circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

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magic60
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da magic60 »

Buonasera a tutti,
in pensione dal 5 agosto 2020, confermo l'andamento anche sul mio SM5007 la seconda e la terza quota di pensione risultano essere calcolate su 12 mensilità e quindi con la formula /13*12. Fra l'altro non mi trovo d'accordo con i calcoli inps della base pensionabile né con le detrazioni da lavoro dipendente, né con le detrazioni familiari. Sempre di poco ma al ribasso.
Sto pensando di proporre al legale che mi patrocinerà l'art. 54 di ,contestare, nello stesso ricorso, i calcoli della seconda e terza quota di pensione, ma non ne sono convinto, rischio forse di mettere troppa carne al fuoco.


panorama
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da panorama »

In questa sentenza viene anche richiamata la circolare INPS n. 119 del 18.12.2018 di cui al titolo del post

CdC Sicilia n. 324/2021 depositata in data 24/03/2021
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ahidai
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da ahidai »

Buonasera,
una domanda: sapete dirmi più o meno quanto si paga il riscatto di maggiorazione, dovrei riscattare circa 8 anni (96 mesi)?


Grazie per le risposte, saluti
panorama
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da panorama »

Vi partecipo questa interessante sentenza sul collega CC. ove viene richiamata anche la Circolare dell'Inps n. 119 del 18.12.2018

CdC sez. 2^ d'Appello n. 223 depositata il 5/07/2021 in Rif. alla CdC F.V.G. n. 33/2019.

Arrotondamento ai 18 anni non concesso al ricorrente in sede di Appello ma dato ragione all'Inps. Per il resto che ci interessa, lo posto qui da leggere.

FATTO

1. Aumento a seguito di riscatto, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, del servizio prestato presso la Scuola Allievi dal 24.03.1982 al 19.06.1982 e conseguente applicazione nei suoi confronti del trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo interamente retributivo;

2. In subordine, arrotondamento dell’anzianità contributiva da lui maturata al 31.12.1995 – pari a 17 anni, 11 mesi e 23 giorni – ad anni 18, in applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 274 del 1991 (e conseguente applicazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo interamente retributivo);

3. In ulteriore subordine, determinazione della quota di pensione retributiva, nel sistema di calcolo c.d. “misto” a lui applicato dall’INPS, con la percentuale del 44% secondo la previsione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973 piuttosto che con il coefficiente di calcolo del 35% utilizzato dall’Istituto previdenziale ai sensi dell’art. 44 del citato DPR.

RICORRENTE
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello dell’INPS, il signor OMISSIS ha formulato appello incidentale in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo in forza della richiesta di supervalutazione di 1/5 di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, in relazione al periodo di servizio prestato dal 24.03.1982 al 19.06.1982 presso la Scuola Allievi, ritenuta in primo grado assorbita dalla pronuncia di accoglimento in base alla ragione più liquida. Domanda di riscatto che, ove accolta, permetterebbe al ricorrente di raggiungere i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente applicazione del sistema di calcolo retributivo.

In DIRITTO si legge:

- Va tuttavia esaminato anche il motivo di appello incidentale del OMISSIS, inteso ad ottenere il diritto al riscatto del servizio prestato presso la Scuola allievi nel 1982, ai fini del raggiungimento dell’anzianità di 18 anni di servizio al 31.12.1995 per rientrare nei parametri previsti per il calcolo della pensione con il metodo retributivo, questione rimasta assorbita in primo grado a seguito dell’accoglimento della domanda di “arrotondamento”.

- La domanda dell’interessato è stata rigettata dall’Istituto previdenziale in quanto, dal 1° gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio computabili a fini pensionistici in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere i cinque anni, periodo che l’interessato, al momento della domanda, aveva già conseguito.

- Tanto più che, con riferimento alla sua specifica posizione, l’appellante incidentale precisa che – in risposta a chiarimenti richiesti dall’INPSil Centro Nazionale Amministrativo del Carabinieri (CNA) con pec in data 20.11.2018 ha specificato che il periodo trascorso presso la scuola allievi dal OMISSIS non è soggetto a supervalutazione del servizio, ma può essere riscattato a fini pensionistici ai sensi dell’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 165/1997 come “servizio comunque prestato” previo pagamento del relativo onere, che il richiedente ha precisato di avere già corrisposto.

Il Presidente estensore Rita Loreto scrive: Il motivo di appello incidentale è fondato

Ritiene infatti il Collegio che il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 induce a propendere per la sussistenza del diritto, per il OMISSIS, ad ottenere la riscattabilità dei periodi richiesti a domanda e a titolo oneroso.

L’art. 5, comma 3, infatti, è chiaro nel ritenere riconoscibili, a titolo oneroso, i periodi di servizio “comunque prestati”.

Nel caso di specie, OMISSIS

Pur tuttavia, OMISSIS

DIALOGO TUTTO DI FILA come da Sentenza

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato.

Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare.

Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.

A conferma di quanto esposto depone l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui “L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995”, così che il calcolo dell’onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda. In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.

Del resto, come già precisato, l’art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l’art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell’indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, deve riconoscersi che il OMISSIS ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 165/1997 con riferimento al periodo di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.

Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.01.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del d.lgs. 165/1997.

Questo giudice, pertanto, ritiene che, a seguito dell’accoglimento del motivo di appello riferito al riscatto del periodo indicato in domanda, vada accolto anche il motivo di appello relativo alla liquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo, avendo l’interessato maturato, in virtù di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, oltre al diritto agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, maturati sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati (come, del resto, già riconosciuto, sebbene con altra motivazione, dal primo giudice).

