Che pensione se riformato Masups 33 anni

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maehard
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Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da maehard »

Ciao a tutti, sono Masups con 33 anni di servizio arruolato il 22 marzo 1982. Dal 23 dicembre 2013 sono in convalescenza per un infarto sino al 17 maggio 2015, data per la quale potrei essere riformato.
Cosa prenderei di pensione? Senza carichi di famiglia, questi i parametri:
Parametro 135,50
sottufficiale dal 6 giugno 1985
assegno di funz 32 netto 256
masups dal 1 gen 2004
stipendio netto 1675
ind pens netta 716
data scatti 1 marzo 1986
trattamento pensionistico 2
cat. 6
nessuna malattia riconosciuta (in atto domanda per l'attuale)
Riscattato ai fini della buonuscita 2 anni
10 mesi in reparto di confine
Grazie e saluti


gino59
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da gino59 »

maehard ha scritto:Ciao a tutti, sono Masups con 33 anni di servizio arruolato il 22 marzo 1982. Dal 23 dicembre 2013 sono in convalescenza per un infarto sino al 17 maggio 2015, data per la quale potrei essere riformato.
Cosa prenderei di pensione? Senza carichi di famiglia, questi i parametri:
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===========================
Senza andare nei dettagli e senza forzare il "CERVELLETTO", direi una P.A.L. di 29.000€ ....!!!!
ma questa può essere suscettibile per diversi fattori.- Saluti
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angri62
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da angri62 »

maehard ha scritto:Ciao a tutti, sono Masups con 33 anni di servizio arruolato il 22 marzo 1982. Dal 23 dicembre 2013 sono in convalescenza per un infarto sino al 17 maggio 2015, data per la quale potrei essere riformato.
Cosa prenderei di pensione? Senza carichi di famiglia, questi i parametri:
Parametro 135,50
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assegno di funz 32 netto 256
masups dal 1 gen 2004
stipendio netto 1675
ind pens netta 716
data scatti 1 marzo 1986
trattamento pensionistico 2
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Riscattato ai fini della buonuscita 2 anni
10 mesi in reparto di confine
Grazie e saluti
===in che data hai svolto il confine?
erricov
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da erricov »

Se può esserti di aiuto, un collega Masup, arruolato in data 1° settembre 1984, + 1 anno militare, + 18 mesi di lavoro da civile, quindi più o meno come se si fosse arruolato nel mese di febbraio 1982 (come te) riformato giugno 2013, (con parametro 133,00 e solo secondo assegno di funzione) percepisce una pal di euro 27792 lordi annui, 2316 mensili. Per cui tu con parametro 135,50 e due anni in più e terzo assegno di funzione, circa 100/130 euro lordi mensili in più. Quindi come postato da Gino59 circa 29.000/29.300 di PAL
Saluti
maehard
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da maehard »

Grazie delle risposte, mi spiegate gentilmente cosa vuol dire PAL? (per capire se la vostra risposta è confortante o meno)
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angri62
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da angri62 »

maehard ha scritto:Grazie delle risposte, mi spiegate gentilmente cosa vuol dire PAL? (per capire se la vostra risposta è confortante o meno)
===PAL (PENSIONE ANNUA LORDA)
i dati devono essere al lordo NO al netto.
gino59
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da gino59 »

maehard ha scritto:Grazie delle risposte, mi spiegate gentilmente cosa vuol dire PAL? (per capire se la vostra risposta è confortante o meno)
==============================================================
P.A.L. vuol dire (potresti ancora lavorare)....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.A.L. è come un rotolo di carta igienica più è lunga e più ne fai uso.- eheheeeihihiii

Ipotesi confermata di una P.A.L. di 29.000€ - 7.340 (irpef)=21.660 : 12=€1.805 mensile netto + 62 d.r.
+ eventuali ass. e fam. a carico.- Stammi bene
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da maehard »

Per angri62 ho svolto servizio l confine dal 22 giugno 1982 al 27 aprile 1983 (Gorizia).
maehard
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da maehard »

Quindi, se ho capito bene, prenderei 1800 netti al mese (non ho familiari a carico) per 12 mensilità + la 13^?
Un'ultima domanda, per capire se mi converrebbe rientrare, sarebbe possibile simulare i conteggi aggiungendo i due anni che mi mancano per la max anzianità (35+5 =40). Grazie.
PS Prendo meno di un collega che si è arruolato un anno dopo di me 1983 ed è andato via con quasi 30 anni nel 2012 riformato anche lui (però inabilità a qualsiasi lavoro, non so se fa differenza) 1860 netti al mese.
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da gino59 »

maehard ha scritto:Quindi, se ho capito bene, prenderei 1800 netti al mese (non ho familiari a carico) per 12 mensilità + la 13^?
Un'ultima domanda, per capire se mi converrebbe rientrare, sarebbe possibile simulare i conteggi aggiungendo i due anni che mi mancano per la max anzianità (35+5 =40). Grazie.
PS Prendo meno di un collega che si è arruolato un anno dopo di me 1983 ed è andato via con quasi 30 anni nel 2012 riformato anche lui (però inabilità a qualsiasi lavoro, non so se fa differenza) 1860 netti al mese.
============================VEDO/LEGGO CHE NON SEI CONTENTO DEL RISULTATO===================
Ma le tue aspettative erano di €.......????

