Chi è in ferma non può trans nelle aree funzionali civili

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Chi è in ferma non può trans nelle aree funzionali civili

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Se può interessare a qualcuno c’è questa sentenza del TAR che stabilisce che se uno è in ferma e viene congedato per malattia non ha diritto al transito nelle aree funzionali del personale civile.

N. 13306/2010 REG.SEN.
N. 02552/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2007, proposto da:
P…. S….., rappresentato e difeso dagli avv. ………, con domicilio eletto presso C…. C…… in Roma, via A. Doria, n…;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota datata 15.01.2007, prot. n. 0002863, con la quale, pur essendo decorso il termine di 150 giorni comportante l'accoglimento della domanda, il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza datata 23.01.2006 di transito nelle aree funzionali del personale civile; di ogni ulteriore atto connesso e/o consequenziale, ed in particolare della nota prot. n. 0071087 del 07.11.2006 del Ministero della Difesa - Direzione Centrale per il Personale Civile I Reparto - recante l'errata assunzione della insussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio assenso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv.to F….. M….., con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di avere svolto servizio militare di leva e di essere stato collocato in congedo assoluto in data 5 aprile 2002 in quanto dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e riformato in modo assoluto con decorrenza immediata – impugna la nota datata 15 gennaio 2007, prot. 0002863, con la quale, pur essendo decorso il termine di 1150 giorni comportante l’accoglimento della domanda, il ministero della difesa ha respinto l’istanza datata 23 gennaio 2006 di transito nelle aree funzionali del personale civile. Contestualmente, egli chiede accertarsi il riconoscimento del proprio diritto al passaggio all’impiego civile ai sensi della legge n. 266/1999 e del D.I. 16/5/2002 nonché il relativo trattamento economico, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo.
L’interessato deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, L. n. 241/1990 e dell’art. 2, c. 4, D.M. 18/4/2002 in attuazione dell’art. 14, c. 5 della L. n. 266/1999 nonché carenza di potere in concreto e straripamento di potere:
1.1) la pubblica amministrazione ha emesso il provvedimento impugnato quasi sette mesi dopo la scadenza del termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento;
1.2) al silenzio serbato dall’amministrazione deve riconoscersi valore legale di assenso ovvero di accoglimento dell’istanza;
1.3) una volta formatosi il silenzio assenso, l’amministrazione non ha più il potere di denegare l’istanza proposta dal privato;
2) violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost. nonché sviamento di potere:
2.1) l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento;.
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, c. 5 della L. n. 266/1999 in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 del D.M. 18/4/2002 e con l’art. 1 del D.Lvo n. 215/2001 nonché violazione del principio di uguaglianza:
3.1) nel processo di trasformazione dello strumento militare in professionale (D. Lvo n. 215/2001) viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche con quello degli appartenenti alle categorie dei volontari di truppa in ferma breve di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/1995;
3.2) l’amministrazione ha tralasciato di considerare la stessa ratio legis che accomuna, in materia di transito di personale giudicato non idoneo al servizio militare, l’intero personale in servizio presso le Forze armate;
3.3) la norma non prevede affatto una disparità di trattamento tra le due categorie di personale;
4) violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990; erronea applicazione del c. 5 dell’art. 14, L. n. 266/1999:
4.1) all’epoca in cui il provvedimento in questione è stato adottato (aprile 2002) vigeva unicamente la L. n. 266/1999 che faceva riferimento al DPR 24/4/1982, n. 339 dal quale, però, nulla è dato evincersi per l’eventuale non tempestività della domanda;
5) violazione e falsa applicazione del 1 comma dell’art. 2 del D.M. 18/4/2002 nonché eccesso di potere ed incompetenza:
5.1) il provvedimento impugnato è stato emanato da organo incompetente in quanto proveniente dal direttore della divisione degli affari generali e del personale civile anziché dal direttore generale degli affari generali e del personale del ministero della difesa, come previsto dal comma 1 del citato art. 3 del decreto in questione.
Il ricorrente – in ferma volontaria, nella pozione di caporal maggiore, dichiarato non idoneo in modo assoluto al servizio militare incondizionato – chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’amministrazione, avendo riscontrato nella fattispecie la tardività della domanda e la carenza dei requisiti soggettivi in capo all’istante, gli ha denegato il postulato beneficio.
Il ricorso è infondato.
L'art. 14 c. 5 della legge n. 266/99 stabilisce, per quanto di interesse, che il personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 339/32, da definire con decreto del Ministro della Difesa di concerto con quelli del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica.
In attuazione della normativa di rango primario, il decreto interministeriale 18 aprile 2002 prevede all'art. 1 che il trasferimento avvenga a domanda dell'interessato, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa e sempre che l'infermità accertata consenta l'ulteriore impiego; e, all'art. 2, che mentre la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (c. 3), per il periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda di tramutamento il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità (co. 7). Ancora, l'art. 2 stabilisce che l'istanza di transito si intende accolta, qualora l'amministrazione non si sia pronunciata entro centocinquanta giorni dalla data del suo ricevimento (c. 4), e che il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
Il Collegio osserva – a motivo di rigetto della tesi sulla avvenuta formazione del silenzio assenso - che la verifica dei presupposti per il transito nei ruoli del personale civile del ministero della difesa costituisce attività vincolata dell’amministrazione, sicché la formazione del silenzio assenso è predicabile a fronte della effettiva e certa possidenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento senza collegarsi al solo, mero riscontro materiale del decorso del tempo.
Ebbene, nel caso di specie è certo che difettassero in capo al ricorrente i prescritti requisiti soggettivi.
Il combinato disposto (in chiave letterale e sistematica) di cui all’art. 14, c. 5, legge n. 266/1999, al DPR 339/1982 ed all’art. 2, c. 6 del D.M. 18/4/2002 induce a ritenere praticabile il transito nei sensi postulato dal ricorrente soltanto a fronte dell’inquadramento del personale nei ruoli delle Forze Armate e non anche in favore degli aspiranti che (come il ricorrente) non hanno ancora conseguito i titoli per l’accesso alla carriera militare (cfr. CdS ord. n. 645 del 5 febbraio 2008 in appello su sentenza Tar Lazio, I bis n. 4719/07 resa, in senso favorevole ad altro ricorrente, su caso analogo).
Tanto si ricava dalla circostanza per cui il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione; ciò comporta che il personale militare che può avvalersi del beneficio in questione è esclusivamente quello in servizio permanente ovvero già legato all’amministrazione da un preesistente rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, il ricorrente al momento del giudizio di non idoneità si trovava in ferma volontaria ed in tale posizione di status egli non era affatto in servizio permanente effettivo né, logicamente, in rapporto di ruolo alle dipendenze dell’amministrazione della difesa (ossia inquadrato negli organici dei ruoli del personale militare).
E’ noto, infatti, che il servizio prestato dai militari in posizione di ferma volontaria o rafferma ha natura di rapporto di pubblico impiego a tempo determinato che ben può concludersi senza passaggio al servizio permanente effettivo; esso, dunque, non assume i connotati del servizio continuativo e/o effettivo richiesto dalla menzionata normativa anche se il relativo periodo (servizio c.d. pre-ruolo) può risultare utili ad altri fini (id est, previdenziali e riscattabile ai fini dell’indennità di buona uscita ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 165/97).
Il ricorrente evoca, a motivo della illegittimità provvedimentale, la normativa (D.Lvl n. 215/2001) sulla progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale.
