CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

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antoniope
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CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da antoniope »

Circolare Ministero Difesa del 15/4/98 avente per oggetto: D. L.vo 30 aprile 1997, n.165.Modalità applicative delle disposizioni aventi riflessi di natura pensionistica.
I trattamenti pensionistici del personale militare. Avuto riguardo alla peculiarità del rapporto di impiego ed ai differenti limiti di età, sono stati armonizzati - come ~ noto - con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, ai principi ispiratori della "riforma" ex lege n'.335/95 .
Si forniscono pertanto, per la parte di competenza, le seguenti indicazioni al riguardo:

Art. 1 Le disposizioni di cui al menzionato decreto trovano applicazione nei confronti di tutti i militari delle FF.AA., ivi compreso il personale dell1Arma dei Carabinieri.

Art. 5 comma 1. Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre – ruolo.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli aumenti del periodo di servizio riconosciuti al personale militare in funzione dello svolgimento di un servizi6di imbarco (art.19 del T.U. n.l092/73), di volo (art. 20 dello stesso T.U.), di confine (art.21), quale addetto ai reparti di correzione agli stabilimenti militari di pena (art.22), servizio svolto presso sedi considerate disagiate (art.8 della legge n.838/73) di campagna (art.17 della legge 187/76) e di istituto (art.3 della legge n. 284/77), non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Art.8 Entrata in vigore

Tutte le disposizioni precedentemente illustrate entrano in vigore il 1° gennaio 1998.
Sono fatte salve, fino a quella data, le aliquote di rendimento annuali previste per il personale militare dall'art.54 del T.ll.' n.10n/73, e precisamente il 2,25/0, per i sottufficiali delle Forze Armate, ed il 3,60% per i sottufficiali e gli appuntati dei Carabinieri.

A decorrere dalla cennata data del 1° gennaio 1998 nei confronti del citato personale troverà applicazione l'art.17 1° comma della legge n.724/94 (aliquota annua di rendimento pari al 2%).
Nei confronti degli ufficiali, che alia stessa data del 1° gennaio 1998 hanno acquisito, per aver maturato un' anzianità contributiva di almeno 20 anni, l' aliquota pensionistica del 44% continuerà, invece, ad avere valenza - per effetto del combinato disposto ex citato art.17, 1° comma, della legge n.724/94 ed art.2, 19° comma, delia legge n.335/95 l'aliquota annua dell'1,80%.

……………. e quindi??


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antoniope
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Re: CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da antoniope »

Lo sottolineo in rosso.

Art.8 Entrata in vigore

Tutte le disposizioni precedentemente illustrate entrano in vigore il 1° gennaio 1998.
Sono fatte salve, fino a quella data, le aliquote di rendimento annuali previste per il personale militare dall'art.54 del T.U. n.1092/73, e precisamente il 2,25/0, per i sottufficiali delle Forze Armate, ed il 3,60% per i sottufficiali e gli appuntati dei Carabinieri.


Qui dice che l'art.54 si applica fino alla data del 31/12/97 ( e non 31/12/95).
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Mamete
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Re: CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da Mamete »

Be ottimo direi !
Ma rimango basito, mi viene da chiedere come mai questa circolare viene fuori solo ora? possibile che possa essere stata persa oppure sottovalutata oppure non considerata oppure... ditemi come mai una cosi chiara affermazione del Ministero della Difesa trova visibilità solo ora? ! incredibile
Questa circolare è l'ennesima "prova" della pochezza con la quale hanno effettuato i conteggi , e dico pochezza perché non voglio dire altro, dovrebbe essere portata a conoscenza del CNA del Comando Generale immediatamente
naturopata
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Re: CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da naturopata »

In realtà questa circolare potrebbe significare che le aliquote dell'art.54 si applicano sino al 31/12/97, ovvero ai soli militari che si sono congedati a quella data e quindi non più in vigore dal 1/1/1998, come richiamato dal Codice dell'Ordinamento Miliare all'art.1867

Art. 1867 Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un
trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A quello che sarebbe spettato (e ora non spetta più), non dice a quello che spetta (ancora) o spetterà (ancora). L'art. 54 è rimasto solo come clausola di salvaguardia, ovvero per i pensionati dal 1/1/98 le nuove aliquote comunque, laddove mai dovesse capitare, non potranno superare al 31/12/97 quelle dell'art.54 e quindi il 44%.

