Salve a tutti
perdonatemi se la mia puo sembrare una domanda banale ...ma cercate di capire .. ho appena un anno di servizio. sono un giovane carabiniere ancora in ferma volontaria per 4 anni.
la mia domanda e questa: sono accasermata.. se sto male da casa e invio un certificato medico da casa...posso usufruire di quei giorni di malattia per "riprendermi" a casa mia.. ok e fin qui ci siamo.
ma se mi sento male in caserma e chiedo al medico dei gioni di malattia.. poi sono obbligata a usufruire di quei giorni in caserma? Cioe devo per forza restare in caserma a fare la malattia perche appunto sono "accasermata! " ed in ferma volontaria.. quindi rimanere a riposo branda.
Ringrazio in anticipo.
Chiarimenti per quanto riguarda il riposo medico
Re: Chiarimenti per quanto riguarda il riposo medico
A rigor di logica (ma si sa che da noi si ferma all'entrata della caserma) l'unica differenza fra un militare in sp e uno in ferma, entrambi accasermati, è l'obbligo, per quello in ferma, di pernottare in caserma dalle 01,00 alle ore 06,00 di tutti i giorni, tranne chiaramente quello in cui sei a riposo settimanale o in qualsiasi tipo di licenza. I militari non accasermati, in caso ottengano dei giorni di riposo medico, hanno invece l'obbligo delle fasce orarie in cui il medico fiscale può venire per effettuare la visita di controllo, e sono attualmente stabilite dal D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, che le ha fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sono escluse da queste fasce le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio. Secondo il mio modesto parere sono questi gli unici limiti orari in cui non puoi uscire dalla caserma. Dovrai pur mangiare e andarti a comperare le medicine no?
Saluti
Saluti
Re: Chiarimenti per quanto riguarda il riposo medico
Se sei accasermata si devi fruire di riposo medico in caserma, fatta eccezione come diceva l'altro collega per uscire a comprarti le medicine e quant'alro per i tuoi bisogni! E' ovvio che uno non può di certo scegliersi i giorni ed il tipo di malattia, ma è tutto più semplice marcare visita a casa propria!
Saluti


Re: Chiarimenti per quanto riguarda il riposo medico
Collega, l'art. 342 Reg. dispone che «i militari ai quali l'ufficiale medico, o eventualmente il medico civile convenzionato, abbia prescritto il riposo possono uscire dalla caserma o dall'abitazione solo per recarsi, nei limiti di tempo strettamente necessari, presso ambulatori o luoghi di cura del luogo allo scopo di effettuare cure specialistiche prescritte dal sanitario curante. Fanno però eccezione quelli dimessi da luoghi di cura, i quali, salvo diversa prescrizione del medico, possono uscire nelle ore della libera uscita o in quelle ritenute più opportune dai superiori».
Il divieto di lasciare la caserma o l'abitazione e di trasferirsi in luoghi diversi dal comune in cui si presta servizio trova razionale base giustificativa nella necessità dei controlli, previsti, in generale, nell'ipotesi di malattia di ogni prestatore di lavoro subordinato, e, in definitiva, nella stessa tutela della salute del militare infermo, tant'è che il medesimo art. 342 Reg. stabilisce che la limitazione non è operante quando l'uscita dalla caserma o dall'abitazione avvenga allo scopo di effettuare le cure prescritte dal medico curante.
Il divieto di lasciare la caserma o l'abitazione e di trasferirsi in luoghi diversi dal comune in cui si presta servizio trova razionale base giustificativa nella necessità dei controlli, previsti, in generale, nell'ipotesi di malattia di ogni prestatore di lavoro subordinato, e, in definitiva, nella stessa tutela della salute del militare infermo, tant'è che il medesimo art. 342 Reg. stabilisce che la limitazione non è operante quando l'uscita dalla caserma o dall'abitazione avvenga allo scopo di effettuare le cure prescritte dal medico curante.
