Cessazione dal S.P.E. Legge 449/1997

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Cessazione dal S.P.E. Legge 449/1997

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Non so se possa interessare a qualcuno ma comunque ai fini dell'informazione è giusto che metto questa sentenza su questo forum datata 04/05/2010 del C.d.S.. e sono contento per questo Brigadiere andato in congedo a suo tempo quando c'era il via vai delle domande di pensionamento e poi del ripensamento con revoca della precedente domanda.

N. 02571/2010 REG.DEC.
N. 08933/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8933 del 2001, proposto da:
Ministero delle Finanze - Com. Gen.Le Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
M. Maurizio, rappresentato e difeso dagli avv. G. M., G. R., con domicilio eletto presso L. N. in Roma, via Sicilia …;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione I n. 01280/2001, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il cons. Sandro Aureli e udito l’avv.to S. su delega dell’avv.to M. e l’avv.to dello Stato Ferrante ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
L’odierno appellato, sottufficiale della Guardia di Finanza, è stato precauzionalmente sospeso dal servizio prima a titolo obbligatorio per essere stato sottoposto a misura cautelare restrittiva in carcere dal 17 marzo 1994 al 15 luglio 1994 , e poi a titolo discrezionale , dopo aver ottenuto la scarcerazione dal 16 luglio 1994 .
Con decorrenza 18 marzo 1999 è stato riammesso in servizio per scadenza della durata massima (5 anni) della misura cautelare ai sensi dell’art.9 della legge n.19/1990..
Nel frattempo, con sentenza del 3 giugno 1998 il Tribunale penale di Napoli assolveva l’appellato per non aver commesso il fatto.
L’Amministrazione ritenendo che tale decisione non fosse stata pienamente assolutoria, sottoponeva l’appellato a procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione della perdita del grado per rimozione.
Nel contempo l’appellato , essendo stato reintegrato in servizio, ha presentato all’amministrazione istanza per ottenere il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione dal servizio, oltre interessi legali è rivalutazione monetaria.
L’Amministrazione ha rigettato tale domanda .
L’appellato ha impugnato dinanzi al T.a.r. della Campania sede di Napoli sia il provvedimento disciplinare che il rigetto della richiesta di restituito in integrum.
Il T.a.r adito ha accolto entrambi i ricorsi; il primo con sentenza n.863 del 2001 , il secondo con sentenza in epigrafe; oggetto del presente gravame.
Entrambe tali decisioni sono state impugnate dall’Amministrazione.
Sul primo gravame , relativo all’esito del procedimento disciplinare, è intervenuta la perenzione dichiarata con decreto in data 21 dicembre 2009 n.8568.
Rimane quindi da esaminare il gravame riguardante il diniego di restitutio in integrum, non senza anticipare che detta perenzione non è senza conseguenza su quest’ultimo.
Sostiene fondamentalmente l’appellante Amministrazione che con la sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno 1998, l’appellato non è stato assolto con formula piena , pur recando il dispositivo l’esito dell’assoluzione per non aver commesso il fatto.
In particolare, ad avviso dell’Avvocatura l’assoluzione dell’appellato sarebbe assimilabile alla non più vigente assoluzione “per insufficienza di prove”, oggi refluita nell’ipotesi di assoluzione prevista dal II° comma dell’art.530 c.p.c.
Conseguentemente, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo della Campania con la sentenza in epigrafe, il procedimento disciplinare conclusosi con la perdita del grado per rimozione non viene travolto avuto riguardo al rapporto fra l’art.530 II° comma e l’art.653 c.p.p. e dunque correttamente all’appellato è stata rifiutata la restituito in integrum di cui si discute.
L’appellato attraverso i propri atti difensivi ha chiesto il rigetto del gravame .
L’appello dell’Amministrazione è infondato.
A tale esito si giunge sulla base della stessa premessa fatta propria dalla Amministrazione appellante e dunque ammettendo anche che l’appellato non è stato assolto in sede penale con formula pienamente assolutoria ex art. 530 I° comma c.p.p., ma ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Ciò comporta che l’Amministrazione ai sensi del combinato disposto di cui gli art. 96 e 97 del T.U. n.3 del 1957, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, affinchè possa denegare la restituito in integrum all’impiegato sospeso dal servizio e successivamente assolto in sede penale con formula non pienamente assolutoria, è tenuta ad attivare un procedimento disciplinare concludendolo, se ne ricorrono le condizioni, con l’applicazione di una sanzione disciplinare, non potendo rifiutare la restituito in integrum traendola direttamente dall’esito non integralmente assolutorio del giudizio penale (Cons. Stato Sez. V 28 settembre 2007 n.4982)
Ciò è necessario poichè solo in tal modo l’anteriore sospensione cautelare dal servizio del dipendente si collega funzionalmente con l’esito del successivo procedimento disciplinare, abilitando l’Amministrazione ha denegare la restituito in integrum al dipendente.
Senonchè non può essere sottaciuto, e dunque non se ne possono non trarre le conseguenze, che nel caso in esame il procedimento disciplinare promosso dall’Amministrazione nei confronti dell’appellato, pur iniziato e concluso, è stato successivamente travolto; prima dalla sentenza di primo grado n.8632001 del T.A.R della Campania sede di Napoli che ha annullato il provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione, e successivamente dal decreto n.8568/2009 con il quale questa Sezione ha dichiarato la perenzione dell’appello proposto dalla medesima Amministrazione avverso tale decisione di primo grado.
Per effetto di ciò la citata sentenza del T.A.R Campania è divenuta definitiva.
Ne consegue che il rigetto dell’istanza di restituito in integrum di cui si discute, in base alle citate norme del t.u. n.3/57 e per effetto delle vicende processuali sopra riportate, ha perduto la condizione giuridica essenziale per poter essere ritenuta validamente opposta all’istante.
L’appello deve in conclusione essere respinto.
Le spese del giudizio ben possono compensarsi in relazione alla complessità della vicenda ..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata .
Spese compensate..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