Sennonché, tale normativa riguarda la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con quello dei volontari, senza immutazione, però, del relativo status che resta, per i militari di leva e/o in ferma breve – cui appartiene il ricorrente -, un rapporto non di ruolo (o, se si vuole, pre-ruolo comunque non effettivo), diversamente dal personale volontario di cui al citato decreto 215/2001 il cui inserimento nei ruoli dell’amministrazione viene regolato mediante una scansione temporale fissata inizialmente nello stesso decreto legislativo ed a regime rinviata a successivi decreti ministeriali di determinazione delle dotazioni organiche.
Proprio la circostanza ultima secondo cui la graduale sostituzione resta subordinata, nella pratica attuazione, all’incremento delle dotazioni organiche conferma la tesi per cui i militari di leva, fuori da ogni dotazione organica, non possono beneficiare di alcun beneficio se prima non inseriti nelle dotazioni organiche previste dal D.Lvo n. 215/2001, da cui poi transitare in quelle di destinazione ai sensi dell’art. 14, c. 5 del D.Lvo n. 266/1999.
Nessuna disparità, dunque, di trattamento e/o di privilegio in favore di una categoria a scapito dell’altra. Si tratta di situazioni di fatto (militari di leva e personale volontario) ontologicamente diverse che fondano, secondo anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, un non irragionevole regime differenziato di trattamento giuridico ed economico.
La tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a chiunque, inserito a qualsiasi titolo nell’amministrazione militare, abbia subito una menomazione parziale della propria capacità lavorativa, non è, pertanto, condivisibile in quanto contraria allo spirito della stessa normativa in esame la quale esclude, tassativamente, la possibilità che a seguito del transito medesimo siano apportate modifiche alle dotazioni organiche, con riferimento, sia ai ruoli di provenienza (ed il personale in ferma volontaria non appartiene ad alcun ruolo organico di provenienza) che di quelli di destinazione (è evidente come tali ruoli si troverebbero, a seguire la tesi del ricorrente, esposti ad incontrollate oscillazioni in grado di alterare la struttura stessa della pianta organica, in spregio alle determinazioni di incremento delle relative dotazioni da stabilirsi, invece, preventivamente e periodicamente con apposito decreto).
Riprova ne è che, il personale trasferito nei ruoli civili è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
Il complesso quadro normativo fa ragione sulla necessaria preesistenza di un rapporto effettivo di ruolo quale presupposto indefettibile per accedere al transito nei ruoli civili.
La limitazione dei destinatari del beneficio si ricava, peraltro, agevolmente e direttamente dalla stessa norma primaria, ove solo si consideri che, nel momento in cui si parla di “transito” dei militari nell’impiego civile, dimostra chiaramente che il beneficio si riferisce a personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio.
La norma, in buona sostanza, configura una particolare fattispecie di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione di appartenenza, per cui appare evidente come per la sua applicazione si richiede la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge, del requisito dell’attualità del rapporto di servizio; rapporto che, nel caso concreto, difetta del tutto in capo al ricorrente in ragione del suo status (ferma volontaria).
Il ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto comunicargli l’avvio del procedimento.
La censura non ha pregio.
Il procedimento è stato avviato ad istanza di parte, sicché ogni ulteriore comunicazione sarebbe stata pleonastica. Ben poteva, infatti, il ricorrente seguire l’iter della propria pratica conoscendo l’ufficio al quale egli aveva indirizzato l’istanza.
Semmai, l’’interessato avrebbe potuto dolersi (ex art.10 bis della L. n. 241/1990) della mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (cosa che però non ha fatto). Ad ogni modo, anche questa censura avrebbe perso di pregio nella considerazione che, vertendosi nella fattispecie in ambito di attività amministrativa strettamente veicolata dalla presenza in concreto dei presupposti di fatto indicati in astratto dalla fonte normativa di riferimento, una volta acclarata l’insussistenza dei requisiti soggettivi in capo al ricorrente ogni eventuale deduzione di vizi formali o procedimentali perde di quotazione, ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990, per effetto della deprocedimentalizzazione, in parte qua, dell’attività amministrativa.
L’amministrazione ha denegato il beneficio anche in ragione della tardiva presentazione della domanda di transito.
L’art. 2, c. 2 del decreto 18 aprile 2002 – recante ad oggetto il “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, c. 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266 – dispone, in via regolamentare (avendo definito il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del ministero della difesa secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1932, n. 339), che “La domanda (per il transito: n.d.r.) deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare”.
Il successivo art. 3 statuisce che: “Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Nella fattispecie consta, in punto di fatto, che:
- il giudizio di non idoneità permanente in modo assoluto al servizio militare incondizionato è stato reso (e ricevuto dal ricorrente) in data 5 aprile 2002 (cfr documentazione in atti);
- l’interessato ha inoltrato domanda di trasferimento presso i ruoli civili del ministero della difesa, con richiesta di inquadramento nella categoria B2, rispettivamente, in data 16/12/2005 (una prima istanza) ed in data 23/1/2006 (data in cui è stata ricevuta dagli uffici dell’amministrazione una seconda istanza);
- il decreto ministeriale 18/4/2002 è entrato in vigore il 16 maggio 2002.
Evidente, pertanto, la tardività della domanda avendo, il ricorrente, chiesto il transito nei ruoli civili ben oltre il termine perentorio stabilito nell’art. 3 del citato decreto ministeriale.
Il ricorrente sostiene che all’epoca in cui il provvedimento fu adottato (5 aprile 2002) vigeva unicamente la L. n. 266/1999.
Come sopra illustrato, l’art. 3 del D.M. 18/4/2002 dispone che: “Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Il Collegio rileva che la norma transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto 18/4/2002 si è preoccupata di disciplinare la posizione di quel personale militare che fosse stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio e collocato in congedo, posteriormente alla data di entrata in vigore della legge, ma prima dell’emanazione del regolamento ministeriale di attuazione, e trova la sua ragione giustificativa nel notevole tempo intercorso tra l’entrata in vigore della legge n. 266 del 1999, avvenuta il 21 agosto 1999 e il menzionato regolamento attuativo.
Con riguardo alla portata della disposizione transitoria di cui all’art. 3 avanti citato, questo Collegio ritiene che - contrariamente alle argomentazioni svolte dalla pur valorosa difesa del ricorrente - la norma citata non ha introdotto nessun elemento innovativo della fattispecie (la posteriorità del giudizio d’inidoneità rispetto alla data di entrata in vigore dell’art. 14 comma 5 della legge n. 266 del 1999), essendosi limitata a regolare, ed in modo razionale, le conseguenze dello iato temporale tra la sua entrata in vigore e l’emanazione del decreto ministeriale attuativo.
Ciò chiarito, correttamente l’amministrazione – giusta anche principio del tempus regit actum - ha riscontrato, nel caso specifico, la tardività della domanda avendo, il ricorrente, come sopra già anticipato, chiesto il transito nei ruoli civili ben oltre il dies ad quem stabilito nell’art. 3 del citato decreto ministeriale.
Ne consegue, per tutto quanto sopra, l’inapplicabilità in toto alla fattispecie delle disposizioni normative evocate dal ricorrente e dei relativi, connessi benefici economici e giuridici a cagione della insussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di fatto e di diritto contemplati dalla fonte paradigmatica di riferimento.
In ultimo, il ricorrente ha denunciato l’incompetenza dell’organo che ha emesso il provvedimento impugnato.
La censura è infondata.
Come contro dedotto dalla pregevole difesa erariale, il dirigente preposto alla Divisione ha la competenza per la firma di tali atti di diniego, mentre al dirigente generale della direzione per il personale civile, contestualmente al dirigente generale della direzione generale del personale militare, compete l’approvazione del decreto che autorizza il transito, come previsto al comma 1, art. 2 del D.I. 18/4/2002.
Il ricorso, per tutto quanto sopra considerato, non è, dunque, meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, respinge il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2010