Conseguentemente, l’INPS dovrà procedere ad effettuare le necessarie determinazioni a fini pensionistici con applicazione del sistema retributivo.

In conclusione, l’appello dell’INPS è parzialmente accolto, nei limiti di cui in motivazione. L’appello incidentale del OMISSIS viene accolto con riferimento al riconoscimento del diritto al riscatto del periodo prestato presso la Scuola allievi e al calcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo pieno, a seguito del raggiungimento dei 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 per effetto del riscatto medesimo, oltre al diritto agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, maturati sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati.
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

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periodo di Corso Allievi

Un'altra tirata di orecchie all'INPS


Nella sentenza della CdC sez. 1^ d’Appello n. 280 con rif. alla CdC Veneto n. 155/2019 (dichiarato inammissibile in 1° grado) riguardante il collega CC.,

In 1° grado chiedeva:

- istanza di riscatto ai fini pensionistici della c.d. supervalutazione di 1/5 ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 165/97 del periodo di servizio prestato da Allievo Carabiniere dal 17.10.1985 al 28.02.1986, in quanto tale maggior periodo figurativo avrebbe determinato, al 31.12.1995, un’anzianità contributiva superiore a 18 anni (sistema retributivo e non più col MISTO).

1) - Il ricorrente cessava dal servizio in data 03.07.2016 e con atto n….. l’INPS conferiva la pensione ordinaria diretta di anzianità, “liquidata con il sistema misto a decorrere dal 04.07.2016”, riconoscendo la maggiorazione contributiva di legge pari ad 1/5 del periodo di servizio operativo prestato, ma solamente a decorrere dal 01.03.1986, non essendo invece stata riconosciuta la predetta supervalutazione con riferimento al servizio prestato dal 17.10.1985 al 28.02.1986 in qualità di Allievo Carabiniere, non rientrando tra le ipotesi normativamente previste, come dichiarato dall’INPS nel provvedimento di reiezione dell’istanza di riscatto.

N.B.: Sempre sullo stesso ricorrente - La Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, in esito all’udienza del 06.03.2019, emetteva la sentenza n. 67/2019 con cui accoglieva l’appello ed annullava la sentenza di primo grado, rinviando alla Sezione Giurisdizionale Regionale “perché si pronunzi sulla questione relativa all’omessa valutazione della cd. supervalutazione”. N.B.: L’esito è quello di cui alla sentenza n. 155/2019 CdC Veneto che dichiarava il ricorso INAMMISSIBILE e di cui ora si è espressa la CdC sez. 1^ d’Appello con la n. 280/2021

2) - A parte dei motivi di rigetto dell’appello del ricorrente che potete leggere in sentenza, ossia, in quanto non si è realizzato il presupposto contributivo del pagamento dei corrispondenti oneri di riscatto; né risulta che abbia impugnato, in tempo utile, dinanzi all’autorità giudiziaria il provvedimento (illegittimo) di rigetto dell’istanza di riscatto, La CdC d’Appello in questa nuova sentenza n. 280/2021, per quanto attiene la supervalutazione di 1/5 del servizio prestato dal 17.10.1985 al 28.02.1986 durante il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri (c.d. posizione di pre-ruolo), precisa quanto segue in merito alla ferma posizione dell’Inps:

- Priva di fondamento, a tale riguardo, è la tesi dell’Inps, secondo cui detto periodo di formazione non rientrerebbe tra quelli normativamente previsti, mentre vi rientrerebbero i periodi svolti per il corso di formazione “allievi operai del Ministero della Difesa”, di “allievo vice revisore del Corpo Forestale dello Stato”, di “allievi agenti o vice ispettori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile” e infine quello di “corso concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali presso la scuola”.

- Argomentazione, questa, che risulta, peraltro, contraddetta anche dalla circolare dello stesso Inps n. 119 del 18.12.2018, secondo cui la facoltà di riscatto può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come allievo presso enti addestrativi e accademie militari.
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

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Allego 3 sentenze del 2023 ove l'INPS perde sempre:

1) - CdC Puglia n. 67

2) – CdC Siciliana n. 332

3) - CdC Puglia n. 273

N.B.: L’INPS ribatte sempre sulla propria Circolare n. 119 del 18/12/2018.
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

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CdC Sez. 2^ d'Appello n. 393 (pubblicata il 28/12/2023) in Rif. CdC Lazio n. 797/2022, rigetta l'appello dell’INPS per quanto riguarda il diritto al riscatto delle maggiorazioni dei periodi di servizio - ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 - in relazione all'attività prestata dal collega CC. dal 12 dicembre 1980 al 3 marzo 1988.

- domanda presentata in data 7 febbraio 2019;

- il riscatto pari ad anni 1 mesi 5 e giorni 16 ai fini del trattamento di quiescenza (pagato).

Nella presente sentenza d’Appello si legge quanto segue:

1) - Le questioni sono state già affrontate e risolte da questa Sezione con precedenti (Sez. II centr. app. 5 luglio 2021, n. 223 e 8 marzo 2022, n. 92) nei quali sono stati enunciati principi e criteri ermeneutici dai quali questo Collegio non ritiene di discostarsi.

2) - Deve preliminarmente osservarsi che, alla luce del tenore letterale art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, la giurisprudenza contabile, ormai consolidata, milita nel senso di ritenere che possa essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, inquadrabili nella categoria dei “periodi di servizio comunque prestati” (in termini, Sez. I centr. app. 19 luglio 2021, n. 280; Sez. II centr. app. n. 223/2021, n.92/2022 cit.).

N.B.: Leggete meglio il tutto direttamente dall’allegato.
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