Re: Chiarimenti per quanto riguarda il riposo medico
Per il personale accasermato ammalato.
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Vds. l'osservanza delle disposizioni relative all'assistenza del personale accasermato ammalato, cui ai nn. 340 e seguenti del R.G.A..
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Re: Chiarimenti per quanto riguarda il riposo medico
Messaggio da oreste.vignati »
non conosco il regolamento per i carabinieri, presumo comunque che se una persona è malata, comunicandolo possa fruire dei giorni di malattia a casa propria, dove magari può essere assistito dai propri familiari e non rimanere per l'intera giornata su un letto in caserma da solo/a. se cosi fosse sarebbe peggio che durante la guerra.
Re: Chiarimenti per quanto riguarda il riposo medico
Giusto per notizia.
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Circolare del C.G.A. - IV Reparto - SM - Ufficio Logistico - n. 70/230-7-6-1983 datata 12/11/2003 ad oggetto: Trattamento alimentare gratuito.
Tra le tante cosa specifica al n. 1:
lett. a) l'uso di automezzi di servizio è consentio:
- omissis;
- in modo generale, al solo personale che debba raggiungere le caserme ove sono costituite MOS con il sistema catering o in gestione diretta;
Entrambe le modalità devono essere adeguatamente disciplinate in ambito locale sia per razionalizzare l'impiego degli automezzi che ad evitare in modo assoluto il parcheggio incustodito degli stessi al di fuori delle caserme;
lett. b) omissis;
lett. c) omissis;
lett. d) i Comandanti di Stazione ( 2^ fascia) DEVONO provvedere affinchè i militari addetti alla ricezione del pubblico negli orari 08.00/15.00 e 15.00/22.00 siano temporaneamente SOSTITUITI a cura di altro personale per il tempo strettamente necessario alla consumazioe del pasto.
Tali militari, ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente, possono essere peraltro sostituiti anche parzialmente dallo stesso Comandante di Stazione ai sensi del n. 298 ultimo cpv. del Regolamento Generale per l'Arma;
lett. e) al personale accasermato ed allettato deve essere somministrato il vitto "A DOMICILIO" a cura di personale militare con le modalità che, caso per caso, il Comandante locale deve individuare;
lett. f, g, h - i, Omissis
N.B.: la predetta circolare è reperibile in area intranet.
spero di aver fatto cosa gradita.
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Circolare del C.G.A. - IV Reparto - SM - Ufficio Logistico - n. 70/230-7-6-1983 datata 12/11/2003 ad oggetto: Trattamento alimentare gratuito.
Tra le tante cosa specifica al n. 1:
lett. a) l'uso di automezzi di servizio è consentio:
- omissis;
- in modo generale, al solo personale che debba raggiungere le caserme ove sono costituite MOS con il sistema catering o in gestione diretta;
Entrambe le modalità devono essere adeguatamente disciplinate in ambito locale sia per razionalizzare l'impiego degli automezzi che ad evitare in modo assoluto il parcheggio incustodito degli stessi al di fuori delle caserme;
lett. b) omissis;
lett. c) omissis;
lett. d) i Comandanti di Stazione ( 2^ fascia) DEVONO provvedere affinchè i militari addetti alla ricezione del pubblico negli orari 08.00/15.00 e 15.00/22.00 siano temporaneamente SOSTITUITI a cura di altro personale per il tempo strettamente necessario alla consumazioe del pasto.
Tali militari, ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente, possono essere peraltro sostituiti anche parzialmente dallo stesso Comandante di Stazione ai sensi del n. 298 ultimo cpv. del Regolamento Generale per l'Arma;
lett. e) al personale accasermato ed allettato deve essere somministrato il vitto "A DOMICILIO" a cura di personale militare con le modalità che, caso per caso, il Comandante locale deve individuare;
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N.B.: la predetta circolare è reperibile in area intranet.
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