il 5 giugno u.s..
3) il 5 giugno la C.M. Locale dopo aver preso atto di tutto gli ha confermato la validità della patente per 2 anni rilasciandogli un certificato (con sopra foto e marca da bollo).
4) Con quest'ultimo atto si è recato alla MCTC distaccata ove rilasciano le patenti di guida consegnando altre 2 foto tessera, patente civile ( che viene ritirata subito), fotocopia C.I. e 2 ricevute di versam. da € 9 e da € 29,24, dopodiché gli hanno fatto compilare un modulo dandogli la fotocopia che insieme alla C.I. potrà continuare a guidare, dicendogli di ritornare dopo 7/8 gg. per il ritiro della nuova patente (che scadrà fra 2 anni)
Il collega della P.S. di cui vi parlavo precedentemente mi ha precisato che:
la diagnosi che porta avanti la CMO è "REAZIONE DISFORICA DISADATTATIVA" e "DISMETABOLISMO LIPIDICO", mentre quella dello psichiatra privato è "Depressione endoreattiva grave a disadattamento lavorativo" (ultimo cert. del 23.05.2012). Lo stesso è in aspettativa dal 12 settembre 2011 e Lunedì 11 giugno 2012 deve ripresentarsi alla CMO per PML definitivo.
Per quando riguarda la segnalazione della patente le fasi sono state queste:
1) in data 18 aprile 2012 ha ricevuto la Racc. dalla MCTC di residenza provinciale nella quale si disponeva entro 30 gg. la revisione della stessa su comunicazione seguita della CMO di Bari (se non la fai ti viene ritirata la patente).
2) avuta la suddetta comunicazione è andato subito alla Comm. Medica Locale provinciale per l’iter burocratico e gli hanno richiesto i seguenti documenti:
- fotocopia patente e C.I.; 1 marca da bollo di € 14,62; 1 ric. di versam. di € 18,59; 1 foto, certif. visita Psichiatrica orig.+ fotocopia, visita cardiologica e verbale d'invalidità (ma quest'ultimo non occorreva perché la pratica ML della CMO non è ancora definitiva) prenotandogli la visita collegiale per il 5 giugno u.s..
3) il 5 giugno la C.M. Locale dopo aver preso atto di tutto gli ha confermato la validità della patente per 2 anni rilasciandogli un certificato (con sopra foto e marca da bollo).
4) Con quest'ultimo atto si è recato alla MCTC distaccata ove rilasciano le patenti di guida consegnando altre 2 foto tessera, patente civile ( che viene ritirata subito), fotocopia C.I. e 2 ricevute di versam. da € 9 e da € 29,24, dopodiché gli hanno fatto compilare un modulo dandogli la fotocopia che insieme alla C.I. potrà continuare a guidare, dicendogli di ritornare dopo 7/8 gg. per il ritiro della nuova patente (che scadrà fra 2 anni)
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Pochi minuti fa ho appreso dal collega della P.S. di cui sopra che oggi la CMO di Bari lo ha giudicato NON idoneo nei ruoli della P.S. e NON idoneo nei ruoli tecnici MA SI IDONEO nei ruoli civili.
Lo stesso in data 20.6. p.v. completava 31 anni effettivi di servizio (arr. giugno 1981).
Auguri al collega.
Lo stesso in data 20.6. p.v. completava 31 anni effettivi di servizio (arr. giugno 1981).
Auguri al collega.
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Questo è il testo che il ns. colllega CC. ha usato per essere sottoposto a visita ai sensi dell'art. 15.
AL COMANDO COMPAGNIA CC.
Oggetto: Richiesta di visita medica collegiale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 461/2001.
Riferimenti: a. art. 15 D.P.R. 461/2001:
Il sottoscritto APS. …….. C.I.P…….. nato a …………… (BA) in data …./……/…… ed ivi residente alla via Fantozzi n. 90,
chiede
di essere sottoposto a visita medico-collegiale, presso la C.M.O. del Centro Ospedaliero Militare competente ai fini della valutazione dell’idoneità al servizio, ex art. 15 del D.P.R. 461/2001.
Allega alla presente certificato medico.
Località e data
Firma
AL COMANDO COMPAGNIA CC.
Oggetto: Richiesta di visita medica collegiale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 461/2001.
Riferimenti: a. art. 15 D.P.R. 461/2001:
Il sottoscritto APS. …….. C.I.P…….. nato a …………… (BA) in data …./……/…… ed ivi residente alla via Fantozzi n. 90,
chiede
di essere sottoposto a visita medico-collegiale, presso la C.M.O. del Centro Ospedaliero Militare competente ai fini della valutazione dell’idoneità al servizio, ex art. 15 del D.P.R. 461/2001.