Con l'Art.2 C.12 legge 335/95,la differenza in qualche modo si vede e la fa....!!!!!
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da maehard »

Pensavo/speravi di arrivare almeno a 1900, comunque va bene. Se mi riformano vi farò sapere. Grazie ciao
gino59
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da gino59 »

maehard ha scritto:Pensavo/speravi di arrivare almeno a 1900, comunque va bene. Se mi riformano vi farò sapere. Grazie ciao
================================Ma scusa....!!! €1.805 + 62 (detrazione reddito)=€1.867 con €1.900 sono parenti stretti,non credi..??????? che cmq sia,non è una verità assoluta oppure una certificazione....!!!!!!!
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da maehard »

Chiedo scusa, non avevo capito che c'erano anche i 62 delle detrazioni da lavoro dipendente. Grazie vi farò sapere se avete predetto il futuro o meno. Ciao
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da loris64 »

Ciao gino59
Art.2 C.12 legge 335/95 ke hai citato cosa significa?
Sono dei benefici?
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Re: Che pensione se riformato Masups 33 anni

Messaggio da gino59 »

loris64 ha scritto:Ciao gino59
Art.2 C.12 legge 335/95 ke hai citato cosa significa?
Sono dei benefici?
==========================loris64....?????????======================================

La pensione diretta di inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 335/95, introdotta per i dipendenti pubblici a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non dipendente da causa di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età (previsto per il collocamento a riposo) nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo. Per decorrenze della pensione successiva al 01 gennaio 2012, a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità contributive maturate dal 2012, la maggiorazione di cui sopra viene sempre calcolata secondo le regole del sistema contributivo ossia fino al compimento del sessantesimo anno di età. In ogni caso l’ anzianità contributiva complessiva non potrà superare i 40 anni e l’importo della pensione d’inabilità non potrà superare l’80% della base pensionabile, né, nei casi in cui l’istituto della pensione di privilegio sia ancora vigente (personale militare e assimilato e residuale per la restante categoria del personale pubblico, l’ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato nel caso che l’infermità fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A chi si rivolge


Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici.

Requisiti di accesso


La concessione della pensione d’inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio ; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.

Per chiedere la concessione della pensione di inabilità è necessario che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità.

La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.

Come si ottiene


La domanda deve essere presentata all’amministrazione presso la quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l’ultimo servizio e quindi può essere presentata:
in attività di servizio;
successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio.
La domanda, inoltre, deve essere corredata da un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) in cui viene attestata l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Se l’interessato è in attività di servizio, l’ente o l’amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l’istruttoria all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici.

In funzione dell’ente o amministrazione di appartenenza l’accertamento dello status di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:
alla Commissione medico-ospedaliera (Cmo);
a una commissione medica dell’Asl;
a una commissione medica di verifica.

Durata della prestazione


La prestazione, a meno di un’eventuale revisione dello stato invalidante, è vitalizia.

Decorrenza


Il trattamento decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Documentazione
Modulistica – Modulo di domanda per la pensione di inabilità
Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.
=============================================================

INPDAP - PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA
Hanno diritto alla pensione di inabilità (art. 2, 12° comma, Legge 335/95), tutti i lavoratori dipendenti pubblici, ascritti all'assicurazione INPDAP, che abbiano un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, (dipendente o autonoma), non derivante da causa di servizio.

La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di:

5 anni d'anzianità contributiva, anche non continuativi, dei quali almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio

Calcolo della pensione
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l' età alla cessazione ed il compimento dell'età pensionabile.

In ogni caso l'importo del trattamento di pensione non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nell'ipotesi d'inabilità dipendente da causa di servizio e, l'anzianità di servizio da computare non può superare il limite di 40 anni, previsto per legge.

L'art 2, comma 12 della Legge 335/95 stabilisce:

12. Con effetto dall'1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti e i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.


Reversibilità
La prestazione è reversibile ai superstiti nel caso la persona deceduta fosse già titolare di pensione d'inabilità (art. 1, comma 2, D.M. 187/97).


Altrimenti, se il decesso avviene prima della concessione della pensione, la prestazione può assumere la connotazione di trattamento indiretto o reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato, ovvero dall'iscritto, successivamente deceduto.
In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità.
(Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà).


Incompatibilità
Deve esservi risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio. Infatti il trattamento pensionistico d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente ed autonomo, sia in Italia che all'estero.

Incumulabilità con la rendita Inail
Non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.

Come
Per ottenere questo tipo di prestazione è necessario inoltrare al datore di lavoro la seguente documentazione:

domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico d'inabilità
certificato medico rilasciato dal medico di base (ovvero medico di famiglia), attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa se cessato domanda all'INPDAP
La domanda
Presso la sede provinciale dell'INPDAP, tramite il datore di lavoro.

La visita medico - collegiale
Gli accertamenti sanitari sono di competenza delle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari.

Durata della prestazione
La prestazione, salvo eventuale revisione, è a carattere vitalizio.



Fonte: http://www.inpdap.it" onclick="window.open(this.href);return false;


RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G. U. 16 agosto 1995. n.190)
Ministero del Tesoro - Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 : Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (Pubblicato in G.U. 30 giugno 1997, n. 150).

Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno1984, n. 165)
Circolare INPDAP 29 marzo 1996, n. 21 : Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Modifiche al calcolo della pensione
Circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57. : Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Legge 8 agosto 1991, n. 274: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.)
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