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Re: Chi è in ferma non può trans nelle aree funzionali civili

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La stessa persona di cui sopra ha anche proposto questo ricorso PER LA DECLARATORIA del silenzio assenso sull'istanza reiteratamente proposta, avente ad oggetto il trasferimento del ricorrente presso i ruoli civili del Ministero della difesa e che è stato rigettato.

N. 13305/2010 REG.SEN.
N. 00201/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 201 del 2007, proposto da:
P…. S……, rappresentato e difeso dagli avv. ……., con domicilio eletto presso C….. C…… in Roma, via A. Doria, n…;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER LA DECLARATORIA
del silenzio assenso sull'istanza reiteratamente proposta, avente ad oggetto il trasferimento del ricorrente presso i ruoli civili del Ministero della difesa, inquadrandolo nella categoria B2, ai sensi della disciplina di cui alla Legge n. 266/1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv. F….. M….., con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di avere svolto servizio militare di leva e di essere stato collocato in congedo assoluto in data 5 aprile 2002 in quanto dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e riformato in modo assoluto con decorrenza immediata – impugna il silenzio serbato dall’intimata amministrazione sulla sua istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del ministero della difesa e chiede, contestualmente, il riconoscimento dell’inquadramento nel ruolo civile corrispondente a quello ricoperto all’atto del giudizio di non idoneità nonché il relativo trattamento economico a far data dal 5 aprile 2002, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo, previo annullamento della nota prot. 007187 emessa in data 7 novembre 2006 dal ministero della difesa recante l’errata assunzione della insussistenza dei presupposti per la formazione, nel caso di specie, del silenzio assenso.
L’interessato deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione della legge n. 266/1999e dell’art. 2 del D.I. 16/5/2002 nonché inadempimento dell’obbligo conformativo nascente dalla legge;
2) violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 nonché carenza di potere assoluto.
Il ricorrente – in ferma volontaria, nella pozione di caporal maggiore - sostiene di avere diritto, in forza dell’art. 14, c. 5 della legge n. 266/1990, al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile, con inquadramento nella categoria B2 dei ruoli civili del ministero della difesa e diritto alla liquidazione del trattamento economico, per i dipendenti in aspettativa, a partire dal 5 aprile 2992.
Il ricorso è infondato.
L'art. 14 c. 5 della legge n. 266/99 stabilisce, per quanto di interesse, che il personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 339/32, da definire con decreto del Ministro della Difesa di concerto con quelli del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica.
In attuazione della normativa di rango primario, il decreto interministeriale 18 aprile 2002 prevede all'art. 1 che il trasferimento avvenga a domanda dell'interessato, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa e sempre che l'infermità accertata consenta l'ulteriore impiego; e, all'art. 2, che mentre la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (c. 3), per il periodo di attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda di tramutamento il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità (co. 7). Ancora, l'art. 2 stabilisce che l'istanza di transito si intende accolta, qualora l'amministrazione non si sia pronunciata entro centocinquanta giorni dalla data del suo ricevimento (c. 4), e che il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
Il Collegio osserva – a motivo di rigetto della tesi sulla avvenuta formazione del silenzio assenso - che la verifica dei presupposti per il transito nei ruoli del personale civile del ministero della difesa costituisce attività vincolata dell’amministrazione, sicché la formazione del silenzio assenso è predicabile a fronte della effettiva e certa possidenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento senza collegarsi al solo, mero riscontro materiale del decorso del tempo.
Ebbene, nel caso di specie è certo che difettassero in capo al ricorrente i prescritti requisiti soggettivi.
Il combinato disposto (in chiave letterale e sistematica) di cui all’art. 14, c. 5, legge n. 266/1999, al DPR 339/1982 ed all’art. 2, c. 6 del D.M. 18/4/2002 induce a ritenere praticabile il transito nei sensi postulato dal ricorrente soltanto a fronte dell’inquadramento del personale nei ruoli delle Forze Armate e non anche in favore degli aspiranti che (come il ricorrente) non hanno ancora conseguito i titoli per l’accesso alla carriera militare (cfr. CdS ord. n. 645 del 5 febbraio 2008 in appello su sentenza Tar Lazio, I bis n. 4719/07 resa, in senso favorevole ad altro ricorrente, su caso analogo).
Tanto si ricava dalla circostanza per cui il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione; ciò comporta che il personale militare che può avvalersi del beneficio in questione è esclusivamente quello in servizio permanente ovvero già legato all’amministrazione da un preesistente rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo indeterminato.
La limitazione dei destinatari del beneficio si ricava agevolmente e direttamente dalla stessa norma primaria, ove solo si consideri che, nel momento in cui si parla di “transito” dei militari nell’impiego civile, dimostra chiaramente che il beneficio si riferisce a personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio.
La norma, in buona sostanza, configura una particolare fattispecie di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione di appartenenza, per cui appare evidente come per la sua applicazione si richiede la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge, del requisito dell’attualità del rapporto di servizio.
Nel caso di specie, il ricorrente al momento del giudizio di non idoneità si trovava in ferma volontaria ed in tale posizione di status egli non era affatto in servizio permanente effettivo né, logicamente, in rapporto di ruolo alle dipendenze dell’amministrazione della difesa (ossia inquadrato negli organici dei ruoli del personale militare).
E’ noto, infatti, che il servizio prestato dai militari in posizione di ferma volontaria o rafferma ha natura di rapporto di pubblico impiego a tempo determinato che ben può concludersi senza passaggio al servizio permanente effettivo; esso, dunque, non assume i connotati del servizio continuativo e/o effettivo richiesto dalla menzionata normativa anche se il relativo periodo (servizio c.d. pre-ruolo) può risultare utili ad altri fini (id est, previdenziali e riscattabile ai fini dell’indennità di buona uscita ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 165/97).
L’art. 2, c. 2 del decreto 18 aprile 2002 – recante ad oggetto il “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, c. 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266 – dispone, altresì, in via regolamentare (avendo definito il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del ministero della difesa secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1932, n. 339), che “La domanda (per il transito: n.d.r.) deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare”.
Recita, inoltre, l’art. 3 del D.M. 18/4/2002: “Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Nella fattispecie consta, in punto di fatto, che:
- il giudizio di non idoneità permanente in modo assoluto al servizio militare incondizionato è stato reso (e ricevuto dal ricorrente) in data 5 aprile 2002 (cfr documentazione in atti);
- l’interessato ha inoltrato domanda di trasferimento presso i ruoli civili del ministero della difesa, con richiesta di inquadramento nella categoria B2, rispettivamente, in data 16/12/2005 (una prima istanza) ed in data 23/1/2006 (data in cui è stata ricevuta dagli uffici dell’amministrazione una seconda istanza);
- il decreto ministeriale 18/4/2002 è entrato in vigore il 16 maggio 2002.
Evidente, pertanto, la tardività della domanda avendo, il ricorrente, chiesto il transito nei ruoli civili ben oltre il termine perentorio stabilito nell’art. 3 del citato decreto ministeriale.
Ne consegue, per tutto quanto sopra, l’inapplicabilità in toto alla fattispecie delle disposizioni normative evocate dal ricorrente e dei relativi, connessi benefici economici e giuridici a cagione della insussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di fatto e di diritto contemplati dalla fonte paradigmatica di riferimento.
Il ricorso, dunque, non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, respinge il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/05/2010
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Re: Chi è in ferma non può trans nelle aree funzionali civili

