circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

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Lucian
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da Lucian »

Si, infatti confermo. Sono molti I colleghi interessati. Nella circostanza ho postato l'argomento: "Calcolo seconda quota di pensione". Ma per ora nessun responso. Anche perché avrei intenzione di intraprendere un eventuale azione in tal senso. Saluti.


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istillnotaffound
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da istillnotaffound »

@Lucian io ho la quota C calcolata con questo metodo: è normale per la quota C?? Grazie
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Lucian
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da Lucian »

Ciao, posso solo dirti che per le mie piccole conoscenze, dopo aver visionato
alcuni Mod. S. M. 5007 di colleghi, il calcolo della quota "C" trova ampiamente riscontro nella formula (valore/13x12), perché applicata nei confronti di tutti, almeno per il sistema misto. Anche se non vi sia norma che regoli tale procedura, o comunque la disconosco. Mentre per la quota "B", si denota una discrasia poiché la formula ( valore/13x12) non viene applicata in maniera omogenea. In particolare modo sembra, (da accettare con " beneficio d"inventario"), che la procedura penalizzante concorra solo nei confronti di colleghi collocati in quiescienza a far data dal 1 gennaio 2019. Mistero!! . Applicativo, software, piattaforma ecc. Ma sta di fatto che i conti non tornano. Per questo sto chiedendo l'aiuto agli esperti del forum. Un caro saluto.
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da Lucian »

istillnotaffound ha scritto: mar feb 18, 2020 10:59 am @Lucian io ho la quota C calcolata con questo metodo: è normale per la quota C?? Grazie
Ciao, posso solo dirti che per le mie piccole conoscenze, dopo aver visionato
alcuni Mod. S. M. 5007 di colleghi, il calcolo della quota "C" trova ampiamente riscontro nella formula (valore/13x12), perché applicata nei confronti di tutti, almeno per il sistema misto. Anche se non vi sia norma che regoli tale procedura, o comunque la disconosco. Mentre per la quota "B", si denota una discrasia poiché la formula ( valore/13x12) non viene applicata in maniera omogenea. In particolare modo sembra, (da accettare con " beneficio d"inventario"), che la procedura penalizzante concorra solo nei confronti di colleghi collocati in quiescienza a far data dal 1 gennaio 2019. Mistero!! . Applicativo, software, piattaforma ecc. Ma sta di fatto che i conti non tornano. Per questo sto chiedendo l'aiuto agli esperti del forum. Un caro saluto.
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istillnotaffound
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da istillnotaffound »

grazie @Lucian e grazie in anticipo a quelli che potrebbero aiutarci a dissipare dubbi al riguardo
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
aldozagor
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da aldozagor »

seguo.....
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da yorkx01 »

Seguo con interesse
59Andrea
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da 59Andrea »

Lucian ha scritto: ven feb 28, 2020 8:53 am
istillnotaffound ha scritto: mar feb 18, 2020 10:59 am @Lucian io ho la quota C calcolata con questo metodo: è normale per la quota C?? Grazie
Ciao, posso solo dirti che per le mie piccole conoscenze, dopo aver visionato
alcuni Mod. S. M. 5007 di colleghi, il calcolo della quota "C" trova ampiamente riscontro nella formula (valore/13x12), perché applicata nei confronti di tutti, almeno per il sistema misto. Anche se non vi sia norma che regoli tale procedura, o comunque la disconosco. Mentre per la quota "B", si denota una discrasia poiché la formula ( valore/13x12) non viene applicata in maniera omogenea. In particolare modo sembra, (da accettare con " beneficio d"inventario"), che la procedura penalizzante concorra solo nei confronti di colleghi collocati in quiescienza a far data dal 1 gennaio 2019. Mistero!! . Applicativo, software, piattaforma ecc. Ma sta di fatto che i conti non tornano. Per questo sto chiedendo l'aiuto agli esperti del forum. Un caro saluto.
Buongiorno, premetto che non sono un esperto, presumo che per il calcolo della quota "C" ovvero /13*12 il procedimento sia esatto pioichè nel conteggio del montante contributivo annuale rientra anche la tredicesima mensilità con i relativi sei scatti.
In relazione alla quota "B" ho notevoli dubbi in quanto dalle varie pubblicazioni che ho letto non ho ha mai riscontrato il procedimento /13*12, ma ho sempre letto 12 mensilità.
Invero da una nota pubblicazione in materia pensionistica ho appreso che per i dipendenti iscritti alla CTPS (Cassa pensioni personale dello Stato) la base pensionabile della quota "B" è costituita dalla media delle retribuzioni annue per 12 mensilità, mnetre per i dipendenti degli enti locali iscritti alla CPDEL (cassa pensioni dipendenti enti locali) la base pesnionabile è costituita dalla media delle retrinuzioni annue per 13 mensilità.
Inoltre, sono convinto che il procedimento per calcolo della quota "B" verrà applicato, in futuro, anche ai colleghi che non hanno ancora ricevuto la determina relativa alla PAL definitiva.
Qual è la strada da percorree per invitare l'INPS a correggere l'errore penalizzante per gli appartenenti al comparto sicurezza?
Buona domenica
Lucian
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da Lucian »

