Citazione come testi da parte di Avvocati

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Citazione come testi da parte di Avvocati

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Spero di fare cosa gradita a molti colleghi.
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Domanda:
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Si verifica da diverso tempo che gli Avvocati previa autorizzazione della Procura / Tribunale citano direttamente il personale dell'Arma CC. come teste per fatti penali o per incidenti stradali, oltre che nella propria Regione anche fuori Regione distante molti Km di distanza dalla sede ordinaria di servizio.

A tal riguardo gradirei avere notizie e riferimenti normative se ciò è possibile oppure no, poiché alcuni colleghi dicono che la citazione ricevuta dall'avvocato non è valida poiché deve essere la Procura o Tribunale a dover citare il militare.

Ciò perché: se la citazione viene da parte dell'Avvocato sarà lo stesso a dover eventualmente provvedere al pagamento di tutte le spese di viaggio, vitto ed eventualmente alloggio cosa che poi si farà rimborsare dall'assistito, mentre, se la citazione avviene da parte dell'A.G. si ha diritto al foglio di viaggio, anticipi e relative spese collegate, oltre naturalmente al compenso per il lavoro di straordinario in considerazione che sono fatti attinenti al servizio.

Altra domanda che pongo è: nel caso la citazione diretta ricevuta da parte dell'Avvocato previa autorizzazione dall'A.G., spettano ugualmente il certificato di viaggio, lo straordinario, il forfettario, gli anticipi e quant'altro da parte del Nucleo Comando o da parte della Sezione Amministrativa Provinciale?

Inoltre, per essere valida la citazione dell'Avvocato deve contenere espressamente nell'atto ricevuto il decreto autorizzativo del Giudice?

Inoltre, sempre alla citazione diretta dall'Avvocato sia essa autorizzata dall'A.G. sia che non sia stata richiesta l'autorizzazione, il giorno (ambito locale) o i giorni (per coloro che si recano fuori regione) sono considerati ugualmente come servizio?

Resto in attesa di una gentile risposta.
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Risposta:

Gentile App. Sc. ......,
le rappresentiamo che, se è chiamato a testimoniare per FATTI NON INERENTI AL SERVIZIO dovrà fare riferimento alla Pubblicazione del Comando Generale n. C-14 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi" che, trattando la licenza per gravi motivi, prevede che:
• tra i motivi che potrebbero dare titolo al beneficio, è espressamente prevista anche la “comparizione dinanzi all’Autorità giudiziaria in procedimenti civili e penali per fatti non connessi al servizio, in qualità di testimone, indagato, imputato, persona offesa dal reato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, attore o convenuto”.

Per FATTI INERENTI AL SERVIZIO al militare é rilasciato il foglio di viaggio, con riferimento a località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.

Infatti, la Direzione di Amministrazione del Comando Generale ha diramato ai Comandi di Corpo la circolare n. 6/2/89-6 datata 15 marzo 2007 (non disponibile sul portale Leonardo) con allegata la nota del Ministero della Giustizia dove, tra l’altro, si precisa che “ ai dipendenti pubblici che si spostano per rendere testimonianza innanzi ad un giudice per fatti inerenti al servizio, spetta il rimborso delle spese e le indennità previste dagli articoli 45-46 del d.p.r. 115/02, che sono da ritenersi a carico della parte pubblica (pubblico ministero) o privata (imputato/difesa o parte civile), fatta salva, poi, l’integrazione – art. 48 – sino al completamento dell’ordinario trattamento di trasferta da ritenersi a carico dell’amministrazione di appartenenza a prescindere dalla parte che abbia provocato la convocazione”.

Pertanto, in questi casi, al militare é rilasciato il certificato di viaggio (cosiddetto foglio di viaggio) con riferimento a località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.

La Pubblicazione C-14 è consultabile sul portale Leonardo

Per ciò che concerne la citazione di testimoni, occorre far riferimento all’art. 468 c.p.p. dove viene chiarito che le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni devono, pena l’inammissibilità, depositare in cancelleria la lista testi con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.

Soggiungiamo inoltre che, ogni citazione deve essere autorizzata con Decreto, da parte del Presidente del Tribunale o della Corte di Assise.

Le modalità con le quali vengono effettuate le notifiche sono disciplinate, invece, dall’art. 250 c.p.c. che, con particolare riferimento ai difensori, stabilisce che “L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.”