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Re: Cessazione dal S.P.E. Legge 449/1997

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Legge 27 dicembre 1997 n. 449

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04/04/2012 201203117 Sentenza 1B


N. 03117/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07239/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7239 del 1999, proposto da:
A. G., C. C. e C. C., rappresentati e difesi dagli avv. Arturo Marzano e Carlo Marzano, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Sabotino, 45;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di cessazione dal servizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, i ricorrenti, sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, espongono di avere tutti presentato istanza (anteriormente al 3 novembre 1997) per la cessazione dal servizio permanente. Il 3 novembre 1997 veniva però emesso il D.L. n. 375 con il quale il Legislatore sospendeva l’applicazione di ogni disposizione normativa e/o contrattuale previsiva del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. Detto decreto concedeva la possibilità di revocare la domanda di cessazione dal servizio. La successiva legge 27 dicembre 1997 n. 449, oltre a far salvi gli effetti del precedente decreto (non convertito in legge), indicava i requisiti anagrafici e contributivi per i trattamenti pensionistici di anzianità ed i rispettivi termini di accesso (art. 59, c. 6 e 8) demandando a successiva decretazione ministeriale l'individuazione di speciali termini di accesso al trattamento pensionistico in favore di coloro che avessero presentato istanza anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall’amministrazione di appartenenza (art. 59, c. 55).
Contestano gli odierni ricorrenti - le cui istanze di collocamento in congedo non solo erano state presentate anteriormente alla data da ultimo indicata, ma erano state anche accettate dall'Amministrazione - le determinazioni con le quali quest'ultima ha riservato esito negativo alle domande di che trattasi.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure:
1)Violazione ed erronea applicazione del decreto legge 3 novembre 1997 n. 375, dell'art. 59 (commi 6, 8, 54 e 55) della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del D.M. 20 marzo 1998.
2)Erronea interpretazione delle direttive interne. Violazione delle direttive di cui alla nota 10 febbraio 1999 n. 7/66 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3)Incompetenza.
4)Eccesso di potere sotto il profilo dell'errore nei presupposti di fatto, dell'errata istruttoria, della carente, insufficiente ed irrazionale motivazione, dell'arbitrarietà, della illogicità, della contraddittorietà, della manifesta ingiustizia e della ingiustificata disparità di trattamento.
Nell'assumere come il diritto al congedo dipenda esclusivamente dal ricorrere dei requisiti al riguardo dettati dal D.M. 30 marzo 1998, rilevano i ricorrenti l'illegittimità del carattere ostativo a tale fine sostenuto dall'Amministrazione militare con riferimento alla revoca delle dimissioni dagli stessi precedentemente formulata: e ciò pur in presenza del chiaro dettato del comma 55 dell'art. 59 della legge 449/1997.
Sarebbe, a tali fini, del tutto irrilevante il carattere "condizionato" della domanda di dimissioni in discorso.
Concludono insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione intimata, si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla pubblica udienza del 30 novembre 2011 il ricorso è passato in decisione.

