chiarimenti applicazione legge 388 art.80

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ilario1962

chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da ilario1962 »

Sono un poliziotto in pensione volevo sapere se alla nostra categoria spettano i benefici della legge 388 art.80 grazie


zagorro
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da zagorro »

Salve a tutti sono nuovo del forum, al riguardo, chiedo lumi anch'io. Per problemi di salute dal 2005 ho avuto una inidoneità parziale con una 4^ categoria tab. A e successivamente per aggravamento sono stato riformato con la 2^ categoria per cumulo di patologie SI dipendenti da causa di servizio. Alla data attuale non ho beneficiato dell'art. 80 della legge 388.
Chiedo se noi forze di polizia possiamo beneficiare di detta legge. Grazie
panorama
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da panorama »

Ecco quello che vi interessa.

Numero 03439/2010 e data 22/07/2010


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2010

NUMERO AFFARE 04523/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Pensioni Militari e Collocamento al Lavoro.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PROPOSTO DAL SIG. OMISSIS, PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO – UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA, N. OMISSIS DEL 19 MARZO 2008, CON CUI NON È STATA ACCOLTA L’ISTANZA PRESENTATA DALLO SCRIVENTE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DI DUE MESI DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, A DECORRERE DAL 23/9/2005, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
LA SEZIONE
Vista la nota n. OMISSIS in data 22 ottobre 2009 e l’acclusa relazione, con cui il Ministro della Difesa (Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
Il sig. OMISSIS, Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, espone di essere stato riconosciuto, con provvedimento in data 23 settembre 2005 del Centro Medicina Legale di Roma, “idoneo nella forma parziale al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri con controindicazioni per i servizi e le attività comportanti stress psicofisico e Omissis”. A seguito di tale giudizio di inidoneità “parziale” il ricorrente ha comunque continuato ad essere impiegato in servizio attivo.
Egli soggiunge che l’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che, a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’art. 1 della legge n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni.
Pertanto, il sig. OMISSIS, in data 27 novembre 2007, inoltrava apposita istanza per il riconoscimento del beneficio in questione, ritenendo di rientrare nella fattispecie prevista dalla norma citata.
Ciò nondimeno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, con il provvedimento n. OMISSIS del 19 marzo 2008, in base a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – VI Reparto, n. DGPM/VI/1000/388/2000, datata 1 luglio 2002, negava al ricorrente la concessione del beneficio.
Il ricorrente, dunque, con il ricorso posto all’esame del Collegio insorge avverso tale determinazione, reputandola illegittima per una serie di motivi, che si ritiene di dover brevemente riepilogare qui di seguito.
1. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
La normativa di cui al citato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, sarebbe perfettamente applicabile al ricorrente e il diniego si baserebbe sull’erroneo presupposto che la disciplina in parola non possa trovare applicazione nei confronti dei militari dell’Arma dei Carabinieri.
In particolare, il sig. OMISSIS rientrerebbe nella terza delle categorie previste dalla norma, ovvero tra gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A.
2. Eccesso di potere per motivazione carente e perplessa.
L’Amministrazione non avrebbe motivato il diniego di un vero e proprio diritto soggettivo del ricorrente, limitandosi ad illustrare la normativa vigente ed a richiamare una Circolare del Ministero della Difesa.
3. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in sostanza, avrebbe riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio in questione, lasciando intendere che la sua posizione soggettiva rientri perfettamente nella fattispecie astratta contemplata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
Il Ministero della Difesa, con la propria relazione, reputa infondato il ricorso, argomentando l’inapplicabilità della disciplina invocata dal ricorrente al personale dell’Arma dei Carabinieri, poiché tale personale ha già diritto alla maggiorazione di un quinto, ex art. 3, 2° comma, della legge n. 34/1984, sino ad un massimo di cinque anni complessivi.
CONSIDERATO:
In buona sostanza, l’interpretazione negativa del Ministero si fonda sul dato testuale di cui all’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Tale previsione normativa così testualmente dispone:
“Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza”.
Da tale articolo, si desume il principio generale del c.d. ne bis in idem, per cui non sarebbero cumulabili i benefici previsti dalla disciplina dettata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 con quelli (applicabili ai militari dell’Arma dei Carabinieri e più favorevoli) disciplinati dall’art. 3, secondo comma, della legge n. 34/1984.
L’interpretazione profilata dal Dicastero, tuttavia, non convince.
Ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il dato testuale della previsione richiamata dal Ministero (ossia l’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092) è sufficientemente esplicito nel circoscrivere l’operatività del precetto ai casi in cui il medesimo periodo sia considerato da “diverse disposizioni del presente testo unico”. Nel caso di specie, la previsione normativa non si innesta nel testo unico, ma rappresenta un’autonoma disposizione.
In secondo luogo, la previsione invocata dal ricorrente reca un beneficio le cui intime rationes sono sostanzialmente da individuarsi nella volontà del legislatore di dettare una normativa di sostanziale favor (riconoscendo un ulteriore periodo di contribuzione figurativa) per i lavoratori che, nonostante un’invalidità, prestino la propria attività lavorativa.
Tale beneficio ben può, dunque, ritenersi concorrente e conciliabile con quello diverso, previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 34/1984 (che rinvia all’art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284), il quale riconosce ai militari dell’Arma (e, più in generale, al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia) il diritto alla maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato con percezione dell’indennità pensionabile. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una previsione ispirata dalla considerazione di particolari condizioni e caratteristiche dell’impiego del dipendente.
Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato, pur non riconoscendo “allo stato attuale, la possibilità di accoglimento” della richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, contiene riserva di “avanzare, in merito, specifico quesito”, con ciò palesando un significativo grado di incertezza e perplessità della motivazione, pure denunziato dal ricorrente.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Salvatore Giacchetti