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Metto qui questa sentenza del Consiglio di Stato nel caso possa interessare a qualcuno anche se il caso ha riguardato un collega della Penitenziaria.

N. 05903/2010 REG.DEC.
N. 03984/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3984 del 2004, proposto da:
A. V. R., rappresentato e difeso dall'avvocato M. O., con domicilio eletto presso l’avvocato L. R. in Roma, via del Vignola 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA n. 01930/2003, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. A. A. e uditi per le parti l’avvocato M. O. e l’avvocato dello Stato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il sig. V. R. A., all’epoca assistente nel Corpo della Polizia Penitenziaria, nell’anno 2001 è stato dichiarato inidoneo in via permanente al servizio di istituto, ma idoneo all’impiego nei ruoli civili dell’Amministrazione dello Stato.
L’interessato ha quindi chiesto di transitare nei ruoli dell’Agenzia delle entrate (uffici di Fermo) con la qualifica di operatore tributario.
I competenti uffici ministeriali e l’Agenzia delle entrate hanno però riscontrato negativamente tale istanza, sia in ragione degli esuberi di organico sia in ragione della inadeguata professionalità dell’aspirante.
Per conseguenza il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato tale diniego di assunzione al Ministero della giustizia, il quale ha disposto il definitivo collocamento a riposo del dipendente.
Il sig. A… ha impugnato i provvedimenti sfavorevoli ora richiamati avanti al T.A.R. Marche, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
In sede cautelare l’adito Tribunale ha disposto il riesame della domanda da parte del Ministero dell’economia, il quale però all’esito del procedimento ha insistito nell’impossibilità di utilizzare la professionalità dell’aspirante operatore.
Anche la successiva nomina di un commissario ad acta da parte del Tribunale non ha sortito effetti positivi.
Da ultimo, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso (ed i motivi aggiunti nel frattempo presentati dal ricorrente), rilevando che il transito nei ruoli civili dell’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria può essere legittimamente negato ove la professionalità dell’interessato non risulti proficuamente utilizzabile dall’Amministrazione.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal sig. A…, il quale ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’efficacia, deducendo due motivi di impugnazione.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione.
Con ord.ze cautelari nn. 3443 del 2004 e 2272 del 2005 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, disponendo il riesame da parte degli uffici finanziari della istanza presentata dal dipendente.
All’esito l’Amministrazione, con provvedimento del 20 luglio 2005, ha assegnato il sig. A… alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona dove lo stesso – stando alla documentazione depositata dalla difesa dell’appellante e non contestata dall’Avvocatura erariale – presta tuttora proficuamente servizio.
All’udienza del 13 luglio 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Con la seconda parte del secondo motivo, che conviene prioritariamente esaminare, l’appellante deduce il difetto di motivazione e di istruttoria che vizia i provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione.
La doglianza merita accoglimento.
L’art. 75 del Decreto legislativo n. 443 del 1992 ( recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) prevede al comma 1 che “ Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.”.
Come rilevato dal T.A.R., la disposizione ora trascritta affida alla Amministrazione un ambito di valutazione discrezionale, facoltizzandola ( “può”) a rifiutare il trasferimento sulla base di considerazioni attinenti alle necessità di servizio, nonché alla specifica idoneità dell’istante a svolgere i compiti propri della qualifica da assegnare.
Ciò si deduce chiaramente dal comma 9 del seguente art. 76, il quale consente all’Amministrazione ricevente di sottoporre l’istante a visita medica e a prova teorico pratica, nonché dal successivo art. 77 il quale prevede la dispensa del personale non trasferibile per ragioni di servizio.
In tale prospettiva il trattamento degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria giudicati inidonei al servizio di istituto sembra differenziarsi da quello riservato in condizioni analoghe al personale delle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, il quale ai sensi dell’art. 14 comma 5 della legge n. 266 del 1999 esprime un vero e proprio diritto (salvo il giudizio della C.M.O.) a transitare nell’impiego civile ( cfr. IV Sez. n. 484 del 2009).
Ogni questione attinente alla ragionevolezza di tale differenziazione non è però rilevante in questa sede, atteso che – come si è anticipato – i provvedimenti impugnati in primo grado vanno in ogni caso annullati, in quanto adottati dall’Amministrazione finanziaria senza il supporto di una congrua motivazione nonché in base ad una istruttoria lacunosa.
Al riguardo deve infatti rilevarsi in primo luogo che l’Amministrazione, come risulta dai provvedimenti impugnati in primo grado, ha affermato di non poter validamente utilizzare la professionalità del sig. A….. in modo del tutto apodittico, senza quindi evidenziare in concreto – e cioè con un minimo di specificità – quali esigenze di servizio impedivano di collocare il dipendente presso le numerose articolazioni territoriali del Ministero.
In altri termini, visto il grado in precedenza rivestito dall’interessato e il diploma di istruzione superiore da questi posseduto, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire le ragioni che effettivamente ne impedivano l’inquadramento – oltre tutto in soprannumero, come previsto dalla normativa di riferimento – nella corrispondente area B dell’ordinamento professionale ministeriale.
Per quanto riguarda l’istruttoria sostiene l’interessato, senza essere smentito dall’Avvocatura, di non essere mai stato sottoposto dal Ministero ad alcuna prova teorico pratica finalizzata all’accertamento della sua professionalità.
Ora, come si è visto sopra, l’Amministrazione statale ricevente non è obbligata per legge a consentire il transito del dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, essendo titolare appunto di un ambito di discrezionalità valutativa al riguardo: ma tale discrezionalità va esercitata sulla base delle risultanze dello strumento istruttorio (appunto la prova in questione) che la legge appresta a tal fine.
In realtà, risulta dagli atti che il sig. A….. sarebbe stato sottoposto ad un colloquio informale presso l’Agenzia delle entrate ed è a tale accertamento che il Ministero sembra aver fatto generalmente riferimento per respingere la richiesta dell’interessato.
Tuttavia, proprio dalle comunicazioni inviate dall’Agenzia si evince il travisamento in cui è con ogni probabilità incorsa l’Amministrazione centrale, in quanto nelle stesse la inidoneità del sig. A…. è predicata non in assoluto ma – a ben vedere – con esclusivo riferimento ai posti di elevata professionalità effettivamente all’epoca vacanti negli uffici locali di tale Organo, peraltro dotato di spiccata autonomia e di un ordinamento interno del tutto autonomo da quello del plesso propriamente ministeriale.
Quindi, in termini piani, è mancato un ragionevole accertamento circa la effettiva idoneità dell’interessato a svolgere le mansioni proprie dell’area impiegatizia negli uffici ministeriali.
Dalle considerazioni che precedono risulta confermato che il provvedimento del Ministero dell’economia n. …… del 31.7.2002 (diniego impugnato in primo grado con l’atto di motivi aggiunti notificato il 29.11.2002) è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria e va conseguentemente annullato.
Conseguentemente risulta viziato per illegittimità derivata anche il provvedimento del Ministero della giustizia n. ….. del 2.10.2002 (impugnato in primo grado con il secondo atto di motivi aggiunti notificato il 16.12.2002) col quale l’assistente di polizia penitenziaria sig. A….. fu definitivamente collocato a riposo per infermità, provvedimento che va anch’esso annullato.
Non rilevano invece in questa sede gli ulteriori provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi di atti conseguenti a misure cautelari propulsive disposte dal Tribunale e quindi aventi efficacia meramente interinale sino all’esito del giudizio di merito.
In questi termini l’appello va quindi accolto, con riforma per quanto di ragione della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, attesa la particolare complessità della vicenda fattuale, mentre resta a carico dell’Amministrazione il compenso per il commissario ad acta liquidato in primo grado.


