Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165

Feed - GUARDIA DI FINANZA

Rispondi
janetv
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 66
Iscritto il: gio apr 05, 2018 9:53 pm

Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165

Messaggio da janetv »

Buongiorno a tutti,
mi è capitato per caso di imbattermi in questa circolare INPS.
Non riesco a capire bene quali sarebbero gli eventuali periodi che si possono riscattare ai fini pensionisti.
Qualcuno ne era a conoscenza e potrebbe, gentilmente, spiegarmela?
Grazie
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20116
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
la circolare sopra allegata non è più valida è stato sostituito dal messaggio accluso.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Avatar utente
domenico.c
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 598
Iscritto il: sab gen 22, 2022 2:29 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da domenico.c »

Ciao, ho qualche dubbio che non sia più valida, quella del 2018 è molto specifica per il personale miltare e disciplina gli aumenti figurativi (peraltro anche ante 1998), quella del 2019 da indicazioni in merito alla procedura per l'inoltro delle domande di riscatto senza alcun riferimento agli aumenti figurativi e alla circolare del 2018. Mi sbaglio?
janetv
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 66
Iscritto il: gio apr 05, 2018 9:53 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da janetv »

mauri64 ha scritto: lun set 26, 2022 2:37 pm Ciao,
la circolare sopra allegata non è più valida è stato sostituito dal messaggio accluso.
Ti ringrazio per la risposta.
Però continuo a non capire. La circolare del 2019 parla di riscatti ai fini del TFS e TFR.
La circolare del 2018 parla di riscatti ai fini pensionistici.
Ora, atteso che i 5 anni figurativi (c.d. scivolo) ci vengono riconosciuto dal momento che si hanno i requisiti per andare in congedo, a cosa dovrebbe servire questa possibilità di riscattare periodi di servizio comunque prestato?
Forse per chi va via prima di avere i requisiti minimi?
Non riesco a capire...
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20116
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
riporto un sunto del beneficio in questione.

Ai fini pensionistici.
Le maggiorazioni consistono in un aumento del servizio effettivamente prestato in particolari condizioni lavorative e possono essere ad 1/2, 1/3 e 1/5.
Vengono concesse in automatico per massimo 5 annualità, quelle maturate entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciute valide anche se superiori i cinque anni e, in tal caso, non sono ulteriormente aumentabili dal 1° gennaio 1998.
Aggiungo inoltre, di analizzare il periodo temporale di quando incluse:
Se antecedenti al 01/01/1993 rientrano nel conteggio della 1^ quota di pensione (A).
Se realizzati tra il 01/01/1993 ed il 31/12/1995 rientrano nella 2^ quota (B).
In sostanza in ambedue i casi servono ad incrementare l'assegno pensionistico (misura) e, per andare prima in quiescenza (diritto).

Se effettuati a decorrere dal 01/01/1996 non influiscono minimamente sull’importo della pensione ma, servono solo ed esclusivamente per transitare prima in quiescenza.

Riscatto ai fini della buonuscita (TFS).
Si ha la possibilità di riscattare a pagamento i sottostanti periodi:
• cinque anni di maggiorazioni di servizio ad 1/2, 1/3 e 1/5;
• eventuale anno da trattenuto;
• il servizio militare, tale servizio può essere riscattato gratuitamente a patto che il congedo sia avvenuto dopo il 30 gennaio 1987;
• corso da effettivo.

I suddetti periodi risultando figurativi le tasse non sono state versate, perciò, per aggiungerli al servizio effettivamente prestato è necessario riscattarli a pagamento. E' maggiormente vantaggioso farlo appena maturati e non a fine carriera come in tanti fanno, poichè il costo del riscatto è direttamente proporzionale all'attuale stipendio ed i coefficienti in base all’età al momento della domanda più 1 anno, questo significa che si prende a riferimento il coefficiente dell'anno successivo.

Ciò considerato è comunque sempre conveniente ricongiungere i periodi di cui sopra, in quanto è possibile dedurre il35% dell'importo versato nella successiva dichiarazione dei redditi. In realtà qualche punto percentuale in più, grazie al ricalcolo proporzionale delle addizionali regionale e comunale.

Il riscatto a titolo oneroso incide solamente sul TFS, serve ad incrementare l'importo della buonuscita.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20116
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
domenico.c ha scritto: lun set 26, 2022 2:54 pm Ciao, ho qualche dubbio che non sia più valida, quella del 2018 è molto specifica per il personale miltare e disciplina gli aumenti figurativi (peraltro anche ante 1998), quella del 2019 da indicazioni in merito alla procedura per l'inoltro delle domande di riscatto senza alcun riferimento agli aumenti figurativi e alla circolare del 2018. Mi sbaglio?
Non sbagli affatto, pardon errore mio.
janetv
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 66
Iscritto il: gio apr 05, 2018 9:53 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da janetv »

mauri64 ha scritto: lun set 26, 2022 7:25 pm Ciao,
riporto un sunto del beneficio in questione.

