circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Feed - CARABINIERI

Avatar utente
antoniomlg
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3634
Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da antoniomlg »

salvo 63 ha scritto:ultima speranza è il Consiglio di Stato.
Cordiali saluti salvo 63

Pultroppo alla luce di questo documento partorito da DIFESAN,( la vedo dura anche con il Consiglio di Stato, in quanto risulta come se gli avessero legato le mani.

infatti il parere chiesto al consiglio di stato da parte del ministero degli interno(citato nahce nela circoalre di difesan), viene chiesto proprio per la differenza con cui molte CMO si eprimevano circa il danno morale.

con questa circolare Difesan non fà altro che allineare tutte le CMO ad attenersi alla sua circolare.

rimane il fatto che è una circolare che và a mio avviso contro l'intento della legge.

cordiali saluti


salvo 63
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 919
Iscritto il: sab mag 21, 2011 5:53 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da salvo 63 »

Speriamo di no.. perché se il Consiglio di Stato si esprime con parere negativo come tu giustamente dici travisando una legge dello Stato, sarebbe come se ci dicesse che tutto non è di tutti, e non è bello quel che bello ma quel che piace, aspettiamo quest’ultima spiaggia.
Salvo 63
christian71
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da christian71 »

Salterebbero dalla gioia gli Avvocati......

Saluti
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2927
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da avt8 »

christian71 ha scritto:Salterebbero dalla gioia gli Avvocati......

Saluti
Dopo il 20 di marzo vi dirò come calcolano la percentuale del danno se con il dp.r 181/2009,oppure senza questo ma con la legge del 2006- Ho l'udienza di merito, proprio in questa materia- dove il giudice ha chiesto al CTU di quantificare il danno in base a tale normativa - Il medico della Polizia ,a ha presentato una memoria al contrario della nostra- Il CTU del giudice,nella sua consulenza mi sembra che non vuole adoperarsi al quesito avuto-
Per cui dopo il 20 appena sarà letto il dispositivo vi terrò informati-
christian71
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da christian71 »

Ok grazie avt8, facci sapere.....

Saluti

Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
salvo 63
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 919
Iscritto il: sab mag 21, 2011 5:53 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da salvo 63 »

mi associo a cristian ringraziandoti fin d'ora sulla tua personale esperienza,sembrerebbe che questo aspetto è anche riportato sulla circ DIFESAN alla pagina 3
salvo 63
giuseppedemarco
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 356
Iscritto il: sab giu 05, 2010 4:26 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da giuseppedemarco »

Si precisa che la nuova circolare applica i benefici in modo diverso alle Vittime del Terrorismo e alle Vittime della Criminalità Organizzata per eventi di azione criminose, escludendo totalmente le Vittime del Dovere e le Vittime Equiparate.
Alle Vittime del Dovere e alle Vittime Equiparate, secondo le direttive dell'Ispettorato della Sanità Militare viene applicato il D.M. Sanità del 5 Febbraio 1992 (Invalidità Civile) fortemente penalizzante e non applicabile ai Militari in quanto in contrasto con il D.p.r. 1902 del 1973 che regola stipendi pensioni ecc. per i dipendenti dello Stato.
Tale differenza di valutazione, frà le vittime stà generando proteste da tutte le parti e si chiede di
intervenire sulla corretta applicazione della legge 181/2009 in favore di tutte le vittime del Dovere,
della Criminalità e del Terrorismo.
Per coloro che sono stati già riconosciuti già Vittime del Dovere, in caso di aggravamento, se le infermità aggravate non siano effettivamente e fortemente aggravate, si verificherebbe che la percentuale di invalidità già attribuita con precedenti decreti, potrebbe retrocedere in virtù del nuovo metodo di valutazione della (IP) ecc.
A tal proposito, diverse Associazione Nazionale Onlus sono intervenute a carattere istituzionale nelle sedi opportune per bloccare l'applicazione di questa norma fortemente penalizzante e non in linea con la stessa legge, infatti una circolare NON può modificare una legge dello stato e condivisa da tutti.
A rappresentare il problema sono intervenuti anche diversi comandi delle FF.AA. e FF. PP. del territorio Nazionale e hanno sollecitato queste Associazioni ad intervenire, per la corretta applicazione della legge in fafore del Danno Biologico e Morale, attualmente con questa circolare non in linea con la legge 181/99, già portata avanti con successo da questa Associazione .
L'incontro Interministeriale si terrà il 12 di Marzo per discutere e interrompere l'applicazione di questa circolare fortemente lesiva.