P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello n. 3984 del 2004, riforma per quanto di ragione la sentenza impugnata e per l’effetto annulla i provvedimenti indicati in motivazione.
Compensa le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio tra le Parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
P. N., Presidente
P. L. L., Consigliere
A. P., Consigliere
A. A., Consigliere, Estensore
S. D. F., Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

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Il 23/08/2010
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Re: Chi è in ferma non può trans nelle aree funzionali civili

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Per opportuna notizia

N. 32378/2010 REG.SEN.
N. 03261/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3261 del 2010, proposto da A. M., rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso B. M. in Roma, via dell'Acquedotto Paolo, …..;
contro
Ministero della Difesa (non costituito);
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR del Lazio, Sezione I^ bis, del 7-22 aprile 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 il dott. R. P. e uditi per le parti i difensori avv. L. C., con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato F. M.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Considerato che:
• con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiedeva l’adempimento della sentenza sopra indicata, con la quale è stato accolto il ricorso RG n. 13970/2002 tendente ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione per il Personale Civile, prot. n. ……. in data 8.10.2002, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente presentata il 24.5.2001 al fine di ottenere il transito nella aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, della legge n. 226/1999;
• la citata sentenza è passata in giudicato in quanto è stata notificata il 30.5.2003 e non risulta sia stata impugnata;
• la parte ricorrente afferma che l’Amministrazione ha ottemperato in parte alla decisione indicata in quanto l’interessato è stato assunto nelle aree funzionali civile del Ministero della Difesa dal 2.8.2004, ma è stato collocato in aspettativa per il periodo 4.4.2003 – 1.8.2004 (cfr. decreto n. … del 3.1.2003), anziché dal 25.4.2001;
• nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione si legge che “.. la fondatezza del ricorso all’esame viene in considerazione alla luce dell’esito della visita medica di revisione alla quale la resistente Amministrazione della Difesa – con ordinanza n. … del 20 gennaio 2003 – è stata invitata a sottoporre l’interessato …. Le risultanze dell’accertamento di revisione anzidetto hanno posto in evidenza che il ricorrente pur ‘permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nella forma assoluta e parziale (leggi 738(81 r 68/89)’, è nondimeno ‘idoneo al transito nelle aree funzionali del Ministero della Difesa (legge 266/99)’”; sulla base di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di diniego prot. n. …… in data 8.10.2002, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente presentata il 24.5.2001 al fine di ottenere il transito nella aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, della legge n. 226/1999;
• il ricorrente afferma di essere stato collocato in aspettativa dal 4.4.2003 all’1°.8.2004 (cfr. decreto 3.1.2006) anziché dal 25.4.2001 (giorno di presentazione dell’istanza tesa ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministro della Difesa), e contesta che l’Amministrazione ha omesso di considerare che con sentenza n. 3586/2003 erano stati annullati tutti gli atti impugnati a decorrere dal 25.12.200 (come si evince dal decreto 16.5.2001) e non dal 4.4.2003 all’1°.8.2004 (come prevede il decreto 3.1.2006);
• tali contestazioni appaiono infondate in quanto: - con decreto interdirigenziale del 2.2.2004 è stata autorizzata l’assunzione del M…… nei ruoli del personale civile; - sicché l’interessato è stato assunto in tali ruoli il 2.8.2004; - con decreto datato 3.1.2006, preso atto di ciò, il M……… è stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per giorni 830, dal 25.12.2000 al 3.4.2003, in esecuzione della sentenza n. 3586/2003 ed è stato collocato in aspettativa per un ulteriore periodo pari a 486 giorni, dal 4.4.2003 al 1°.8.2004 (giorno dell’assunzione nei ruoli civili del personale), ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto interministeriale in data 18.4.2002; - pertanto, tutto considerato, il M…….. risulta essere stato collocato in aspettativa sin dal 25.12.2000 e, quindi, anche durante il periodo indicato dalla parte ricorrente;
Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta infondato.
Nulla va disposto per le spese, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione nel giudizio proposto per ottenere l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, Sezione I^ bis:
- - respinge il ricorso;
- - nulla per le spese;
- - ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
E. O., Presidente
F. A. M. D. B., Consigliere
R. P., Consigliere, Estensore


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Il 22/09/2010
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Re: Chi è in ferma non può trans nelle aree funzionali civili

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Questa sentenza riguarda il caso di un CARABINIERE in ferma volontaria che non ha ottenuto il passaggio all'impiego civile a seguito d'accertamento d'inidoneità permanente al servizio militare della competente Commissione medico-ospedaliera.