Buonasera, si infatti concordo pienamente. Questo arcano dovrà essere risolto al più presto. Anche perchè sembra che con la nuova procedura pensioni SIN, che in pratica ha rimpiazzato il modello PA04, le nuove determine sono fatte 2^ e 3^ quota su 13 mensilità. Resta infatti da stabilire quali sono i crismi di questa nuova procedura e perchè, se non prevista da apposita norma??? I conti non tornano poichè percepiamo di meno. Magari il sistema SIN 2 non fa differenza tra gli iscritti al CPDEL e CTPS??
Staremo a vedere.
Un caro Saluto.
mike17
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da mike17 »

Farey ha scritto: lun feb 10, 2020 7:22 pm
Avv. Massimo Vitelli ha scritto: lun gen 07, 2019 8:02 pm Perdonatemi, ma occorre sforzarsi di ragionare in termini un pò più duttili ed un pò meno rigidi....!!!

Forse l'infinito utilizzato da para61, cioè a dire "TRASLARE", potrà anche ritenersi magari improprio ed infelice, ma anche usando termini come "COMPENSARE", "SOSTITUIRE", "INSERIRE", "VARIARE" o "MODIFICARE", etc. etc., il risultato della sua evidente affermazione non muta.
Proviamo:
- un militare arruolato ad esempio nel 1982 e collocato in congedo ai giorni nostri ha senza dubbio maturato tutti i 5 anni di MAGGIORAZIONI (1/5, 1/3, !/2 che dir si voglia) previsti COME MASSIMO INVALICABILE dalle legge in via AUTOMATICA ai fini previdenziali, presumibilmente la maggior parte DOPO IL 1995;
- ebbene, il disposto dell'art.5, c.3, D. LGS. n.165/1995 consente al personale del comparto di poter RISCATTARE AI FINI SOLO PREVIDENZIALI, MAGGIORANDOLI (e non del TFS) anche alcuni periodi che in precedenza NON POTEVANO DARE DIRITTO ALLE MAGGIORAZIONI DI CUI SOPRA, ad esempio il corso allievi ovvero altri servizi non compensati da indennità operative e/o prestati presso enti non operativi;
- tale riscatto con la conseguente maggiorazione, sia pur con qualche affanno iniziale, è stato sempre riconosciuto dall'INPS a decorrere dal 2010 in poi, come tra l'altro documentato più volte sul forum tramite l'allegazione di conformi provvedimenti di accoglimento dell'Istituto stesso;
- ora, se l'interessato ritenesse conveniente tale riscatto (con annessa maggiorazione) e procedesse in tal senso, poniamo ad esempio per il TOTALE DI UN ANNO ANTECEDENTE AL 1996, SI VERREBBE A CUMULARE TALE ANNO AI 5 GIA' MATURATI DI CUI SOPRA, per un totale (come sappiamo NON COMPUTABILE) di ben 6 anni circa;
- ergo, BISOGNA "TOGLIERE DI MEZZO" UN ANNO DI QUEI 5 MATURATI DOPO IL 1995, PER "LASCIARE SPAZIO" al singolo ANNO RISCATTATO ed imputabile ad un periodo anteriore al 1996, con tutte le conseguenze in ordine al sistema retributivo.

