Buongiorno a tutti,
mi trovo esattamente nella situazione riassunta nel titolo del topic, avendo cessato dal servizio permanente a domanda, non per infermità.
Ho trovato che l'art. 52 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che "L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo
hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di
servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo".
Questo si traduce quindi nel diritto alla percezione di una pensione mensile già sin d'ora?
Grazie a tutti.
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE CON PIU' DI 15 ANNI DI SERVIZIO E MENO DI 20
- nonno Alberto
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Re: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE CON PIU' DI 15 ANNI DI SERVIZIO E MENO DI 20
Messaggio da nonno Alberto »
Ciao !
@winston
Consiglio di verificare se vi sono le condizioni di avanzare domanda di riconoscimento causa di servizio entro 5 anni dal congedo.
Oppure, se hai già una causa di servizio "SI" dipendente o un modello ML /C puoi chiedere la pensione privilegiata ordinaria,azzerando i contributi versati.
@winston
Ci vuole un provvedimento di riforma.winston ha scritto: ↑lun gen 01, 2024 12:37 pm Buongiorno a tutti,
mi trovo esattamente nella situazione riassunta nel titolo del topic, avendo cessato dal servizio permanente a domanda, non per infermità.
Ho trovato che l'art. 52 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che "L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo
hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di
servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo".
Questo si traduce quindi nel diritto alla percezione di una pensione mensile già sin d'ora?
Grazie a tutti.
Consiglio di verificare se vi sono le condizioni di avanzare domanda di riconoscimento causa di servizio entro 5 anni dal congedo.
Oppure, se hai già una causa di servizio "SI" dipendente o un modello ML /C puoi chiedere la pensione privilegiata ordinaria,azzerando i contributi versati.
Re: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE CON PIU' DI 15 ANNI DI SERVIZIO E MENO DI 20
Ciao winston,
se non rientri nelle condizioni accennate da nonno Alberto, sarai assoggettato ai requisiti necessari vigenti nel pubblico impiego ad oggi 67 anni (pensione di vecchiaia), oppure 43 anni ed 1 mese comprensiva di 3 mesi di finestra mobile (pensione anticipata).
Nell'impiego privato i requisiti e le tipologie di pensione cambiano continuamente, pertanto è superfluo dare informazioni così lontane nel tempo.
se non rientri nelle condizioni accennate da nonno Alberto, sarai assoggettato ai requisiti necessari vigenti nel pubblico impiego ad oggi 67 anni (pensione di vecchiaia), oppure 43 anni ed 1 mese comprensiva di 3 mesi di finestra mobile (pensione anticipata).
Nell'impiego privato i requisiti e le tipologie di pensione cambiano continuamente, pertanto è superfluo dare informazioni così lontane nel tempo.
Re: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE CON PIU' DI 15 ANNI DI SERVIZIO E MENO DI 20
Grazie ad entrambi, ma allora che significato ha la norma
che ho citato, se non si traduce in un trattamento effettivo
?
che ho citato, se non si traduce in un trattamento effettivo
?
Re: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE CON PIU' DI 15 ANNI DI SERVIZIO E MENO DI 20
Ciao winston,
quello è un decreto istituito quando nel nostro comparto si andava in pensione con 19 anni 6 mesi (ex pensione minima), nel frattempo i requisiti necessari per accedere in quiescenza sono aumentati considerevolmente, pertanto tale decreto è rimasto in vigore per il personale riformato con o senza causa di servizio.
quello è un decreto istituito quando nel nostro comparto si andava in pensione con 19 anni 6 mesi (ex pensione minima), nel frattempo i requisiti necessari per accedere in quiescenza sono aumentati considerevolmente, pertanto tale decreto è rimasto in vigore per il personale riformato con o senza causa di servizio.
- nonno Alberto
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Re: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE CON PIU' DI 15 ANNI DI SERVIZIO E MENO DI 20
Messaggio da nonno Alberto »
Ciao !
@winston
Beh... si presenta domanda di pensione ordinaria presso un patronato, si resta in attesa di riscontro da parte dell'INPS e poi......
Nulla vieta che si possa valutare un ricorso alla Corte Dei Conti, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 3, del d.p.r. n. 1092/1973.
Nel caso di specie palesando anche il riconoscimento delle maggiorazioni.
Auguri per tutto.
Art. 52
(Diritto al trattamento normale)
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.3. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione della indennità per una volta tanto precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.
Re: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE CON PIU' DI 15 ANNI DI SERVIZIO E MENO DI 20
Grazie ancora.
Trovo interessante anche il comma dell'art. 52 che parla dell'indennità "per una volta tanto", spettante ai casi in cui la cessazione avviene senza diritto a pensione, definita anche dal successivo art. 54 e menzionata anche dall'art. 1845 del codice dell'ordinamento militare.
Trovo interessante anche il comma dell'art. 52 che parla dell'indennità "per una volta tanto", spettante ai casi in cui la cessazione avviene senza diritto a pensione, definita anche dal successivo art. 54 e menzionata anche dall'art. 1845 del codice dell'ordinamento militare.
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