Allega alla presente certificato medico.
Località e data
Firma
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Per il collega frenklin59180894, come è andata a finire la tua esperienza?
Sei ancora in convalescenza o sei stato riformato?
Alla CMO. ti hanno prescritto altri accertamenti specialistici?
ciao
Panorama
Sei ancora in convalescenza o sei stato riformato?
Alla CMO. ti hanno prescritto altri accertamenti specialistici?
ciao
Panorama
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Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Messaggio da Mirketto70 »
Ma allora anche il semplice medico di famiglia, qualora un suo paziente soffra di disturbi di ansia dovrebbe fare la segnalazione alla Motorizzazione per la verifica dei requisiti. Non mi risulta che questo avvenga .......... . Sai quante persone in Italia soffrono di queste patologie ? .......... Dovrebbero inviare alla verifica almeno ad 1/5 della popolazione che guida. Anche a me sembra un metodo per cercare di arginare il problema.
Un saluto
Un saluto
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Se può interessare a qualcuno leggete l'allegato Circolare del Ministero dell'Interno.
Chiedo la cortesia al moderatore se può lasciare questo alleto fisso in modo da dare la possibilità ai tanti lettori di leggerlo e/o scaricarlo.
grazie
panorama
Chiedo la cortesia al moderatore se può lasciare questo alleto fisso in modo da dare la possibilità ai tanti lettori di leggerlo e/o scaricarlo.
grazie
panorama
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Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Salve a tutti,
sperando di fare cosa gradita vi allego il parere del garante della privacy, relativamente alle comunicazioni dei dati sensibili.
Vedasi allegato.
sperando di fare cosa gradita vi allego il parere del garante della privacy, relativamente alle comunicazioni dei dati sensibili.
Vedasi allegato.
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Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Il collega frenklin59180894 l'altro giorno mi ha fatto presente che lo scorso mese di Febbraio è stato riformato dalla CMO di Taranto .
Auguri al nostro collega CC.
Auguri al nostro collega CC.
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Io sono stato riformato per "Steatosi Epatica" ed il direttore della CMO (Padova) mi ha detto che farà la segnalazione alla MCTC della mia zona.. bohh Vi farò sapere..
Occhio per occhio e.... il Mondo diventa cieco (Mohandas Karamchand Gandhi)
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Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Messaggio da frenklin59180894 »
Scusami il ritardo, ma ero preso da altri impegni , comunque in data 18.02.2013 dopo aver presentato esami richiesti " dosaggio benzodiazepine e cartella clinica del CSM mi hanno riformato . Rientrato in sede ho presentato tutta la documentazione per la riforma . Finalmente adesso sono un uomo libero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!panorama ha scritto:Per il collega frenklin59180894, come è andata a finire la tua esperienza?
Sei ancora in convalescenza o sei stato riformato?
Alla CMO. ti hanno prescritto altri accertamenti specialistici?
ciao
Panorama
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
In primis,Ti faccio i migliori auguri per la riforma e la futura pensione.frenklin59180894 ha scritto:Scusami il ritardo, ma ero preso da altri impegni , comunque in data 18.02.2013 dopo aver presentato esami richiesti " dosaggio benzodiazepine e cartella clinica del CSM mi hanno riformato . Rientrato in sede ho presentato tutta la documentazione per la riforma . Finalmente adesso sono un uomo libero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!panorama ha scritto:Per il collega frenklin59180894, come è andata a finire la tua esperienza?
Sei ancora in convalescenza o sei stato riformato?
Alla CMO. ti hanno prescritto altri accertamenti specialistici?
ciao
Panorama

ti volevo chiedere la richiesta del dosaggio delle benzodiazepine, vuoi dire con esami biologici , oppure con certificazione specialistica?
ciao e grazie.
lino
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Forse te lo ha riferito l'addetto della CMO. Comunque sono patologie serie, a volte segnalano, a volte non segnalano, dipendente dal Presidente della CMO. Questo lo potrebbe fare anche il tuo diretto superiore.
Cmq dovrebbero segnalare tutti quelli che si presentano per varie patologie (cardiopatia-ipertensione-discopatia etc etc-un elenco abbastanza lungo. Tieni presente che l'attuale presidente CMO è orientato a segnalare. Cmq nessuna preoccupazione,la patente non salta, solo rinnovi biennali e/o annuali. Attenzione però porto d'armi e porto di fucile saltano, per logica. E' una strada irta di ostacoli.