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Re: Citazione come testi da parte di Avvocati

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per notizia
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Rimborso biglietti di viaggio Circolare DAG20/07/2011.0101877.U del Min. Giustizia,
Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I “..nei casi in cui il teste attesti di avere raggiunto il luogo di udienza
con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea ( specificando il tipo di mezzo) e pertanto non
risulti possibile acquisire il titolo di viaggio , si ribadisce che la spesa in questione possa essere
ammessa al rimborso , in via eccezionale, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe
sui servizi di linea come precisato dal ministero dell’Economia e delle finanze..
....Al fine di non gravare economicamente le persone chiamate a comparire innanzi al giudice, per
la cui funzione è previsto un mero rimborso del biglietto di viaggio, si ritiene, infine (sempre in via
eccezionale ed avendo altresì cura di acquisire le coordinate del conto corrente su cui effettuare
l'accredito) che il rimborso del viaggio di ritorno possa avvenire anche sulla base della copia del
biglietto, certificata conforme all'originale dal cancelliere all'arto della presentazione dell'istanza di
rimborso (se presentata lo stesso giorno di udienza), purché quest'ultima sia corredata degli originali
della relata di notifica della citazione testimoniale e dell'attestazione della presenza in udienza..
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Re: Citazione come testi da parte di Avvocati

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Visto che si parla di rimborso spese ed altro, posto queste altre informazioni utili.
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Spese per l’accompagnamento coattivo dei testimoni.

(Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I)

Alcuni uffici giudiziari ed il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri hanno chiesto chiarimenti
in ordine al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità di trasferta spettanti al
personale militare in occasione dell’accompagnamento coattivo dei testimoni disposto dal magistrato
ai sensi dell’art. 133 c.p.p..

Già in passato questa Amministrazione ha avuto modo di intervenire sulla problematica
annoverando tra le spese di giustizia quelle connesse all’uso di mezzi di trasporto diversi da quelli
previsti dalla tariffa penale, purché autorizzati dal magistrato per la necessità di soddisfare
esigenze di celerità processuale.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in mate- ria di spese di giustizia la
materia è ora disciplinata dagli arti. 43 e 46 del D.P.R. n. 115/2002.

L’art. 46 disciplina il rimborso delle spese spettanti al testimone non residente chiamato a rendere
testimonianza innanzi al giudice.

Invece, l’art. 43 della richiamata disposizione legislativa annovera tra le spese di giustizia il
trattamento di trasferta di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per il compimento di atti,
direttamente delegati dal magistrato, fuori dalla sede in cui si svolge il processo.

Riguardo a tale ultima disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115/2002, occorre preliminarmente
considerare che al punto 6) della circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli affari di giustizia
avente ad oggetto «razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia» è stato ribadito, in
coerenza con gli orientamenti assunti in materia da questa Amministrazione, che la norma di cui al
richiamato art. 43 disciplina la spesa relativa ad attività connesse al compimento di atti attribuiti per
legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di
collaborazione, ai predetti ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. Conseguentemente, spese originate
dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il
magistrato, ancorché richiesti dall’Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di
giustizia così come le trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa o anche da semplici informazioni
od indagini non espressamente delegate.

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione generale è del parere che,
anche in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, la spesa occorsa per il trasporto
coattivo di testimoni attraverso l’utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 46
possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta
indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell’art. 70 della richiamata
disposizione legislativa.

È inoltre sottointeso che rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo
del testimone attraverso l’uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare
che ha provveduto all’accompagnamento coattivo, la Scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi
a carico dell’Amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che
rientrano nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l’accompagnamento sia stato
ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha
provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell’art. 133 e.p.p..
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Re: Citazione come testi da parte di Avvocati

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Circolare del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. IDAG25/07/2011.010094.U Oggetto:

Ufficiali di polizia giudiziaria delegati ad espletare attività di indagine dai Pubblici Ministeri non autorizzati
all'uso del mezzo proprio. Misurazione del tempo di viaggio e rimborso forfettario.
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Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto direttive in merito al rimborso delle spese di viaggio ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - inviati in trasferta per il compimento di atti processuali (fuori dalla sede in cui si svolge il procedimento), direttamente delegati dal magistrato ai sensi dell'alt. 43 del DPR 115/02 - in presenza di provvedimenti regionali che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia.

Sul punto occorre tener presente che alcune regioni hanno emanato provvedimenti normativi che garantiscono, per motivi di servizio, la libera circolazione di ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine i quali, pertanto, possono spostarsi fruendo dell'uso gratuito di mezza di trasporto pubblici.

Nel contempo la legislazione di settore che regola il trattamento di trasferta del personale appartenente alle forze di polizia (art. 36, comma 1, del DPR n. 51/2009) prevede che al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.

Ciò posto, al fine di conseguire risparmi di spesa, si invitano gli Uffici giudiziali presenti nei territori ove è garantita (per motivi di servizio) la libera circolazione del personale delle forze di polizia, a voler sensibilizzare il personale della polizia giudiziaria delegato al compimento di atti processuali, di avvalersi, compatibilmente con io svolgimento degli stessi, del/e predette favorevoli iniziative.

Ad ogni modo, al fine di certificare il diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio non documentate (il cui rimborso è previsto dalla normativadi settore) si ritiene, considerata anche la circostanza che alcune regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia, che il personale in questione provveda a corredare la richiesta di liquidazione del trattamento di trasfèrta con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non aver utilizzato, ovvero di non aver potuto utilizzare in relazione all'attività delegata, mezzi di trasporto gratuiti.
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