Un saluto
Avatar utente
umtambor
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 491
Iscritto il: lun feb 24, 2014 12:39 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da umtambor »

giuseppedemarco ha scritto:Si precisa che la nuova circolare applica i benefici in modo diverso alle Vittime del Terrorismo e alle Vittime della Criminalità Organizzata per eventi di azione criminose, escludendo totalmente le Vittime del Dovere e le Vittime Equiparate.
Alle Vittime del Dovere e alle Vittime Equiparate, secondo le direttive dell'Ispettorato della Sanità Militare viene applicato il D.M. Sanità del 5 Febbraio 1992 (Invalidità Civile) fortemente penalizzante e non applicabile ai Militari in quanto in contrasto con il D.p.r. 1902 del 1973 che regola stipendi pensioni ecc. per i dipendenti dello Stato.
Tale differenza di valutazione, frà le vittime stà generando proteste da tutte le parti e si chiede di
intervenire sulla corretta applicazione della legge 181/2009 in favore di tutte le vittime del Dovere,
della Criminalità e del Terrorismo.
Per coloro che sono stati già riconosciuti già Vittime del Dovere, in caso di aggravamento, se le infermità aggravate non siano effettivamente e fortemente aggravate, si verificherebbe che la percentuale di invalidità già attribuita con precedenti decreti, potrebbe retrocedere in virtù del nuovo metodo di valutazione della (IP) ecc.
A tal proposito, diverse Associazione Nazionale Onlus sono intervenute a carattere istituzionale nelle sedi opportune per bloccare l'applicazione di questa norma fortemente penalizzante e non in linea con la stessa legge, infatti una circolare NON può modificare una legge dello stato e condivisa da tutti.
A rappresentare il problema sono intervenuti anche diversi comandi delle FF.AA. e FF. PP. del territorio Nazionale e hanno sollecitato queste Associazioni ad intervenire, per la corretta applicazione della legge in fafore del Danno Biologico e Morale, attualmente con questa circolare non in linea con la legge 181/99, già portata avanti con successo da questa Associazione .
L'incontro Interministeriale si terrà il 12 di Marzo per discutere e interrompere l'applicazione di questa circolare fortemente lesiva.

Un saluto

Confermo: ho parlato con il presidente di una delle associazioni di vittime del dovere e mi ha detto dell'incontro del prossimo 12 marzo. Spero che si possa porre rimedio a tale situazione; intanto però chi ci è già passato ne paga le conseguenze!
Avatar utente
antoniomlg
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3634
Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da antoniomlg »

GRAZIE
grazie a giuseppedemarco
e
grazie al new entry umtambor.

credo che non si ain contrasto con le regole del forum
fare publicità alla associazione di cui fate riferimento.
si può conoscere il nome?

ed eventuali contatti?

grazie
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2927
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da avt8 »

salvo 63 ha scritto:mi associo a cristian ringraziandoti fin d'ora sulla tua personale esperienza,sembrerebbe che questo aspetto è anche riportato sulla circ DIFESAN alla pagina 3
salvo 63
Avatar utente
umtambor
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 491
Iscritto il: lun feb 24, 2014 12:39 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da umtambor »

antoniomlg ha scritto:GRAZIE
grazie a giuseppedemarco
e
grazie al new entry umtambor.

credo che non si ain contrasto con le regole del forum
fare publicità alla associazione di cui fate riferimento.
si può conoscere il nome?

ed eventuali contatti?

grazie

Ciao.
Io ho parlato con il presidente dell'associazione "Le Vittime del Dovere d'Italia" (info@levittimedeldovereditalia.it) ma credo che anche le altre associazioni siano state
invitate al tavolo tecnico: ho inviato la circolare anche a fervicredo.it e a vittimedeldovere.it.
franruggi
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1319
Iscritto il: sab mag 19, 2012 4:17 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da franruggi »

Speriamo bene in una una rapida soluzione. Ormai sono anni che aspettiamo l equiparazione ma a quanti pare la strada e' sempre più in salita!!


