Chiarimenti esenzione

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Alexis12
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Chiarimenti esenzione

Messaggio da Alexis12 »

Salve a tutti, ho un esenzione per patologia ma non ho richiesto nè invalidità civile ne 104.
Volevo porre alcune domande:
1) esiste uno scambio informativo, con riferimento a dati sensibili/sanitari, tra amministrazione e SSN o ASL?
2) C'è la possibilità che l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di tale esenzione, magari tramite richiesta diretta all'asl? e se si, in quali casi?
3) il medico della polizia(medico competente),può accedere a tali dati sanitari o può vederli solo il medico di famiglia?


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nonno Alberto
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da nonno Alberto »

Alexis12 ha scritto: dom apr 25, 2021 3:19 am Salve a tutti, ho un esenzione per patologia ma non ho richiesto nè invalidità civile ne 104.
Volevo porre alcune domande:


1) esiste uno scambio informativo, con riferimento a dati sensibili/sanitari, tra amministrazione e SSN o ASL?

[b]Non c'è bisogno di scambio poiché il tutto confluisce nel fascicolo sanitario elettronico, nel quale potresti trovare documentazione medica sin dal 2008.

[b]Nel quale[/b]

Si può altresì, procedere all'oscuramento dei dati e documenti come indicato all’art. 9 del DPCM attuativo, l’assistito può decidere, nel momento dell’accettazione, in sede di refertazione oppure in una fase successiva all’alimentazione, se e quali dati e documenti, creati in occasione delle singole prestazioni erogate, non devono essere resi visibili (ossia oscurati) nel proprio FSE senza che vi sia evidenza di tale scelta in fase di consultazione (oscuramento dell’oscuramento).

I dati e i documenti oscurati devono essere consultabili solo dall’assistito e dal titolare che lo ha generato (ossia, l’autore del dato/documento

L’assistito ha comunque facoltà di rendere nuovamente visibile un dato o documento precedentemente oscurato.

Quindi se hai attivato il fascicolo sanitario elettronico, puoi procedere in modo autonomo o presso uno sportello cup/asl



2) C'è la possibilità che l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di tale esenzione, magari tramite richiesta diretta all'asl?
e se si, in quali casi?

Per procedere in tal senso l'amministrazione dovrebbe avere notizia del tuo stato di salute e valutare se compatibile o meno con il servizio ed inviarti successivamente presso la CMO.

3) il medico della polizia(medico competente),può accedere a tali dati sanitari
Si, certamente la richiesta va motivata, anche perché come potrai leggere sotto tanti altri possono conoscere il nostro stato di salute per svariati motivi

o può vederli solo il medico di famiglia?



Chi può conoscere i dati al di fuori dell'organizzazione o delle strutture aziendali

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi, in quanto tale operazione è espressamente vietata dal codice della privacy.


I dati di salute sono trattati dal personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei responsabili, e possono essere comunicati, per finalità di tutela della salute, previo consenso dell’utente, ai seguenti soggetti:

Medici di medicina generale e Pediatri di Libera Scelta
Organismi sanitari pubblici e privati.
I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati sempre previo consenso a familiari, prossimi congiunti o terzi legittimati, indicati dall’utente.


Per scopi amministrativi correlati alla tutela della salute dell’utente o di terzi, i dati possono essere comunicati, senza necessità di consenso dell’utente, ai seguenti soggetti:

Organismi sanitari pubblici e privati per scopi amministrativi, contabili, di rendicontazione e di valutazione dell’assistenza;
Regione e Ministero della Salute per finalità di verifica e controllo delle prestazioni erogate e per scopo di pianificazione e valutazione dell’assistenza;
Enti previdenziali e assistenziali, quali INPS, INAIL, …, per scopo di assistenza;
Compagnie di assicurazioni nel caso di infortuni o ipotesi di danni subiti a seguito di responsabilità professionale;
Consulenti legali e contabili, per la gestione di contenziosi o per finalità di assistenza e consulenza amministrativa e contabile. I dati possono essere trasmessi a soggetti terzi, che abbiano rapporti contrattuali o che operino per conto dell’ASL, previa designazione dei destinatari in qualità di responsabili esterni del trattamento.

Comunque se appartieni alla PS, puoi restare in servizio in modalità parziale anche se non causa di servizio.


Ciao Alberto
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da oreste.vignati »

No. Stai tranquillo se non lo comunichi tu i dati della asl/usl rimangono dove sono.
Auguroni per la tua salute
mauri64
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da mauri64 »

Ciao Oreste, ben tornato.

