circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
Siccome sono testardo all'ennesima potenza ho controllato attentamente l's.m.5007 di Ven e affermo che è sbagliato infatti
se vedete la seconda quota di pensione riporta € 2.726,05 questo importo deve risultare dalla moltiplicazione tra la retribuzione media pensionabile che nello specifico è € 43.680,15 e il coeff. (C) che nello specifico è 0,06761 ebbene € 43.680,15x0,06761 = € 2.953,21
come mai invece riporta € 2.726,05? quindi non possiamo prendere questo s.m.5007 come affidabile
se vedete la seconda quota di pensione riporta € 2.726,05 questo importo deve risultare dalla moltiplicazione tra la retribuzione media pensionabile che nello specifico è € 43.680,15 e il coeff. (C) che nello specifico è 0,06761 ebbene € 43.680,15x0,06761 = € 2.953,21
come mai invece riporta € 2.726,05? quindi non possiamo prendere questo s.m.5007 come affidabile
Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
quindi Ven non cantare vittoria perchè da una parte te l'hanno dato e dall'altra parte te l'hanno tolto e come dimostrazione, di Dio ce ne solo uno e quello non è ne l'Inps ne il CNA e per una determina sbagliata non si può spacciare che nel corso si può riscattere le maggiorazioni per me è finita qua
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
Messaggio da X_Ventimiglia »
i calcoli che fanno sono questi:Louis65 ha scritto: ↑mar gen 08, 2019 4:21 pm Siccome sono testardo all'ennesima potenza ho controllato attentamente l's.m.5007 di Ven e affermo che è sbagliato infatti
se vedete la seconda quota di pensione riporta € 2.726,05 questo importo deve risultare dalla moltiplicazione tra la retribuzione media pensionabile che nello specifico è € 43.680,15 e il coeff. (C) che nello specifico è 0,06761 ebbene € 43.680,15x0,06761 = € 2.953,21
come mai invece riporta € 2.726,05? quindi non possiamo prendere questo s.m.5007 come affidabile
43.680,15*0,06761 = 2.953,21
(2,953,21/13)*12 = 2.726,05
Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
=================Ai sensi dell'Art.4 del D.Lgs. 165/1997 ....questi sono i 6 scatti.-======================ARIETE60 ha scritto: ↑mar gen 08, 2019 2:51 pm Sono un pensionato della P.S., in relazione alla circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS, che riguarda solo le forze armate, esclusi gli ex militari transitati all’impiego civile non possono, pertanto, avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status. Da un controllo eseguito sui miei vecchi cedolini degli stipendi risulta che trattenevano oltre alle ritenute assistenziali e previdenziali, anche una trattenuta ai sensi D.lgs n. 165/1997, pari l’aliquota a carico dello scrivente pari all’8,80%.
Infatti la circolare dell'INPS esclude categoricamente gli ex militari transitati all’impiego ordinamento civile.
Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
Louis65 ha scritto: ↑mar gen 08, 2019 4:32 pm quindi Ven non cantare vittoria perchè da una parte te l'hanno dato e dall'altra parte te l'hanno tolto e come dimostrazione, di Dio ce ne solo uno e quello non è ne l'Inps ne il CNA e per una determina sbagliata non si può spacciare che nel corso si può riscattere le maggiorazioni per me è finita qua
==================Personalmente, ne so qualcosa che, sia il C.N.A. che l'Inps non sono l'Onnipotente=======================
Cmq sia, io sono e resto dello stesso parere, che il corso di allievo non beneficiava, non beneficia e non beneficerà di maggiorazioni.-
Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
esatto e quindi visto che /13*12 per la seconda quota (B) non si fa ma solo per la quota (C) come giustamente ha puntualizzato firefox, a maggiar ragione chi ha fatto quella determina è Paperino o suo cugino Pluto e pertanto non è da prendere in considerazione e da esempio mi dispiace per Ven ma è cosìX_Ventimiglia ha scritto: ↑mar gen 08, 2019 6:13 pmi calcoli che fanno sono questi:Louis65 ha scritto: ↑mar gen 08, 2019 4:21 pm Siccome sono testardo all'ennesima potenza ho controllato attentamente l's.m.5007 di Ven e affermo che è sbagliato infatti
se vedete la seconda quota di pensione riporta € 2.726,05 questo importo deve risultare dalla moltiplicazione tra la retribuzione media pensionabile che nello specifico è € 43.680,15 e il coeff. (C) che nello specifico è 0,06761 ebbene € 43.680,15x0,06761 = € 2.953,21
come mai invece riporta € 2.726,05? quindi non possiamo prendere questo s.m.5007 come affidabile
43.680,15*0,06761 = 2.953,21
(2,953,21/13)*12 = 2.726,05
Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
sul quadroII e riportato in neretto che per gli statali la seconda e la terza quota e riportata in 12 mensilità...booo che sia cambiato qualcosa???? perche stavo vedendo un collega che e andato a gennaio 2018 parla solo della quota terza..
Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
gino59 ha scritto: ↑mar gen 08, 2019 6:59 pm...........ovviamente ognuno resta con le proprie convinzioniLouis65 ha scritto: ↑mar gen 08, 2019 4:32 pm quindi Ven non cantare vittoria perchè da una parte te l'hanno dato e dall'altra parte te l'hanno tolto e come dimostrazione, di Dio ce ne solo uno e quello non è ne l'Inps ne il CNA e per una determina sbagliata non si può spacciare che nel corso si può riscattere le maggiorazioni per me è finita qua
==================Personalmente, ne so qualcosa che, sia il C.N.A. che l'Inps non sono l'Onnipotente=======================
Cmq sia, io sono e resto dello stesso parere, che il corso di allievo non beneficiava, non beneficia e non beneficerà di maggiorazioni.-
Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS
cmq per correttezza la circolare al punto 3 parla chiaro, in effetti parla di maggiorazioni dei corsi di addestramento
copio e incollo il punto 3 della circolare
3. Chiarimenti in merito alla locuzione “periodi di servizio comunque prestato”
Il citato comma 3 dell’articolo 5, del D.lgs n. 165/1997, prevede la possibilità di
riconoscimento di aumenti (riscatto), sempre nel rispetto del limite quinquennale delle
maggiorazioni, del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il
personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di
impiego operativo.
Per servizio comunque prestato dal personale militare, ai sensi dell’articolo 1847 del Codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce
l’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come chiarito dal Ministero della
Difesa in qualità di datore di lavoro, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di
quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.
La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso
come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un
vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio,
nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio
Permanente Effettivo (SPE).
Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o
prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di
supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997.
copio e incollo il punto 3 della circolare
3. Chiarimenti in merito alla locuzione “periodi di servizio comunque prestato”
Il citato comma 3 dell’articolo 5, del D.lgs n. 165/1997, prevede la possibilità di
riconoscimento di aumenti (riscatto), sempre nel rispetto del limite quinquennale delle
maggiorazioni, del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il
personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di
impiego operativo.
Per servizio comunque prestato dal personale militare, ai sensi dell’articolo 1847 del Codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce
l’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come chiarito dal Ministero della
Difesa in qualità di datore di lavoro, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di
quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.
La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso
come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un
vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio,
nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio
Permanente Effettivo (SPE).
Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o
prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di
supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997.
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