La questione sottoposta all’esame del Collegio è stata già affrontata dalla Sezione (cfr per tutte, Tar Lazio, Roma, sez. I, 5 luglio 2006, n. 5443) con argomentazioni e conclusioni che il collegio condivide pienamente e che possono essere quivi ribadite e confermate.
Il presente gravame è stato proposto avverso le determinazioni con le quali la resistente Amministrazione della Difesa non ha accolto le istanze di cessazione dal servizio in considerazione o della omessa formulazione di istanza di revoca ai sensi e per gli effetti del d.l. 3 novembre 1997 n. 375 entro il termine perentorio del 31 gennaio 1998 indicato dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, oppure in ragione del carattere "condizionato" della revoca delle dimissioni.
Il ricorso si appalesa fondato, per le seguenti considerazioni del Collegio in piena adesione alla giurisprudenza della Sezione (per tutte, Tar Lazio 5 luglio 2006, n. 5443).
Una compiuta delibazione del proposto thema decidendum non può prescindere da una previa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Viene in primo luogo in considerazione il citato decreto legge 3 novembre 1997 n. 375, con il quale è stata disposta la sospensione di ogni trattamento pensionistico di anzianità anticipata fino all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 1998; ulteriormente prevedendosi, per i pubblici dipendenti le cui dimissioni dal servizio fossero state accolte anteriormente alla relativa data di entrata in vigore, la possibilità di revoca e di conseguente riammissione in servizio a domanda, ove cessati.
Il decreto legge precedentemente citato veniva peraltro abrogato dall'art. 63 della legge finanziaria per l'anno 1998 (legge 27 dicembre 1997 n. 449): la quale, all'art. 59, comma 54, confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.
La norma in discorso ulteriormente introduceva, per "i pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione", la possibilità di revocarle; in caso di intervenuto collocamento a riposo, statuendone altresì la riammissione in servizio a domanda (la predetta facoltà dovendo essere esercitata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa).
Il successivo comma 55 demandava quindi ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali (da emanarsi entro il 31 marzo 1998) la determinazione dei termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori che avessero presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'Amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al d.l. 3 novembre 1997 n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'art. 1 del D.M. 30 marzo 1998 (recante disposizioni in materia di programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi del citato art. 59, comma LV, della l. 27 dicembre 1997 n. 449), ha quindi stabilito che, per il personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che abbia presentato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'Amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo è consentito:
-al 1° aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento;
-alle date indicate nell'acclusa tabella, che costituisce parte integrante del decreto stesso, a condizione che i requisiti di età ivi indicati e l'anzianità contributiva massima richiamata in premessa siano stati maturati prima della data di entrata in vigore dell'accennata legge n. 449 del 1997.
Tanto premesso, la Sezione ritiene che la citata legge finanziaria, cioè la legge 27 dicembre 1997 n. 449, nell'art. 59 abbia sostanzialmente ribadito quanto disposto nel suindicato decreto legge, allorché, nel comma 54:
-ha stabilito che "resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997" sino alla data d'entrata in vigore della legge stessa, "la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto" - con decorrenza dal 3 novembre 1997 - "a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o a quella prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti";
-ha confermato la facoltà per i dipendenti cessati dal servizio prima del 3 novembre 1997 o con domanda accettata prima di questa data, rispettivamente di revocare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, le dimissioni o di chiedere d'essere riammessi in servizio.