N. 32549/2010 REG.SEN.
N. 03998/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 3998 del 2010, proposto da: M. E., rappresentato e difeso dall'avv. G. I., con domicilio eletto presso lo studi dello stesso in Roma, via Marziale, ….;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa in Roma - prot. n. ………. - notificata in dat 17.2.2010 di non riconoscibilità del diritto di passaggio all'impiego civile di cui all'art. 14, quinto comma, della Legge n. 206 del 1999 a seguito d'accertamento d'inidoneità permanente al servizio militare della competente Commissione medico-ospedaliera; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 il dott. D. L. e udito per i resistenti l’avv. dello Stato V. R.;
Dato avviso ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO che il ricorrente, carabiniere in ferma volontaria, ha chiesto l’annullamento del provvedimento ministeriale con il quale si respinge la sua istanza intesa ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, a seguito del giudizio di “non idoneità” al servizio militare incondizionato espresso dalla competente Commissione medico-ospedaliera;
CONSIDERATO che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;
CONSIDERATO che il provvedimento impugnato si fonda sulla circostanza che il ricorrente, al momento del predetto giudizio di inidoneità, era nella posizione di Carabiniere in ferma volontaria e non inquadrato nei ruoli del servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, per cui non risulta destinatario della normativa in oggetto;
CONSIDERATO che le censure dedotte dal ricorrente non si appalesano fondate, atteso che non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dal costante orientamento di questa Sezione (vedi da ultimo sentenza n. 2560/09) secondo cui per effetto del combinato disposto di cui all’art. 14, c.5, legge n. 266/1999, D.P.R. 339/1982, D. L.vo 12/05/1995, n.196 e D.M. 18/04/2002 è possibile praticare il transito nei sensi postulato dal ricorrente soltanto a fronte dell’inquadramento del personale nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate ( già legato all’amministrazione da un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e non anche in favore di aspiranti che, come il ricorrente (in posizione di Carabiniere in ferma volontaria), non hanno ancora conseguito i titoli per l’accesso alla carriera militare;
CONSIDERATO, infine, che anche la ulteriore censura concernente la mancata comunicazione del preavviso del diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, non si appalesa fondata atteso che il provvedimento emesso senza preavviso, non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato;
In conclusione, il ricorso non è meritevole di accoglimento mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis - respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione intimata, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
E. O., Presidente
D. L., Consigliere, Estensore
R. P., Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 28/09/2010
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Re: Chi è in ferma non può trans nelle aree funzionali civili

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Per opportuna notizia nel caso possa interessare posto la sottonotata sentenza del Tar Lazio:

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è previsto che “La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare. … L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta” (art. 2, commi 2 e 4).

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N. 01117/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03341/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3341 del 2008, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Gigante, con domicilio eletto presso il Dott. Gian Marco Grez, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa in forza dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/99 e del DM n. 684/2002, per applicazione del principio del silenzio assenso a seguito della messa in mora dell’Amministrazione del 5.11.2007 e delle istanze del 24.5.2003, del 24.3.2005, del 22.12.2005, del 19.2.2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha rappresentato di aver svolto servizio militare in ferma volontaria prolungata e - dopo alterne vicende ed un contenzioso avviato dinanzi al TAR del Lazio (RG n. 7343/1998) – di essere stato invitato il 3.2.2000 a recarsi presso Marispedal di OMISSIS per il giorno 7.2.2000 per essere sottoposto a visita medica il cui esito è stato il seguente: “ OMISSIS - riformato ai sensi dell’art. 16, comma C, DM 26.03.1999 perché non idoneo permanente al proseguo del servizio militare quale volontario di Truppa in servizio permanente …”. A seguito di visita svolta dinanzi alla Commissione Medica di 2^ istanza in data 7.3.2000, il giudizio finale è stato il seguente: “ OMISSIS ”.
Tale provvedimento, notificato all’interessato il 9.3.2000 unitamente al provvedimento di congedo assoluto, è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio con ricorso RG n.7370/2000, respinto con sentenza n. 911/2005.
Preso atto di ciò, il ricorrente - impossibilitato a proseguire la carriera militare – con istanze del 24.5.2003, 24.3.2005, 22.12.2005 e 19.2.2007, ha chiesto il passaggio nelle corrispondenti Aree Funzionali del Servizio Civile dell’Amministrazione, ai sensi della legge n. 266 del 1999, ritenendo di avere acquisito tale diritto.
Dopo un ulteriore invito ad adempiere in data 5.11.2007, l’interessato ha messo in mora il Ministero della Difesa e stante l’ingiustificato silenzio dell’Amministrazione ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio evidenziando essersi formato il silenzio assenso in relazione alle istanze di transito indicate e di avere diritto al beneficio previsto dall’art. 14, comma 5, della legge n. 266/99, consistente nel passaggio nelle aree corrispondenti funzionali del servizio civile, in quanto dichiarato non più idoneo al servizio militare.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 26.11.2008 n. 5522 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 19.1.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il Collegio osserva che la legge 28 luglio 1999, n. 266 (recante la Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura) all’articolo 14 ha dettato disposizioni relative al personale militare, tra l’altro, stabilendo per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
In esecuzione di tale normativa primaria, è stato emanato il D.M. 18 aprile 2002 (che disciplina il Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266) con il quale, circa le modalità di transito, si è previsto che “La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare. … L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta” (art. 2, commi 2 e 4).
Tuttavia, la disciplina transitoria contenuta all’articolo 3 del citato decreto ministeriale prevede che “Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Il caso di specie rientra nell’ambito di tale disciplina transitoria in quanto il ricorrente è stato giudicato non idoneo in data 7.2 – 7.3 2000, con atto notificato all’interessato il 9.3.2000, e quindi nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del DM 18.4.2002.
Sicché, l’interessato avrebbe dovuto presentare domanda entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del citato decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il 16 maggio 2002).
Invece, come emerge dal ricorso e dagli atti depositati in giudizio, la prima istanza è stata presentata dal ricorrente il 24.5.2003 (cui hanno fatto seguito le istanze del 24.3.2005, 22.12.2005 e 19.2.2007).
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto in quanto non risulta essersi formato (come invece affermato dal ricorrente) il silenzio-assenso sulle istanze presentate dal OMISSIS al fine di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e alle difficoltà interpretative della normativa applicabile alla fattispecie - per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2011
panorama
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Re: Chi è in ferma non può trans nelle aree funzionali civili

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Questa è un'altra sentenza che riguarda il personale in transito nei ruoli civili e cita anche i periodi di aspettativa/convalescenza, malattia, ecc. ecc..