Cmq dovrebbero segnalare tutti quelli che si presentano per varie patologie (cardiopatia-ipertensione-discopatia etc etc-un elenco abbastanza lungo. Tieni presente che l'attuale presidente CMO è orientato a segnalare. Cmq nessuna preoccupazione,la patente non salta, solo rinnovi biennali e/o annuali. Attenzione però porto d'armi e porto di fucile saltano, per logica. E' una strada irta di ostacoli.
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Giusto x notizia.
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PolStato, ma non viene indicata la patologia relativa alla causa di servizio richiesta.
1) - la signora ha impugnato il provvedimento con cui il servizio della motorizzazione della provincia di OMISSIS ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B della ricorrente, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida di autoveicoli ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2) - Il provvedimento trae origine da una comunicazione pervenuta alla provincia di OMISSIS dalla OMISSIS della Polizia di Stato, la quale aveva segnalato che, nel corso di visita medica a cui la ricorrente era stata sottoposta a domanda, erano emersi elementi di dubbio sulla sua idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore.
3) - La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver esternato la sua amarezza per la segnalazione originata dal collegio medico-legale che l’aveva sottoposto a visita per il riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio ...........
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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23/10/2013 201004148 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 25/09/2013
Numero 04347/2013 e data 23/10/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 settembre 2013
NUMERO AFFARE 04148/2010
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora M. L., nata a …………, ivi residente, per l’annullamento del provvedimento della provincia di ……. - servizio di motorizzazione - 19 febbraio 2010 n. 7054/400, notificatole il 3 marzo 2010, con il quale è stata disposta la revisione della sua patente di guida.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 17 settembre 2010 prot. n. 74952, con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, pervenuto alla provincia di OMISSIS il 9 aprile 2010;
viste le controdeduzioni della provincia di OMISSIS;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;
Premesso.
Con il ricorso straordinario in esame la signora M. L. ha impugnato il provvedimento con cui il servizio della motorizzazione della provincia di OMISSIS ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B della ricorrente, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida di autoveicoli ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Il provvedimento trae origine da una comunicazione pervenuta alla provincia di OMISSIS dalla OMISSIS della Polizia di Stato, la quale aveva segnalato che, nel corso di visita medica a cui la ricorrente era stata sottoposta a domanda, erano emersi elementi di dubbio sulla sua idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore.
La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver esternato la sua amarezza per la segnalazione originata dal collegio medico-legale che l’aveva sottoposto a visita per il riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio e prospettato l’irregolare composizione dell’organo sanitario, lamenta che:
a) la segnalazione trasmessa dalla …….. di polizia .. è stata firmata da un dirigente amministrativo e non da un medico del Corpo;
b) l’atto di revisione è privo di diagnosi medica, pur rilevando che contiene dati sensibili;
c) è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;
d) non sono stati rispettati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
e) il provvedimento è carente nella motivazione e ulteriormente viziato per illogicità manifesta, per sviamento della causa tipica, per sviamento dell’interesse pubblico, per violazione delle norme legislative e regolamentari sull’accesso, per ingiustizia manifesta.
L’Amministrazione provinciale, nelle controdeduzioni, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto duplice profilo: difetto di notificazione alla Polizia di Stato che ha originato l’atto presupposto del provvedimento impugnato e indeterminatezza della domanda, posto che la ricorrente ha chiesto anche l’annullamento di “un eventuale assenso” da lei prestato alla trattazione dei dati personali.
Nel merito, ha quindi respinto le censure, ribadendo la legittimità del provvedimento di revisione adottato nell’esercizio delle attribuzioni conferitele a tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Il ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.
Considerato.
Si può prescindere dalle eccezioni d’inammissibilità stante l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Va, altresì, osservata l’inconferenza delle doglianze espresse dalla ricorrente riguardo al procedimento di riconoscimento di malattia per causa di servizio, che avrebbero dovuto formare oggetto di distinta impugnazione.
Per il rimanente, la giurisprudenza amministrativa si è costantemente espressa nel senso che per il disposto dell’art. 128 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) l’ordine di revisione della patente di guida è legittimamente adottato quando sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica; l’ordine, peraltro, non costituisce una sanzione amministrativa, ma un provvedimento funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (tra le tante pronunce, Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1669).