Come si è avuto modo di constatare, l'art. 59, nel comma 55, ha però previsto l'emanazione di un apposito decreto, entro il 31 marzo 1998, per determinare i "termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità (...)" nei confronti dei "lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al d.l. 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Sia con riferimento alle indicazioni promananti dall'anzidetto decreto (per il personale militare emanato, come rammentato, in data 30 marzo 1998), che con riguardo alle statuizioni recate dall'art. 59 della legge n. 449/97, è invero dato argomentare che la "revoca" della domanda di pensionamento presentata prima del 3 novembre 1997 sia prevista unicamente quale facoltà esercitabile da parte del personale che manifesti l'intendimento di restare in servizio.
Ne consegue che laddove la revoca in discorso non sia stata presentata, o sia stata presentata tardivamente rispetto al termine al riguardo previsto, non viene in considerazione - nè è in alcun modo prevista - l'archiviazione d'ufficio della domanda di pensionamento o, comunque, una sua sopravvenuta inefficacia; né tanto può ammettersi per implicito, in quanto per definizione la revoca di una domanda ha la finalità di porre nel nulla la volontà con essa manifestata, non quella opposta, cioè d'insistere per il conseguimento di quanto richiesto.
Più correttamente, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 449/97, l'Amministrazione avrebbe dovuto - lungi dal denegare l’istanza ovvero disporne l'archiviazione - riesaminare la domanda di pensionamento presentata dai ricorrenti ed assumere le conseguenti decisioni tenendo conto del D.M. 31 marzo 1998; con il quale, in esecuzione della predetta legge, sono stati "programmati" gli accessi al pensionamento di anzianità del personale militare che aveva presentato domanda prima del 3 novembre 1997, accettata dall'Amministrazione di appartenenza, consentendola alle condizioni ivi specificate.
Deve quindi ribadirsi che, alla stregua delle indicazioni di cui ai commi 54 e 55 dell'art. 59 della l. 449 del 1997, ai fini dell'accesso agevolato al trattamento pensionistico di anzianità anticipato rispetto all'età pensionabile, costituiscono condizioni necessarie e sufficienti:
-la presentazione della domanda da parte del lavoratore nel termine indicato;
-e l'accettazione da parte dell'Amministrazione (necessaria per i dipendenti pubblici), fatta salva la possibilità di manifestazione di volontà contraria da parte degli interessati entro il 31 gennaio 1998;
la presentazione della domanda di revoca o di riammissione in servizio, in base al citato d.l. 375/97 non atteggiandosi, pertanto, alla stregua di condizione ulteriore per l'accesso alle agevolazioni in discorso (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2001 n. 1874/2000; T.A.R. Marche, 13 luglio 2001 n. 874).
Il ricorso si dimostra dunque fondato in ragione della rilevabile illegittimità degli atti impugnati con i quali sono state in concreto denegate le istanze di cessazione dal servizio già accolte dall'Amministrazione di appartenenza; dovendosi sottolineare come le determinazioni a quest'ultima rimesse - lungi dal risolversi nell'archiviazione/diniego tout court delle istanze di cui sopra, in ragione della carenza di un elemento (id est, revoca della domanda di cui sopra e/o domanda “condizionata”) asseritamente attributario, ai fini di che trattasi, di un indimostrato carattere di indefettibilità - avrebbero, piuttosto, dovuto sostanziarsi in un riesame della posizione degli interessati ai fini dell'individuazione, sulla scorta delle indicazioni dettate dal decreto attuativo in data 30 marzo 1998 in materia di programmazione degli accessi al trattamento pensionistico di anzianità, dei tempi di accesso al pensionamento.
Accede all'accoglibilità del presente gravame l'annullamento dei provvedimenti con esso impugnati, salve le ulteriori determinazioni alla competente Amministrazione rimesse nel quadro delle coordinate di legittima esercitabilità del potere alla medesima spettante, come sopra delineate.
Le spese processuali e di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Luttazi, Presidente FF
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



