Circolare n 62 INPS del 4/4/2018
Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018
Tutto come già si sapeva - aumento di 5 MM SdV, biennio 2019/2020 applicata nei casi tali per cui si applicava già SdV di 7 MM.lellobit ha scritto:Qualcuno l ha letta?
Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018
Leggi bene....oggi ci volevano 57 AA + 7 MM che sommati agli ulteriori 5 MM se non erro fanno 58 AA!lellobit ha scritto:leggo che con 35 contributivi ci vogliono 58 anni.....non erano 57 e poi senza requisito dell'età parlano di 41 contributivi no di servizio utile
Analogamente per l'altra opzione...oggi 40 AA + 7 MM e domani 41 AA.
Servizio utile, significa utile al diritto.
Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018
se mi consenti, togli pure il "forse"!lellobit ha scritto:forse ha ragione firefox in quanto ora l'aspettativa di vita e 7 mesi più i cinque che verranno fanno 12 mesi......
Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018
firefox ha scritto:Leggi bene....oggi ci volevano 57 AA + 7 MM che sommati agli ulteriori 5 MM se non erro fanno 58 AA!lellobit ha scritto:leggo che con 35 contributivi ci vogliono 58 anni.....non erano 57 e poi senza requisito dell'età parlano di 41 contributivi no di servizio utile
Analogamente per l'altra opzione...oggi 40 AA + 7 MM e domani 41 AA.
Servizio utile, significa utile al diritto.
hai ragione.
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Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018
Messaggio da Manfredonia64 »
Qualcuno ha letto il punto 3 che prevede:lellobit ha scritto:eccola
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco.
L’adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1°gennaio 2019.
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
Per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica
di almeno 58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
=============================================================================================
Volevo porre all'attenzione il particolare del punto 3.1 Pensione di vecchiaia, mi sembra di aver capito che è stato aumentato di 12 mesi il limite d'età ordinamentale.
Qualcuno può dare spiegazioni in merito, anche perchè chi si trova vicino al limite dei sessant'anni aspetta convito di aver diritto al moltiplicatore di cui all'art 3 comma 7.
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Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018
Messaggio da oreste.vignati »
Non è cambiato niente, il limite ordinamentale dei 60 anni era già stato superato per chi non aveva maturato i requisiti per la pensione anticipata, infatti doveva fare i 12 mesi di finestra mobile.Manfredonia64 ha scritto:Qualcuno ha letto il punto 3 che prevede:lellobit ha scritto:eccola
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco.
L’adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1°gennaio 2019.
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
Per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica
di almeno 58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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Volevo porre all'attenzione il particolare del punto 3.1 Pensione di vecchiaia, mi sembra di aver capito che è stato aumentato di 12 mesi il limite d'età ordinamentale.
Qualcuno può dare spiegazioni in merito, anche perchè chi si trova vicino al limite dei sessant'anni aspetta convito di aver diritto al moltiplicatore di cui all'art 3 comma 7.
Adesso l'asticella si alzerà di 5 mesi.
E questo fino alla fine del 2020. Dopo staremo a vedere gli scienziati cosa proporranno.
Inoltre mi sembra che l'Inps abbia anticipato con una circolare una legge che ancora non c'è, è prevedibile ma non mi sembra ancora approvato.
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Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018
Messaggio da oreste.vignati »
Sarà per chi matura i requisiti dal 2019monello ha scritto:Chi invece ha fatto domanda prima per uscire esempio febbr-marzo 2019 non subisce nulla?
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