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché l’interessata sia sottoposta ad accertamento per verificare la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida, stante la comunicazione pervenuta della …… di polizia ……., che a sua volta richiama i “dubbi” emersi in sede di visita medico-legale. Sul punto sono da condividere le argomentazioni dell’Amministrazione resistente, la quale ha evidenziato che l’art. 128 del codice della strada fa obbligo agli organi della motorizzazione civile di disporre la revisione della patente anche in talune fattispecie che prescindono del tutto dagli incidenti, da infrazioni del codice della strada o da comportamenti di guida comunque irregolari, come nel caso di comunicazioni provenienti dagli organi di polizia, da strutture sanitarie o da autorità militari, che segnalano la presenza di particolari patologie che possono aver riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Vanno, poi, respinte le doglianze che attengono all’incompetenza dell’organo che ha effettuato la segnalazione. Correttamente, infatti, il responsabile dell’unità organizzativa presso cui è effettiva l’assistente capo OMISSIS ha inviato la comunicazione alla provincia di OMISSIS, limitandosi a richiedere che la signora OMISSIS fosse sottoposta a nuovi accertamenti sanitari per verificarne l’idoneità psicofisica alla guida senza tuttavia indicare alcuna patologia a carico dell’interessata, sicché è da escludere l’illegittima diffusione di dati medici sensibili da parte di organi non sanitari.
Non possono neppure essere condivise le censure di violazione della legge n. 241 del 1990. In particolare:
- per quanto concerne l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, viene in evidenza che l’Amministrazione nell’ordine di revisione ha esplicitato le comprensibili esigenze di celerità del procedimento e che, comunque, l’invito a revisione è prodromico all’eventuale provvedimento di sospensione o revoca della patente, ossia costituisce esso stesso un avviso del procedimento di revisione che s’instaura;
- circa il difetto di motivazione dell’atto impugnato, le esigenze motivazionali sono state soddisfatte dal richiamo alla comunicazione pervenuta dalla …… di polizia ……, né si vede che altro vi fosse da motivare una volta detto che i medici avevano segnalato l’opportunità di un controllo della permanenza dei requisiti per la guida;
- le censure concernenti il diritto d’accesso sono inammissibili, perché il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un ricorso amministrativo per l’annullamento di provvedimenti amministrativi, e non per accertamento di diritti, mentre per l’accertamento del diritto d’accesso ai documenti è previsto un particolare procedimento giurisdizionale (ora art. 116 del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104);
- relativamente, infine, alla dedotta violazione dei termini del procedimento, la doglianza non è sostenuta da argomentazioni che ne comprovino la fondatezza.
In conclusione, per le considerazioni espresse il ricorso dev’essere respinto, restando assorbito l’esame della domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
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PolStato, ma non viene indicata la patologia relativa alla causa di servizio richiesta.
1) - la signora ha impugnato il provvedimento con cui il servizio della motorizzazione della provincia di OMISSIS ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B della ricorrente, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida di autoveicoli ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2) - Il provvedimento trae origine da una comunicazione pervenuta alla provincia di OMISSIS dalla OMISSIS della Polizia di Stato, la quale aveva segnalato che, nel corso di visita medica a cui la ricorrente era stata sottoposta a domanda, erano emersi elementi di dubbio sulla sua idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore.
3) - La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver esternato la sua amarezza per la segnalazione originata dal collegio medico-legale che l’aveva sottoposto a visita per il riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio ...........
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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23/10/2013 201004148 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 25/09/2013
Numero 04347/2013 e data 23/10/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 settembre 2013
NUMERO AFFARE 04148/2010
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora M. L., nata a …………, ivi residente, per l’annullamento del provvedimento della provincia di ……. - servizio di motorizzazione - 19 febbraio 2010 n. 7054/400, notificatole il 3 marzo 2010, con il quale è stata disposta la revisione della sua patente di guida.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 17 settembre 2010 prot. n. 74952, con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, pervenuto alla provincia di OMISSIS il 9 aprile 2010;
viste le controdeduzioni della provincia di OMISSIS;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;
Premesso.
Con il ricorso straordinario in esame la signora M. L. ha impugnato il provvedimento con cui il servizio della motorizzazione della provincia di OMISSIS ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B della ricorrente, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida di autoveicoli ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Il provvedimento trae origine da una comunicazione pervenuta alla provincia di OMISSIS dalla OMISSIS della Polizia di Stato, la quale aveva segnalato che, nel corso di visita medica a cui la ricorrente era stata sottoposta a domanda, erano emersi elementi di dubbio sulla sua idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore.