Saluti
Francesco
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2927
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da avt8 »

Potrebbe interessarvi-

Il danno morale è diverso dal biologico: ora lo dice la legge
D.P.R. 03.03.2009 n° 37 , G.U. 22.04.2009 (Luigi Viola)



Dopo il poker di sentenze a Sezioni Unite, è intervenuto il legislatore con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005).

Tale normativa, seppur inerente il riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, si pone sul solco di quanto già affermato di recente (VIOLA, Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico): il danno morale non è per nulla stato espunto dall’architettura della responsabilità civile e neanche può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d. omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di malattia nel corpo e/o nella mente), ex art. 32 Cost., mentre il primo la dignità umana, ex artt. 2-3 Cost.

Recita, a conferma di quanto detto, l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009:


Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente

Per l'accertamento delle percentualidi invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.

Il danno morale dovrebbe essere calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.

(Altalex, 25 maggio 2009. Nota di Luigi Viola)



/danno morale /danno biologico /Luigi Viola /





Responsabilità civile | Danno morale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 37

Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (09G0045)

(GU n. 93 del 22-4-2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 2, commi 78 e 79;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'articolo 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;

Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.



Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per missioni militari all'estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;

b) per teatro di conflitto: l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).


Art. 2.



Principi generali e ambito di applicazione


1. In attuazione dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all'integrita' psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e' conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, e' corrisposta l'elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:

a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'estero;

b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);

f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.


Art. 3.



Procedure


1. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermita' o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti aventi diritto.

2. Per il conferimento dell'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.

4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1.

5. La Direzione generale procede all'istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.


Art. 4.



Corresponsione dell'elargizione


1. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 1, e' corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 3, qualora gli stessi non abbiano gia' beneficiato, per la medesima percentuale di invalidita', del corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all'articolo 2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidita' maggiore rispetto a quella gia' riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa elargizione e' determinata per la differenza e la differenza e' inserita nel piano di riparto.

2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo' avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non puo' superare l'importo massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi, come disciplinata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e' portato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere e gli equiparati dall'articolo 34 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.


Art. 5.



Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente


1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita':

a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;

b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale di invalidita' complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).

2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.


Art. 6.



Riconoscimento delle infermita' o patologie tumorali


1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 2, comma 1, delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria.

3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalita' previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita'.

4. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1.

5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma 4 e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.

6. Il parere di cui al comma 5 e' motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.

7. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 6.

8. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.

9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei confronti del personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermita' o patologie tumorali connesse all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa, propedeutico alla definizione della posizione del soggetto ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita' al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere, nonche' al parere del Comitato di verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.


Art. 7.



Disposizioni particolari


1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione prevista dal presente regolamento.


Art. 8.



Clausola di salvaguardia


1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 3 marzo 2009


NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della salut
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da panorama »

queste i vedono meglio
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12868
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: circ. ISPESAN di dicembre 2013 su criteri medico-legali

Messaggio da panorama »

Anche se il post è diverso, questa sentenza chiarisce cosa si intende per invalidità permanente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa si intende per invalidità permanente e quando spetta, lo spiega la Cassazione
(Corte di Cassazione - III Sezione Civile Sentenza 17 marzo 2015, n.5197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la sentenza che di seguito si riporta, la Corte di Cassazione ha esaminato un interessante caso in cui si parla di invalidità permanente e, più nello specifico, ha spiegato che con questa espressione deve intendersi “uno stato menomativo divenuto stabile ed irremissibile, consolidatosi all’esito di un periodo di malattia: pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna invalidità permanente“

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione era stata chiamata ad esprimere il proprio giudizio poichè era stata stipulata una polizza assicurativa che copriva anche il rischio di invalidità permanente causata da malattia e, il contraente, dopo qualche tempo decedeva per aver contratto un tumore allo stomaco.

