Chiusure cmo covid-19

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enzotto
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Chiusure cmo covid-19

Messaggio da enzotto »

Salve vorrei chiedere a qualche esperto, se l'aspettativa oltre i 12 mesi effetuata nel periodo covid-19, con le relative chiusure delle cmo venga lo stesso conteggiata per la decurtazione stipendiale del 50% grazie.


mauri64
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Re: Chiusure cmo covid-19

Messaggio da mauri64 »

Salve Enzotto,
vedrai che gli esperti in materia quanto prima risponderanno in merito.

Saluti
enzotto
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Re: Chiusure cmo covid-19

Messaggio da enzotto »

Nessuno ne sa della materia
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nonno Alberto
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Re: Chiusure cmo covid-19

Messaggio da nonno Alberto »

enzotto ha scritto: mer ott 27, 2021 2:39 pm Salve vorrei chiedere a qualche esperto, se l'aspettativa oltre i 12 mesi effetuata nel periodo covid-19, con le relative chiusure delle cmo venga lo stesso conteggiata per la decurtazione stipendiale del 50% grazie.

L’aspettativa per infermità non soffre del cumulo del periodo sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio e, per l’effetto,la ripresa di esso si avrà a decorrere dal 16 maggio 2020.

Da ciò deriva il diritto dell’impiegato a non subire la decurtazione del 50% dello stipendio durante il periodo “congelato”.


Ciao Alberto

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nonno Alberto
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Re: Chiusure cmo covid-19

Messaggio da nonno Alberto »

enzotto ha scritto: ven nov 19, 2021 8:33 pm Nessuno ne sa della materia
È per essere ancora più preciso :

Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed\ effetti degli atti amministrativi in scadenza)

L'articolo 103, comma 1, stabilisce che "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".
Trattasi di una norma di carattere generale e come tale applicabile a tutti i procedimenti amministrativi gestiti dall'Amministrazione.


Per quanto riguarda, nello specifico, i procedimenti disciplinari, l'articolo 103, comma 5 prevede che "i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi inclusi quelli del personale di cui all'art 3 del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020".


A tal proposito, si fa presente che, nonostante l'articolo di legge summenzionato non specifichi, nel dettaglio, i termini dei procedimenti disciplinari a cui fa riferimento, può ritenersi che, in quanto fattispecie prevista nell'ambito della più ampia norma di legge di cui all'art 103 del decreto legge in oggetto, avendo la stessa ratio del comma 1, i termini dei procedimenti disciplinari di cui all'art 103 comma 5 per i quali viene disposta la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 debbano interpretarsi nel senso di "termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi
È del tutto evidente che la normativa si applica al personale di entrambi i comparti, sicurezza e funzioni centrali, nonché ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti contrattualizzati.


Per quanto concerne il D.M.M.L, le CC.MM.OO e le CC.MM. W., si comunica che tutte le attività sono state sospese a data da destinarsi.
Tenuto conto di ciò, per quanto riguarda le fattispecie relative all'idoneità al servizio si ritiene applicabile il disposto dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18/2020.

In relazione a ciò, avuto riguardo alle pratiche di idoneità al servizio;

di tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativamente ai periodi di assenza dei dipendenti interessati, in particolar modo per quelli che hanno raggiunto ovvero stanno raggiungendo il periodo massimo previsto di aspettativa per infermità (art. 68 e art. 70 del D.P.R. 3/57;

primo e secondo periodo di comporto) in attesa degli accertamenti' medico-legali e del giudizio di idoneità o meno al servizio da parte degli Organi competenti, si evidenzia che il periodo di interruzione va considerato quale sospensione dei termini; non cumulatale con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento dei detti limiti massimi e con trattamento economico goduto il giorno antecedente al previsto invio alla competente Commissione medica.




Ciao Alberto
Lorelisa72
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Re: Chiusure cmo covid-19

Messaggio da Lorelisa72 »

Ad ottobre 2020 ho inoltrato richiesta di rimborso emolumenti al mio ex reparto perché dal giorno 1 aprile 2020 mi avevano decurtato lo stipendio al 50% per il superamento dei 12 mesi di aspettativa. Chiedevo infatti che non venissero conteggiati i giorni di aspettativa compresi nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 (proroga del decreto).
Risposta in stile ministeriale: le pratiche sono state fatte correttamente seguendo le indicazioni delle varie circolari e quindi...niente da fare.
Accetto anch'io volentieri consigli in merito anche perché hanno impiegato 13 mesi per rispondermi. Vergognosi
Lorelisa
enzotto
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Re: Chiusure cmo covid-19

Messaggio da enzotto »

Grazie mille a nonno Alberto per la risposta esaustiva
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