La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver esternato la sua amarezza per la segnalazione originata dal collegio medico-legale che l’aveva sottoposto a visita per il riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio e prospettato l’irregolare composizione dell’organo sanitario, lamenta che:
a) la segnalazione trasmessa dalla …….. di polizia .. è stata firmata da un dirigente amministrativo e non da un medico del Corpo;
b) l’atto di revisione è privo di diagnosi medica, pur rilevando che contiene dati sensibili;
c) è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;
d) non sono stati rispettati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
e) il provvedimento è carente nella motivazione e ulteriormente viziato per illogicità manifesta, per sviamento della causa tipica, per sviamento dell’interesse pubblico, per violazione delle norme legislative e regolamentari sull’accesso, per ingiustizia manifesta.
L’Amministrazione provinciale, nelle controdeduzioni, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto duplice profilo: difetto di notificazione alla Polizia di Stato che ha originato l’atto presupposto del provvedimento impugnato e indeterminatezza della domanda, posto che la ricorrente ha chiesto anche l’annullamento di “un eventuale assenso” da lei prestato alla trattazione dei dati personali.
Nel merito, ha quindi respinto le censure, ribadendo la legittimità del provvedimento di revisione adottato nell’esercizio delle attribuzioni conferitele a tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Il ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.
Considerato.
Si può prescindere dalle eccezioni d’inammissibilità stante l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Va, altresì, osservata l’inconferenza delle doglianze espresse dalla ricorrente riguardo al procedimento di riconoscimento di malattia per causa di servizio, che avrebbero dovuto formare oggetto di distinta impugnazione.
Per il rimanente, la giurisprudenza amministrativa si è costantemente espressa nel senso che per il disposto dell’art. 128 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) l’ordine di revisione della patente di guida è legittimamente adottato quando sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica; l’ordine, peraltro, non costituisce una sanzione amministrativa, ma un provvedimento funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (tra le tante pronunce, Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1669).
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché l’interessata sia sottoposta ad accertamento per verificare la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida, stante la comunicazione pervenuta della …… di polizia ……., che a sua volta richiama i “dubbi” emersi in sede di visita medico-legale. Sul punto sono da condividere le argomentazioni dell’Amministrazione resistente, la quale ha evidenziato che l’art. 128 del codice della strada fa obbligo agli organi della motorizzazione civile di disporre la revisione della patente anche in talune fattispecie che prescindono del tutto dagli incidenti, da infrazioni del codice della strada o da comportamenti di guida comunque irregolari, come nel caso di comunicazioni provenienti dagli organi di polizia, da strutture sanitarie o da autorità militari, che segnalano la presenza di particolari patologie che possono aver riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Vanno, poi, respinte le doglianze che attengono all’incompetenza dell’organo che ha effettuato la segnalazione. Correttamente, infatti, il responsabile dell’unità organizzativa presso cui è effettiva l’assistente capo OMISSIS ha inviato la comunicazione alla provincia di OMISSIS, limitandosi a richiedere che la signora OMISSIS fosse sottoposta a nuovi accertamenti sanitari per verificarne l’idoneità psicofisica alla guida senza tuttavia indicare alcuna patologia a carico dell’interessata, sicché è da escludere l’illegittima diffusione di dati medici sensibili da parte di organi non sanitari.
Non possono neppure essere condivise le censure di violazione della legge n. 241 del 1990. In particolare:
- per quanto concerne l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, viene in evidenza che l’Amministrazione nell’ordine di revisione ha esplicitato le comprensibili esigenze di celerità del procedimento e che, comunque, l’invito a revisione è prodromico all’eventuale provvedimento di sospensione o revoca della patente, ossia costituisce esso stesso un avviso del procedimento di revisione che s’instaura;
- circa il difetto di motivazione dell’atto impugnato, le esigenze motivazionali sono state soddisfatte dal richiamo alla comunicazione pervenuta dalla …… di polizia ……, né si vede che altro vi fosse da motivare una volta detto che i medici avevano segnalato l’opportunità di un controllo della permanenza dei requisiti per la guida;
- le censure concernenti il diritto d’accesso sono inammissibili, perché il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un ricorso amministrativo per l’annullamento di provvedimenti amministrativi, e non per accertamento di diritti, mentre per l’accertamento del diritto d’accesso ai documenti è previsto un particolare procedimento giurisdizionale (ora art. 116 del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104);
- relativamente, infine, alla dedotta violazione dei termini del procedimento, la doglianza non è sostenuta da argomentazioni che ne comprovino la fondatezza.