Maurizio
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da oreste.vignati »

Grazie maurizio.
Mi sono anche accavallato nella risposta con alberto.
Intervengo molto poco ma seguo sempre.
Buona giornata a tutti
VincentVega
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da VincentVega »

E' possibile che hai presentato per qualche motivo una ricetta dove c'era il codice esenzione?
Esempio chiedi un giorno per un esame medico, l'ufficio ti chiede una prova della prenotazione
e mostri il certificato con il codice esenzione.
Alexis12
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da Alexis12 »

Grazie per la risposta.
1) Credo che L'FSE possa essere visibile solo se "creato" dall'interessato visto che non è preesistente, pertanto in questo caso i dati relativi all'esenzione siano detenuti esclusivamente dall'ASL.
In ogni caso non penso che per l'esenzione per patologia possa essere richiesta l'opposizione al trattamento o l'oscuramento.

Articolo 17 GDPR

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; (1)

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (1)

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



Art. 26. D.LGS 196/2003
Garanzie per i dati sensibili (2)

[1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis. (1)

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.


5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.]


2) Per procedere in tal senso l'amministrazione dovrebbe avere notizia del tuo stato di salute e valutare se compatibile o meno con il servizio ed inviarti successivamente presso la CMO.

Come dovrebbe venirne a conoscenza se tale informazione non gli viene comunicata?

3) il medico della polizia hai detto che può fare richiesta motivata, quindi non può direttamente vedere tale dato come il medico di famiglia giusto?
il presupposto di tale richiesta quale dovrebbe essere?
Cioè se quest'ultimo non è a conoscenza di alcunche', quale dovrebbe essere il motivo per cui fa apposita richiesta? ad esempio chiedere visita frequentemente per un determinato motivo tale da ingenerare la convinzione che possa esserci qualcosa spingendolo ad approfondire la questione?
Alexis12
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da Alexis12 »

Non ho mai presentato una ricetta/certificato con il codice esenzione.
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nonno Alberto
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da nonno Alberto »

Alexis12 ha scritto: dom apr 25, 2021 12:09 pm Grazie per la risposta.
1) Credo che L'FSE possa essere visibile solo se "creato" dall'interessato visto che non è preesistente, pertanto in questo caso i dati relativi all'esenzione siano detenuti esclusivamente dall'ASL.
In ogni caso non penso che per l'esenzione per patologia possa essere richiesta l'opposizione al trattamento o l'oscuramento.

Articolo 17 GDPR

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; (1)

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (1)

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



Art. 26. D.LGS 196/2003
Garanzie per i dati sensibili (2)

[1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis. (1)

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.


5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.]


2) Per procedere in tal senso l'amministrazione dovrebbe avere notizia del tuo stato di salute e valutare se compatibile o meno con il servizio ed inviarti successivamente presso la CMO.

Come dovrebbe venirne a conoscenza se tale informazione non gli viene comunicata?

3) il medico della polizia hai detto che può fare richiesta motivata, quindi non può direttamente vedere tale dato come il medico di famiglia giusto?
il presupposto di tale richiesta quale dovrebbe essere?
Cioè se quest'ultimo non è a conoscenza di alcunche', quale dovrebbe essere il motivo per cui fa apposita richiesta? ad esempio chiedere visita frequentemente per un determinato motivo tale da ingenerare la convinzione che possa esserci qualcosa spingendolo ad approfondire la questione?


Argomento FSE
Purtroppo, noto dalla tua risposta che non sono stato molto chiaro.

Il fse si alimenta sin dal 2008 a prescindere che l'abbia aperto o meno, poiché si aggiorna autonomamente con prescrizioni mediche/ ricette e utilizzando la tessera sanitaria.

Nella sezione profilo (dati personali) sono indicate le "esenzioni", con relativo codice e data inizio validità.

Nello stesso è presente la sezione

Consenso alla consultazione del FSE
alla consegna dei referti tramite FSE
Consenso alla consultazione del FSE
Acconsento alla consultazione del FSE
Non acconsento alla consultazione del FSE
Acconsentendo permetti la consultazione dei dati e dei documenti presenti nel tuo FSE a tutti i professionisti che ti prendono in cura.
Puoi decidere in qualsiasi momento quali dati e documenti non rendere visibili.
Tutti gli accessi vengono tracciati.
Consenso alla consegna dei referti tramite FSE
Acconsento alla consegna dei referti tramite FSE in via esclusiva
Non acconsento alla consegna dei referti tramite FSE

Inoltre


L'interessato ha il diritto di richiedere l'oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari sia prima dell'alimentazione del FSE sia successivamente.
In questi casi, i dati e i documenti oscurati potranno essere consultati esclusivamente dall'interessato e dai titolari che hanno generato i predetti documenti.
L'oscuramento deve avvenire con modalità tali da garantire che gli altri soggetti abilitati all'accesso al FSE per le finalità di cura non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l'assistito ha effettuato tale scelta e che esistano dati "oscurati".
L'assistito può decidere di revocare in ogni momento l'oscuramento.