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Re: Cessazione dal S.P.E. Legge 449/1997

Messaggio da panorama »

Dello stesso tenore c'è anche questa sentenza, sempre della stessa data e che riguarda il personale CC..
Anche questo riccorso accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
04/04/2012 201203119 Sentenza 1B

N. 03119/2012 REG.PROV.COLL.
N. 16574/1999 REG.RIC.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

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Re: Cessazione dal S.P.E. Legge 449/1997

Messaggio da panorama »

Vecchie norme pensionistiche

Con il ricorso in esame i ricorrenti Brigadieri e Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, premesso di avere maturato i requisiti prescritti dal dm. 30.3.1998 per il pensionamento secondo le date stabilite nella tabella ad esso allegata, di aver presentato istanza per la cessazione dal servizio permanente in data anteriore al 3 novembre 1997, agiscono in giudizio per ottenere l’annullamento dei provvedimenti di archiviazione con cui è stata disposta l’archiviazione delle istanze predette – a causa della mancata presentazione, da parte degli stessi, entro il termine perentorio del 31.1.1998, dell’istanza di revoca di cui all’art. 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 – nonché la dichiarazione del loro diritto al pensionamento.

Per il resto leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/08/2013 201307988 Sentenza 1B


N. 07988/2013 REG.PROV.COLL.
N. 18808/1999 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18808 del 1999, proposto da:
C. P., D. M. C., G. A., P. U., rappresentati e difesi dagli avv. Arturo Marzano, Carlo Marzano, con domicilio eletto presso Arturo Marzano in Roma, via Sabotino, 45;;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
dei provvedimenti di archiviazione dell’istanza di cessazione dal servizio prot. C. P., D. M. C., G. A., P. U.,

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2013 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame i ricorrenti Brigadieri e Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, premesso di avere maturato i requisiti prescritti dal dm. 30.3.1998 per il pensionamento secondo le date stabilite nella tabella ad esso allegata, di aver presentato istanza per la cessazione dal servizio permanente in data anteriore al 3 novembre 1997, agiscono in giudizio per ottenere l’annullamento dei provvedimenti di archiviazione con cui è stata disposta l’archiviazione delle istanze predette – a causa della mancata presentazione, da parte degli stessi, entro il termine perentorio del 31.1.1998, dell’istanza di revoca di cui all’art. 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 – nonché la dichiarazione del loro diritto al pensionamento.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 375 e dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nonché del dm. 30.3.1998 e delle direttive interne, in particolare di cui alla nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 7/66 del 10.2.1999. Incompetenza del Capo del II Reparto ad adottare le determinazioni in contestazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti di fatto, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, ingiustificata disparità di trattamento.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 82 del 10.1.2000 – confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1281 del 14.3.2000- l’istanza di sospensiva è stata accolta; con ordinanza n. 3166 del 17.4.2000 è stata accolta l’istanza di esecuzione della predetta misura cautelare.

In vista dell’udienza pubblica per la trattazione del merito le parti hanno prodotto scritti difensivi.

All’udienza pubblica del 29.5.2013 la causa è trattenuta in decisione.

La controversia posta all’esame del Collegio concerne l’applicazione delle previsioni del D.L. n. 375 del 3 novembre 1997 che disponeva la sospensione dell’applicazione di ogni disposizione normativa e/o contrattuale previsiva del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti; detto decreto concedeva la possibilità di revocare la domanda di cessazione dal servizio. La successiva legge 27 dicembre 1997 n. 449, oltre a far salvi gli effetti del precedente decreto (non convertito in legge), indicava i requisiti anagrafici e contributivi per i trattamenti pensionistici di anzianità ed i rispettivi termini di accesso (art. 59, c. 6 e 8) demandando a successiva decretazione ministeriale l'individuazione di speciali termini di accesso al trattamento pensionistico in favore di coloro che avessero presentato istanza anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall’amministrazione di appartenenza (art. 59, c. 55).