In conclusione, per le considerazioni espresse il ricorso dev’essere respinto, restando assorbito l’esame della domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
1) - in data 3.3.2009, la Commissione Medica ospedaliera dell’Aeronautica Militare di Bari, nell’ambito del procedimento relativo alla verifica in capo all’odierna ricorrente della sussistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 335/1995, attestava la sussistenza a suo carico di una sindrome depressiva cronica endoreattiva medio-grave.
2) - In conseguenza di ciò, con provvedimento del 3.3.2009, detta Commissione dichiarava -OMISSIS- inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio, nonché a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3) - l’Ufficio della Motorizzazione di Bari disponeva la revisione della patente di guida cat. B della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.
IL TAR di Bari precisa:
4) - Poiché, pertanto, il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere al suo annullamento a fini di integrale riesame.
5) - In particolare il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 della Legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
6) - Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------
05/11/2014 201401306 Sentenza 1
N. 01306/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. A. C., con domicilio eletto presso G. S., in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 37;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa concessione di misura cautelare
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.5.2010, n. 1465, a firma del Sottosegretario di Stato B. G., con cui veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente a seguito di dichiarazione di inidoneità alla guida in via definitiva;
del provvedimento n. ../ INC dell’11.6.2009, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione di Bari disponeva la revisione della patente di guida cat. B della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica;
del certificato della Commissione Medica Locale di Bari, rilasciato in data 28.9.2009, con cui si attestava la non idoneità della ricorrente alla patente di guida;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. A. C.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 25 agosto 2010, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, instando per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva che, in data 3.3.2009, la Commissione Medica ospedaliera dell’Aeronautica Militare di Bari, nell’ambito del procedimento relativo alla verifica in capo all’odierna ricorrente della sussistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 335/1995, attestava la sussistenza a suo carico di una sindrome depressiva cronica endoreattiva medio-grave.
In conseguenza di ciò, con provvedimento del 3.3.2009, detta Commissione dichiarava -OMISSIS- inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio, nonché a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Successivamente, in data 11.6.2009, -OMISSIS- riceveva una nota dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale veniva disposto un ulteriore esame di idoneità psicofisica per la revisione della patente di guida.
In data 21.9.2009 la ricorrente veniva convocata dalla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA al fine di essere sottoposta a visita medica per la detta revisione.
In tale sede, le veniva richiesto un certificato di visita specialistica psichiatrica rilasciato da struttura pubblica che si esprimesse sulla compatibilità fra le patologie rilevate e idoneità alla guida.
In data 24.9.2009, -OMISSIS- si sottoponeva a visita specialistica presso il presidio ospedaliero OMISSIS , ove il Dott. OMISSIS, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale, diagnosticava una sindrome depressiva cronica in fase di compenso clinico, attestando che tale patologia risultava compatibile con la guida.
In data 28.9.2009, la -OMISSIS- si ripresentava alla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA e quest’ultima la dichiarava non idonea alla guida.
L’interessata inoltrava in data 14.10.2009 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale disponeva che venisse effettuata una nuova visita medica presso l’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
In data 15.3.2010, -OMISSIS- si sottoponeva ad ulteriore visita medica presso la detta Unità Sanitaria Territoriale, la quale ribadiva la non idoneità della predetta ad alcuna patente di guida in via definitiva.
Con il decreto impugnato, meglio indicato in oggetto, il ricorso gerarchico presentato dalla interessata veniva respinto.
Avverso tale risultato provvedimentale insorgeva la ricorrente proponendo plurimi motivi di gravame.
Evidenziava, in primo luogo, la violazione dell’art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada, nonché dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, con eccesso di potere sotto plurimi profili, non avendo chiarito l’Amministrazione resistente in base a quali specifiche considerazioni si fosse formato il dubbio sulla persistenza, in favore della ricorrente, dei requisiti psichici e fisici prescritti per l’idoneità alla guida.
Rimarcava, altresì, la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, sotto altro profilo, con eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, in uno con la violazione degli artt. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada e 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dell’appendice II lett. E e F del Titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per non aver chiarito i presupposti di diritto alla base del giudizio di non idoneità.
Con duplice atto di costituzione di stile pervenuto in Segreteria in data 1 settembre 2010, si costituiva in giudizio l’Avvocatura Erariale sia per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che per l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero.
Con successivo deposito del 2 settembre 2010, venivano presentate in giudizio note ministeriali a controdeduzione.