L’assicurazione rifiutava il pagamento sia dell’indennizzo che per l’invalidità permanente e, pertanto, dopo i due gradi di giudizio in cui veniva accolta parzialmente la domanda attorea e, quindi, si rendeva necessario instaurare un giudizio innanzi ai giudici di Piazza Cavour affinchè si pronunciasse sulla richiesta di condanna al pagamento anche dell’indennizzo dovuto per l’invalidità permanente che la Corte di merito aveva rigettato.
-------------------------------------------------------------------------------

Per conoscere le motivazioni della decisione



invalidità permanente

Corte di Cassazione – III Sezione Civile
Sentenza 17 marzo 2015, n.5197
Pres. Russo – est. Rossetti


Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. Assumono violati gli artt. 1325 e 1882 c.c..
Espongono, al riguardo, che il contratto di assicurazione stipulato da F.R. copriva il rischio di ‘invalidità permanente’, definito nelle condizioni generali come la ‘perdita o diminuzione, definitiva irrimediabile, della capacità dell’esercizio della propria professione (…) e di ogni altro lavoro (…), conseguente a malattia’.

Nel caso di specie l’assicurato, a causa del tumore, perse la capacità di lavoro: e dunque si era avverato il rischio assicurato.

La Corte d’appello invece, aveva – errando – ritenuto che nella specie nessuna ‘invalidità permanente’ fosse insorta, perché quest’ultima è concepibile solo quando, guarita la malattia, questa abbia lasciato postumi permanenti all’ammalato.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Ad onta della sua intitolazione formale, infatti, il motivo pone esclusivamente una questione di interpretazione del contratto: ovvero quale dovesse essere il senso da attribuire all’espressione ‘invalidità permanente’ in esso contenuta.

Le norme che i ricorrenti assumono violate (gli artt. 1325 e 1882 c.c.) sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio, nel quale mai si è fatta questione né di quali fossero gli elementi essenziali del contratto (art. 1325 c.c.), né del fatto che quello stipulato tra le parti fosse un contratto di assicurazione (art. 1882 c.c.).

Né ovviamente è consentito a questa Corte supplire a carenze motivazionali dei ricorsi, andando a ricercare d’ufficio quali fossero le norme che il ricorrente intendeva assumere come violate.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., che la sentenza impugnata abbia violato le regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c..

2.1.1. Il criterio di interpretazione letterale sarebbe stato violato a causa del senso attribuito dalla Corte d’appello all’espressione ‘invalidità permanente’. Espongono i ricorrenti che secondo l’interpretazione del giudice di merito una invalidità permanente può concepirsi solo quando la malattia sia esaurita ed il paziente sia guarito con postumi: ma tale interpretazione sarebbe in contrasto con la chiara lettera del contratto, che definiva l’invalidità come la perdita definitiva della capacità di lavoro, perdita che nel caso di specie si è verificata già nel corso della malattia patita dall’assicurato, a nulla rilevando che la malattia stessa fosse inguaribile ed abbia condotto a morte l’assicurato, e quindi che non sia mai avvenuta una guarigione clinica.

2.1.2. La Corte d’appello avrebbe trascurato, poi, di valutare la condotta delle parti successiva alla conclusione del contratto: ed infatti nella fase stragiudiziale la Helvetia aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo assumendo che il diritto all’indennizzo non fosse trasferibile agli eredi, mentre nulla aveva eccepito circa la sussistenza nella specie d’un danno da invalidità temporanea.

2.1.3. La Corte d’appello avrebbe violato altresì il criterio di interpretazione complessiva del contratto (art. 1363 c.c.), là dove ha desunto la nozione di ‘invalidità permanente’ posta a fondamento della decisione dalla clausola contrattuale che impediva l’accertamento della suddetta invalidità prima del decorso d’un anno dalla denuncia della malattia: clausola che, secondo i ricorrenti, disciplinava il quantum dell’indennizzo e non l’indennizzabilità dell’infortunio.

2.1.4. Infine, i ricorrenti lamentano che la decisione del Tribunale abbia violato il criterio di interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.), perché escluderebbe l’indennizzabilità di tutte le malattie ad esito infausto, alterando l’equilibrio contrattuale e ‘l’equo contemperamento degli interessi delle parti’.

2.2. Il motivo è manifestamente infondato in tutti e quattro i profili in cui si articola.

Non vi è stata, in primo luogo, alcuna violazione del criterio di interpretazione letterale.