Ciò detto, cosa centra :
In ogni caso non penso che per l'esenzione per patologia possa essere richiesta l'opposizione al trattamento o l'oscuramento

L'esenzione viene indicata sia nella prenotazione visita che nella ricetta farmaci, quindi rileggi i consensi sopra indicati.

Ciò non toglie che per ragioni prettamente diverse non si possa accedere ugualmente come ad esempio

1) finalità di cura (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione);

2) finalità di ricerca (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico);

3) finalità di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria).

Per cui a prescindere dal consenso dell'assistito, gli organi di governo sanitario possono accedere a dati pseudonimizzati presenti nel FSE.

Fatta questa ulteriore precisazione sul FSE, sarebbe il caso di soffermarmi e affrontare ( sempre se lo ritieni opportuno) in modo più compiuto la rilevanza della patologia per cui hai ottenuto una esenzione e capire unitamente ad altri colleghi intervenuti nonché ponendo anche il quesito nella sezione Medico legale dott. Fanetti, per unatua maggiore serenità se tale patologia per cui oggi non hai chiesto né invalidità né 104 sia compatibile o meno con il servizio, se ciò potrebbe portarti ai servizi parziali se tale patologia può essere causa di servizio, diversamente se altamente invalidante portarti ad una riforma con il beneficio della 335/95,quindi al di là che il medico venga o meno a conoscenza della esenzione è opportuno che tu bbia maggiore consapevolezza dello scenario successivo.

Poi, è evidente che il medico dell'amministrazione qualora debba concedere licenza straordinaria ed emerge la patologia sarà anche in grado di valutare se inviarti in CMO o meno.


Per cui, vedi quanti quesiti alla tua domanda.

Ti suggerisco di attivare il fascicolo sanitario elettronico.

Se hai ulteriore necessità di confrontarti siamo qui

Ciao Alberto
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da Alexis12 »

Grazie per la risposta, non sapevo l’FSE già fosse attivo e consultabile senza che io ne abbia ancora effettuato il primo accesso. In ogni caso, dato che si tratta di una cosa vecchia, che tra l’altro non mi crea alcun tipo di problema, vorrei evitare di comunicarlo, per evitare di avere in generale qualsivoglia problema, tutto qua.
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da nonno Alberto »

Alexis12 ha scritto: dom apr 25, 2021 3:18 pm Grazie per la risposta, non sapevo l’FSE già fosse attivo e consultabile senza che io ne abbia ancora effettuato il primo accesso.

[b]Alexis, il FSE si alimenta sin dal 2008 con operazioni tessera sanitaria - ricette - prenotazioni ecc., ciò vuol dire che nel momento in cui tu ne chiedi l'attivazione troverai all'interno documentazione pregressa. 😅
[/b]
In ogni caso, dato che si tratta di una cosa vecchia, ci sono i presupposti per il riconoscimenti causa di servizio ?
[ che tra l’altro non mi crea alcun tipo di problema, vorrei evitare di comunicarlo, per evitare di avere in generale qualsivoglia problema, tutto qua.

[b]OK, poni sempre attenzione a non superare nel quinquennio i giorni di aspettativa.

Ciao Alberto
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da Alexis12 »

Quindi, pur non avendo avuto ancora accesso è consultabile dall’amministrazione o dal medico della polizia? Secondo te è consigliabile attivarlo per quale motivo?
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da nonno Alberto »

Alexis12 ha scritto: dom apr 25, 2021 5:13 pm Quindi, pur non avendo avuto ancora accesso è consultabile dall’amministrazione o dal medico della polizia?


Alexis..... vorrai scusarmi, ma noto una certa insistenza e preoccupazione, nell'ipotesi che la tua Amministrazione o il medico della Polizia dovessero accedere alle informazioni attinenti il tuo stato di salute.
Ora, mi domando.... perché dovrebbero agire in tal senso ? per il solo fatto che hai una esenzione per una patologia ?