All’udienza in camera di consiglio del 22 settembre 2010, l’istanza cautelare veniva accolta ai fini del riesame con ordinanza n. 669 in data 23 settembre 2010.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
In base all’art. 128, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada “Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.”.
Dal tenore letterale del disposto normativo emerge come l’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici, i quali, in via eventuale e successiva, emanano i provvedimenti di sospensione o revoca della patente, ove in capo al titolare di quest’ultima non sussistano più i requisiti fisici e psichici prescritti.
Nel caso di specie, a fronte di una situazione medica quanto meno non univoca - tenuto conto delle risultanze medico psichiatriche emerse a seguito della visita della ricorrente -OMISSIS- ad opera del Dott. OMISSIS, come meglio evidenziato supra - l’Amministrazione era gravata da uno specifico e più intenso onere motivazionale ed argomentativo, volto a giustificare come si fosse giunti ad una valutazione di non sussistenza pro futuro dei requisiti per l’idoneità alla patente di guida nell’articolato configurarsi del caso di specie (cfr. per un caso simile T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 maggio 2014, n. 1143).
L’onere motivazionale, nel provvedimento impugnato, è stato assolto, invece, con un mero riferimento de relato alle risultanze degli accertamenti medici dell’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
Peraltro, dette risultanze motivano il giudizio negativo facendo esclusivo riferimento alla non idoneità della ricorrente, senza altra specificazione.
Poiché, pertanto, il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere al suo annullamento a fini di integrale riesame.
In particolare il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 della Legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
2) - In conseguenza di ciò, con provvedimento del 3.3.2009, detta Commissione dichiarava -OMISSIS- inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio, nonché a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3) - l’Ufficio della Motorizzazione di Bari disponeva la revisione della patente di guida cat. B della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.
IL TAR di Bari precisa:
4) - Poiché, pertanto, il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere al suo annullamento a fini di integrale riesame.
5) - In particolare il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 della Legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
6) - Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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05/11/2014 201401306 Sentenza 1
N. 01306/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. A. C., con domicilio eletto presso G. S., in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 37;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa concessione di misura cautelare
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.5.2010, n. 1465, a firma del Sottosegretario di Stato B. G., con cui veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente a seguito di dichiarazione di inidoneità alla guida in via definitiva;
del provvedimento n. ../ INC dell’11.6.2009, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione di Bari disponeva la revisione della patente di guida cat. B della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica;
del certificato della Commissione Medica Locale di Bari, rilasciato in data 28.9.2009, con cui si attestava la non idoneità della ricorrente alla patente di guida;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. A. C.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 25 agosto 2010, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, instando per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva che, in data 3.3.2009, la Commissione Medica ospedaliera dell’Aeronautica Militare di Bari, nell’ambito del procedimento relativo alla verifica in capo all’odierna ricorrente della sussistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 335/1995, attestava la sussistenza a suo carico di una sindrome depressiva cronica endoreattiva medio-grave.
In conseguenza di ciò, con provvedimento del 3.3.2009, detta Commissione dichiarava -OMISSIS- inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio, nonché a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Successivamente, in data 11.6.2009, -OMISSIS- riceveva una nota dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale veniva disposto un ulteriore esame di idoneità psicofisica per la revisione della patente di guida.
In data 21.9.2009 la ricorrente veniva convocata dalla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA al fine di essere sottoposta a visita medica per la detta revisione.
In tale sede, le veniva richiesto un certificato di visita specialistica psichiatrica rilasciato da struttura pubblica che si esprimesse sulla compatibilità fra le patologie rilevate e idoneità alla guida.
In data 24.9.2009, -OMISSIS- si sottoponeva a visita specialistica presso il presidio ospedaliero OMISSIS , ove il Dott. OMISSIS, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale, diagnosticava una sindrome depressiva cronica in fase di compenso clinico, attestando che tale patologia risultava compatibile con la guida.
In data 28.9.2009, la -OMISSIS- si ripresentava alla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA e quest’ultima la dichiarava non idonea alla guida.
L’interessata inoltrava in data 14.10.2009 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale disponeva che venisse effettuata una nuova visita medica presso l’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
In data 15.3.2010, -OMISSIS- si sottoponeva ad ulteriore visita medica presso la detta Unità Sanitaria Territoriale, la quale ribadiva la non idoneità della predetta ad alcuna patente di guida in via definitiva.
Con il decreto impugnato, meglio indicato in oggetto, il ricorso gerarchico presentato dalla interessata veniva respinto.
Avverso tale risultato provvedimentale insorgeva la ricorrente proponendo plurimi motivi di gravame.