La Corte d’appello era chiamata infatti ad interpretare un contratto di assicurazione contro le malattie.
L’assicuratore, in forza di tale contratto, si era obbligato al pagamento in favore dell’assicurato d’un indennizzo nel caso in cui la malattia avesse causato una ‘invalidità permanente’.

Quest’ultima era contrattualmente definita come la ‘perdita o diminuzione, definitiva e irrimediabile, della capacità dell’esercizio della propria professione (…) e di ogni altro lavoro (…), conseguente a malattia’.

Secondo la Corte d’appello, la suddetta ‘perdita o diminuzione’ non potrebbe che concepirsi una volta esaurita la fase acuta della malattia.

Secondo i ricorrenti, invece, una ‘invalidità permanente’ potrebbe concepirsi anche a malattia in corso, quando questa sia destinata ad avere un esito infausto.

2.3. L’interpretazione letterale propugnata dai ricorrenti è erronea.

Un contratto è un testo giuridico.

Le espressioni in esso contenute, se potenzialmente ambivalenti, vanno interpretate secondo il senso che è loro proprio nel contesto giuridico, non certo secondo il buon senso od il linguaggio comune.

Il lemma ‘invalidità’ è un lemma tecnico. Esso è frutto di una elaborazione ormai quasi secolare in ambito medico legale.

Essa designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente).

L’espressione ‘invalidità temporanea’ designa lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa.

L’espressione ‘invalidità permanente’ designa lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d’una malattia.

L’esistenza d’una malattia in atto e l’esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v’è ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l’ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea.

2.4. I principi appena esposti sono stati mutuati dal legislatore in numerosissime norme. Per tutte, basterà ricordare:

(a) l’art. 137, comma 1, d.lgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni), il quale distinguendo il danno patrimoniale da inabilità temporanea rispetto a quello da invalidità permanente, implicitamente conferma che quest’ultima presuppone l’avvenuta guarigione, con postumi, della vittima;

(b) l’art. 138, comma 2, d.lgs. 209/05, cit., il quale distingue anch’esso il danno non patrimoniale temporaneo da quello permanente (definito ‘invalidità permanente’), in tal modo dimostrando che l’invalidità permanente non può cominciare a computarsi sinché duri l’invalidità temporanea;

(c) le infinite norme assicurative e previdenziali che, stabilendo la misura della invalidità permanente oltre la quale è dovuto il trattamento indennitario (due terzi, quattro quinti, eco), lasciano anch’esse intendere che in tanto è concepibile e misurabile una ‘invalidità permanente’, in quanto la malattia che l’ha causata sia cessata ed i postumi si siano stabilizzati: sarebbe infatti concepibile misurare i ‘due terzi’ d’una validità instabile ed in divenire (cfr., ex permultis, l’art. 302, comma 2, cod. ass., in tema di danni indennizzabili dal fondo di garanzia vittime della caccia; l’art. 1, comma 1, l. 20.10.1990 n. 302, in tema di provvidenze alle vittime del terrorismo).

2.5. I principi appena esposti, infine, sono già stati affermati da questa Corte, sia pure in fattispecie concrete diverse.

Infatti, chiamata a stabilire se spettasse o meno il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente in un caso in cui le lesioni patite dalla vittima avevano causato la morte di questa a distanza di tempo dall’infortunio, questa Corte ha già stabilito che ‘se la morte [della vittima] è stata causata dalle lesioni, l’unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall’inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente. Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell’integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un’invalidità permanente. Per l’esattezza l’invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l’individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.

Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di invalidità permanente presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l’organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.

Si intende, pertanto, come nell’ipotesi di morte causata dalla lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medicolegale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell’individuo’ (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 16/05/2003, Rv. 563159, p.3.3 dei ‘Motivi della decisione’).

A tale decisione possono, infine, affiancarsi tutte le altre – numerosissime – le quali hanno negato che l’invalidità permanente e quella temporanea possano sovrapporsi (ad es., ai fini del decorso della prescrizione o della quantificazione del risarcimento): in tutte queste decisioni si è costantemente affermato che sino a quando perdura l’invalidità temporanea, non sorge quella permanente; e quando viene ad esistenza quest’ultima, è necessariamente cessata la prima (così, ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 25/02/2004, Rv. 570534, secondo cui ‘in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente, quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno’).