Ti sei consultata con il tuo medico di famiglia per capire se tale patologia possa in qualche modo inficiare il tuo lavoro e la sicurezza di altri colleghi/ghe

Qual è il timore, che possono inviarti per la idoneità al servizio presso la CMO ? E qualora ciò si verificasse quale sarebbe il problema !!

Ti anticipo alcune dinamiche, non so se le conosci già, non conosco la tua anzianità di servizio o le tue aspettative, comunque....

Qualora una patologia ci rende inabili ne consegue la riforma le tre tipologie sono:

1) Inabilità assoluta e permanente alla mansione.
(è possibile il transito nei ruoli civili)
sempre che non si sia superato il periodo di aspettativa previsto nel quinquennio e non si decade

2) Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
(è possibile il transito nei ruoli civili)
sempre che non si sia superato il periodo di aspettativa previsto nel quinquennio e non si decade

3) inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
( non è possibile il transito poiché la fattispecie trova, soluzione nella pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

Ciò detto nel transito ai ruoli civili si mantiene lo stesso stipendio,ma vengono meno i rinnovi di contratto ecc.

È evidente che qualora giunga la riforma con possibilità di transito questa va accettata e sottoscritta tassativamente entro 30 gg dalla riforma.

Per ultimo nella polizia di stato con la circolare esplicativa, nr 555/RS del 3 febbraio 2021,permette la permanenza nel ruolo di appartenenza, con impiego in servizi compatibili del personale dichiarato parzialmente inidoneo in modo permanente per invalidità "non dipendente" da causa di servizio ai sensi dell'art. 2 del decreto del PdR 24 aprile 1982,nr 339,come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 27 Dicembre 2019,nr. 172.

Quindi, fatta questa panoramica di opportunità, non c'è ragione di alcuna preoccupazione.

In questo forum abbiamo e trattiamo continuamente cause di servizio e non, diagnosi gravi, malattie invalidanti ecc., per cui se vuoi parlarne in mp sono a disposizione diversamente sempre in mp c'è il dottor Fanetti, poiché ritengo che eventuale conoscenza dell' esenzione da parte della tua amministrazione sia secondaria rispetto alla patologia.


Secondo te è consigliabile attivarlo per quale motivo?

Certamente l'attivazione non favorisce né il medico della Polizia né la tua amministrazione, ma è un beneficio proprio, poiché ti permette di rintracciare all'interno dello stesso documentazione datata, ti permette di visualizzare esami e referti senza la necessità di doverli ritirare a meno che non si tratti di rm/tac, la scelta del medico, revoca e cambio dello stesso prenotazioni, certificato vaccinale e tanto altro.


Ciao Alberto


Giupeppe P.

Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da Giupeppe P. »

Alexis12 ha scritto: dom apr 25, 2021 3:19 am Salve a tutti, ho un esenzione per patologia ma non ho richiesto nè invalidità civile ne 104.
Volevo porre alcune domande:
1) esiste uno scambio informativo, con riferimento a dati sensibili/sanitari, tra amministrazione e SSN o ASL?
2) C'è la possibilità che l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di tale esenzione, magari tramite richiesta diretta all'asl? e se si, in quali casi?
3) il medico della polizia(medico competente),può accedere a tali dati sanitari o può vederli solo il medico di famiglia?
Ciao Alexis.
Condividiamo la stessa preoccupazione . Per cio' che posso dirti in base alla mia modesta esperienza, i tuoi dati sanitari contenuti nel tuo FSE sono quasi tutti oscurabili tratte il codice esenzione con relativa diagnosi, che viene visualizzata dal medico che accede al tuo fse; quindi se per qualche motivo il medico della tua amministrazione dovesse accedere al tuo fse vedrebbe in chiaro la dicitura della tua patologia . Tuttavia mi viene difficile pensare che qualcuno apra il tuo fse senza un valido motivo , a meno che non sia tu a sollevare il problema .
Tanti auguri per il futuro !
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Re: Chiarimenti esenzione

Messaggio da NavySeals »

Ciao, scusate se mi intrometto. Non ho capito se la tua domanda sorga dal fatto che l'amministrazione sia, al momento, all'oscuro della tua patologia. Perchè ad un mio caro collega, esente dai ticket per patologia cronica (mai chiesto l. 104 e/o alcun altro beneficio) è successo che l'amministrazione è venuta a conoscenza della patologia (di cui soffriva da tempo e della quale non aveva avvisato) e lo ha denunciato penalmente, oltre che il classico invio in CMO e riforma successiva. Quindi, valuta bene, soprattutto se la malattia potrebbe peggiorare un domani (nel suo caso, tramite indagini venne fuori che ne soffriva da anni).
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