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'
zagorro
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da zagorro »

Grazie "Panorama" per la rapida ed esaustiva riposta in merito alla richiesta.
Provvederò ad inviare una nota al mio Comando Generale affinchè mi vengano riconosciuti i benefici in questione.
Sarà difficile far valere i miei diritti, ma ci proverò con una lettera raccomandata A/R.
Grazie ai frequentatori del forum che danno consigli e chiarezze delle norme.
salutissimi a tutti
panorama
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da panorama »

Prendi spunto dal ricorso straordinario al P.D.R. del collega CC. tutt'ora in servizio e vedi cosa rispondono, regolandoti dopo di conseguenza.
Nell' istanza non so se conviene citare il numero di questo ricorso vinto poichè potrebbero dirti che non si estende ad altri.
Fai sentire la tua voce in questo forum una volta che hai avuto la risposta scritta ufficiale in modo da dare testimonianza agli altri.
Ciao
ilario1962

Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da ilario1962 »

veramente grazie di cuore ora vediamo che cosa rispondono
zagorro
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da zagorro »

Per "Panorama" ovverro altri colleghi,
nel scrivere al mio Comando, mi è venuto in mente di un precedente post rilevato qualche tempo fa al riguardo dal sito PENSIONILEX che allego:
"Quesito - Se il beneficio non vale col sistema contributivo
A una nostra dipendente è stata riconosciuta, dalla competente Commissione medica e a decorrere dal 2 ottobre 2003, un'invalidità pari all'80 per cento. A seguito di tale riconoscimento la medesima dipendente ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 80, comma 3, della legge 388/2000. La signora è in servizio dal 31 dicembre 1991, e la sua pensione sarà calcolata con il sistema misto. L'INPDAP, inspiegabilmente, ha precisato che l'anzianità contributiva, utile ai fini della misura, andrà aumentata solo in caso di calcolo della pensione - o di quota di essa - in forma retributiva, poiché il meccanismo di calcolo della pensione contributiva non consentirebbe di calcolare il beneficio. Questa cavillosa interpretazione genera moltissime perplessità, perché è iniquo perdere così i benefici, cui in ogni caso si ha diritto, per una pura questione nominalistica. (13 settembre 2005)
(Lettera firmata)
Condividiamo le perplessità ma, d'altra parte, l'articolo 80, comma 3,della legge n. 388/2000 [1], si limita a maggiorare l'anzianità contributiva.
Nel sistema di calcolo retributivo la maggiorazione dell’anzianità contributiva fa crescere l'aliquota di calcolo e produce effetti sull’importo della pensione; nel sistema di calcolo contributivo la maggiorazione dell'anzianità contributiva non produce alcun effetto né sull'entità della contribuzione da valutare ai fini del montante contributivo (che resta il 33 per cento della retribuzione di riferimento) né sul coefficiente di trasformazione che è riferito all'età anagrafica del pensionando.
Lo stesso problema si presenta per i ciechi civili [2] e per tutte le altre maggiorazioni dell'anzianità contributiva per i pubblici dipendenti e per i lavoratori privati.
Soltanto per i Militari, per i Vigili del fuoco e per gli appartenenti ai corpi delle Polizie, in base all'articolo 3, comma 7, del DLgs n. 165/1997, è prevista la maggiorazione del montante contributivo a compenso del diverso sistema di calcolo.