L’interpretazione del contratto adottata dalla Corte d’appello, in conclusione, lungi dall’essere arbitraria rispetto al testo della polizza, è la sola coerente con quello, alla luce del seguente principio di diritto:

L’espressione ‘invalidità permanente’ designa uno stato menomativo divenuto stabile ed irremissibile, consolidatosi all’esito di un periodo di malattia: pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna ‘invalidità permanente’. Ne consegue che, ove in un contratto di assicurazione contro i rischi di malattia, sia previsto il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto nel caso in cui la malattia patita dall’assicurato, senza mai pervenire a guarigione clinica, abbia esito letale.

2.6. Nemmeno sussiste la violazione, da parte della Corte d’appello, del criterio di interpretazione fondato sulla condotta tenuta dalle parti dopo la stipula del contratto.

La circostanza che la Helvetia, nella fase delle trattative stragiudiziali, non abbia ritenuto di sollevare l’eccezione di non indennizzabilità del danno da invalidità permanente, è infatti irrilevante ai fini dell’interpretazione del contratto:

- sia perché tale scelta costituisce frutto di una facoltà del debitore, ovviamente non preclusiva della facoltà di sollevare la suddetta eccezione in giudizio;

- sia perché la ‘condotta delle parti’ cui fa riferimento l’art. 1362 c.c. è quella esecutiva del contratto, non certo quella consistita nel replicare alla pretesa di adempimento formulata ex adverso;

- sia, soprattutto, perché la condotta delle parti quale criterio interpretativo del contratto può venire in rilievo quando il testo non sia sufficientemente chiaro, e come si è visto nel caso di specie il testo contrattuale era chiarissimo.

2.7. Inammissibile, per difetto di concreta rilevanza, è poi l’allegazione secondo cui la Corte avrebbe violato il criterio dell’interpretazione complessiva (art. 1363 c.c.), là dove ha ritenuto di suffragare la propria decisione facendo leva sulla clausola contrattuale che impediva l’accertamento dell’invalidità permanente prima d’un anno dalla denuncia della malattia.

Nella struttura della sentenza impugnata, infatti, tale argomento viene utilizzato dalla Corte d’appello ad abundantiam, e dunque quale che ne fosse la correttezza, l’espunzione di esso dalla motivazione della sentenza, impugnata non renderebbe quest’ultima immotivata.

2.8. Insussistente, infine, è la violazione del criterio di interpretazione secondo buona fede: sia perché anche tale criterio è suppletivo, e non viene in rilievo quando la lettera del contratto sia inequivoca; sia perché è proprio l’interpretazione propugnata dai ricorrente a sovvertire l’equilibrio contrattuale, pretendendo il pagamento dell’indennizzo dovuto per l’invalidità permanente in un caso in cui la malattia dell’assicurato aveva causato la morte dell’assicurato, non la sua invalidità: così trasformando una polizza malattia in una polizza vita.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..

Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe adottato una motivazione lacunosa, non indicando la fonte della nozione di ‘invalidità permanente’ da essa adottata.

3.2. Il motivo è tanto inammissibile quanto infondato.

È inammissibile perché il vizio di motivazione è concepibile solo con riferimento all’accertamento di fatti, e nel presente giudizio non si controverte sull’accertamento del contenuto oggettivo del contratto (il quale soltanto costituirebbe un accertamento di fatto), ma sul senso da attribuire ad una clausola contrattuale il cui terso non è in discussione e sul rispetto, da parte del giudicante, dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.: il che costituisce una questione di diritto, rispetto alla quale non è concepibile il vizio di motivazione, ma solo la violazione di legge.

Il motivo è tuttavia anche infondato, giacché per quanto detto la nozione di ‘invalidità permanente’ fatta propria dalla Corte d’appello è quella condivisa dalla unanime dottrina medico legale, dal legislatore e da questa Corte.

4. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna F.C. , F.A. e F.G. , in solido, alla rifusione in favore di Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. ed accessori di legge.
Rispondi