I ricorrenti - le cui istanze di collocamento in congedo non solo erano state presentate anteriormente alla data da ultimo indicata, ma erano state anche accettate dall'Amministrazione – impugnano i provvedimenti di archiviazione disposti dall’Amministrazione denunciando l'illegittimità del motivo ostativo addotto dall'Amministrazione – mancata presentazione della revoca delle dimissioni dagli stessi precedentemente formulata – sulla base di un’erronea interpretazione del chiaro disposto del comma 55 dell'art. 59 della legge 449/1997, dipendendo il diritto al congedo esclusivamente dalla maturazione dei requisiti prescritti dal D.M. 30 marzo 1998 e risultando del tutto irrilevante il carattere "condizionato" della domanda di dimissioni in discorso.

La questione è già stata risolta dalla Sezione in numerose decisioni rese su ricorsi analoghi proposti avverso le determinazioni con le quali l’Amministrazione ha ugualmente disposto l’archiviazione delle istanze di cessazione dal servizio in considerazione o della omessa formulazione di istanza di revoca ai sensi e per gli effetti del d.l. 3 novembre 1997 n. 375 entro il termine perentorio del 31 gennaio 1998 indicato dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, oppure in ragione del carattere "condizionato" della revoca delle dimissioni.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai precedenti della Sezione (Tar Lazio, I Bis 5 luglio 2006, n. 5443) le cui argomentazioni sono pienamente condivise.

Nelle sentenze richiamate è stata effettuata una accurata ricognizione della normativa in materia evidenziando che il decreto legge 3 novembre 1997 n. 375 - con il quale è stata disposta la sospensione di ogni trattamento pensionistico di anzianità anticipata fino all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 1998; ulteriormente prevedendosi, per i pubblici dipendenti le cui dimissioni dal servizio fossero state accolte anteriormente alla relativa data di entrata in vigore, la possibilità di revoca e di conseguente riammissione in servizio a domanda, ove cessati – è stato abrogato dall'art. 63 della legge finanziaria per l'anno 1998 (legge 27 dicembre 1997 n. 449), la quale, all'art. 59, comma 54, confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. Detta disposizione introduceva, per "i pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione", la possibilità di revocarle; in caso di intervenuto collocamento a riposo, statuendone altresì la riammissione in servizio a domanda (la predetta facoltà dovendo essere esercitata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa). Il successivo comma 55 demandava quindi ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali (da emanarsi entro il 31 marzo 1998) la determinazione dei termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori che avessero presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'Amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al d.l. 3 novembre 1997 n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'art. 1 del D.M. 30 marzo 1998 (recante disposizioni in materia di programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi del citato art. 59, comma LV, della l. 27 dicembre 1997 n. 449), ha quindi stabilito che, per il personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che abbia presentato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'Amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo è consentito:

-al 1° aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento;

-alle date indicate nell'acclusa tabella, che costituisce parte integrante del decreto stesso, a condizione che i requisiti di età ivi indicati e l'anzianità contributiva massima richiamata in premessa siano stati maturati prima della data di entrata in vigore dell'accennata legge n. 449 del 1997.