N. 01113/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04154/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4154 del 2006, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Di Vico e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione:
- della Determinazione prot. n. OMISSIS in data 9.3.2006 del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Civile - 1° Reparto;
- della Determinazione prot. n. OMISSIS in data 9.2.2006 del Distretto Militare di OMISSIS ;
- del Decreto n. OMISSIS in data 30.12.2005 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – 6^ Divisione, notificato al ricorrente in data 6.3.2006;
- del provvedimento di collocamento in aspettativa n. OMISSIS in data 14.11.2005 del Distretto Militare di OMISSIS , relativo al periodo dal 1°.5.2003 al 29.4.2004, notificato al ricorrente in data 6.3.2006, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14, comma 5, della Legge 266/99 e dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Difesa 10.4.2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.
Il ricorrente è stato arruolato OMISSIS nel settembre del 1998 e a decorrere dal 1° agosto del 2002 è stato immesso nel Ruolo dei Volontari di Truppa in Servizio Permanente con il grado di 1° Caporal Maggiore. In relazione ad una OMISSIS nonché ad una limitazione funzionale della spalla sinistra, soggetta a frequenti lussazioni, il ricorrente ha fruito di diversi periodi di convalescenza a decorrere dal mese di maggio del 2003 che sono culminati con la sua dichiarazione di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato sancita dalla Commissione Medico Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di OMISSIS con Verbale Mod. OMISSIS del 6.5.2005 con il quale è stato, altresì, stabilito che l’interessato sarebbe stato reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa ai sensi della legge n. 266/99. In data 9.5.2005 il ricorrente ha presentato domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Detta istanza è stata trasmessa con nota prot. OMISSIS in data 23.5.2005 del Distretto Militare di OMISSIS al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - I Reparto – 1^ Divisione – 1^ Sezione.
In data 6.3.2006 al ricorrente è stato notificato il Decreto nr. OMISSIS in data 30.12.2005 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare – 6^ Divisione, mediante il quale è stata determinata, con decorrenza dall’1.5.2005 la sua cessazione dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio con contestuale collocamento in congedo. E’ stata, altresì, notificata al ricorrente la Determinazione prot. nr. OMISSIS in data 8.3.2006 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1° Reparto mediante la quale è stata rigettata l’istanza da lui presentata in data 9.5.2005 al fine di poter transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Ritenendo illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 15 maggio 2006 n. 2875 il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
Con decreto presidenziale 24 gennaio 2007 n. 29 è stata disposta istruttoria.
Con successive note e memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 12 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio osserva che avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, o. 5, della legge n. 266/1999, dell’art. 1 del DM 19.4.2002, degli artt. 21 e 21 bis, l.n. 241/1990 ed eccesso di potere per errore sul presupposto; violazione e falsa applicazione dell’art. 15, l.n. 599/1954, dell’art. 2, del DM 18.4.2002, ed eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione della situazione di fatto, per errore sul presupposto e travisamento dei fatti; eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificative dell’esercizio del potere di autotutela, nonché carenza dei presupposti ed illegittimità per violazione dell’art. 21-quinquies, l.n. 241/1990; 2) eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà ed illogicità, violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.
In particolare, il ricorrente ha avanzato avverso gli atti contestati le censure di seguito indicate: - dopo essere stato giudicato in data 6.5.2005 non idoneo al servizio militare incondizionato, il 9.5.2005 il ricorrente ha presentato domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 18.4.2002; - tale domanda è stata trasmessa il 23.5.2005 alla Direzione Generale per il Personale Civile, I Reparto, 1^ Divisione, 1^ Sezione; - formatosi il silenzio assenso ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato decreto interministeriale, l’Amministrazione in data 6.3.2006 ha notificato al ricorrente il decreto n. OMISSIS della Direzione Generale per il Personale Militare 6^ Divisione del 30.12.2005, con il quale il Caporal Maggiore OMISSIS era stato dichiarato cessato dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio e collocato in congedo dal 1° maggio 2005 nella categoria della riserva - , ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dell‘art. 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599; - in data 8.3.2006 la Direzione Generale per il Personale Civile ha, poi, adottato la determinazione prot. n. OMISSIS mediante la quale, in contrasto con il silenzio assenso maturato sull’istanza presentata dal ricorrente per il transito nelle qualifiche funzionali del Ministero della Difesa, ha negato il predetto transito per le ragioni indicate nel citato decreto del 31.12.2005; - per quanto attiene al collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, sarebbe stato violato l’art. 21 bis della legge n. 241/90, in quanto è stata decretata la retroattività del decreto di collocamento in congedo al momento del superamento del detto periodo, anziché al giorno della comunicazione del decreto al ricorrente o, comunque, al giorno di adozione del decreto in questione; - il decreto n. OMISSIS del 30.12.2005 del Ministero della Difesa sarebbe, comunque, illegittimo in quanto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 599/54, l’Amministrazione, ai fini del computo dei del periodo di aspettativa, ha erroneamente conteggiato i giorni dal 2 al 6 aprile 2004 e dal 29.6.2004 al 4.7.2004 durante i quali il ricorrente ha fruito rispettivamente di gg. 5 e gg 6 di riposo medico domiciliare, e senza considerare che il Caporal Maggiore OMISSIS per l’anno 2004 avrebbe dovuto essere, alla scadenza infrannuale dei periodi di convalescenza prescrittigli dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, collocato in licenza per i periodi previsti dall’ordinamento di appartenenza; inoltre, alla scadenza del periodo di 90 gg. di convalescenza assegnatigli in data 6.9.2004 e scadenti il 6.12.2004 l’interessato non è stato destinatario (per un totale di 9 gg.) di alcun provvedimento medico-legale di non idoneità fisica fino alla data del 15.12.2004, data in cui gli sono stati concessi ulteriori gg. 30 di licenza di convalescenza; dal 15 al 16 gennaio del 2005 il ricorrente ha fruito di gg. 2 di riposo medico domiciliare che avrebbero dovuto essere computati fra i 45 gg. di licenza spettanti per l’anno 2005; inoltre, i periodi intermedi fra due diversi periodi di aspettativa, se inferiori a tre mesi, rilevano solo in relazione alla cumulabilità dei diversi periodi di aspettativa ai fini della corresponsione del trattamento economico, ma non possono essere cumulati con l’aspettativa stessa; - quindi, il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio scadeva il 26.6.2005 e non il 1°.5.2005; infine, va considerata la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione la quale, dapprima, con provvedimento del 30.6.2005 ha comunicato la cessazione dal servizio permanente del ricorrente per infermità, dando atto della presentazione dell’istanza in data 9.6.2005 di transito nelle aree funzionali civili e del fatto che la stessa avrebbe sospeso l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizione di stato o di avanzamento e, poi, con il decreto in data 30.12.2005 ha disposto la cessazione dal servizio permanente del militare per superamento dei termini massimi di aspettativa fruibili in un quinquennio e, sulla base di tale erroneo presupposto, in data 8.3.2006 ha adottato la determinazione con la quale ha negato al ricorrente il transito nelle aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione, disconoscendo l’applicabilità nei suoi confronti proprio di quella normativa (DM 18 aprile 2002) che aveva indicato quale disciplina applicabile all’ OMISSIS successivamente all’asserito superamento del periodo massimo di aspettativa; - infine, l’Amministrazione ha illegittimamente omesso di sottoporre a visita medica il ricorrente in data immediatamente antecedente al supposto superamento dei termini di aspettativa massimi fruibili in un quinquennio.
2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dal ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il Collegio – sulla base di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, da valutare alla luce delle dettagliate censure di parte ricorrente e delle articolate deduzioni dell’Amministrazione resistente – ritiene che le censure indicate al precedente punto 1) siano infondate per le ragioni di seguito indicate.
Il Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002 (recante disposizioni in tema di “Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266”) stabilisce che: - “Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata” (art. 1); - “Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.” (art. 2).
Nella fattispecie, è documentalmente provato e sostanzialmente non contestato che il ricorrente è stato giudicato in data 6.5.2005 non idoneo al servizio militare incondizionato; il 9.5.2005 l’interessato ha presentato domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 18.4.2002.
Tale domanda risulta essere stata trasmessa il 23.5.2005 alla Direzione Generale per il Personale Civile, I Reparto, 1^ Divisione, 1^ Sezione e risulta essere stata rigettata con provvedimento in data 8.3.2006 e, quindi, dopo la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato decreto interministeriale.
A diverse conclusioni non si può giungere neanche se si considera che l’Amministrazione in data 6.3.2006 ha notificato al ricorrente il decreto n. OMISSIS della Direzione Generale per il Personale Militare 6^ Divisione del 30.12.2005, con il quale il Caporal Maggiore OMISSIS era stato dichiarato cessato dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio e collocato in congedo dal 1° maggio 2005 nella categoria della riserva - , ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dell‘art. 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Infatti, a prescindere dal fatto che solo in data 8.3.2006 la Direzione Generale per il Personale Civile ha adottato la determinazione prot. n. OMISSIS di rigetto della citata istanza presentata dal ricorrente il 9.5.2005, va considerato che al 30.12.2005 si era comunque, formato il provvedimento tacito favorevole all’interessato.
Né si può affermare che al momento della presentazione dell’istanza di transito non sussisteva più il rapporto di pubblico impiego in quanto il giudizio di inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato (qualora ritenuto presupposto l’autorizzazione al transito nelle qualifiche funzionali del Ministero della Difesa) ed il superamento del termine massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio comportano la cessazione dal servizio permanente del militare che non abbia riacquistato l’idoneità fisica (cfr. art. 29 della legge n. 599/54), ma sino alla data di adozione del decreto di congedo, il rapporto di pubblico impiego sussiste (cfr. TAR. Lombardia, Sezione di Brescia, sentenza n. 1753/2004 del 3.12.2004). Nella fattispecie, infatti, il rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione si è risolto alla data del 6.3.2006 (data in cui l’interessato ha ricevuto notifica del decreto di congedo) o, al più, alla data 30.12.2005 (di adozione del decreto da parte dell’Amministrazione).
D’altronde la circostanza risulta confermata (e comunque non contestata dalla parte resistente) posto che la medesima Amministrazione ha sottoposto a visita medica il ricorrente cinque giorni dopo l’affermato superamento del termine di aspettativa fruibile nel quinquennio, implicitamente, riconoscendo che in data 6.3.2005 si riteneva sussistente il rapporto d’impiego tra l’ OMISSIS ed il Ministero della Difesa che lo ha convocato per giudicarne l’eventuale idoneità a riprendere il servizio e, accertatane l’inidoneità permanente al servizio militare in modo assoluto.
Peraltro, in linea con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del citato DM 18.4.2002, in tale circostanza l’interessato è stato giudicato “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D.” (cfr. Verbale OMISSIS del 6.5.2005 del Ministero della Difesa - Centro Militare di Medicina Legale di OMISSIS - Commissione Medico Ospedaliera), a conferma della presenza dei presupposti utili per operare il richiesto transito. In sostanza, alla data di presentazione della domanda di transito nelle aree funzionali del Ministero della Difesa, l’interessato possedeva i requisiti richiesti dall’art. 14, comma 5, della legge n. 266/99, richiamati dagli artt. 1 e 2 del DM 18 aprile 2002 e, quindi, non vi sono dubbi sul fatto che l’interessato – una volta formatosi il silenzio assenso sulla propria domanda per decorso del termine di 150 giorni a disposizione dell’Amministrazione per pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del citato decreto ministeriale - abbia maturato la pretesa al transito nelle aree funzionali del Ministero della Difesa.
Non avendo l’Amministrazione agito in via di autotutela per revocare e/o annullare il descritto provvedimento tacito, ai sensi dell’art. 21-nonies o 21-quinquies, della legge n. 241 del 1990, la determinazione prot. n. OMISSIS datata 8.3.2006 con la quale è stata rigettata l’istanza di transito del ricorrente in data 9.5.2005 deve ritenersi illegittima.
Ciò comporta l’illegittimità derivata degli altri provvedimenti impugnati, assunti in contrasto con il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza del ricorrente in data 9.5.2005.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda ed alla complessità delle questioni trattate - per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Chi è in ferma non può trans nelle aree funzionali civil