Chissà magari ci stiamo avvicinando alla realtà e alla evidenza.
antoniope
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Re: CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da antoniope »

Volevo allegare la circolare, ma il file è troppo grande (sono 11 pagine). Se qualcuno ci riesce.....
La circolare è la n.DGPM/4/11/1-2/52482/A del 10/8/98 che allega anche la circolare n.1000/165/97 del 15/4/98.
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Mareemare
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Re: CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da Mareemare »

Buonasera a tutti voi, scusate ma se così fosse:

ovvero se l'articolo n 54 del d.P.R. n. 1092/1973 si applicasse al 31 dicembre 1997,

io che al 31/12/1995 avevo 16 anni e 1 mese di servizio effettivo, (più in atto un ricorso alla Corte dei Conti di Palermo che ad oggi dal 2017 non ha ancora indetto la data del processo amministrativo),

vorrebbe dire che i conteggi effettuati dall'INPS sarebbero volutamente ed artatamente sballati/errati poiché avrei diritto anche di avere i due anni (1996 e 1997) calcolati in quota "A" passando così al retributivo.

Mi sembrerebbe un miracolo... e noi, credo... non dicesi non...siamo attrezzati.

Cosa ne dite?

Siamo non soltanto allo sbando, ma anche alla frutta... marcia.

Gradirei una risposta ove trovaste l'argomento interessante.
Mareemare
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Re: CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da Mareemare »

Errata corrige

Dove ho scritto "in quota A" dovevo scrivere in "quota B", poiché sarebbe da considerare 93/97 e non più 93/95.

Un saluto.
KURO OBI
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Re: CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da KURO OBI »

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Mamete
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Re: CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da Mamete »

naturopata ha scritto: dom gen 13, 2019 9:40 am
Art. 1867 Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un
trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A quello che sarebbe spettato (e ora non spetta più), non dice a quello che spetta (ancora) o spetterà (ancora). L'art. 54 è rimasto solo come clausola di salvaguardia, ovvero per i pensionati dal 1/1/98 le nuove aliquote comunque, laddove mai dovesse capitare, non potranno superare al 31/12/97 quelle dell'art.54 e quindi il 44%.

Chissà magari ci stiamo avvicinando alla realtà e alla evidenza.
naturopata ha scritto: dom gen 13, 2019 9:40 am In realtà questa circolare potrebbe significare che le aliquote dell'art.54 si applicano sino al 31/12/97, ovvero ai soli militari che si sono congedati a quella data e quindi non più in vigore dal 1/1/1998, come richiamato dal Codice dell'Ordinamento Miliare all'art.1867
Esatto, infatti qui si parla solo di militari congedati a quella data. Perché viene poi anche detto che "Nei confronti degli ufficiali, che alla stessa data del 1° gennaio 1998 hanno acquisito, per aver maturato un' anzianità contributiva di almeno 20 anni, l' aliquota pensionistica del 44% continuerà, invece, ad avere valenza - per effetto del combinato disposto ex citato art.17, 1° comma, della legge n.724/94 ed art.2, 19° comma, delia legge n.335/95 l'aliquota annua dell'1,80%." Quindi solo per gli Ufficiali ?
Pragmaticamente si dovrebbe avere una visione più ampia e contemplare la legge nella sua volontà, non credo che chi avesse maturato un diritto acquisito gli sarebbe stato negato. D'altra parte tutte le sentenze vinte che hanno fatto aprire gli occhi ai vari Giudici delle molteplici Corte dei Conti d'Italia, hanno avuto successo proprio perché le normative in questione riguardano sia coloro che andavano in pensione tra i 15 e i 20 anni che per coloro che proseguivano il servizio che avessero maturato tale requisito... insomma la verità è che non vogliono ridare il maltolto
antoniope
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Re: CIRC. M.D. SULL'APPLICAZIONE D.LGS 165/97 CHE CITA ANCHE L'ART.54 DPR 1092/73

Messaggio da antoniope »

Ho ridotto i fogli della circolare del M.D.. Importante leggere art.8 che cita l'art.54.
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