Sulla base della ricostruzione della normativa vigente in materia, la Sezione ha chiarito che l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha sostanzialmente ribadito quanto disposto nel suindicato decreto legge, allorché, nel comma 54: -ha stabilito che "resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997" sino alla data d'entrata in vigore della legge stessa, "la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto" - con decorrenza dal 3 novembre 1997 - "a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o a quella prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti"; -ha confermato la facoltà per i dipendenti cessati dal servizio prima del 3 novembre 1997 o con domanda accettata prima di questa data, rispettivamente di revocare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, le dimissioni o di chiedere d'essere riammessi in servizio. L'art. 59, nel comma 55, ha però previsto l'emanazione di un apposito decreto, entro il 31 marzo 1998, per determinare i "termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità (...)" nei confronti dei "lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al d.l. 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Sulla base delle indicazioni promananti dall'anzidetto decreto (per il personale militare emanato, come rammentato, in data 30 marzo 1998) e dalle statuizioni recate dall'art. 59 della legge n. 449/97, è stato ritenuto che la "revoca" della domanda di pensionamento presentata prima del 3 novembre 1997 sia prevista unicamente quale facoltà esercitabile da parte del personale che manifesti l'intendimento di restare in servizio. Con la conseguenza che, laddove la revoca in discorso non sia stata presentata, o sia stata presentata tardivamente rispetto al termine al riguardo previsto, non viene in considerazione - nè è in alcun modo prevista - l'archiviazione d'ufficio della domanda di pensionamento o, comunque, una sua sopravvenuta inefficacia; né tanto può ammettersi per implicito, in quanto per definizione la revoca di una domanda ha la finalità di porre nel nulla la volontà con essa manifestata, non quella opposta, cioè d'insistere per il conseguimento di quanto richiesto. Più correttamente, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 449/97, l'Amministrazione avrebbe dovuto - lungi dal denegare l’istanza ovvero disporne l'archiviazione - riesaminare la domanda di pensionamento presentata dai ricorrenti ed assumere le conseguenti decisioni tenendo conto del D.M. 31 marzo 1998; con il quale, in esecuzione della predetta legge, sono stati "programmati" gli accessi al pensionamento di anzianità del personale militare che aveva presentato domanda prima del 3 novembre 1997, accettata dall'Amministrazione di appartenenza, consentendola alle condizioni ivi specificate.

In tale ottica è stato ribadito che, alla stregua delle indicazioni di cui ai commi 54 e 55 dell'art. 59 della l. 449 del 1997, ai fini dell'accesso agevolato al trattamento pensionistico di anzianità anticipato rispetto all'età pensionabile, costituiscono condizioni necessarie e sufficienti:

-la presentazione della domanda da parte del lavoratore nel termine indicato;

-e l'accettazione da parte dell'Amministrazione (necessaria per i dipendenti pubblici), fatta salva la possibilità di manifestazione di volontà contraria da parte degli interessati entro il 31 gennaio 1998;

la presentazione della domanda di revoca o di riammissione in servizio, in base al citato d.l. 375/97 non atteggiandosi, pertanto, alla stregua di condizione ulteriore per l'accesso alle agevolazioni in discorso (Tar Lazio, I Bis 5/7/2006, n. 5443; confermato da ultimo con sentenze n. 1568 del 17/02/2009; n. 1528 del 15/2/2012; n. 3117 e 3119 del 4/4/2012).

Applicando tali principi alla controversia in esame risulta palese l’illegittimità degli atti impugnati con i quali sono state archiviate le istanze di cessazione dal servizio già accolte dall'Amministrazione di appartenenza; dovendosi sottolineare come le determinazioni a quest'ultima rimesse - lungi dal risolversi nell'archiviazione/diniego tout court delle istanze di cui sopra, in ragione della carenza di un elemento (id est, revoca della domanda di cui sopra e/o domanda “condizionata”) asseritamente attributario, ai fini di che trattasi, di un indimostrato carattere di indefettibilità - avrebbero, piuttosto, dovuto sostanziarsi in un riesame della posizione degli interessati ai fini dell'individuazione, sulla scorta delle indicazioni dettate dal decreto attuativo in data 30 marzo 1998 in materia di programmazione degli accessi al trattamento pensionistico di anzianità, dei tempi di accesso al pensionamento.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati; fatti salvi gli ulteriori atti di competenza dell’Amministrazione chiamata a rideterminarsi sulla base della corretta interpretazione delle disposizioni in parola sopra richiamata.

Le spese processuali e di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura interpretativa della controversia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2013
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