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Ricorso per diritto a transitare nelle corrispondenti qualifiche civili del Ministero della Difesa. (o di altre Amministrazioni dello Stato).
IL TAR LAZIO:
si osserva
-che, al momento dell’emissione del giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato (ché di questo, in buona sostanza, si tratta), il OMISSIS si trovava nella posizione di “volontario in ferma breve”;
-che, ai sensi del combinato disposto dell’art.14, comma 5, della legge n.266/99 e dell’art.2, comma 6 del D.M. 18.4.2002, il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile presuppone (in primo luogo) che gli interessati siano formalmente inquadrati nei ruoli delle Forze Armate;
-che la circostanza in base alla quale il beneficio in questione spetta soltanto al personale militare in servizio permanente (o, comunque, legato all’Amministrazione da un precedente rapporto d’impiego a tempo indeterminato) si ricava anche dal fatto che (ai sensi della vigente normativa di settore) il transito di cui trattasi non può (si cita pressocché testualmente) comportare modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelle di destinazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 09504/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03861/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3861 del 2004, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelica Parente, con domicilio eletto presso di questa in Roma, via Emilia 81;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'accertamento
del diritto a transitare nelle corrispondenti qualifiche civili del Ministero della Difesa. (o di altre Amministrazioni dello Stato).

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, l’ex Caporalmaggiore dell’Esercito OMISSIS ha chiesto l’accertamento del diritto a transitare nelle corrispondenti qualifiche civili del Ministero della Difesa. (o di altre Amministrazioni dello Stato).
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.11.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di un’espressa pronuncia in punto di rito) la palese infondatezza.
Ed invero; anche a non voler tener conto del fatto
-che gli aspiranti al passaggio di cui trattasi sono titolari esclusivamente di un interesse legittimo (e non, già, di un diritto soggettivo) e
-che, quindi, il ricorso “de quo” (cosi come articolato) dovrebbe –a rigore – esser dichiarato inammissibile,
si osserva
-che, al momento dell’emissione del giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato (ché di questo, in buona sostanza, si tratta), il OMISSIS si trovava nella posizione di “volontario in ferma breve”;
-che, ai sensi del combinato disposto dell’art.14, comma 5, della legge n.266/99 e dell’art.2, comma 6 del D.M. 18.4.2002, il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile presuppone (in primo luogo) che gli interessati siano formalmente inquadrati nei ruoli delle Forze Armate;
-che la circostanza in base alla quale il beneficio in questione spetta soltanto al personale militare in servizio permanente (o, comunque, legato all’Amministrazione da un precedente rapporto d’impiego a tempo indeterminato) si ricava anche dal fatto che (ai sensi della vigente normativa di settore) il transito di cui trattasi non può (si cita pressocché testualmente) comportare modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelle di destinazione.
E dunque; atteso che nulla induce a ritenere che – nell’occasione – sia stata fatta erronea applicazione delle cennate diposizioni settoriali, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 2 novembre 2011, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Luttazi, Presidente FF
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2011
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