Evidenziava, in primo luogo, la violazione dell’art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada, nonché dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, con eccesso di potere sotto plurimi profili, non avendo chiarito l’Amministrazione resistente in base a quali specifiche considerazioni si fosse formato il dubbio sulla persistenza, in favore della ricorrente, dei requisiti psichici e fisici prescritti per l’idoneità alla guida.
Rimarcava, altresì, la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, sotto altro profilo, con eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, in uno con la violazione degli artt. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada e 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dell’appendice II lett. E e F del Titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per non aver chiarito i presupposti di diritto alla base del giudizio di non idoneità.
Con duplice atto di costituzione di stile pervenuto in Segreteria in data 1 settembre 2010, si costituiva in giudizio l’Avvocatura Erariale sia per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che per l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero.
Con successivo deposito del 2 settembre 2010, venivano presentate in giudizio note ministeriali a controdeduzione.
All’udienza in camera di consiglio del 22 settembre 2010, l’istanza cautelare veniva accolta ai fini del riesame con ordinanza n. 669 in data 23 settembre 2010.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
In base all’art. 128, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada “Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.”.
Dal tenore letterale del disposto normativo emerge come l’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici, i quali, in via eventuale e successiva, emanano i provvedimenti di sospensione o revoca della patente, ove in capo al titolare di quest’ultima non sussistano più i requisiti fisici e psichici prescritti.
Nel caso di specie, a fronte di una situazione medica quanto meno non univoca - tenuto conto delle risultanze medico psichiatriche emerse a seguito della visita della ricorrente -OMISSIS- ad opera del Dott. OMISSIS, come meglio evidenziato supra - l’Amministrazione era gravata da uno specifico e più intenso onere motivazionale ed argomentativo, volto a giustificare come si fosse giunti ad una valutazione di non sussistenza pro futuro dei requisiti per l’idoneità alla patente di guida nell’articolato configurarsi del caso di specie (cfr. per un caso simile T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 maggio 2014, n. 1143).
L’onere motivazionale, nel provvedimento impugnato, è stato assolto, invece, con un mero riferimento de relato alle risultanze degli accertamenti medici dell’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
Peraltro, dette risultanze motivano il giudizio negativo facendo esclusivo riferimento alla non idoneità della ricorrente, senza altra specificazione.
Poiché, pertanto, il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere al suo annullamento a fini di integrale riesame.
In particolare il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 della Legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
Re: CMO segnalazione patente di guida per stato ansioso ratt
Ben fatto.... Panorama!!!
Così tutte le Motorizzazioni si adegueranno - anche se abbiamo visto che tante Motorizzazioni provinciali, da un bel po' non danno più seguito alle segnalazioni di "messa in discussione" della idoneità alla guida, fatte dalla Amministrazioni di Polizia e non solo (notavo che solo alcune Questure della P.S., d'accordo con qualche C.M.O., avevano tale mala abitudine...!).
Inoltre, non dovranno più succedere casi come quello capitato a frenklin59180894 e riportato dal commento di Panorama del 9.06.2012 - 7:39 pm ( http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/c ... 63-15.html" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Il problema è che quando la Motorizzazione dà seguito alla "segnalazione" e ti fa rifare la patente, al malcapitato di turno per obiettare, deve per forza ricorrere agli Organi giudiziari...., quindi tempo che si butta, soldi per la causa ed ulteriore stress.....
Anche queste cose dimostrano che per noi, Gente in divisa, usano a loro piacere i soliti "formalismi", per poterci gabbare....
Così tutte le Motorizzazioni si adegueranno - anche se abbiamo visto che tante Motorizzazioni provinciali, da un bel po' non danno più seguito alle segnalazioni di "messa in discussione" della idoneità alla guida, fatte dalla Amministrazioni di Polizia e non solo (notavo che solo alcune Questure della P.S., d'accordo con qualche C.M.O., avevano tale mala abitudine...!).
Inoltre, non dovranno più succedere casi come quello capitato a frenklin59180894 e riportato dal commento di Panorama del 9.06.2012 - 7:39 pm ( http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/c ... 63-15.html" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Il problema è che quando la Motorizzazione dà seguito alla "segnalazione" e ti fa rifare la patente, al malcapitato di turno per obiettare, deve per forza ricorrere agli Organi giudiziari...., quindi tempo che si butta, soldi per la causa ed ulteriore stress.....
Anche queste cose dimostrano che per noi, Gente in divisa, usano a loro piacere i soliti "formalismi", per poterci gabbare....
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