Sull’argomento si veda l’Informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001 e la Circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2002.
""""""""""""""""""""""
Faccio presente che nella liquidazione che mi ha fatto l'INPDAP risultano gg. 23 - MM. 4 - AA. 35 - Quindi i benefici che ne deriverivano consistono in un aumento degli anni di contribuzione utili ai fini della liquidazione del TFS ovvero verranno aumentati, nel mio caso, di circa 8 mesi in più di maggiore liquidazione. Oppure altro....
Grazie di nuovo per eventuali precisazioni in merito....
panorama
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da panorama »

Per maggiori informazioni ai fini di eventuali benefici ti conviene rivolgerti alla CISL oppure ad altro patronato, in quanto sicuramente avranno trattato qualche caso simile.
Ciao
zagorro
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da zagorro »

grazie... provvederò e del caso Vi terrò informati.
Sarebbe utile sentire, eventualmente, anche il parere di "Roberto" o dell'avvocato "Carta".
salutissimi
zagorro
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da zagorro »

In attesa di sentire anche il parere dell'avvocato Carta oppure del Sig. Roberto Mandarino, chiedo a questultimo se è vero quello che ho letto in una Sua precedente risposta ovvero che è sufficiente l'ascrizione tabellare ad una delle prime 4 categorie della tab. A da parte della CMO oppure per tali patologie occorre anche il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Roma?

Saluti
Roberto Mandarino
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da Roberto Mandarino »

Ovviamente le confermo quanto ho già scritto.

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
zagorro
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da zagorro »

Un infinito grazie alla celerità e alla professionalità della risposta.
Appena avrò notizie alle mie domande in merito all'argomento "art. 80 - legge 388/2000" da parte della mia ex Amministrazione o Inpdap, provvederò ad informarVi.
saluti
fernando61

Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da fernando61 »

Buongiorno e buona Pasqua a tutti.
Signor Roberto posso avere qualche chiarimento su questa legge per cortesia.
Sono un sottufficiale M.M. riformato dalla C.M.O. di marispedal taranto con la 4^ categoria nell'anno 2004 con 27 anni di servizio effettivi, non confermata del tutto dal Comitato di Verifica, premetto che usufruisco della P.O. ho diritto a questa legge, se si, sono nei termini per presentare domanda? In caso sono nei termini mi può aiutare con qualche fax simile di domanda?
Grazie signor Roberto aspetto con ansia una suo riscontro.
Roberto Mandarino
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Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da Roberto Mandarino »

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2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
serraciro

Re: chiarimenti applicazione legge 388 art.80

Messaggio da serraciro »

Scusate-ma le legge 388/art 80- vale anche per il personale che è stato dispensato nel 2002 con una 6^ cat. e al quale successivamente nel 2005 per aggravamento è stata concessa la 3^ categoria?
Questo ha diritto lo stesso ad avere i due mesi figurativi per ogni anno di servizio fino al massimo di 5 anni ?

Vi ringrazio della risposta
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