E' solo questo che para61 vuole evidenziare, laddove si riferisce al predicato verbale "TRASLARE": in parole povere, nell'esempio ora illustrato, VA TOLTO UN ANNO DI MAGGIORAZIONI MATURATO DOPO IL 1995, SOSTITUITO INVECE DALL'ANNO DI RISCATTO (con annessa maggiorazione) ottenuto.
A scanso di dubbi, se il riscatto avesse ricompreso 6 MESI, VANNO TOLTI 6 MESI DI MAGGIORAZIONI MATURATE DOPO IL 1995 e VANNO INVECE INTRODOTTI/CONSIDERATI AL LORO POSTO per l'appunto i 6 MESI DI RISCATTO ottenuti ex art.5, c.3, D. LGS. n.165/1997.
Il tutto, lo si ribadisce, per NON SUPERARE LA SOGLIA MASSIMA CONSENTITA DEI 5 ANNI: si toglie da una parte (dopo il 1995) e si inserisce da un'altra (prima del 1996) per restare nei limiti consentiti !!!!
Se poi il periodo riscattato, magari anche minimo, consente addirittura al fortunato collega di poter vantare "giusti giusti" 18 anni di servizio al 31/12/1995, allora buon per lui !!!!

Infine, con la circolare in discussione l'INPS ha ritenuto non più operabile il ripetuto riscatto se l'interessato aveva già comunque conseguito nel tempo una maggiorazione di 5 anni, scelta che francamente non mi convince e mi appare profondamente illegittima, come se si trattasse di una sostanziale unilaterale disapplicazione dell'art.5, c.3 in commento.
Gentili utenti mi aiutate a reperire sul forum i provvedimenti di accoglimento allegati al forum di cui parla l` avvocato Vitelli ? Grazie.
La questione non è di poco conto e meriterebbe adeguati chiarimenti al fine di fugare ogni dubbio, specie riguardo alla possibilità di maturare i fatidici 18 anni contributivi al 31 dicembre 1995.
A tal fine auspico interventi di altri esperti della materia ovvero di altri utenti in base alle loro esperienze.
La domanda mi sorge spontanea: essendomi arruolato il 15 novembre 1982 e non avendo periodi da poter ricongiungere, ritenuto, altresì, il disposto dell'art 7, comma 3 del D. Lgs 165/1997 che consentirebbe di riscattare i periodi di servizio prestato fino al 31 dicembre 1997 anche oltre la soglia dei 5 anni, mi chiedo se nelle fattispecie come la mia sia possibile maturare i 18 anni contributivi al 31.12.1995 agganciando il sistema retributivo. Ciò in considerazione del fatto che al 31 dicembre 1997, avendo maturato oltre 15 anni di servizio effettivo e riscattando 3 anni in ragione di 1/5 maturerei i citati 18 anni (troppo bello per essere vero).
Grazie.
para61
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da para61 »

anche oltre la soglia dei 5 anni,

Attenzione. Il limite della maggiorazioni è sempre di 5 anni. Possono superarli solo coloro i quali li hanno maturati entro il 31/12/1997, e dopo tale data non possono aggiungere altro. Per esempio se il collega ha maturato 6 anni di maggiorazioni al 97, sono tutti utili e non sono aumentabili. Chi ne ha maturati 4 sempre entro il 97, ha la possibilita di maturare solo un anno per raggiungere il limite dei 5 anni.
para61
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da para61 »

para61 ha scritto: lun gen 07, 2019 8:30 pm "Infine, con la circolare in discussione l'INPS ha ritenuto non più operabile il ripetuto riscatto se l'interessato aveva già comunque conseguito nel tempo una maggiorazione di 5 anni, scelta che francamente non mi convince e mi appare profondamente illegittima, come se si trattasse di una sostanziale unilaterale disapplicazione dell'art.5, c.3 in commento."

E proprio per questo motivo che ho dato mandato ad un legale per un ricorso in quanto hanno bloccato la mia domanda del 2014 in quanto avevo già i 5 anni di maggiorazione (tutti dopo il 95).
Ricorso che l'avvocato vuole fare al giudice del lavoro, ma io non sono convinto. Corte dei conti sarebbe più giusto?
Grazie se potrà rispondermi.
Bè, alla fine il ricorso alla Corte dei conti per il riscatto a titolo oneroso del servizio comunque prestato l'ho vinto. Mi hanno riconosciuto nella quota retributiva 2 anni 9 mesi e 28 giorni. Saluti
antoniope
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da antoniope »

Para61 puoi postare la sentenza?
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
antoniope
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da antoniope »

Per caso è la 345/2020 CdC Puglia?
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
para61
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Re: circolare nr.119 datata 18/12/2018 INPS

Messaggio da para61 »

Esatto!
L'ha postata panorama "diritto alla pensione"
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