Avv. Massimo Vitelli ha scritto: ↑lun gen 07, 2019 8:02 pm
Perdonatemi, ma occorre sforzarsi di ragionare in termini un pò più duttili ed un pò meno rigidi....!!!
Forse l'infinito utilizzato da para61, cioè a dire "TRASLARE", potrà anche ritenersi magari improprio ed infelice, ma anche usando termini come "COMPENSARE", "SOSTITUIRE", "INSERIRE", "VARIARE" o "MODIFICARE", etc. etc., il risultato della sua evidente affermazione non muta.
Proviamo:
- un militare arruolato ad esempio nel 1982 e collocato in congedo ai giorni nostri ha senza dubbio maturato tutti i 5 anni di MAGGIORAZIONI (1/5, 1/3, !/2 che dir si voglia) previsti COME MASSIMO INVALICABILE dalle legge in via AUTOMATICA ai fini previdenziali, presumibilmente la maggior parte DOPO IL 1995;
- ebbene, il disposto dell'art.5, c.3, D. LGS. n.165/1995 consente al personale del comparto di poter RISCATTARE AI FINI SOLO PREVIDENZIALI, MAGGIORANDOLI (e non del TFS) anche alcuni periodi che in precedenza NON POTEVANO DARE DIRITTO ALLE MAGGIORAZIONI DI CUI SOPRA, ad esempio il corso allievi ovvero altri servizi non compensati da indennità operative e/o prestati presso enti non operativi;
- tale riscatto con la conseguente maggiorazione, sia pur con qualche affanno iniziale, è stato sempre riconosciuto dall'INPS a decorrere dal 2010 in poi, come tra l'altro documentato più volte sul forum tramite l'allegazione di conformi provvedimenti di accoglimento dell'Istituto stesso;
- ora, se l'interessato ritenesse conveniente tale riscatto (con annessa maggiorazione) e procedesse in tal senso, poniamo ad esempio per il TOTALE DI UN ANNO ANTECEDENTE AL 1996, SI VERREBBE A CUMULARE TALE ANNO AI 5 GIA' MATURATI DI CUI SOPRA, per un totale (come sappiamo NON COMPUTABILE) di ben 6 anni circa;
- ergo, BISOGNA "TOGLIERE DI MEZZO" UN ANNO DI QUEI 5 MATURATI DOPO IL 1995, PER "LASCIARE SPAZIO" al singolo ANNO RISCATTATO ed imputabile ad un periodo anteriore al 1996, con tutte le conseguenze in ordine al sistema retributivo.
E' solo questo che para61 vuole evidenziare, laddove si riferisce al predicato verbale "TRASLARE": in parole povere, nell'esempio ora illustrato, VA TOLTO UN ANNO DI MAGGIORAZIONI MATURATO DOPO IL 1995, SOSTITUITO INVECE DALL'ANNO DI RISCATTO (con annessa maggiorazione) ottenuto.
A scanso di dubbi, se il riscatto avesse ricompreso 6 MESI, VANNO TOLTI 6 MESI DI MAGGIORAZIONI MATURATE DOPO IL 1995 e VANNO INVECE INTRODOTTI/CONSIDERATI AL LORO POSTO per l'appunto i 6 MESI DI RISCATTO ottenuti ex art.5, c.3, D. LGS. n.165/1997.
Il tutto, lo si ribadisce, per NON SUPERARE LA SOGLIA MASSIMA CONSENTITA DEI 5 ANNI: si toglie da una parte (dopo il 1995) e si inserisce da un'altra (prima del 1996) per restare nei limiti consentiti !!!!
Se poi il periodo riscattato, magari anche minimo, consente addirittura al fortunato collega di poter vantare "giusti giusti" 18 anni di servizio al 31/12/1995, allora buon per lui !!!!
Infine, con la circolare in discussione l'INPS ha ritenuto non più operabile il ripetuto riscatto se l'interessato aveva già comunque conseguito nel tempo una maggiorazione di 5 anni, scelta che francamente non mi convince e mi appare profondamente illegittima, come se si trattasse di una sostanziale unilaterale disapplicazione dell'art.5, c.3 in commento.