Ai fini pensionistici.
Le maggiorazioni consistono in un aumento del servizio effettivamente prestato in particolari condizioni lavorative e possono essere ad 1/2, 1/3 e 1/5.
Vengono concesse in automatico per massimo 5 annualità, quelle maturate entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciute valide anche se superiori i cinque anni e, in tal caso, non sono ulteriormente aumentabili dal 1° gennaio 1998.
Aggiungo inoltre, di analizzare il periodo temporale di quando incluse:
Se antecedenti al 01/01/1993 rientrano nel conteggio della 1^ quota di pensione (A).
Se realizzati tra il 01/01/1993 ed il 31/12/1995 rientrano nella 2^ quota (B).
In sostanza in ambedue i casi servono ad incrementare l'assegno pensionistico (misura) e, per andare prima in quiescenza (diritto).

Se effettuati a decorrere dal 01/01/1996 non influiscono minimamente sull’importo della pensione ma, servono solo ed esclusivamente per transitare prima in quiescenza.

Riscatto ai fini della buonuscita (TFS).
Si ha la possibilità di riscattare a pagamento i sottostanti periodi:
• cinque anni di maggiorazioni di servizio ad 1/2, 1/3 e 1/5;
• eventuale anno da trattenuto;
• il servizio militare, tale servizio può essere riscattato gratuitamente a patto che il congedo sia avvenuto dopo il 30 gennaio 1987;
• corso da effettivo.

I suddetti periodi risultando figurativi le tasse non sono state versate, perciò, per aggiungerli al servizio effettivamente prestato è necessario riscattarli a pagamento. E' maggiormente vantaggioso farlo appena maturati e non a fine carriera come in tanti fanno, poichè il costo del riscatto è direttamente proporzionale all'attuale stipendio ed i coefficienti in base all’età al momento della domanda più 1 anno, questo significa che si prende a riferimento il coefficiente dell'anno successivo.

Ciò considerato è comunque sempre conveniente ricongiungere i periodi di cui sopra, in quanto è possibile dedurre il35% dell'importo versato nella successiva dichiarazione dei redditi. In realtà qualche punto percentuale in più, grazie al ricalcolo proporzionale delle addizionali regionale e comunale.

Il riscatto a titolo oneroso incide solamente sul TFS, serve ad incrementare l'importo della buonuscita.
Grazie mauri64 per la risposta molto dettagliata.
L'unica cosa che mi sfugge è chi dovrebbe optare per il riscatto ai fini pensionistici, se il benificio è concesso in automatico per un massimo di 5 annualità.

Per quanto attiene al TFS, ho sempre riscattato i periodi al raggiungimento del quinquennio essendo, come hai giustamente indicato, più vantaggioso farlo appena maturato il periodo.
salvatore522
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 83
Iscritto il: gio mag 26, 2016 12:23 am

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da salvatore522 »

Intanto, i periodi in questione,generalmente, sono quelli relativi ai mesi trascorsi da allievo e danno una maggiorazione di GG.6 circa al mese. Per quanto riguarda la convenienza ce l'ha solo chi, come me, al 31.12.1995 non riusciva a rientrare nel sistema retributivo per pochi giorni. Ciao e buona giornata a tutti.
janetv
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 66
Iscritto il: gio apr 05, 2018 9:53 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da janetv »

Grazie Salvatore, ora mi è più chiaro.
In pratica potrei riscattare i 6 mesi del corso AA.MM..
Probabilmente non ho la convenienza economica, dal momento che non potrei entrare nel sistema retributivo.
Magari provo lo stesso a fare domanda e vediamo cosa ne viene fuori.
Saluti
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20116
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
la circolare riconduce espressamente al solo personale militare, inoltre per il personale in ferma breve o prolungata non in S.P.E. tale facoltà (maggiorazione di 1/5) si riferisce per i periodi successivi al 01/01/1998, quando non porta ad alcun miglioramento economico sul rateo pensionistico, poichè detto periodo è susseguente al 1° gennaio 1996 ma, solamente per andare prima in quiescenza e comunque il tutto nel limite massimo consentito di 5 anni.
janetv
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 66
Iscritto il: gio apr 05, 2018 9:53 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da janetv »

Ciao mauri64,
hai ragione. Avevo letto male la circolare.
Però avevo dimenticato che nel lontano ottobre 2016, dopo aver constatato che nell'estratto conto INPS non fosse presente il periodo di pre-ruolo (per me dal 12.10.1993 all'11.04.1994), ho effettuato, sul sito dell'INPS, una richiesta di variazione alla posizione assicurativa, inserendo i 6 mesi dall'arruolamento ad AA.MM. alla nomina a finanziere.
Ora non ricordo bene da dove ho preso il dato, cmq allego l'attestato di ricezione, ho inserito anche la retribuzione ai fini pensionisti.
Fatto stà, che poi l'estratto conto è stato aggiornato, come da altro allegato.
Cosa ne pensi?
Ho fatto bene o qualcosa non torna?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20116
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
hai fatto bene a presentare richiesta di variazione posizione assicurativa, così facendo hai aggiornato la tua posizione contributiva.
In procinto di andare in pensione la tua amministrazione trasmetterà telematicamente tramite SIN2 la situazione aggiornata all'INPS.
janetv
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 66
Iscritto il: gio apr 05, 2018 9:53 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da janetv »

Ti ringrazio mauri64 per le spiegazione e grazie anche agli altri che mi hanno risposto.
Siete stati tutti molto pazienti.
Saluti
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20116
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Circolare INPS 119 del 18.12.2018 - Riscatto ai fini pensionistici articolo 5, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 16

Messaggio da mauri64 »

Da parte mia, di nulla.

👋👋
Rispondi